CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 2 febbraio 1958
Cassazione n. 28766/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 02/02/1958, avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino emessa in data 16/12/2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Torino, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Torino in data 17/01/2014 - con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato a pena di giustizia per i reati di bancarotta fraudolenta per distrazione, bancarotta fraudolenta documentale e bancarotta impropria da operazioni dolose, quale amministratore e liquidatore della Arhos s.r.I., dichiarata fallita in data 19/01/2007, nonché per le medesime fattispecie, quale amministratore di fatto della Nixi s.r.I., dichiarata fallita in data 23/10/2006, con l'aggravante di aver cagionato, in riferimento ad entrambi i fallimenti, un danno patrimoniale di rilevante gravità - riduceva la durata delle pene accessorie di cui all'art. 216, ultimo comma, legge fallimentare, nei confronti dell'imputato. 2. In data 29/04/2022 [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore di fiducia, avv.to [OSCURATO:PERSONA], deducendo sei motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1 inosservanza di norme processuali sancite a pena di nullità, inammissibilità, inutilizzabilità, decadenza, in riferimento agli artt. 516 e 521 cod. proc. pen., vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. c) ed e) cod. proc. pen., in quanto la Corte di merito, ed ancor prima il Tribunale, hanno ritenuto il Terranova colpevole della distrazione della somma di euro 440.085,29, prelevati da terzi dai conti correnti societari, a seguito di culpa in vigilando, sebbene nel capo di imputazione gli fosse stata contestata l'appropriazione diretta di tali somme, relative alla Nixi s.r.I.; sul punto era stato proposto specifico motivo di appello, del tutto ignorato dalla Corte territoriale; 2.2 inosservanza di norme processuali sancite a pena di nullità, inammissibilità, inutilizzabilità, decadenza, in riferimento agli artt. 238, 513, 514 cod. proc. pen., vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. c) ed e) cod. proc. pen., in quanto la Corte di merito ha ritenuto utilizzabili le dichiarazioni rese dall'imputato nel verbale di interrogatorio del 25/01/2002, in fase di indagini preliminari, epoca in cui non era stato ancora dichiarato il fallimento delle società, atto acquisito senza il consenso della difesa, che, nei motivi di appello, aveva rilevato la illegittima acquisizione dell'interrogatorio reso, rispettivamente, quattro e cinque anni prima delle dichiarazioni di fallimento delle due società, non potendo considerarsi confessorie le dichiarazioni intervenute in epoca in cui i reati fallimentari non erano ancora venuti ad esistenza, laddove l'interrogatorio era stato reso nell'ambito di un diverso procedimento, n. 8010/2001 R.G.N.R., relativo solo a violazioni tributarie, mentre per i reati fallimentari l'iscrizione era sopraggiunta solo in data 31/05/2008, nell'ambito del proc. pen. n. 13602/08 R.G.N.R., poi riunito al precedente; sicché l'interrogatorio, in quanto reso in altro procedimento penale, ed in fase di indagini preliminari, non avrebbe potuto essere acquisito, ai sensi dell'art. 238 cod. proc. pen., né le dichiarazioni ivi contenute avrebbero potuto essere utilizzabili, non avendo, sul punto, la Corte territoriale fornito alcuna risposta al gravame; 2.3 violazione di legge, in riferimento agli artt. 216 e 223 legge fallimentare, inosservanza di norme processuali sancite a pena di nullità, inammissibilità, inutilizzabilità, decadenza, in riferimento all'art. 546 cod. proc. pen., vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b), c) ed e) cod. proc. pen., in quanto la motivazione si fonda unicamente sulle indagini svolte dalla Guardia di Finanza e sulla consulenza tecnica del dott. Rivella, pur in assenza di prove circa la percezione delle somme dovute all'Erario a titolo di IVA ed il versamento delle stesse sui conti correnti intestati al Terranova, come affermato dallo stesso consulente ed ammesso dallo stesso operante della Guardia di Finanza, che ha dichiarato come non siano mai state acquisite le fatture di acquisto e di vendita dei prodotti informatici, a dimostrazione che