CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 06027/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A sul ricorso iscritto al N. 15336/2024 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rapp.tepro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale in atti –ricorrente – CONTRO AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore generale pro tempore, rappresentata e difesa ex legedall’Avvocatura Generale dello Stato -controricorrente– avverso la sentenza n. 7220/16/2023 della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, depositata in data 28.12.2023, non notificata; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] all’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; TRIBUTI – rimborso parziale – diniego parziale implicito - onere di impugnazione [OSCURATO:PERSONA] 1. In data [OSCURATO:DATA_NASCITA]la [OSCURATO:SOCIETA]. acquistava un credito Ires, ai sensi dell’art. 1 co. 1 e successivi del D.M. N. 384/1997, dalla OPM Soc. Coop. a.r.l., assuntore del concordato fallimentare di [OSCURATO:PERSONA], con atto autenticato dal Notaio in [OSCURATO:PERSONA]. F. Rizzo, registrato a Casoria il 22/12/2017. Notificata la cessione del credito all’Agenzia delle Entrate e presentata istanza di rimborso, quest’ultima richiedeva ulteriori documenti. Non essendo stati depositati i documenti richiesti, l’A.F. erogava un rimborso parziale in data 17/12/2019. Sollecitata senza esito l’erogazione della residua somma chiesta a rimborso, la società proponeva ricorso. 2. [OSCURATO:PERSONA] di Napoli dichiarava l’inammissibilità del ricorso per intervenuta decadenza, ritenendo che l’accoglimento parziale dell’istanza di rimborso configurasse un provvedimento di diniego parziale implicito, da impugnare, quindi, a pena di decadenza, nel termine di 60 giorni di cui all’art. 21, comma 1, D.Lgs. n. 546/1992. 3. La Corte di giustizia di secondo grado della Campania respingeva il gravame della contribuente, confermando la pronuncia di primo grado. 4. Avverso la precitata sentenza la società in epigrafe ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo. 5. L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso. 6. Per la trattazione della causa è stata fissata l’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. 7. La società ricorrente ha depositato tempestiva memoria illustrativa. 8. La Procura Generale, in persona del Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA], ha depositato requisitoria scritta. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo ed unico motivo – rubricato violazione e/o falsa applicazione dell’art. 21 d.lgs. n. 546/1992 in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c.»la società ricorrente assume che il provvedimento di riconoscimento parziale del 17/12/2019, emesso dall’Agenzia delle Entrate – [OSCURATO:PERSONA] I di Napoli, era inidoneo a valere quale diniego implicito per la parte non rimborsata, avendo mera natura interlocutoria ed essendo carente dei requisiti minimi previsti dalla normativa in materia affinché potesse essere qualificato come diniego implicito. Conseguentemente, diversamente da quanto ritenuto dai giudici di secondo grado, nel caso di specie non troverebbe applicazione il comma 1 del richiamato art. 21 D.Lgs. n. 546/1992, che prevede un termine perentorio di 60 giorni dalla notifica del provvedimento per procedere alla sua impugnazione, bensì il comma 2 del medesimo articolo, che prevede – di contro – un termine dilatorio di 90 giorni decorrente dalla domanda di restituzione per presentare ricorso avverso il rifiuto tacito di rimborso. Ed infatti, poiché il detto provvedimento del 17/12/2019 non configurava un provvedimento impugnabile, l’impugnativa era stata correttamente indirizzata (in data 21/07/2021) avverso il silenzio-rifiuto formatosi in ordine alla richiesta di rimborso con riguardo all’importo non rimborsato di euro 337.424,00. In subordine, qualora il detto provvedimento dovesse essere ritenuto equipollente ad un diniego implicito per la parte non riconosciuta a rimborso, l’assenza delle informazioni previste dall’art. 7, comma 2, dello Statuto dei diritti del Contribuente e, segnatamente, della clausola di impugnazione, avrebbe dovuto consentire una rimessione in termini. Infatti, l’Ufficio si era limitato ad informare la Società di aver fornito il nulla osta all’Agenzia della Riscossione competente per il pagamento parziale del rimborso in quanto la documentazione sarebbe stata “carente” e quindi inidonea a fondare l’integrale accoglimento. 1.1. Il motivo è infondato. 