CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 15 luglio 2021
Cassazione n. 32126/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 13046-2015 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, V.[OSCURATO:PERSONA] 51, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] 2021 CARDI, rappresentata e difesa dall'avvocato 4860 [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 86, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 14/2015 della COMM.TRIB.REG.UMBRIA, depositata il 09/01/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/07/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; R.G.N.13046/2015 (23) Rilevato che -[OSCURATO:PERSONA] SpA ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza della CTR dell'Umbria n.13/04/15, pronunciata nei confronti del Consorzio della bonifica Umbra e di Equitalia centro ora Agenzia della riscossione, che, in sede di giudizio rescissorio, in riforma della sentenza della CTP di Perugia, ha respinto il ricorso originario dell'attuale ricorrente per cassazione ; -che nelle more della fissazione del ricorso [OSCURATO:PERSONA] SpA e Consorzio della bonifica Umbra sono addivenute ad un accordo transattivo, sicché [OSCURATO:PERSONA] SpA ha manifestato l'intenzione di rinunciare al ricorso per cassazione, non avendo più interesse al giudizio; -che il Consorzio della bonifica Umbra ha accettato tale rinuncia; Considerato che -la rinuncia al ricorso , accettata dalla controparte, preclude l'esame del ricorso perché a tale manifestazione di volontà abdicativa segue la declaratoria di estinzione del processo; nulla sulle spese ,poiché l'adesione alla rinuncia della controricorrente preclude la pronuncia sulle spese, a norma dell'art.391 cod.proc.civ., comma 3 ( cass.n.23737/2004; n.19514/2008); P. Q. M. Dichiara l'estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia. Così deciso in Roma nella camera di consiglio tenutasi in modalità "da remoto", del 15.07.2021 [OSCURATO:PERSONA]