Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 2019/2025
ECLI:EU:C:2025:148
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62023CJ0154
SENTENZA DELLA CORTE (Sesta Sezione)
6 marzo 2025 (
*1
)
«Inadempimento di uno Stato – Articolo 258 [OSCURATO:PERSONA] – Protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione – Direttiva (UE) 2019/1937 – Articolo 26, paragrafi 1 e 3 – Mancata trasposizione e mancata comunicazione delle misure di attuazione – Articolo 260, paragrafo 3, [OSCURATO:PERSONA] – Domanda di condanna al pagamento di una somma forfettaria e di una penalità giornaliera – Criteri di fissazione dell’importo delle sanzioni – Applicazione automatica di un coefficiente di gravità»
Nella causa C‑154/23,
avente ad oggetto il ricorso per inadempimento ai sensi dell’articolo 258 e dell’articolo 260, paragrafo 3, [OSCURATO:PERSONA], proposto il 14 marzo 2023,
[OSCURATO:PERSONA] europea
, rappresentata da J. [OSCURATO:PERSONA] e L. Maran, in qualità di agenti,
ricorrente,
contro
Repubblica di Estonia
, rappresentata da N. Grünberg e M. Kriisa, in qualità di agenti,
convenuta,
LA CORTE (Sesta Sezione),
composta da T. von Danwitz, vicepresidente della Corte, facente funzione di presidente della Sesta Sezione, A. Kumin e I. Ziemele (relatrice), giudici,
avvocato generale: N. Emiliou
cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA]
vista la fase scritta del procedimento,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1
Con il suo ricorso, la [OSCURATO:PERSONA] europea chiede che la Corte voglia:
–
dichiarare che la Repubblica di Estonia, non avendo adottato tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione (
GU 2019, L 305, pag. 17
), e non avendo comunicato tali disposizioni alla [OSCURATO:PERSONA], è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 26, paragrafi 1 e 3, della suddetta direttiva;
–
condannare la Repubblica di Estonia a versare alla [OSCURATO:PERSONA] una somma forfettaria corrispondente al più elevato tra i due importi seguenti:
–
un importo forfettario giornaliero pari a EUR 600 moltiplicato per il numero di giorni che intercorrono tra il giorno successivo alla scadenza del termine di recepimento previsto nella direttiva 2019/1937 e il giorno di regolarizzazione dell’infrazione, o, in mancanza di regolarizzazione, il giorno della pronuncia della sentenza nella presente causa;
–
un importo non inferiore a EUR 168000;
–
nel caso in cui l’inadempimento di cui al primo trattino si protragga fino alla data di pronuncia della sentenza nel presente procedimento, condannare la Repubblica di Estonia a versare alla [OSCURATO:PERSONA] una penalità di mora giornaliera di EUR 2340 a partire dalla data di pronuncia della detta sentenza e fino a quando la Repubblica di Estonia non si sarà conformata agli obblighi ad essa incombenti in forza della direttiva 2019/1937;
–
condannare la Repubblica di Estonia alle spese.
Contesto normativo
Direttiva 2019/1937
2
I considerando 1 e 4 della direttiva 2019/1937 così recitano:
«1.
(...) [I] potenziali informatori sono spesso poco inclini a segnalare inquietudini e sospetti nel timore di ritorsioni. In tale contesto, l’importanza di garantire una protezione equilibrata ed efficace degli informatori è sempre più riconosciuta a livello sia [dell’Unione europea] che internazionale.
(...)
(4)
Attualmente la protezione garantita agli informatori nell’Unione non è uniforme tra gli [OSCURATO:PERSONA] membri e non è armonizzata tra i vari settori. Le conseguenze delle violazioni del diritto dell’Unione aventi una dimensione transfrontaliera comunicate dagli informatori dimostrano come l’assenza di un livello di protezione sufficiente in un dato Stato membro può avere conseguenze negative sul funzionamento delle politiche dell’Unione non solo al suo interno ma anche in altri [OSCURATO:PERSONA] membri e nell’Unione nel suo insieme».
3
Ai sensi dell’articolo 1 di tale direttiva:
«Lo scopo della presente direttiva è rafforzare l’applicazione del diritto e delle politiche dell’Unione in specifici settori stabilendo norme minime comuni volte a garantire un elevato livello di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione».
4
L’articolo 26 di detta direttiva prevede quanto segue:
«1. [OSCURATO:PERSONA] membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 17 dicembre 2021.
(...)
3. Le disposizioni adottate dagli [OSCURATO:PERSONA] membri di cui ai paragrafi 1 e 2 contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli [OSCURATO:PERSONA] membri. Essi ne informano immediatamente la [OSCURATO:PERSONA]».
Comunicazione del 2023
5
La comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] 2023/C 2/01, intitolata «Sanzioni pecuniarie nei procedimenti d’infrazione» (
GU 2023, C 2, pag. 1
; in prosieguo: la «comunicazione del 2023»), dedica i suoi punti 3 e 4 rispettivamente alla «penalità» e alle «somme forfettarie».
6
Il punto 3.2 della comunicazione del 2023, relativo all’applicazione del coefficiente di gravità nell’ambito del calcolo della penalità giornaliera, così dispone:
«Un’infrazione riguardante (...) la mancata comunicazione delle misure di attuazione di una direttiva adottata nell’ambito di una procedura legislativa è sempre considerata grave. Per adeguare l’importo della penalità alle circostanze specifiche del caso, la [OSCURATO:PERSONA] determina il coefficiente di gravità sulla base di due parametri: l’importanza delle norme dell’Unione violate o non attuate e gli effetti dell’infrazione sugli interessi generali e particolari.
(...)».
7
Il punto 3.2.2 di tale comunicazione enuncia quanto segue:
«Per i ricorsi proposti ai sensi dell’articolo 260, paragrafo 3, [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] applica sistematicamente un coefficiente di gravità pari a 10 in caso di mancata comunicazione totale delle misure di attuazione. In un’Unione basata sul rispetto dello Stato di diritto, tutte le direttive legislative devono essere considerate di pari importanza e richiedono la completa attuazione da parte degli [OSCURATO:PERSONA] membri entro i termini da esse stabiliti.
In caso di mancata comunicazione parziale delle misure di attuazione, nel fissare un coefficiente di gravità inferiore a 10 occorre tenere conto dell’importanza del divario di attuazione. Inoltre, si può tenere conto degli effetti dell’infrazione sugli interessi generali e particolari (...)».
8
Ai sensi del punto 3.3 della stessa comunicazione, intitolato «Applicazione del coefficiente di durata»:
«(...)
Il coefficiente di durata è espresso come moltiplicatore compreso tra 1 e 3. Esso è calcolato a un tasso mensile pari a 0,10 a decorrere dalla data della prima sentenza o dal giorno successivo alla scadenza del termine di recepimento della direttiva in questione.
(...)».
9
Il punto 3.4 di tale comunicazione, intitolato «Capacità finanziaria dello Stato membro», prevede quanto segue:
«(...)