la presunzione di aver incassato VIVA senza conoscere il costo sostenuto per l'acquisto del relativo prodotto implica una conclusione di tipo esclusivamente presuntivo, quanto alla individuazione della dfra corrispondente al profitto delle sottofatturazioni, non essendo neanche 'possibile individuare il nesso eziologico con il dissesto; anche su tali argomenti la Corte di merito ha omesso ogni motivazione, nonostante, tra l'altro, la difesa avesse evidenziato l'omesso esame della documentazione contabile acquisita dall'Agenzia delle Dogane e visionata dalla Guardia di Finanza afferente ai costi sostenuti dalla società Athos s.r.I.; inoltre, sia quanto alla bancarotta distrattiva che quanto alla bancarotta documentale, la difesa ricorda come l'omesso versamento dell'IVA non fosse penalmente rilevante all'epoca dei fatti, essendo stato introdotto l'art. 10-ter d. Igs. 74/2000 con il d. Igs. 223 del 04/07/2006, avendo la sentenza impugnata omesso ogni motivazione in merito al dolo specifico di entrambe le fattispecie; 2.4 violazione di legge, in riferimento agli artt. 110 cod. pen. e 216 legge fallimentare e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen., avendo la Corte di merito omesso ogni accertamento sulla specifica condotta dell'imputato, valutata genericamente ed indistintamente in riferimento ad entrambe le società, senza alcuna dimostrazione della incidenza dell'omesso versamento dell'IVA sulla causazione del fallimento, né sull'elemento soggettivo del reato di bancarotta per distrazione, soprattutto alla luce della successiva introduzione del reato di omesso versamento dell'IVA, avendo la sentenza impugnata confuso la prova delle presunte frodi fiscali, non contestate all'imputato, con la prova degli illeciti fallimentari, senza alcuna dimostrazione del cagionamento del fallimento, né alcuna individuazione delle operazioni dolose; 2.5 violazione di legge, in riferimento all'art. 533 cod. proc. pen., e vizio di motivazione, ai sensi. dell'art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen., in quanto la sentenza impugnata non ha raggiunto la dovuta certezza processuale circa l'attribuibilità delle condotte all'agente; 2.6 violazione di legge, in riferimento all'art. 62-bis cod. pen., e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen., quanto alla mancata concessione delle invocate circostanze attenuanti generiche, basata sulla gravità dei fatti, nonostante la confessione del Terranova, che ha consentito di definire la prova a suo carico, secondo quanto contraddittoriamente riconosciuto dalla medesima sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. Va premesso che la vicenda processuale si inquadra nell'ambito di un fenomeno di evasione dell'IVA comunitaria da parte di aziende operanti nel settore del commercio di materiale informatico; il Terranova era risultato amministratore unico della Athos s.r.l. e amministratore di fatto della Nixi s.r.l. Il primo motivo di ricorso, che riguarda il capo 5) della imputazione, non si confronta con la motivazione delle sentenze di merito, da cui non risulta alcuna menzione della culpa in vigilando, posto che in esse si dà atto delle emergenze degli accertamenti bancari, secondo cui la somma di 440.084,29, complessivamente calcolata, era risultata da prelievi in contanti o bonificati; rispetto alla Nixi s.r.I., inoltre, il Terranova aveva pacificamente ammesso il proprio ruolo di amministratore di fatto. Ne consegue come, all'evidenza, la difesa abbia confuso il concetto di omesso controllo, ex art. 40, comma secondo, cod. pen., che può individuarsi a carico dell'amministratore formale nel reato commesso dall'amministratore di fatto (Sez. 5, n. 7332 del 07/01/2015, Fasola, Rv. 262767; Sez. 5, n. 37305 del 14/05/2013, Meroni, Rv. 257608), mentre l'amministratore di fatto risponde per fatto proprio, in relazione al ruolo in concreto svolto nell'ambito della compagine societaria. In ogni caso, non si comprende neanche in cosa si sarebbe concretato il vulnus per la difesa, che nulla specifica al riguardo. Parimenti generica risulta la deduzione posta a fondamento del secondo motivo, che nulla allega a sostegno dell'epoca in cui si sarebbe verificata l'iscrizione, ai sensi dell'art. 335 cod. proc. pen., per i reati fallimentari, né quanto alla diversità del procedimento