CNEL — Testo definitivo
Codice CCNL: I14U
Titolo CCNL: CCNL del settore logistica, trasporto merci e spedizione
Titolo accordo: CCNL del settore logistica, trasporto merci e spedizione
Ambito: Contratto collettivo nazionale
Settori: TRASPORTI
Sottosettori: logistica, trasporto merci e spedizione
Parti datoriali: ANAP
Parti sindacali: SELP; SLE; SIFUS
Decorrenza: 2025-08-01
Scadenza: 2028-07-30
Stipula: 2025-07-25
Stato: Acquisito
Identificativo: 20777
Fonte ufficiale: https://archiviocontratti.cnel.it/ricerca/?idAccordo=222567
--- Testo contratto ---
1
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I DIPENDENTI
DEL
SETTORE LOGISTICA TRASPORTO MERCI E SPEDIZIONE
In vigore dal 1/08/2025 al 30/07/2028
Testo ufficiale
Anno 2025
L'a
nno 2025, il giorno 25 del mese di luglio in videoconferenza:
tra:
A.N.A.P. Associazione Nazionale Az iende e Professionisti con sede legale in Roma Viale
Angelico 205/A6 C.F. 97843460581 rappresentata dal Presidente Petrucci Damiano;
e
S.E.L.P. Sindacato Europeo Lavoratori e Pensionati c on sede legale in Roma Via Egerio
Levio 18/20 Romarappresentata dal Segretario Generale Giovanni Centrella;
S.L.E. Sindacato Lavoratori Europeo con sede legale in Roma Viale Viale Raf Vallone, 5
C.F. 96423490588 rappresentata dal Segretario Generale Raffaele Tovino;
SI.F.U.S. Sindacato Fondato sull’Unità e la Stabilizzazione con sede legale in Roma Via
Cesare Bonorio, 146 C.F. 96596670586 Romarappresentata dal Segretario Generale Grosso
Mario Antonio;
si è addivenuti alla stipula del
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
PER I DIPENDENTI DEL SETTORE LOGISTICA TRASPORTO MERCI E
SPEDIZIONE
Roma 25/07/2025
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Sommario
TITOLO I - AMBITO DI APPLICAZIONE DEL CCNL .................................................................................................. 9
Art. 1 - Ambito di applicazione ......................................................................................................................... 9
TITOLO II - DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO .......................................................................................... 10
Art. 2 - L’Assunzione del lavoratore ............................................................................................................... 10
Art. 3 - Periodo di prova ................................................................................................................................. 11
Art. 4 - Mansioni lavorative e passaggi di livello ........................................................................................... 11
Art. 5 - Tutela della salute e dell’integrità fisica dei lavoratori ..................................................................... 13
Art. 6 - Attuazione normativa ......................................................................................................................... 13
Art. 7 - Rappresentanti dei Lavoratori per la sicurezza - RLS ........................................................................ 13
Art. 8 - Articolazione dell’orario di lavoro personale viaggiante .................................................................. 14
Art. 9 - Articolazione dell’orario di lavoro personale non viaggiante ........................................................... 14
Art. 10 - FLESSIBILITA’ ORARIO CONTRATTUALE ......................................................................................... 15
Art. 11 - Banca delle ore ............................................................................................................................... 16
Art. 12 - Sospensione del lavoro ................................................................................................................... 17
Art. 13 - Lavoro straordinario ....................................................................................................................... 17
Art. 14 - Lavoro notturno .............................................................................................................................. 19
Art. 15 - Riposi settimanali, festività, riposi compensativi e riposi retribuiti ............................................. 19
Art. 16 - Permessi retribuiti .......................................................................................................................... 20
Art. 17 - Permessi per decesso e gravi infermità di familiari ...................................................................... 20
Art. 18 - Lavoro festivo ................................................................................................................................. 22
Art. 19 - Ferie ................................................................................................................................................. 22
Art. 20 - Diritto allo studio ............................................................................................................................ 22
Art. 21 - Congedi per formazione ................................................................................................................. 24
Art. 22 - Disciplina della richiesta di congedo .............................................................................................. 24
Art. 23 - Conservazione del posto di lavoro ................................................................................................. 25
TITOLO V ............................................................................................................................................................. 25
Art. 24 - Classificazione del personale.......................................................................................................... 25
TITOLO VI - RETRIBUZIONE ................................................................................................................................. 30
Art. 25 - Normale retribuzione ..................................................................................................................... 30
Art. 26 - Tipologie di retribuzione ................................................................................................................ 30
Art. 27 - Paghe base nazionale prevista per il personale viaggiante ed il personale non viaggiante ........ 30
Art. 28 - Assorbimenti ................................................................................................................................... 32
Art. 29 - Trattamento personale di vendita a provvigione .......................................................................... 32
Art. 30 - Tredicesima e Quattordicesima mensilità ..................................................................................... 32
Art. 31 - Premio di risultato .......................................................................................................................... 33
Art. 32 - Scatti di merito o di professionalizzazione .................................................................................... 33
3
Art. 33 - Indennità di cassa e maneggio di denaro ...................................................................................... 33
Art. 34 - Assenze ........................................................................................................................................... 34
TITOLO VIII -MALATTIA ....................................................................................................................................... 34
Art. 35 - Malattia ........................................................................................................................................... 34
Art. 36 - Obblighi del lavoratore ................................................................................................................... 34
Art. 37 - Periodo di comporto ....................................................................................................................... 35
Art. 38 - Trattamento economico per malattia e retribuzione ................................................................... 36
Art. 39 - Infortunio ........................................................................................................................................ 37
Art. 40 - Astensione obbligatoria per maternità.......................................................................................... 37
Art. 41 - Aspettativa non retribuita per malattia ........................................................................................ 37
Art. 42 - Aspettativa ...................................................................................................................................... 38
Art. 43 - Congedi parentali............................................................................................................................ 38
Art. 44 - Congedi e permessi per handicap .................................................................................................. 39
Art. 45 - Congedo matrimoniale ................................................................................................................... 40
Art. 46 - Trasferte .......................................................................................................................................... 40
Art. 47 - Rimborso spese chilometrico ......................................................................................................... 40
Art. 48 - Trasferimento ................................................................................................................................. 40
Art. 49 - Distacco ........................................................................................................................................... 41
TITOLO VIII - PROVVEDIMENTI DISCILIPLINARI E LICENZIAMENTO .................................................................. 41
Art. 50 - Provvedimenti disciplinari e procedure di licenziamento ............................................................. 41
Art. 51 - Procedure in caso di licenziamento ............................................................................................... 45
Art. 52 - Sistemi di video sorveglianza aziendale......................................................................................... 46
Art. 53 - Preavviso in caso di Recesso .......................................................................................................... 47
TITOLO IX - IL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO ............................................................................................ 48
Art. 54 - Determinazione del TFR ................................................................................................................. 48
Art. 55 - Richiesta di anticipazione ............................................................................................................... 48
Art. 56 - Corresponsione del TFR .................................................................................................................. 49
TITOLO X - CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DECENTRATA ................................................................................ 49
Art. 57 - Contrattazione collettiva decentrata ............................................................................................. 49
Art. 58 - Cambio di appalto ........................................................................................................................... 50
Art. 59 - Crisi aziendali .................................................................................................................................. 52
Art. 60 - Settore Cooperative ....................................................................................................................... 53
TITOLO XI - APPRENDISTATO ............................................................................................................................. 55
Art. 61 - Tipologie contratto di apprendistato ............................................................................................. 55
Art. 62 - Durata rapporto contrattuale ........................................................................................................ 55
Art. 63 - Apprendistato professionalizzante. ............................................................................................... 55
Art. 64 - Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria
superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore ......................................................................... 56
4
Art. 65 - Apprendistato di alta formazione e di ricerca ............................................................................... 56
Art. 66 - Proporzione numerica .................................................................................................................... 57
Art. 67 - Disciplina del rapporto ................................................................................................................... 58
Art. 68 - Parere di conformità ....................................................................................................................... 58
Art. 69 - Periodo di prova ............................................................................................................................. 58
Art. 70 - Obblighi del datore di lavoro ......................................................................................................... 59
Art. 71 - Doveri dell'apprendista .................................................................................................................. 60
Art. 72 - Trattamento normativo .................................................................................................................. 60
Art. 73 - Livelli di inquadramento professionale e trattamento economico .............................................. 60
Art. 74 - Malattia ........................................................................................................................................... 61
Art. 75 - Infortunio ........................................................................................................................................ 62
Art. 76 - Durata contratto di apprendistato ................................................................................................. 62
Art. 77 - Obblighi di comunicazione ............................................................................................................. 63
Art. 78 - Formazione ..................................................................................................................................... 63
Art. 79 - Apprendistato in cicli stagionali ..................................................................................................... 64
Art. 80 - Finanziamento della formazione dell'apprendistato .................................................................... 65
Art. 81 - Rinvio alla legge .............................................................................................................................. 65
TITOLO XII - I CONTRATTI FLESSIBILI ................................................................................................................. 65
Art. 82 - Tipologie di lavoro a tempo parziale ............................................................................................. 65
Art. 83 - Assunzione ...................................................................................................................................... 66
Art. 84 - Obblighi di comunicazione ............................................................................................................. 66
Art. 85 - Clausole di flessibilità ed elastiche ................................................................................................ 66
Art. 86 - Prestazioni supplementari e straordinarie .................................................................................... 67
Art. 87 - Retribuzione .................................................................................................................................... 68
Art. 88 - Periodo di comporto per malattia ................................................................................................. 69
Art. 89 - Consistenza dell’organico aziendale .............................................................................................. 69
Art. 90 - Diritto di precedenza ...................................................................................................................... 69
Art. 91 - Definizione contratto di lavoro intermittente ............................................................................... 70
Art. 92 - Disciplina del rapporto di lavoro intermittente ............................................................................ 71
Art. 93 - Assunzione ...................................................................................................................................... 72
Art. 94 - Indennità di disponibilità ............................................................................................................... 72
Art. 95 - Retribuzione .................................................................................................................................... 73
Art. 96 - Consistenza organico aziendale ..................................................................................................... 74
Art. 97 - Requisiti di applicabilità ................................................................................................................. 74
Art. 98 - Apposizione del termine ................................................................................................................ 75
Art. 99 - Periodo di Prova ............................................................................................................................. 75
Art. 100 - Durata, proroghe e rinnovi ............................................................................................................. 75
Art. 101 - Proporzione numerica .................................................................................................................... 75
5
Art. 102 - Diritto di precedenza ...................................................................................................................... 76
Art. 103 - Retribuzione .................................................................................................................................... 77
Art. 104 - Risoluzione del rapporto di lavoro e impugnazione ...................................................................... 77
TITOLO XIII - CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE .......................................................................................... 77
Art. 105 - Sfera di applicabilità ....................................................................................................................... 77
Art. 106 - Proporzione numerica .................................................................................................................... 78
Art. 107 - Tutela del lavoratore, esercizio del potere disciplinare ................................................................ 78
Art. 108 - Retribuzione .................................................................................................................................... 79
TITOLO XIV - CONTRATTO DI TELELAVORO ....................................................................................................... 79
Art. 109 - Definizione ...................................................................................................................................... 79
Art. 110 - Sfera di applicabilità ....................................................................................................................... 80
Art. 111 - Disciplina del rapporto ................................................................................................................... 80
Art. 112 - Diritti e doveri del telelavoratore .................................................................................................. 80
Art. 113 - Poteri e obblighi del datore di lavoro ............................................................................................ 81
Art. 114 - Dotazioni strumentali e utenze ...................................................................................................... 82
Art. 115 - Orario di lavoro ............................................................................................................................... 82
Art. 116 - Contrattazione aziendale ............................................................................................................... 82
TITOLO XIV - COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE ..................................................................... 83
Art. 117 - Collaborazioni Coordinate e Continuative ..................................................................................... 83
TITOLO XV -LAVORO AGILE ................................................................................................................................ 83
Art. 118 - Lavoro Agile .................................................................................................................................... 83
Art. 119 - Trattamento Economico ................................................................................................................. 84
Art. 120 - Incrementi di Produttività .............................................................................................................. 84
Art. 121 - Forma e Recesso ............................................................................................................................. 84
Art. 122 - di lavoratori aventi priorità nell’accesso al Lavoro Agile .............................................................. 85
Art. 123 - Orario di lavoro e diritto alla disconnessione ................................................................................ 85
Art. 124 - Dotazioni informatiche ................................................................................................................... 86
Art. 125 - Formazione ..................................................................................................................................... 86
Art. 126 - Salute e sicurezza sul lavoro ed Assicurazione obbligatoria ......................................................... 86
TITOLO XVI - RELAZIONI SINDACALI ................................................................................................................... 87
Art. 127 - Relazioni sindacali .......................................................................................................................... 87
Art. 128 - Le Rappresentanze Sindacali .......................................................................................................... 87
Art. 129 - Rappresentanze Sindacali Aziendali .............................................................................................. 88
Art. 130 - Contributi Sindacali ........................................................................................................................ 89
Art. 131 - Diritto di Affissione ......................................................................................................................... 90
Art. 132 - Assemblea ....................................................................................................................................... 90
Art. 133 - Referendum .................................................................................................................................... 91
TITOLO XVII - COMMISSIONI PARITETICHE, CONCILIAZIONE, ARBITRATO ....................................................... 91
6
Art. 134 - Commissione di Conciliazione Paritetica Nazionale ...................................................................... 91
Art. 135 - Composizione e sede della Commissione Nazionale ..................................................................... 91
Art. 136 - Convocazione della Commissione Nazionale ................................................................................. 91
Art. 137 - Istruttoria e decisione della Commissione Nazionale ................................................................... 92
Art. 138 - Commissione di Conciliazione Regionale e/o territoriale ............................................................. 93
Art. 139 - Composizione e sede della Commissione Regionale e/o Territoriale .......................................... 93
Art. 140 - Convocazione della Commissione Regionale e/o Territoriale ...................................................... 93
Art. 141 - Istruttoria e decisione della Commissione Regionale e/o Territoriale ......................................... 93
Art. 142 - Conciliazione controversie in sede sindacale ................................................................................ 94
Art. 143 - Composizione e sede delle Commissioni di Conciliazione ............................................................ 94
Art. 144 - Attivazione della procedura di conciliazione ................................................................................. 94
Art. 145 - Richiesta del tentativo di conciliazione ......................................................................................... 95
Art. 146 - Convocazioni delle parti ................................................................................................................. 95
Art. 147 - Istruttoria ........................................................................................................................................ 95
Art. 148 - Processo verbale di conciliazione o mancato accordo .................................................................. 95
Art. 149 - Risoluzione bonaria della controversia .......................................................................................... 96
Art. 150 - Decisioni .......................................................................................................................................... 96
Art. 151 - Il tentativo obbligatorio di conciliazione ....................................................................................... 96
Art. 152 - Risoluzione della lite in via arbitrale .............................................................................................. 96
Art. 153 - Controversie collettive ................................................................................................................... 97
TITOLO XVIII - BILATERALITA’ ............................................................................................................................. 97
Art. 154 - Bilaterale Nazionale E.N.Bi.Form. .................................................................................................. 97
Art. 155 - Enti Bilaterali Territoriali ................................................................................................................ 99
Art. 156 - Finanziamento dell’Ente Bilaterale Nazionale E.N.Bi.Form ........................................................ 100
Art. 157 - Finanziamento dell’Ente Bilaterale Territoriale .......................................................................... 102
Art. 158 - Privacy ........................................................................................................................................... 102
Art. 159 - Osservatorio Nazionale Bilaterale di monitoraggio del Lavoro Agile ......................................... 102
Art. 160 - La Formazione professionale........................................................................................................ 103
TITOLO XIX - FONDO PREVIDENZA COMPLEMENTARE ................................................................................... 104
Art. 161 - Previdenza Complementare, Assistenza Integrativa ................................................................... 104
TITOLO XX ......................................................................................................................................................... 104
Art. 162 - Fondo Paritetico Interprofessionale FONDO CONOSCENZA ....................................................... 104
TITOLO XXI - ENTE BILATERALE E.N.Bi.Form E SICUREZZA SUL LAVORO ..................................................... 104
Art. 163 - Ente Bilaterale e Sicurezza sul lavoro .......................................................................................... 105
Art. 164 - Formazione Professionale ............................................................................................................ 105
TITOLO XXII – RIDERS........................................................................................................................................ 105
Art. 165 - Riders ............................................................................................................................................ 105
Art. 166 - Norme generali ............................................................................................................................. 105
7
Art. 167 - Inquadramento ............................................................................................................................. 106
Art. 168 - Orario di lavoro ............................................................................................................................. 106
Art. 169 - Apprendistato professionalizzante .............................................................................................. 106
Art. 170 - Dispositivi di Prevenzione Infortuni ............................................................................................. 106
Art. 171 - Accordi di secondo livello ............................................................................................................. 106
Art. 172 - Retribuzione .................................................................................................................................. 107
TITOLO XXIII - SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO ......................................................................................... 107
Art. 173 - Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RSL) .............................................................. 107
Art. 174 - Incarico al rappresentante per la sicurezza ................................................................................. 107
Art. 175 - Permessi retribuiti per RLS ........................................................................................................... 108
Art. 176 - Attribuzioni del Rappresentante per la sicurezza ....................................................................... 108
Art. 177 - Consultazione RLS ......................................................................................................................... 109
Art. 178 - Documentazione ed informativa negli esercizi area turistica ..................................................... 109
Art. 179 - Attività riconosciuta per il RLS ..................................................................................................... 109
Art. 180 - Elezioni del RLS. ............................................................................................................................ 109
Art. 181 - Accesso ai luoghi di lavoro. .......................................................................................................... 110
Art. 182 - Formazione Professionale per l’RLS erogata da E.N.Bi.Fom. ...................................................... 110
Art. 183 - Formazione a distanza (FAD) ........................................................................................................ 110
8
PREMESSA
Le Parti a seguito di una profonda riflessione sul significato del periodo storico che attraversa il
Paese, a causa della crisi energetica derivante dai conflitti in atto in Europa ed in Medio Oriente,
che hanno amplificato le conseguenze deleterie di una crisi economica, già imperante nell’ultimo
decennio, e consapevoli della necessità di fornire risposta alla stessa p er il tram ite di interventi
significativi, anche sul fronte dei sistemi di relazioni sindacali, hanno concordato sulla necessita di
sviluppare un processo dialettico teso alla ricerca ed al riconoscimento di un interesse comune, che
si e’ tradotto nell’elaborazione di una tipologia avanzata di contratto collettivo nazionale di lavoro
multisettoriale.
Il presente CCNL nasce da uno studio di dati e di informazioni utili a conoscere preventivamente le
possibilità di sviluppo, onde realizzare le condizioni pe r favorirlo, individuando eventuali punti
deboli per verificarne la possibilità di rafforzamento.
Le Organizzazioni Sindacali e Datoriali firmatarie ritengono di aver dato con il contratto, una prima
importante risposta alle esigenze da più parte rappresentate, per un cambiamento della
contrattualistica nazionale in un'ottica di rilancio reale dell'occupazione, fattore indispensabile per
un'espansione strutturale dell'economia e della produttività del Paese.
Il contratto si muove nelle logiche dett ate dall'Unione Europea finalizzata al miglioramento dei
rapporti individuali e collettivi di lavoro alla crescita dei livelli occupazionali, alla protezione e
sicurezza sindacale, per conoscere a formulare e rafforzare le regole di garanzia e di tutela de i
processi lavorativi.
Le parti concordano, altresì, sulla necessità di affermare la parità di funzione delle Organizzazioni
Sindacali e Datoriali, sul piano del diritto al lavoro e all'esercizio dell'impresa privata in un contesto
di riconosciuta libertà associativa.
Sulla base di tali principi le Organizzazioni Sindacali e Datoriali firmatarie affermano il loro ruolo
di stimolo e di controllo sulle politiche sociali e del lavoro, nonchè la loro essenziale funzione
negoziale nell'ambito del confronto con g li Organismi istituzionali, governativi e legislativi del
nostro Paese e della Comunità Europea.
Le parti sociali firmatarie del presente contratto hanno stabilito di dare possibilità di manovra
nell'intero territorio nazionale dei trattamenti retributivi alle strutture territoriali delle
Organizzazioni Sindacali stipulanti il contratto medesimo, demandando alla contrattazione di
secondo livello aziendale e territoriale, i livelli di retribuzione finali, e conferendo all'Ente Bilaterale
l'esame per eventua li modifiche in tutto o in parte, anche in via sperimentale e temporanea dei
singoli istituti economici e normativi disciplinati dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.
9
Le parti stipulanti, oltre a dare valenza al duplice livello di contrattazione, c he produrrà positivi
risultati, ed a riconoscere la centralità della bilateralità, quale elemento fondamentale per offrire
risposte concrete ed efficaci ai nuovi bisogni manifestati dai lavoratori e dalle imprese, nell'ambito
di un modello di relazioni di tipo partecipativo, hanno ritenuto opportuno con il presente C.C.N.L.
mettere le aziende dei lavoratori settore Tasporti e Logistica nelle condizioni di poter sostenere
l'occupazione e lo sviluppo sia sotto il profilo economico -produttivo, sia sotto l'aspetto puramente
sociale.
Il presente contratto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme dei Contratti Collettivi precedent,
e degli accordi speciali dei settori di Trasporti e Logistica.
Per quanto non previsto dal presente contratto valgono le disposizioni, restando salve le condizioni
di miglior favore.
Le parti sociali si impegnano a depositare entro sessanta giorni al C.N.E.L. il presente C.C.N.L.
Le parti, infine si impegnano ad esercitare, con il massimo scrupolo, una azione di controllo e d a
denunciare eventuali posizioni e/o gestioni irregolari, specie in ordine al "lavoro nero" e allo
sfruttamento del lavoro minorile, che degradano il rapporto di lavoro e disonorano la società civile.
Interpretazione Contrattuali
Nei casi in cui sorgano dubbi interpretativi relativi alle disposizioni del presente contratto saranno
risolti dalla commissione bilaterale sull'interpretazione contrattuale che opererà con parere
vincolante erga omnes.
TITOLO I - AMBITO DI APPLICAZIONE DEL CCNL
Art. 1 - Ambito di applicazione
Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro disciplina in maniera unitaria, per tutto il territorio
nazionale, i rapporti di lavoro a tempo indeterminato, i rapporti di lavoro a tempo determinato e di
somministrazione a tempo determinato, tra tutte le Aziende e le Cooperative del settore a cui il
presente contratto si riferisce.
Disciplina altresì tutti i rapporti di lavoro, compresi anche I rapporti di lavoro speciali , oltreché le
prestazioni effettuate all'interno del periodo di stages, e dai Lavoratori occupati con le differenti forme
di rapporto di lavoro, e con differenti attività formative, secondo le indicazioni del presente CCNL.
Si specifica che le disposizioni codicistiche, contenute nel medesimo, si applicano esclusivamente
alle Aziende che risultano essere in regola con i versamenti previsti delle quote di contributo di
assistenza contrattuale.
10
Le Organizzazioni stipulanti dichiarano che, con il presente contratto non intendono sostituire le
eventuali condizio ni più favorevoli praticate al lavoratore in forza prima della data distipula del
presente contratto: queste condizioni maggiormente propizie, infatti, restano a lui assegnate "ad
personam" e suscettibili di futuri assorbimenti, fino ad un massimo del 50% dell'importo Iniziale,
esclusivamente nel caso di aumenti derivanti da avanzamenti di carriera.
Le Parti stabiliscono che, per poter avere accesso ai benefici previsti dalle norme regionali, nazionali
e comunitarie come i finanziamenti agevolati, le agevolazioni fiscali e contributive, e l'accesso a i
fondi per usufruire della formazione continua erogata dai fondi interprofess ionali, le Aziende si
impegnano alla completa e integrale applicazi one oltreché del presente contratto, anche degli
eventuali contratti integrativi di secondo livello o delle relative indennità sostitutive, nel rispetto del
disposti normativi cogenti in materia di previdenza e fiscalità.
Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto valgono le disposizioni di legge vigenti
in materla di lavoro applicabili.
Il presente CCNL regola i rapporti di lavoro tra le Aziende del settore, indipendentemente dalla
forma giuridica delle stesse, esercenti servizi di:
- autotrasporto merci su strada
- autotrasporto merci su strada per conto di terzi;
- imprese di servizi logistici e ausiliari del trasporto;
- imprese di spedizione;
- consegna e/o immagazzinamento di merci, prodotti alimentari e non, pacchi;
- ritiro e trasporto tra strutture di operatori postali;
- servizi industriali;
- servizi affini e complementari connessi;
- servizi accessori;
- distribuzione e Recapito dei Servizi e delle merci.
TITOLO II - DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO
CAPO I - Assunzione
Art. 2 - L’Assunzione del lavoratore
1) L'assunzione del lavoratore sarà effettuata secondo le leggi in vigore.
2) Essa dovrà risultare da atto scritto contenente:
a. la data di assunzione;
b. la tipologia e durata del rapporto;
c. l'orario di lavoro;
d. la qualifica di inquadramento e le mansioni iniziali;
e. il trattamento economico e la relativa data di versamento;
f. la/e sede/i di lavoro;
11
g. la durata del periodo di prova;
h. la durata delle ferie;
i. la durata del preavviso in caso di recesso;
j. informativa sulla bilateralità o indicazione del link per scaricare i dati.
3) Contestualmente alla lettera di assunzione, l'azienda dovrà consegnare al lavoratore copia del
presente contratto (copia cartacea o @book) o indicare una forma di consultazione dello stesso
attraverso sistemi informatici(link) con possibilità di accesso per i lavoratori.
4) All'atto dell'assunzione, il lavoratore dovrà presentare o, in alternativa, dichiarare a richiesta
dell'azienda:
a. Certificato di residenza;
b. Indicazioni di recapito telefonico e indirizzo mail;
c. Coordinate bancarie per il versamento dei compensi;
d. Permesso di soggiorno ove obbligatorio;
e. Curriculum Vitae;
f. Altra documentazione aggiuntiva che l'Azienda riterrà opportuno richiedere in relazione
all'attività che il lavoratore è chiamato a svolgere.
Art. 3 - Periodo di prova
1) L'esistenza del patto di prova dovrà risultare da atto scritto e dovrà essere accettato dal lavoratore
con apposita sottoscrizione dello stesso.
2) La durata massima del periodo di prova non potrà superare i seguenti limiti:
a. quadri e primo livello: 9 mesi;
b. altri livelli: 5 mesi;
3) I periodi indicati per i rispettivi livelli devono intendersi di effettivo lavoro.
4) Il periodo di prova non potrà avere comunque una durata effettiva inferiore al 25% della durata
del periodo di prova convenuto tra le parti.
5) Nel corso del periodo di prova, il rapporto potrà essere risolto in qualsiasi momento, da entrambi
le parti, senza preavviso, con diritto al TFR, ai ratei di tredicesima e quattordicesima e
all'indennità sostitutiva delle ferie non godute, nel rispetto di quanto stabilito al precedente punto
3;
6) Per i contratti a termine la durata del periodo di prova non potrà essere superiore al 50% della
durata del primo contratto di lavoro.
7) Qualora entro la scadenza del periodo di prova l'azienda non proceda alla disdetta del rapporto,
il lavoratore si intenderà confermato in servizio ed il periodo stesso sarà computato agli effetti
dell'anzianità.
CAPO II - MANSIONI
Art. 4 - Mansioni lavorative e passaggi di livello
1) Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti
all'inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni riconducibili
allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte.
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2) In caso di modifica degli assetti organizzativi aziendali che incida sulla posizione del lavoratore,
lo stesso può essere assegnato a mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore purché
rientranti nella medesima categoria legale.
3) Il mutamen to di mansioni è accompagnato, ove necessario, dall'assolvimento dell'obbligo
formativo, il cui mancato adempimento non determina comunque la nullità dell'atto di
assegnazione delle nuove mansioni.
4) Ulteriori ipotesi di assegnazione di mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore,
purché rientranti nella medesima categoria legale, sono le seguenti:
- Al fine di evitare il licenziamento sia dovuto per giusta causa che per giustificato motivo;
- Quando il lavoratore non risulti idoneo a svolgere l e mansioni per le quali è stato assunto a
seguito di visita medica.
- Ulteriori ipotesi di assegnazione di mansioni appartenenti al livello di inquadramento
inferiore, purché rientranti nella medesima categoria legale, possono essere previste dagli
accordi aziendali.
5) Nelle ipotesi di cui al secondo e al quarto comma, il mutamento di mansioni è comunicato per
iscritto, a pena di nullità, e il lavoratore ha diritto alla conservazione del livello di inquadramento
e del trattamento retributivo in godimento, fat ta eccezione per gli elementi retributivi collegati a
particolari modalità di svolgimento della precedente prestazione lavorativa.
6) Nelle sedi di cui all'art. 2113, quarto comma, o avanti alle commissioni di certificazione, possono
essere stipulati accordi individuali di modifica delle mansioni, della categoria legale e del livello
di inquadramento e della relativa retribuzione, nell'interesse del lavoratore alla conservazione
dell'occupazione, all'acquisizione di una diversa professionalità o al migliorame nto delle
condizioni di vita. Il lavoratore può farsi assistere da un rappresentante dell'associazione sindacale
cui aderisce o conferisce mandato o da un avvocato o da un consulente del lavoro.
7) Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente
all'attività svolta e l'assegnazione diviene definitiva, salvo diversa volontà del lavoratore, ove la
medesima non abbia avuto luogo per ragioni sostitutive di altro lavoratore in servizio, dopo sei
mesi continuativi.
8) Il lavoratore non può essere trasferito da un'unità produttiva ad un'altra se non per comprovate
ragioni tecniche, organizzative e produttive.
9) Salvo che ricorrano le condizioni di cui al secondo e al quarto comma e fermo quanto disposto al
sesto comma, ogni patto contrario è nullo.
A - Mansioni promiscue
Il lavoratore inquadrato nei livelli dal quarto al settimo potrà essere adibito a mansioni parzialmente
diverse da quelle per le quali è stato assunto, funzionalmente ricollegabili ma comunque appartenenti al
medesimo livello.
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B - Mutamento di mansioni
1. Al lavoratore che viene temporaneamente adibito a mansioni rientranti in un livello superiore a
quello del suo inquadramento, deve essere corrisposta una retribuzione mensile di importo non
inferiore alla differenza tra il trattamento economico da lui goduto e il minimo tabellare previsto
per il livello superiore nel caso di svolgimento della mansione superiore per almeno 16 giorni nel
mese.
2. Qualora l'esercizio delle suddette mansioni si prolun ghi per oltre centoottanta giorni anche non
consecutivi nell'anno solare il lavoratore acquisisce il diritto ad essere inquadrato in via definitiva
al livello superiore, salvo che l'incarico affidatogli non sia stato disposto per la sostituzione di un
lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto di lavoro.
C - Passaggi di livello
1. La promozione ad un livello superiore, comporta per il lavoratore il diritto a percepire la
retribuzione contrattuale fissata per il nuovo livello.
2. Qualora lo stesso percepisca ulteriori elementi retributivi di importo superiore rispetto all'aumento
del minimo tabellare previsto per il nuovo livello, al lavoratore potranno essere assorbite le relative
eccedenze fino a concorrenza dei nuovi minimi tabellari in relazione al maggior livello attribuito.
3. Non sono assorbibili gli eventuali scatti di anzianità precedentemente acquisiti e gli scatti di
merito.
CAPO III - TUTELA DELLA SALUTE DEI LAVORATORI
Art. 5 - Tutela della salute e dell’integrità fisica dei lavoratori
In ottemperanza al disposto di cui all'art. 9 della Legge n. 300/1970 i lavoratori, mediante loro
rappresentanze aziendali, ovvero, in mancanza di queste, mediante i rappresentanti delle Organizzazioni
Sindacali firmatarie del CCNL hanno diritto di controllare l'applicazione delle norme per la prevenzione
degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di
tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica.
Art. 6 - Attuazione normativa
Le Parti, in previsione degli effetti della Legge n. 30/2003, riaffermano la massima importanza che le
norme di tutela previste nel D.Lgs. n. 81/2008, vada inteso a tutela della totalità dei lavoratori presenti
nel sito aziendale, indipendentemente dalla natura giuridica del rapporto che li lega alla Azienda.
Art. 7 - Rappresentanti dei Lavoratori per la sicurezza - RLS
Le Parti, si impegnano, in sede di Ente Bilaterale, ad individuare ogni e qualsiasi strumento che possa
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semplificare gli adempimenti connessi alla materia, mediante la dele ga di determinate competenze e/o
funzioni a soggetti terzi che ne assumano la responsabilità.
CAPO IV - ORARIO DI LAVORO
Art. 8 - Articolazione dell’orario di lavoro personale viaggiante
La durata dell'orario di lavoro ordinario è di 39 ore settimanali distribuite su 5 o sei giornate lavorative.
Non rientrano nel calcolo dell'orario di lavoro i periodi di interruzione della guida, i riposi intermedi, le
fermate per divieti di circolazione.
Ai conducenti inquadrati nei livelli 3S e 3, la cui attività comporti normalmente l'alternanza tra periodo
di guida e periodi di inattività e/o riposo che non consentono la coincidenza tra tempo di lavoro effettivo
e tempo di presenza a disposizione, viene applicato l'orario settimanale di lavoro di 47 ore previsto per
i lavoratori discontinui. L'applicazione dell'orario settimanale di 47 ore è soggetta alla verifica delle
condizioni di discontinuità. Tale verifica si intende esperita tramite l'invio da parte dell'azienda all’Ente
Bilaterale Nazionale E.N.Bi.Form., di una dichiarazione attestante la sussistenza delle suddette
condizioni. In mancanza di richieste di chiarimento o controdeduzioni presentate entro 15 giorni
dall'invio della suddetta dichiarazione, la verifica si intende superata.
Tramite accordo territoriale o aziendale per il personale viaggiante inquadrato nel livello 4 può essere
prevista la prestazione in regime di discontinuità con orario di lavoro ordinario di 44 ore settimanali.
A livello aziendale saranno concordate le modalità di forfetizzazione del la voro straordinario e gli
importi dell'indennità di trasferta.
Art. 9 - Articolazione dell’orario di lavoro personale non viaggiante
La durata dell'orario di lavoro ordinario è di 39 ore settimanali, distribuite su 5 o 6 giornate lavorative,
da calcolarsi su un arco temporale di 4 mesi al netto delle giornate non lavorate ma retribuite e comunque
nel rispetto del limite massimo orario settimanale di 48 ore comprensivo delle eventuali ore di
straordinario.