Per avere un effetto dissuasivo il livello della sanzione varierà a seconda della capacità finanziaria degli [OSCURATO:PERSONA] membri. Tale effetto dissuasivo è riflesso nel fattore n. Esso è definito come la media geometrica ponderata del prodotto interno lordo (PIL) (...) dello Stato membro interessato rispetto alla media del PIL degli altri [OSCURATO:PERSONA] membri, con un peso pari a due, e della popolazione dello Stato membro interessato rispetto alla media delle popolazioni degli altri [OSCURATO:PERSONA] membri, con un peso pari a uno. La capacità finanziaria dello Stato membro interessato rispetto alla capacità finanziaria degli altri [OSCURATO:PERSONA] membri è rappresentata nel modo seguente:
(...)
[OSCURATO:PERSONA] ha (...) deciso di rivedere il suo metodo di calcolo del fattore n, che ora si basa prevalentemente sul PIL degli [OSCURATO:PERSONA] membri e, secondariamente, sulla loro popolazione come criterio demografico che consente di mantenere uno scostamento ragionevole tra i vari [OSCURATO:PERSONA] membri. Tenere conto della popolazione degli [OSCURATO:PERSONA] membri per un terzo del calcolo del fattore n riduce in misura ragionevole la variazione dei fattori n degli [OSCURATO:PERSONA] membri rispetto a un calcolo basato unicamente sul loro PIL. Aggiunge inoltre un elemento di stabilità nel calcolo del fattore n, poiché è improbabile che la popolazione vari in modo significativo di anno in anno. Per contro, il PIL di uno Stato membro potrebbe subire fluttuazioni annuali più elevate, in particolare in periodi di crisi economica. Allo stesso tempo, poiché il PIL dello Stato membro continua a rappresentare due terzi del calcolo, esso rimane il fattore preponderante ai fini della valutazione della sua capacità finanziaria.
(...)».
10
Il punto 4.2 della comunicazione del 2023 precisa il metodo di calcolo della somma forfettaria nel modo seguente:
«La somma forfettaria è calcolata in modo sostanzialmente simile al metodo di calcolo delle penalità, vale a dire:
–
moltiplicando un importo forfettario per un coefficiente di gravità,
–
moltiplicando il risultato per il fattore n,
–
moltiplicando il risultato per il numero di giorni di persistenza dell’infrazione (...)
(...)».
11
Il punto 4.2.1 di tale comunicazione prevede quanto segue:
«Per calcolare la somma forfettaria, l’importo giornaliero deve essere moltiplicato per il numero di giorni di persistenza dell’infrazione. Quest’ultimo è definito come segue:
(...)
–
per i ricorsi proposti ai sensi dell’articolo 260, paragrafo 3, [OSCURATO:PERSONA], si tratta del numero di giorni che intercorrono tra il giorno successivo alla scadenza del termine di recepimento stabilito dalla direttiva in questione e la data di cessazione dell’infrazione o, in caso di mancata conformità, la data di pronuncia della sentenza ai sensi dell’articolo 260 [OSCURATO:PERSONA].
(...)».
12
Ai sensi del punto 4.2.2 della medesima comunicazione:
«Per il calcolo della somma forfettaria, la [OSCURATO:PERSONA] applica lo stesso coefficiente di gravità e lo stesso fattore n fisso utilizzato per il calcolo della penalità (...).
L’importo forfettario per la somma forfettaria è inferiore a quello delle penalità. (...)
L’importo forfettario applicabile alla somma forfettaria è stabilito al punto 2 dell’allegato.
(...)».
13
L’allegato I della comunicazione del 2023, intitolato «Dati utilizzati per la determinazione delle sanzioni pecuniarie proposte alla Corte», al punto 1 prevede che l’importo forfettario per la penalità di cui al punto 3 di tale comunicazione è fissato a EUR 3000 al giorno, al punto 2, che l’importo forfettario per la somma forfettaria di cui al punto 4.2.2 di detta comunicazione è fissato a EUR 1000 al giorno, vale a dire un terzo dell’importo forfettario per la penalità, e, al punto 3, che il fattore «n» per la Repubblica di Estonia è fissato a 0,06. Al punto 5 di tale allegato I, si precisa che la somma forfettaria minima fissata per la Repubblica di Estonia ammonta a EUR 168000.
Procedimento precontenzioso e procedimento dinanzi alla Corte
14
Il 27 gennaio 2022 la [OSCURATO:PERSONA] ha inviato una lettera di diffida alla Repubblica di Estonia, contestandole di non averle comunicato le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva 2019/1937, il cui termine di trasposizione era scaduto il 17 dicembre 2021. Nella sua risposta del 28 marzo 2022, la Repubblica di Estonia, riconoscendo gli addebiti formulati nei suoi confronti, ha indicato che il progetto di legge che consentiva la trasposizione di tale direttiva era stato sottoposto all’esame del Parlamento estone e che la legge di trasposizione sarebbe dovuta entrare in vigore il 1
o
giugno 2022.
15
In mancanza di ulteriori comunicazioni relative alla trasposizione della direttiva 2019/1937, il 15 luglio 2022 la [OSCURATO:PERSONA] ha inviato un parere motivato alla Repubblica di Estonia, invitandola a conformarsi agli obblighi ad essa incombenti in forza di tale direttiva entro due mesi dalla ricezione di tale parere.
16
Nella sua risposta del 13 settembre 2022 a detto parere, la Repubblica di Estonia, che non ha negato l’inadempimento contestatole, ha precisato lo stato di avanzamento dell’iter legislativo di adozione della legge di trasposizione della direttiva 2019/1937.
17
Ritenendo che tale Stato membro non si fosse ancora conformato ai suoi obblighi, il 14 marzo 2023 la [OSCURATO:PERSONA] ha deciso di adire la Corte con il presente ricorso.
18
Con decisione del presidente della Corte del 4 gennaio 2024, il procedimento è stato sospeso fino alla pronuncia della sentenza nella causa C‑147/23. A seguito della pronuncia della sentenza del 25 aprile 2024, [OSCURATO:PERSONA]/Polonia (Direttiva sugli informatori) (
C‑147/23
,
EU:C:2024:346
), il procedimento nella presente causa è stato ripreso con decisione del presidente della Corte in pari data.
Sul ricorso
Sull’inadempimento ai sensi dell’articolo 258 [OSCURATO:PERSONA]
Argomenti delle parti
19
[OSCURATO:PERSONA] ricorda che, ai sensi dell’articolo 288, terzo comma, [OSCURATO:PERSONA], gli [OSCURATO:PERSONA] membri sono tenuti ad adottare le disposizioni necessarie per il recepimento delle direttive nel loro ordinamento giuridico nazionale, entro i termini prescritti in tali direttive, e a comunicarle immediatamente le disposizioni in parola.
20
Detta istituzione precisa che la sussistenza di qualsiasi inadempimento di tali obblighi dev’essere valutata alla luce della situazione dello Stato membro quale si presentava alla scadenza del termine fissato nel parere motivato da essa inviatogli.
21
Orbene, nel caso di specie, la Repubblica di Estonia non avrebbe adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie alla trasposizione della direttiva 2019/1937 né avrebbe informato la [OSCURATO:PERSONA] della loro adozione prima della scadenza del termine fissato nel parere motivato del 15 luglio 2022.
22
Nel suo controricorso, la Repubblica di Estonia riconosce l’inadempimento contestatole e precisa che, a causa delle elezioni legislative del 5 marzo 2023, l’esame del progetto di legge di trasposizione della direttiva 2019/1937 è stato rinviato al mese di giugno 2023. Tale Stato membro espone inoltre che la normativa nazionale esistente contiene talune disposizioni che consentono, in settori precisi, la protezione degli informatori, senza tuttavia che esse possano essere qualificate come disposizioni di recepimento di tale direttiva.
