CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 26907/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 127/2021proposto da: Avv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) ed ivi residente alla Via dei Mille n. 243, in proprio e quale procuratore speciale (giusta procura per notar Santoro del 18.1.1995; rep. n. 9963) del dott. [OSCURATO:PERSONA] –entrambi eredi dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], deceduto l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] -, rappresentato e difeso da sé stesso ex art. 86 c.p.c. ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Messina, alla Via P. Romeo n. 4, pec: [OSCURATO:EMAIL] -ricorrente - contro Agenzia delle Entrate ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del [OSCURATO:PERSONA] pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) e presso la stessa domiciliata in Roma alla [OSCURATO:PERSONA] d’Italia con allegato vaglia cambiario – Impugnabilità – Rigetto parziale implicito istanza rimborso Via dei Portoghesi n. 12; -controricorrente – -avverso la sentenza n. 488 7 / 1 6 /20 19 emessa dalla CTR Sicilia il 02/08/2019e non notificata; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto infatto 1. L’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale procuratore speciale del dott. [OSCURATO:PERSONA] (entrambi eredi dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]), proponeva ricorso davanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Messina avverso un atto della Banca d’Italia del 20.12.2003, con allegato vaglia cambiario, con cui veniva disposto il rimborso nella misura determinata dall’Agenzia delle Entrate a seguito dell’esame della dichiarazione per l’anno d’imposta 1994. 2. [OSCURATO:PERSONA] dichiarava inammissibile il ricorso. 3. Sull’appello del contribuente, la [OSCURATO:PERSONA] rigettava il gravame, evidenziando che era stato impugnato un atto emesso dalla Banca d’Italia, e non da un ufficio tributario, non avente natura giuridica tributaria. 4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] sulla base di un unico motivo.L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso. 5. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. In prossimità della camera di consiglio il ricorrente ha depositato memoria illustrativa. Ritenuto in diritto 1. Con l’unico motivo il ricorrente deduce la violazione dell’art. 19, lett. g), d.lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3) e 4), c.p.c., per aver la CTR dichiarato inammissibile ilsuo ricorso, nonostante avesse ad oggetto il provvedimento implicito di rigetto parziale della domanda di rimborso da lui presentata all’Amministrazione finanziaria in sede di dichiarazione dei redditi.1.1. La parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa i cui contenuti inducono questa Corte a rimeditare le ragioni sulle quali era fondata la proposta del relatore. Anche di recente questa Corte ha ribadito che, in tema di contenzioso tributario, qualora, a fronte di un'istanza di rimborso d'imposta, l'Amministrazione finanziaria si limiti ad emettere un provvedimento di rimborso parziale, senza evidenziare alcuna riserva o indicazione nel senso di una sua eventuale natura interlocutoria, il provvedimento, per la parte relativa all'importo non rimborsato, ha valore di rigetto -sia pure implicito -della richiesta originariamente presentata dal contribuente. Ne consegue che detto provvedimento costituisce atto impugnabile quale rifiuto espresso, nel termine di sessanta giorni dalla notificazione, ai sensi degli artt. 19 e 21 del d.lgs. n. 546 del 1992, ed è improponibile una seconda istanza di rimborso per il mancato accoglimento integrale della prima, con conseguente inidoneità della stessa alla formazione di un silenzio-rifiuto impugnabile (Sez. 5, Sentenza n. 23157 del 22/10/2020; cfr., in precedenza, Sez. 5, Sentenza n. 14846 del 05/06/2008; dello stesso avviso è Sez. 5, Ordinanza n. 18872 del 11/09/2020). In siffatta evenienza la mancata, tempestiva, impugnazione del diniego dell'istanza di rimborsodi imposta determina l'intangibilità del relativo rapporto, posto che in campo tributario il diritto soggettivo