1.2. La parte ricorrente, nella parte narrativa del ricorso, afferma che in data 24/07/2019 l’Ufficio dell’Entrate di Napoli ha richiesto (con nota prot. 121622 a mezzo PEC, già allegato n. 12 al ricorso di primo grado) una serie di documenti; in data 16/09/2019, la società cessionaria [OSCURATO:SOCIETA] ha trasmesso all’Ufficio tutta la documentazione richiesta e necessaria all’istruttoria, in particolare producendo copia di libretto di deposito/estratti conto bancari comprovanti l’esigibilità del credito IRES chiesto a rimborso(già Allegato n. 15 al ricorso di primo grado ), nonché, ove nella sua disponibilità, le relative certificazioni bancarie (segnatamente quelle relative agli anni 2000-2015); in data 29/10/2019, l’Ufficio notificava una richiesta di integrazione documentale, in particolare richiedendo l’esibizione di tutte le certificazioni bancarie (segnatamente anche quelle relative agli anni 1983-1999) (già Allegato n. 16 al ricorso di primo grado); in data 17/12/2019, l’Ufficio, non avendo ricevuto riscontro alla richiesta, comunicava di aver dato il nulla osta all’Agenzia della Riscossione per il pagamento parziale del rimborso, pari ad euro 104.906,00, ossia all’importo corrispondente alle ritenute relative agli anni 2000-2015 (già Allegato n. 18 al ricorso di primo grado); in data 23/12/2019, veniva parzialmente erogato il rimborso alla cessionaria per un importo pari ad euro 107.004,12 (già Allegato n. 19 al ricorso di primo grado). 1.3. Nella memoria illustrativa tempestivamente depositata la società ricorrente invoca l’orientamento di legittimità secondo cui il provvedimento di accoglimento parziale di una istanza di rimborso non implica, necessariamente, un provvedimento di rigetto per la parte non accolta, in quanto il “silenzio-rifiuto parziale”, a differenza del “silenzio- rifiuto totale”, presuppone l’esistenza di un provvedimento positivo (benché parziale), il cui contenuto deve essere, pertanto, necessariamente interpretato, posto che il suo contenuto, per la parte non accolta, potrebbe non avere natura reiettiva, ma solo interlocutoria (come, ad esempio, nell’ipotesi di carenza documentale. (Cass. n. 5338 del 27/02/2020). 1.4. Senonchè, come illustrato dalla stessa parte ricorrente, prima del rimborso parziale era stata chiesta ulteriore documentazione integrativa che non è stata pacificamente fornita, sicchè il successivo provvedimento di rimborso parziale non può che essere interpretato quale rigetto definitivo per la parte non accolta, avendo l’Agenzia delle Entrate, nella comunicazione del 17.12.2019, testualmente affermato:”….La documentazione pervenuta è risultata carente pertanto con nota prot. n. 172175, inviata tramite pec del 29/10/2019, l’[OSCURATO:PERSONA] di Napoli 1 ha chiesto di integrare quanto trasmesso tramite la produzione di idonea attestazione rilasciata dall’istituto bancario [OSCURATO:PERSONA] in merito all’ammontare delle ritenute operate sugli interessi maturati sui depositi relativi al libretto di risparmio n. 604/18728/12 intestato alla procedura fallimentare per il periodo dal 1983 al 1999. Considerato che non risulta prodotta alcuna documentazione, si comunica che è stato fornito il nulla osta al competente Agente della Riscossione solo per il pagamento parziale del rimborso per l’importo all’attualità spettante corrispondente ad euro 104.906,00.” 1.5. Va data pertanto continuità all’orientamento di questa Corte secondo cui in tema di contenzioso tributario, qualora, a fronte di un'istanza di rimborso d'imposta, l'Amministrazione finanziaria si limiti ad emettere un provvedimento di rimborso parziale, senza evidenziare alcuna riserva o indicazione nel senso di una sua eventuale natura interlocutoria, il provvedimento, per la parte relativa all'importo non rimborsato, ha valore di rigetto - sia pure implicito - della richiesta originariamente presentata dal contribuente. Ne consegue che detto provvedimento costituisce atto impugnabile quale rifiuto espresso, nel termine di sessanta giorni dalla notificazione, ai sensi degli artt. 19 e 21 del d.lgs. n. 546 del 1992, ed è improponibile una seconda istanza di rimborso per il mancato accoglimento integrale della prima, con conseguente inidoneità della stessa alla formazione di un silenzio-rifiuto impugnabile” (Cass. n. 26907/2022; Cass n. 23157/2020; Cass., n. 8195/2015 Cass. n. 15754/2023). 1.6. Sono pertanto prive di rilievo le doglianze con le quali la parte ricorrente sostiene la non suscettibilità di impugnazione dell’atto di rimborso parziale, in ragione dell’assenza di motivazione e delle informazioni previste dall’art. 7, comma 2, dello Statuto dei diritti del Contribuente e in quanto l’atto, peraltro dotato di compiuta motivazione, era impugnabile anche sotto tali profili, ai sensi dell’art. 19 D.Lgs. n. 546/92. 2.Il ricorso va conclusivamente respinto. 3. Spese secondo soccombenza. 4. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 115/2002, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 -bis dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso; condanna la società ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in euro 8.200,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 115/2002, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto p