CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 3 dicembre 2021
Cassazione n. 33615/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di REGGIO CALABRIAlette la requisitoria e le conclusioni depositate dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO, che ha chiesto accogliersi parzialmente il ricorso; lette le note conclusive dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], depositate in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in funzione di giudice del riesame, con la ordinanza emessa il 3 dicembre 2021, confermava l'ordinanza cautelare del Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale, che applicava gli arresti domiciliari a [OSCURATO:PERSONA] in relazione all'art. 452-bis cod. pen., così riqualificata la condotta indicata al capo T), originariamente nella richiesta del Pubblico ministero contestata come violazione dell'art. 452-quater cod. pen. 2. Il ricorso per cassazione proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] consta di due motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod.proc.pen. 3. Il primo motivo deduce violazione degli artt. 452-bis cod. pen. e 273 cod. proc. pen. e vizio di motivazione conseguente. Il motivo censura l'ordinanza impugnata in quanto non renderebbe conto della riqualificazione della condotta di reato operata dal provvedimento genetico, come anche della esclusione dell'aggravante dell'art. 416-bis 1 cod. pen. Lamenta, inoltre, vizi di travisamento della prova in quanto l'ordinanza impugnata avrebbe errato nel ritenere che il camion osservato uscire colmo di rifiuti dalla sede della [OSCURATO:SOCIETA]., ripreso dalle telecamere apposte dagli investigatori, fosse il medesimo che fu visto dagli appartenenti alla polizia giudiziaria, in una attività di osservazione diretta, entrare nella cd. Area 3, ove operava il Muratori, non valutando la possibilità che vi fosse un'altra zona, cd. Area 2, ove pure furono trovati 4 rimorchi carichi di rifiuti speciali del tipo car fluff, quale possibile area di destinazione del camion predetto. Inoltre, l'ordinanza fonderebbe su una conversazione fra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], intercettata ma travisata quanto a correlazione con il momento del sequestro dell'Area 3. Apparente e illogica manifestamente, pertanto, risulterebbe la motivazione, perché non prenderebbe atto per altro che: alcun cumulo di rifiuti fosse presente nell'Area 3, ove operava [OSCURATO:PERSONA], non potendo attribuirsi allo stesso gli interramenti verificatisi in precedenza; tale attribuzione non può derivare dalle conversazioni fra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA], come interpretate dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], quanto al luogo e alla profondità dei prelievi, avvenuti e accertati dal consulente tecnico della Procura di [OSCURATO:PERSONA]; infine l'erronea qualificazione dei terreni, che non hanno destinazione agricoli come ritenuto in consulenza, bensì da qualificarsi come siti ad uso commerciale e industriale in quanto a ridosso della [OSCURATO:PERSONA] del Porto di [OSCURATO:PERSONA], cosicché del tutto errati risulterebbero i valori soglia di riferimento, indicati nella contestazione provvisoria. 4. Il secondo motivo deduce violazione degli artt. 452-bis cod. pen. e 274 e 275, comma 2-bis, cod. proc. pen., per totale assenza di motivazione quanto alle esigenze cautelari. Il motivo denunzia omessa motivazione in ordine alla possibile sospensione condizionale della pena, data l'incensuratezza del [OSCURATO:PERSONA], come anche in relazione alla durata della condotta e al rapporto collaudato con [OSCURATO:SOCIETA], oltre che alla gravità intrinseca della condotta, fondati su elementi inesistenti ovvero inadeguati a comprovare il pericolo di reiterazione, difettandone il requisito della concretezza, a seguito del sequestro delle attività delle imprese di smaltimento dei rifiuti e dell'esecuzione di misure cautelari nei confronti dei coindagati.5. Il Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, ha depositato requisitoria e conclusioni scritte — ai sensi dell'art. 23 comma 8, d.l. 127 del 2020 — in data 26 maggio 2022, con le quali ha chiesto dichiararsi manifestamente infondato il ricorso quanto al primo motivo, per difetto di autosufficienza oltre che per la circostanza che a differenza del