Nell'ipotesi che nell'arco dei 4 mesi la media oraria super asse il limite di 39 ore, le ore eccedenti
dovranno essere retribuite come ore straordinarie.
Qualora l'orario sia distribuito su 6 giornate, le ore effettuate di sabato saranno compensate con una
maggiorazione pari al 20% mentre quelle effettuate nella giornata di domenica, qualora non giornata di
riposo, saranno compensate con una maggiorazione pari al 35%.
Il nastro lavorativo giornaliero può essere articolato da un minimo di 6 ore di lavoro continuativo ad un
massimo di 9 ore distribuite nell'arco di 12 ore.
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Art. 10 - FLESSIBILITA’ ORARIO CONTRATTUALE
a) In considerazione di particolari situazioni produttive, collegate ad incrementi di attività è
consentito alle imprese stabilire, in determinati periodi dell'anno , regimi diversi di orario
contrattuale.
- La maggiore prestazione lavorativa , resa in regime di flessibilità , non potrà superare
complessivamente le 150 ore annue, suddivisibili al massimo nell'arco di 6 mesi.
- La maggiore prestazione lavorativa dovrà essere recuperata mediante riposi compensativi, da
fruire nei periodi di minore intensità produttiva, e prevede la corresponsione di un’indennità di
disagio pari ad € 50,00 per ogni settimana di lavoro.
- I riposi compensativi dovranno essere fruiti entro 180 giorni dalla data prevista dai programmi
predisposti all’uopo per le ore prestate in regime di flessibilità.
- Le ore lavorate in eccedenza a quelle previste contrattualmente e non recuperate entro il 31
dicembre di ogni anno saranno pagate con la maggiorazione del 5% salvo che il lavoratore ne
richieda l'utilizzo e l'azienda possa fargliele godere.
- La diversa programmazione dell’orario di lavoro sarà comunicata al lavoratore ed alla RSA/RSU
aziendale almeno una settimana prima dell’effettuazione.
- L'azienda deve mettere a conoscenza i lavoratori della volontà di utilizzare l'istituto della
Flessibilità attraverso l'affissione o la consegna della richiesta , conte nente le modalità di
esecuzione: inizio, termine, orario richiesto ai lavoratori. Una copia deve essere inviata alle
OO.SS. firmatarie del presente contratto per conoscenza.
b) Ai lavoratori che, per comprovate necessità, non possa no osservare il programmato regime di
flessibilità, sarà concessa la seguente deroga:
- per un massimo di 4 mesi all’anno, anche non consecutivi e non coincidenti con il mese solare,
è consentito alle imprese di distribuire l’orario di lavoro su 5 giorni in maniera non omogenea
nell’arco della settimana, fermo restando il minimo di 32 ed il massimo di 48 ore settimanali,
nonché il minimo di 6 ed il massimo di 10 ore giornaliere ordinar ie, con una media settimanale
di 39 ore sui due mesi consecutivi, da considerarsi entrambi in regime di flessibilità.
Nel caso in cui nel mese di flessib ilità venisse superata la media delle 39 ore settimanali, le ore in
più verranno fatte fruire, nel mese successivo, al lavoratore , prevalentemente a giornate intere o a
mezze giornate.
Nel caso in cui le ore eccedenti non vengano recuperate saranno retribuite come lavoro straordinario.
c) L’azienda può, altresì, richiedere prestazioni lavorative in orari diversi da quelli previsti dal normale
orario con corresponsione di una indennità di € 8,00 per ogni giornata di flessibilità, purché collocate
in calendari quadrimestrali (le modalità oper ative saranno oggetto di accordo aziendale con il
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sindacato).
L’indennità non è dovuta qualora la prestazione sia inferiore a quella prevista dal normale orario di
lavoro. Il limite massimo complessivo a questo tipo di flessibilità è fissato in 16 settiman e di
prestazioni realmente effettuate.
Per le ore lavorate in regime di flessibilità eccedenti il normale orario di lavoro, ovvero per la parte
di orario collocata al di fuori del normale orario di lavoro programmato, sarà corrisposta una
maggiorazione del 20% della paga oraria globale.
d) In considerazione delle particolarità, attinenti al personale collegato al trasporto completo ed ai
traslochi internazionali, è consentito alle imprese di attuare regimi di flessibilità relativamente a lla
prestazione del sabato, per un massimo di 5 ore giornaliere, con il limite di 240 ore annue cumulative
nell'anno. La retribuzione di tali ore verrà corrisposta con la maggiorazione del 20%.
e) La Flessibilità è utilizzabile unicamente nelle imprese che organizzano il lavoro su lla base di una
programmazione mensile dei turni.
Art. 11 - Banca delle ore
1) Le parti, riconoscendo l'opportunità che i lavoratori siano messi in condizione di utilizzare i ripo si
compensativi di cui all'art . 15 ), che sono a disposizione del singolo lavoratore, convengono di
istituire la banca delle ore.
2) Tutte le tipologie di lavoro straordinario potranno confluire nel monte ore della Banca delle ore.
3) Il prelievo delle ore maturate avverrà con richiesta scritta presentata dal lavoratore entro 5 giorni
dalla fruizione.
4) Ai fini del diritto di precedenza fa fede la data della richiesta.
5) I lavoratori che potranno assentarsi contemporaneamente dall'unità produttiva per usufruire dei
riposi compensativi, non dovranno superare la percentuale del 10% della forza occu pata ed
escludendo dai periodi dell'anno interessati all'utilizzo dei permessi i mesi di luglio, agosto e
dicembre. Per la giornata di sabato o quella di maggiore intensità lavorativa nell'arco della settimana
la percentuale non dovrà superare il 5% della forza occupata. Per le unità produttive al di sotto dei
30 dipendenti, tale diritto sarà goduto individualmente e a rotazione tra tutto il personale interessato.
6) I riposi compensativi saranno normalmente goduti in gruppi di 4 o 8 ore.
7) Per rispondere a part icolari esigenze aziendali, diverse modalità potranno essere concordate
nell'ambito dei confronti previsti in sede decentrata aziendale o territoriale.
8) Il datore di lavoro in caso di mancata richiesta di fruizione dei riposi compensativi per le ore
depositate in banca ore potrà, entro il 31 dicembre di ogni anno, individuare il periodo entro il quale
il lavoratore debba comunque procedere alla fruizione delle ore maturate e residue relative all'anno
precedente.
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9) Al 31 dicembre di ogni anno l'azienda fornirà al lavoratore l'estratto conto individuale delle ore
depositate nella banca, con i relativi movimenti.
10) I riposi compensativi nonché i permessi retribuiti aggiuntivi (banca ore) di cui a ll’art. 15 non
possono essere assorbiti da altri trattamenti aziendali in atto in materia di riduzione, permessi e ferie.
11) Sono fatti salvi eventuali accordi collettivi decentrati in essere in materia di flessibilità.
12) I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all'orario settimanale contrattuale, sia
nei periodi di superamento che di diminuzione dell'orario contrattuale. La suddetta compensazione
del monte ore del lavoratore deve essere disposta dall'Azienda entro un periodo massimo di 52
settimane da quando ha avuto inizio la flessibilità dell'orario contrattuale; qualora tali recuperi non
siano stati disposti ovvero siano solo parziali, l'Azienda è tenuta a corrispondere al lavoratore il
monte ore non utilizzato.
Art. 12 - Sospensione del lavoro
1) In caso di sospensione dal lavoro per fatto dipendente dal datore di lavoro ed indipendente dalla
volontà del lavoratore, il lavoratore ha diritto alla retribuzione globale di fatto per tutto il periodo
della sospensione.
2) La norma di cui al precedente capoverso non si applica nel caso di scioperi.
Art. 13 - Lavoro straordinario
1. Le prestazioni lavorative svolte oltre il normale orario settimanale di cui all'art. 8 e 9 del presente
contratto sono considerate lavoro straordinario.
2. È facoltà del datore di lavoro di richiedere prestazioni lavorative straordinarie nel limite massimo
di 300 ore annue per ogni lavoratore.
Il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario è sempre ammesso, anche in deroga al limite di 300
ore, in relazione a:
- casi di eccezionali esigenze tecnico produttive e di impossibilità di fronteggiarle attraverso
l'assunzione di altri lavoratori;
- casi di forza maggiore o casi in cui la mancata esecuzione di prestazioni di lavoro straordinario
possa dare luogo a un pericolo grave e immediato ovvero a un danno alle persone o alla produzione;
- eventi particolari come mostre, fiere e manifestazioni collegate alla attività produttiva, nonché
allestimento di prototipi, modelli o simili, predisposti per le stesse, preventivamente comunicati agli
uffici competenti e in tempo utile alla RSA.
Gli straordinari effettuati per queste cause non si computano ai fini del raggiungimento del limite legale
(300 ore) o contrattuale dello straordinario.
3. Le parti concordano che una quota pari al 50% del monte ore previsto dal superiore punto 2, possa
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confluire, al netto della maggiorazione economica oraria, previo accordo con il lavoratore e sentita
- ove presente - la RSA aziendale, nella Banca delle ore. La maggiorazione oraria anzidetta, dovrà
comunque essere liquidata al lavoratore.
4. Il lavoratore non può compiere lavoro straordinario ove non sia stato espressamente autorizzato dal
datore di lavoro.
5. Per le prestazioni lavorative straordinarie sono previste le seguenti maggiorazioni sulla quota oraria
della normale retribuzione del presente contratto:
a) lavoro notturno (escluso personale viaggiante):
A. 20%, compiuto dai lavoratori;
B. 15%, compreso in turni avvicendati;
C. 25%, non compreso in turni avvicendati;
b) lavoro domenicale con riposo compensativo (escluso il personale viaggiante)
A. 20%, diurno;
B. 50%, notturno;
c) 50%, lavoro nelle festività nazionali e infrasettimanali (prestato nell'ambito dell'orario
normale). Per il personale viaggiante il lavoro prestato di domenica e/o festivi è maggiorato del
50%;
d) 30%, lavoro straordinario feriale diurno;
e) 50%, lavoro straordinario feriale diurno prestato nella giornata di sabato (per il personale con
orario distribuito dal lunedì al venerdì);
f) 50%, lavoro straordinario feriale diurno prestato nella giornata di lunedì (per il personale con
orario distribuito dal martedì al sabato);
g) 50%, lavoro straordinario feriale notturno;
h) 65%, lavoro straordinario festivo diurno;
i) 75%, lavoro straordinario festivo notturno. Per il personale viaggiante la prestazione lavorativa
effettuata di sabato e di domenica, oltre l'orario ordinario di lavoro, è remunerata con la
maggiorazione del 30%.
6. Le ore di lavoro prestate nei giorni di riposo settimanale, dovranno essere retribuite con la sola
maggiorazione del 25% sulla quota oraria della normale retribuzione, ai sensi dell'art. 27 del
presente CCNL.
7. Resta salvo il diritto del lavoratore di godere del riposo compensativo nel giorno successivo, ai sensi
delle disposizioni di legge vigenti.
8. Le maggiorazioni per il lavoro straordinario svolto da lavoratori retribuiti in tutto o in parte a
provvigione verranno calcolate sulla quota oraria della normale retribuzione di cui all'art. 24 del
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presente contratto, tenuto conto, per il calcolo delle pr ovvigioni, della media dell'ultimo trimestre
solare o del periodo di lavoro prestato, qualora questo sia inferiore a 90 giorni.
Art. 14 - Lavoro notturno
1. Sempre che non si tratti di turni regolari di lavoro, è considerato lavoro notturno quello prestato tra
le 23.00 e le 6.00.
2. Il lavoro ordinario notturno è compensato con aliquota oraria della retribuzione di fatto di cui all'art.
24 applicando una maggiorazione pari al 15%.
3. La maggiorazione di cui al presente articolo è assorbita, fino a concorrenza, da eventuali trattamenti
aziendali in atto aventi la medesima funzione ed è comunque esclusa dalla retribuzione di fatto di
cui all'art. 25 del presente contratto.
Art. 15 - Riposi settimanali, festività, riposi compensativi e riposi retribuiti
1) Il riposo settimanale cade nor malmente di domenica. Ai sensi dell'art. 3 Legge n. 370/1934, si
prevede per le aziende di poter definire un giorno di riposo diverso dalla domenica quando queste
svolgono attività aventi le seguenti caratteristiche:
- operazioni industriali per le quali si abbia l'uso di forni a combustione o a energia elettrica per
l'esercizio di processi caratterizzati dalla continuità della combustione e operazioni collegate,
nonché attività industriali ad alto assorbimento di energia elettrica e operazioni collegate;
- attività industriali il cui processo richieda, in tutto o in parte, lo svolgimento continuativo per
ragioni tecniche;
- industrie stagionali per le quali si abbiano ragioni di urgenza riguardo alla materia prima o ai
prodotti dal punto di vista del foro dete rioramento e della loro utilizzazione, comprese le
industrie che trattano materie prime di facile deperimento ed il cui periodo di lavorazione si
svolge in non più di 3 mesi all'anno, ovvero quando nella stessa azienda e con lo stesso
personale si compiano alcune delle suddette attività con un decorso complessivo di
lavorazione superiore a 3 mesi;
- servizi e attività il cui funzionamento domenicale corrisponda a esigenze tecniche ovvero
soddisfi interessi rilevanti della collettività ovvero sia di pubblica utilità;
- attività che richiedano l'impiego di impianti e macchinari ad alta intensità di capitali o ad alta
tecnologia;
- attività di vendita al minuto e in genere attività rivolte a soddisfare direttamente bisogni del
pubblico;
- attività indicate agli artt. 1 1, 12 e 13 D.Lgs.n. 114/1998 (riforma della disciplina relativa al
settore del commercio), e di cui all'art. 3 Legge n. 323/2000 (stabilimenti termali);
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2) Il lavoratore straniero ovvero con esigenze religiose diverse - e solo se le esigenze organizzative
lo permettano - può beneficiare di un riposo settimanale in un giorno diverso, concordato tra le
parti. In tal caso, al lavoratore non verranno applicate le maggiorazioni salariali per il lavoro
domenicale né le disposizioni contrattuali che prevedono riposi compensativi.
3) Le ore di lavoro prestate nei giorni di riposo settimanale di cui alla Legge n. 370/1934 dovranno
essere retribuite con una maggiorazione pari al 25% sulla quota oraria della normale retribuzione
di cui all'art. 26, fermo restando il diritt o del lavoratore di godere del riposo compensativo nel
giorno successivo, avuto riguardo alle disposizioni legislative vigenti in materia. Tale
maggiorazione è omnicomprensiva e non cumulabile.
4) Qualora una delle festività elencate all'art. 18 dovesse cader e di domenica ovvero nel giorno
concordato con il lavoratore straniero in relazione al punto n. 2 del presente articolo, al lavoratore
verrà corrisposta una ulteriore giornata di retribuzione di cui all'art. 25 unitamente alla retribuzione
mensile.
CAPO V - PERMESSI E CONGEDI
Art. 16 - Permessi retribuiti
1. In alternativa al pagamento delle festività soppresse di cui alla Legge n. 54/1977 e al D.P.R. n.
792/1985, i lavoratori usufruiranno di 32 ore di permessi retribuiti che dovranno essere utilizzati
entro l'anno solare.
2. I permessi non fruiti entro l'anno di maturazione decadono e devono essere pagati con la
retribuzione di fatto di cui all'art . 27 del presente contratto in atto al momento della scadenza
ovvero è possibile fruirne entro e non oltre il 30 giugno dell'anno successivo.
3. In caso di rapporti di lavoro iniziati e/o conclusi nel corso dell'anno, al lavoratore verrà
corrisposto un dodicesimo dei permessi per ogni mese intero di servizio prestato.
4. I permessi di cui sopra non maturano per i periodi di assenza d el lavoratore senza diritto alla
retribuzione.
5. Previo specifico accordo fra le OO.SS. firmatarie del presente contratto, può essere prevista la
possibilità di erogare i permessi in busta paga mensilmente.
Art. 17 - Permessi per decesso e gravi infermità di familiari
1. In applicazione dell'art. 4 della Legge n. 53/2000 e degli artt. 1 e 3 del Regolamento d'attuazione
di cui al Decreto Interministeriale n. 278/2000, il lavoratore e la lavoratrice hanno diritto a tre
giorni complessivi di permesso retribuito all'anno i n caso di decesso o di documentata grave
infermità del coniuge, anche legalmente separato, o di un parente entro il secondo grado, anche
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non convivente, o di un soggetto componente la famiglia anagrafica della lavoratrice o del
lavoratore medesimi. Per fru ire del permesso, l'interessato è tenuto a comunicare previamente
all'azienda l'evento che dà titolo al permesso medesimo ed i giorni nei quali esso sarà utilizzato.
2. La suddetta disciplina si applica anche a favore di persona convivente con il lavoratore o la
lavoratrice qualora il rapporto perduri da due anni e risulti da certificazione anagrafica.
3. Un congedo straordinario può essere richiesto dal lavoratore in casi di gravi calamità e la durata
sarà strettamente rapportata alla natura dell'evento calamitoso.
4. Nel caso di grave infermità dei soggetti di cui sopra, la lavoratrice o il lavoratore possono
concordare con il datore di lavoro, in alternativa all'utilizzo dei giorni di permesso, diverse
modalità di espletamento dell'attività lavorativa, anche per periodi superiori a tre giorni.
5. Nell'accordo, stipulato in forma scritta sulla base della proposta della lavoratrice o del lavoratore,
sono indicati i giorni di permesso che sono sostituiti dalle diverse modalità di espletamento
dell'attività lavorativa. D ette modalità devono comportare una riduzione dell'orario di lavoro
complessivamente non inferiore ai giorni di permesso che vengono sostituiti. La riduzione
dell'orario di lavoro conseguente alle diverse modalità concordate deve avere inizio entro sette
giorni dall'accertamento dell'insorgenza della grave infermità o della necessità di provvedere agli
interventi terapeutici.
6. Qualora venga accertato il venire meno delle circostanze che avevano determinato la concessione
del permesso, il lavoratore è tenuto a riprendere l'attività lavorativa secondo le modalità ordinarie
e i giorni di permesso non goduti potranno essere utilizzati qualora dovessero verificarsi nel corso
dell'anno ulteriori eventi che giustifichino la loro richiesta.
Ai sensi dell'art. 4 c.2 della Legge n. 53/2000, il lavoratore può richiedere un periodo di
congedo per gravi motivi, espressamente indicati dal Decreto Interministeriale n. 278/2000,
relativi alla situazione personale, della propria famiglia anagrafica, dei soggetti di cui all'art.
433 del Codice Civile anche se non conviventi, nonché dei portatori di handicap, parenti o
affini entro il terzo grado, anche se non conviventi.
Tale congedo, utilizzabile in modo continuativo o frazionato, non potrà essere superiore a
due anni.
Il lavoratore dovrà presentare richiesta scritta specificando i motivi e la durata del periodo
di congedo - di norma con la precisazione della durata minima dello stesso - e documentando,
anche attraverso dichiarazione sostitutiva nei casi consentiti, il grado di parentela, affinità o
di famiglia anagrafica con i soggetti sopra indicati.
Il lavoratore dovrà altresì assolvere agli obb lighi di documentazione previsti dall'art. 3 del
citato Decreto Interministeriale.
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Art. 18 - Lavoro festivo
1. È considerato lavoro festivo quello prestato il:
a) 1° gennaio (Capodanno);
b) 6 gennaio (Epifania);
c) lunedì di Pasqua;
d) 25 aprile
e) 1 maggio (Festa del lavoro);
f) 2 giugno (Festa della Repubblica);
g) 15 agosto (Assunzione);
h) 1 novembre (Ognissanti)
i) 8 dicembre (Immacolata Concezione);
j) 25 dicembre (S. Natale);
k) 26 dicembre (S. Stefano);
l) giorno del S. Patrono del luogo di lavoro.
2. Le ore di lavoro, a qualsiasi titolo richieste, prestate nei giorni festivi elencati nel punto precedente,
saranno compensate come lavoro straordinario festivo, nella misura di cui all'art. 12 c.5 lettere e) ed
f) del presente contratto.
Art. 19 - Ferie
1. Il personale ha diritto ad un periodo di ferie annuali nella misura di 4 settimane.
2. Compatibilmente con le esigenze aziendali e quelle dei lavoratori, è facoltà del datore di lavoro
stabilire un periodo di ferie, pari a due settimane, nei periodi di minor lavoro.
3. Le ferie sono interrotte in caso di sopraggiunta malattia o infortunio, in presenza di comunicazione
tempestiva al datore di lavoro.
4. Durante il periodo di ferie decorre la normale retribuzione di fatto di cui all'art. 25 del presente
contratto.
5. Per ragioni di servizio, il datore di lavoro pu ò richiamare il lavoratore dalle ferie fermo restando il
diritto del lavoratore a completare successivamente il periodo di ferie nonché ad ottenere il rimborso
delle spese sostenute per il rientro e per il ritorno nel luogo dove trascorre le ferie.
6. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, l'indennità sostitutiva delle ferie deve essere calcolata
dividendo per 26 la retribuzione mensile di fatto di cui all'art. 27 del presente CCNL, considerando
i mesi interi di servizio prestati e le giornate di ferie godute.
Art. 20 - Diritto allo studio
1) Al fine di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori del settore, le Aziende
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concederanno, nei casi e alle condizioni di cui ai successivi commi, permessi retribuiti ai lavoratori
non in prova che intendono frequentare corsi di studio compresi nell'ordinamento scolastico, svolti
presso istituti pubblici costituiti in base alla Legge n. 1859/1962, o riconosciuti in base alla Legge n.
86/1942, nonché corsi regolari di studio per il conseguimento del diploma di scuola secondaria
superiore e per il conseguimento di diplomi universitari o di laurea.
2) I lavoratori potranno richiedere permessi retribuiti per un massimo di 150 ore pro capite in un triennio
e nei limiti di un monte ore globale per tutti i dipendenti dell'unità produttiva che sarà determinato
all'inizio di ogni triennio moltiplicando le 150 ore per un fattore pari al decimo del numero totale dei
dipendenti occupati nella unità produttiva a tale data.
3) Le ore di permesso, da utilizzare nell'arco del triennio, sono usufruibili anche in un solo anno.
4) I lavoratori che potranno assentarsi contemporaneamente dall'unità produttiva per frequentare i corsi
di studio non dovranno superare il due per cento della forza occupata alla data di cui al precedente
comma.
5) Nelle Aziende che occupano fino a 15 dipendenti i permessi di cui al presente articolo sono comunque
riconosciuti ad un solo lavoratore nel corso dell'anno.
6) In ogni unità produttiva e nell'ambito di questa, per ogni singolo reparto, deve essere comunque
garantito lo svolgimento della normale attività. Il lavoratore che chiederà di assentarsi con permessi
retribuiti ai sensi del presente articolo dovrà specificare il corso di studio al quale intende partecipare
che dovrà comportare l'effettiva frequenza, anche in ore non coincidenti con l'orario di lavoro, ad un
numero di ore doppio di quelle chieste come permesso retribuito.
7) A tal fine il lavoratore interessato dovrà presentare la domanda scritta all'azienda nei termini e con le
modalità che saranno concordate con il datore di lavoro. Tali termini, di norma, non saranno inferiori
al trimestre.
8) Qualora il numero dei richiedenti sia tale da comportare il superamento della media annua del monte
ore triennale e determini comunque l'insorgere di situazioni contrastanti con le condizioni di cui al
terzo comma e quinto comma del presente articolo, la direzione aziendale, d'accordo con la RSA ove
esistente nell'azienda, e fermo restando quanto previsto ai precedenti terzo e quinto comma,
provvederà a ridurre proporzionalmente i diritti individuali sul monte ore complessivo in base ai
criteri obiettivi (quali: età, anzianità di servizio, caratteristiche dei corsi di studio) per la
identificazione dei beneficiari dei permessi e della relativa misura di ore assegnabili a ciascuno.
9) I lavoratori dovranno fornire all'azienda un certificato d'iscrizione al corso e successivamente
certificati mensili di effettiva frequenza, con identificazione delle ore relative.
10) Dei permessi di cui al secondo comma potranno altresì usufruire i lavoratori extracomunitari per la
partecipazione a corsi di scolarizzazione dedicati, organizzati da istituti e/o enti pubblici, con i limiti
e le modalità di cui ai commi precedenti.
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11) È demandato alle Organizzazioni Sindacali contraenti di svolgere congiuntamente le azioni più
opportune affinché dagli organismi competenti siano predisposti corsi di studio che, garantendo le
finalità di cui al capoverso del pre sente articolo, favoriscano l'acquisizione di più elevati valori
professionali e siano appropriati alle caratteristiche dell'attività commerciale.
Art. 21 - Congedi per formazione
1) Ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 53/2000, il lavoratore con almeno 5 anni di anzianità di servizio
presso la stessa azienda può richiedere una sospensione del rapporto di lavoro per congedi formativi
per un periodo pari ad un massimo di 11 mesi, continuativo o frazionato, finalizzato al
completamento della scuola dell'obbligo, al conseguimento del titolo di studio di secondo grado, del
diploma universitario o di laurea, alla partecipazione ad attività formative diverse da quelle poste in
essere o finanziate dal datore di lavoro.
2) Il lavoratore è tenuto a presentare richiesta scritta all'azienda almeno 30 giorni prima per i congedi
di durata fino a 10 giorni e almeno 60 giorni prima per i congedi di durata superiore a 10 giorni,
precisando i motivi della richiesta ed allegando la relativa documentazione.
3) La Direzione aziendale valuterà la richiesta sulla base delle comprovate esigenze tecnico
organizzative e in caso di non accoglimento o differimento del congedo, informerà il lavoratore
interessato dei motivi che hanno determinato la decisione.
4) I lavoratori che contemporaneamente potran no assentarsi dall'azienda o dall'unità produttiva per
l'esercizio di tale diritto non dovranno superare l'uno per cento (1%) del totale della forza occupata,
dovendo comunque essere garantito in ogni reparto lo svolgimento della normale attività produttiva,
mediante accordi con la RSA.
5) Nelle aziende fino a 200 dipendenti gli eventuali valori frazionari risultanti dall'applicazione della
suddetta percentuale saranno arrotondati all'unità superiore.
6) Durante il periodo di congedo per la formazione, il lavorat ore conserva il posto di lavoro e non ha
diritto alla retribuzione. Tale periodo non è computabile nell'anzianità di servizio e non è cumulabile
con le ferie, con la malattia e con altri congedi.
7) In presenza di una grave e documentata infermità intervenuta durante il periodo di congedo, previa
comunicazione scritta al datore di lavoro, questa comporta l'interruzione del congedo medesimo.
Art. 22 - Disciplina della richiesta di congedo
1) L'azienda è tenuta, non oltre i 10 giorni dalla richiesta del congedo, ad esprimersi sulla stessa e a
comunicarne l'esito al dipendente. L'eventuale non accoglimento, la proposta di rinvio ad un periodo
successivo e determinato, la concessione parziale del congedo devono essere motivati in relazione
alle condizioni previste per la richiesta del congedo ed alle comprovate ragioni organizzative e
produttive che non consentono la sostituzione del dipendente. Su richiesta del lavoratore, la
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domanda deve essere riesaminata nei successivi 20 giorni.
2) Nel caso di rapporti a tempo determi nato, l'azienda può negare il congedo per incompatibilità con
la durata del rapporto in relazione al periodo di congedo richiesto ovvero quando i congedi già
concessi hanno superato i tre giorni nel corso del rapporto ovvero quando il rapporto è stato
instaurato in ragione della sostituzione di altro dipendente in congedo ai sensi della presente
disposizione.
3) Il congedo può essere inoltre richiesto per il decesso di uno dei soggetti facenti parte del nucleo
familiare, per il quale il richiedente non abbia l a possibilità di utilizzare permessi retribuiti nello
stesso anno ai sensi delle medesime disposizioni o di disposizioni previste dalla contrattazione
collettiva. Quando la richiesta di congedo è riferita a periodi non superiori a tre giorni, il datore di
lavoro è tenuto ad esprimersi entro 24 ore dalla stessa e a motivare l'eventuale diniego sulla base di
eccezionali ragioni organizzative, nonché ad assicurare che il congedo venga fruito comunque entro
i successivi sette giorni.
4) Il dipendente, una volta superata la durata minima del congedo specificata nella richiesta, ha diritto
a rientrare nel posto di lavoro anche prima del termine del congedo, previo preavviso all'azienda
non inferiore a 7 giorni.
Art. 23 - Conservazione del posto di lavoro
Durante il periodo di congedo, il lavoratore conserva il posto di lavoro, non ha diritto alla retribuzione
né alla decorrenza dell'anzianità per nessun istituto e non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa.
TITOLO V
CAPO I- CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE
Art. 24 - Classificazione del personale
Quadri (Parametro 169)
Appartengono a questo livello, con qualifica di Quadro, i lavoratori che svolgono compiti richiedenti
una professionalità necessaria per il coordinamento e controllo di unità organizzative di fondament ale
interesse e di alta specializzazione comportanti decisioni di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e
dell'attuazione degli obiettivi dell'impresa, in applicazione di tecniche specialistiche o gestionali molto
complesse, nell'ambito di direttive generali impartite dai dirigenti.
Il livello di Quadro è previsto solo nelle unità produttive di rilevante importanza e comunque con oltre
35 dipendenti. Ai Quadri è riconosciuta una indennità di funzione pari ad euro 52,00 mensili lordi.
Primo Livello - Impiegati con funzioni direttive (Parametro 159)
Appartengono a questo livello gli impiegati tecnici e amministrativi aventi mansioni direttive con facoltà
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di decisione e autonomia d'iniziativa, con discrezionalità di poteri, anche se limitate a determinati servizi
di adeguata importanza. Esemplificazioni:
- Responsabile del servizio amministrazione;
- Responsabile del servizio commerciale;
- Responsabile del servizio organizzazione di produzione;
- Responsabile del servizio di manutenzione;
- Responsabile del servizio ricerche;
- Responsabile del servizio elaborazione dati;
- Coordinatore e/o analista EDP;
- Capo centro smistamento e distribuzione;
- Capo magazziniere con responsabilità sia tecnica che amministrativa;
- Responsabile di terminal container gestito direttamente dall'azienda.
Secondo Livello (Parametro 146)
Appartengono a questo livello, a titolo esemplificativo:
- Impiegati tecnici e amministrativi aventi mansioni di concetto;
- Ispettori;
- Contabili che eseguono con sufficiente autonomia le operazioni contabili ad esclusione delle
operazioni di redazione dei bilanci;
- Magazzinieri responsabili delle operazioni di carico e scarico;
- Cassieri con responsabilità degli errori;
- Capo officina manutenzioni;
- Programmatori c.e.d.;
- Addetti alle attività connesse ai traffici e/o alle spedizioni internazionali;
- Assistenti di direzione con conoscenza di due o più lingue estere;
- Capi reparto non rientranti nel 1° livello.
Terzo livello super (Parametro 133,50)
Appartengono a questo livello, a titolo esemplificativo:
- Impiegati tecnici e amministrativi aventi mansioni esecutive che richiedono una generica
preparazione professionale;
- Lavoratori che operano su terminali e/o elaboratori con conoscenza delle procedu re anche
complesse;
- Ripartitori addetti esclusivamente alla ripartizione per il recapito;
- Capisquadra nelle aziende con oltre 200 dipendenti;
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- Conducenti di autotreni o autoarticolati di portata superiore a 80 quintali e i conducenti di
autocarri con portata superiore a 20 quintali muniti di gru;
- Primi conducenti addetti ai trasporti eccezionali;
- Gruisti addetti alle gru su automezzi semoventi di portata maggiore di 20 tonnellate;
- Conducenti di macchine operatrici particolarmente complesse, con esperienza operativa sui vari
tipi di terreno e operatore gru portainer di banchina polivalente per mezzi di traslazione e
sollevamento con responsabilità della manutenzione ordinaria dei mezzi;
- Tecnico frigorista responsabile della Sala macchine e del funzionamento e manutenzione
elettromeccanica degli impianti e della rete di distribuzione del freddo;
- Motoristi e/o collaudatori;
- Capi operai.
Terzo Livello (Parametro 129,50)
Appartengono a questo livello, a titolo esemplificativo:
- Contabili d'ordine;
- Cassieri comuni;
- Addetti al customer service;
- Magazzinieri responsabili delle operazioni di carico e scarico;
- Autisti conducenti di autotreni o autoarticolati di portata inferiore a 80 q.li - conducenti di
motobarche;
- Conducenti di natanti azionati da propulsione meccanica;
- Trattoristi - capisquadra normalmente addetti a traslochi di mobilio ed ai trasporti eccezionali;
- Addetti a gru semoventi con portata inferiore a 20 tonnellate e a gru a ponte cabinate;
- Conducenti di carrelli elevatori di portata superiore a 30 quintali;
- Imballatori in grado di eseguire qualsiasi lavoro di natura complessa, provvedendo alla
costruzione delle casse o gabbie;
- Conducenti di autocarri con portata superiore ai 30 quintali e fino a 20 quintali se muniti di gru;
- Autisti addetti a servizi di trasporto ripetitivi e che terminano presso il luogo di inizio dell'attività;
- Addetti a servizi di trasporto effettuati con mezzi provvisti di mezzi di sollevamento e gru con
portata inferiore alle 20 tonnellate;
- Operai specializzati di officina;
- Macchinisti frigoristi con patente e con certificato di abilitazione alle operazioni relative
all'impiego di gas tossici, ove
- sia richiesto dalle vigenti leggi;
- Conducenti con abilitazione F.S. al traino di vagoni ferroviari;
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- Operatori di piattaforma aerea;
- Addetti alle operazioni di magazzino con l'utilizzo anche di mappe informatiche per la gestione
fisica delle merci;
- Meccanici aggiustatori provetti di bilance automatiche;
- Bilancisti addetti alle bilance automatiche dei soli silos portuali;
- Pesatore pubblico munito di apposita patente;
- Capisquadra di magazzino e ribalta che coordinino più di tre operai.
