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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 4 agosto 2026

Cassazione n. 24443/2026

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della [OSCURATO:PERSONA] dellaCampania n. 4382/2021 depositata il 20/05/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/07/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA], quale proprietario dell’immobile sito in Napoli alla via F.Lomonaco n. 3 – presentava Docfa, correggendo i precedenti dati catastaliin cat.

A/2 e classe 2 con rendita pari ad euro 1.938,00, dati che venivanorettificati dall’amministrazione, con provvedimento emesso nell’annoNumero registro generale 30732/2021Numero sezionale 5500/2026Numero di raccolta generale 24443/2026Data pubblicazione 04/08/20262018, in cat.

A/1 e classe 1, con attribuzione di rendita di euro 4.219,45,accettando per il resto la descritta consistenza catastale.1.1 L’avviso di rettifica veniva impugnato dal contribuente.1.2 Nelle more, il precedente avviso di rettifica (all’epoca adottatodall’amministrazione nell’anno 2006, con cui era stata attribuita la cat.cat.

A/1 e la classe 1) veniva annullato dalla Corte di cassazione conordinanza n. 3107/2019 con ripristino degli originari dati catastalidell’immobile in categoria A/2 e classe 2.1.3 La CTP di Napoli respinse il ricorso del contribuente.

Sull’appello deiPaolo Iossa, la Corte distrettuale confermò la decisione di primo grado.1.4 Avverso la sentenza n. 4382/2021, il contribuente propone ricorso percassazione svolgendo due censure.1.5 L’amministrazione è rimasta intimata.1.6 Il consigliere delegato allo spoglio ha formulato proposta di definizioneanticipata per manifesta infondatezza del ricorso per cassazione, rispettoalla quale la ricorrente ha chiesto la decisione della causa.1.7 Parte contribuente ha depositato memorie illustrative in prossimitàdell’udienza.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è affidato a due motivi.2.

Preliminarmente, si dà atto che, nel procedimento ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., come disciplinato dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, ilpresidente della sezione o il consigliere delegato, che abbia formulato laproposta di definizione accelerata, può far parte, ed eventualmente esserenominato relatore, del collegio che definisce il giudizio ai sensi dell’art.380-bis.1 cod. proc. civ., non versando in situazione di incompatibilità aglieffetti degli artt. 51, primo comma, n. 4), e 52 c.p.c., atteso che taleproposta non rivela una funzione decisoria e non è suscettibile diassumere valore di pronuncia definitiva, né la decisione in camera diNumero registro generale 30732/2021Numero sezionale 5500/2026Numero di raccolta generale 24443/2026Data pubblicazione 04/08/2026consiglio conseguente alla richiesta del ricorrente si configura quale fasedistinta, che si sussegue nel medesimo giudizio di cassazione concarattere di autonomia e con contenuti e finalità di riesame e di controllosulla proposta stessa (in termini: Cass., Sez.

Un., 10 aprile 2024, n.9611).

Pertanto, nulla osta a che il consigliere delegato allo spoglio possaassumere la veste di relatore nel collegio giudicante.3.

Con il primo motivo si denuncia la nullità del procedimento per erroneadeterminazione del presupposto impositivo in relazione all’art. 360,comma primo, n. 4), c.p.c., avendo il decidente ritenuto irrilevante ladecisione di legittimità che aveva proceduto a revocare il precedenteaccertamento con riferimento al medesimo immobile alla stregua dellalegge n. 662/1996, in quanto viziato da difetto di motivazione.[OSCURATO:PERSONA] d’appello non avrebbe considerato che l’unità immobiliare è lamedesima cui faceva riferimento il precedente avviso e che, quindi, inseguito al suo annullamento, i dati del classamento risultavanodeterminati in modo definitivo dalla sentenza n. 3107/2019 (vale a direcat.

A/2 e cl. 2, come stabiliti prima dell’avviso del 2006, poi annullato).Si obietta che avrebbe errato il giudice di merito a ritenere che lapronuncia della Corte n. 310/2019 non avesse deciso nel merito, inquanto, a contrario, ha annullato il precedente avviso.4.

La seconda censura reca la denuncia – ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c. – della violazione dell’art. 7 legge n. 212/200 nonchédell’art. 3 legge n. 241/1990, non avendo i giudici regionali rilevato lacarenza motivazionale dell’avviso di accertamento di cui vengono trascrittiin ricorso taluni passi, al fine di dimostrare la mancanza dei presupposti difatto e delle ragioni giuridiche che l’hanno supportato.5.

Il primo motivo è infondato.5.1 Come già osservato nella proposta di definizione anticipata, Lasentenza di questa Corte n. 3107/2019 ha annullato il precedente avvisoper difetto di motivazione, sul rilievo che la giurisprudenza è andataNumero registro generale 30732/2021Numero sezionale 5500/2026Numero di raccolta generale 24443/2026Data pubblicazione 04/08/2026consolidandosi nel senso della necessità - in materia di accertamento,rettifica ed aggiornamento catastale - di adeguata e specifica motivazioneda parte dell'amministrazione finanziaria; e ciò non soltanto nei casi direvisione per microzona ex art.1 co.335-336 legge n. 311/04 (v.