delitto di disastro ambientale, la connpromissione o il deterioramento significativi e misurabili non richiedono la comparazione con la tabella del d.lgs. 156/06; nonché fondato in ordine al secondo motivo, in ragione del difetto di motivazione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari. 6. In data 8 giugno 2022 il difensore del [OSCURATO:PERSONA] depositava conclusioni con le quali ribadiva le originarie censure e allegava certificato di destinazione urbanistica dell'Area 3, dalla quale emergerebbe la natura industriale del sito con diversi valori di riferimento, con conseguente erroneità della consulenza tecnica richiamata dall'ordinanza impugnata e conseguente difetto di gravità indiziaria in ordine al delitto per cui si procede. 7. Il ricorso è stato trattato senza intervento delle parti, ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. n. 137 del 2020, disciplina prorogata sino al 31 dicembre 2021 per effetto dell'art. 7, comma 1, d.l. n. 105 del 2021, essendo intervenuta tardivamente l'istanza di trattazione orale da parte del difensore del ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Va premesso che [OSCURATO:PERSONA] viene sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari per aver mescolato con terreno e poi interrato, con un escavatore nella cd. Area 3, rifiuti del tipo car fluff, vale a dire provenienti dalla rottamazione delle autovetture, su mandato di [OSCURATO:PERSONA], gestore della [OSCURATO:SOCIETA]. e gravemente indiziato di essere luogotenente e portavoce della cosca dei Piromalli. [OSCURATO:SOCIETA] nell'ambito della stessa ordinanza viene accusato anche di aver guidato una associazione finalizzata al traffico illecito di rifiuti, attività proseguita nonostante la confisca della [OSCURATO:SOCIETA]. e la sospensione dell'autorizzazione a svolgere l'attività predette della [OSCURATO:SOCIETA] dal dicembre 2016.3. Le censure mosse con il primo motivo all'ordinanza impugnata, quanto alle emergenze indiziarie esaminate, ritenute travisate, sono Manifestamente infondate. 3.1. Quanto al vizio di motivazione per travisamento della prova, occorre premettere che nel caso in esame la denuncia della carenza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione deve confrontarsi con la conformità delle ordinanze di primo e secondo grado. Infatti, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, ricorre la cd. "doppia conforme" quando la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218 - 01). Nel caso in esame i parametri valutativi utilizzati dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] sono i medesimi già sperimentati con l'ordinanza genetica. E pertanto, il dedotto vizio di travisamento della prova, desumibile dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo specificamente indicati dal ricorrente, è ravvisabile ed efficace solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell'elemento frainteso o ignorato, fermi restando il limite del "devolutum" in caso di cosiddetta "doppia conforme" e l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio (fra le altre, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758 - 01). 3.2. Tale necessaria premessa conduce poi all'esame delle censure di travisamento, facendo rilevare come non si rinvenga alcuna divergenza fra gli atti di indagine e quanto proposto dall'ordinanza impugnata, letta in combinazione con quella genetica. Infatti la circostanza, denunciata in ricorso, che non sia stata annotata dal personale di polizia giudiziaria, che stava operando l'attività di osservazione diretta, la targa del camion di colore rosso che alle ore 11.00 del 20 giugno 2019 fu visto nell'Area 3 con il cassone ribaltato, nel mentre un escavatore di colore giallo movimentava cumuli di terra, non configura un travisamento. Né tale censura è configurabile in relazione alle emergenze tratte dagli ingressi e dalle uscite nello stabilimento di [OSCURATO:SOCIETA]. del camion di colore rosso, targato CN 251550, intestato a [OSCURATO:PERSONA], ripreso dalle videocamere, che ne immortalavano sei ingressi con cassone vuoto e altrettante uscite con cassone pieno di car fluff, ogni quindici minuti, dalle ore 9.17 (prima entrata) alle 10.48 (ultima uscita).In tali casi il ricorso non censura una differenza fra l'accertamento operato dai militari del ROS e quanto riportato nell'ordinanza