CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 01746/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DICATANZARO nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Il Procuratore Generale - in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA] - ha depositato conclusioni scritte chiedendo Uannullamento del provvedimento impugnato con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Catanzaro e ha reso identiche conclusioni in udienza. Con memoria 15 ottobre 2021, i difensori degli indagati hanno chiesto dichiararsi léinammissibilità del ricorso del pubblico ministero in quanto attinente a questioni di merito ed ispirato ad una logica parcellizzata che non terrebbe conto della nota 9 settembre 2013 del Ministero dello sviluppo economico che qualifica come non sostanziali le variazioni delle matrici in ingresso, dellèarchiviazione del procedimento per lèipotesi di inquinamento ambientale ipotizzato nel medesimo contesto, del contenuto della consulenza tecnica di parte in atti, della omologa ricostruzione dei fatti operata, in sede di ricorso al Consiglio di Stato, dallo stesso amministratore giudiziale nominato dal GIP. L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA],dopo ampia discussione chiede l'inammissibilità del ricorso del PM. L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] difensore di fiducia [OSCURATO:PERSONA] chiede l'inammissibilità del ricorso del PM ed in subordine il rigetto. L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] difensore di [OSCURATO:PERSONA] dopo breve discussione chiede che venga dichiarata l'inammissibilità del ricorso del PM.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale della libertà di Catanzaro ha annullato l'ordinanza 15 febbraio 2021 del GIP di Catanzaro per mancanza delle esigenze cautelari. 1.1. Oggetto della contestazione erano una serie di irregolarità nella gestione di un impianto di produzione di digestato, frutto della trasformazione di biomasse, e di energia elettrica 2. Propone ricorso per cassazione il pubblico ministero territoriale articolando i seguenti motivi. 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato inquadramento delle contestazioni mosse nel contesto della gestione dei sottoprodotti e componenti utilizzati nelle produzioni di cui all'imputazione nella normativa in materia di rifiuti e ritenuta occasionalità delle medesime violazioni della normativa in materia ambientale. Secondo il ricorrente, il provvedimento impugnato sarebbe frutto di una serie di travisamenti ed errori di diritto. In particolare: • quanto alla ricezione della "pollina", rileva che l'articolo 185 del testo unico ambientale include nell'ambito dei "rifiuti" in sottoprodotti di origine animale destinati a impianto di produzione di biogas o compostaggio come nel caso di specie. Inoltre, la mancanza di un riconoscimento formale dell'impianto dove il sottoprodotto doveva essere ricapitato da parte delle autorità competenti ai sensi dell'articolo 23 del regolamento comunitario 1069/2009 farebbe venir meno l'utilizzo legale del sottoprodotto medesimo e quindi riporterebbe la "pollina" nell'alveo dei rifiuti con conseguente applicazione della normativa penale in materia. Ancora, la mancata annotazione nei previsti registi sanitari dei quantitativi di pollina introitate espliciterebbe un ulteriore profilo di illegittimità nell'agire degli imputati; • quanto all'uso del "farinaccio", il ricorrente afferma che tale materiale rientrerebbe nel concetto di rifiuto in quanto finalizzato ad utilizzi alternativi rispetto all'alimentazione dei bovini senza previa comunicazione al competente ufficio comunale. Inoltre, la comunicazione al GSE avrebbe dovuto essere effettuata dopo la presentazione di una PAS mentre nel caso di specie è avvenuto l'inverso; • quanto all'abusiva estrazione di nocciolino dall'assenza di olive, rileva che assenza e-o violazione di un piano di utilizzazione agronomica per come previsto dal D.M. 5046 del 2006 determinerebbe la qualificazione di tale prodotto come rifiuto con tutte le conseguenze di legge; • quanto al contestato spargimento di liquami, lamenta la mancata valutazione dello sversamento di 4300 q di liquami che permetterebbe anche di dimostrare la cattiva o omessa lavorazione delle matrici in ingresso, posto che in uscita doveva prodursi solo digestato; • quanto alla regolarità urbanistica dell'impianto, rileva la presenza di dichiarazioni mendaci indirizzate al GSE anche in relazione alle strutture effettivamente destinate all'attività in questione; • quanto alla fattispecie associativa, rileva la presenza di illeciti ripetuti nel tempo da parte dei medesimi soggetti in piena sinergia operativa. 