Cass.ord.23129/18; Cass. 3156/15, nonché C. Cost. 246/17 in motivazione),ma anche in quelli nei quali il potere di rettifica sia esercitato - come nellaspecie - su sollecitazione mirata dell'autorità comunale ex art. 3, comma58, legge n. 662/96 ; ne consegue che alcun giudicato esterno relativoad altro avviso annullato per difetto di motivazione può incidere nellafattispecie .5.2 Ed infatti, secondo l’orientamento di questa Corte, in materiacatastale, il giudicato tributario tra contribuente e amministrazionefinanziaria è vincolante ex art. 2909 c.c. solo in relazione alla situazionefattuale (vale a dire alle unità immobiliari in cui l'edificio era suddiviso)cristallizzata al momento della decisione, mentre non è coperta dalgiudicato esterno la sopravvenienza di mutamenti dello stato di fattotradottisi in variazioni catastali, quali fusioni, frazionamenti e ampliamenti,cosicché le unità immobiliari soggette a variazione possono riceverel'attribuzione di una diversa categoria o rendita, in conseguenza dellamutazione delle relative caratteristiche intrinseche ed estrinseche (intermini: Cass., Sez. Trib., 1 settembre 2025, n. 24328).5.3 Per cui, la presente controversia, avendo ad oggetto una variazionecatastale autonoma e successiva rispetto al classamento del medesimoimmobile, determinata dalla riduzione dei vani, l’impugnazione dell’avvisodi accertamento catastale opposto dal ricorrente non è in alcun modoinfluenzata (anche per l’eterogeneità dei presupposti) dal giudicatoformatosi sull’impugnazione dell’avviso di accertamento catastale n.

Na07064622006001, che ha annullato il precedete avviso sotto il profilomotivazionale, senza esaminare il merito della rettifica dispostadall’Ufficio.Numero registro generale 30732/2021Numero sezionale 5500/2026Numero di raccolta generale 24443/2026Data pubblicazione 04/08/20265.4.

Come questa Corte ha ribadito, l'annullamento dell'avviso diaccertamento per un vizio di motivazione è una decisione che, pur sepassata in giudicato, non estende i suoi effetti ad altre controversie, anchese tra le stesse parti, che riguardino il medesimo rapporto tributario, noninvolgendo il merito della pretesa tributaria, sicché non si crea contrastocon il giudicato - di merito - già intervenuto tra l'ente impositore e le altreparti. (Nella specie, la S.C., in merito all'impugnazione diun avviso attinente alla revisione parziale di classamento di un immobile,ha ritenuto che non dovesse disporsi l'integrazione del contraddittorio neiconfronti della comproprietaria rimasta estranea al giudizio, in quanto,avendo questa ottenuto, con sentenza passata in giudicato,l'annullamento per difetto di motivazione dell'avviso separatamenteinviatole, da lei impugnato autonomamente, non vi era pericolo dicontrasto tra giudicati) (v.