impugnata, quindi non si verte in tema di travisamento. Né tantomeno si contesta il travisamento della distanza fra l'area aziendale della predetta società e l'Area 3, di circa 200 metri (tali emergenze si leggono al fol. 3 della ordinanza del Tribunale del riesame). Né ulteriore travisamento riguarda, come fa intendere il ricorso, l'uso probatorio di una conversazione fra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA] del 26 giugno 2019, che il Tribunale del Riesame colloca in tale ultima data, allorché la polizia giudiziaria, a distanza di sei giorni della predetta attività di osservazione, procedeva al sequestro dell'Area 3. Con riferimento al profilo del travisamento, va osservato che, in seguito alle modifiche dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., ad opera dell'art. 8 I. n. 46 del 2006, resta non deducibile nel giudizio di legittimità il travisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (ex nnultis, Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099); mentre è invece, consentita la deduzione del vizio di "travisamento della prova", che ricorre nel caso in cui il giudice di merito abbia fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale, considerato che, in tal caso, non si tratta di reinterpretare gli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione, ma di verificare se detti elementi sussistano (ex nnultis, Sez. 2, n. 47035 del 03/10/2013, Giugliano, Rv. 257499; Sez. 2, n. 23419 del 23/05/2007, Vignaroli, Rv. 236893). Nel caso in esame il ricorso non deduce travisamenti della prova, quindi, ma del fatto, che possono rilevare solo se integranti illogicità manifesta o contraddittorietà della motivazione in relazione alla gravità indiziaria. 3.3. Pacifico a riguardo è l'orientamento che, a partire da Sezioni Unite n. 11 del 22/3/2000, Audino, Rv. 215828, in tema di misure cautelari personali, a fronte di un ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame, in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, ne definisce così l'ambito di delibazione. La Corte ha il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti, rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (nello stesso senso, Sez. 2, Sentenza n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976; Sez. F., n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460; Sez. 4, n. 22500 del 03/05/2007, Terranova, Rv. 237012). Alla luce di tale orientamento giurisprudenziale che delimita l'ambito della delibazione di legittimità, rileva questa Corte come la motivazione sia congrua e adeguata a sostenere la gravità indiziaria richiesta dalla natura cautelare del provvedimento. Infatti non è illogico aver ritenuto che il camion di colore rosso che veniva riempito di rifiuti del tipo car fluff per ben sei volte e rientrava presso l'azienda di [OSCURATO:SOCIETA] a distanza di 15 minuti dall'uscita, potesse essersi recato a scaricare proprio nell'Area 3, che distava solo 200 metri circa dalla sede dell'azienda di partenza. La censura fonda sul difetto di prova quanto alla circostanza che il camion, uscito dall'azienda carico di rifiuti, fosse il medesimo osservato dalla polizia giudiziaria nell'Area 3 dove vi era uno scavo in corso e dove il [OSCURATO:PERSONA], come riferito in ricorso al fol. 4, aveva ammesso in sede di interrogatorio di aver proceduto ad uno scavo su mandato di [OSCURATO:SOCIETA] per l'istallazione di tubi. La doglianza è manifestamente infondata. In primo luogo, al fol. 719 della ordinanza genetica viene riportata l'informativa della polizia giudiziaria che dava atto trattarsi del medesimo autocarro. In sostanza la comparazione, con giudizio di identità, fu effettuata dalla polizia giudiziaria che osservò alle ore 11.00 il camion che era stato già visto tramite le telecamere, tanto da indurre all'osservazione diretta, e sarebbe poi stato rivisto nella registrazione. Si tratta di una valutazione esplicita, non smentita da altre risultanze, anzi corroborata dalla circostanza che il camion ritornava alla sede aziendale della [OSCURATO:SOCIETA] ogni 15 minuti, il che attestava la vicinanza fra il luogo del carico e dello scarico corroborando il giudizio di identità della polizia giudiziaria. Oltre alla compatibilità cronologica emergeva anche - cfr. fol. 738 e ss. della ordinanza genetica e in particolare la foto n. 12 — che in