Quarto Livello (Parametro 124,50)
Appartengono a questo livello, a titolo esemplificativo:
- Impiegati tecnici e amministrativi adibiti a mansioni che non richiedono una particolare
preparazione, esperienza e pratica d'ufficio;
- Addetti ai terminali;
- Stenodattilografi;
- Addetti a mansioni semplici di segreteria;
- Addetti al controllo documenti contabili relativi al movimento del materiale;
- Addetti al controllo fatture;
- Operai con mansioni multiple di magazzino e/o terminal (carico; scarico; spunta documenti,
prelievo e approntamento delle merci);
- Operatore di terminal container;
- Addetti alla movimentazione e stivaggio delle merci tramite apposite attrezzature;
- Lavoratori addetti alle operazioni di pesatura;
- Facchino specializzato con responsabilità del carico e dello scarico delle merci;
- Conducenti di carrelli elevatori di portata inferiore a 30 q.li;
- Operai qualificati quali: muratori, elettricisti, falegnami, idraulici, meccanici;
- Bilancisti addetti alle bilance automatiche;
- Addetti alla conduzione di nastri trasportatori;
- Personale di custodia che svolge controlli, sorveglianze e verifiche delle merci e degli impianti;
- Aiuto macchinisti frigoristi;
- Trattoristi; carrellisti
- Capisquadra non compresi nei livelli superiori;
- Altri autisti non compresi nel 3° livello e nel 3S° livello.
- Fattorini addetti contemporaneamente sia a mansioni di ripartizione che di fattorini;
- Conducenti di motofurgoni targati o di automezzi (esclusi conducenti di autocarri).
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Quinto livello (Parametro 116)
Appartengono a questo livello, a titolo esemplificativo:
- Impiegati addetti a mansioni semplici di segreteria
- Fattorini addetti al ritiro e alla consegna;
- Facchini qualificati, con esperienza di almeno due anni nella mansione;
- Magazzinieri comuni;
- Addetti alle varie fasi di preparazione completa di ordini;
- Addetti alla movimentazione delle merci tramite carrelli elettrici e/o transpallet;
- Addetti alla movimentazione delle merci tramite gru regolate a terra;
- Operai comuni addetti alle operazioni di sorveglianza, lavaggio mezzi, semplici lavori di
officina.
Sesto Livello (Parametro 109)
Appartengono a questo livello, a titolo esemplificativo:
- Conducenti di motocarri non targati;
- Addetti ai ritiri della corrispondenza presso la clientela anche mediante l'uso di motoveicoli;
- Facchini comuni;
- Faccini di giro con anzianità inferiore a 2 anni;
- Addetti alla movimentazione manuale delle merci;
- Operatori addetti alla manutenzione degli impianti fognari;
- Manovali comuni, compresi quelli di officina.
Settimo Livello (Parametro 100)
Appartengono a questo livello:
- Lavoratori che svolgono lavori di manovalanza e pulizia;
- Addetti alla movimentazione delle merci senza esperienza; tali lavoratori verranno inquadrati nel
livello 6 dopo 24 mesi.
Le Parti convengono che in caso di assunzione di un lavoratore a tempo indeterminato da adibire allo
svolgimento di profili professionali inquadrabili nei livelli 3S°, 3, 4, 5 e 6, qualora quest'ultimo non
abbia alcuna esperienza professionale pregressa nelle attività per le quali viene impiegato o abbia svolto
mansioni previste dalla presente declaratoria per un periodo inferiore ai due anni nell'ultimo quadriennio,
al datore di lavoro è riconosciuta la facoltà di assumere il suddetto lavoratore riconoscendogli, per i primi
due anni, una "retribuzione di primo ingresso" ridotta rispetto al livello ordinario di inquadramento del
7% per il primo anno, e del 3,5 % per il secondo anno. Per le aziende di nuova costituzione o in fase di
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nuovo avvio di una attività e per un massimo di due anni, le parti prevedono la possibilità di
corrispondere ai propri lavoratori dipendenti le retribuzioni sopra riportate.
TITOLO VI - RETRIBUZIONE
Art. 25 - Normale retribuzione
La normale retribuzione del lavoratore è costituita dalle seguenti voci:
a) paga base nazionale;
b) Eventuali EDR, terzi elementi, trattamenti integrativi;
c) Eventuali scatti di merito o di professionalizzazione;
d) Eventuale premialità di risultato;
e) altre voci derivanti dalla contrattazione decentrata.
Art. 26 - Tipologie di retribuzione
1) La retribuzione di fatto è costituita dalle voci di cui all'art. 25 del presente CCNL nonché da tutti gli
altri elementi retributivi aventi carattere continuativo. Restano esclusi dalla retribuzione di fatto i
rimborsi di spese, i compensi per lavoro straordinario, le gratificazioni straordinarie una tantum e
ogni elemento espressamente escluso dalle parti dal calcolo di singoli istituti contrattuali ovvero
esclusi dall'imponibile contributivo a norma di legge.
2) La retribuzione mensile, normale o di fatto, viene calcolata - ad eccezione delle prestazioni
occasionali ovvero saltuarie - in misura fissa non variabile in rapporto alle festività, ai permessi
retribuiti, ai giorni di riposo settimanale di legge che cadono nel periodo di paga e alla distribuzione
dell'orario settimanale, fatte salve le condizioni di miglior favore. Tale retribuzione ricomprende
pertanto tutti i giorni di calendario che costituiscono il mese al quale fa riferimento.
3) La quota giornaliera della retribuzione, normale ovvero di fatto, si ottiene dividendo l'importo
mensile per il divisore convenzionale " 26". Durante i periodi di malattia e infortunio, tale quota si
evince sulla base dei criteri fissati dall'INPS e dall'INAIL.
4) La quota oraria della retribuzione si ottiene dividendo l'importo mensile per "173".
5) In caso di sospensione del lavoro per fatto dipendente dal datore di lavoro e indipendente dalla
volontà del lavoratore, questi ha diritto alla retribuzione di fatto di cui al precedente articolo per
tutto il periodo della sospensione, salvo in caso di pubbliche calamità, eventi atmosferici straordinari
e altri casi di forza maggiore.
Art. 27 - Paghe base nazionale prevista per il personale viaggiante ed il personale non viaggiante
Nelle tabelle di seguito riportate, aggiornate al 202 5, viene indicata la retribuzione minima (lorda)
prevista per ciascun livello di lavoratore.
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PERSONALE NON VIAGGIANTE
LIVELLO MINIMI
dal 01/08/2025
AUMENTO
dal 01/08/2026
AUMENTO
dal 01/08/2027
AUMENTO
dal 01/08/2028
Quadri 2.550,00 161,88 97,88 59,48
1 2.305,10 145,07 84,85 48,72
2 2.116,06 136,21 80,91 47,73
3 super 1.911,52 120,00 70,00 40,00
3 1.859,99 117,00 68,8, 39,70
4 1.770,61 109,84 63,64 36,00
4 junior 1.725,66 107,79 62,75 35,68
5 1.695,65 102,43 58,50 32,00
6 1.580,85 97,66 56,50 31,58
6 junior 1.450,72 85,00 45,00 30,00
1. Restano ferme le condizioni retributive di miglior favore in atto alla data di stipulazione del
presente accordo (paga base, contingenza, 13esima mensilità e 14esima mensilità).
2. Le eventuali eccedenze tabellari saranno conservate come "Elemento riassorbibile".
3. Ai lavoratori neopatentati, titolari di patente di guida da meno di cinque anni, assunti
con contratto di lavoro a tempo indeterminato sarà applicato il seguente trattamento
economico:
- 1 anno 80% della paga base del livello previsto;
PERSONALE VIAGGIANTE
LIVELLO MINIMI
dal 01/08/2025
AUMENTO
dal 01/08/2026
AUMENTO
dal 01/08/2027
AUMENTO
dal 01/08/2028
C3 1.915,37 140,34 90,15 60,04
B3 1.913,88 130,00 80,00 50,00
A3 1.911,44 123,00 73,18 43,30
F2 1.860,71 117,63 68,95 39,74
E2 1.859,17 117,29 68,95 39,74
D2 1.858,17 116,95 68,65 39,66
Comprensivo di EPA (Elemento Professsionale d'Area)
LIVELLO MINIMI
dal 01/08/2025
AUMENTO
dal 01/08/2026
AUMENTO
dal 01/08/2027
AUMENTO
dal 01/08/2028
H1 (ex 4°) 1802,88 112,58 65,78 37,69
G1 (ex 4°) 1794,78 110,58 63,9 36,08
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- 2 anno 90% della paga base del livello previsto;
- 3 anno 95% della paga base del livello previsto.
Art. 28 - Assorbimenti
1. A seguito di aumenti nelle suddette tabelle, qualora i datori di lavoro abbiano precedentemente
concesso aumenti di merito ovvero questi derivino da scatti di anzianità, tali aumenti non sono
riassorbibili. Non sono inoltre riassorbibili gli aumenti riconosciuti unilateralmente e
collettivamente dal datore di lavoro nel semestre precedente alla scadenza del presente CCNL.
2. Qualora gli aumenti precedentemente corrisposti non siano di merito né legati a scatti di anzianità
ovvero non siano stati disposti dal datore di lavoro sulla base di contratti collettivi siglati a livello
aziendale, in presenza di un aumento delle tabelle, tali aumenti possono essere riassorbiti in tutto
o in parte solo se è espressamente previsto da eventuali accordi sindacali ovvero all'atto della
loro concessione.
Art. 29 - Trattamento personale di vendita a provvigione
1) In caso di personale addetto alla vendita, retribuito in tutto o in parte a provvigione, spetterà al
datore di lavoro determinare quale sia la parte fissa della retribuzione e quale il tasso di
provvigione sulla base media annuale delle vendite. Tale decisione dovrà risultare per iscritto.
2) Resta salvo che al suddetto personale dovrà essere garantita una media mensile superiore almeno
del 5% alla paga base nazionale di cui all 'art. 27 del presente CCNL. Tale media dovrà essere
riferita ad un periodo di tempo non eccedente l'anno.
3) Qualora non venga raggiunto il suddetto minimo tra stipendio e retribuzione, il datore di lavoro
verserà mensilmente tale importo al lavoratore, salvo eventuali conguagli alla fine del periodo di
cui al punto 2.
Art. 30 - Tredicesima e Quattordicesima mensilità
1) In coincidenza con la vigilia di Natale di ogni anno, l'azienda dovrà corrispondere al personale
dipendente a titolo di tredicesima un importo pari ad 1 mensilità della retribuzione in atto, esclusi
gli assegni familiari.
2) Ai fini del computo della 13esima mensilità, ogni dodic esimo viene calcolato sulla base della
retribuzione di fatto di cui all'art. 27, spettante all'atto della corresponsione.
3) Nel caso d'inizio o cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno, il lavoratore avrà
diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della 13esima mensilità per quanti sono i mesi interi di
servizio prestati. Per i periodi di assenza obbligatoria per gravidanza e puerperio la lavoratrice
ha diritto a percepire dal datore di lavoro la 13esima mensilità limitatamente all'aliquota
corrispondente all'80% della retribuzione.
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4) Previo specifico accordo con le OO.SS. firmatarie del presente contratto, può essere prevista la
possibilità di erogare la 13a mensilità in busta paga mensilmente.
5) Al personale compreso nella sfera di applicazione del presente contratto sarà corrisposto, entro
la prima decade del mese di luglio di ogni anno, un importo pari ad una mensilità della
retribuzione in atto, esclusi gli assegni familiari. In caso di prestazione lavorativa ridotta, rispetto
all'intero periodo di 12 mesi precedenti alla suddetta data, il lavoratore avrà diritto a tanti
dodicesimi dell'ammontare della 14esima mensilità quanti sono i mesi interi di servizio prestato.
Art. 31 - Premio di risultato
1) In sede aziendale sarà negoziato un premio di risultato variabile in funzione dei parametri di
produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione, che siano stati concordati e che
possano essere misurati obiettivamente, anche attraverso gli eventuali, opportuni comitati
paritetici.
2) Il premio di risultato, per consentire le predette misurazioni, sarà corrisposto di norma nell'anno
successivo a quello di riferimento, salve eventuali anticipazioni, basate sugli andamenti
tendenziali, che saranno soggette a conguaglio.
Art. 32 - Scatti di merito o di professionalizzazione
1) Al fine di premiare la meritocrazia e incentivare la crescita professionale dei lavoratori, le Parti
si impegnano a sottoscrivere un apposito accordo aziendale contenente la disciplina per
l'erogazione di un importo mensile, aggiunti vo rispetto alla normale retribuzione, che sarà
riconosciuto ai lavoratori in funzione del raggiungimento di parametri oggettivi legati al merito
o alla professionalizzazione dei singoli lavoratori.
2) L'accordo aziendale individuerà gli importi, le tempistiche e modalità di erogazione del quantum
nonché i criteri di merito o di professionalizzazione.
3) Il lavoratore appartenente a qualifica non impiegatizia ai sensi di legge, in caso di passaggio a
categoria impiegatizia, conserva gli scatti di merito maturati nelle rispettive qualifiche di
provenienza.
Art. 33 - Indennità di cassa e maneggio di denaro
1) Al personale adibito con carattere di continuità ad operazioni di cassa è riconosciuta un'indennità
di cassa e di maneggio di denaro nella misura del 3,5% della paga base nazionale conglobata di
cui all'art. 27 del presente CCNL.
2) L'indennità di cui sopra è prevista qualora il lavoratore abbia la piena e completa responsabilità
della gestione di cassa con il connesso obbligo di accollo delle eventuali differenze.
3) In relazione alle operazioni di maneggio denaro, situazione disciplinata dal presente articolo, si
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ritiene e conviene indispensabile al fine organizzativo, che il datore di lavoro possa manlevare il
dipendente da ogni responsabilità e da ogni eventuale mancanza che si dovesse verificare
nell'incasso giornaliero e nella resa periodica dei conti ad eccezione di comprovati e riscontrati
casi di dolo e/o colpa grave. In questo caso, nessuna percentuale di maggiorazione sarà prevista
per il lavoratore. Restano altresì co nfermati gli obblighi da parte del lavoratore: di incassare gli
importi indicati e gravanti sulle merci movimentate, di provvedere al versamento delle somme
incassate lo stesso giorno della riscossione.
Art. 34 - Assenze
1) L'eventuale assenza per grave impedimento va tempestivamente comunicata all'azienda al fine
di consentire la sostituzione del lavoratore assente e per permettere il normale svolgimento
dell'attività e della programmazione aziendale.
2) L'assenza va comunque documentata entro il giorno successivo l'evento.
3) L'inosservanza delle prescrizioni sancite dal punto 1 del presente articolo sarà sanzionata nei
modi e nelle forme previste in materia di provvedimenti disciplinari di cui all'art. 49, fatta salva
la facoltà del datore di lavoro di procedere alla trattenut a di tante quote giornaliere della
retribuzione di fatto di cui all'art. 27 corrispondenti alle giornate di assenza ingiustificata.
TITOLO VIII -MALATTIA
CAPO I
Art. 35 - Malattia
1) Il lavoratore, in caso di malattia o di infortunio non sul lavoro, al fine di consentire gli
adeguamenti organizzativi necessari, deve avvertire i preposti aziendali tramite chiamata
telefonica, email o fax direttamente ovvero tramite interposta persona, prima dell'inizio del suo
normale orario di lavoro del giorno in cui si verific a l'assenza fatti salvi i casi di giustificato e
documentato impedimento o accertata forza maggiore; successivamente deve giustificare
l'assenza, inviando all'azienda, entro il secondo giorno di assenza, il certificato medico attestante
la malattia o l'inf ortunio non sul lavoro ovvero il numero di certificato emesso dal medico
curante. Quanto sopra si applica anche in caso di continuazione ovvero di insorgenza di una
nuova malattia senza soluzione di continuità.
2) In mancanza di ciascuna delle comunicazioni suddette, salvo il caso di giustificato impedimento,
l'assenza verrà considerata ingiustificata.
Art. 36 - Obblighi del lavoratore
1) Al fine di consentire le visite mediche di controllo domiciliari secondo quanto stabilito dalla
35
normativa vigente, il lavoratore deve rendersi reperibile, fin dal primo giorno di assenza e per
tutto il periodo di malattia, secondo gli orari prescritti per legge. Restano salve diverse fasce orarie
stabilite per disposizioni legislative e/o amministrative locali o nazionali.
2) Eventuali necessità di assentarsi dal recapito comunicato per motivi inerenti la malattia o per gravi
eccezionali motivi familiari, devono essere preventivamente comunicate all'Azienda e
successivamente documentate.
3) Il lavoratore che, durante le fasce orarie sopra defi nite, senza giustificato motivo non venga
reperito dal personale incaricato dalle competenti strutture pubbliche presso il recapito
comunicato, perderà l'intero trattamento economico, parziale o totale a carico dell'Azienda,
esclusi quelli di ricovero ospedaliero o già accertati da precedenti visite di controllo. Nel caso in
cui il lavoratore abbia impedito, senza giustificata ragione sanitaria, il tempestivo accertamento
dello stato di infermità, lo stesso è obbligato al rientro immediato in azienda. In ta le ipotesi
l'assenza sarà perseguibile con i provvedimenti disciplinari di cui all'art.50. Costituisce, altresì,
grave inadempimento contrattuale lo svolgimento di attività lavorativa anche a titolo gratuito
durante l'assenza. Ogni mutamento di indirizzo durante il periodo di malattia o infortunio non sul
lavoro deve essere preventivamente comunicato all'azienda.
Art. 37 - Periodo di comporto
1) Il lavoratore non in prova, che debba interrompere il servizio a causa di malattia o infortunio non
sul lavoro, avrà diritto alla conservazione del posto, con riconoscimento dell'anzianità relativa a
tutti gli effetti, per i seguenti periodi:
a) 150 giorni d i calendario in un anno (decorrente dal 1 gennaio al 31 dicembre successivo)
comprensivi del periodo di malattia;
b) per malattie di particolari gravità (oncologiche, sclerosi multipla, cirrosi epatica) la
conservazione del posto può su richiesta del lavoratore essere estesa fino a 24 mesi.
2) Per poter decorre nuovamente la conservazione del posto di lavoro, di cui alla lettera a) deve
esserci la ripresa dell'attività lavorativa per almeno 90 giorni continuativi.
3) Cesserà per l'azienda l'obbligo della conservazione del posto e del trattamento economico qualora
il lavoratore abbia raggiunto in complesso, durante i 17 mesi antecedenti, i limiti massimi previsti
dalla suddetta lettera a) e, durante i 24 mesi antecedenti, quelli previsti dalla lettera b), anche in
caso di diverse malattie.
4) I periodi di aspettativa saranno considerati neutri ai fini del calcolo del periodo di comporto e del
trattamento economico.
5) Eguale diritto alla conservazione del posto spetterà al lavoratore nel periodo di preavviso, fino
alla scadenza del periodo di preavviso stesso, salvo quanto previsto dall'art. 7 della Legge n.
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604/1966.
6) Alla scadenza dei termini sopra indicati l'azienda, ove proceda al licenziamento, corrisponderà
al lavoratore il trattamento di licenziamento ivi compresa l'indennità sostitutiva del preavviso.
7) Ove l'azienda non proceda al licenziamento, il rapporto rimane sospeso salvo la decorrenza
dell'anzianità agli effetti del preavviso e della indennità di anzianità.
8) Il periodo di malattia è considerato utile ai fini del computo delle indennità di preavviso e di
licenziamento.
9) La conservazione del posto, per i lavoratori assunti con contratto a tempo determinato, è limitata
al periodo di tre mesi e, comunque, non oltre la scadenza apposto al contratto medesimo.
Art. 38 - Trattamento economico per malattia e retribuzione
1) Durante il periodo di malattia i lavoratori avranno diritto alle prestazioni a carico dell'INPS.
2) Durante il periodo di malattia il lavoratore non in prova avrà diritto a percepire la retribuzione
comprensiva dell'indennità erogata dall'INPS come di seguito indicato:
a. per i primi tre giorni di malattia, limitatamente a quattro eventi morbosi in ragione d'anno di
calendario (1 gennaio - 31 dicembre), ad un'indennità pari al 60% della retribuzione lorda
cui avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto;
b. al 75% della retribuzione giornaliera lorda a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di
normale svolgimento del rapporto per i giorni di malattia dal 4° al 45° giorno;
c. l'azienda è tenuta a indennizzare fino ad un massimo di 45 giorni di malattia nel corso di un
anno di calendario (1 gennaio - 31 dicembre);
d. in caso di patologie certificate da documentazione medico -ospedaliera, l'azienda integrerà
fino al 100% della retribuzione giornaliera globale di fatto per un massimo di 1 50 giorni di
calendario in un anno;
3) Per retribuzione giornaliera è da intendere la quota giornaliera della retribuzione di fatto di cui
all'art. 27 del presente CCNL.
4) L'importo anticipato dal datore di lavoro è posto a conguaglio con i contributi dovuti all'INPS
secondo le modalità di cui agli artt.1 e 2 della Legge n. 33/1980.
5) Il trattamento economico e normativo previsto dal presente articolo si applica, nell'ambito del
periodo contrattuale di conservazione del posto, anche in caso di TBC. In tale ipotesi il
trattamento ha carattere integrativo di quanto erogato dall'INPS.
6) Per l'assistenza di malattia a favore del lavoratore o dei suoi familiari valgono le vigenti
disposizioni di legge o contrattuali.
7) Ai lavoratori assunti con contratto a termine, l'integrazione aziendale sarà corrisposta pe r un
periodo non superiore a quello per il quale é dovuta l'indennità economica di malattia da parte
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dell'INPS e, comunque, non oltre la scadenza del predetto contratto.
CAPO II INFORTUNIO
Art. 39 - Infortunio
1) Ai sensi dell'art. 73 del DPR n. 1124/1965, a copertura della giornata nella quale avviene
l'infortunio che inabilita anche solo temporaneamente il lavoratore a prestare la propria attività
lavorativa, è previsto a carico del datore di lavoro la correspons ione a favore del lavoratore
infortunato di un'intera quota giornaliera della retribuzione di fatto di cui all'art. 27 del presente
CCNL.
2) L'indennità carico azienda, in caso di infortunio sul lavoro, deve essere tale da permettere al
lavoratore di raggiungere il 100% della retribuzione lorda globale di fatto.
3) L'indennità a carico del datore di lavoro non è dovuta se l'INAIL non riconosce per qualsiasi
motivo l'infortunio al lavoratore.
Art. 40 - Astensione obbligatoria per maternità
1) Durante l'intero periodo di astensione obbligatoria per maternità, alla lavoratrice verrà corrisposta
l'integrazione al 80% dell'indennità INPS. Resta salva in capo al datore di lavoro la facoltà di
corrispondere al lavoratore il restante 20%.
2) In riferimento alla Legge n. 90/1954, in rif erimento alle festività che cadono nel periodo di
assenza obbligatoria ovvero facoltativa, alla lavoratrice deve essere corrisposta un'indennità
integrativa di quella a carico dell'INPS che il datore di lavoro dovrà versare fino al
raggiungimento del 100% della quota giornaliera della retribuzione di fatto di cui all'art. 27 del
presente contratto.
Art. 41 - Aspettativa non retribuita per malattia
1) Almeno 24 ore prima che siano superati i suddetti limiti alla conservazione del posto di lavoro,
il lavoratore a tempo indeterminato, perdurando lo stato di malattia, potrà usufruire, previa
richiesta scritta, di un periodo di aspettativa debitamente certificato di durata non superiore a 6
mesi durante il quale non decorrerà retribuzione né si avrà decorrenza di anzianità per alcun
istituto.
2) A tal fine la direzione aziendale, su richiesta del dipendente o dei suoi familiari, fornirà lo stato
di applicazione della norma contrattuale.
3) Qualora il protrarsi dell'assenza dal lavoro sia connessa ad una patologia grave e continua tiva
per la quale si rendano necessarie terapie salvavita periodicamente documentata da personale
medico specialistico del Servizio Sanitario Nazionale, al lavoratore è riconosciuto il diritto di
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richiedere tramite istanza per iscritto di poter beneficiare di un ulteriore periodo di aspettativa
non retribuito fino alla propria guarigione clinica ovvero per un periodo non superiore a 12 mesi.
4) Il datore di lavoro è tenuto a dare riscontro alla suddetta istanza, dando al lavoratore
comunicazione iscritta relativa alla durata e ai termini del periodo di aspettativa.
5) Qualora i suddetti termini spirino senza che il lavoratore rientri in servizio, il datore di lavoro ha
facoltà di procedere al licenziamento del lavoratore per superamento dei limiti di tempo massimo
previsti per il periodo di comporto.
6) Resta salvo che in caso di prosecuzione del rapporto di lavoro, il periodo di comporto dovrà
essere computato ai fini dell'anzianità di servizio del lavoratore in aspettativa.
Art. 42 - Aspettativa
1) L'azienda può concedere, oltre a quelli già previsti dalla normativa vigente, periodi di aspettativa
al lavoratore che ne faccia richiesta e che abbia almeno quattro anni di anzianità per comprovate
e riconosciute necessità personali o familiari per un periodo massimo di sei mesi.
2) L'aspettativa non dà diritto ad alcuna retribuzione, né alla maturazione di qualsiasi altro istituto
contrattualmente previsto, sia esso corrente che differito.
CAPO III - CONGEDI
Art. 43 - Congedi parentali
1) Ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. n. 151/2001, ciascun genitore, per ogni bambino, nei primi dodici
anni di vita del minore, ha diritto di astenersi dal lavoro per un periodo massimo non eccedente
complessivamente 10 mesi.
2) Nell'ambito del suddetto limite, i relativi congedi parentali spettano:
a. alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo obbligatorio di maternità, per un
periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi;
b. l padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o frazionato non
superiore a sei mesi, elevabile a sette nel caso in cui eserciti il diritto di astenersi dal lavoro
per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi (in quest'ultimo caso il
periodo massimo, per entrambi i genitori, è di undici mesi);
c. qualora vi sia un solo genitore, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a dieci
mesi.
d. In riferimento alle modalità di fruizione del congedo parentale su base oraria, le parti
decidono di applicare quanto previsto dall'art. 32 c.1ter del D.Lgs. n. 151/2001.
3) Ai fini dell'esercizio del diritto, il genitore è tenuto a presentare, almeno 15 giorni prima, richiesta
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scritta al datore di lavoro, indicando la durata del periodo di congedo richiesto (di norma, con la
precisazione della durata minima dello stesso) ed allegando il certificato di nascita ovvero la
dichiarazione sostitutiva.
4) Nel caso in cui il lavoratore sia oggettivamente impossibilitato a rispettare tale termine, lo stesso
è tenuto a preavvertire il datore di lavoro dell'assenza e a presentare la richiesta scritta con la
relativa certificazione tempestivamente e comunque entro due giorni dall'inizio dell'assenza dal
lavoro.
5) Il congedo parentale spetta al genitore richiedente anche qualora l'altro genitore non ne abbia
diritto.
6) Ai sensi dell'art. 47 del D.Lgs. n. 151/2001, entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto di
astenersi dal lavoro per periodi corrispondenti alle malattie di ciascun figlio di età non superiore
a tre anni.
7) I medesimi genitori, alternativamente, hanno altresì diritto di astenersi dal la voro, nel limite di
cinque giorni lavorativi all'anno, per le malattie di ogni figlio di età compresa fra i tre e gli otto
anni.
8) Per fruire dei congedi di cui al presente punto il genitore deve presentare al datore di lavoro idoneo
certificato rilasciato d a un medico specialista del servizio sanitario nazionale o con esso
convenzionato.
9) Tali congedi spettano al genitore richiedente anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto, e
sono computati nell'anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima
mensilità o gratifica natalizia.
Art. 44 - Congedi e permessi per handicap
1) La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre di minore con handicap in situazione di
gravità accertata ai sensi dell'art. 4 c.1 della Legge n. 104/1992 hanno diritto al prolungamento
fino a tre anni del congedo parentale a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno
presso istituti specializzati.
2) In alternativa al prolungamento del congedo possono essere fruiti i riposi di cui all'art. 42 c.1 della
Legge n. 53/2000.
3) Ai sensi dell'art. 42 c.2 del D.Lgs. n. 151/2001 così come modificato dalla Legge n. 183/2010,
dopo il compimento dei tre anni da parte del bambino portatore di handicap, il diritto a fruire dei
permessi di cui all'art. 33 della Legge n. 104/1992 è riconosciuto ad entrambi i genitori, anche
adottivi, in maniera alternativa, pur se continuativa, nell'ambito del mese.
4) I permessi di cui al presente articolo sono cumulabili con quelli previsti per l'assistenza delle
persone handicappate dall'art. 33 della Legge n. 104/1992 e successive modificazioni.
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Art. 45 - Congedo matrimoniale
1) Fermo restando le norme di legge, in caso di matrimonio spetta al lavoratore non in prova un
periodo di congedo retribuito di quindici giorni consecutivi di calendario.
2) Durante il periodo di congedo matrimoniale, il lavoratore è considerato ad ogni effetto in attività
di servizio, conservando il diritto alla retribuzione di fatto di cui all'art. 27 del presente contratto.
CAPO IV – TRASFERTA - DISTACCO- TRASFERIMENTO
Art. 46 - Trasferte
1) Al lavoratore in trasferta, oltre al rimborso dell'importo delle spese di viaggio e delle altre spese
eventualmente sopportate per conto dell'Azienda, dovrà essere corrisposta una diaria giornaliera il
cui importo sarà fissato da regolamento aziendale.
2) Se al lavoratore verranno attribuite mansioni comportanti l'impiego di mezzi di locomozione, tali
mezzi e relative spese saranno a carico dell'azienda.
3) Al lavoratore che non accetta la trasferta, l'azienda deve contestare per iscritt o la mancanza così
come previsto per i casi di "contestazione disciplinare" dal regolamento Interno. In caso di mancata
risposta nei termini previsti o di giustificazioni addotte non ritenute valide da parte del lavoratore,
la società può procedere al lice nziamento per insubordinazione nei confronti dei superiori. Il
lavoratore licenziato avrà diritto al trattamento di fine rapporto ed a l preavviso come nel caso di
licenziamento.
4) Il precedente comma non si applica alle RSA ed ai dirigenti delle OO.SS. firmatarie del CCNL.
Art. 47 - Rimborso spese chilometrico
L'azienda corrisponde al lavoratore che usa il proprio mezzo di locomozione per servizio un'indennità
giornaliera o chilometrica da concordare fra le parti e le OO.SS. firmatarie del CCNL e che deve
risultare da atto scritto.
Art. 48 - Trasferimento
1) Il lavoratore non può essere trasferito da una unità produttiva ad un'altra se non per comprovate
ragioni tecniche, organizzative e produttive. Non si configura come trasferimento lo spostamento
del lavoratore in una unità produttiva entro 50 Km da quella per la quale è stato assunto.
2) Il trasferimento deve essere comunicato per iscritto con un preavviso di almeno dieci giorni tenuto
conto della località di trasferimento.
3) Al lavoratore trasferito di residenza deve essere corrisposto il rimborso delle spese di viaggio, vitto
e alloggio per sé e per le persone di famiglia che lo seguono nel trasferimento, nonché il rimborso
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delle spese di trasporto degli effetti familiari e del mobilio, per il tempo strettamente necessario al
trasferimento.
4) In luogo del rimborso delle spese di vitto e alloggio di cui al comma 3, il datore di lavoro ha facoltà
di corrispondere una diaria per il lavoratore e ciascuno dei suddetti familiari per il tempo
strettamente necessario al trasferimento.
5) Per tempo strettamente necessario al trasferimento si intende il tempo occorrente per procedere al
trasloco. Qualora ciò comporti anche il trasporto di mobilio, al lavoratore saranno riconosciuti i
rimborsi o le diarie di cui ai superiori commi 3 e 4 fino a 5 giorni dalla sua consegna presso la
nuova residenza.
6) Qualora, per effetto del trasferimento, il lavoratore debba corrispondere un indennizzo per
anticipata risoluzione del contratto di locazione abitativa ha diritto al rimborso di tale indennizzo.
7) Il lavoratore che non accetti il trasferimento avrà diritto al trattamento di fine rapporto ed al
preavviso come nel caso di licenziamento.
8) Il presente articolo non si applica alle RSA ed ai dirigenti delle OO.SS. firmatarie del CCNL.
Art. 49 - Distacco
Il distacco si configura quando il datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse (concreto) e al
fine di evitare i licenziamenti (art. 8 Legge n. 236/1993) pone temporaneamente uno o più lavoratori a
disposizione di altro soggetto per l'esecuzione di una deter minata attività lavorativa. Il lavoratore non
può rifiutarsi di andare a prestare la propria attività in distacco.
Il lavoratore che non accetti il distacco avrà diritto al trattamento di fine rapporto ed al preavviso come
nel caso di licenziamento;
il dis tacco deve essere comunicato al lavoratore con un preavviso di 10 (dieci) giorni; il presente
articolo non si applica alle RSA ed ai dirigenti delle OO.SS. firmatarie del CCNL.
TITOLO VIII - PROVVEDIMENTI DISCILIPLINARI E LICENZIAMENTO
CAPO I - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
Art. 50 - Provvedimenti disciplinari e procedure di licenziamento
1) Le mancanze del lavoratore potranno essere punite, a seconda della loro gravità, con:
• ammonizione verbale;
• ammonizione scritta;
• multa non superiore all'importo di tre ore di retribuzione;
• sospensione dal lavoro e della retribuzione per un periodo non superiore a 10 giorni di
effettivo lavoro;
• licenziamento individuale.
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2) La procedura di contestazione degli addebiti verrà tempestivamente avviata entro e non oltre
giorni 1 da quando il datore di lavoro abbia avuto conoscenza dei fatti e/o degli inadempimenti
rilevanti ai fini disciplinari.
3) Il datore di lavoro non può adotta re provvedimenti disciplinari nei confronti del lavoratore senza
avergli preventivamente contestato per iscritto l'addebito e senza averlo sentito a sua difesa. In tale
comunicazione dovrà essere espressamente indicato il termine entro cui il lavoratore po trà
presentare le proprie giustificazioni; tale termine non potrà essere inferiore a cinque giorni
lavorativi.
4) I provvedimenti disciplinari più gravi del richiamo verbale possono essere applicati non prima che
siano trascorsi 5 giorni dalla formale contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa e, di
norma, non oltre il 30° giorno dal ricevimento delle giustificazioni.
5) L'eventuale adozione del provvedimento disciplinare dovrà essere comunicata al lavoratore in
forma scritta.
6) Se al termine di tale periodo nessun provvedimento è stato adottato, le giustificazioni addotte dal
lavoratore si intenderanno accolte o comunque non si terrà conto della contestazione.
7) Il datore di lavoro che intenda applicare la sanzione al lavoratore dovrà motivare il provvedimento
adottato.