Cass. n. 34656/2019; Cass. n. 23051/2019;Cass. n. 18187/2022).6.Il secondo motivo è parimenti privo di pregio.6.1 Come pure già rilevato nella proposta di definizione accelerata, nonsussiste la carenza motivazionale dell'avviso di accertamento affermatadalla Corte regionale, atteso che quest'ultimo interveniva all'esito di unaprocedura DOCFA attivata dalla parte privata, così da rendersi applicabileil fermo indirizzo interpretativo di legittimità secondo il quale (Cass. n.31809/18 ed innumerevoli altre), in tema di classamento di immobili,qualora l'attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della cd.procedura DOCFA, l'obbligo di motivazione del relativo avviso èsoddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classedisattesi dall'Ufficio e l'eventuale differenza tra la rendita proposta e quellaeconomico dei beni, mentre, nel caso in cui vi sia una diversa valutazionedegli elementi di fatto, la motivazione deve essere più approfondita eNumero registro generale 30732/2021Numero sezionale 5500/2026Numero di raccolta generale 24443/2026Data pubblicazione 04/08/2026specificare le differenze riscontrate sia per consentire il pieno esercizio deldiritto di difesa del contribuente e sia per delimitare l'oggettodell'eventuale contenzioso (Cass., Sez. 5, 13 agosto 2020, n. 17016;Cass., Sez. 5, 2 febbraio 2021, n. 2247; Cass., Sez. 5, 9 febbraio 2021,nn. 3104, 3106 e 3107; Cass., Sez. 6-5, 15 marzo 2021, n. 7210; Cass.,Sez. 6-5, 22 dicembre 2021, n. 41179; Cass., Sez. 5, 7 aprile 2022, n.11281; Cass., Sez. 5, 8 novembre 2023, nn. 31032 e 31073; Cass., Sez.5, 5 aprile 2024, n. 9127; Cass. 19 novembre 2024, n. 29811).6.2 Analogamente, si è affermato in Cass. n. 151/2025 il principiosecondo cui in tema di classamento di immobili, qualora l'attribuzionedella rendita catastale avvenga a seguito della cd. procedura DOCFA,l'obbligo di motivazione del relativo avviso è soddisfatto con la meraindicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita solo se gli elementi difatto indicati dal contribuente non siano stati disattesi dall'Ufficio el'eventuale discrasia tra rendita proposta e rendita attribuita derivi da unavalutazione tecnica sul valore economico dei beni (v., ex plurimis, Cass., 7dicembre 2018, n. 31809; Cass., 13 novembre 2019, n. 29373; Cass., 22maggio 2019, n. 13778; Cass., 28 ottobre 2020, n. 23674; Cass. n.14933/2022).6.3 La fattispecie in disamina è chiaramente riconducibile alla primaipotesi, giacché i dati forniti dal contribuente non sono stati disattesi, masoltanto rivalutati dall’amministrazione finanziaria con riferimentoall’attribuzione della rendita del fabbricato; per cui, è possibile (e, il piùdelle volte, accade) che la eventuale difformità tra la classificazionedenunciata dal contribuente e la classificazione accertatadall’amministrazione finanziaria nell’ambito della procedura “DOCFA”derivi da una diversità di valutazione, qualificazione o inquadramento deimedesimi elementi di fatto (descrizioni, misure, grafici e planimetrie), chevengono elaborati sulla base dei criteri tecnici fissati dalla disciplinaregolamentare in materia catastale; il che esime, comunque,Numero registro generale 30732/2021Numero sezionale 5500/2026Numero di raccolta generale 24443/2026Data pubblicazione 04/08/2026l’amministrazione finanziaria dall’onere di formulare una motivazione piùparticolareggiata per l’atto di riclassamento con specifico riguardo allediscrepanze emerse all’esito dell’accertamento rispetto alla proposta delcontribuente (Cass., Sez. 5, 9 febbraio 2021, n. 3104, Cass. n.29811/2025).6.4 Nella concretezza del caso emerge dalla sentenza impugnata che lamaggiore rendita venne dall'ufficio attribuita all'esito di unarideterminazione estimativa degli stessi elementi di fatto emergenti dallaDOCFA, senza concreta immutazione o contestazione circa lo stato deiluoghi, così come descritto dalla richiedente l’aggiornamento catastale.6.5 Inoltre, l’avviso di accertamento con rettifica di rendita – rinvenienteda procedura “DOCFA” – contiene tutti gli elementi descrittivi e valutatividella nuova rendita, idonei a porre in grado la contribuente diadeguatamente ed immediatamente percepire i presupposti di fatto e leragioni di diritto della pretesa.Né può rilevare – anche sotto il profilo in questione - il precedente diquesta Corte n. 3107/2019, giacchè esso concerneva un avviso che avevamodificato - in termini massivi - il classamento per tutte le unitàimmobiliari presenti nel comprensorio cittadino sulla base della solacollocazione topografica e non invece sulla base dell'esigenza di adeguareil classamento delle singole unità immobiliari urbane che fossero risultateprecedentemente accatastate in maniera incongrua o abnorme, per cuidetto avviso venne emesso sulla base di ragioni normative e fattuali deltutto difformi dalla presente fattispecie.6.6 Correttamente la CTR ha statuito che la motivazione dell’avviso avevaconsentito alla parte di difendersi in modo puntuale.Secondo l’orientamento assolutamente pacifico di questa Corte, infatti,l’avviso di accertamento soddisfa l’obbligo di motivazione quando, inragione della necessaria trasparenza e della possibilità di un immediatocontrollo dell’attività della pubblica amministrazione, pone il contribuenteNumero registro generale 30732/2021Numero sezionale 5500/2026Numero di raccolta generale 24443/2026Data pubblicazione 04/08/2026nella condizione di conoscere esattamente la pretesa impositiva in puntodi “an” e di “quantum debeatur”, mediante la chiara e puntualeindicazione dei dati in base alle quali è sorta la pretesa fiscale a fine diconsentire un adeguato esercizio del diritto di difesa del contribuente (explurimis, v.