occasione della consulenza tecnica disposta dalla Procura della Repubblica fu rinvenuta una busta interrata con rifiuti, recante impresso il nome della ditta di una impresa, busta uguale ad altra contenente rifiuti rinvenuta proprio presso la sede aziendale della [OSCURATO:SOCIETA]. Il che comprovava come il fondo denominato Area 3 fosse utilizzato per lo sversamento dei rifiuti da [OSCURATO:SOCIETA], trattandosi per altro di fondo nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA], grazie a contratto di comodato d'uso, come riferito dal Tribunale del riesame alla nota 1 del provvedimento impugnato. L'ordinanza oggetto di ricorso riferiva in modo congruente e logico di altre conversazioni intercettate (cfr. fol. 4 e s.) che confermavano la gravità indiziaria \\À quanto alla condotta di sversamento e interramento di rifiuti, nonché individualizzavano quella di [OSCURATO:PERSONA]. Quella del 26 giugno 2019, n. 7965, che viene interpretata dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] nel senso che [OSCURATO:SOCIETA] chieda al [OSCURATO:PERSONA] se la polizia giudiziaria accedendo all'Area 3 per operare il sequestro avrebbe potuto vedere affiorare rifiuti dal terreno. [OSCURATO:PERSONA], non avendo compreso subito che la polizia giudiziaria era già stata sul luogo, a fronte delle preoccupazioni del [OSCURATO:SOCIETA], si dichiarava disponibile a "passarvi sopra" con la pala per operare una "spianata". Una seconda conversazione del 16 agosto 2019 n. 11261, in occasione dei prelievi a farsi sull'Area 3 da parte del consulente tecnico del [OSCURATO:SOCIETA]. A [OSCURATO:PERSONA] viene chiesto in quale zona dell'Area 3 convenisse procedere al prelievo per evitare di rinvenire rifiuti e l'attuale ricorrente dava la sua indicazione (« [OSCURATO:PERSONA]: ... se la fai là meglio è, che là c'è tutta la terra buona (inc.) qualche pezzo di mattone. [OSCURATO:SOCIETA]: e non ci fa niente, il mattone (inc.)..»). Il contenuto delle conversazioni, con motivazione logica e congrua viene attribuito alle operazioni che si svolgevano nell'Area 3, ad opera della polizia giudiziaria e del consulente tecnico di parte. Né risulta decisiva la censura afferente la posteriorità della conversazione n. 7965 delle 12.55 rispetto all'ora di chiusura del sequestro delle 10.30, orari indicati in ricorso. Sul punto deve evidenziarsi come [OSCURATO:SOCIETA] sia preoccupato che la polizia giudiziaria possa aver immortalato con i rilievi fotografici i rifiuti affioranti dal terreno, quindi l'interpretazione che il Tribunale del riesame opera non viene posta in crisi dalla posteriorità della conversazione rispetto al sequestro. Analogamente per la seconda conversazione, l'interpretazione offerta dall'ordinanza impugnata è logica e coerente con le ulteriori emergenze e soprattutto vede [OSCURATO:PERSONA] una seconda volta esprimersi sull'Area 3, dimostrando una approfondita conoscenza della morfologia anche sotterranea di quelle particelle di terreno. Pertanto, ritenuta la logicità e aderenza dell'interpretazione, il Collegio richiama l'autorevole orientamento per il quale in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità. (Sez. U, Sentenza n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715). In sostanza ciò che il ricorso propone è una rilettura delle emergenze fattuali. Va sul punto ricordato che l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794; Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074). Ne consegue l'inammissibilità di tali profili di censura. 3.4 Anche inammissibile è la censura relativa alla omessa valutazione della riqualificazione operata dall'ordinanza genetica, che riteneva la gravità indiziaria per il delitto previsto dall'art. 452-bis in luogo di quello dell'art. 452 -quater cod. pen. La circostanza che il Tribunale del Riesame non la citi esplicitamente non implica alcun deficit motivazionale, non risultando tale omissione determinante ed essendo per altro colmata dalla unicità del corpo decisionale conseguente al citato principio in tema di conformità delle ordinanze di primo e secondo grado. La censura della assenza di motivazione in merito all'aggravante dell'art. 416- bis 1 non coglie il segno, in quanto l'aggravante speciale non era contestata al [OSCURATO:PERSONA] ab origine, bensì al solo [OSCURATO:SOCIETA]. 