23
Nella sua replica, la [OSCURATO:PERSONA] ricorda che, secondo una giurisprudenza costante, disposizioni, prassi o situazioni che rientrano nell’ordinamento giuridico nazionale non possono giustificare il ritardo nella trasposizione di una direttiva.
Giudizio della Corte
24
Ai sensi dell’articolo 26, paragrafo 1, della direttiva 2019/1937, gli [OSCURATO:PERSONA] membri dovevano mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi a quest’ultima entro il 17 dicembre 2021. Inoltre, l’articolo 26, paragrafo 3 di tale direttiva, precisa che quando gli [OSCURATO:PERSONA] membri adottano tali disposizioni nazionali, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Peraltro, in forza di tale articolo 26, paragrafo 3, gli [OSCURATO:PERSONA] membri erano tenuti a informare la [OSCURATO:PERSONA] delle suddette disposizioni nazionali.
25
Conformemente a una giurisprudenza costante, l’esistenza di un inadempimento deve essere valutata in relazione alla situazione dello Stato membro quale si presentava alla scadenza del termine stabilito nel parere motivato, e i mutamenti intervenuti in seguito non possono essere presi in considerazione dalla Corte [sentenza del 25 aprile 2024, [OSCURATO:PERSONA]/Polonia (Direttiva sugli informatori),
C‑147/23
,
EU:C:2024:346
, punto
28
e giurisprudenza ivi citata].
26
La Corte ha altresì dichiarato a più riprese che se una direttiva prevede espressamente l’obbligo per gli [OSCURATO:PERSONA] membri di garantire che le disposizioni necessarie per la sua attuazione contengano un riferimento a tale direttiva o siano corredate da tale riferimento all’atto della loro pubblicazione ufficiale, è in ogni caso necessario che gli [OSCURATO:PERSONA] membri adottino un atto di trasposizione positivo della direttiva in questione [sentenza del 14 marzo 2024, [OSCURATO:PERSONA]/Lettonia (Codice europeo delle comunicazioni elettroniche),
C‑454/22
,
EU:C:2024:235
, punto
33
e giurisprudenza ivi citata].
27
Nel caso di specie, dopo aver constatato che la Repubblica di Estonia non le aveva comunicato le disposizioni necessarie alla trasposizione della direttiva 2019/1937, il 15 luglio 2022 la [OSCURATO:PERSONA] ha inviato a tale Stato membro un parere motivato, invitandolo a conformarsi, entro un termine di due mesi a decorrere dalla ricezione di tale parere, agli obblighi previsti nel suddetto parere.
28
Orbene, come risulta dal controricorso e dalla controreplica depositati dalla Repubblica di Estonia nel presente procedimento, alla scadenza di tale termine, tale Stato membro non aveva adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva 2019/1937 e, pertanto, non aveva neppure comunicato alla [OSCURATO:PERSONA] tali disposizioni alla scadenza del suddetto termine.
29
La Repubblica di Estonia, che non nega l’inadempimento contestatole, afferma che il ritardo nella trasposizione e, pertanto, nella comunicazione delle misure di trasposizione è imputabile in particolare alle elezioni legislative del 5 marzo 2023.
30
In proposito, occorre ricordare che, secondo la costante giurisprudenza della Corte, uno Stato membro non può eccepire disposizioni, prassi o situazioni del suo ordinamento giuridico interno per giustificare un’inosservanza degli obblighi derivanti dal diritto dell’Unione, quale la mancata trasposizione di una direttiva entro il termine impartito [sentenza del 25 aprile 2024, [OSCURATO:PERSONA]/Polonia (Direttiva sugli informatori),
C‑147/23
,
EU:C:2024:346
, punto
33
e giurisprudenza ivi citata].
31
Inoltre, come risulta dalla stessa lettera dell’articolo 26, paragrafo 1, della direttiva 2019/1937, il legislatore dell’Unione ha ritenuto che un termine di recepimento di due anni fosse sufficiente per consentire agli [OSCURATO:PERSONA] membri di conformarsi ai propri obblighi.
32
Di conseguenza, si deve constatare che la Repubblica di Estonia, non avendo adottato, alla scadenza del termine impartito nel parere motivato del 15 luglio 2022, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva 2019/1937 e, pertanto, non avendo comunicato tali disposizioni alla [OSCURATO:PERSONA], è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 26, paragrafi 1 e 3, della direttiva in parola.
Sulle domande presentate ai sensi dell’articolo 260, paragrafo 3, [OSCURATO:PERSONA]
Argomenti delle parti
33
Considerando che l’inadempimento contestato alla Repubblica di Estonia persisteva alla data in cui la [OSCURATO:PERSONA] ha adito la Corte con il ricorso in esame, tale istituzione, sulla base dell’articolo 260, paragrafo 3, [OSCURATO:PERSONA], propone di condannare tale Stato membro al pagamento di una somma forfettaria e di una penalità giornaliera.
34
Ai fini della fissazione degli importi di dette sanzioni pecuniarie, la [OSCURATO:PERSONA] si basa sui principi generali di cui al punto 2 della comunicazione del 2023 nonché sul metodo di calcolo indicato ai punti 3 e 4 della comunicazione stessa. In particolare, tale istituzione dichiara che la determinazione di tali importi deve basarsi sui criteri fondamentali costituiti dalla gravità dell’infrazione, dalla sua durata e dalla necessità di garantire l’effetto dissuasivo della sanzione per evitare le recidive.
35
Riguardo, in primo luogo, alla gravità dell’infrazione, la [OSCURATO:PERSONA] ricorda che il coefficiente applicabile in forza della comunicazione del 2023 è compreso tra un minimo di 1 e un massimo di 20. Detta istituzione precisa che, conformemente al punto 3.2.2 di tale comunicazione, essa applica sistematicamente un coefficiente di gravità pari a 10 in caso di mancata comunicazione totale delle disposizioni che consentono la trasposizione di una direttiva, poiché qualsiasi mancata trasposizione di una direttiva e qualsiasi mancata comunicazione di tali misure rivestono lo stesso grado di gravità, indipendentemente dalla natura delle disposizioni della direttiva di cui trattasi.
36
In secondo luogo, per quanto concerne la durata dell’infrazione, la [OSCURATO:PERSONA] osserva che, in forza del punto 3.3 della comunicazione del 2023, il coefficiente di durata è espresso come moltiplicatore compreso tra 1 e 3 ed è calcolato a un tasso mensile pari a 0,10 a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine di recepimento della direttiva in questione fino alla data in cui la [OSCURATO:PERSONA] decide di adire la Corte. Poiché, nel caso di specie, la durata di tale periodo è di 13 mesi, il coefficiente di durata da applicare sarebbe pari a 1,3.
37
Per quanto attiene, in terzo luogo, al criterio relativo alla necessità di garantire l’effetto dissuasivo della sanzione in considerazione della capacità finanziaria dello Stato membro interessato, la [OSCURATO:PERSONA] osserva che esso è espresso dal fattore «n» fissato per ciascuno Stato membro al punto 3 dell’allegato I della comunicazione del 2023. Il suo calcolo si basa sul rapporto tra il PIL dello Stato interessato e il PIL medio nazionale dell’Unione moltiplicato per il rapporto fra la popolazione di tale Stato e la popolazione media nazionale dell’Unione. Il primo rapporto è ponderato nella misura di due terzi mentre il secondo è ponderato nella misura di un terzo. In applicazione di tale punto 3, il fattore «n» della Repubblica di Estonia è pari a 0,06.