Cass., Sez. 5 13/05/2021, n. 12853; Cass., Sez. 5 – ,07/06/2022, n. 18187; n, 23543/2022 ).6.7 Sul piano probatorio, poi l’Ufficio ha dimostrato, come accertato daldecidente, che la medesima categoria attribuita all’immobile delcontribuente risulta applicata a numerosissimi immobili dello stessostabile, ubicato in zona prestigiosa e che all’unità immobiliare delricorrente, avente una ampia superficie con 9,5 vani, doppio ingresso.6.8 In aggiunta a tali ragioni, si può aggiungere che la doglianza con cui sisi lamenta la presenza di quindici diverse unità abitative nel medesimofoglio censite in categoria A/2 non è finalizzato a censurare l’errataapplicazione della normativa di riferimento ai fini della individuazione dellacorretta categoria catastale, bensì è finalizzata a sollecitare alla Corte ilriesame delle risultanze probatorie in modo da appurare «l’incongruitàdella classificazione attribuita dall’ufficio attraverso il raffronto con altriimmobili ubicati nel medesimo edificio , pur avendo la CTR confermatoche la rettifica è stata operata con riferimento a 21 unità immobiliari conmedesime caratteristiche aventi lo stesso classamento e a 662 abitazioniin categoria A/1 ricadenti nel foglio CHI/16 segnalate dall’ufficio a confortodella sua attività accertativa .In altri termini, la Corte distrettuale ha confermato la legittimità delclassamento rettificato operando un raffronto sia con gli immobiliindividuati nell’atto di rettifica opposto che con quelli indicati nel giudiziodall’amministrazione e facenti parte del medesimo foglio catastale.6.9 Così argomentando, il ricorrente non deduce alcun vizio di violazionedi legge, che consiste nella erronea riconduzione del fatto materiale nellafattispecie legale deputata a dettarne la disciplina (c.d. vizio diNumero registro generale 30732/2021Numero sezionale 5500/2026Numero di raccolta generale 24443/2026Data pubblicazione 04/08/2026sussunzione) e postula che l’accertamento in fatto operato dal giudice dimerito sia considerato fermo ed indiscusso, ma rimette in discussionel’esame e la valutazione fattane dal giudice di merito, cui resta riservato diindividuare le fonti del proprio convincimento e, all’uopo, di valutare leprove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanzeprobatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (Cass.n. 9097 del 07/04/2017; Cass., n. 6035 del 13/03/2018; Cass. n. 7394del 26/03/2010; Sez. 5, Sentenza n. 26110 del 30/12/2015).6.10 Quindi, sotto detto profilo, il motivo d'impugnazione così formulatodeve ritenersi inammissibile, non essendo consentito alla parte censurarecome violazione di norma di diritto, e non come vizio di motivazione, unerrore in cui si assume che sia incorso il giudice di merito nellaricostruzione di un fatto giuridicamente rilevante, sul quale la sentenzadoveva pronunciarsi (Sez. 3, Sentenza n. 10385 del 18/05/2005; Sez. 5,Sentenza n. 9185 del 21/04/2011).In particolare, non è ammissibile censurare attraverso il vizio di violazionedi legge l’omessa deduzione difensiva con la quale parte ricorrente avevaindicato quindici unità immobiliari nel medesimo comprensorio classate incat.

A/2 , criticabile al più attraverso il vizio di cui all’art. 360, primocomma, n. 5, se con detto mezzo si intende anche lamentare l’omessoesame da parte del decidente di un documento probatorio decisivo per ladecisione, profilo questo, peraltro, a monte precluso dalla doppiaconforme, non vertendosi nell’ipotesi del travisamento del fatto e/o dellaprova.6.11 Così come risulta inammissibile la lagnanza contenuta nellaillustrazione del motivo in esame che attinge la sentenza impugnata sottoil profilo del deficit motivazionale, laddove ha affermato che l’avvisoconferma la precedente classificazione risalente al 2006 che, per quantoerrata, atteso che diversa era la preesistente classificazione catastaleNumero registro generale 30732/2021Numero sezionale 5500/2026Numero di raccolta generale 24443/2026Data pubblicazione 04/08/2026dell’immobile, è privo di valenza decisoria, trattandosi di mero argomentoad colorandum.7.

Alla stregua delle suesposte argomentazioni, dunque, valutandosil’infondatezza dei motivi dedotti, il ricorso deve essere rigettato.8.

Nulla deve essere disposto in ordine alla regolamentazione delle spesegiudiziali, essendo rimasta intimata la parte vittoriosa.9.

Tale circostanza esclude anche l’applicazione dell’art. 96, terzo comma,c.p.c., richiamato dall’art. 380-bis, terzo comma, c.p.c. (nel testonovellato dall’art. 3, comma 28, lett. g), del d.lgs. 10 ottobre 2022, n.149).Tale norma, infatti, non può valere nei confronti della parte vittoriosa chesia rimasta intimata, non potendo esservi pronuncia sulle spese giudizialiin suo favore ex art. 96, terzo comma, cod. proc. civ. (Cass., Sez. Trib.,20 aprile 2026, n. 10350).10.