3.5. Quanto all'allegazione del certificato di destinazione urbanistica della cd. Area 3, solo nell'ambito del presente giudizio, teso a dimostrare la qualificazione del terreno e dunque l'insussistenza del reato di inquinamento ambientale, deve convenirsi con quanto rilevato dalla Procura generale, vale a dire che il delitto di inquinamento ambientale di cui all'art. 452-bis cod. pen., introdotto dalla legge n. 68 del 2015, è un reato di danno, che non tutela la salute pubblica, ma l'ambiente in quanto tale e presuppone l'accertamento di un concreto pregiudizio a questo arrecato, secondo i limiti di rilevanza determinati dalla nuova fattispecie incriminatrice, che non richiedono la prova della contaminazione del sito nel senso indicato dagli artt. 240 e segg. d.lgs 3 aprile 2006, n. 152 (Sez. 3, n. 50018 del 19/09/2018, Izzo, Rv. 274864 - 01), né impongono accertamenti tecnici (Sez. 3, n. 28732 del 27/04/2018, Melillo, Rv. 273566 - 01). Infatti, non deve trovare applicazione la disciplina e la definizione relativa al cd. sito contaminato — sito nel quale i valori delle concentrazioni soglia di rischio (CSR), determinati con l'applicazione della procedura di analisi di rischio di cui all' Allegato 1 alla parte quarta del presente decreto — sulla base dei risultati del piano di caratterizzazione. [OSCURATO:PERSONA]. 3, Izzo, con motivazione condivisa dal Collegio, che «sarebbe errato ritenere che potersi affermare la sussistenza del reato previsto dall'art. 452- bis cod. pen. si debba necessariamente accertare che ci si trovi di fronte ad un sito contaminato, secondo la definizione di cui all'art. 240, lett. e), d.lgs. 152 del 2006, testo normativo i cui concetti, elaborati in un differente contesto e a diversi fini, in assenza di specifica previsione, non possono essere richiamati per definire gli elementi costitutivi del delitto introdotto dalla successiva I. 22 maggio 2015, n. 68, come questa Corte ha già riconosciuto nelle decisioni in fra immediatamente citate. Quanto al particolare profilo qui esaminato, deve osservarsi che l'art. 240 d.lgs. 152 del 2006 e le definizioni in esso contenute valgono a disciplinare l'attività di bonifica dei siti quale prevista dal Titolo V del decreto, in relazione ai profili di rischio sanitario e ambientale sulla salute umana derivanti dall'esposizione prolungata all'azione delle sostanze presenti nelle matrici ambientali contaminate. Con riguardo al reato di inquinamento ambientale, deve invece affermarsi il principio secondo cui il delitto di danno previsto dall'art. 452-bis cod. pen. (al quale è tendenzialmente estranea la protezione della salute pubblica) ha quale oggetto di tutela penale l'ambiente in quanto tale e postula l'accertamento di un concreto pregiudizio a questo arrecato, secondo i limiti di rilevanza determinati dalla nuova norma incriminatrice, che non richiedono la prova della contaminazione del sito nel senso indicato dagli artt. 240 ss. d.lgs. 152 del 2006». Pertanto emerge come non decisiva ad escludere la configurazione del delitto di inquinamento ambientale la qualificazione urbanistica del terreno, che determinerebbe nella prospettazione del ricorrente l'applicazione di altri valori della tabella richiamata, che certamente non è in grado di comprovare l'esclusione della compronnissione e del deterioramento, nozioni che la Corte di cassazione ha riconosciuto «in un'alterazione, significativa e misurabile, della originaria consistenza della matrice ambientale o dell'ecosistema, caratterizzata, nel caso della "compromissione", da una condizione di squilibrio funzionale, incidente sui processi naturali correlati alla specificità della matrice o dell'ecosistema medesimi e, nel caso del "deterioramento", da una condizione di squilibrio "strutturale", connesso al decadimento dello stato o della qualità degli stessi (Sez. 3, n. 46170 del 21/09/2016, Simonelli, Rv. 268059)». Invece ai fini dell'integrazione del reato come riqualificato non è richiesta la tendenziale irreversibilità del danno (Sez. 3, n. 10515 del 27/10/2016, dep. 2017, Sorvillo, Rv. 269274), essendo sufficiente un evento di danneggiamento della matrice ambientale che, «nel caso del "deterioramento", consiste in una riduzione della cosa che ne costituisce oggetto in uno stato tale da diminuirne in modo apprezzabile il valore o da impedirne anche parzialmente l'uso, ovvero da rendere necessaria, per