del contribuente al rimborso è fronteggiato non da un potere discrezionale, ma dall'obbligo dell'Amministrazione tributaria, ex art. 53 Cost., di ristabilire la giusta imposizione nel rispetto della capacità contributiva, sicché la riproposizione della medesima istanza, ormai rivolta contro un provvedimento ormai definitivo, corrisponde ad una richiesta di esercizio del potere di autotutela da parte dell'Amministrazione finanziaria, il quale presuppone l'esistenza di un interesse di rilevanza generale alla rimozione (Sez. 6 -5, Sentenza n. 26087 del 11/12/2014). In definitiva, è stato affermato ivi il principio secondo cui, qualora l'amministrazione finanziaria accolga solo parzialmente l'istanza del contribuente proposta ai sensi dell'art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973, rivolta ad ottenere lo sgravio e rimborso di un tributo iscritto a ruolo, il relativo provvedimento, ove evidenzi la volontà di negare tale rimborso per l'altra parte del tributo, integra un rigetto implicito, impugnabile davanti alle commissioni tributarie ai sensi e nel termine di cui all'art. 21 del d. lgs. n. 546/1992) decorrente dalla data di notifica del provvedimento, senza che sia possibile proporre tale impugnativa rispetto ad una seconda e successiva istanza di rimborso, non prevista dalla norma contenuta nel citato art. 38 del d.P.R. n. 602. Orbene, nel caso di specie, l’atto con il quale la Banca d’Italia ha rimborsato al contribuente la minor somma di euro 9 . 347 , 35 presupponeva inevitabilmente il rigetto implicito, sia pure parziale, dell’istanza volta ad ottenere il rimborso dell’importo complessivo di euro 11.563,98. Proprio perché, come visto, non è consentito al contribuente proporre ripetute istanze di annullamento in autotutela avverso accertamenti tributari definitivi e decidere quale diniego opposto dall'Ufficio impugnare in sede giurisdizionale, il medesimo aveva la possibilità diricorrere solamente avverso il diniego, tacito, a seguito della formazione del silenzio rifiuto, relativo all’originaria istanza proposta(in tal senso cfr. Sez. 5, Ordinanza n. 20200 del 25/09/2020). Invero, rientra nella categoria degli atti suscettibili di autonoma impugnazione, ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, qualunque provvedimento idoneo ad incidere sul rapporto tributario, ivi compreso, dunque, il silenzio serbato dall'Amministrazione finanziaria sull'istanza di riconoscimento di un'esenzione o agevolazione, che deve essere qualificato come silenzio rifiuto(Sez. 5, Sentenza n. 13394 del 30/06/2016). Pertanto, premesso che sin dall’inizio il contribuente ha chiesto, con l’originario ricorso notificato il 18.2.2004, il parziale annullamento del provvedimento di restituzione dell’imposta della quale era stato chiesto il rimborso già con la dichiarazione dei redditi per l’anno 1994 (cfr. pag. 9 del ricorso), oggetto dell’impugnativa è sempre stato un provvedimento (di rifiuto parziale implicito della domanda di rimborso ) proveniente direttamente dall’Amministrazione finanziaria, e non già un atto riconducibile ad un soggetto estraneo alla detta amministrazione (quale la Banca d’Italia) che, come tale, non sarebbe stato impugnabile dinanzi al giudice tributario, non rientrando nell’ambito degli atti impugnabili di cui all’art. 19 d.lgs. n. 546/1992. In quest’ottica, la natura tassativa dell'elencazione degli atti impugnabili, contenuta nell'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, non preclude al contribuente la facoltà di impugnare atti impositivi atipici, che, esplicitandone le concrete ragioni fattuali e giuridiche, po rtino a sua conoscenza una ben individuata pretesa tributaria (cfr., in tal senso, Sez. 5, Ordinanza n. 11481 del 08/04/2022; Sez. 5, Ordinanza n. 1230 del 21/01/2020), nella fattispecie riferita alla parte di rimborso negata. 2. La sentenza impugnata va, pertanto, in accoglimento del ricors o, cassata, rinviando la causa, anche per le spese del presente giudizio, alla CTR Sicilia. P.Q.M. La Corte accoglieil ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per lespese del presente giudizio, alla CTR Sicilia in differente composizione .