38
Di conseguenza, sotto un primo profilo, riguardo al calcolo dell’importo della somma forfettaria, la [OSCURATO:PERSONA] propone, in forza del punto 4.2 della comunicazione del 2023, di adottare un coefficiente di gravità di 10 e di applicare il fattore «n» di 0,06. Il prodotto di tali due elementi dovrebbe essere moltiplicato per l’importo forfettario della somma forfettaria fissato al punto 2 dell’allegato I di tale comunicazione, ossia EUR 1000, il che corrisponde alla somma di EUR 600, da moltiplicare per il numero di giorni durante i quali l’inadempimento è persistito, conformemente al punto 4.2.1 di detta comunicazione. [OSCURATO:PERSONA] dichiara che il pagamento di tale somma forfettaria dev’essere imposto a condizione che essa sia superiore a EUR 168000, importo della somma forfettaria minima fissata per la Repubblica di Estonia al punto 5 dell’allegato I della comunicazione del 2023.
39
Sotto un secondo profilo, riguardo alla fissazione dell’importo della penalità, la [OSCURATO:PERSONA] propone di moltiplicare l’importo forfettario della penalità fissato al punto 1 dell’allegato I della comunicazione del 2023, pari a EUR 3000 al giorno, per il coefficiente di gravità di 10, il coefficiente di durata di 1,3 nonché per il fattore «n» di 0,06. Ne risulta una penalità di importo pari a EUR 2340 al giorno.
40
Infine, la [OSCURATO:PERSONA] propone di considerare che la data in cui l’obbligo di pagamento diviene efficace è quella della pronuncia dell’intervenienda sentenza nella presente causa.
41
Nel suo controricorso, la Repubblica di Estonia rileva che le proposte della [OSCURATO:PERSONA] relative agli importi delle sanzioni pecuniarie vanno al di là di quanto necessario per garantire il carattere efficace e dissuasivo di tali sanzioni.
42
Per quanto riguarda l’importo della somma forfettaria, tale Stato membro ritiene che la somma proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] non tenga conto degli effetti reali dell’inadempimento sugli interessi pubblici e privati.
43
Da un lato, l’applicazione sistematica di un coefficiente di gravità pari a 10 non consentirebbe alla [OSCURATO:PERSONA] di tener conto della normativa esistente in materia di protezione degli informatori. Infatti, l’articolo 3 della töölepingu seadus (legge sul contratto di lavoro) (RT I, 7 marzo 2023) e l’articolo 13 dell’avaliku teenistuse seadus (legge sulla funzione pubblica) (RT I, 7 marzo 2023) prevedrebbero il divieto generale di ritorsioni contro gli informatori, come prescritto dall’articolo 19 della direttiva 2019/1937. Inoltre, una protezione delle persone che effettuano segnalazioni sarebbe garantita dall’articolo 6, paragrafo 2, della korruptsioonivastane seadus (legge anticorruzione) (RT I, 13 aprile 2021), dagli articoli 49, 51, 52 e 52
1
della rahapesu ja terrorismi tõkestamise seadus (legge sulla lotta contro il riciclaggio di denaro e il terrorismo) (RT I, 10 febbraio 2023), dagli articoli 50
2
e 50
3
della finantsinspektsiooni seadus (legge sull’autorità di vigilanza e finanziaria) (RT I, 30 novembre 2022), nonché dagli articoli 201
1
, 201
2
e 237
49
della väärtpaberituru seadus (legge sul mercato dei valori mobiliari) (RT I, 17 marzo 2023). Peraltro, varie autorità pubbliche avrebbero istituito canali di segnalazione interna.
44
Dall’altro lato, tale Stato membro ricorda i numerosi sforzi da esso compiuti al fine di trasporre la direttiva 2019/1937 e afferma che la durata dell’esame del progetto di legge di trasposizione di tale direttiva è stata più lunga di quella inizialmente prevista a causa dello svolgimento, il 5 marzo 2023, delle elezioni legislative.
45
Infine, la Repubblica di Estonia fa valere che, tenuto conto del numero estremamente basso di casi di mancata trasposizione che lo ha sempre caratterizzato, la prevenzione della reiterazione di un comportamento illecito non giustifica l’importo richiesto dalla [OSCURATO:PERSONA].
46
Ne consegue che, per raggiungere l’obiettivo di persuasione e di dissuasione, l’applicazione di un coefficiente di gravità pari o inferiore a 5 sarebbe sufficiente.
47
Per le stesse ragioni, anche l’importo della penalità proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] dovrebbe essere ridotto.
48
Nella sua replica, la [OSCURATO:PERSONA] rileva che il coefficiente di gravità di 10 da essa proposto è moderato e corrisponde al livello previsto al punto 3.2.2 della comunicazione del 2023.
49
Essa ritiene che le diverse disposizioni di diritto nazionale menzionate dalla Repubblica di Estonia nel suo controricorso non possano essere prese in considerazione ai fini della determinazione di tale coefficiente, dal momento che esse non sono pertinenti per determinare lo stato di trasposizione della direttiva 2019/1937 nel diritto nazionale.
50
Tali disposizioni nazionali, infatti, non sarebbero state notificate alla [OSCURATO:PERSONA]. Inoltre, esse non conterrebbero alcun riferimento a tale direttiva e non costituirebbero pertanto un atto positivo di trasposizione.
51
Di conseguenza, dette disposizioni nazionali non risponderebbero ai requisiti di chiarezza e di precisione richiesti dalla giurisprudenza al fine di garantire la certezza del diritto dei beneficiari dei diritti riconosciuti dalla direttiva 2019/1937 e la piena applicazione delle sue disposizioni.
52
Pertanto, la [OSCURATO:PERSONA] conferma gli importi delle sanzioni pecuniarie da essa proposte nel suo ricorso.
53
Nella sua controreplica, la Repubblica di Estonia rileva, da un lato, che le disposizioni nazionali alle quali essa ha fatto riferimento nel suo controricorso dimostrano che gli effetti negativi sugli interessi pubblici e privati dell’inadempimento contestatole devono essere relativizzati. Gli importi delle sanzioni pecuniarie proposte dovrebbero quindi essere adeguati alle circostanze e proporzionati all’infrazione commessa. Dall’altro, la determinazione del livello di persuasione e di dissuasione di tali sanzioni richiederebbe una presa in considerazione delle circostanze particolari di ciascun caso di specie.
54
A tal riguardo, la [OSCURATO:PERSONA] non può giustificare l’automaticità dell’applicazione di un coefficiente di gravità con la necessità di garantire la parità di trattamento tra gli [OSCURATO:PERSONA] membri. Al contrario, tale principio imporrebbe una valutazione differenziata in funzione del contenuto normativo di ciascuna direttiva nonché della situazione specifica di ciascuno Stato membro.
55
Nel caso di specie, la Repubblica di Estonia disporrebbe già di una normativa settoriale corrispondente, in una certa misura, al regime di protezione prescritto dalla direttiva 2019/1937. Tale Stato membro rinvia, a tal riguardo, al considerando 4 di tale direttiva, ai sensi del quale quest’ultima mira a colmare le lacune che possono derivare da un livello di protezione non uniforme e non armonizzato.