8) Il lavoratore può farsi assistere da un rappresentante dell'Organizzazione sindacale cui aderisce o
conferisce mandato.
a. Non si tiene conto a nessun effetto delle sanzioni disciplinari, decorsi 2 anni dalla loro
applicazione.
b. Il lavoratore che intenda impugnare il provvedimento disciplinare inflittogli può avvalersi
delle procedure di conciliazione di cui all'art. 7 della legge n. 300/1970 ovvero di quelle
previste dagli artt.135 e ss del presente CCNL.
c. Esclusivamente in via esemplificativ a si precisa, di seguito, il carattere dei provvedimenti
disciplinari e l'entità degli stessi:
a) Ammonizione verbale: in caso di infrazione di lieve entità il lavoratore potrà essere
diffidato verbalmente;
b) Ammonizione scritta: è un provvedimento di caratter e preliminare e si infligge per
mancanze di gravità inferiore a quelle indicate nei punti successivi.
c) Multa: vi si incorre per:
I. inosservanza dell'orario di lavoro;
II. assenza ingiustificata non superiore ad un giorno;
III. negligenza nell'effettuazione del servizio che non abbia creato danno;
IV. abusi, disattenzioni di natura involontaria, quando non abbiano carattere di gravità e
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non abbiano creato danno.
L'importo della multa è commisurato dal datore di lavoro.
La recidiva che abbia dato luogo per due volte a provvedimenti di multa, non prescritti, dà facoltà
all'Azienda di applicare al lavoratore il provvedimento di grado superiore della sospensione fino ad un
massimo di 10 giorni.
Le Parti sociali stipulanti statuiscono che il datore di lavoro è tenuto a de stinare l'importo della multa
applicata, detratto dalla busta paga del lavoratore, entro il mese successivo all'adozione del
provvedimento disciplinare, secondo i criteri fissati all'interno del regolamento amministrativo
dell'Ente Bilaterale E.N.Bi.Form.
d) Sospensione: vi si incorre per:
I. inosservanza ripetuta per oltre 2 volte dell'orario di lavoro;
II. assenza ingiustificata di durata superiore ad un giorno e non superiore a 3 giorni;
III. mancata comunicazione della variazione di domicilio sia durante il servizio sia in periodi di
congedo;
IV. inosservanza delle misure di prevenzione degli infortuni e delle relative disposizioni emanate
dall'Azienda, quando la mancanza possa cagionare danni lievi alle cose e nessun danno alle
persone;
V. presenza al lavoro in stato di al terazione, dovuto a sostanze alcooliche o stupefacenti, che
determini uno stato di pericolosità per sé e/o per gli altri e/o per gli impianti;
VI. abbandono del posto di lavoro senza giustificato motivo, salvo quanto previsto più oltre;
VII. consumazione abusiva di generi alimentari prodotti o presenti in Azienda;
VIII. esecuzione di lavori per proprio conto nei locali aziendali, fuori dell'orario di lavoro;
IX. insubordinazione verso i superiori;
X. irregolarità nelle formalità per il controllo delle presenze;
XI. atti o comportamenti indesiderati a connotazione sessuale, anche di tipo verbale, che
offendano la dignità e la libertà della persona che li subisce, comprensivo del comportamento
persecutorio e vessatorio (stalking).
La recidiva che abbia dato luogo per due vo lte a provvedimenti di sospensione non prescritti fa
incorrere il lavoratore nel provvedimento del licenziamento.
e) Licenziamento: il lavoratore potrà incorrere nel licenziamento in tutti quei casi in cui la gravità del
fatto non consenta l'ulteriore prosecuzione del rapporto di lavoro, in particolare:
I. assenze ingiustificate oltre 3 giorni consecutivi;
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II. assenze ingiustificate ripetute 3 volte in un anno nei giorni precedenti o seguenti i festivi o
le ferie;
III. abbandono del posto di lavoro da parte del person ale cui siano affidate mansioni di
sorveglianza, custodia e controllo nei casi in cui possa derivare pregiudizio alla incolumità
delle persone e alla sicurezza degli impianti;
IV. grave insubordinazione verso i superiori, minacce o vie di fatto o rifiuti di ob bedienza ad
ordini;
V. danneggiamento grave al materiale aziendale;
VI. inosservanza al divieto di fumare dove ciò può provocare pregiudizio alla incolumità, alla
salute e alla sicurezza degli impianti;
VII. furto in Azienda di somme, valori, materiali od oggetti a chiunque appartenenti;
VIII. trafugamento o rivelazione di modelli, schizzi, documenti, disegni, formule ricette,
procedimenti particolari di lavorazione, nonché marchi e brevetti;
IX. esecuzione di lavori all'interno dell'Azienda per proprio conto o di terzi effettuati durante
l'orario di lavoro non preventivamente autorizzati dal Datore di Lavoro;
X. rissa o vie di fatto nello stabilimento;
XI. gravi offese verso i colleghi di lavoro;
XII. manomissioni di scritturazioni aziendali o false timbratura di schede, contabili e di
rilevazione di presenza;
XIII. alterazioni dolose dei sistemi aziendali di controllo della presenza;
XIV. danneggiamento volontario o messa fuori opera di dispositivi antinfortunistici, o di video
sorveglianza aziendale;
XV. concorrenza sleale;
XVI. altri casi previsti da clausole individuali sottoscritte nelle sedi delle commissioni di
certificazione ai sensi dell'art. 70 e seguenti del D.lgs.n. 276/2003.
9) In caso di licenziamento, l'azienda potrà disporre la sospensione cautelare del lavoratore con
effetto immediato, per un periodo massimo di 10 giorni, durante i quali il lavoratore potrà
presentare eventuali giustificazioni, nei 5 giorni assegnati dalla legge. I giorni di sospensione
cautelare non saranno retribuiti dall'azienda ove segua il licenziamento.
10) Qualora il licenziamento venga disposto, avrà effetto dal momento della sospensione.
11) Il licenziamento, come sopra motivato, ovvero per casi di analoga gravità, esclude la liquidazione
dell'indennità sostitutiva di preavviso.
12) Le norme su indicate, nonché quelle contenute nei regolamenti e accordi aziendali, devono essere
portate a conoscenza dei lavoratori, mediante affissione in luogo accessibile a tutti, ovvero allegate
al primo cedolino paga per conoscere le conseguenze dei loro comportamenti.
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13) Le parti condividono l 'esigenza di poter adeguare o implementare le mancanze dei lavoratori
oggetto di provvedimenti disciplinari in base alle esigenze aziendali e se non chiaramente
identificabili in quelle elencate dal presente articolo.
14) L'azienda che intende adeguare o imple mentare le mancanze dei lavoratori oggetto di
provvedimenti disciplinari, deve fare richiesta scritta alle OO.SS. firmatarie del presente contratta
a livello territoriale o aziendale. Entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta inviata
dall'azienda, le OO.SS. devono fissare un incontro al fine di ottemperare alla regolamentazione
delle mancanze disciplinari.
CAPO II - LICENZIAMENTO
Art. 51 - Procedure in caso di licenziamento
a) In caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo si osservano le seguenti disposizioni: il
licenziamento deve essere impugnato a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla ricezione
della sua comunicazione in forma scritta, ovvero dalla comunicazione, anch'essa in forma scritta,
dei motivi, ove non contestuale, con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere
nota la volontà del lavoratore anche attraverso l'intervento dell'organizzazione sindacale diretto ad
impugnare il licenziamento stesso.
b) L'impugnazione è inefficace se non è seguita, entro il successivo termine di centottanta giorni, dal
deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro o dalla
comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato, ferma
restando la possibilità di produrre nuovi documenti formatisi dopo il deposito del ricorso. Qualora
la conciliazione o l'arbitrato richiesti siano rifiutati o non sia raggiunto l'accordo entro sessanta
giorni dal rifiuto o dal mancato accordo.
c) Ferma restando l'applicabilità, per il licenziamento per giusta causa e per giustificato motivo
soggettivo, dell'art. 7 della Legge n. 300/1970, il licenziamento per giustificato motivo oggettivo
di cui all'art. 3, seconda parte, della Legge 15 luglio 1966 n. 604 e s.m.i., qualora dispos to da un
datore di lavoro avente i requisiti dimensionali di cui all'art. 18, ottavo comma, della Legge n.
300/1970, e successive modificazioni, nei confronti di lavoratori assunti prima del 7 marzo 2015
deve essere preceduto da una comunicazione effe ttuata dal datore di lavoro alla sede territoriale
dell’Ispettorato del Lavoro del luogo dove il l avoratore presta la sua opera, trasmessa per
conoscenza al lavoratore.
d) Nella comunicazione, il datore di lavoro deve dichiarare l'intenzione di procedere al licenziamento
per motivo oggettivo e indicare i motivi del licenziamento medesimo nonché le eventuali misure
di assistenza alla ricollocazione del lavoratore interessato.
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e) La sede territoriale competente dell’Ispettorato del Lavoro trasmette la convocazione al datore di
lavoro e al lavoratore nel termine perentorio di sette giorni dalla ricezione della richiesta: l'incontro
si svolge dinanzi alla commissione provinciale di conciliazione di cui all'art. 410 del codice di
procedura civile.
f) La comunicazione contenen te l'invito si considera validamente effettuata quando è recapitata al
domicilio del lavoratore indicato nel contratto di lavoro o ad altro domicilio formalmente
comunicato dal lavoratore al datore di lavoro, ovvero è consegnata al lavoratore che ne sottoscrive
copia per ricevuta.
g) Le parti possono essere assistite dalle organizzazioni di rappresentanza cui sono iscritte o
conferiscono mandato oppure da un componente della rappresentanza sindacale dei lavoratori,
ovvero da un avvocato o un consulente del lavoro.
h) La procedura di cui trattasi, durante la quale le parti, con la partecipazione attiva della commissione
provinciale di conciliazione, procedono ad esaminare anche soluzioni alternative al recesso, si
conclude entro venti giorni dal momento in cui la Direzione territoriale del lavoro ha trasmesso la
convocazione per l'incontro, fatta salva l'ipotesi in cui le parti, di comune avviso, non ritengano di
proseguire la discussione finalizzata al raggiungimento di un accordo. Se fallisce il tentativo di
conciliazione e, comunque, decorso il termine di sette giorni di cui sopra, il datore di lavoro può
comunicare il licenziamento al lavoratore.
i) Se la conciliazione ha esito positivo e prevede la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.
j) Il comportamento co mplessivo delle parti, desumibile anche dal verbale redatto in sede di
commissione provinciale di conciliazione e dalla proposta conciliativa avanzata dalla stessa, è
valutato dal giudice per la determinazione dell'indennità risarcitoria di cui all'art. 18 , settimo
comma, della Legge n. 300/1970, e successive modificazioni, e per l'applicazione degli artt. 91 e
92 del codice di procedura civile.
k) In caso di legittimo e documentato impedimento del lavoratore a presenziare all'incontro di cui al
comma 5, la procedura può essere sospesa per un massimo di quindici giorni.
l) E' in facoltà delle parti propendere per l'avvio di apposite procedure finalizzate alla definizione
conciliativa del contenzioso dinanzi le commissioni di conciliazi one facenti capo all'
E.N.Bi.Form., usufruendo delle procedure dall'ente stesso predeterminate.
Art. 52 - Sistemi di video sorveglianza aziendale
In ottemperanza al disposto di cui all'art. 4 della Legge n. 300/1970 è vietato l'uso di impianti
audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori. Gli
impianti e le apparecchiature di controllo che siano richiesti da esigenze organizzative e produttive
ovvero dalla sicurezza del lavoro, ma dai quali derivi anche la possibilità di contro llo a distanza
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dell'attività dei lavoratori, possono essere installati soltanto previo accordo con le rappresentanze
sindacali aziendali, oppure, in mancanza di queste, con le Organizzazioni Sindacali firmatarie del
CCNL. In difetto di accordo, su istanza del datore di lavoro, provvede l'Ispettorato del lavoro, dettando,
ove occorra, le modalità per l'uso di tali impianti. Per gli impianti e le apparecchiature esistenti alla
stipula del CCNL entro sei mesi il Datore di Lavoro convoca i rappresentanti delle Organizzazioni
Sindacali firmatarie del CCNL per redigere l'accordo; in mancanza di tale accordo, il datore di lavoro
si rivolgerà all'Ispettorato del lavoro che detterà all'occorrenza le prescrizioni per l'adeguamento e le
modalità di uso degli impianti s uddetti. Contro i provvedimenti dell'Ispettorato del lavoro il datore di
lavoro, le rappresentanze sindacali aziendali oppure i sindacati dei lavoratori firmatari del CCNL
possono ricorrere, entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento, al Ministr o per il lavoro e
la previdenza sociale.
Art. 53 - Preavviso in caso di Recesso
1. Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato dando
preavviso per iscritto tramite raccomandata con avviso di ricevimento o altro mezzo idoneo a
certificare la data di spedizione.
2. La comunicazione di recesso, senza preavviso, da parte del datore di lavoro può avvenire per una
delle cause elencate nel precedente art. 49 lett. e) (licenziamento).
3. I termini di preavviso per ambedue le parti contraenti, sono:
Livello di
Inquadramento
Anzianità di
servizio
fino a 5 anni
Anzianità di
servizio
tra 5 e 10 anni
Anzianità di
servizio
oltre 10 anni
Quadri e 1° livello 60 giorni 90 giorni 120 giorni
2° e 3° livello 30 giorni 45 giorni 60 giorni
4° e 5° livello 20 giorni 30 giorni 45 giorni
6° e 7° livello 7 giorni 10 giorni 20 giorni
4. I suddetti giorni di preavviso si intendono di calendario.
5. Il periodo di preavviso non può coincidere con le ferie, salva esplicita richiesta del lavoratore
accettata dal datore di lavoro, con il congedo matrimoniale e la malattia.
6. La parte che risolve il rapporto di lavoro senza termini di preavviso deve corrispondere all'altra
un'indennità pari all' importo della retribuzione per Il periodo di mancato preavviso. Il periodo
di preavviso sarà computato agli effetti del TFR.
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TITOLO IX - IL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
Art. 54 - Determinazione del TFR
1) In ogni caso di risoluzione del rapporto di lavoro, l'azienda corrisponderà al lavoratore un
trattamento di fine rapporto da calcolarsi secondo quanto disposto dall'art. 2120 del Codice Civile
e dalla Legge n. 297/1982.
2) Gli istituti da prendere a base per la determinazione annua del trattamento di fine rapporto sono di
seguito tassativamente elencati, purché effettivamente riconosciuti al lavoratore:
- minimo tabellare conglobato; aumenti periodici di anzianità;
- superminimi e aumenti di merito corrisposti in modo continuativo e non occasionale;
- salario integrativo aziendale;
- indennità di turno corrisposta in modo continuativo e non occasionale;
- indennità di maneggio denaro corrisposta in modo continuativo e non occasionale;
- tredicesima e quattordicesima mensilità.
Art. 55 - Richiesta di anticipazione
1) Ai sensi dell'art. 2120 del Codice Civile e della Legge n. 68/2000, la richiesta di anticipazione di
un importo non superiore al 70% del TFR maturato, da parte dei lavoratori con almeno 8 anni di
servizio in azienda, deve essere giustificata dalla necessità di:
• eventuali spese sanitarie per terapie, protesi e interventi straordinari riconosciuti dalle
competenti strutture pubbliche;
• acquisto o costruzione della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto
notarile; spese per il matrimonio per sé o per i figli, documentato con atto pubblico.
2) Le richieste potranno essere accolte annualmente entro i limiti del cinquanta per cento del numero
totale dei dipendenti. Quale condizione di miglior favore, di cui all'art. 4 della Legge n. 297/1982,
l'anticipazione potrà essere accordata, nei limiti di cui sopra, anche per:
• significative ristrutturazioni apportate alla prima casa di abitazione del lavoratore, purché
idoneamente documentate;
• acquisto o costruzione della prima casa mediante partecipazione ad una cooperativa, purché il
lavoratore produca all'azienda il verbale di assegnazione ovvero, in mancanza di questo:
I. l'atto costitutivo della cooperativa;
II. la dichiarazione del legale rappresentante della cooperativa, autenticata dal notaio, che il socio
ha versato o deve versare l'importo richiesto per la costruzione sociale;
III. la dichiarazione del socio dipendente di far pervenire all'azienda il verbale di assegnazione;
IV. l'impegno a restituire la somma ricevuta, anche con ritenuta sulle retribuzioni correnti, in caso
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di cessione della quota;
V. sostenere le spese durante i periodi di fruizione dei congedi di cui all'art. 5 del D.Lgs.n.
151/2001 (astensione obbligatoria e facoltativa) e per la formazione, di cui agli artt.5 e 6 della
Legge n. 68/2000 (l'anticipazione è corrisposta unitamente alla retribuzione relativa al mese
che precede la data di inizio del congedo).
Art. 56 - Corresponsione del TFR
1) Il trattamento di fine rapporto deve essere corrisposto all'atto della cessazione dal servizio, dedotto
quanto eventualmente fosse dovuto dal dipendente, non oltre i 60 giorni dalla data di cessazione
del rapporto di lavoro.
2) In caso di ritardo dovuto a cause non imputabili al lavoratore, sarà corrisposto dalla scadenza del
termine di 60 giorni suindicato, un interesse del 2% superiore al tasso ufficiale di sconto.
3) L'importo così determinato s'intende compren sivo della rivalutazione monetaria per crediti di
lavoro, relativa al trattamento di fine rapporto.
Le Parti, condividendo l'importanza che assume l'istituzione di forme di previdenza integrativa a
capitalizzazione e nell'intento di conciliare le attese di tutela previdenziale dei lavoratori con l'esigenza
delle imprese di contenere i costi previdenziali, intendono attivare un sistema di previdenza
complementare volontario con la costituzione di un fondo pensione nazionale complementare a
capitalizzazione in aderenza alle norme vigenti.
TITOLO X - CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DECENTRATA
Art. 57 - Contrattazione collettiva decentrata
1) Dall'entrata in vigore del presente contratto a livello regionale, per il tramite delle articolazioni
territoriali dell'Ente Bilaterale E.N.Bi.Form. possono essere attivate le contrattazioni regionali.
Rientrano nell'ambito della contrattazione regionale i seguenti istituti:
- trattamenti retributivi integrativi;
- premi di risultato;
- fringe benefit;
- orario di lavoro;
- flessibilità
- Banca ore;
- tutela del lavoro e dell'integrità fisica dei lavoratori;
- pari opportunità;
- individuazione dei limiti territoriali oltre i quali è applicabile la disciplina della trasferta;
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- regolamentazione dei servizi di mensa, trasporto o indennità sostitutiva, in relazione alle
specifiche situazioni esistenti territorialmente;
- formazione professionale;
- determinazione dei programmi di alta professionalità con particolare riferimento alla verifica dei
percorsi formativi;
- determinazione degli inadempimenti contrattuali rilevanti ai fini disciplinari ed applicazione dei
provvedimenti secondo un principio di proporzionalità tra fatti commessi rilevanza degli stessi e
sanzioni ai fini delle previsioni di cui all'art. 18 Legge n. 300/1970;
- disciplina di al tre materie o istituti che siano espressamente demandate alla contrattazione
regionale o provinciale o aziendale dal CCNL, mediante specifiche clausole di rinvio;
- specifici accordi finalizzati all'incremento della produttività, allo sviluppo, alla crescit a, al
rilancio ed alla competitività delle aziende;
- referendum.
2) Rientrano nell'ambito della contrattazione aziendale i seguenti istituti:
- mensa o buoni pasto;
- tutto quanto altro possa apportare modifiche in senso migliorativo rispetto alla contrattazione
nazionale e o regionale; specifici accordi finalizzati allo sviluppo, alla crescita, al rilancio ed
alla competitività dell'azienda;
- la determinazione in concreto degli strumenti che permettano l'effettiva autonoma gestione
dell'organizzazione al telelavoratore dipendente;
- ogni eventuale restrizione riguardante l'uso di apparecchiature, strumenti, programmi
informatici e alle eventuali sanzioni applicabili in caso di violazione;
- l'adozione di misure idonee a prevenire l'isolamento del telelavoratore; l'adozione di misure
idonee a permettere l'accesso alle informazioni aziendali;
- le modalità per l'assegnazione del carico di lavoro; l'individuazione della eventuale fascia di
reperibilità;
- la disciplina relativa ad eventuali accessi presso il domicilio del telelavoratore dipendente o
ai telecentri per il controllo ovvero la riparazione delle apparecchiature e degli strumenti dati
in dotazione al telelavoratore.
Art. 58 - Cambio di appalto
1) Rilevato che il settore è caratterizzato dalla produzione dei servizi tramite contratti di appalto e
che da questo conseguono frequenti cambi di gestione fra le imprese le Parti convengono, pertanto,
la seguente disciplina.
2) L'Azienda cessante ne darà preventiva comunicazione, ove possibile nei 20 giorni precedenti, alla
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Organizzazioni sindacali aziendali e territoriali competenti, fornendo le informazioni sulla
consistenza numerica degli addetti interessati, sul rispettivo orario settimanale.
3) L'azienda subentrante dovrà incontrare le OO.SS. al fine di stabilire il manteniment o del livello
occupazionale di tutto il personale operante sull'appalto.
4) In caso di cambio di appalto a parità di termini, modalità e prestazioni contrattuali l'impresa
subentrante si impegna a garantire l'assunzione degli addetti esistenti in organico sul l'appalto
risultanti da documentazione probante che lo determini almeno 8 mesi prima della cessazione;
5) In caso di cambio di appalto con modificazioni di termini, modalità e prestazioni contrattuali,
l'impresa subentrante.
- ancorché sia la stessa che già ge stiva il servizio - sarà convocata presso l'Associazione
territoriale cui conferisce mandato, o in assenza presso la sede dell’Ispettorato del Lavoro o
eventuale analoga istituzione territoriale competente, ove possibile nei 20 giorni precedenti con
la rappresentanza sindacale aziendale e le Organizzazioni sindacali stipulanti territorialmente
competenti per un esame della situazione, al fine di armonizzare le mutate esigenze tecnico -
organizzative dell'appalto con il mantenimento dei livelli occupazionali, tenuto conto delle
condizioni professionali e di utilizzo del personale impiegato, anche facendo ricorso a processi
di mobilità da posto di lavoro a posto di lavoro nell'ambito dell'attività dell'impresa ovvero a
strumenti quali part -time, riduzione orari o di lavoro, flessibilità delle giornate lavorative,
mobilità.
6) Nelle procedure di cambio di appalto l'impresa subentrante assumerà in qualità di dipendenti i
lavoratori dipendenti e i soci -lavoratori con rapporto di lavoro subordinato trasferiti dall'azie nda
cessante.
7) Nell'ipotesi in cui siano in atto, al momento della cessazione, sospensioni dal lavoro che comunque
comportino la conservazione del posto di lavoro, il rapporto continuerà alle dipendenze
dell'azienda cessante e l'addetto verrà assunto dall'a zienda subentrante nel momento in cui venga
meno la causa sospensiva.
8) I lavoratori in aspettativa ai sensi dell'art. 31 Legge n. 300/1970 saranno assunti dall'azienda
subentrante con passaggio diretto e immediato.
9) Gli addetti assunti con contratto a termin e saranno assunti dall'impresa subentrante fino alla
scadenza del rapporto originariamente determinato.
10) Il mantenimento del livello occupazionale e il passaggio di tutti i lavoratori non è obbligatorio nel
caso in cui il contratto di appalto sia stato rescisso dall'appaltante a causa di manifesta
inadeguatezza dell'appaltatore a svolgere le attività oggetto del contratto.
11) L'impresa cessante consegna all'impresa subentrante la seguente documentazione, relativa a
ciascun lavoratore avente i requisiti previsti per l'eventuale assunzione:
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- nominativo e codice fiscale;
- eventuale permesso di soggiorno e sua scadenza;
- livello di inquadramento;
- orario settimanale;
- data di assunzione nel settore;
- data di assunzione nell'azienda uscente;
- situazione individuale in materia di malattia e di infortunio sul lavoro; nonché l'elenco del
personale assunto obbligatoriamente ai sensi delle Legge n. 68/1999;
- le misure adottate ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 in materia di salute e sicurezza del lavoro,
relativamente all a sorveglianza sanitaria ed al medico competente, ed alle iniziative di
formazione e informazione, incluso lo stato di attuazione degli adempimenti di cui all'Accordo
21/12/2011 tra il Ministero del Lavoro e la Conferenza Stato/Regioni;
- le iniziative di f ormazione e/o addestramento, ivi comprese quelle relative agli eventuali
contratti di apprendistato professionalizzante e/o di inserimento stipulati nonché quelle
eventuali riguardanti il Libretto formativo del cittadino;
- di cui all'art. 2 lett. i) del D. Lgs. n. 276/2003, e al Decreto Ministero Lavoro 10/5/2005;
l'iscrizione dei lavoratori ai fondi di previdenza complementare ed al fondo di assistenza
sanitaria integrativa.
12) Per il personale coinvolto nel passaggio di appalto di cui al presente articolo l'azienda cessante è
esonerata dal dover corrispondere l'indennità sostitutiva del preavviso.
Art. 59 - Crisi aziendali
1) Le aziende che attraversano uno stato di crisi, al fine di mantenere inalterato il proprio livello
occupazionale, possono sottoscrivere un accordo in deroga al presente CCNL allo scopo di
contenere il costo del lavoro.
2) Gli istituti contrattuali che possono essere oggetti di deroga sono i seguenti:
- Art. 31 Scatti di merito e passaggi di livello;
- Art. 30 Premio di risultato;
- Art. 12 Lavoro straordinario;
- Art. 15 Permessi retribuiti;
- Art. 37 Trattamento economico per malattia.
3) Le aziende, al fine di poter ottenere le deroghe degli istituti sopra indicati, devono convocare le
OO.SS. firmatarie del presente contratto tramite raccomandata con avviso di ricevimento, via fax
o e-mail e indicare le motivazioni che la inducono a richiedere un "Accordo per Stato di Crisi".
4) Entrambe le Organizzazioni Sindacali sono tenute entro 5 giorni dal ricevimento della
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comunicazione ad indire un incontro con l'azienda.
5) Entro 15 giorni dal ricevimento della raccomandata da parte delle Organizzazioni Sindacali, deve
essere redatto eventuale verbale di accordo o mancato accordo riguardo all'applicazione dello Stato
di Crisi e di quelle che sono le deroghe contrattuali concesse.
6) Durante il periodo di concertazione sarà compito delle OO.SS. firmatarie del contratto valutare
l'esistenza o meno delle motivazioni che hanno indotto l'azienda a richiedere un "Accordo per
Stato di Crisi". Le OO.SS. potranno chiedere una sola proroga di 15 giorni di calendario nel caso
che intendano ulteriormente approfondire la sussistenza dei motivi oggettivi della richiesta
avanzata dall'azienda.
7) L'azienda perderà il diritto all'applicazione dell'"Accordo per Stato di Crisi" nel caso in cui
provveda a licenziare il personale per giustificato motivo oggettivo (per ragioni inerenti all'attività
produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa) entro 24 mesi dalla
data di sottoscrizione del verbale.
Art. 60 - Settore Cooperative
La cooperazione è caratterizzato dal rapporto mutualistico del socio che è regolato è regolato dalla
Legge n. 142/2001.
La Legge ha previsto che l'apporto lavorativo del socio possa andare oltre le semplici mansioni di
amministrazione e gestione del soggetto giuridico di cui è parte, prevedendo per questi esplicitamente
l'instaurazione di un rapporto di lavoro che potrà variare a seconda della previsione statutaria dal lavoro
dipendente a quello autonomo.
In virtù di quanto sopra, pare necessario alle parti definire la materia, che disciplina il rapporto di lavoro
fra il socio e la cooperativa, in ottemperanza alla Legge n. 142/2001 e senza porre vincoli contrattuali
che ledano l'autonomia decisionale dell'Assemblea dei Soci.
Le parti si danno re ciprocamente atto dell'opportunità della promozione di nuove cooperative nel
comparto da avviarsi nell'ambito di quanto previsto dall'art. 6 lettera f) della Legge n. 142/2001.
Campo di applicazione
Le Parti concordano che la presente sezione si applica, ai sensi della Legge n. 142/2001 e successive
modifiche, a tutti gli organismi economici cooperativi che abbiano ad oggetto la prestazione di attività
lavorative rientranti nel campo di applicazione del presente contratto.
Disposizioni generali
Tutte la materia contrattuale prevista dal presente contratto può essere disciplinata dal Regolamento
Interno approvato dall'Assemblea dei Soci ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 142/2001 e depositato alla
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DTL entro 30 giorni dalla sua approvazione.
La materia con trattuale prevista dal presente CCNL, se non disciplinata dal Regolamento Interno o
regolata senza il rispetto di quanto previsto dalla normativa italiana, diventa obbligatoria nei confronti
di tutti i soci lavoratori con rapporto di lavoro dipendente.
Le società cooperative sono tenute a corrispondere al socio lavoratore un trattamento economico
complessivo proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato, ai sensi dell'art. 3 della Legge n.
142/2001, che non può essere inferiore ai minimi previsti dal presente contratto.
L'art. 6 lettera d) della Legge n. 142/2001 prevede l'attribuzione all'assemblea della facoltà di
deliberare, all'occorrenza, un piano di crisi aziendale, nel quale siano salvaguardati, per quanto
possibile, i livelli occupazional i e siano altresì previsti: la possibilità di riduzione temporanea dei
trattamenti economici integrativi di cui al comma 2, lettera b), dell'art. 3; il divieto, per l'intera durata
del piano, di distribuzione di eventuali utili. L'art. 6 lettera e) prevede l'attribuzione all'assemblea della
facoltà di deliberare, nell'ambito del piano di crisi aziendale di cui alla lettera d), forme di apporto
anche economico, da parte dei soci lavoratori, alla soluzione della crisi, in proporzione alle disponibilità
e capacita finanziarie.
Le Parti definiscono di comune accordo che il periodo di tempo della durata del piano di crisi ai sensi
dell'art. 6 lettera d) e e) della Legge n. 142/2001 sia stabilito nel numero massimo di due anni e che
può essere rinnovato alla scadenza per un solo anno. Pertanto, nel caso in cui l'Assemblea non preveda
la durata del piano di crisi si da tacita la sua volontà di voler applicare quella individuata dal presente
CCNL.
L'art. 6 lettera f) della Legge n. 142/2001 stabilisce al fine di promuovere nuova imprenditorialità, nelle
cooperative di nuova costituzione, la facoltà per l'assemblea della cooperativa di deliberare un piano
d'avviamento alle condizioni e secondo le modalità stabilite in accordi collettivi tra le associazioni
nazionali de l movimento cooperativo e le organizzazioni sindacali comparativamente più
rappresentative.
Anche in questo caso le Parti definiscono di comune accordo che il periodo di tempo della durata del
piano di start up ai sensi dell'art. 6 lettera f) della Legge n. 142/2001 sia stabilito nel numero massimo
di due anni e che può essere rinnovato alla scadenza per un solo anno.
Pertanto, nel caso in cui l'Assemblea non preveda la durata del piano di start up si da tacita la sua
volontà di voler applicare quella individuata dal presente CCNL.
Salvo quanto previsto dalla Legge n. 142/2001 alle lettere d), e) ed f) del c.1 nonché art. 3, c.2 bis, il
regolamento non può contenere disposizioni derogatorie in pejus rispetto al solo trattamento economico
minimo di cui all'art. 3, c.1.
Nel caso in cui violi la disposizione di cui al primo periodo, la clausola è nulla.
Le cooperative di cui all'art. 1, c.1, lettera b) della Legge n. 381/1991, possono definire accordi
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territoriali con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative per rendere
compatibile l'applicazione del contratto collettivo di lavoro nazionale di riferimento all'attività svolta.
Tale accordo deve essere depositato presso la direzione provinciale del lavoro competente per
territorio.
TITOLO XI - APPRENDISTATO
CAPO I - TIPOLOGIE DI CONTRATTO
Art. 61 - Tipologie contratto di apprendistato
1) Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di diritto -dovere d'istruzione e di formazione, il
contratto di apprendistato è definito secondo le seguenti tipologie:
a) contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione
secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore;
b) contratto di apprendistato professionalizzante;
c) contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca.
2) Le Parti concordano la disciplina dell'istituto dell'apprendistato definito professionalizzante, ed il
contratto di apprendistato a cicli stagionali, al fine di consentire lo sviluppo di concrete opportunità
occupazionali giovanili.
3) A tal fine le Parti, condividendo la necessità di armonizzare la disciplina legale e la disciplina
contrattuale, anche in relazione alla fase formativa, concordano di identificare l'attivazione di
interventi congiunti per affrontare i problemi della formazione, come uno degli obiettivi prioritari
da perseguire per fornire una risposta adeguata alle esigenze delle aziende dei settori rappresentati
e finalizzata all'acquisizione di professionalità conformi da parte degli apprendisti.
Art. 62 - Durata rapporto contrattuale
1) Il Contratto di apprendistato costituisce un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
2) Il rapporto di apprendistato professionalizzante in cicli stagionali così come previsto dall'art. 43
c.8 D.Lgs. n. 81/2015, potrà essere articolato in più stagioni attraverso più rapporti stagionali di
durata non inferiore ai 4 mesi, l'ultimo d ei quali dovrà comunque avere inizio entro quarantotto
mesi consecutivi di calendario dalla data di prima assunzione.
Art. 63 - Apprendistato professionalizzante.
1) Le parti convengono che possono essere assunti in tutti i settori di attività, pubblici o privati, con
contratto di apprendistato professionalizzante per il conseguimento di una qualificazione
professionale ai fini contrattuali, i soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni. Per i soggetti in
possesso di una qualifica professionale, conseguita ai sensi del D.Lgs. n. 226/2005, il contratto di
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apprendistato professionalizzante può essere stipulato a partire dal 17° anno di età.
2) La qualificazione professionale al cui conseguimento è finalizzato il contratto è determinata dalle
parti del contratto sulla base dei profili o qualificazioni professionali previsti per il settore di
riferimento dai sistemi di inquadramento del personale di cui ai contratti collettiv i stipulati dalle
associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (art. 44 c.1 D.Lgs.
n. 81/2015).
Art. 64 - Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione
secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore
1) L'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale e il certificato di specializzazione tecnica
superiore è strutturato in modo da coniugare la formazione effettuata in azienda con l'istruzione e
la formazione professionale svolta dalle istituzioni formative che operano nell'ambito dei sistemi
regionali di istruzione e formazione sulla base dei livelli essenziali delle prestazioni di cui al D.Lgs.
n. 226/2005 e di quelli di cui all'art. 41 e ss D.Lgs. n. 81/2015).