Piuttosto, va disposta la condanna prevista dal successivo commadell’art. 96 c.p.c., posto che, in tema di procedimento per la decisioneaccelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamenteinfondati, di cui all'art. 380-bis c.p.c. (come novellato dall’art. 3, comma28, lett. g), del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149), la condanna del ricorrenteal pagamento della somma di cui all'art. 96, quarto comma, c.p.c.. infavore della Cassa delle Ammende - nel caso in cui egli abbia formulatoistanza di decisione (ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 380- bis cod.proc. civ.) e la Corte abbia definito il giudizio in conformità alla proposta -deve essere pronunciata anche qualora nessuno dei soggetti intimati abbiasvolto attività difensiva, avendo essa una funzione deterrente e, allostesso tempo, sanzionatoria rispetto al compimento di atti processualimeramente defatigatori (Cass., Sez.

Un., 22 settembre 2023, n. 27195 –nello stesso senso: Cass., Sez. 3^, 4 ottobre 2023, n. 27947; Cass., Sez.1^, 16 luglio 2025, n. 19641; Cass., Sez. Trib., 20 aprile 2026, n. 10350).11.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n.Numero registro generale 30732/2021Numero sezionale 5500/2026Numero di raccolta generale 24443/2026Data pubblicazione 04/08/2026115, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, daparte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stessoart. 13, se dovuto.

P.Q.Mla Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento dellasanzione di € 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, ai sensidell’art. 96, quarto comma, c.p.c.; dà atto della sussistenza deipresupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso,se dovuto.Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 9 luglio 2026.Il PresidenteUgo Candia