3. Il Procuratore Generale - in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA] - ha depositato conclusioni scritte chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Catanzaro. 4. Con memoria 15 ottobre 2021, i difensori degli indagati hanno chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso del pubblico ministero in quanto attinente a questioni di merito ed ispirato ad una logica parcellizzata che non terrebbe conto della nota 9 settembre 2013 del Ministero dello sviluppo economico che qualifica come non sostanziali le variazioni delle matrici in ingresso, dell'archiviazione del procedimento per l'ipotesi di inquinamento ambientale ipotizzato nel medesimo contesto, del contenuto della consulenza tecnica di parte in atti, della omologa ricostruzione dei fatti operata, in sede di ricorso al Consiglio di Stato, dallo stesso amministratore giudiziale nominato dal GIP. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Va premesso che, in tema di riesame delle misure cautelari reali, nella nozione di "violazione di legge" (per la quale soltanto può essere proposto ricorso per cassazione a norma dell'art. 325 c.p.p., comma 1, rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all'inosservanza di precise norme processuali, non anche l'illogicità manifesta e la contraddittorietà, le quali possono denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui all'art. 606 c.p.p., lett. E), (cfr. SSUU, sentenza n. 5876 del 28 gennaio 2004, P.c. Ferazzi in proc. Bevilacqua, Rv. 226710 ss.; Sez. 5, sentenza n. 35532 del 25 giugno 2010, Angelini, Rv. 248129). 2.1 Nel caso di specie, il Tribunale del riesame, con rilievi esaurienti, logici, non contraddittori, e pertanto incensurabili in questa sede, ha compiutamente indicato gli elementi valorizzati al fine dell'astratta configurazione del reato provvisoriamente ipotizzato, e le ragioni per le quali è stata ritenuta la necessità della misura. Il tutto con motivazione certamente non carente né meramente apparente. 2.2. A tale motivazione il ricorrente oppone una sostanziale rilettura o diversa valutazione di elementi considerati in maniera nettamente disgiunta dal contesto generale in cui gli stessi si inseriscono. Il carattere meramente fattuale e alternativo della ricostruzione e la logica parcellizzata e atomistica che ispira la formulazione dei motivi di ricorso sono del resto correttamente evidenziati dalle deduzioni articolate dalle difese in sede di memorie di replica. In esse si evidenziano infatti ulteriori e altrettanto fattuali profili (contenuto della nota 9 settembre 2013 del Ministero dello sviluppo economico; intervenuta archiviazione nei procedimenti paralleli, consulenza tecnica di parte in atti, contenuto del ricorso al Consiglio di Stato presentato dall'amministratore giudiziale nominato dal GIP ) che ulteriormente sostengono la tesi giudiziale e che evidenziano i caratteri di sussistenza ed effettività della motivazione del provvedimento impugnato. 2.4. Quanto ai profili afferenti alle esigenze cautelari, deve poi aggiungersi che la revoca disposta nel provvedimento impugnato trova le proprie radici nel carattere risalente delle condotte. 2.4.1. Il pubblico ministero ricorrente, di fatto, non si confronta con l'assunto per cui le esigenze cautelari farebbero riferimento a periodi pregressi e a situazioni ormai chiuse ma approfondisce i profili che a tali situazioni afferiscono senza valutare in che modo possa ritenersi attuale l'esigenza cautelare che egli stesso indica. Ne consegue che il pur articolato ricorso appare essere di fatto aspecifico. 3. Le suesposte considerazioni fondano la dichiarazione di inammissibilità del ricorso proposto dal pubblico ministero. P.Q