2) Possono essere assunti con il contratto di cui al c.1, in tutti i settori di attività, i giovani che hanno
compiuto i 15 anni di età e fino al compimento dei 25. La durata del contratto è determinata in
considerazione della qualifica o del diploma da conseguire e non può in ogni caso essere superiore
a 3 anni o a 4 anni nel caso di diploma professionale quadriennale (art. 43 c.2 D.Lgs. n. 81/2015).
3) Per le ore di formazione svolte nella istituzione formativa il datore di lavoro è esonerato da ogni
obbligo retributivo. Per le ore di formazione a carico del datore di lavoro è riconosciuta al
lavoratore una retribuzione pari al 10% di quella che gli sarebbe dovuta. Sono fatte salve le diverse
previsioni dei contratti collettivi (art. 43 c.7 D.Lgs. n. 81/2015).
4) Successivamente al conseguimento della qualifica o del diploma professionale ai sensi del D.Lgs.
n. 226/2005, nonché del diploma di istruzione secondaria superiore, allo scopo di conseguire la
qualificazione professionale ai fini contrattuali, è possib ile la trasformazione del contratto in
apprendistato professionalizzante: in tal caso, la durata massima complessiva dei due periodi di
apprendistato non può eccedere i 60 mesi.
Art. 65 - Apprendistato di alta formazione e di ricerca
1) Possono essere assunti in tutti i settori di attività, pubblici o privati, con contratto di apprendistato
per attività di ricerca, per il conseguimento di titoli di studio universitari e di alta formazione,
compresi i dottorati di ricerca, i diplomi relativi ai percorsi degli istituti tecnici superiori di cui
all'art. 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25/1/2008, nonché per il praticantato
per l'accesso alle professioni ordinistiche, i soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni in possesso
di diploma di istruzione secondaria superiore o di un diploma professionale conseguito nei percorsi
di istruzione e formazione professionale integrato da un certificato di specializzazione tecnica
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superiore o del diploma di maturità professionale all'esito del corso annuale integrativo (art. 45 c.1
D.Lgs. n. 81/2015).
2) Per le ore di formazione svolte nella istituzione formativa il datore di lavoro è esonerato da ogni
obbligo retributivo. Per le ore di formazione a carico del datore di lavoro è riconosciuta al
lavoratore una retribuzione pari al 10% di quella che gli sarebbe dovuta. Sono fatte salve le diverse
previsioni dei contratti collettivi (art. 45 c.3 D.Lgs. n. 81/2015).
Art. 66 - Proporzione numerica
1) In aziende in cui il numero di dipendenti è inferiore a 10 unità, le Parti convengono che il numero
di apprendisti che l'imprenditore ha facoltà di occupare nella propria azienda non può superare il
100 per cento dei lavoratori specializzati e qualificati in servizio presso l'azienda stessa. Il datore
di lavoro che non abbia alle propr ie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o che
comunque ne abbia in numero inferiore a tre, può assumere apprendisti in numero non superiore
a tre.
2) In aziende in cui il numero di dipendenti è pari o superiore a 10 unità, le Parti convengono che il
numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro può assumere, direttamente o
indirettamente per il tramite delle agenzie di somministrazione autorizzate, non può superare il
rapporto di 3 a 2 rispetto alle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il medesimo
datore di lavoro.
3) Le aziende artigiane devono rispettare i limiti numerici previsti dall'art. 4 Legge n. 443/1985:
Aziende artigiane: limiti dimensionali e numero massimo di apprendisti (art. 4 Legge 8.8.1985,
n. 443)
Ai fini del calcolo dei limiti di cui sopra: 1) non sono computati per un periodo di due anni gli
Tipo di impresa Numero massimo
dipendenti e apprendisti
Elevazione del numero
massimo di dipendenti ed
apprendisti
Impresa che non lavora in
serie
18 dipendenti, di cui 9
apprendisti
22 dipendenti se 13 sono
apprendisti
Impresa che lavora in serie,
purché con lavorazione non
del tutto automatizzata
9 dipendenti, di cui 5
apprendisti
12 dipendenti se 8 sono
apprendisti
Impresa nei settori delle
lavorazioni artistiche,
tradizionali e
dell'abbigliamento su misura
32 dipendenti, di cui 16
apprendisti
40 dipendenti se 24 sono
apprendisti
Impresa di trasporto 8 dipendenti
Imprese di costruzioni edili 10 dipendenti, di cui
5 apprendisti
14 dipendenti se 9 sono
apprendisti
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apprendisti passati in qualifica e mantenuti in servizio dalla stessa impresa artigiana; 2) non sono
computati i lavoratori a domicilio ove non superino un te rzo dei dipendenti non apprendisti occupati
presso l'impresa artigiana; 3) sono computati i familiari dell'imprenditore, ancorché partecipanti
all'impresa familiare di cui all'articolo 230 bis cod. civ., che svolgano la loro attività di lavoro
prevalentemente e professionalmente nell'ambito dell'impresa artigiana; 4) sono computati, tranne uno,
i soci che svolgono il prevalente lavoro personale nell'impresa artigiana; 5) non sono computati i
portatori di handicap, fisici, psichici o sensoriali; 6) sono comp utati i dipendenti qualunque sia la
mansione svolta.
CAPO II – DISCIPLINA
Art. 67 - Disciplina del rapporto
1) Ai fini dell'assunzione di un lavoratore apprendista è necessario un contratto scritto, nel quale
devono essere indicati: la prestazione oggetto del contratto, con specifica delle mansioni affidate,
il periodo di prova, il livello di inquadramento iniziale, quello intermedio e quello finale, la
qualifica che potrà essere acquisita al termine del rapporto, la durata del periodo di apprendistato
nonché il piano formativo individuale.
2) Il parere di conformità del piano formativo individuale è di competenza dell'E.N.Bi.Form.
3) Contestualmente all'assunzione dovrà essere consegnata all'apprendista un libretto formativo nel
quale verrà registrato il percorso formativo svolto.
4) Per i datori di lavoro che occupano almeno cinquanta dipendenti l'assunzione di nuovi apprendisti
è subordinata alla prosecuzione, a tempo indeterminato, del rapporto di lavoro al termine del
periodo di apprendistato, nei trentasei mesi prec edenti la nuova assunzione, di almeno il 25 per
cento degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro. A tale fine non si computano i
lavoratori che si siano dimessi, quelli licenziati per giusta causa, quelli che, al termine del rapporto
di apprendistato, abbiano rifiutato la proposta di rimanere in servizio con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato e i rapporti di lavoro risolti nel corso o al termine del periodo di prova.
Art. 68 - Parere di conformità
1) Il datore di lavoro dovrà richiedere, anche a mezzo PEC, entro 30 giorni dall'assunzione ,
l'assistenza dell'E.N.Bi.Form. per il rilascio del parere di conformità del percorso formativo
secondo la modulistica predisposta dallo stesso.
2) Ove l'ente bilaterale non si esprima nel termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta, questa
si intenderà negata.
Art. 69 - Periodo di prova
1) È previsto un periodo di prova, di durata non superiore a quanto stabilito per il lavoratore
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qualificato ed inquadrato al medesimo livello iniziale di assunzione dell'apprendista, durante il
quale è reciproco il diritto tra le parti di risolvere il rapporto senza preavviso.
2) Compiuto il periodo di prova, l'assunzione dell'apprendista diviene definitiva.
Riconoscimento precedenti periodi di apprendistato
1) Il periodo di apprendistato, effettuato presso altre aziende, sarà computato presso la nuova ai fini
del completamento del periodo prescritto dal presente accordo, purché l'addestramento si riferisca
alle stesse attività e non sia intercorsa, tra un periodo e l'altro, una interruzion e superiore ad un
anno.
2) Le Parti convengono, sulla base di quanto previsto dalla vigente legislazione, che i periodi di
apprendistato svolti nell'ambito del diritto-dovere di istruzione e formazione si sommino con quelli
dell'apprendistato professionalizzante, fermi restando i limiti massimi di durata.
3) Il riconoscimento della qualifica professionale ai fini contrattuali sarà concesso sulla base dei
risultati conseguiti all'interno del percorso di formazione.
4) La registrazione delle competenze acquisite sarà opportunamente effettuata a cura del datore di
lavoro sull'apposito libretto formativo.
Art. 70 - Obblighi del datore di lavoro
1) In virtù di quanto previsto dalla normativa vigente in tema di apprendistato, il datore di lavoro che
intenda procedere all'assunzione di lavoratori apprendisti ha l'obbligo:
a. di impartire o di far impartire nella sua azienda, all'apprendista alle sue dipendenze,
l'insegnamento necessario perché possa conseguire la capacità per diventare lavoratore
qualificato;
b. di non sottoporre l'apprendista a lavorazioni retribuite a cottimo né in genere a quelle a
incentivo;
c. di consentire all'apprendista, senza operare trattenuta alcuna sulla retribuzione, di partecipare
alle iniziative formative previste per l'acquisizione della professionalità prevista dal profilo;
d. di accordare i permessi retribuiti necessari per gli esami relativi al conseguimento di titoli di
studio.
2) Agli effetti di quanto richiamato alla precedente lettera c, non sono considerati lavori di
manovalanza quelli attinenti all e attività nelle quali l'addestramento si effettua in aiuto a un
lavoratore qualificato sotto la cui guida l'apprendista è addestrato, quelli di riordino del posto di
lavoro e quelli relativi a mansioni normalmente affidate a fattorini, sempre che lo svolg imento di
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tale attività non sia prevalente e, in ogni caso, rilevante, in rapporto ai compiti affidati
all'apprendista.
Art. 71 - Doveri dell'apprendista
1) L'apprendista deve:
a. seguire le istruzioni del datore di lavoro o della persona da questi incaricata della sua
formazione professionale e seguire col massimo impegno gli insegnamenti che gli vengono
impartiti;
b. prestare la sua opera con la massima diligenza;
c. frequentare con assiduità e diligenza i corsi di insegnamento per lo svolgimento della
formazione formale;
d. osservare le norme disciplinari generali, previste dal presente CCNL e le norme contenute negli
eventuali regolamenti interni di azienda, purché questi ultimi non siano in contrasto con le
norme contrattuali e di legge
2) L'apprendista è tenuto a frequentare i corsi anche se in possesso di un titolo di studio.
Art. 72 - Trattamento normativo
1) L'apprendista ha diritto, durante il periodo di apprendistato, al trattamento normativo previsto dal
presente CCNL per i lavoratori in possesso della qualifica per la quale egli compie il tirocinio.
2) È vietato stabilire il compenso dell'apprendista secondo tariffe di cottimo.
CAPO III - INQUADRAMENTO E RETRIBUZIONE
Art. 73 - Livelli di inquadramento professionale e trattamento economico
1) Il livello di inquadramento professionale dell'apprendista sarà quello corrispondente alla mansione
di "approdo".
2) Il trattamento economico da riconoscere all'apprendista sarà così determinato
Liv. 2°, 3°S e 3, 4°, 5° e 6°:
- 1° anno: 75% della retribuzione dovuta al termine del periodo di apprendistato;
- 2° anno: 85% della retribuzione dovuta al termine del periodo di apprendistato;
- 3° anno: 100% della retribuzione dovuta al termine del periodo di apprendistato.
Liv. 7°:
- 1° anno: 75% della retribuzione dovuta al termine del periodo di apprendistato;
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- 2° anno: 85% della retribuzione dovuta al termine del periodo di apprendistato. Dopo un
biennio di apprendistato al Liv. 7° il lavoratore prosegue l'apprendistato per un ulteriore anno
al Liv. 6°.
Per i profili classificati come equipollenti a quelli artigiani la durata del contratto di apprendistato e la
retribuzione sono le seguenti:
1) Autisti classificati al livello 3° S:
- 1° anno: 90% della retribuzione dovuta al termine del periodo di apprendistato;
- 2° anno: 95% della retribuzione dovuta al termine del periodo di apprendistato;
- 3° anno: 100% della retribuzione dovuta al termine del periodo di apprendistato;
- 4° anno: 100% della retribuzione dovuta al termine del periodo di apprendistato;
- 5° anno: 100% della retribuzione dovuta al termine del periodo di apprendistato
2) Autisti classificati al livello 3°:
- 1° anno: 90% della retribuzione dovuta al termine del periodo di apprendistato;
- 2° anno: 95% della retribuzione dovuta al termine del periodo di apprendistato;
- 3° anno: 100% della retribuzione dovuta al termine del periodo di apprendistato;
- 4° anno: 100% della retribuzione dovuta al termine del periodo di apprendistato;
3) Addetti al magazzino, addetti alla manutenzione dei veicoli e addetti alla movimentazione:
- 1° anno: 90% della retribuzione dovuta al termine del periodo di apprendistato;
- 2° anno: 95%della retribuzione dovuta al termine del periodo di apprendistato;
- 3° anno: 100% della retribuzione dovuta al termine del periodo di apprendistato;
- 4° anno: 100% della retribuzione dovuta al termine del periodo di apprendistato.
4) Resta inteso che qualora le parti intendano ridimensionare la durata dell'apprendistato questa sarà
commisurata alle percentuali di cui sopra nella misura più favorevole per l'apprendista.
5) Alla fine dell'apprendistato il livello di inquadramento sarà quello corrispondente alla qualifica
eventualmente conseguita.
6) Per l'apprendista ai fini della qualifica e per il diploma professionale è riconosciuta una retribuzione
che tenga conto delle ore di formazione nella misura del 35% del relativo monte ore complessivo.
Art. 74 - Malattia
1) Durante il periodo di malattia l'apprendista avrà diritto per i primi tre gior ni di malattia,
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limitatamente a quattro eventi morbosi in ragione d'anno di calendario (1 gennaio - 31 dicembre),
ad un'indennità pari al 50% della retribuzione lorda cui avrebbe avuto diritto in caso di normale
svolgimento del rapporto; rimane inteso che il numero massimo di giornate indennizzate al 50%
dal datore di lavoro è pari a 45 giorni.
2) Nel caso di ricovero ospedaliero, e per tutta la durata dello stesso, entro i limiti del periodo di
comporto previsto dal presente CCNL, l'apprendista avrà diritto ad una integrazione, a carico del
datore di lavoro, tale da raggiungere il 50% della retribuzione lorda cui avrebbe avuto diritto in
caso di normale svolgimento del rapporto.
3) Durante il ricovero ospedaliero, per gli apprendisti senza familiari a carico, l'indennità di malattia
spetta nella misura di 2/5 di quella ordinaria.
4) Le disposizioni di cui al presente paragrafo si applicano a decorrere dal superamento del periodo
di prova.
Art. 75 - Infortunio
1) Durante il periodo d'infortunio l'apprendista avrà diritto alla conservazione del posto di lavoro, per
un periodo di 180 giorni, dal verificarsi dell'infortunio.
2) A decorrere dal primo giorno successivo a quello dell'infortunio, in caso di assenza per inabilità
temporanea assoluta derivante da infortunio sul lavoro, gl i verrà corrisposta un'indennità
integrativa rispetto a quella dell'INAIL fino al raggiungimento complessivo delle seguenti misure:
a. 60% per i primi 3 giorni;
b. 65% dal 4° al 20° giorno;
c. 70% dal 21° giorno in poi.
3) Nel caso di infortunio in itinere, laddove la responsabilità dovesse essere di terzi e non del
lavoratore, l'azienda non dovrà corrispondere alcuna indennità integrativa.
4) Le disposizioni di cui al presente paragrafo si applicano a decorrere dal superamento del periodo
di prova.
Art. 76 - Durata contratto di apprendistato
Il rapporto di apprendistato si estingue in relazione alle qualifiche da conseguire secondo le scadenze
di seguito indicate:
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Livello d'inquadramento mesi
2° livello 36
3°super e 3° livello 36
4° livello 36
5° livello 36
6° livello 36
7° livello 36
Art. 77 - Obblighi di comunicazione
1) Il datore di lavoro è tenuto a comunicare entro 5 giorni al competente Centro per l'Impiego di cui
al D.lgs. n. 469/1997, anche a mezzo PEC, i nominativi degli apprendisti ai quali sia stata attribuita
la qualifica.
2) Il datore di lavoro è tenuto altresì a comunicare al competente Centro per l'impiego i nominativi
degli apprendisti, di cui per qualunque motivo sia cessato il rapporto di lavoro, entro il termine di
cinque giorni dalla cessazione stessa.
Art. 78 - Formazione
A) Durata
1) L'impegno formativo dell'apprendista per l'apprendistato professionalizzante è determinato in
un monte ore annuo di formazione interna e/o esterna all'Azienda non inferiore ad 80 ore per i
livelli 2°, 3° e 3S°; 70 ore per i livelli 4° e 5°; mentre per i livelli 6°e 7° l'impegno formativo
non dovrà essere inferiore a 60 ore per ogni anno di durata del rapporto di apprendistato.
2) Le attività formative svolte presso più datori di lavoro, così come quelle svolte presso gli Enti
di formazione e/o gli Enti Bilaterali, si cumulano ai fini dell'assolvimento degli obblighi
formativi.
3) È facoltà del datore di lavoro anticipare in tutto o in parte le ore di formazione previste per gli
anni successivi.
4) L'attività formativa potrà essere di tipo teorico, pratico e teorico/pratico anche tramite utilizzo
di Formazione a distanza.
B) Contenuti
1) È prevista la presenza di un Tutor o referente aziendale, quale figura di riferimento
dell'apprendista.
2) L'offerta formativa di tipo professionalizzante e di mestiere sarà integrata nei limiti delle risorse
annualmente disponibili, dall'offerta formativa pubblica, interna o esterna all'azienda, finalizzata
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alla acquisizione di competenze di base e trasversali per un monte ore complessivo non superiore
a 120 ore nel triennio.
3) Le attività formative a carattere trasversale di base dovranno essere effettuate, in coerenza con le
previsioni normative regionali in cinque aree al fine di perseguire gli obiettivi formativi articolati
nei seguenti ambiti:
a. accoglienza, valutazione del livello di ingresso e definizione del patto formativo;
b. competenze relazionali;
c. organizzazione ed economia;
d. disciplina del rapporto di lavoro;
e. sicurezza sul lavoro.
4) I contenuti e le competenze tecnico -professionali da conseguire mediante esperienza di lavoro
dovranno essere definite sulla base dei seguenti obiettivi formativi:
a. conoscere i prodotti e servizi di settore e contesto aziendale;
b. conoscere e saper applicare le basi tecniche e scientifiche della professionalità;
c. conoscere e saper utilizzare tecniche e metodi di lavoro;
d. conoscere e saper utilizzare strumenti e tecnologie di lavoro (attrezzature, macchinari e
strumenti di lavoro);
e. conoscere ed utilizzare misure di sicurezza individuale e tutela ambientale;
f. conoscere le innovazioni di prodotto, di processo e di contesto;
5) Il recupero eventuale di conoscenze linguistiche/matematiche sarà effettuato all'interno dei
moduli trasversali di base e tecnico-professionali.
6) Le Parti firmatarie del presente accordo, considerano altresì valide ai fini della sperimentazione,
le eventuali offerte formative realizzate tra R egioni/Province autonome ed associazioni
territoriali datoriali e sindacali.
7) L'attività formativa potrà anche essere svolta con modalità FAD e/o e-learning.
8) Ogni altro tipo di attività formativa sarà invece compresa nel normale orario di lavoro.
Art. 79 - Apprendistato in cicli stagionali
1) Per apprendistato in cicli stagionali s'intende quel contratto di apprendistato la cui durata è
temporalmente legata al ciclo delle stagioni.
2) Per tutti i datori di lavoro che svolgono la propria attività in cicli stagionali è prevista la possibilità
di assumere apprendisti con contratti di lavoro a termine.
3) In tali casi la durata del percorso formativo dell'apprendista stagionale, che il precedente art. 78
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lettera A regolamenta con riferimento all'anno, dovrà essere propor zionato rispetto alla effettiva
durata del rapporto contrattuale instaurato con l'apprendista.
4) Il datore di lavoro potrà assumere più volte, a tempo determinato, l'apprendista nel corso di
complessivi 48 mesi dalla data della prima assunzione; ai fini del computo della durata
dell'apprendistato stagionale sono utili anche le brevi attività lavorative svolte nell'intervallo tra
una stagione e l'altra.
5) L'apprendista, che ha già svolto un periodo di apprendistato presso un'azienda che opera in cicli
stagionali, ha diritto di precedenza, per un anno, nell'assunzione presso la stessa impresa per la
stagione successiva, rispetto ad altri apprendisti.
6) Tale diritto non spetta ai lavoratori licenziati dall'azienda per giusta causa.
Art. 80 - Finanziamento della formazione dell'apprendistato
La formazione degli apprendisti potrà essere finanziata attraverso l'intervento del fondo
Interprofessionale Fondo Conoscenza.
Art. 81 - Rinvio alla legge
1) Per quanto non disciplinato dal presente contratto in materia di apprendistato e di istruz ione
professionale, le Parti fanno espresso riferimento alle disposizioni di legge e regolamentari vigenti
in materia.
2) Le parti convengono che al fine di adeguare le regole del presente titolo ai futuri interventi
normativi in materia, verranno previsti opportuni adeguamenti da concordarsi con apposito verbale
di accordo integrativo contrattuale.
TITOLO XII - I CONTRATTI FLESSIBILI
CAPO I - PART-TIME
Art. 82 - Tipologie di lavoro a tempo parziale
1) Le Parti convengono di regolare come di seguito il rapporto di lavoro a tempo parziale.
2) Il rapporto a tempo parziale può essere di tipo:
a. "orizzontale", come riduzione dell'orario di lavoro giornaliero rispetto al tempo pieno;
b. "verticale", come orario a tempo pieno ma limitato a periodi predeterminati nel corso della
settimana, del mese o dell'anno;
c. "misto", come combinazione del tempo parziale "orizzontale" e "verticale".
3) L'instaurazione del rapporto di lavoro a tempo parziale, a tempo determinato o indeterminato, deve
avvenire con il consenso dell'azienda e del lav oratore, risultante da atto scritto. Tale requisito è
necessario anche per il passaggio del rapporto a tempo parziale a quello a tempo pieno e viceversa.
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4) Il rapporto a tempo parziale potrà riguardare sia i lavoratori in forza che ne facciano esplicita
richiesta con atto scritto avente data certa, sia i nuovi assunti, compatibilmente con le esigenze
tecnico produttive aziendali
5) Nel caso di passaggio dal tempo pieno al tempo parziale, potranno essere concordate tra le Parti,
all'atto del passaggio, le possibilità e le condizioni per l'eventuale rientro al tempo pieno e l'azienda,
per completare il normale orario di lavoro giornaliero, settimanale, mensile o annuale, potrà
assumere altro personale fino al termine del periodo concordato con il lavoratore sostituito.
Art. 83 - Assunzione
1) Il contratto di lavoro a tempo parziale o di trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo
parziale, deve essere stipulato per iscritto.
2) Nel contratto di lavoro a tempo parziale è contenuta puntuale indicazione della durata della
prestazione lavorativa e della collocazione temporale dell'orario con riferimento al giorno, alla
settimana, al mese e all'anno nonché, in caso di nuova assunzione con contratto a tempo parziale,
gli altri elementi previsti dall'art. 2 del presente CCNL.
3) Quando l'organizzazione del lavoro è articolata in turni, l'indicazione di cui al comma precedente
può avvenire anche mediante rinvio a turni programmati di lavoro articolati su fasce orarie
prestabilite.
Art. 84 - Obblighi di comunicazione
1) Il datore di lavoro è t enuto ad informare le rappresentanze sindacali aziendali, ove esistenti, con
cadenza annuale, sull'andamento dell'utilizzo delle assunzioni a tempo parziale, sulla relativa
tipologia e sul ricorso al lavoro supplementare.
2) In mancanza di rappresentanza sind acale, tale comunicazione sarà effettuata all'Ente Bilaterale
territoriale di riferimento, ove esistente per le finalità statistiche dello strumento negoziale.
Art. 85 - Clausole di flessibilità ed elastiche
1) In applicazione di quanto previsto dall'art. 6 c.4 del D.Lgs. n. 81/2015, le parti interessate, con
specifico patto scritto, potranno prevedere l'inserzione nel contratto a tempo parziale, anche nelle
ipotesi di contratto di lavoro a termine, di clausole elastiche o flessibili che possono prevedere:
a. la collocazione temporale della prestazione lavorativa, anche determinando il passaggio da un
part-time orizzontale a verticale o viceversa, ovvero al sistema misto;
b. la variazione in aumento della durata della prestazione lavorativa.
2) La disponibilità allo svolgimento del rapporto di lavoro a tempo parziale con clausole elastiche
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richiede il consenso del lavoratore, formalizzato attraverso uno specifico patto scritto, anche
contestuale al contratto di lavoro.
3) L'eventuale rifiuto dello s tesso non integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento
nemmeno per recidiva.
4) Per la sottoscrizione di tale patto il lavoratore può richiedere l'assistenza di un componente della
rappresentanza sindacale aziendale ove costituita, indicato dal lavoratore medesimo.
5) È riconosciuta l'unilaterale facoltà di revocare il predetto consenso, esclusivamente, al ricorrere ad
una delle condizioni di cui all'art. 8, commi da 3 a 5, ovvero in quelle di cui all'art. 10, primo
comma, della legge n. 300/1970.
6) Nel caso di nuove assunzioni a tempo parziale, la disponibilità a tale variabilità dell'orario potrà
essere inserita nella lettera di assunzione e, in tal caso, espressamente accettata dal lavoratore.
7) Qualora il datore di lavoro modifichi per un periodo p redeterminato o predeterminabile la
collocazione temporale dell'orario di lavoro adottando clausole elastiche, è tenuto a darne
comunicazione al lavoratore con preavviso di almeno 2 giorni lavorativi, in presenza di particolari
esigenze di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo.
8) Le ore di lavoro ordinarie richieste a seguito dell'applicazione di clausole elastiche debbono essere
retribuite, limitatamente alle ore in cui la suddetta variazione viene disposta, con una
maggiorazione del 1,5% della quota oraria della retribuzione. Le ore di lavoro ordinario richieste a
seguito di una variazione in aumento saranno retribuite, limitatamente alle ore per cui la variazione
viene richiesta, con la quota oraria della retribuzione maggiorata del 20%.
9) Le suddette maggiorazioni non si applicano:
a. in caso di riassetto complessivo dell'orario di lavoro, che interessi l'intera azienda o unità
organizzative autonome della stessa;
b. qualora la modifica sia richiesta dal lavoratore, seppur accettata dal datore di lavoro;
c. qualora la modifica dell'articolazione dell'orario di lavoro sia stata accettata dal lavoratore ed
abbia carattere di modifica strutturale.
10) Nei contratti a tempo parziale è riconosciuta alle parti contraenti la facoltà di inserire clausole
elastiche che permettano di aumentare la durata della prestazione lavorativa non oltre il tetto
massimo delle 40 ore settimanali. Resta comunque salvo l'utilizzo della banca delle ore.
Art. 86 - Prestazioni supplementari e straordinarie
1) In considerazione delle sp ecifiche esigenze organizzative e produttive che caratterizzano il
settore a cui si riferisce il presente CCNL, il datore di lavoro, in attuazione dell'art. 6 c.2 del
D.Lgs. n. 81/2015, ha facoltà di richiedere, anche in caso di rapporti a tempo determinat o, lo
svolgimento di:
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a. prestazioni supplementari ai lavoratori assunti con contratto a tempo parziale;
b. prestazioni straordinarie ai lavoratori a tempo parziale per le stesse causali e con le medesime
modalità previste per i lavoratori a tempo pieno dal presente CCNL.
2) Si intendono per prestazioni di lavoro supplementare quelle eccedenti la prestazione già concordata
fino alle 8 ore giornaliere, intendendosi per tali quelle svolte oltre l'orario concordato fra le parti ai
sensi dell'art. 5 c.2 del D.Lgs. n. 81/2015.
3) Le parti prevedono che le ore supplementari non siano facoltative.
4) L'eventuale rifiuto del lavoratore all'espletamento di lavoro supplementare e/o straordinario non
può integrare in alcun caso gli estremi del giustificato motivo per l'eventuale licenziamento e/o
provvedimento disciplinare.
5) Le ore di lavoro supplementari verranno retribuite con la quota oraria della normale retribuzione
maggiorata del 20%.
6) Per prestazioni lavorative svolte in regime di lavoro straordinario valgono le normali maggiorazioni
di cui all'art. 13 comma 5.
7) Il lavoratore può rifiutare lo svolgimento del lavoro supplementare ove giustificato da comprovate
esigenze lavorative, di salute, familiari o di formazione professionale.
Art. 87 - Retribuzione
1) Al lavoratore deve essere ricono sciuto un trattamento retributivo, economico e normativo, non
meno favorevole rispetto a quelli corrisposti al dipendente di pari livello e mansione.
2) In tal senso il lavoratore a tempo parziale beneficia dei medesimi diritti di un lavoratore a tempo
pieno comparabile in particolare per quanto riguarda:
a. l'importo della retribuzione oraria;
b. la durata del periodo di prova e delle ferie annuali;
c. la maternità;
d. la durata del periodo di conservazione del posto di lavoro a fronte di malattia, infortuni sul
lavoro, malattie professionali;
e. l'applicazione delle norme di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro;
f. l'accesso ai servizi aziendali;
g. i criteri di calcolo delle competenze indirette e differite previste dal presente CCNL;
h. i diritti sindacali, ivi compresi quelli di cui al titolo III della Legge n. 300/1970 e successive
modificazioni.
3) Il trattamento del lavoratore a tempo parziale è riproporzionato in ragione della ridotta entità della
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prestazione lavorativa in particolare per quanto riguarda l'importo della retribuzione globale e delle
singole componenti di essa, l'importo della retribuzione feriale, l'importo dei trattamenti economici
per malattia, infortunio sul lavoro, malattia professionale e maternità.
Art. 88 - Periodo di comporto per malattia
Qualora l'assunzione avvenga con contratto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale, la durata del
periodo di conservazione del posto di lavoro in caso di malattia si intende di 180 giorni continuativi
Art. 89 - Consistenza dell’organico aziendale
In tutte le ipotesi in cui, per disposizione di legge, si renda necessario l'accertamento della consistenza
dell'organico, i lavoratori a tempo parziale sono computati nel complesso del numero dei lavoratori
dipendenti in proporzione all'orario svolto, rapportato al tempo pieno; ai fini di cui sopra
l'arrotondamento opera per le frazioni di orario eccedenti la somma degli orari individuati a tempo
parziale corrispondente a unità intere di orario a tempo pieno.
Art. 90 - Diritto di precedenza
1) La trasfor mazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e viceversa deve
avvenire con il consenso delle parti, le quali possono stabilire le condizioni per il ripristino del
rapporto originario prevedendone una durata predeterminata, che di norma no n sarà inferiore a 6
mesi. La relativa comunicazione all'interessato sarà fornita entro 45 giorni dalla richiesta.
2) In caso di passaggio dal rapporto a tempo parziale al rapporto a tempo pieno e viceversa, nel
relativo anno solare i ratei di retribuzione gl obale mensili relativi a tutti gli istituti contrattuali e
legali sono calcolati in misura proporzionale all'effettiva durata della prestazione lavorativa nei
due distinti periodi.
3) Il personale a tempo pieno in servizio a tempo indeterminato può fare richiesta di passare a tempo
parziale. L'azienda si riserva di accogliere tali domande compatibilmente con le esigenze aziendali.
4) I lavoratori affetti da patologie oncologiche nonché da gravi patologie cronico -degenerative
ingravescenti, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, eventualmente anche a causa degli
effetti invalidanti di terapie salvavita, accertata da una commissione medica istituita presso
l'azienda unità sanitaria locale territorialmente competente, hanno diritto alla trasformazione d el
rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale. A richiesta del lavoratore il rapporto
di lavoro a tempo parziale è trasformato nuovamente in rapporto di lavoro a tempo pieno.
5) In caso di patologie oncologiche o gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti riguardanti
il coniuge, i figli o i genitori del lavoratore o della lavoratrice, nonché nel caso in cui il lavoratore
o la lavoratrice assista una persona convivente con totale e permanente inabilità lavorativa con
connotazione di gravità ai sensi dell'art. 3 c.3 della Legge n. 104/1992, che abbia necessità di
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assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, è riconosciuta
la priorità nella trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.
6) In caso di richiesta del lavoratore o della lavoratrice, con figlio convivente di età non superiore a
tredici anni o con figlio convivente portatore di handicap ai sensi dell'art . 3 della Legge n.
104/1992, è riconosciuta la priorità nella trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a
tempo parziale.
7) Il lavoratore il cui rapporto sia trasformato da tempo pieno in tempo parziale ha diritto di
precedenza nelle assunzioni con contratto a tempo pieno per l'espletamento delle stesse mansioni
o di mansioni di pari livello e categoria legale rispetto a quelle oggetto del rapporto di lavoro a
tempo parziale.
8) Il lavoratore può chiedere, per una sola volta, in luogo del congedo par entale od entro i limiti del
congedo ancora spettante ai sensi del Capo V del D.Lgs. n. 151/2001, la trasformazione del
rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, purché con una riduzione d'orario
non superiore al 50 per cento. Il dator e di lavoro è tenuto a dar corso alla trasformazione entro
quindici giorni dalla richiesta.
9) In caso di assunzione di personale a tempo parziale il datore di lavoro è tenuto a darne tempestiva
informazione al personale già dipendente con rapporto a tempo pieno occupato in unità produttive
site nello stesso ambito comunale, anche mediante comunicazione scritta in luogo accessibile a
tutti nei locali dell'impresa, ed a prendere in considerazione sia la domanda del dipendente di
passaggio a tempo parziale sia l'accoglimento della stessa dovrà risultare da atto scritto.
10) In caso di assunzione di personale a tempo pieno, il contratto individuale deve prevedere un diritto
di precedenza in favore dei lavoratori assunti a tempo parziale, in attività presso unità produ ttive
site nello stesso ambito comunale, adibiti alle stesse mansioni e/o a mansioni equivalenti, rispetto
a quelle da assumere. Tale diritto si estingue con il diniego espresso del lavoratore al passaggio ad
un rapporto di lavoro a tempo pieno, qualora si verifichino le condizioni per la suddetta
trasformazione.