in cui sarebbe stato resto l'interrogatorio. Inoltre, il ricorso non si confronta con la circostanza che, in ogni caso, il primo giudice aveva evidenziato come il Terranova avesse reso le medesime dichiarazioni anche al curatore fallimentare e, in parte, anche nel corso delle spontanee dichiarazioni in udienza avesse riferito sul suo ruolo di amministratore di fatto della Nixi s.r.l. A ciò aggiungasi che le dichiarazioni rese dall'imputato in diverso procedimento penale possono essere utilizzate, ex art. 238, comma 3, cod. proc. pen.richiamato dal successivo art. 511-bis qualora egli rifiuti di sottoporsi ad esame, in quanto detto rifiuto, rendendo irripetibile l'atto compiuto con l'interrogatorio davanti al pubblico ministero, legittima l'acquisizione del relativo verbale (Sez. 1, n. 5219 del 22/09/2020, dep. 10/02/2021, P.G. c. [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280755; Sez. 5, n. 16703 del 11/12/2008, dep. 20/04/2009, Palanza e altri, Rv, 243331). Quanto al terzo motivo, la sentenza impugnata ha fondato la motivazione sulla documentazione acquisita; in particolare, la sentenza di primo grado aveva sottolineato come le indagini della Guardia di Finanza avessero consentito l'emersione delle condotte penalmente rilevanti in base all'esame dei modelli VES relativi agli acquisti intracomunitari, effettuati in assenza delle auto-fatturazioni ed in evasione dell'IVA. Né si comprende per quale ragione la difesa - che pure si riferisce in ricorso a documentazione rilevante - non l'abbia prodotta nel corso dell'istruttoria dibattimentale, posto che avrebbe avuto tutto l'interesse in tal senso, così come avrebbe potuto, quanto meno, indicare dove rinvenire la documentazione rilevante, attivando i poteri istruttori dei giudici di merito. A ciò deve aggiungersi che la doglianza mal si concilia con la indiscussa emergenza processuale, consistente nella pacifica ammissione dei fatti da parte di tutti i soggetti coinvolti, non solo da [OSCURATO:PERSONA], ma anche dal coimputato [OSCURATO:PERSONA]. Quanto all'elemento soggettivo del reato, la ricostruzione del meccanismo fraudolento nell'ambito del settore delle frodi IVA e la stessa ammissione dei soggetti coinvolti rende del tutto logicamente incensurabile la motivazione della sentenza impugnata, laddove la rilevanza della condotta emerge palese dal fatto che proprio le risultanze degli accertamenti della Guardia di Finanza avevano indotto il competente ufficio della Procura della Repubblica di Torino a richiedere il fallimento delle società coinvolte nel meccanismo di frode. Né appare conferente la circostanza che prima dell'anno 2006 l'omesso versamento di IVA non fosse fattispecie penalmente rilevante, essendo stato l'art. 10-ter d.lgs. 74/2000 introdotto con l'art. 35 d.l. 223/2006, posto che, nel caso in esame, la condotta fraudolenta descritta in imputazione - sottofatturazione realizzata a seguito di vendite sottocosto di beni acquistati a seguito del meccanismo di evasione dell'IVA comunitaria - risulta inquadrata e qualificata come bancarotta per effetto di operazioni dolose, ai sensi dell'art.223, comma 2, n. 2, legge fallimentare; peraltro, qualora detta condotta fosse stata contestata anche in riferimento a violazioni finanziarie, certamente sarebbero venuti in rilievo le fattispecie di cui agli artt. 2 e 8 d. Ig. 74/2000, e non certamente quella di cui al citato art. 10-ter, non essendo affatto necessario, in ogni caso, ai fini della condotta di bancarotta contestata, che la stessa integri anche uno specifico reato tributario. Del tutto congrua la motivazione della Corte di merito circa la mancata concessione della circostanze attenuanti generiche, in considerazione della gravità dei fatti, alla luce dello spessore del danno cagionato ai creditori delle società fallite; sul punto, la difesa si limita a richiamare le ammissioni dell'imputato in sede di verbale di interrogatorio, eludendo la circostanza che la Corte di merito ha anche dato risalto al fatto che l'imputato, nel corso del dibattimento, si è volontariamente sottratto all'esame, condotta che, seppure legittima, ben può essere valutata ai fini del diniego delle richiamate circostanze attenuanti generiche. Dall'inammissibilità del ricorso discende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al paga