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
della [OSCURATO:PERSONA] dellaCampania n. 4382/2021 depositata il 20/05/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/07/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA], quale proprietario dell’immobile sito in Napoli alla via F.Lomonaco n. 3 – presentava Docfa, correggendo i precedenti dati catastaliin cat. A/2 e classe 2 con rendita pari ad euro 1.938,00, dati che venivanorettificati dall’amministrazione, con provvedimento emesso nell’annoNumero registro generale 30732/2021Numero sezionale 5500/2026Numero di raccolta generale 24443/2026Data pubblicazione 04/08/20262018, in cat. A/1 e classe 1, con attribuzione di rendita di euro 4.219,45,accettando per il resto la descritta consistenza catastale.1.1 L’avviso di rettifica veniva impugnato dal contribuente.1.2 Nelle more, il precedente avviso di rettifica (all’epoca adottatodall’amministrazione nell’anno 2006, con cui era stata attribuita la cat.cat. A/1 e la classe 1) veniva annullato dalla Corte di cassazione conordinanza n. 3107/2019 con ripristino degli originari dati catastalidell’immobile in categoria A/2 e classe 2.1.3 La CTP di Napoli respinse il ricorso del contribuente. Sull’appello deiPaolo Iossa, la Corte distrettuale confermò la decisione di primo grado.1.4 Avverso la sentenza n. 4382/2021, il contribuente propone ricorso percassazione svolgendo due censure.1.5 L’amministrazione è rimasta intimata.1.6 Il consigliere delegato allo spoglio ha formulato proposta di definizioneanticipata per manifesta infondatezza del ricorso per cassazione, rispettoalla quale la ricorrente ha chiesto la decisione della causa.1.7 Parte contribuente ha depositato memorie illustrative in prossimitàdell’udienza.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è affidato a due motivi.2. Preliminarmente, si dà atto che, nel procedimento ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., come disciplinato dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, ilpresidente della sezione o il consigliere delegato, che abbia formulato laproposta di definizione accelerata, può far parte, ed eventualmente esserenominato relatore, del collegio che definisce il giudizio ai sensi dell’art.380-bis.1 cod. proc. civ., non versando in situazione di incompatibilità aglieffetti degli artt. 51, primo comma, n. 4), e 52 c.p.c., atteso che taleproposta non rivela una funzione decisoria e non è suscettibile diassumere valore di pronuncia definitiva, né la decisione in camera diNumero registro generale 30732/2021Numero sezionale 5500/2026Numero di raccolta generale 24443/2026Data pubblicazione 04/08/2026consiglio conseguente alla richiesta del ricorrente si configura quale fasedistinta, che si sussegue nel medesimo giudizio di cassazione concarattere di autonomia e con contenuti e finalità di riesame e di controllosulla proposta stessa (in termini: Cass., Sez. Un., 10 aprile 2024, n.9611). Pertanto, nulla osta a che il consigliere delegato allo spoglio possaassumere la veste di relatore nel collegio giudicante.3. Con il primo motivo si denuncia la nullità del procedimento per erroneadeterminazione del presupposto impositivo in relazione all’art. 360,comma primo, n. 4), c.p.c., avendo il decidente ritenuto irrilevante ladecisione di legittimità che aveva proceduto a revocare il precedenteaccertamento con riferimento al medesimo immobile alla stregua dellalegge n. 662/1996, in quanto viziato da difetto di motivazione.[OSCURATO:PERSONA] d’appello non avrebbe considerato che l’unità immobiliare è lamedesima cui faceva riferimento il precedente avviso e che, quindi, inseguito al suo annullamento, i dati del classamento risultavanodeterminati in modo definitivo dalla sentenza n. 3107/2019 (vale a direcat. A/2 e cl. 2, come stabiliti prima dell’avviso del 2006, poi annullato).Si obietta che avrebbe errato il giudice di merito a ritenere che lapronuncia della Corte n. 310/2019 non avesse deciso nel merito, inquanto, a contrario, ha annullato il precedente avviso.4. La seconda censura reca la denuncia – ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c. – della violazione dell’art. 7 legge n. 212/200 nonchédell’art. 3 legge n. 241/1990, non avendo i giudici regionali rilevato lacarenza motivazionale dell’avviso di accertamento di cui vengono trascrittiin ricorso taluni passi, al fine di dimostrare la mancanza dei presupposti difatto e delle ragioni giuridiche che l’hanno supportato.5. Il primo motivo è infondato.5.1 Come già osservato nella proposta di definizione anticipata, Lasentenza di questa Corte n. 3107/2019 ha annullato il precedente avvisoper difetto di motivazione, sul rilievo che la giurisprudenza è andataNumero registro generale 30732/2021Numero sezionale 5500/2026Numero di raccolta generale 24443/2026Data pubblicazione 04/08/2026consolidandosi nel senso della necessità - in materia di accertamento,rettifica ed aggiornamento catastale - di adeguata e specifica motivazioneda parte dell'amministrazione finanziaria; e ciò non soltanto nei casi direvisione per microzona ex art.1 co.335-336 legge n. 311/04 (v. Cass.ord.23129/18; Cass. 3156/15, nonché C. Cost. 246/17 in motivazione),ma anche in quelli nei quali il potere di rettifica sia esercitato - come nellaspecie - su sollecitazione mirata dell'autorità comunale ex art. 3, comma58, legge n. 662/96 ; ne consegue che alcun giudicato esterno relativoad altro avviso annullato per difetto di motivazione può incidere nellafattispecie .5.2 Ed infatti, secondo l’orientamento di questa Corte, in materiacatastale, il giudicato tributario tra contribuente e amministrazionefinanziaria è vincolante ex art. 2909 c.c. solo in relazione alla situazionefattuale (vale a dire alle unità immobiliari in cui l'edificio era suddiviso)cristallizzata al momento della decisione, mentre non è coperta dalgiudicato esterno la sopravvenienza di mutamenti dello stato di fattotradottisi in variazioni