56
Inoltre, il numero limitato delle infrazioni commesse da detto Stato membro giustificherebbe una riduzione di tali importi, dal momento che il rischio di recidiva sarebbe limitato.
57
Di conseguenza, la Repubblica di Estonia chiede, da un lato, che l’importo della somma forfettaria sia determinato moltiplicando un importo giornaliero di EUR 300 per il numero di giorni compresi tra il giorno successivo a quello della scadenza del termine di recepimento e il giorno in cui si pone fine all’inadempimento o, in mancanza di regolarizzazione, il giorno della pronuncia della sentenza nella presente causa. Dall’altro, essa chiede che l’importo della penalità sia fissato in EUR 1170 per ogni giorno di ritardo a decorrere dalla data di pronuncia della sentenza nella presente causa fino alla data di trasposizione completa della direttiva 2019/1937.
Giudizio della Corte
–
Sull’applicazione dell’articolo 260, paragrafo 3, [OSCURATO:PERSONA]
58
L’articolo 260, paragrafo 3, primo comma, [OSCURATO:PERSONA] prevede che la [OSCURATO:PERSONA], quando propone ricorso dinanzi alla Corte in forza dell’articolo 258 [OSCURATO:PERSONA] reputando che lo Stato membro non abbia adempiuto all’obbligo di comunicare le misure di attuazione di una direttiva adottata secondo una procedura legislativa, può, se lo ritiene opportuno, indicare l’importo della somma forfettaria o della penalità da versare da parte di tale Stato membro che essa consideri adeguato alle circostanze. Conformemente all’articolo 260, paragrafo 3, secondo comma, [OSCURATO:PERSONA], se la Corte constata l’inadempimento, può comminare allo Stato membro in questione il pagamento di una somma forfettaria o di una penalità entro i limiti dell’importo indicato dalla [OSCURATO:PERSONA]; il pagamento è esigibile alla data fissata dalla Corte nella sentenza.
59
Poiché, come risulta dal punto 32 della presente sentenza, è accertato che, alla scadenza del termine fissato nel parere motivato del 15 luglio 2022, la Repubblica di Estonia non aveva adottato né, pertanto, comunicato alla [OSCURATO:PERSONA] le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per il recepimento nel suo diritto interno delle disposizioni della direttiva 2019/1937, l’inadempimento così constatato rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 260, paragrafo 3, [OSCURATO:PERSONA].
60
Si deve peraltro ricordare che l’obiettivo perseguito dal meccanismo di cui all’articolo 260, paragrafo 3, [OSCURATO:PERSONA] è non solo di stimolare gli [OSCURATO:PERSONA] membri a porre fine quanto prima a un inadempimento che, in mancanza di una disposizione siffatta, tenderebbe a persistere, ma anche di snellire e accelerare il procedimento di imposizione delle sanzioni pecuniarie per inadempimenti dell’obbligo di comunicare disposizioni nazionali di attuazione di una direttiva adottata secondo la procedura legislativa [sentenza del 25 aprile 2024, [OSCURATO:PERSONA]/Polonia (Direttiva sugli informatori),
C‑147/23
,
EU:C:2024:346
, punto
57
e giurisprudenza ivi citata].
61
Al fine di raggiungere tale obiettivo, l’articolo 260, paragrafo 3, [OSCURATO:PERSONA] prevede l’imposizione di due tipi di sanzioni pecuniarie, ossia di una somma forfettaria e di una penalità giornaliera.
62
Mentre l’applicazione di una penalità giornaliera sembra particolarmente idonea a stimolare uno Stato membro a porre fine, quanto prima, a un inadempimento, la condanna al pagamento di una somma forfettaria si basa piuttosto sulla valutazione delle conseguenze della mancata esecuzione degli obblighi gravanti sullo Stato membro interessato sugli interessi privati e pubblici in gioco, in particolare qualora l’inadempimento si sia protratto per un periodo prolungato [sentenza del 25 aprile 2024, [OSCURATO:PERSONA]/Polonia (Direttiva sugli informatori),
C‑147/23
,
EU:C:2024:346
, punto
59
e giurisprudenza ivi citata].
63
In proposito, la [OSCURATO:PERSONA] motiva la natura e l’importo delle sanzioni pecuniarie richieste tenendo conto degli orientamenti che essa ha adottato, come quelli contenuti nelle sue comunicazioni, che, pur non vincolando la Corte, contribuiscono a garantire la trasparenza, la prevedibilità e la certezza del diritto dell’azione condotta dalla [OSCURATO:PERSONA] [sentenza del 25 aprile 2024, [OSCURATO:PERSONA]/Polonia (Direttiva sugli informatori),
C‑147/23
,
EU:C:2024:346
, punto
60
e giurisprudenza ivi citata].
64
Nel caso di specie, la [OSCURATO:PERSONA] si è basata sulla comunicazione del 2023 per giustificare la sua domanda di condanna della Repubblica di Estonia al pagamento di una penalità giornaliera e di una somma forfettaria, nonché per fissarne i relativi importi.
65
Quanto all’opportunità di imporre siffatte sanzioni pecuniarie, spetta alla Corte, in ciascuna causa e in funzione delle circostanze del caso di specie sottoposto al suo esame, nonché del livello di persuasione e di dissuasione che le appaia necessario, stabilire le sanzioni pecuniarie appropriate, in particolare per prevenire il reiterarsi di analoghe infrazioni al diritto dell’Unione [sentenza del 25 aprile 2024, [OSCURATO:PERSONA]/Polonia (Direttiva sugli informatori),
C‑147/23
,
EU:C:2024:346
, punto
62
e giurisprudenza ivi citata].
66
In primo luogo, per quanto riguarda l’imposizione di una somma forfettari, sebbene la Repubblica di Estonia abbia tenuto i servizi della [OSCURATO:PERSONA] al corrente dello stato di avanzamento della procedura di trasposizione nel diritto nazionale delle disposizioni della direttiva 2019/1937, l’insieme degli elementi di diritto e di fatto che accompagnano l’inadempimento constatato costituisce un indicatore del fatto che la prevenzione effettiva della futura reiterazione di infrazioni analoghe al diritto dell’Unione è tale da richiedere l’adozione di una misura dissuasiva quale l’imposizione di una somma forfettaria. Infatti, la Repubblica di Estonia non aveva adottato alcuna disposizione che consentisse il recepimento di tale direttiva alla scadenza del termine previsto all’articolo 26, paragrafo 1, della direttiva 2019/1937. Inoltre, nessuna di tali disposizioni è stata notificata alla [OSCURATO:PERSONA] alla scadenza del termine fissato nel parere motivato del 15 luglio 2022, e neppure alla data dell’esame dei fatti da parte della Corte.
67
In secondo luogo, riguardo all’irrogazione di una penalità, una simile sanzione è necessaria, in linea di principio, soltanto se l’inadempimento che tale penalità mira a sanzionare perdura sino all’esame dei fatti da parte della Corte, il quale deve essere considerato come avvenuto alla data di chiusura del procedimento. Occorre precisare che, qualora, come nella fattispecie, non si sia tenuta alcuna udienza, la data da prendere in considerazione a tal proposito è quella della chiusura della fase scritta del procedimento [sentenza del 25 aprile 2024, [OSCURATO:PERSONA]/Polonia (Direttiva sugli informatori),
C‑147/23
,
EU:C:2024:346
, punto
64
].