CAPO II - LAVORO INTERMITTENTE
Art. 91 - Definizione contratto di lavoro intermittente
Ai sensi dell'art. 16 c.1 del D.Lgs. n. 81/2015, il contratto di lavoro intermittente, che può essere
stipulato anche a tempo determinato, è il contratto mediante il quale un lavoratore si pone a
disposizione dell'azienda, che ne può utilizzare la prestazione lavorativa nei casi ed alle condizioni di
seguito riportati.
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Art. 92 - Disciplina del rapporto di lavoro intermittente
1) Il contratto di lavoro intermittente può essere stipulato per lo svolgimento di prestazioni di carattere
discontinuo o intermittente, per esigenze tecniche, produttive, organizzative o sostitutive, per le
quali non sia possibile stipulare contratti a tempo parziale per l'impossibilità, o comunque la
difficoltà, di predeterminare i periodi di prestazione lavorativa.
2) Salvo diverse disposizioni di legge, il contratto di lavoro intermittente può in ogni caso essere
concluso con soggetti con più di cinquantacinque anni di età e con soggetti con meno di ventiquattro
anni di età, fermo restando in tale caso che le prestazioni contrattuali devono essere svolte entro il
venticinquesimo anno di età.
3) Il contratto di lavoro intermittente deve concludersi per periodi predeterminati e deve
necessariamente riferirsi ad un periodo predeterminato all'interno del contenitore/anno. Ne
consegue che non risulta possibile prevedere che il periodo predeterminato sia riferito all'intero
anno, ma occorre una precisa declinazione temporale. Per quanto concerne i periodi predeterminati
all'interno del contenitore/anno, questi saranno definiti per iscritto al momento dell'assunzione e
pattuiti di comune accordo fra l'azienda e il lavoratore intermittente. Ai soli fini dell'applicabilità
del contratto intermittente si intende per periodi predeterminati:
week-end: il periodo che va dal venerdì mattina, dopo le ore 8,00, fino alle ore 6,00 del
lunedì mattina;
vacanze natalizie: il periodo che va dal 1° dicembre al 15 gennaio;
vacanze pas quali: il periodo che va dalla domenica delle Palme al martedì successivo il
Lunedì dell'Angelo;
periodo estivo: i giorni compresi dal 1° giugno al 30 settembre.
un massimo di tre mensilità in quei periodi caratterizzati da picchi di lavoro e/o avvio di
nuove attività che sono individuati di comune accordo fra l'azienda e la O.S. dei lavoratori.
qualsiasi altro periodo settimanale, mensile o annuale individuabile dal contratto individuale
sottoscritto fra le parti.
4) Il ricorso al lavoro intermittente, invece, è vietato:
- per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;
- presso unità produttive nelle quali si è proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti
collettivi a norma degli artt. 4 e 24 della Legge n. 223/1991, che han no riguardato lavoratori
adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro intermittente, ovvero presso
unità produttive nelle quali sono operanti una sospensione del lavoro o una riduzione dell'orario
in regime di cassa integrazione guadagni, che interessano lavoratori adibiti alle mansioni cui si
riferisce il contratto di lavoro intermittente;
- ai datori di lavoro che non hanno effettuato la valutazione dei rischi in applicazione della
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normativa di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.
Art. 93 - Assunzione
1) Il contratto di lavoro intermittente deve essere stipulato in forma scritta e contenere i seguenti
elementi:
- indicazione della durata e delle ipotesi, oggettive o soggettive, in presenza delle quali è
consentita la stipulazione del contratto;
- luogo e modalità della disponibilità, eventualmente garantita dal lavoratore, e del relativo
preavviso di chiamata del lavoratore, che in ogni caso non può essere inferiore a un giorno
lavorativo;
- il trattamento economico e norm ativo spettante al lavoratore per la prestazione eseguita e la
relativa indennità di disponibilità, ove pattuita, nei limiti di quanto previsto al paragrafo
successivo (indennità di disponibilità);
- indicazione delle forme e modalità, con cui il datore di lavoro è legittimato a richiedere
l'esecuzione della prestazione di lavoro, nonché delle modalità di rilevazione della
prestazione;
- i tempi e le modalità di pagamento della retribuzione e della indennità di disponibilità;
- le eventuali misure di sicurezza specifiche necessarie in relazione al tipo di attività dedotta in
contratto;
- il rinvio alle norme del presente articolo.
2) Prima dell'inizio della prestazione lavorativa o di un ciclo integrato di prestazioni di durata non
superiore a trenta giorni, il datore di lavoro e' tenuto a comunicarne la durata con modalità
semplificate alla Direzione territoriale del lavoro competente per territorio nonché all'Ente
Bilaterale territoriale mediante sms, fax o posta elettronica.
Art. 94 - Indennità di disponibilità
1) Nel contratto di lavoro intermittente è stabilita la misura dell'indennità mensile di disponibilità,
divisibile in quote orarie, che deve essere corrisposta al lavoratore per i periodi nei quali il
lavoratore stesso garantisce la disponibilità all'azienda in attesa di utilizzazione.
2) Per i periodi nei quali il lavoratore garantisce al datore di lavoro la propria disponibilità in attesa di
utilizzazione, l'importo dell'indennità mensile di disponibilità è determinato nel 20% della
retribuzione prevista dal presente contratto, per il livello di riferimento in base alla mansione svolta.
3) La retribuzione mensile, da prendere a base di riferimento per la determinazione dell'indennità, è
costituita da:
a. minimo tabellare;
b. terzi elementi;
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c. ratei di tredicesima e quattordicesima.
4) L'indennità di disponibilità è esclusa dal computo di ogni istituto di legge o del presente contratto
ed il pagamento delle mensilità supplementari, si esaurisce con il pagamento di quanto sopra
indicato.
5) In caso di malattia o di altro evento ind ipendente dalla volontà del lavoratore, che renda
temporaneamente impossibile rispondere alla chiamata, il lavoratore è tenuto a informare l'azienda
preventivamente specificando la durata dell'impedimento, con le modalità previste dal presente
CCNL e, successivamente, documentandone la motivazione.
6) Nel periodo di temporanea indisponibilità non matura il diritto alla indennità di disponibilità.
7) Ove il lavoratore non provveda all'adempimento di cui sopra, perde il diritto alla indennità di
disponibilità per un periodo di quindici giorni, salva diversa previsione del contratto individuale di
lavoro.
8) Le disposizioni di cui ai precedenti punti si applicano soltanto nei casi in cui il lavoratore si obblighi
contrattualmente a rispondere alla chiamata dell'azienda.
9) In tal caso, il rifiuto ingiustificato di rispondere alla chiamata può comportare il diritto dell'azienda
a risolvere il contratto, con restituzione della quota di indennità di disponibilità eventualmente già
corrisposta e riferita al periodo successivo all'ingiustificato rifiuto, nonché, in applicazione del l'art.
16 c.5 del D.Lgs. n. 81/2015, un risarcimento del danno pari all'importo corrispondente alle quote
orarie di indennità di disponibilità relative al periodo di prestazione rifiutata.
10) Nel caso di lavoro intermittente per prestazioni da rendersi il fine settimana, nonché nei periodi
delle ferie estive o delle vacanze natalizie e pasquali ovvero negli altri periodi indicati nei contratti
territoriali o aziendali, l'indennità di disponibilità è corris posta al prestatore di lavoro solo in caso
di effettiva chiamata da parte dell'azienda.
Art. 95 - Retribuzione
1) Fermi restando i divieti di discriminazione diretta e indiretta previsti dalla legislazione vigente, il
lavoratore intermittente non deve ricevere, per i periodi lavorati, un trattamento economico e
normativo complessivamente meno favorevole rispetto al lavoratore di pari livello, a parità di
mansioni svolte.
2) Il trattamento economico, normativo e previdenziale del lavoratore intermittente è riproporzionato,
in ragione della prestazione lavorativa effettivamente eseguita, in particolare per quanto riguarda
l'importo della retribuzione globale e delle singole componenti di essa, nonché delle ferie e dei
trattamenti per malattia, infortunio sul lavoro, malattia professionale, maternità, congedi parentali.
3) Per tutto il periodo durante il quale il lavoratore resta disponibile a rispondere alla chiamata
dell'azienda non è titolare di alcun diritto riconosciuto ai lavoratori subordinati né matura alcun
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trattamento economico e normativo, salvo la suddetta indennità di disponibilità.
Art. 96 - Consistenza organico aziendale
Il prestatore di lavoro intermittente è computato nell'organico dell'impresa, ai fini della applicazione di
normative di legge, in proporzione all'orari o di lavoro effettivamente svolto nell'arco di ciascun
semestre precedente (gennaio- giugno; luglio-dicembre).
CAPO III - LAVORO A TEMPO DETERMINATO
Art. 97 - Requisiti di applicabilità
1) La presente tipologia di rapporto di lavoro viene incentivato al fine di soddisfare le esigenze
flessibili sia dei datori di lavoro, a cui necessita impiegare per un periodo di tempo determinato dei
dipendenti a svolgere determinate tipologie di attività, sia dei lavoratori e per garantire una
maggiore occupazione.
2) Le assunzioni con contratto a tempo determinato sono disciplinate dalle norme del presente articolo
e sono effettuate secondo le stesse norme previste per l'assunzione a tempo indeterminato.
3) Ai sensi dell'art. 19 c. 2 del D.Lgs. n. 81/2015, la durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato
intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di
contratti, conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale e
indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l'altro, non può superare i
ventiquattro mesi.
4) L'assunzione a tempo determinato può essere anticipata fino a tre mesi sia nei casi di assenze dal
lavoro programmate al fine di assicurare l'affiancamento della lavoratrice/lav oratore che si deve
assentare sia rispetto al periodo di inizio dell'astensione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. n.
151/2001.
5) La durata massima del contratto è pari a un periodo complessivo di 24 mesi, comprese le eventuali
proroghe del periodo inizialmente previsto dal contratto individuale di lavoro.
6) Ai fini del computo di tale periodo si tiene altresì conto dei periodi di missione aventi ad oggetto
mansioni di pari livello e categoria legale, svolti tra i medesimi soggetti, nell'ambito di
somministrazioni di lavoro a tempo determinato.
7) Qualora il limite dei ventiquattro mesi sia superato, per effetto di un unico contratto o di una
successione di contratti, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di
tale superamento.
8) Se il r apporto di lavoro continua dopo la scadenza del termine inizialmente fissato o
successivamente prorogato, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al lavoratore una
maggiorazione del 20% della retribuzione globale per ogni giorno di continuazione del r apporto
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fino al decimo giorno successivo e del 40% per ciascun giorno ulteriore.
9) Se il rapporto di lavoro continua oltre il trentesimo giorno in caso di contratto di durata inferiore a
sei mesi, ovvero oltre il cinquantesimo giorno negli altri casi, il con tratto si considera a tempo
indeterminato dalla scadenza dei predetti termini.
10) Qualora il lavoratore venga riassunto a termine entro un periodo di 10 giorni dalla data di scadenza
di un contratto di durata fino a sei mesi, ovvero 20 giorni dalla data di sc adenza di un contratto di
durata superiore a sei mesi, il secondo contratto si considera a tempo indeterminato.
11) L'azienda fornirà ai lavoratori con contratto a tempo determinato, direttamente o per il tramite della
RSU o, in mancanza, delle RSA aderenti al le OO.SS. stipulanti informazioni in merito ai posti
vacanti a tempo indeterminato, relativi alle mansioni svolte dai lavoratori a tempo determinato, che
si rendessero disponibili.
Art. 98 - Apposizione del termine
Con l'eccezione dei rapporti di lavoro di durata non superiore a dodici giorni, l'apposizione del termine
al contratto è priva di effetto se non risulta, direttamente o indirettamente, da atto scritto, una copia del
quale deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro cinque giorni lavorativi dall'inizio
della prestazione.
Art. 99 - Periodo di Prova
È prevista la possibilità di applicare un periodo di prova al rapporto di lavoro a termine la cui durata
sarà pari a quella prevista dall'art. 2 per il medesimo livello di inquadramento assegnato. N el caso di
rapporti inferiori all'anno, la durata del periodo di prova non potrà essere superiore al 50% della durata
del rapporto di lavoro.
Art. 100 - Durata, proroghe e rinnovi
1) Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a dodici
mesi. Il contratto può avere una durata superiore, ma comunque non eccedente i ventiquattro mesi,
solo in presenza di almeno una delle condizioni previste dall'art. 91 del D.Lgs. n. 81/2015 come
modificato dall'art. 1 del D.L. n. 87/2018, convertito con modificazioni dalla Legge n. 96/2018.
2) Il contratto a tempo determinato potrà essere rinnovato o prorogato nel rispetto di quanto previsto
dall'art. 21 del D. Lgs. n. 81/2015 come modificato dall'art. 1 del D.L. n. 87/2018, convertito con
modificazioni dalla Legge n. 96/2018.
Art. 101 - Proporzione numerica
1) Le Parti convengono che Il limite numerico entro il quale possono essere stipulati contratti di
lavoro a tempo determinato è stabilito nella misura pari al 50% dei lavoratori a tempo
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indeterminato in forza al momento dell'assunzione. A seguito di accordo sindacale sarà possibile
aumentare o diminuire il limite di cui sopra.
2) Assunzioni esenti da limitazioni numeriche:
- sono in ogni caso esenti da limitazioni quantitative i contratti a tempo determin ato effettuati
per le casistiche: nella fase di avvio di nuove attività per i periodi che saranno definiti dai
contratti collettivi nazionali di lavoro anche in misura non uniforme con riferimento ad aree
geografiche e/o comparti merceologici;
- da imprese start-up innovative di cui all'art. 25 c.2 e 3 del decreto -legge n. 179/2012,
convertito con modificazioni, dalla Legge n. 221/2012, per il periodo di quattro anni dalla
costituzione della società;
- per lo svolgimento delle attività stagionali di cui all'art. 21 c.2 del D.Lgs. n. 81/2015;
- per specifici spettacoli ovvero specifici programmi radiofonici o televisivi;
- per sostituzione di lavoratori assenti;
- con lavoratori di età superiore a 50 anni.
3) In caso di violazione del limite percentuale di cui al comma 1, restando esclusa la trasformazione
dei contratti interessati in contratti a tempo indeterminato, per ciascun lavoratore si applica una
sanzione amministrativa di importo pari:
- al 20 per cento della retribuzione, per ciascun mese o frazione di mese superiore a quindici
giorni di durata del rapporto di lavoro, se il numero dei lavoratori assunti in violazione del
limite percentuale non è superiore a uno;
- al 50 per cento della retribuzione, per ciascun mese o frazione di mese superiore a quindici
giorni di durata del rapporto di lavoro, se il numero dei lavoratori assunti in violazione del
limite percentuale è superiore a uno.
Art. 102 - Diritto di precedenza
1) Il lavoratore che, nell'esecuzione di uno o più contratti a termine presso la stessa azienda, abbia
prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi ha diritto di precedenza fatte salve
diverse disposizioni di contratti collettivi stipulati a livello nazionale, territoriale o azienda le con
le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale nelle
assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi con
riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a termine.
2) Il lavoratore assunto a termine per lo svolgimento di attività stagionali ha diritto di precedenza,
rispetto a nuove assunzioni a termine da parte dello stesso datore di lavoro per le medesime attività
stagionali
3) Il diritto di precedenza di cui ai punti precedenti può essere esercitato a condizione che il lavoratore
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manifesti in tal senso la propria volontà al datore di lavoro entro rispettivamente sei mesi e tre mesi
dalla data di cessazione del rapporto stesso e si estingue entro un anno dalla data di cessazione del
rapporto di lavoro. Il diritto di precedenza di cui ai precedenti punti 1) e 2) deve essere
espressamente richiamato nell'atto scritto di cui all'art. 1 c.2 Legge n. 78/2014.
4) Fermo restando il suddetto termine di sei mesi, a parità di richieste di assunzione per la medesima
qualifica, prevale l'anzianità di servizio maturata presso la stessa azienda attraverso precedenti
contratti a tempo determinato. In caso di ulteriore parità, prevale la maggiore anzianità anagrafica.
5) In caso di passaggio da contratto a tempo determinato a contratto a tempo indeterminato, i periodi
di servizio prestato a tempo determinato è utile ai fini del computo della anzianità di servizio.
Art. 103 - Retribuzione
1) Per i rapporti di lavoro a tempo determinato, le ferie, la tredicesima, la quattordicesima saranno
corrisposte e frazionate per 365 esimi, sulla base di quanti sono i giorni di durata del rapporto a
termine.
2) Alla scadenza del contratto a tempo determinato verrà corrisposto al lavoratore il TFR previsto dal
presente CCNL.
Art. 104 - Risoluzione del rapporto di lavoro e impugnazione
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro prima del termine, si rinvia alla normativa vigente in
materia di impugnazione del licenziamento.
TITOLO XIII - CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE
Art. 105 - Sfera di applicabilità
1) Il contratto di somministrazione di lavoro è il contratto, a tempo indeterminato o determinato, con
il quale un'agenzia di somministrazione autorizzata, ai sensi del D.Lgs. n. 276/2003, mette a
disposizione di un utilizzatore uno o più lavoratori suoi dipendenti, i quali, per tutta la durata della
missione, svolgono la propria attività nell'interesse e sotto la direzione e il controllo dell'utilizzatore
2) Il contratto di somministrazione di lavoro è vietato:
a. per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;
b. presso unità produttive nelle quali si è proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti
collettivi ai sensi degli artt. 4 e 24 della Legge n. 223/1991, che hanno riguardato lavorato ri
adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione di lavoro, salvo che
il contratto sia concluso per provvedere alla sostituzione di lavoratori assenti o abbia una durata
iniziale non superiore a tre mesi;
c. presso unità produ ttive nelle quali sono operanti una sospensione del lavoro o una riduzione
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dell'orario in regime di cassa integrazione guadagni, che interessano lavoratori adibiti alle stesse
mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione di lavoro;
d. da parte di datori di lavoro che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi in applicazione
della normativa di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.
Art. 106 - Proporzione numerica
Le Parti convengono che l'imprenditore ha facoltà di occupare contempor aneamente nella propria
azienda un numero massimo di lavoratori con contratto di somministrazione a tempo determinato non
superiore al 20% annuo dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato in servizio presso l'azienda
stessa, ad esclusione dei contratt i conclusi per la fase di avvio di nuove attività ovvero per la
sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto. La percentuale di cui sopra
comprende anche i lavoratori assunti con contratti a termine causali.
Art. 107 - Tutela del lavoratore, esercizio del potere disciplinare
1) Il somministratore informa i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività
produttive e li forma e addestra all'uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento
dell'attività lavorativa per la quale essi vengono assunti, in conformità al D.Lgs. n. 81/2008. Il
contratto di somministrazione può prevedere che tale obbligo sia adempiuto dall'utilizzatore.
L'utilizzatore osserva nei confronti dei lavoratori somministrati gli obbli ghi di prevenzione e
protezione cui è tenuto, per legge e contratto collettivo, nei confronti dei propri dipendenti.
2) Nel caso in cui adibisca il lavoratore a mansioni di livello superiore o inferiore a quelle dedotte in
contratto, l'utilizzatore deve darne immediata comunicazione scritta al somministratore
consegnandone copia al lavoratore medesimo. Ove non abbia adempiuto all'obbligo di
informazione, l'utilizzatore risponde in via esclusiva per le differenze retributive spettanti al
lavoratore occupato in mansioni superiori e per l'eventuale risarcimento del danno derivante
dall'assegnazione a mansioni inferiori.
3) Ai fini dell'esercizio del potere disciplinare, che è riservato al somministratore, l'utilizzatore
comunica al somministratore gli elementi che fo rmeranno oggetto della contestazione ai sensi
dell'art. 7 della Legge n. 300/1970.
4) L'utilizzatore risponde nei confronti dei terzi dei danni a essi arrecati dal lavoratore nello
svolgimento delle sue mansioni.
5) È nulla ogni clausola diretta a limitare, anche indirettamente, la facoltà dell'utilizzatore di assumere
il lavoratore al termine della sua missione, fatta salva l'ipotesi in cui al lavoratore sia corrisposta
una adeguata indennità, secondo quanto stabilito dal contratto collettivo applicabile al
somministratore.
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Art. 108 - Retribuzione
1) Per tutta la durata della missione presso l'utilizzatore, i lavoratori del somministratore hanno diritto,
a parità di mansioni svolte, a condizioni economiche e normative complessivamente non inferiori
a quelle dei dipendenti di pari livello dell'utilizzatore.
2) L'utilizzatore è obbligato in solido con il somministratore a corrispondere ai lavoratori i trattamenti
retributivi e a versare i relativi contributi previdenziali, salvo il diritto di rivalsa verso il
somministratore.
3) I contratti collettivi applicati dall'utilizzatore stabiliscono modalità e criteri per la determinazione
e corresponsione delle erogazioni economiche correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione
di programmi concordati tra le parti o collegati all'andamento economico dell'impresa. I lavoratori
somministrati hanno altresì diritto a fruire dei servizi sociali e assistenziali di cui godono i
dipendenti dell'utilizzatore addetti alla stessa unità produttiva, esclusi quelli il cui godimento sia
condizionato alla iscrizione ad associazioni o società cooperative o al conseguimento di una
determinata anzianità di servizio.
TITOLO XIV - CONTRATTO DI TELELAVORO
Art. 109 - Definizione
1) Il telelavoro è l'attività lavorativa svolta dal lavoratore dipendente senza la sua pre senza fisica
all'interno dei locali aziendali, in quanto consiste in una forma di organizzazione a distanza resa
possibile dall'utilizzo di sistemi informatici e dall'esistenza di una rete di comunicazione fra il luogo
in cui il telelavoratore opera e la sua azienda.
2) Non possono pertanto essere svolte con modalità di telelavoro quelle mansioni che richiedono, per
loro intrinseca natura, la presenza del lavoratore fuori dai locali aziendali, quali ad esempio:
a. autisti;
b. operatori di vendita;
c. lavoratori comandanti presso altre ditte o presso cantieri e/o appalti;
d. ogni altra mansione che preveda, per il suo svolgimento, una presenza fisica in un determinato
luogo estraneo ai locali aziendali.
3) Il Telelavoro può essere di tre tipi:
a. domiciliare: svolto nell'abitazione del telelavoratore;
b. mobile: attraverso l'utilizzo di apparecchiature portatili;
c. remotizzato o a distanza: svolto presso uffici attrezzati ubicati in appositi telecentri che non
coincidono né con l'abitazione del telelavoratore né con gli uffici aziendali.
4) Il centro di Telelavoro o la singola postazione presso il domicilio del telelavoratore non configurano
una unità produttiva autonoma dell'azienda.
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Art. 110 - Sfera di applicabilità
1) Il telelavoro ha carattere volontario sia per l'azienda sia per il lavoratore dipendente e pertanto la
concessione come l'accettazione della modalità di telelavoro non può in alcun modo essere pretesa
- salvo sia stata espressamente disposta nel contratto di assunzione - e il suo rifiuto da parte del
lavoratore non costituisce motivo legittimo per l'interruzione del rapporto di lavoro.
2) L'accordo tra l'azienda e il lavoratore sul telelavoro deve risultare da apposito atto scritto nel quale
deve essere espressamente indicata la durata del telelavoro, a tempo determinato ovvero a tempo
indeterminato.
3) Nel caso di accordo per il tempo indeterminato, ciascuna delle due Parti potrà, con preavviso di
almeno 60 giorni, richiedere la disdetta dell'accordo e il ritorno allo svolgimento presso l'azienda
dell'attività lavorativa. Qualora sia stato concordato il tempo determinato, il telelavoro potrà essere
disdettato da parte dell'azienda solo in caso di comprovate esigenze funzionali/organizzative.
4) Il telelavoro può essere concesso dal datore di lavoro ovvero ri chiesto dal lavoratore per tutte
quelle mansioni che non richiedano il contatto con il pubblico/clientela ovvero attività di controllo
sul lavoro di altri dipendenti o l'accesso a materiali e/o informazioni che per natura o per logistica
non possono essere posti fuori dall'azienda stessa.
5) Gli accordi di telelavoro sottoscritti da lavoratrici/lavoratori ai sensi della legislazione vigente, per
il periodo successivo al rientro in servizio dopo l'astensione obbligatoria per maternità e con durata
prefissata si no al compimento di 1 anno di vita del bambino, non potranno essere disdettati
dall'azienda.
Art. 111 - Disciplina del rapporto
1) Il telelavoro con modalità domiciliare ovvero remotizzata può essere concesso o richiesto
esclusivamente dai lavoratori subordinati. Tal i modalità non posso pertanto trovare applicazione
rispetto ai telelavoratori occasionali né a quelli autonomi.
2) Il telelavoro subordinato può svolgersi anche con contratto part -time o a tempo determinato sia
che venga svolto con modalità domiciliare sia remotizzato.
3) Il Telelavoro è una modalità di svolgimento della prestazione lavorativa e non un particolare status
legale. Il telelavoratore fa infatti parte a pieno titolo dell'organizzazione della azienda, anche se il
luogo di svolgimento della prestazione è esterno all'azienda.
4) Il compito di individuare le modalità per esercitare il diritto alla reversibilità sarà stabilito dalla
contrattazione aziendale.
Art. 112 - Diritti e doveri del telelavoratore
1) Al telelavoratore dipendente sono riconosciuti gli stessi di diritti legali e contrattuali previsti per il
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lavoratore dipendente, di pari livello e mansione, impiegato presso i locali dell'azienda ed è
assoggettato al potere direttivo, organizzativo e di controllo dell'azienda.
2) Il telelavoratore dipendente deve essere messo dal proprio datore di lavoro nella condizione di
fruire delle medesime opportunità di accesso alla formazione e di sviluppo della carriera previste
per gli altri lavoratori dipendenti comparabili ed impiegati presso il medesimo datore di lavoro ed
ha diritto ad una formazione specifica mirata sugli strumenti tecnici di lavoro di cui dispone e sulle
caratteristiche di tale forma di organizzazione del lavoro.
3) Il lavoratore dipendente che pa ssa al telelavoro nel corso del rapporto di lavoro conserva
integralmente il proprio status precedentemente acquisito.
4) La responsabilità in materia di rispetto della normativa relativa alla protezione dei dati, è in capo
al telelavoratore.
5) Al telelavorator e è posto l'obbligo di aver cura degli strumenti di lavoro e di informare
tempestivamente il datore di lavoro in caso di guasti o malfunzionamenti delle attrezzature.
Art. 113 - Poteri e obblighi del datore di lavoro
1) La postazione del telelavoratore e i collegamenti telematici necessari per l'effettuazione della
prestazione, così come l'installazione, la manutenzione e le spese di gestione, incluse quelle relative
alla realizzazione e al mantenimento dei sistemi di sicurezza della postazione di lavoro, nonché alla
copertura assicurativa della stessa, sono a carico del datore di lavoro.
2) Il datore di lavoro è tenuto ad adottare tutte le misure appropriate, in particolare per quello che
riguarda i software, atte a garantire la protezione dei dati utilizzati e d elaborati dal telelavoratore
dipendente per fini professionali.
3) È inoltre tenuto ad informare prontamente il telelavoratore in ordine a tutte le norme di legge e
regole aziendali applicabili, relative alla protezione dei dati.
4) Il datore di lavoro può ins taurare strumenti di controllo nel rispetto delle vigenti normative
nazionali e comunitarie relativa ai videoterminali e fermo restando il divieto dell'utilizzo di
dispositivi ovvero del controllo quantitativo o qualitativo tramite software, all'insaputa d el
telelavoratore.
5) In ogni caso, il datore di lavoro è tenuto a farsi carico dei costi derivanti dalla perdita e dal
danneggiamento degli strumenti di lavoro nonché dei dati utilizzati dal telelavoratore.
6) Il datore di lavoro è tenuto ad adottare tutte le m isure opportune per prevenire l'isolamento del
telelavoratore e per tutelarne la salute, la sicurezza professionale e la riservatezza, ai sensi della
vigente normativa nazionale e comunitaria.
7) L'azienda dovrà farsi rilasciare dal lavoratore, prima dell'ini zio della prestazione con modalità di
telelavoro, una dichiarazione in cui lo stesso comunica di essere a conoscenza delle prescrizioni di
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sicurezza e igiene connesse con lo svolgimento del lavoro e con gli strumenti che dovrà utilizzare.
Art. 114 - Dotazioni strumentali e utenze
1) Le eventuali dotazioni strumentali necessarie allo svolgimento del lavoro con modalità di
telelavoro dovranno essere fornite al lavoratore dall'azienda e resteranno di proprietà aziendale.
2) Gli oneri derivanti dall'uso delle stesse, come ad esempio i consumi telefonici e/o elettrici, saranno
oggetto di specifici accordi scritti da raggiungersi al momento della concessione del telelavoro.
3) In caso di danneggiamento involontario o di guasto delle dotazioni strumentali fornite al lavoratore,
lo stesso dovrà darne pronta comunicazione al datore di lavoro che potrà inviare presso il domicilio
del lavoratore, dopo aver concordato un orario, un proprio tecnico ovvero un tecnico di una ditta
specializzata per verificare il guasto e operare le necessarie riparazioni/sostituzioni. Il rifiuto senza
giustificato motivo di far accedere il tecnico, ove non configuri comportamenti più gravi,
comporterà l'automatica estinzione del rapporto di telelavoro e il ripristino della normale attività
presso la sede aziendale.
4) In caso di furto delle dotazioni strumentali, il telelavoratore dovrà darne immediata comunicazione
all'azienda, tramite l'invio via fax o altro mezzo idoneo equipollente della copia della denuncia di
furto presentata presso l'autorità di Poli zia giudiziaria territorialmente competente. Tale denuncia
deve essere effettuata entro il termine del giorno successivo rispetto a quello della scoperta del
furto e l'invio della relativa comunicazione deve avvenire entro il giorno lavorativo successivo.
Art. 115 - Orario di lavoro
1) Il telelavoratore è libero di gestire autonomamente il proprio orario di lavoro, fermo restando che i
carichi di lavoro assegnati devono essere equivalenti a quelli dei prestatori presenti nei locali
dell'azienda.
2) Con riferimento all'orario di lavoro non sono applicabili al telelavoratore l'art. 3 (orario normale di
lavoro), art. 4 (durata massima dell'orario di lavoro), art. 5 (lavoro straordinario), art. 7 (riposo
giornaliero), art. 8 (pause), artt.12 e 13 (organizzazione e durata del lavoro notturno) del D.Lgs. n.
66/2003.
Art. 116 - Contrattazione aziendale
1) Alla contrattazione aziendale è demandata:
a. la determinazione in concreto degli strumenti che permettono la effettiva autonoma gestione
dell'organizzazione al telelavoratore dipendente;
b. ogni eventuale restrizione riguardante l'uso di apparecchiature, strumenti, programmi
informatici e alle eventuali sanzioni applicabili in caso di violazione;
c. l'adozione di misure idonee a prevenire l'isolamento del telelavoratore;
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d. l'adozione di misure idonee a permettere l'accesso alle informazioni dell'azienda;
e. le modalità per l'assegnazione del carico di lavoro;
f. l'individuazione dell'eventuale fascia di reperibilità;
g. la disciplina relativa ad eventuali accessi presso il domicilio del telelavoratore dipenden te o
ai telecentri per il controllo ovvero la riparazione delle apparecchiature e degli strumenti dati
in dotazione al telelavoratore.
2) Ogni questione in materia di strumenti di lavoro e di responsabilità, dovrà essere definita con la
contrattazione aziendale prima dell'inizio del contratto di Telelavoro.
TITOLO XIV - COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE
Art. 117 - Collaborazioni Coordinate e Continuative
1) Le parti stabiliscono, ai sensi dell'art. 2 c.2 lett.a) del D.Lgs. n. 81/2015, che possa essere stipulato
un contratto di collaborazione per tutte quelle mansioni rientranti nella declaratoria del quadro, del
I livello, II livello e III livello previste dal presente contratto.
2) Tenuto conto delle particolari esigenze produttive e organizzative del settore che conducono
all'instaurazione di rapporti di collaborazione per lo svolgimento di attività professionalizzate, si
stabilisce che il trattamento economico previsto per i collaboratori non si possa discostare in difetto
di oltre il 30% della retribuzione prevista dal Contratto Collettivo.
3) Le collaborazioni di cui sopra possono svolgersi in deroga a quanto previsto dall'art. 2 c.1 del
D.Lgs. n. 81/2015.
TITOLO XV -LAVORO AGILE
Art. 118 - Lavoro Agile
Il lavoro agile (cd. smart working), come disciplinato dalla Legge 22 maggio 2017, n. 81, rappresenta
una diversa modalità di svolgimento del rapporto di lavoro subordinato, basata su una gestione
flessibile della prestazione quanto ai luoghi e ai tempi di esecuzione dello stesso, finalizzata a regolare
forme innovative di organizzazione del lavoro, ma anche a conciliare i tempi di vita e di lavoro.
La prestazione lavorativa viene eseguita, in parte all’interno di locali aziendali e in parte all’esterno
senza una postazione fissa, entro i soli limiti di durata massima dell’o rario di lavoro giornaliero e
settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva (art. 18, co. 1, Legge 22 maggio 2017,
n. 81).
Il lavoro agile svolto presso luoghi diversi dalla sede aziendale, residenza, domicilio o anche altro
luogo scelto autonomamente dal lavoratore deve comunque rispondere a requisiti di idoneità, sicurezza,
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e riservatezza.
Art. 119 - Trattamento Economico
Il lavoratore che presta l’attività di lavoro subordinato in modalità agile ha diritto a ricevere un
trattamento economico e normativo non inferiore a quello complessivamente applicato in attuazione
dei contratti collettivi (art. 51 del D.Lgs. n. 81/2015), nei confronti dei colleghi che svolgono le
medesime mansioni esclusivamente all’interno dell’azienda (art. 20, co. 1, L. n. 81/2017), inoltre gode
degli stessi diritti ed è soggetto agli stessi doveri gravanti sugli stessi.
I dipendenti che svolgono l'attività lavorativa in modalità di lavoro agile hanno eguale diritto al
riconoscimento dei buoni pasto.
Art. 120 - Incrementi di Produttività
Gli incentivi di carattere fiscale e contributivo eventualmente riconosciuti in relazione agli incrementi
di produttività ed efficienza del lavoro subordinato, devono essere applicati anche quando l’attività
lavorativa sia prestata in modalità di lavoro agile (art. 18, co. 4, L. n. 81/2017).