il ripristino, una attività non agevole, mentre, nel caso della "compromissione", consiste in uno squilibrio funzionale che attiene alla relazione del bene aggredito con l'uomo e ai bisogni o interessi che il bene medesimo deve soddisfare (Sez. 3, n. 15865 del 31/01/2017, Rizzo, Rv. 269489)». L'ordinanza genetica ha provveduto alla riqualificazione della condotta proprio perché non ha riscontrato allo stato la tendenziale irreversibilità del danno - che, se sussistente e concernente l'equilibrio di un ecosistema, integrerebbe il più grave reato di disastro ambientale punito dall'art. 452 -quater cod. pen. — pur se ha precisato che «i metalli pesanti riscontrati nelle terre da scavo, con il dilavamento prodotto dalle acque piovane, potrebbero quasi certamente con il tempo giungere alla falda acquifera, così determinandone l'irreversibile compromissione» (fol. 774 lett. f). L'ordinanza impugnata ha inoltre chiarito (fol. 5) che i campioni prelevati dalla scavo in Area 3, con valutazione in fatto non sindacabile in questa sede, hanno «rilevato la massiccia presenza di materiali inquinanti [...] di metalli pesanti, idrocarburi pesanti, policlorobifenili, [...] tutte sostanze tossiche». Pertanto, a fronte di tali emergenze, la diversa qualificazione urbanistica del fondo non ha alcuna decisività. Anche tale rilievo è manifestamente infondato. 3.6 In merito al dolo del [OSCURATO:PERSONA] l'ordinanza impugnata adeguatamente e logicamente motiva quanto alla piena consapevolezza del proposito delittuoso (fol. 6), richiamando le conversazioni intercettate che esprimono la relazione di fiducia fra [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA], la disponibilità dello stesso ad intervenire per eliminare le tracce di rifiuti e a indicare il luogo ove effettuare il prelievo da parte del consulente tecnico di parte. La motivazione è congrua e logica. Pertanto il motivo è palesemente infondato e dunque inammissibile. 4. Quanto al secondo motivo, va rilevato che la ritenuta sussistenza del pericolo di reiterazione del reato esime il giudice dal dovere di motivare sulla prognosi relativa alla concessione della sospensione condizionale della pena (Sez. U, n. 1235 del 28/10/2010, dep. 2011, Giordano, Rv. 248866 - 01; Sez. 6, n. 50132 del 21/11/2013, Pilli, Rv. 258501 - 01). Sul punto del concreto pericolo di reiterazione, a differenza di quanto ritenuto dalla Procura generale, assolutamente congrua è la motivazione dell'ordinanza impugnata: l'esigenza di cautela viene tratta in concreto dalla quantità di sostanze tossiche rinvenute nell'Area 3, interrate da [OSCURATO:PERSONA] che infatti ne conosce la complessiva morfologia tanto da consigliare ove procedere alla estrazione del campione per la consulenza tecnica di parte, come anche la relazione di fiducia e di messa a disposizione del [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA], oltre che per la gravità della condotta. A tal proposito manifestamente infondata è la censura per aver fondato la sussistenza dell'esigenza cautelare solo sul titolo di reato: ma in vero il titolo non viene affatto richiamato dall'ordinanza impugnata, che si concentra invece sulla concreta gravità della condotta nella sua materialità in piena sintonia con il principio per cui il testo dell'art. 274, comma 1, lett. b) e c) cod. proc. pen., risultante dalle modifiche apportate dalla legge n. 47 del 2015, che se non consente di desumere il pericolo di fuga e di recidiva esclusivamente dalla gravità del titolo di reato per il quale si procede, non osta alla considerazione, ai fini cautelari, della concreta condotta perpetrata e delle circostanze che la connotano, in quanto la modalità della condotta e le circostanze di fatto in presenza delle quali essa si è svolta restano concreti elementi di valutazione imprescindibili per effettuare una prognosi di probabile ricaduta del soggetto nella commissione di ulteriori reati (Sez. 5, n. 49038 del 14/06/2017, Silvestrin, Rv. 271522 — 01; Sez. 1, n. 37839 del 02/03/2016, Biondo, Rv. 267798 - 01). Pertanto logica e congrua è la motivazione anche in ordine alla motivazione delle esigenze cautelari e manifestamente infondate le relative censure, dal che l'inammissibilità. 5. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. (come modificato ex L. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella