CassazionesentenzaSezione LDecisione del 22 luglio 2026
Cassazione n. 23772/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Sindaco protempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];2026 - controricorrente –2812 avverso la sentenza n. 447/2022 della CORTE D'APPELLO diudita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 05/06/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 5232/2023Numero di raccolta generale 23772/2026Data pubblicazione 22/07/20261. La Corte d’Appello di Firenze ha confermato la decisionedel Tribunale di Siena di rigetto della domanda proposta da[OSCURATO:PERSONA] (direttore di farmacia comunale inChianciano Terme dal 1971 al pensionamento avvenuto nel1999) avente ad oggetto l’accertamento negativo delladebenza delle somme richiestegli in restituzione dal [OSCURATO:PERSONA] a decorrere dal marzo 1991 (stantel’estinzione del credito maturato anteriormente al periododecennale decorso dal primo atto interruttivo della prescrizionenotificato dal Comune il 15.3.2001) per l’illegittimità delriconosciuto inquadramento come dirigente, essendo statiannullati, a seguito di pronunzia resa in via definitiva dallaCorte dei [OSCURATO:PERSONA], tanto gli atti relativiall’inquadramento ad personam del 1985, quanto, per difettodel posto vacante, il concorso per la copertura di un posto didirigente del tipo di quello a suo tempo attribuito al dott.[OSCURATO:PERSONA] bandito ai sensi della legge n. 127/1997.2. La decisione della Corte territoriale discende dall’averequesta ritenuto sussistente l’indebito oggettivo e ripetibilel’indebito stesso (al netto delle ritenute, per un dovuto in lineacapitale di € 44.009,26, oltre interessi da marzo 2001), stantel’irrilevanza della buona fede dell’accipiens.3. Per la cassazione di tale decisione ricorre il dott. [OSCURATO:PERSONA],affidando l’impugnazione a tre motivi, cui resiste, concontroricorso, il Comune di [OSCURATO:PERSONA]. Entrambe leparti hanno poi presentato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo, il ricorrente, nel denunciare laviolazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 115 c.p.c.,2033, 1375 e 1175 c.c., 2 e 97 Cost., 21 quinquies e 21 nonNieumse,r o registro generale 5232/2023Numero sezionale 2812/2026l. n. 241/1990 e 1, Prot. 1 CEDU, lamenta la non conformNumiteàro adi raccolta generale 23772/2026diritto della pronunzia della Corte territoriale per avere questaD ata pubblicazione 22/07/2026erroneamente ritenuto la sussistenza e la ripetibilitàdell’indebito oggettivo, escludendo la ricorrenza di unaffidamento meritevole di tutela tale da fondare la domanda diaccertamento negativo del debito.2. Con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsaapplicazione degli artt. 2126 c.c., 52 d.lgs. n. 165/2001, 36Cost., 2, 40 e All. A d.P.R. n. 437/1983, 1362 c.c. in relazionealla Dichiarazione congiunta delle parti del CCNL per l’Areadella dirigenza Regioni e Autonomie locali del 10.4.1996,lamenta a carico della Corte territoriale la mancataconsiderazione della valenza ostativa alla ripetibilitàdell’indebito dell’effettivo svolgimento di mansioniastrattamente riconducibili al livello dirigenziale.3. Nel terzo motivo la violazione e falsa applicazione degliartt. 2934, 2943 e 2033 c.c. è prospettata in relazioneall’erroneo convincimento maturato dalla Corte territoriale inrelazione all’idoneità delle comunicazioni dal Comune fattepervenire al ricorrente nel febbraio/marzo 2001 a determinarel’effetto interruttivo della prescrizione e così a consentire laripetizione dell’indebito dal marzo 1991.4. Il ricorso è infondato, per le ragioni espresse da questaCorte con l’ordinanza n. 4587/2026 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], pronunciatain causa speculare, cui il Collegio intende dare continuità e lacui motivazione si richiama ai sensi dell’art. 118 disp. att.c.p.c.5. Il primo motivo si rivela infondato in quanto la ripetibilitàdell’indebito - che non costituisce esercizio di potestàamministrativa con conseguente inapplicabilità della disciplinaNumero registro generale 5232/2023relativa ai presupposti per l’esercizio dei poteri di autotutela di Numero sezionale 2812/2026Numero di raccolta generale 23772/2026cui all’art. 21 nonies l. n. 241/1990 ma è atto di naturaD ata pubblicazione 22/07/2026privatistica – è un diritto-dovere che si imponeall’Amministrazione rispondendo di per sé ad un interessepubblico, senza che possa costituire ostacolo all’esercizio delmedesimo l’affidamento del dipendente e la sua buona fedenella percezione delle somme.6. In tal senso questa Corte si è già pronunciata con lasentenza n. 23419/2023 all’esito della pronuncia della Cortecostituzionale n. 8/2023 che ha ritenuto non fondata laquestione di costituzionalità sollevata in relazione ai principiaffermati dalla Corte EDU.7. [OSCURATO:PERSONA] delle leggi si è espresso nel senso che l’art.2033 c.c. non è illegittimo per contrarietà alla Costituzionenella parte in cui ha omesso di prevedere l’irripetibilitàdell’indebito retributivo e previdenziale non pensionistico,laddove le somme siano state percepite in buona fede e lacondotta dell’ente erogatore abbia ingenerato nel percettoreun legittimo affidamento circa la loro spettanza, avendol’ordinamento nazionale delineato un quadro di tuteledell’affidamento legittimo nella spettanza di una prestazioneindebita, in particolare fondate sulla categoria dell’inesigibilità,radicata nella clausola generale di cui all’art. 1175 c.c. chevincola il creditore a esercitare la sua pretesa in maniera datenere in debita considerazione, in rapporto alle circostanzeconcrete, la sfera di interessi del debitore, rilevando, inconclusione, come la sproporzione dell’interferenzanell’affidamento legittimo sia esclusa dalla possibilitàriconosciuta al soggetto percettore di accedere alla tutelarisarcitoria nei confronti dell’ente cui sia imputabile l’indebitaerogazione della prestazione, in presenza dei presupposti perNumero registro generale 5232/2023farne valere una responsabilità precontrattuale, consentendo Numero sezionale 2812/2026Numero di raccolta generale 23772/2026in tal modo l’ordinamento di addebitare all’ente pubblico laD ata pubblicazione 22/07/2026responsabilità per la commissione dell’errore nell’erogazionedella prestazione indebita. Nella specie, peraltro, non risultaproposta l’azione risarcitoria né il ricorrente contesta lemodalità di restituzione.8. Parimenti infondato risulta il secondo motivo, atteso chela Corte territoriale, coerentemente con l’orientamento invalsonella giurisprudenza di questa Corte (cfr., tra le tante, Cass. n.12106/2022 e la giurisprudenza ivi richiamata) ha esclusol’esercizio di fatto di mansioni dirigenziali rilevante ai sensidell’art. 2126 c.c., non potendo l’attività svolta ricondursi adun tale inquadramento per l’assenza nella pianta organica diposizioni dirigenziali, puntualmente fatta oggetto dalla Corteterritoriale di un accertamento in fatto incensurabile in questasede.9. Inammissibile si appalesa il terzo motivo, risolvendosi lacensura nella mera confutazione della valutazione che la Corteterritoriale, nell’esercizio discrezionale del proprioapprezzamento, ha operato circa l’idoneità delle comunicazionitrasmesse dal Comune di [OSCURATO:PERSONA] nelfebbraio/marzo del 2001 a determinare l’effetto interruttivodella prescrizione del credito.10. Il ricorso va, dunque, rigettato, con compensazione trale parti delle spese del presente giudizio di legittimità tenutoconto del consolidarsi dei principi qui accolti in epocasuccessiva alla proposizione del ricorso. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese delpresente giudizio di legittimità.Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 Ndumeelr o registro generale 5232/2023Numero sezionale 2812/20262002, dà atto della sussistenza dei presupposti pNuemre ro idli raccolta generale 23772/2026versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo aD ata pubblicazione 22/07/2026titolo di contributo unificato pari a quello previsto tanto per ilricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, sedovuto.Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale della Sezionelavoro del 5 giugno 2026.La PresidenteIrene Tricomi