Art. 121 - Forma e Recesso
L’adesione al Lavoro Agile, a fronte della proposta aziendale, è su base volontaria ed è subordinata
alla sottoscrizione di un accordo individuale, fermo restando il diritto di recesso ivi previsto. L’accordo
relativo alla modalità di lavoro agile va stipulato per iscritto.
L’accordo individua i tempi di riposo del lavoratore, e le misure tecniche e organizzative necessarie
per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro.
Tale accordo può essere a termine o a tempo indeterminato ed in quest’ultimo caso, il recesso può
avvenire con un preavviso non inferiore a trenta giorni.
Gli accordi individuali dovranno essere coerenti con gli accordi aziendali e rispettare le normative in
materia di controllo a distanza e privacy.
La percentuale di Lavoro Agile potrà essere determinata in sede aziendale in base alle specificità
organizzative e produttive del datore di lavoro.
In presenza di un giustificato motivo, ciascuno dei contraenti può recedere prima della scadenza del
termine nel caso di accordo a tempo determinato, o senza preavviso nel caso di accordo a tempo
indeterminato (art. 19, L. n. 81/2017).
L'accordo disciplina anche l'esercizio del potere di controllo del datore di lavoro sulla prestazione resa
dal lavoratore all'esterno dei locali aziendali nel rispetto di quanto disposto dalla normativa (art. 4, L.
n. 300/1970) ed individua le condotte, connesse all'esecuzione della prestazione lavorativa all'esterno
dei locali aziendali, che danno luogo all'applicazione di sanzioni disciplinare (art. 21, L. n. 81/2017).
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Al lavoratore impiegato in forme di lavoro agile può essere ricono sciuto, nell'ambito dell'accordo di
cui sopra, il diritto all'apprendimento permanente, in modalità formali, non formali o informali, e alla
periodica certificazione delle relative competenze (art. 20, co. 2, L. n. 81/2017).
Art. 122 - di lavoratori aventi priorità nell’accesso al Lavoro Agile
Le Imprese si attiveranno per facilitare l’accesso al Lavoro Agile dei lavoratori che hanno situazioni
familiari complesse, i lavoratori con figli, i lavoratori disabili, i lavoratori aventi residenza/domicilio
molto distante dalla sede di lavoro, dando priorità alle eventuali richieste di Lavoro Agile da parte di:
- genitore unico con a carico figlio minore di 14 anni;
- genitori con a carico figli affetti da disabilità.
Per i lavoratori in condizioni di disabilità le Imprese si attiveranno per ricercare le più idonee soluzioni.
- In ipotesi di persistenza dello stato di emergenza epidemiologica da COVlD -19 o similari, il
datore di lavoro, deve necessariamente ricorrere al lavoro in modalità agile, come disciplinato
dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, per le seguenti categorie di lavoratori:
- i lavoratori dipendenti disabili nelle condizioni di cui all’articolo 3, co. 3, L. n. 104/1992 o che
abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità;
- lavoratori affetti da gravi e comprovate patologie con ridotta capacità lavorativa;
- i genitori lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di anni 14,
a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore ben eficiario di strumenti di
sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o che non vi sia
genitore non lavoratore;
- lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio da virus SARS -CoV-2, in ragione dell'età
o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, da esiti di patologie oncologiche
o dallo svolgimento di terapie salvavita o, comunque, da comorbilità che possono caratterizzare
una situazione di maggiore rischiosità accertata dal medico competente, nell 'ambito della
sorveglianza sanitaria.
Art. 123 - Orario di lavoro e diritto alla disconnessione
Nelle giornate di Lavoro Agile la prestazione lavorativa potrà essere collocata in fasce lavorative
stabilite dagli accordi aziendali, e dalla contrattazione di secondo livello, nel rispetto del work life
balance, e sempre nel limite dell’orario di lavoro giornaliero e/o settimanale previsto dal presente
CCNL.
Al di fuori dell’orario di lavoro giornaliero, e nei casi di assenze c.d. legittime (es. malattia, infortuni,
permessi retribuiti, ferie, ecc.), il lavoratore potrà disattivare i propri dispositivi di connessione e, in
caso di ricezione di comunicazioni aziendali, non sarà comunque obbligato a prenderle in carico prima
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della prevista ripresa dell’attività lavorativa.
Il suddetto diritto alla disconnessione potrà essere declinato a livello aziendale per rispondere a
specifiche esigenze, nel rispetto della legislazione di riferimento.
Non è contemplato lo svolgimento di lavoro straordinario e/o supplementare, salvi casi eccezionali e
con il consenso dell’interessato.
Art. 124 - Dotazioni informatiche
L’Azienda garantirà al lavoratore la disponibilità della necessaria e idonea dotazione informatica.
Pertanto l’eventuale utilizzo di strumenti propri del lavoratore può avvenire solo con il consenso
dell’interessato.
In sede aziendale potrà essere convenuta l’introduzione di misure di carattere economico e/o strumenti
di welfare che supportino l’attività di lavoro a distanza del lavoratore.
Art. 125 - Formazione
In un’ottica di garantire a tutti i fruitori del Lavoro Agile, lavoratori e responsabili deputati al
coordinamento dei lavoratori in modalità agile, pari opportunità nell’utilizzo degli strumenti di lavoro
e nell’arricchimento del proprio bagaglio professionale, nonché al fine di dif fondere una cultura
aziendale orientata alla responsabilizzazione dei lavoratori, saranno previsti percorsi formativi
finalizzati a incrementare specifiche competenze tecniche, organizzative, digitali, per un efficace e
sicuro utilizzo degli strumenti forn iti in dotazione, per il tramite dell’Ente Bilaterale Nazionale
E.N.Bi.Form.. L’Impresa dovrà fornire tutte le informazioni adeguate al lavoratore in modalità agile
sui controlli che possono essere effettuati, sul trattamento dei dati personali, sul diritto di privacy, come
previsto dalla normativa vigente.
Resta fermo e impregiudicato il diritto alla formazione c.d. obbligatoria in materia di tutela della salute
dei lavoratori e di protezione dei dati.
Art. 126 - Salute e sicurezza sul lavoro ed Assicurazione obbligatoria
Ai lavoratori agili si applica sia la disciplina recata dagli artt. 18, 22 e 23 della legge n. 81/ 2017, sia
quella sulla sicurezza e salute dei luoghi di lavoro di cui al D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i…
Il datore di lavoro deve garantire al lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile il
rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza e a tal fine consegna, almeno annualmente,
un’informativa scritta in cui individua i rischi generali e specifici connessi alla particolare modalità di
esecuzione della prestazione (art. 22, L. n. 81/2017).
Il lavoratore ha diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dipendenti
da rischi connessi alla prestazione lavorativa resa all’esterno dei locali aziendali, n onché durante il
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normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello prescelto per lo svolgimento della
prestazione lavorativa all’esterno dei locali aziendali, quando la scelta sia dettata da esigenze connesse
alla prestazione stessa o d alla necessità del lavoratore di conciliare le esigenze di vita con quelle
lavorative e risponda a criteri di ragionevolezza (art. 23, L. n. 81/2017).
TITOLO XVI - RELAZIONI SINDACALI
Art. 127 - Relazioni sindacali
Le Parti convengono che i datori di lavori a cui si applica il presente contratto, sono tenuti all’iscrizione
all’Associazione Datoriale firmataria dello stesso (A.N.A.P.), ed al versamento di una quota
obbligatoria a copertura dei costi connessi alla costituzione, alla gestione, ed all'assistenza in ord ine
all'applicazione del presente CCNL, nonchè all’assistenza nella contrattazione di 2 livello e nella
stesura di regolamenti aziendali.
Tale Contributo d'Assistenza Contrattuale, in sigla "Co.As.Co.", è pari ad €.15,00/mese/dipendente per
12 mensilità per lavoratore e dovrà essere versato tramite F24 con il codice W455.
Art. 128 - Le Rappresentanze Sindacali
1) Agli effetti di quanto stabilito nei seguenti paragrafi, sono da considerarsi dirigenti sindacali i
lavoratori che fanno parte:
a. di RSA costituite ai sensi dell'art. 19 della Legge n. 300/1970 e appartenenti alle OO.SS.
stipulanti il presente contratto, nelle imprese che nell'ambito dello stesso Comune occupano più
di 15 dipendenti, i quali risultino regolarmente eletti in base alle norme statutarie delle
Organizzazioni stesse.
b. di Consigli o Comitati direttivi nazionali e periferici della Organizzazione Sindacale dei
lavoratori stipulante il presente CCNL;
2) L'Organizzazione Sindacale di appartenenza è tenuta a comunicare l'elezione o la nomina dei
lavoratori a Dirigenti Sindacali Aziendali all'impresa ed alla rispettiva Organizzazione dei datori
di lavoro. La comunicazione per l'elezione di cui al punto n. 1 lett.a) e b) deve avvenire tramite
comunicazione scritta con ricevuta a validità certa.
3) Le Parti stipula nti demandano alla contrattazione di secondo livello la definizione di accordi
finalizzati a individuare modalità di fruizione dei suddetti permessi che consenta la
razionalizzazione dei costi attraverso la individuazione di un monte ore complessivo.
4) I Dirigenti Sindacali Aziendali hanno diritto a permessi retribuiti per la partecipazione a trattative
sindacali o a congressi e convegni di natura sindacale, in misura non inferiore a otto giorni all'anno.
I lavoratori che intendano esercitare tale diritto dev ono darne comunicazione scritta al datore di
lavoro di regola cinque giorni prima, per il tramite dei competenti organismi delle rispettive
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Organizzazioni Sindacali.
5) Il licenziamento o il trasferimento da un'unità produttiva ad un'altra dei lavoratori con qualifica di
Dirigenti Sindacali, per tutto il periodo in cui essi ricoprono la carica, deve essere motivato e non
può essere originato da ragioni inerenti all'esercizio della carica ricoperta.
6) Il mandato di Dirigente Sindacale conferito ai dipendenti assunti a tempo determinato non influisce
sulla specialità del rapporto di lavoro e pertanto si esaurisce con lo scadere del contratto a termine.
7) Fermo restando che la data di svolgimento delle elezioni dovrà essere concordata tra direzione
aziendale e il comi tato elettorale, possono essere candidati per l'elezione delle RSA i lavoratori
stagionali il cui contratto di assunzione preveda, alla data di svolgimento delle elezioni, una durata
residua del rapporto di lavoro non inferiore a tre mesi.
Art. 129 - Rappresentanze Sindacali Aziendali
1) I componenti delle Rappresentanze Sindacali Aziendali hanno diritto, per l'espletamento del loro
mandato, a permessi retribuiti. Tale diritto è riconosciuto, sulla base delle seguenti disposizioni:
a. fino a n. 1 dirigenti per ciascuna R appresentanza Sindacale Aziendale nelle aziende che
occupano da 16 a 50 dipendenti;
b. fino a n. 2 dirigenti per ciascuna Rappresentanza Sindacale Aziendale nelle aziende che
occupano da 51 a 200 dipendenti;
c. fino a n. 3 dirigenti per ciascuna Rappresentanza S indacale Aziendale nelle aziende che
occupano più di 200 dipendenti.
2) A tal fine i lavoratori con contratto part-time saranno computati come unità intere.
3) Il lavoratore che intende esercitare il diritto di cui al punto 1 deve darne comunicazione scritta al
datore di lavoro di regola 24 ore prima tramite la RSA.
4) Le Rappresentanze Sindacali Aziendali hanno diritto di affiggere comunicazioni riguardanti
argomentazioni sindacali attinenti al rapporto di lavoro, nell'ambito di appositi spazi all'interno
dell'unità aziendale messi a disposizione dal datore di lavoro in luoghi a ccessibili a tutti i
lavoratori, o tramite idonei sistemi informatici (bacheca elettronica, appositi ambienti virtuali).
5) Le sole Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente CCNL, in aggiunta ai permessi delle RSA,
fruiranno di un monte ore annuo aziendale di permessi retribuiti pari ad 1 ora e 30 minuti
complessive, moltiplicato per il numero dei dipendenti in forza presso ciascuna azienda al 31
dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento.
6) Le ore di permesso risultanti dal suddetto monte, vanno ripartite tra le Organizzazioni Sindacali
di cui al precedente punto 5, in misura proporzionale al numero degli iscritti aziendali a ciascuna
di esse, risultante alla stessa data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento.
7) Nel monte ore rientra tutta l'attività sindacale, compresa quella riguardante la partecipazione a
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riunioni e a Commissioni comunque denominate, restando pertanto escluse quelle convocate
dalle Aziende. Tale monte ore così determinato costituisce un tetto invalicabile annuale.
8) Non è consentita né la fruizione di eventuali residui in anni successivi a quello di competenza.
Vengono concessi eventuali sforamenti nella misura massima del 20% del monte ore annuo che
dovranno essere recuperati entro il 31 dicembre dell'anno successivo.
9) Il monte ore di permessi sopra determinato costituisce un limite invalicabile e non assorbe per le
Organizzazioni stipulanti il presente accordo quanto previsto agli artt.23 e 30 d ella Legge n.
300/1970 e pertanto, ogni e qualsiasi livello di istanza sindacale, ivi comprese le convocazioni
degli organi direttivi confederali, nazionali, regionali, provinciali o comprensoriali, etc.
10) Le OO.SS. stipulanti il presente CCNL, attraverso le proprie articolazioni, si impegnano a
comunicare alle singole aziende, entro il mese di dicembre di ciascun anno precedente quello di
riferimento, i nominativi dei dipendenti dell'azienda che hanno diritto a fruire del monte ore dei
permessi aziendali, in quanto dirigenti delle rappresentanze sindacali contrattualmente previste e
degli organismi direttivi nazionali, regionali, provinciali, comprensoriali ed aziendali, nei limiti
previsti dai rispettivi Statuti.
11) Tutti i permessi vengono accordati a richiesta scritta delle federazioni sindacali stipulanti il
CCNL ed avanzata con un preavviso di almeno 24 ore lavorative, salvo casi di particolare
urgenza. Le richieste di permesso devono essere controfirmate dal responsabile dell'organo
direttivo di app artenenza del lavoratore interessato e quelle relative alla partecipazione alle
riunioni degli organi direttivi devono essere corredate dalla copia della lettera di convocazione
dello stesso organo.
12) All'infuori di quanto previsto dalle presenti norme, potr anno essere concessi, altresì, permessi
sindacali non retribuiti, compatibilmente con le esigenze di servizio.
Art. 130 - Contributi Sindacali
L'Azienda pro vvederà alla trattenuta delle quote sindacali nei confronti del Dipendenti che ne
facciano richiesta, mediante consegna di una delega , dagli stessi debitamente sottoscritta , con il
consenso del l'Interessato al trattamento dei propri dati personali e sensibili. Tale delega avrà
irrevocabilmente validità annual, con scadenza al 31dicembre di ogni anno, e si intenderà tacitamente
rinnovata fino alla revoca del Lavoratore interessato, che potrà intervenire in qualsiasi momento , e
decorrerà dal primo giorno del mese in cui essa è stata rimessa alla Direzione aziendale, mediante
lettera regolarmente sottoscritta dal Lavoratore.
Le Aziende, forniranno semestralmente, entro il mese di luglio e di dicembre, ai Sindacati
sottoscrittori il contratto l'elenco del Lavoratori iscritti.
L'ammontare del contributo sindacale in favore del Sindacati firmatari, è pari all'1% dell'Imponibile
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previdenziale.
L'Importo delle trattenute dovrà essere versato, a cura dell'Azienda, sui conti correnti bancari indicati
dalla Segreteria Nazionale del Sindacato firmatario del presente contratto al quale il Lavoratore ha
aderito, mensilmente, e di norma contestualmente all'erogazione delle retribuzioni e comunque entro
il mese in corso. La delega dovrà contenere il consenso dell'Interessato al trattamento dei propri dati
personali e sensibii.
Art. 131 - Diritto di Affissione
La Rappresentanza Sindacale Aziendale o la Rappresentanza Sindacale Unitaria ha diritto di
affiggere, su appositi spazi che il Datore di lavoro ha l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili a
tutti i Lavoratori all'interno dell'unità produttiva, comunicazioni, pubblicazioni e testi inerenti materie
d'interesse sindacale.
Tali comunicazioni dovranno riguardare esclusivamente materie d'interesse sindacale e del lavoro,
ivi comprese le comunicazioni riguardanti le prestazioni erogate dall’ Ente Bilaterale.
Le copie delle comunicazioni di cui sopra dovranno essere preventivamente Inoltrate, per conoscenza.
alla Direzione aziendale.
In caso di svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile saranno messi a disposizione,
nel rispetto degli artt. 14, 15 e 20 della legge n. 300/70, idonei ambienti informatici (bacheca
elettronica, appositi ambienti virtuali) per consentire le suddette comunicazioni.
Art. 132 - Assemblea
I Lavoratori, in Aziende con oltre 15 Dipendenti, hanno ildiritto di riunirsi. nell'unità produttiva in
cui prestano la loro opera, fuori dell'orario di lavoro, nonché durante l'orario di lavoro nel limiti di 8
ore annue retribuite.
La data el'orario di svolgimento dell'assemblea devono essere normalmente comunicati con preavviso
di almeno 48 ore.
Il monte ore sopra indicato dovrà necessariamente essere fruito entro il31dicembre di ogni anno, a
pena di decadenza e non potrà esseresostituito da indennità.
Quando possibile il diritto d'assemblea sarà esercitato compatibilmente con le esigenze aziendali.
In caso di svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile, al fine di garantire il rispetto
dei diritti e delle libertà sindacali individuali e collettive definiti dalla legge e dalla contrattazione
collettiva, saranno messi a disposizione da parte dell’azienda, nel rispetto degli artt. 14, 15 e 20 della
legge n. 300/70, idonei ambienti informatici (ba checa elettronica, appositi ambienti virtuali) che
consentano al lavoratore agile:
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- di interloquire con i propri rappresentanti sindacali;
- di mettere a disposizione comunicazioni aziendali per la totalità dei dipendenti;
- di prenotare interventi, sottoporre domande, effettuare votazioni in tempo reale.
Art. 133 - Referendum
Il Datore di lavoro deve consentire lo svolgimento tra i Lavoratori, fuori dall'orario di lavoro, di
referendum Indetto dalla RSA o RSU, su materie Inerenti l'attività sindacale, con diritto di
partecipazione di tutti iLavoratori appartenenti all'unità aziendale e/o alla categoria Interessata.
Nel caso di svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile saranno messi a disposizione,
nel rispetto degli artt. 14, 15 e 20 della legge n. 300/70, idonei ambienti informatici (bacheca
elettronica, appositi ambienti virtuali) per consentire ai lavoratori di effettuare votazioni in tempo
reale.
TITOLO XVII - COMMISSIONI PARITETICHE, CONCILIAZIONE, ARBITRATO
Art. 134 - Commissione di Conciliazione Paritetica Nazionale
1) Le Parti intendono adottare ogni strumento idoneo a favorire appropriati momenti di confronto
atti a prevenire conflittualità ed eventuali contenziosi, anche in sede giudiziaria, e convengono
di attenersi alle procedure indicate agli articoli seguenti.
2) A tal fine, le Parti intendono costituire una Commissione di Conciliazione Nazionale con il
compito di verificare con attività di costante monitoraggio, la corretta attuazione dei doveri
incombenti sulle Parti anche attraverso l'interpre tazione autentica del CCNL ovvero delle
singole clausole contrattuali oggetto di eventuali controversie o interventi diretti su
problematiche e/o situazioni di rilievo.
3) In pendenza di un procedimento instaurato presso la Commissione di Conciliazione Nazionale,
è precluso alle OO.SS. e alle parti interessate la facoltà di adottare ulteriori iniziative sindacali
ovvero legali fino alla definizione della controversia.
Art. 135 - Composizione e sede della Commissione Nazionale
La Commissione di Conciliazione Nazionale è composta da un numero pari di membri scelti in egual
numero tra le organizzazioni datoriali e quelle sindacali dei lavoratori fino ad un massimo di 4 per
organizzazione.
Art. 136 - Convocazione della Commissione Nazionale
1) Per tutte le attività inerenti la convocazione, l'organizzazione delle riunioni e la verbalizzazione
delle decisioni assunte in sede di Commissione di Conciliazione Nazionale, viene istituita una
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Segreteria tra le Parti Sociali stipulanti.
2) La convocazione della Commissione di Conciliazione Nazio nale viene disposta a seguito della
presentazione di un'apposita istanza presentata alla Segreteria da parte dalle Organizzazioni
stipulanti il presente contratto ovvero da parte dei loro Rappresentanti a livello locale,
autonomamente o per conto di un lav oratore o di un datore di lavoro a loro aderente, tramite le
Associazioni locali o nazionali di categoria.
3) L'Organizzazione procedente è tenuta a presentare l'istanza per mezzo di PEC, lettera
raccomandata A/R ovvero consegna a mano in duplice copia o ogni altro mezzo equipollente
idoneo.
4) La richiesta deve contenere gli elementi essenziali utili all'esame della controversia, l'indicazione
delle eventuali parti, l'elenco degli eventuali documenti allegati, l'indicazione
dell'Organizzazione Sindacale o Associ azione Datoriale che rappresenta l'istante in caso di
domanda presentata su interesse di una parte.
5) Su accordo delle parti, la data di convocazione della Commissione verrà fissata non oltre i 20
giorni dalla data di ricevimento dell'istanza e l'intera procedura dovrà esaurirsi entro i 30 giorni
successivi.
6) Ove la controversia presenti particolare complessità sul piano istruttorio, d'intesa con le parti, il
termine potrà essere prorogato dalla Commissione fino ad un massimo di ulteriori 30 giorni.
Art. 137 - Istruttoria e decisione della Commissione Nazionale
1) Al fine di acquisire ulteriori elementi e circostanze utili per l'esame e per la definizione della
controversia, la Commissione può convocare le parti prima di concludere la fase istruttoria.
2) La decision e assunta dalla Commissione di Conciliazione Nazionale, sottoscritta dai suoi
componenti, viene trasmessa per mezzo della sua Segreteria in copia alle parti interessate.
3) Queste sono tenute ad uniformarvisi e, ove ne ricorrano gli estremi, a darvi attuazion e,
trasferendone i contenuti in un apposito verbale di conciliazione, redatto ai sensi della normativa
vigente.
4) Qualora la controversia verta su questioni attinenti al sistema di relazioni sindacali e dalla
deliberazione assunta dalla Commissione risulti l eso un diritto di organizzazione sindacale di
parte, previo confronto tra le Organizzazioni stipulati da esaurirsi entro il termine di 30 giorni, la
parte interessata, sulla base di riscontri oggettivi, può decidere di non attenersi a quanto disposto
dalla Commissione ovvero di non avviare le procedure prescritte dalla Commissione stessa. Tale
facoltà della parte interessata le è riconosciuta anche qualora non vi sia stata alcuna deliberazione
da parte della Commissione.
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Art. 138 - Commissione di Conciliazione Regionale e/o territoriale
La Commissione di Conciliazione Regionale interviene, per risolvere tutte le problematiche inerenti
la contrattazione decentrata per le quali non si debba ricorrere all'intervento della Commissione di
Conciliazione Nazionale.
Art. 139 - Composizione e sede della Commissione Regionale e/o Territoriale
1) Ciascuna Commissione di Conciliazione Regionale e/o territoriale è composta da un numero pari
di membri scelti in egual numero tra le organizzazioni datoriali e quelle sindacali dei lavoratori
fino ad un massimo di 4 per organizzazione.
2) La Commissione si riunisce presso la sede dei Rappresentanti dei datori di lavoro regionali ogni
semestre al fine di ottemperare al suo mandato di cui al punto n. 2 dell'articolo precedente ovvero
su richiesta di u na delle parti a fronte di esigenze di natura specificamente territoriale ovvero
aziendale.
Art. 140 - Convocazione della Commissione Regionale e/o Territoriale
1) La convocazione della Commissione di Conciliazione Regionale viene disposta a seguito di
formale richiesta presentata alla Segreteria della Commissione da parte dell'Organizzazione
sindacale ovvero dell'Associazione imprenditoriale a livello locale, autonomamente o in
rappresentanza dei propri assistiti.
2) L'Organizzazione procedente è tenuta a presenta re l'istanza per mezzo di PEC, lettera
raccomandata A/R ovvero consegna a mano in duplice copia od ogni altro mezzo equipollente
idoneo.
3) La richiesta deve contenere gli elementi essenziali utili all'esame della controversia, l'indicazione
delle eventuali parti, l'elenco degli eventuali documenti allegati, l'indicazione dell'Organizzazione
Sindacale o Associazione Datoriale che rappresenta l'istante in caso di domanda presentata su
interesse di una parte.
4) Su accordo delle parti, la data di convocazione della Commissione verrà fissata non oltre i 20
giorni dalla data di ricevimento dell'istanza e l'intera procedura dovrà esaurirsi entro i 30 giorni
successivi. Ove la controversia presenti particolare complessità sul piano istruttorio, d'intesa con
le parti, il termine potrà essere prorogato dalla Commissione fino ad un massimo di ulteriori 30
giorni.
Art. 141 - Istruttoria e decisione della Commissione Regionale e/o Territoriale
1) Al fine di acquisire ulteriori elementi e circostanze utili per l'esame e per la definizion e della
controversia, la Commissione può convocare le parti prima di concludere la fase istruttoria.
2) La Commissione, acquisiti gli elementi del caso, procede alla deliberazione e redige il verbale
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che sarà sottoscritto dai suoi membri.
3) In caso di mancato a ccordo, su istanza di entrambe le parti, la controversia verrà inoltrata alla
Segreteria della Commissione Nazionale per un secondo tentativo di conciliazione.
Art. 142 - Conciliazione controversie in sede sindacale
1) Le Parti concordano che qualora nell'interpretazione e nell'applicazione del presente contratto e
nello svolgimento del rapporto di lavoro sorgano controversie individuali o plurime, queste
dovranno essere sottoposte, prima dell'azione giudiziaria, ad un tentativo di conciliazione in sede
sindacale, ai sensi della riforma introdotta dalla Legge n. 183/2010. Restano escluse le
controversie inerenti i provvedimenti disciplinari e le relative sanzioni.
2) Il tentativo di conciliazione sindacale può essere previsto egualmente in caso di controve rsie
relative ai licenziamenti individuali di cui alla Legge n. 604/1966, Legge n. 300/1970 e successiva
Legge n. 108/1990, non derivanti da provvedimento disciplinare, ferma restando l'obbligatorietà
della procedura ex art. 7 della Legge n. 604/1966.
3) Le suddette controversie potranno essere devolute alla Commissione di Conciliazione Territoriale
E.N.Bi.Form. Territoriale. In assenza di Enti Bilaterali Regionali, la parte interessata potrà
ricorrere alla Commissione di Conciliazione Nazionale. Resta salva la facoltà dell'ente bilaterale,
qualora ricorrano le circostanze di cui al comma precedente, di procedere alla costituzione di
Commissioni Territoriali di Conciliazione alle quali sarà devoluta la risoluzione delle
controversie sorte nel territorio rientrante nel loro ambito di competenza
4) La comunicazione della richiesta di espletamento del tentativo di conciliazione interrompe la
prescrizione e sospende, per la durata del tentativo di conciliazione e per i venti giorni successivi
alla sua conclusione, il decorso di ogni termine di decadenza.
Art. 143 - Composizione e sede delle Commissioni di Conciliazione
La Commissione di Conciliazione Territoriale è istituita presso l'Ente Bilaterale E.N.Bi.Form.
territorialmente competente ed è composta da rappresentanti delle OO.SS. stipulanti. La medesima
composizione è prevista per la Commissione di Conciliazione Nazionale istituita presso E.N.Bi.Form.
Nazionale.
Art. 144 - Attivazione della procedura di conciliazione
1) Il tentativo di conciliazione in sede sindacale viene instaurato a cura della parte interessata
personalmente o tramite l'Organizzazione Sindacale firmataria del presente CCNL alla quale sia
iscritta o abbia conferito mandato, presentando apposita richiesta alla Commissione di
Conciliazione mediante PEC, lettera raccomandata A/R ovvero consegna a mani.
2) A carico della parte procedente spetta l'onere di trasmettere prontamente copia della richiesta del
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tentativo di conciliazione alla controparte.
Art. 145 - Richiesta del tentativo di conciliazione
La richiesta deve contenere l'indicazione delle parti (se in caso di persona giuridica, associazione non
riconosciuta o comitato, l'istanza deve indicare la denominazione o la ditta nonché la sede),
l'indicazione dell'Organizzazione Sindacale o Associazione Datoriale firmataria del presen te CCNL
che rappresenta l'istante, il luogo dove è sorto il rapporto ovvero dove si trova l'azienda o sua
dipendenza alla quale è addetto il lavoratore o presso la quale egli prestava la sua opera al momento
della fine del rapporto, l'esposizione dei fatti e delle ragioni posti a fondamento della pretesa, l'elenco
degli eventuali documenti allegati, il luogo dove devono essere fatte le comunicazioni inerenti alla
procedura.
Art. 146 - Convocazioni delle parti
1) La Commissione di Conciliazione deve provvedere alla con vocazione delle parti indicando il
luogo, il giorno e l'ora in cui si terrà il tentativo di conciliazione.
2) In caso di mancata e ingiustificata comparizione di una delle parti, la Segreteria rilascerà alla
parte interessata la relativa attestazione.
Art. 147 - Istruttoria
1) La Commissione di Conciliazione dovrà esperire il tentativo di conciliazione, con libertà di forme
e, laddove fosse necessario, anche con più riunioni.
2) All'esito della convocazione delle parti e dell'istruttoria, il procedimento si conclude co n la
definizione di un accordo tra le parti, anche parziale, ovvero con la constatazione da parte della
Commissione di Conciliazione del mancato raggiungimento in tale sede di un accordo ovvero di
un rinvio qualora le parti necessitino di ulteriori riflessioni.
Art. 148 - Processo verbale di conciliazione o mancato accordo
1) Il processo verbale di conciliazione, anche parziale, ovvero di mancato accordo deve contenere:
a. il richiamo al contratto o accordo collettivo che disciplina il rapporto di lavoro al quale fa
riferimento la controversia conciliata;
b. il richiamo alla presenza delle parti, di persona ovvero attraverso i loro rappresentanti;
2) La sottoscrizione del verbale di avvenuta conciliazione ad opera delle parti e di tutti i componenti
della Commissione, rend e inoppugnabile la conciliazione che acquista efficacia di titolo
esecutivo, ai sensi del l'art. 411 c.p.c.
3) Se il tentativo di conciliazione riesce, la Commissione forma un verbale di conciliazione che,
debitamente sottoscritto, verrà depositato, a cura de lle parti o per il tramite dell'Organizzazione
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sindacale di rappresentanza, presso la Direzione Territoriale del Lavoro territorialmente
competente.
4) Su istanza di parte, l'esecutività di tale accordo sarà sancita con decreto emesso dal giudice del
lavoro presso il suddetto Tribunale, previo accertamento della regolarità formale del verbale di
conciliazione.
5) Nel caso di mancata conciliazione, le parti sono tenute a riportare nell'apposito verbale le
rispettive ragioni circa il mancato accordo. Resta salva la facoltà della Commissione di
Conciliazione adita di formulare una proposta per la bonaria definizione della controversia.
Art. 149 - Risoluzione bonaria della controversia
Qualora le parti, anteriormente alla conclusione della procedura di conciliazione in sede sindacale,
siano comunque addivenute ad un accordo, possono richiedere, attraverso spontanea comparizione,
di conciliare la controversia stessa ai fini e per gli effetti del combinato disposto degli art. 2113 c.4
del Codice Civile e artt.410 e 411 c.p.c..
Art. 150 - Decisioni
Le decisioni assunte dalla Commissione di Conciliazione Regionale e/o Territoriale non costituiscono
interpretazione autentica del presente CCNL che resta demandata alla commissione di conciliazione
paritetica nazionale di cui al precedente art. 133.
Art. 151 - Il tentativo obbligatorio di conciliazione
1) Le Parti ricordano che il tentativo di conciliazione è obbligatorio e pertanto preclusivo
all'ammissibilità del ricorso in via giudiziale per le controversie relative a contratti di lavoro
certificati d alle apposite Commissioni di Certificazione di cui all'art. 80 c.4 del D.Lgs. n.
276/2003 e successive modifiche.
2) Il tentativo obbligatorio di conciliazione dovrà avere ad oggetto l'erronea qualificazione del
contratto ovvero il vizio del consenso o la difformità tra il programma negoziale certificato e la
sua successiva attuazione.
3) Il tentativo obbligatorio di conciliazione dovrà essere esperito dinnanzi alla medesima
Commissione che ha emesso l'atto di certificazione.
Art. 152 - Risoluzione della lite in via arbitrale
1) Ai sensi dell'art. 412 c.p.c. così come modificato dalla Legge n. 183/2010, in qualunque fase del
tentativo di conciliazione, o al suo termine, in caso di mancato accordo, le parti possono indicare
la soluzione, anche parziale, sulla quale concordano, riconoscendo, quando è possibile, il credito
che spetta al lavoratore e possono rimettere volontariamente alla Commissione di Conciliazione
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adita il mandato per la risoluzione della lite in via arbitrale, indicando:
a. il termine per l'emanazione del lodo che, in ogni caso, non potrà superare i 60 giorni,
trascorsi i quali l'incarico s'intende revocato, salvo accordo delle parti a concedere un
ulteriore termine;
b. le norme invocate a sostegno delle rispettive posizioni;
c. l'eventuale richiesta di decidere secondo eq uità, pur nel rispetto dei principi generali
dell'ordinamento, anche derivanti da obblighi comunitari. Le parti possono inoltre indicare
le forme e i modi per l'espletamento dell'attività istruttoria.
2) Tale mandato comporta l'instaurazione di un arbitrato irrituale, con forza di contratto tra le parti,
e pertanto non impugnabile, anche qualora deroghi a disposizioni di legge o contratti collettivi.
3) Il lodo emanato a conclusione dell'arbitrato, sottoscritto dagli arbitri e autenticato, ha forza di
legge tra le parti (ai sensi dell'art. 1372 cod. civ.), è inoppugnabile (ai sensi art. 2113 c.4 cod.
civ.) salvo quanto disposto dall'art. 808ter c.p.c. e ha efficacia di titolo esecutivo (ai sensi dell'art.
474 c.p.c.), su istanza della parte presso il Giudice del Lavoro del Tribunale nella cui
circoscrizione si è svolto l'arbitrato. Il giudice, accertata la regolarità formale del lodo, lo
dichiara esecutivo, con proprio decreto.