68
Ne consegue che, al fine di stabilire se, nel caso di specie, possa essere presa in esame l’imposizione di una penalità, occorre verificare se l’inadempimento constatato al punto 32 della presente sentenza sia perdurato fino alla data di chiusura della fase scritta, avvenuta il 14 agosto 2023.
69
Nel caso di specie, è pacifico che, a tale data, la Repubblica di Estonia non aveva adottato né, pertanto, comunicato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per il recepimento della direttiva 2019/1937 nel suo diritto interno. Di conseguenza, si deve constatare che l’inadempimento di tale Stato membro è persistito fino all’esame dei fatti da parte della Corte.
70
Di conseguenza, la condanna della Repubblica di Estonia al pagamento di una penalità giornaliera, come richiesto dalla [OSCURATO:PERSONA], costituisce uno strumento finanziario appropriato al fine di garantire che tale Stato membro ponga fine, nel più breve tempo possibile, all’inadempimento accertato e rispetti gli obblighi ad esso incombenti in forza della direttiva 2019/1937. Tuttavia, poiché non si può escludere che, alla data di pronuncia della sentenza nella presente causa, la trasposizione di tale direttiva sia interamente completata, l’imposizione di una penalità sarebbe appropriata solo nei limiti in cui l’inadempimento persista alla data di tale pronuncia [v., in tal senso, sentenza del 25 aprile 2024, [OSCURATO:PERSONA]/Polonia (Direttiva sugli informatori),
C‑147/23
,
EU:C:2024:346
, punto
66
].
–
Sull’importo delle sanzioni pecuniarie
71
Per quanto riguarda il calcolo delle sanzioni richieste dalla [OSCURATO:PERSONA], occorre ricordare che, in applicazione dell’articolo 260, paragrafo 3, [OSCURATO:PERSONA], solo la Corte è competente ad infliggere una sanzione pecuniaria a uno Stato membro. Tuttavia, nell’ambito di un procedimento avviato sulla base di tale disposizione, la Corte dispone solo di un potere discrezionale delimitato, dato che, se essa constata un inadempimento, le proposte della [OSCURATO:PERSONA] vincolano la Corte quanto alla natura della sanzione pecuniaria che essa può infliggere e all’importo massimo della sanzione che essa può disporre [sentenza del 25 aprile 2024, [OSCURATO:PERSONA]/Polonia (Direttiva sugli informatori),
C‑147/23
,
EU:C:2024:346
, punto
67
e giurisprudenza ivi citata].
72
Nell’esercizio del suo potere discrezionale in materia, come delimitato dalle proposte della [OSCURATO:PERSONA], spetta alla Corte fissare l’importo delle sanzioni pecuniarie comminate a uno Stato membro in forza dell’articolo 260, paragrafo 3, [OSCURATO:PERSONA] di modo che esso sia, da un lato, adeguato alle circostanze e, dall’altro, proporzionato all’infrazione commessa. Tra i fattori rilevanti in quest’ottica si annoverano in particolare elementi quali la gravità dell’inadempimento constatato, la sua durata e la capacità finanziaria dello Stato membro coinvolto [sentenza del 25 aprile 2024, [OSCURATO:PERSONA]/Polonia (Direttiva sugli informatori),
C‑147/23
,
EU:C:2024:346
, punto
68
nonché giurisprudenza ivi citata].
73
Si deve altresì ricordare che, nell’ambito di tale potere discrezionale, orientamenti come le comunicazioni della [OSCURATO:PERSONA] non vincolano la Corte, ma contribuiscono a garantire la trasparenza, la prevedibilità e la certezza del diritto dell’azione condotta dalla [OSCURATO:PERSONA] stessa quando tale istituzione formula proposte alla Corte [sentenza del 25 aprile 2024, [OSCURATO:PERSONA]/Polonia (Direttiva sugli informatori),
C‑147/23
,
EU:C:2024:346
, punto
69
e giurisprudenza ivi citata].
74
Nel caso di specie, la [OSCURATO:PERSONA] si è basata sulla comunicazione del 2023 per fissare l’importo delle sanzioni pecuniarie richieste.
75
In primo luogo, riguardo alla gravità dell’inadempimento constatato, dal punto 3.2 della comunicazione del 2023 risulta che, secondo la [OSCURATO:PERSONA], la mancata comunicazione delle disposizioni di trasposizione di una direttiva adottata nell’ambito di una procedura legislativa è sempre considerata grave. Pertanto, tale inadempimento giustificherebbe l’applicazione automatica di un coefficiente di gravità pari a 10.
76
La Repubblica di Estonia contesta il livello di tale coefficiente e la sua applicazione automatica nel caso di specie.
77
In proposito, occorre ricordare che l’obbligo di adottare misure per garantire la completa trasposizione di una direttiva e l’obbligo di comunicarle alla [OSCURATO:PERSONA] costituiscono obblighi fondamentali degli [OSCURATO:PERSONA] membri al fine di assicurare la piena efficacia del diritto dell’Unione e che l’inadempimento di tali obblighi deve, pertanto, essere ritenuto di una gravità certa [sentenza del 25 aprile 2024, [OSCURATO:PERSONA]/Polonia (Direttiva sugli informatori),
C‑147/23
,
EU:C:2024:346
, punto
72
e giurisprudenza ivi citata].
78
Nel caso di specie, si deve sottolineare che la direttiva 2019/1937 è uno strumento essenziale del diritto dell’Unione in quanto, in forza del suo articolo 1, in combinato disposto con il considerando 1 della stessa direttiva, stabilisce norme minime comuni volte a garantire un elevato livello di protezione equilibrata ed efficace delle persone che segnalano violazioni di tale diritto in settori in cui siffatte violazioni possono essere particolarmente pregiudizievoli per l’interesse generale. Infatti, istituendo un sistema di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione in un contesto professionale, tale direttiva contribuisce a prevenire lesioni dell’interesse pubblico in settori particolarmente sensibili, come quelli degli appalti pubblici, della prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo, della tutela dell’ambiente o degli interessi finanziari dell’Unione. Le disposizioni della direttiva in parola prevedono quindi l’obbligo, sia per gli enti del settore pubblico sia per quelli del settore privato, di predisporre canali di segnalazione interna, procedure per il ricevimento e il seguito delle segnalazioni, garantendo al contempo i diritti delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione nonché le condizioni in presenza delle quali esse possono beneficiare della protezione così prevista [sentenza del 25 aprile 2024, [OSCURATO:PERSONA]/Polonia (Direttiva sugli informatori),
C‑147/23
,
EU:C:2024:346
, punto
73
].
79
Orbene, la mancata trasposizione delle disposizioni della direttiva 2019/1937 entro il termine impartito pregiudica necessariamente il diritto dell’Unione e la sua applicazione uniforme ed effettiva, dal momento che violazioni di tale diritto possono non essere segnalate qualora le persone che ne sono a conoscenza non siano protette da eventuali ritorsioni [sentenza del 25 aprile 2024, [OSCURATO:PERSONA]/Polonia (Direttiva sugli informatori),
C‑147/23
,
EU:C:2024:346
, punto
74
].