Art. 153 - Controversie collettive
1. Al fine di migliorare le relazioni sindacali in azienda, le Parti assumono l'impegno, anche in
relazione agli accordi interconfederali, di favorire, in caso di controversie collettive, tentativi
idonei per una possibile soluzione conciliativa delle stesse attraverso un esame congiunto tra
Direzione Aziendale e RSA assistite dalle rispettive Organizzazioni Sindacali.
2. Qualora la controversia collettiva abbia come oggetto l'applicazione o l'interpretazione di norme
contrattuali o di legge e del sistema di informazioni di cui al presente CCNL, le parti potranno
avvalersi del supporto della Commissione di Conciliazione Paritetica Territoriale ovvero,
qualora ancora non istituita, della Commissione di Conciliazione Paritetica Nazionale, di cui al
precedente art. 133.
TITOLO XVIII - BILATERALITA’
CAPO I - L’ ADESIONE DEI LAVORATORI E DELL'AZIENDA AD E.N.Bi.Form
Art. 154 - Bilaterale Nazionale E.N.Bi.Form.
Le Parti stipulanti, per migliorare la gestione partecipativa del presente CCNL, hanno aderito
all'Ente Bilaterale per la Formazione, in sigla E.N.Bi.Form, costituito e strutturat o in base alle
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modalità organizzative e funzionali tassativamente definite con apposito Statuto e Regolamento.
costituisce lo strumento per lo svolgimento delle attività individuate dalle parti stipulanti il presente
CCNL in materia di occupazione, mercato del lavoro, formazione e qualificazione professionali. A
tal fine, l’E.N.Bi.Form. attua ogni utile iniziativa, e, in particolare:
a. programma e organizza relazioni sul quadro economico e produttivo del settore e dei comparti
e le relative prospettive di svi luppo, sullo stato e sulle previsioni occupazionali, anche
coordinando indagini e rilevazioni, elaborando stime e proiezioni finalizzate, tra l'altro, a fornire
alle parti il supporto tecnico necessario alla realizzazione degli incontri di informazione;
b. provvede al monitoraggio e rilevazione permanente dei fabbisogni professionali e formativi dei
settori;
c. provvede al monitoraggio delle attività formative e allo sviluppo dei sistemi di riconoscimento
delle competenze per gli addetti;
d. elabora, progetta e gest isce - direttamente o attraverso convenzioni - proposte e iniziative in
materie di formazione continua, formazione e qualificazione professionale anche in relazione a
disposizioni legislative e programmi nazionali e comunitari e in collaborazione con le Re gioni
e gli altri Enti competenti, finalizzate altresì a creare le condizioni più opportune per la loro
pratica realizzazione a livello territoriale;
e. attiva una specifica funzione di formazione dei lavoratori appartenenti alla categoria dei quadri;
f. riceve dalle Organizzazioni Territoriali, gli accordi collettivi territoriali ed aziendali curandone
le raccolte e provvedendo, a richiesta, alla loro trasmissione al CNEL agli effetti di quanto
previsto dalla Legge n. 936/1986;
g. istituisce e gestisce l'Osservator io Nazionale di cui all’art.158 del presente CCNL, nonché ne
coordina le attività;
h. riceve ed elabora, ai fini statistici, i dati forniti dagli Osservatori Territoriali sulla realizzazione
degli accordi in materia apprendistato nonché dei contratti a termine;
i. svolge i compiti allo stesso demandati dalla contrattazione collettiva in materia di tutela della
salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro;
j. svolge la funzione di certificazione dei contratti previsti dalla normativa di riforma del mercato
del lavoro, delle rinunce e transazioni di cui all'art. 2113 cod. civ. e del contenuto dei
regolamenti delle società cooperative concernenti la tipologia dei rapporti di lavoro attuati o che
si svolge, in materia di apprendistato, le funzioni e ventualmente ad esso affidate da nuove
disposizioni di legge in materia;
k. svolge le funzioni di ente promotore delle convenzioni per la realizzazione dei tirocini formativi
ai sensi della normativa vigente;
l. attua ogni azione utile al raggiungimento degli sc opi previsti dal CCNL che ad esso fanno
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riferimento;
m. E.N.Bi.Form svolge inoltre, tutte le attività funzionali alla esecuzione della normativa legislativa
e contrattuale in materia di apprendistato, contratti a tempo determinato, part -time, lavoro
ripartito e lavoro intermittente, nonché la gestione delle problematiche settoriali per tutte le
materie demandate alla Bilateralità dalla contrattazione collettiva.
n. Per la certificazione dei contratti di lavoro, E.N.Bi.Form. dispone un'apposita Commissione
Nazionale di Certificazione.
o. Su istanza di una delle Parti Sociali stipulanti, può essere riconosciuto mandato ad E.N.Bi.Form
Nazionale circa la ricognizione di problemi sorti a livello di singoli settori compresi nella sfera
di applicazione del presente C CNL, e relativi agli effetti derivanti dall'attuazione delle norme
contrattuali.
p. E.N.Bi.Form. potrà essere chiamato a pronunciarsi con riferimento alla classificazione e ai
sistemi di flessibilità dell'orario di lavoro, anche per la sopravvenienza di nuove modalità di
svolgimento dell'attività settoriale ovvero in materia di riallineamento retributivo, di
organizzazione del lavoro, di innovazioni tecnologiche ovvero tutte quelle materie che gli
verranno espressamente affidate dalle Parti.
q. Per il miglior ra ggiungimento dei propri scopi E.N.Bi.Form potrà avviare, partecipare o
contribuire ad ogni iniziativa che in modo diretto permetta o faciliti il raggiungimento dei propri
fini istituzionali, anche costituendo o partecipando ad Istituti, Società, Associazio ni od Enti,
previa apposita delibera del Consiglio di Amministrazione.
r. La costituzione degli E.N.Bi.Form Regionali e Territoriali è deliberata dal Consiglio di
Amministrazione dell' E.N.Bi.Form Nazionale che ne disciplina il funzionamento con apposito
regolamento.
s. Osservatorio Nazionale Bilaterale di monitoraggio del Lavoro Agile:
Viene istituito un Osservatorio Nazionale Bilaterale in materia di Lavoro Agile, con l’obiettivo
di monitorarne l’andamento, valutarne possibili sviluppi e implementazioni con riferimento sia
a eventuali novità normative sia alla crescente evoluzione tecnologica e digitale in materia.
Tale Osservatorio, che sarà composto pariteticamente da 10 rappresentanti (5 di parte aziendale
e 5 di parte sindacale), si riunirà per la prima volta entro il 01/09/2025 e successivamente con
cadenza almeno annuale.
CAPO II - ENTI BILATERALI TERRITORIALI
Art. 155 - Enti Bilaterali Territoriali
1) E.N.Bi.Form Territoriale costituisce lo strumento per lo svolgimento delle attività individuate
100
dalle Parti stipulanti in materia di occupazione, mercato del lavoro e a tal fine promuove:
a. la formazione e la qualificazione professionale anche in collaborazione con le R egioni e
gli altri Enti competenti, anche finalizzate all'avviamento dei lavoratori che vi abbiano
proficuamente partecipato;
b. il finanziamento di corsi di riqualificazione per il personale interessato in processi di
ristrutturazione e riorganizzazione che comportino la cessazione e/o la sospensione dei
rapporti di lavoro a tempo indeterminato;
c. le azioni più opportune affinché siano predisposti dagli Organismi competenti corsi di
studio che, garantendo le finalità di contribuire al miglioramento culturale e professionale
dei lavoratori, favoriscano l'acquisizione di più elevati valori professionali e siano
appropriati alle caratteristiche delle attività del comparto;
d. i compiti allo stesso demandati dalla contrattazione collettiva in materia di tutela della
salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro;
e. le funzioni in materia di riallineamento retributivo ad esso affidate dagli accordi territoriali
in materia;
2) E.N.Bi.Form Territoriale, svolge inoltre, tutte le attività funzionali alla esecuzione a livello
territoriale della normativa legislativa e contrattuale in materia di apprendistato, contratti di
inserimento, contratti a tempo determinato, parttime, lavoro ripartito e lavoro intermittente.
3) Per la certificazione dei contratti di lavoro, E.N.Bi.Form Territoriale si avvale di apposite
commissioni di certificazione presenti su tutto il territorio, sostituite all'uopo dalla
Commissione Nazionale di Certificazione in caso di ridotta presenza a livello locale.
4) L' E.N.Bi.Form Territoriale, inoltre, promuove e gestisce iniziative in materia di formazione e
qualificazione professionale anche in collaborazione con le Regioni e gli altri Enti competenti.
In Particolare, svolge le azioni più opportune affinché dagli organismi competenti siano
predisposti corsi di studio che, garantendo le finalità di contribuire al miglioramento culturale
e professionale dei lavoratori, favoriscano l'acquisizione di più elevati valori professionali e
siano appropriati alle caratteristiche delle attività del comparto.
CAPO III – FINANZIAMENTO
Art. 156 - Finanziamento dell’Ente Bilaterale Nazionale E.N.Bi.Form
1) Le Parti, condividendo l'importanza dell'istituzione di tutele specifiche a favore dei lavoratori
all'interno dell'Ente Bilaterale, concordano sulla necessità di rendere le stesse parte obbligatoria
delle controprestazioni previste dal presente contratto.
101
2) Pertanto, per quanti lo applicano, vi è l'obbligatorietà della relativa iscrizione, sia da parte delle
Aziende, sia dei Lavoratori, nonché della relativa contribuzione.
3) L'adesione all'Ente Bilaterale si intende perfezionata con il primo versamento ed il contestuale
invio alla segreteri del relativo modulo di bonifico, debitamente compilato in ogni sua parte,
entro 7 giorni dall'applicazione del presente contratto;
4) È altresì necessaria la compilazione (e l'invio alla segreteria) della scheda Azienda e scheda
Dipendente;
5) Al fine di assicurare operatività all'Ente Bil aterale Nazionale, nonchè degli Enti Bilaterali
Territoriali, costituiti con gli scopi e le modalità tassativamente previsti dal presente Contratto,
la quota contrattuale di finanziamento e serviz io è fissata nella misura di €. 24,00 (euro
ventiquattro) di cui €. 23,00 a carico del Datore di Lavoro ed €. 1,00 a carico del lavoratore per
tutte le mensilità previste dal seguente CCNL; con tale contributo quanto le imprese che i
lavoratori potranno usufruire dei servizi e delle convenzioni ad essi dedicati.
- Tale quota contrattuale di servizio, per il finanziamento dell’Ente Bilaterale, deve intendersi
comprensiv della prima consulenza sindacale delle parti sociali costituenti l’Ente Bilaterale.
- Qualora l’azienda non voglia usufruire dei servizi e delle convenzioni ad essa dedicati dovrà
corrispondere l’importo di €. 4,00 (quattro/00) così ripartito €. 3,00 a carico dell’azienda, €.
1,00 a carico del lavoratore
- Conseguentemente l’azienda che ometta il versamento della quota di cui al comma 5 è tenuta
a corrispondere al lavoratore un elemento aggiuntivo della retribuzione, non assorbibile, di
importo pari ad € 25,00 (venticinque,00) per 13/14 mensilità, che rientra nella retribuzione
di fatto, e nella base di calcolo del TFR.
6) Il versamento del contributo all’Ente Bilaterale dovrà essere effettuato tramite modello F24 con
indicazione del codice tributo TG15 o tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato ad
E.N.Bi.Form. all’IBAN: IT11 I062 3075 0800 0005 6955 068.
7) Unitamente al versamento dovrà essere inviata all'Ente Bilaterale la distinta, con i riferimenti
dell'Azienda ed i nominativi dei Lavoratori.
8) I contributi a favore dell'Ente Bilaterale devono essere corrisposti mensilmente dal Datore di
lavoro, per le prestazioni sanitarie Integrative, i servizi resi dall'Ente Bilaterale, e per il
finanziamento degli Organismi Contrattuali Bilaterali.
9) I versamenti sono obbligatori per i dipendenti assunti a tempo indeterminato, a tempo pieno o
parziale, com e Apprendisti o con qualsiasi altro contratto di dipendenza, purché di durata
Iniziale superiore a 12 mesi.
10) Le prestazioni Integrative al Servizio Sanitario Nazionale in favore dei lavoratori si intendono
erogate attraverso il Fondo Sanitario da nominarsi (vedi articolo 161) e maturano solo in caso
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di regolarità contributiva, con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data d'iscrizione
degli stessi da parte del datore di lavoro. Sono possibili quote diverse per ulteriori servizi.
11) Nessuna prestazione sarà dovuta dall'Ente Bilaterale al Lavoratore qualora l'Azienda non
adempia regolarmente al versamento dei contributi o se i versamenti risultino parziali, in tali
casi resta a carico del Datore di lavoro ogni responsabilità in merito alle pre stazioni dovute al
Lavoratore.
12) Il Datore di Lavoro che ometta, totalmente o parzialmente, il versamento delle quote previste
nel presente contratto e nei successivi Regolamenti, è responsabile verso i Lavoratori delle
perdite delle relative prestazioni, ov e previste, fermo restando il diritto del Lavoratore al
risarcimento del danno e ferme le sanzioni di Legge.
13) L'Ente Bilaterale potrà esercitare la facoltà di riscossione coattiva al fine di recuperare i
contributi dovuti per i soggetti iscritti.
Art. 157 - Finanziamento dell’Ente Bilaterale Territoriale
1) Il regolamento degli enti bilaterali territoriali può stabilire, previo autorizzazione dell’Ente
Bilaterale Nazionale, la ricezione volontaria di quote di contribuzione maggiori o diverse.
2) Le quote contrattuali di servizio dovute all’ E.N.Bi.Form. e agli Enti Bilaterali Territoriali
sono riscosse mediante un sistema nazionale con riparto automatico.
3) Il 30% del gettito netto globale è destinato direttamente al finanziamento dell’E.N.Bi.Form.
4) La quota residua verrà ripartita - in ragione della provenienza del gettito - di norma tra gli Enti
Bilaterali Regionali ed, in alternativa, tra gli Enti Bilaterali Territoriali.
5) L’Ente Bilaterale Nazionale potrà erogare parte delle quote riscosse ed accantonate agli enti
bilaterali territoriali regolarmente costituiti, qualora venga accertata la sussistenza di crediti
vantati dai suddetti enti bilaterali territoriali in relazione alle quote riscosse direttamente dagli
stessi.
Art. 158 - Privacy
In merito a tutto ciò che riguarda la garanzia delle protezione dei dati personali, sensibili, sanitari e
giudiziari si fa riferimento alla normativa cogente ex D.Lgs. 196/2003 e succe ssive modifiche e
integrazioni.
Art. 159 - Osservatorio Nazionale Bilaterale di monitoraggio del Lavoro Agile
Viene istituito un Osservatorio Nazionale Bilaterale in materia di Lavoro Agile, con l’obiettivo di
monitorarne l’andamento, valutarne possibili sviluppi e implementazioni con riferimento si a a
eventuali novità normative sia alla crescente evoluzione tecnologica e digitale in materia.
Tale Osservatorio, che sarà composto pariteticamente da 10 rappresentanti (5 di parte aziendale e 5
103
di parte sindacale), si riunirà per la prima volta entro il 01/09/2025 e successivamente con cadenza
almeno annuale.
CAPO IV - ENTE BILATERALE E TUTELA DELLA FORMAZIONE
Art. 160 - La Formazione professionale
L’evoluzione degli standard qualitativi delle imprese e dei servizi offerti alla clientela assumono
per le Parti valenza strategica per lo sviluppo del Settore. Tale obiettivo si persegue prevalentemente
mediante la valorizzazione delle risorse umane con particolare riferimento alla formazione
professionale.
Dal grado di professionalità degli addetti ai lavori, dipende lo sviluppo dei Settori e la loro capacità
competitiva sui mercati internazionali.
Considerati i processi di riforma dei sistemi educativi, formativi e del mercato del lavoro, le Parti
individuano l’occupabilità e l’adattabilità come riferimenti chiave delle politiche e degli strumenti
operativi di riferimento.
Il sistema dell’Ente Bilaterale, nelle sue diverse articolazioni, ha assunto come propria priorità lo
sviluppo di un sistema di formazione continua che risponda alle nuove esigenze, iniziando una
propria riflessione su temi chiave quali il riconoscimento dei crediti formativi, la flessibilizzazione
dell’accesso alla formazione per lavoratori ed imprese, l’integrazione fra sistemi.
Con il presente contratto, le Parti ribadiscono il valore strategico della formazione professionale,
individuando negli enti bilaterali la sede idonea per l'esame concertato delle relative problematiche
e la promozione delle conseguenti iniziative.
In conseguenza di ciò, le Parti, al fine di potenziare le azioni intraprese, si impegnano
congiuntamente a richiedere alle competenti istituzioni pubbliche una maggiore e rinnovata
attenzione nei confronti degli strumenti formativi destinati ai settori, con particolare riferimento
all'attivazione degli investimenti che possono essere realizzati per il tramite degli Enti Bilaterali nel
campo della formazione continua.
In questo quadro, considerata la competenza primaria assegnata alle Regioni in materia di
formazione professionale, si impegnano a sviluppare il confronto, anche tramite gli Enti Bilaterali,
con gli Assessorati Regionali alla formazione professionale al fine di realizzare le opportune
sinergie tra le rispettive iniziative, e ad attivare una sede istituzionale di confronto sul Settore tra
Governo e Parti sociali con particolare riferimento allo sviluppo e valorizzazione del le risorse
umane e alla formazione professionale.
Le parti convengono che, ai fini della realizzazione dei programmi di formazione continua, le
imprese faranno riferimento al Fondo Paritetico Interprofessionale FONDO CONOSCENZA.
104
Le parti congiuntamente c oncordano sulla opportunità che il fondo interprofessionale si avvalga
della rete degli enti bilaterali l’E.N.Bi.Form. e dei relativi centri di servizio quale strumento di
assistenza tecnica, di formazione e di analisi dei fabbisogni formativi.
TITOLO XIX - FONDO PREVIDENZA COMPLEMENTARE
Art. 161 - Previdenza Complementare, Assistenza Integrativa
Le Parti concordano sull’importanza di sviluppare strumenti di welfare contrattuale volti a garantire
una maggiore tutela per i lavoratori in materia di previdenza complem entare e assistenza sanitaria
integrativa.
In tale ambito, le Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente CCNL si impegnano a
individuare e nominare, entro 12 mesi dalla data di stipula del contratto, il Fondo Sanitario di
riferimento al quale le imprese del settore dovranno aderire, garantendo ai lavoratori prestazioni
sanitarie integrative rispetto al Servizio Sanitario Nazionale.
Le modalità di adesione, la contribuzione a carico delle imprese e degli eventuali lavoratori aderenti,
nonché le prestazioni garantite, saranno definite nell’accordo istitutivo del Fondo e potranno essere
successivamente oggetto di aggiornamento da parte delle Parti stipulanti.
TITOLO XX
Art. 162 - Fondo Paritetico Interprofessionale FONDO CONOSCENZA
Le Parti aderenti al presente contratto convengono sull’applicazione del FONDO CONOSCENZA,
Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale per la Formazione Continua alle imprese del settore
turismo, le cui funzioni verranno regolamentate con successivo specifico accordo.
FONDO CONOSCENZA autorizzato ad operare con Decreto Direttoriale 54/Segr.D.G./2015 del 2
marzo 2015, mette a disposizione risorse per il finanziamento di piani formativi con l’obiettivo di
aggiornare, qualificare e adeguare le competenze dei lavoratori dipendent i delle aziende aderenti.
L’attività di FONDO CONOSCENZA ha come destinatari i lavoratori delle imprese che versano il
contributo dello 0,30%, come previsto dalla Legge n. 845 del 1978 e s.m.i.
Il FONDO CONOSCENZA finanzia anche la formazione obbligatoria ex lege, ovvero la
formazione sulla sicurezza ex D.Lgs. 81/2008.
L’adesione al Fondo viene effettuata dall’impresa tramite denuncia contributiva mensile
UNIEMENS, ed è valida fino a revoca.
TITOLO XXI - ENTE BILATERALE E.N.Bi.Form E SICUREZZA SUL LAVORO
105
Art. 163 - Ente Bilaterale e Sicurezza sul lavoro
È costituita una commissione tecnica che esaminerà - anche avvalendosi del supporto
dell'’E.N.Bi.Form - i compiti affidati alle parti sociali dal D.Lgs. n. 81 del 2008, al fine di
individuare e proporre entro il 30/04/2026 gli eventuali adattamenti da apportare alle disposizioni
contrattuali vigenti.
In attesa di completamento dei lavori della istituenda commissione, le Parti convengono che la
valutazione dei progetti formativi previsti dall'art. 37 del D.Lgs. n. 81 del 2008 - la cui durata,
contenuti minimi e modalità di formazione sono definiti mediante accordo in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province autonome - sono affidate alla competenza
dell’E.N.Bi.Form. per le azien de multilocalizzate, ed alla competenza degli Enti bilaterali
territoriali per altre aziende.
All'atto della cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato - o determinato di durata
superiore ai tre mesi - i datori di lavoro rilasciano dipendente un'autocertificazione dell'attività
formativa svolta presso l’azienda in materia di sicurezza sul lavoro.
Art. 164 - Formazione Professionale
Le imprese aderenti al presente contratto si impegnano ad erogare i corsi di formazione e/o
aggiornamento professionale, previsti per il RLS e per i lavoratori, per il tramite dell’Ente Bilaterale
Organismo Paritetico E.N.BI.Form..
L’E.N.Bi.Form organizza, attraverso soggetti formatori ad essa collegati, corsi di formazione,
generale e specifica, sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, ai sensi del D.lgs. n. 81/08 e
ss.mm., per le aziende a basso, medio ed alto rischio, sia in frontali (in aula), che in FAD
(formazione a distanza).
TITOLO XXII – RIDERS
Art. 165 - Riders
Considerata la notevole espansione dell'utilizzo del servizio di consegna a domicilio di merci tramite
mezzi di trasporto che non richiedono il possesso di patente di guida di categoria B o superiore, le
parti stipulanti il presente CCNL intendono disciplinare i rapporti di lavoro finalizzati allo
svolgimento dell'attività sopra descritta.
Art. 166 - Norme generali
Ai lavoratori assunti per lo svolgimento dell'attività di consegna merci a domicilio tramite cicli,
ciclomotori e motocicli (anche a tre ruote), comunemente definiti "Riders", si applicano tutte le
coperture assicurative e previdenziali previste dalle vigenti norme e dal presente CCNL, compresa
l'Assistenza Sanitaria Integrativa e la Bilateralità contrattuale.
106
Art. 167 - Inquadramento
I Riders rientrano nella categoria del personale viaggiante al quale non spetta l'indennità di trasferta
e vengono inquadrati nei seguenti livelli:
- Livello A - parametro 110
Personale che effettua il servizio utilizzando cicli. Dopo 6 mesi di attività verrà assegnato al
parametro 116.
- Livello B - parametro 110
Personale che effettua il servizio utilizzando ciclomotori o motocicli. Dopo 6 mesi di attività
verrà assegnato al parametro 116 e, trascorsi ulteriori 9 mesi, verrà assegnato al parametro
119.
Art. 168 - Orario di lavoro
L'orario settimanale di lavoro è pari a 39 ore settimanali, distribuibili su 5 o 6 giorni, conguagliabile
nell'arco di 4 settimane. In ogni caso la durata media massima dell'orario di lavoro settimanale non
può superare le 48 ore.
L'orario giornaliero e la relativa retribuzione, anche come risultante da una o più riprese, non potrà
complessivamente essere inferiore a 2 ore.
Per orario di lavoro si intende ogni periodo compreso fra l'inizio e la fine della prestazione.
II lavoratore, all'inizio del servizio assegnato, dovrà trovarsi nel luogo indicato dal datore di lavoro
e potrà dare prova della sua presenza anche attraverso strumenti multimediali.
Art. 169 - Apprendistato professionalizzante
La durata massima dell'apprendistato è fissata in 36 mesi e la retribuzione sarà pari a quella prevista
per il livello di inquadramento di cui all'art. 2).
Art. 170 - Dispositivi di Prevenzione Infortuni
Sarà cura del datore di lavoro dotare il personale degli opportuni DPI tenendo conto delle peculiari
caratteristiche dell'attività svolta. A titolo puramente esemplificativo: casco, indumenti ad alta
visibilità, luci di segnalazione, guanti ecc.
Art. 171 - Accordi di secondo livello
Stante la particolarità dell'attività in oggetto e le differenziazioni del tessuto urbanistico ove gli
addetti andranno ad operare, a livello territoriale le par ti firmatarie del presente CCNL potranno
addivenire alla stipula di accordi, anche aziendali, per disciplinare materie connesse ai fabbisogni
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formativi, in particolare legati all'utilizzo di sistemi digitali, alla definizione di un Premio di
Risultato, alle procedure di protezione della privacy necessarie a seguito dell'adozione di strumenti
che rilevano la posizione dei lavoratori, all'attivazione di programmi di Welfare aziendale.
Art. 172 - Retribuzione
TABELLA RETRIBUTIVA RIDERS
Livello Periodo Parametri Minimi dal
01/08/2025
A Primi 6 mesi 110 1.490,00
A Mesi successivi 116 1.576,00
B Primi 6 mesi 110 1.490,00
B Ulteriori 9 mesi 116 1.576,00
B Mesi successivi 119 1.596,50
A partire dal 1/06/2026 le retribuzioni saranno incrementate dell’1,5% annuo.
TITOLO XXIII - SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO
Il D. Lgs. 81/2008 e ss. riunisce in un unico testo le norme esistenti in materia di sicurezza e salute
sui luoghi di lavoro.
Tale decreto è volto anche a favorire la diffusione della cultura di prevenzione e protezione in tema
di ambiente, salute e sicurezza, e della parteci pazione tra i datori di lavoro, i lavoratori, ed i loro
rappresentanti tramite strumenti adeguati.
Art. 173 - Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RSL)
Il numero dei rappresentanti per la sicurezza è cosi individuato:
- 1 rappresentante fino a 200 lavoratori
- 3 rappresentanti da 201 a 1000 lavoratori
- 6 rappresentanti oltre i 1000 lavoratori
Il Rappresentante per la sicurezza, in conformita a quanto disposto dal D.Lgs. 81/2008, non può
subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento delle proprie attività, e nei suoi confronti
valgono le stesse tutele previste dalla legge per le Rappresentanze sindacali.
Art. 174 - Incarico al rappresentante per la sicurezza
La costituzione della rappresentanza dei lavoratori deve avvenire mediante elezione diretta da parte
dei lavoratori.
Hanno diritto al voto tutti i lavoratori partecipanti al computo del numero dei lavoratori che prestino
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la loro attività nell'area del Turismo.
Le elezioni dovranno avere luogo senza pregiudizio per la sicurezza delle persone, la salvaguardia
dei beni e degli impianti ed in modo da garantire il normale svolgimento dell'attività lavorativa.
Possono essere eletti tutti i lavoratori partecipanti al computo del nume ro dei lavoratori del settore
turistico. Risulterà eletto il lavoratore che avrà ottenuto il maggior numero di voti espressi; purchè
abbia partecipato alla votazione la maggioranza semplice degli aventi diritto. Prima dell'elezione i
lavoratori in servizio nomineranno alloro interno il segretario che provvederà a redigere il verbale
della elezione. Copia del verbale sarà consegnata dal segretario al datore di lavoro. L'esito della
votazione sarà comunicato a tutti i lavoratori mediante affissione in luogo a ccessibile a tutti i
lavoratori.
La rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza dura in carica 3 anni ed e rieleggibile. Nel caso di
dimissioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, lo stesso sarà sostituito dal primo dei
non eletti o in mancanza rimarrà in carica fino a nuove elezioni e comunque non oltre sessanta giorni
dalle dimissioni, in tal caso al dimissionario competono le sole ore di permesso previste per la sua
funzione, per la quota relativa al periodo di durata nella funzione stessa.
Art. 175 - Permessi retribuiti per RLS
Negli esercizi dell'area delle micro imprese fino ai 15 dipendenti il Rappresentante dei Lavoratori
per la Sicurezza avrà a disposizione n° 16 ore di permesso retribuito annue. Negli esercizi con pili
di 15 dipendenti, il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza avrà a disposizione n° 24 ore di
permesso retribuite annue. Per l'espletamento degli adempimenti previsti ai punti B, C, D, E, G
dell'articolo 50, comma I del D.Lgs. 81/2008 non verranno utilizzati i predetti monte ore. Il Corso
di Formazione di cui all'art. 37, commi 10-13 D.Lgs. 81/2008 , secondo il Decreto del Consiglio dei
Ministri 16/1/97, durerà un minimo di 32 ore. Il corso di 32 ore è previsto per eventuali
aggiornamenti che andranno regolarmente retribuiti dal datore di lavoro.
Art. 176 - Attribuzioni del Rappresentante per la sicurezza
Con riferimento alle altre attribuzioni del rappresentante per la sicurezza, la cui disciplina legale e
contenuta all'art. 50 del D.Lgs. 81/2008, le Parti concordano sulle seguenti indicazioni.
In applicazione dell'art. 50 comma 1, lettere e), f), h) e i) del D.Lgs. 81/2008, il rappresentante ha
diritto di ricevere le informazioni e la documentazione ivi prevista per il più proficuo espletamento
dell’incarico. Di tali dati e delle attività connesse di cui sia messo o venga comunque a conoscenza,
il rappresentante è tenuto a farne un uso strettamente connesso al proprio incarico, nel rispetto del
segreto professionale aziendale.
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II datore di lavoro consulta il rappresentante per la sicurezza su tutti gli eventi ed aggiornamenti per
i quali la disciplina legislativa prevede un intervento consultivo dello stesso. II verbale della
consultazione deve riportare le osservazioni e le proposte formulate dal rappresenta nte per la
sicurezza.
II rappresentante per la sicurezza, a conferma dell'avvenuta consultazione appone la propria firma
sul verbale della stessa.
Art. 177 - Consultazione RLS
Il D.Lgs. 81/2008 prevede a carico del datore di lavoro la consultazione del rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza, questa deve essere effettuata in modo da garantire la sua effettività. Il
rappresentante per la sicurezza, in occasione della consu ltazione, ha facoltà di formulare proprie
proposte e proprie opinioni, non vincolanti per il datore di lavoro, in ordine alle attività aziendali,
in corso o in via di definizione. Il rappresentante è tenuto a controfirmare, in ogni caso, il verbale
dell'avvenuta consultazione.
Art. 178 - Documentazione ed informativa negli esercizi area turistica
Ai sensi dell'art. 50, comma 4 del D.Lgs. 81/2008, il rappresentante per la sicurezza ha diritto di
ricevere le informazioni e di consultare il DVR -Documento Valutazione dei Rischi aziendale i
documenti e le misure di prevenzione relative, nonchè quelle inerenti le sostanze e i preparati
pericolosi, laddove impiegati, le macchine, gli impianti, l'organizzazione e gli ambienti di lavoro,
gli infortuni. 11 rappresentante, ri cevute le notizie e le informazioni di cui al comma 1, è tenuto a
fame un uso strettamente connesso alla sua funzione e nel pieno rispetto del segreto professionale.
Art. 179 - Attività riconosciuta per il RLS
In tutti i casi in cui un componente la rappresentanza per la sicurezza, per svolgere le sue specifiche
funzioni, debba interrompere la propria attività lavorativa, dovrà dame preventivo avviso al Datore
di Lavoro almeno 2 giorni lavorativi prima, firmando una apposita scheda permessi al fine di
consentire il computo delle ore utilizzate.
Art. 180 - Elezioni del RLS.
Il RLS è eletto con il sistema del voto uninominale per liste contrapposte. Godono del diritto al voto
tutti i lavoratori indipendentemente dal contra tto di lavoro ad essi applicato -a tempo determinato,
indeterminato, formazione lavoro. Sono eleggibili solo i dipendenti con rapporto di 1avoro a tempo
indeterminato.
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Art. 181 - Accesso ai luoghi di lavoro.
Il RLS, ed il RLST nominato dall’organismo paritetico, avranno diritto di accesso ai luoghi di lavoro
con semplice informazione preventiva alla Direzione Aziendale. Unici limiti al diritto di accesso ai
luoghi di lavoro saranno quelli di legge. L'azienda potrà richiedere la presenza obbligatoria del
proprio titolare e/o responsabile del servizio di prevenzione e protezione o di un proprio incaricato
di fiducia.
Art. 182 - Formazione Professionale per l’RLS erogata da E.N.Bi.Fom.
Le imprese aderenti al presente contratto si impegnano ad erogare i corsi di formazione e/o
aggiornamento professionale, previsti per il RLS e per i lavoratori, per il tramite dell’Ente Bilaterale
E.N.BI.Form.
L’E.N.Bi.Form organizza, attraverso soggetti formatori ad essa collegati, corsi di formazione,
generale e specifica, sulla sicurezza e sa lute nei luoghi di lavoro, ai sensi del D.lgs. n. 81/08 e
ss.mm., per le aziende a basso, medio ed alto rischio, sia in frontali (in aula), che in FAD
(formazione a distanza).
Art. 183 - Formazione a distanza (FAD)
I moduli, complessivamente, saranno progettati per la loro fruizione a distanza per dare ai
partecipanti conoscenze e competenze che li mettano in condizione di svolgere il ruolo per il corso
specifico per gestire in modo continuativo un sistema aziendale di sicurezza.
Metodologia
Collegamento tramite Internet e utilizzo di slides
a. Videocorsi
b. Documenti e dispense scaricabili;
c. Verifica di apprendimento: test a risposte multiple.
Verifiche
Saranno del tipo interattivo con Test.
Documentazione
Tutti le slides ed il materiale complementare utilizzato durante il corso saranno fornite al
corsista in formato pdf, Tutti i test di verifica del corso, lo sviluppo temporale dei corsi e la
copia dell'Attestato saranno conservati quale documentazionedella formazione avvenuta.
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Attestato
Al termine del percorso formativo sarà consegnato al discente l'Attestato numerato dell'avvenuta
formazione valido su tutto il territorio nazionale, in recepimento del principio di
reciprocità e della libera circolazione dei lavoratori e dei titoli professionali legittimamente
conseguiti all’interno del medesimo ordinamento giuridico statale e nel quadro di comuni
regole sovranazionali ai sensi della Direttiva Europea 2500/36/CE recepita con D.Lgs.
206/20 .