80
Ciò considerato, l’importo delle sanzioni pecuniarie comminate a uno Stato membro in forza dell’articolo 260, paragrafo 3, [OSCURATO:PERSONA] dev’essere adeguato alle circostanze e proporzionato all’infrazione commessa [sentenza del 25 aprile 2024, [OSCURATO:PERSONA]/Polonia (Direttiva sugli informatori),
C‑147/23
,
EU:C:2024:346
, punto
75
], come ricordato al punto 72 della presente sentenza.
81
Questa è la ragione per la quale la Corte ha dichiarato che l’applicazione automatica dello stesso coefficiente di gravità in tutte le ipotesi di mancata trasposizione completa di una direttiva e, pertanto, di mancata comunicazione delle misure di attuazione di tale direttiva osta necessariamente all’adeguamento dell’importo delle sanzioni pecuniarie alle circostanze che caratterizzano l’infrazione e all’imposizione di sanzioni proporzionate [sentenza del 25 aprile 2024, [OSCURATO:PERSONA]/Polonia (Direttiva sugli informatori),
C‑147/23
,
EU:C:2024:346
, punto
76
].
82
A tal riguardo, la Corte ha precisato che, presumendo che la violazione dell’obbligo di comunicare le misure di attuazione di una direttiva debba essere considerata di pari gravità qualunque sia la direttiva di cui trattasi, la [OSCURATO:PERSONA] non è nella condizione di poter adeguare le sanzioni pecuniarie in funzione delle conseguenze della mancata esecuzione di tale obbligo sugli interessi privati e pubblici, come previsto dal punto 3.2.2 della comunicazione del 2023 [sentenza del 25 aprile 2024, [OSCURATO:PERSONA]/Polonia (Direttiva sugli informatori),
C‑147/23
,
EU:C:2024:346
, punto
77
].
83
Nel caso di specie, la Repubblica di Estonia ha affermato nel suo controricorso che la sua normativa già conteneva talune disposizioni, esposte al punto 43 della presente sentenza, a protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione, le quali sarebbero conformi ai requisiti di cui alla direttiva 2019/1937.
84
Infatti, l’articolo 3 della legge sul contratto di lavoro e l’articolo 13 della legge sulla funzione pubblica prevedrebbero il divieto generale di ritorsioni contro gli informatori, come prescritto dall’articolo 19 della direttiva 2019/1937. Inoltre, una protezione delle persone che effettuano segnalazioni sarebbe garantita dall’articolo 6, paragrafo 2, della legge anticorruzione, dagli articoli 49, 51, 52 e 52
1
della legge sulla lotta contro il riciclaggio di denaro e il terrorismo, dagli articoli 50
2
e 50
3
della legge sull’autorità di vigilanza e finanziaria, nonché dagli articoli 201
1
, 201
2
e 237
49
della legge sul mercato dei valori mobiliari. Peraltro, varie autorità pubbliche avrebbero istituito canali di segnalazione interna.
85
Ciò premesso, si deve constatare che non è stato dimostrato che le conseguenze dell’inadempimento constatato nel caso di specie sugli interessi privati e pubblici fossero così negative quanto nel caso di mancata trasposizione completa della direttiva 2019/1937. Posto che la [OSCURATO:PERSONA] afferma che non occorre tener conto di tale normativa nazionale in sede di valutazione del livello del coefficiente di gravità adottato, dal momento che la stessa non le è stata comunicata, è sufficiente constatare che la mancata notifica di detta normativa non può, di per sé, incidere sulle conseguenze che quest’ultima ha effettivamente su tali interessi [v., in tal senso, sentenza del 25 aprile 2024, [OSCURATO:PERSONA]/Polonia (Direttiva sugli informatori),
C‑147/23
,
EU:C:2024:346
, punto
92
].
86
Resta nondimeno il fatto che, nel suo controricorso, la Repubblica di Estonia ha ammesso che le norme a tutela delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione sono disseminate nell’ordinamento giuridico estone e, contrariamente a quanto richiesto dall’articolo 26, paragrafo 3, della direttiva 2019/1937, non contengono un riferimento esplicito alla protezione di tali persone.
87
Orbene, l’assenza di norme specifiche e chiare relative alla protezione delle persone che segnalano le violazioni del diritto dell’Unione, come prevista dalla direttiva 2019/1937, osta a una protezione effettiva di tali persone e può dunque porre in discussione l’applicazione uniforme ed effettiva di detto diritto nei settori disciplinati dalla direttiva in parola [sentenza del 25 aprile 2024, [OSCURATO:PERSONA]/Polonia (Direttiva sugli informatori),
C‑147/23
,
EU:C:2024:346
, punto
94
].
88
Come ricordato al punto 78 della presente sentenza, infatti, istituendo un elevato livello di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione in un contesto professionale, la direttiva 2019/1937 contribuisce a prevenire i pregiudizi al pubblico interesse, in settori particolarmente sensibili, come quelli degli appalti pubblici, della prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo, della tutela dell’ambiente o degli interessi finanziari dell’Unione [sentenza del 25 aprile 2024, [OSCURATO:PERSONA]/Polonia (Direttiva sugli informatori),
C‑147/23
,
EU:C:2024:346
, punto
95
].
89
Di conseguenza, come indicato al punto 79 della presente sentenza, in assenza di tutela effettiva, le persone a conoscenza di una violazione del diritto dell’Unione in detti settori possono essere dissuase dal segnalarla dal momento che, in tal caso, possono esporsi a ritorsioni [v. sentenza del 25 aprile 2024, [OSCURATO:PERSONA]/Polonia (Direttiva sugli informatori),
C‑147/23
,
EU:C:2024:346
, punto
96
].
90
Pertanto, in considerazione dell’obiettivo enunciato all’articolo 1 della direttiva 2019/1937, in combinato disposto con il considerando 1 di quest’ultima, la mancata adozione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per il recepimento completo e preciso di detta direttiva è di una gravità particolarmente significativa [sentenza del 25 aprile 2024, [OSCURATO:PERSONA]/Polonia (Direttiva sugli informatori),
C‑147/23
,
EU:C:2024:346
, punto
97
].
91
Occorre altresì rilevare che la circostanza che la Repubblica di Estonia sia oggetto per la prima volta di un procedimento per inadempimento fondato sull’articolo 260, paragrafo 3, [OSCURATO:PERSONA] non può essere presa in considerazione nella determinazione dell’importo della somma forfettaria da comminarle. Infatti, il comportamento passato di uno Stato membro non ha alcun rapporto con le conseguenze della mancata trasposizione della direttiva di cui trattasi sugli interessi privati e pubblici.
92
In secondo luogo, nell’ambito della valutazione della durata dell’infrazione, si deve ricordare, da un lato, che per quanto concerne l’inizio del periodo di cui occorre tener conto per fissare l’importo della somma forfettaria la data da prendere in considerazione per valutare la durata dell’inadempimento di cui trattasi non è quella della scadenza del termine fissato nel parere motivato della [OSCURATO:PERSONA], bensì la data di scadenza del termine di trasposizione previsto dalla direttiva in questione, ossia il 17 dicembre 2021 [sentenza del 25 aprile 2024, [OSCURATO:PERSONA]/Polonia (Direttiva sugli informatori),
C‑147/23
,
EU:C:2024:346
, punto
80
e giurisprudenza ivi citata].
93
Dall’altro lato, per quanto riguarda la fissazione di una penalità, la durata dell’infrazione dev’essere valutata tenendo conto del momento in cui la Corte esamina i fatti, e non di quello in cui quest’ultima è adita dalla [OSCURATO:PERSONA] [sentenza dell’8 luglio 2019, [OSCURATO:PERSONA]/Belgio (articolo 260, paragrafo 3, [OSCURATO:PERSONA] – Reti ad alta velocità),
C‑543/17
,
EU:C:2019:573
, punto
87
].
94
Orbene, è pacifico che la Repubblica di Estonia, alla scadenza del termine di trasposizione previsto all’articolo 26, paragrafo 1, della direttiva 2019/1937, ossia il 17 dicembre 2021, non aveva adottato le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative necessarie per trasporre tale direttiva e, pertanto, non aveva neppure comunicato tali disposizioni alla [OSCURATO:PERSONA], contrariamente a quanto previsto dall’articolo 26, paragrafo 3, di detta direttiva. Ne consegue che l’inadempimento di cui trattasi, che non è terminato alla data dell’esame dei fatti da parte della Corte, perdura da tre anni.
95
In terzo luogo, per quanto riguarda la capacità finanziaria della Repubblica di Estonia, dalla giurisprudenza della Corte emerge che, ferma restando la possibilità per la [OSCURATO:PERSONA] di proporre sanzioni pecuniarie fondate su una pluralità di criteri, al fine di consentire, in particolare, di mantenere un divario ragionevole tra i diversi [OSCURATO:PERSONA] membri, occorre prendere in considerazione il PIL di tale Stato quale fattore predominante, ai fini della valutazione della sua capacità finanziaria e della fissazione di sanzioni sufficientemente dissuasive e proporzionate, allo scopo di prevenire in modo efficace la futura reiterazione di analoghe infrazioni al diritto dell’Unione [sentenza del 25 aprile 2024, [OSCURATO:PERSONA]/Polonia (Direttiva sugli informatori),
C‑147/23
,
EU:C:2024:346
, punto
81
e giurisprudenza ivi citata].
96
In proposito, la Corte ha più volte dichiarato che occorreva prendere in considerazione l’evoluzione recente del PIL dello Stato membro, quale si presenta alla data dell’esame dei fatti da parte della Corte [sentenza del 25 aprile 2024, [OSCURATO:PERSONA]/Polonia (Direttiva sugli informatori),
C‑147/23
,
EU:C:2024:346
, punto
82
e giurisprudenza ivi citata].
97
Nel caso di specie, il fattore «n», che rappresenta la capacità finanziaria dello Stato membro interessato rispetto alla capacità finanziaria degli altri [OSCURATO:PERSONA] membri, applicato dalla [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dei punti 3.4 e 4.2 della comunicazione del 2023, è definito come la media geometrica ponderata del PIL dello Stato membro interessato rispetto alla media del PIL degli altri [OSCURATO:PERSONA] membri, che costituisce due terzi del calcolo del fattore «n», e della popolazione dello Stato membro interessato rispetto alla media delle popolazioni degli altri [OSCURATO:PERSONA] membri, che costituisce un terzo del calcolo del fattore «n», come risulta dall’equazione menzionata al punto 9 della presente sentenza. [OSCURATO:PERSONA] giustifica tale metodo di calcolo del fattore «n» al contempo con l’obiettivo di mantenere uno scostamento ragionevole tra i fattori «n» degli [OSCURATO:PERSONA] membri, rispetto a un calcolo basato unicamente sul PIL degli [OSCURATO:PERSONA] membri, e con l’obiettivo di garantire una certa stabilità nel calcolo del fattore «n», poiché è improbabile che la popolazione vari in modo significativo di anno in anno [sentenza del 25 aprile 2024, [OSCURATO:PERSONA]/Polonia (Direttiva sugli informatori),
C‑147/23
,
EU:C:2024:346
, punto
83
e giurisprudenza ivi citata].
98
Tuttavia, la Corte ha dichiarato che la determinazione della capacità finanziaria dello Stato membro interessato non può includere nel metodo di calcolo del fattore «n» la presa in considerazione di un criterio demografico secondo le modalità previste ai punti 3.4 e 4.2 della comunicazione del 2023 [v., in tal senso, sentenza del 25 aprile 2024, [OSCURATO:PERSONA]/Polonia (Direttiva sugli informatori),
C‑147/23
,
EU:C:2024:346
, punti da
84
a
86
].
99
Pertanto, conformemente alla giurisprudenza ricordata al punto 95 della presente sentenza e in mancanza di un criterio pertinente, addotto dalla [OSCURATO:PERSONA] per garantire una stabilità di calcolo e mantenere un divario ragionevole tra i fattori «n» degli [OSCURATO:PERSONA] membri, è tenendo conto della media del PIL della Repubblica di Estonia degli ultimi tre anni che occorre fissare l’importo delle sanzioni pecuniarie.
100
Tenuto conto di quanto precede e alla luce del potere discrezionale riconosciuto alla Corte dall’articolo 260, paragrafo 3, [OSCURATO:PERSONA], il quale prevede che, per quanto concerne le sanzioni pecuniarie di cui infligge il pagamento, essa non può fissare un importo superiore a quello indicato dalla [OSCURATO:PERSONA], si deve ritenere, da un lato, che la prevenzione effettiva della futura reiterazione di infrazioni analoghe a quella che risulta dalla violazione dell’articolo 26, paragrafi 1 e 3, della direttiva 2019/1937 e che pregiudica la piena efficacia del diritto dell’Unione richieda l’imposizione di una somma forfettaria il cui importo dev’essere fissato in EUR 500000 e, dall’altro, che qualora l’inadempimento constatato al punto 32 della presente sentenza persista alla data della pronuncia di tale sentenza, condannare la Repubblica di Estonia a versare alla [OSCURATO:PERSONA], a decorrere da tale data e fino alla cessazione di tale inadempimento da parte di tale Stato membro, una penalità giornaliera di importo pari a EUR 1500.
Sulle spese
101
Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Repubblica di Estonia è rimasta soccombente, occorre condannarla a farsi carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA], conformemente alla domanda di quest’ultima.
Per questi motivi, la Corte (Sesta Sezione) dichiara e statuisce:
1)
La Repubblica di Estonia, non avendo adottato, alla scadenza del termine impartito nel parere motivato della [OSCURATO:PERSONA] europea del 15 luglio 2022, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione, e, pertanto, non avendo comunicato tali disposizioni alla [OSCURATO:PERSONA], è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 26, paragrafi 1 e 3, della direttiva in parola.
2)
La Repubblica di Estonia, non avendo adottato, alla data dell’esame dei fatti da parte della Corte, le misure necessarie per recepire nel proprio diritto interno le disposizioni della direttiva 2019/1937 né, pertanto, comunicato tali misure alla [OSCURATO:PERSONA] europea, ha persistito nel proprio inadempimento.
3)
La Repubblica di Estonia è condannata a versare alla [OSCURATO:PERSONA] europea:
–
una somma forfettaria dell’importo di EUR 500000;
–
qualora l’inadempimento constatato al punto 1 del dispositivo persista alla data della pronuncia della presente sentenza, una penalità giornaliera dell’importo di EUR 1500 a decorrere da tale data e fintantoché lo Stato membro in parola non abbia posto termine a detto inadempimento.
4)
La Repubblica di Estonia è condannata a farsi carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA] europea.
Firme
(
*1
) Lingua processuale: l’estone.