catastali, quali fusioni, frazionamenti e ampliamenti,cosicché le unità immobiliari soggette a variazione possono riceverel'attribuzione di una diversa categoria o rendita, in conseguenza dellamutazione delle relative caratteristiche intrinseche ed estrinseche (intermini: Cass., Sez. Trib., 1 settembre 2025, n. 24328).5.3 Per cui, la presente controversia, avendo ad oggetto una variazionecatastale autonoma e successiva rispetto al classamento del medesimoimmobile, determinata dalla riduzione dei vani, l’impugnazione dell’avvisodi accertamento catastale opposto dal ricorrente non è in alcun modoinfluenzata (anche per l’eterogeneità dei presupposti) dal giudicatoformatosi sull’impugnazione dell’avviso di accertamento catastale n. Na07064622006001, che ha annullato il precedete avviso sotto il profilomotivazionale, senza esaminare il merito della rettifica dispostadall’Ufficio.Numero registro generale 30732/2021Numero sezionale 5500/2026Numero di raccolta generale 24443/2026Data pubblicazione 04/08/20265.4. Come questa Corte ha ribadito, l'annullamento dell'avviso diaccertamento per un vizio di motivazione è una decisione che, pur sepassata in giudicato, non estende i suoi effetti ad altre controversie, anchese tra le stesse parti, che riguardino il medesimo rapporto tributario, noninvolgendo il merito della pretesa tributaria, sicché non si crea contrastocon il giudicato - di merito - già intervenuto tra l'ente impositore e le altreparti. (Nella specie, la S.C., in merito all'impugnazione diun avviso attinente alla revisione parziale di classamento di un immobile,ha ritenuto che non dovesse disporsi l'integrazione del contraddittorio neiconfronti della comproprietaria rimasta estranea al giudizio, in quanto,avendo questa ottenuto, con sentenza passata in giudicato,l'annullamento per difetto di motivazione dell'avviso separatamenteinviatole, da lei impugnato autonomamente, non vi era pericolo dicontrasto tra giudicati) (v. Cass. n. 34656/2019; Cass. n. 23051/2019;Cass. n. 18187/2022).6.Il secondo motivo è parimenti privo di pregio.6.1 Come pure già rilevato nella proposta di definizione accelerata, nonsussiste la carenza motivazionale dell'avviso di accertamento affermatadalla Corte regionale, atteso che quest'ultimo interveniva all'esito di unaprocedura DOCFA attivata dalla parte privata, così da rendersi applicabileil fermo indirizzo interpretativo di legittimità secondo il quale (Cass. n.31809/18 ed innumerevoli altre), in tema di classamento di immobili,qualora l'attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della cd.procedura DOCFA, l'obbligo di motivazione del relativo avviso èsoddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classedisattesi dall'Ufficio e l'eventuale differenza tra la rendita proposta e quellaeconomico dei beni, mentre, nel caso in cui vi sia una diversa valutazionedegli elementi di fatto, la motivazione deve essere più approfondita eNumero registro generale 30732/2021Numero sezionale 5500/2026Numero di raccolta generale 24443/2026Data pubblicazione 04/08/2026specificare le differenze riscontrate sia per consentire il pieno esercizio deldiritto di difesa del contribuente e sia per delimitare l'oggettodell'eventuale contenzioso (Cass., Sez. 5, 13 agosto 2020, n. 17016;Cass., Sez. 5, 2 febbraio 2021, n. 2247; Cass., Sez. 5, 9 febbraio 2021,nn. 3104, 3106 e 3107; Cass., Sez. 6-5, 15 marzo 2021, n. 7210; Cass.,Sez. 6-5, 22 dicembre 2021, n. 41179; Cass., Sez. 5, 7 aprile 2022, n.11281; Cass., Sez. 5, 8 novembre 2023, nn. 31032 e 31073; Cass., Sez.5, 5 aprile 2024, n. 9127; Cass. 19 novembre 2024, n. 29811).6.2 Analogamente, si è affermato in Cass. n. 151/2025 il principiosecondo cui in tema di classamento di immobili, qualora l'attribuzionedella rendita catastale avvenga a seguito della cd. procedura DOCFA,l'obbligo di motivazione del relativo avviso è soddisfatto con la meraindicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita solo se gli elementi difatto indicati dal contribuente non siano stati disattesi dall'Ufficio el'eventuale discrasia tra rendita proposta e rendita attribuita derivi da unavalutazione tecnica sul valore economico dei beni (v., ex plurimis, Cass., 7dicembre 2018, n. 31809; Cass., 13 novembre 2019, n. 29373; Cass., 22maggio 2019, n. 13778; Cass., 28 ottobre 2020, n. 23674; Cass. n.14933/2022).6.3 La fattispecie in disamina è chiaramente riconducibile alla primaipotesi, giacché i dati forniti dal contribuente non sono stati disattesi, masoltanto rivalutati dall’amministrazione finanziaria con riferimentoall’attribuzione della rendita del fabbricato; per cui, è possibile (e, il piùdelle volte, accade) che la eventuale difformità tra la classificazionedenunciata dal contribuente e la classificazione accertatadall’amministrazione finanziaria nell’ambito della procedura “DOCFA”derivi da una diversità di valutazione, qualificazione o inquadramento deimedesimi elementi di fatto (descrizioni, misure, grafici e planimetrie), chevengono elaborati sulla base dei criteri tecnici fissati dalla disciplinaregolamentare in materia catastale; il che esime, comunque,Numero registro generale 30732/2021Numero sezionale 5500/2026Numero di raccolta generale 24443/2026Data pubblicazione 04/08/2026l’amministrazione finanziaria dall’onere di formulare una motivazione piùparticolareggiata per l’atto di riclassamento con specifico riguardo allediscrepanze emerse all’esito dell’accertamento rispetto alla proposta delcontribuente (Cass., Sez. 5, 9 febbraio 2021, n. 3104, Cass. n.29811/2025).6.4 Nella concretezza del caso emerge dalla sentenza impugnata che lamaggiore rendita venne dall'ufficio attribuita all'esito di unarideterminazione estimativa degli stessi elementi di fatto emergenti dallaDOCFA, senza concreta immutazione o contestazione circa lo stato deiluoghi, così come descritto dalla richiedente l’aggiornamento catastale.6.5 Inoltre, l’avviso di accertamento con rettifica di rendita – rinvenienteda procedura “DOCFA” – contiene tutti gli elementi descrittivi e valutatividella nuova rendita, idonei a porre in grado la contribuente diadeguatamente ed immediatamente percepire i presupposti di fatto e leragioni di diritto della pretesa.Né può rilevare – anche sotto il profilo in questione - il precedente diquesta Corte n. 3107/2019, giacchè esso concerneva un avviso che avevamodificato - in termini massivi - il classamento per tutte le unitàimmobiliari presenti nel comprensorio cittadino sulla base della solacollocazione topografica e non invece sulla base dell'esigenza di adeguareil classamento delle singole unità immobiliari urbane che fossero risultateprecedentemente accatastate in maniera incongrua o abnorme, per cuidetto avviso venne emesso sulla base di ragioni normative e fattuali deltutto difformi dalla presente fattispecie.6.6 Correttamente la CTR ha statuito che la motivazione dell’avviso avevaconsentito alla parte di difendersi in modo puntuale.Secondo l’orientamento assolutamente pacifico di questa Corte, infatti,l’avviso di accertamento soddisfa l’obbligo di motivazione quando, inragione della necessaria trasparenza e della possibilità di un immediatocontrollo dell’attività della pubblica amministrazione, pone il contribuenteNumero registro generale 30732/2021Numero sezionale 5500/2026Numero di raccolta generale 24443/2026Data pubblicazione 04/08/2026nella condizione di conoscere esattamente la pretesa impositiva in puntodi “an” e di “quantum debeatur”, mediante la chiara e puntualeindicazione dei dati in base alle quali è sorta la pretesa fiscale a fine diconsentire un adeguato esercizio del diritto di difesa del contribuente (explurimis, v. Cass., Sez. 5 13/05/2021, n. 12853; Cass., Sez. 5 – ,07/06/2022, n. 18187; n, 23543/2022 ).6.7 Sul piano probatorio, poi l’Ufficio ha dimostrato, come accertato daldecidente, che la medesima categoria attribuita all’immobile delcontribuente risulta applicata a numerosissimi immobili dello stessostabile, ubicato in zona prestigiosa e che all’unità immobiliare delricorrente, avente una ampia superficie con 9,5 vani, doppio ingresso.6.8 In aggiunta a tali ragioni, si può aggiungere che la doglianza con cui sisi lamenta la presenza di quindici diverse unità abitative nel medesimofoglio censite in categoria A/2 non è finalizzato a censurare l’errataapplicazione della normativa di riferimento ai fini della individuazione dellacorretta categoria catastale, bensì è finalizzata a sollecitare alla Corte ilriesame delle risultanze probatorie in modo da appurare «l’incongruitàdella classificazione attribuita dall’ufficio attraverso il raffronto con altriimmobili ubicati nel medesimo edificio , pur avendo la CTR confermatoche la rettifica è stata operata con riferimento a 21 unità immobiliari conmedesime caratteristiche aventi lo stesso classamento e a 662 abitazioniin categoria A/1 ricadenti nel foglio CHI/16 segnalate dall’ufficio a confortodella sua attività accertativa .In altri termini, la Corte distrettuale ha confermato la legittimità delclassamento rettificato operando un raffronto sia con gli immobiliindividuati nell’atto di rettifica opposto che con quelli indicati nel giudiziodall’amministrazione e facenti parte del medesimo foglio catastale.6.9 Così argomentando, il ricorrente non deduce alcun vizio di violazionedi legge, che consiste nella erronea riconduzione del fatto materiale nellafattispecie legale deputata a dettarne la disciplina (c.d. vizio diNumero registro generale 30732/2021Numero sezionale 5500/2026Numero di raccolta generale 24443/2026Data pubblicazione 04/08/2026sussunzione) e postula che l’accertamento in fatto operato dal giudice dimerito sia considerato fermo ed indiscusso, ma rimette in discussionel’esame e la valutazione fattane dal giudice di merito, cui resta riservato diindividuare le fonti del proprio convincimento e, all’uopo, di valutare leprove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanzeprobatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (Cass.n. 9097 del 07/04/2017; Cass., n. 6035 del 13/03/2018; Cass. n. 7394del 26/03/2010; Sez. 5, Sentenza n. 26110 del 30/12/2015).6.10 Quindi, sotto detto profilo, il motivo d'impugnazione così formulatodeve ritenersi inammissibile, non essendo consentito alla parte censurarecome violazione di norma di diritto, e non come vizio di motivazione, unerrore in cui si assume che sia incorso il giudice di merito nellaricostruzione di un fatto giuridicamente rilevante, sul quale la sentenzadoveva pronunciarsi (Sez. 3, Sentenza n. 10385 del 18/05/2005; Sez. 5,Sentenza n. 9185 del 21/04/2011).In particolare, non è ammissibile censurare attraverso il vizio di violazionedi legge l’omessa deduzione difensiva con la quale parte ricorrente avevaindicato quindici unità immobiliari nel medesimo comprensorio classate incat. A/2 , criticabile al più attraverso il vizio di cui all’art. 360, primocomma, n. 5, se con detto mezzo si intende anche lamentare l’omessoesame da parte del decidente di un documento probatorio decisivo per ladecisione, profilo questo, peraltro, a monte precluso dalla doppiaconforme, non vertendosi nell’ipotesi del travisamento del fatto e/o dellaprova.6.11 Così come risulta inammissibile la lagnanza contenuta nellaillustrazione del motivo in esame che attinge la sentenza impugnata sottoil profilo del deficit motivazionale, laddove ha affermato che l’avvisoconferma la precedente classificazione risalente al 2006 che, per quantoerrata, atteso che diversa era la preesistente classificazione catastaleNumero registro generale 30732/2021Numero sezionale 5500/2026Numero di raccolta generale 24443/2026Data pubblicazione 04/08/2026dell’immobile, è privo di valenza decisoria, trattandosi di mero argomentoad colorandum.7. Alla stregua delle suesposte argomentazioni, dunque, valutandosil’infondatezza dei motivi dedotti, il ricorso deve essere rigettato.8. Nulla deve essere disposto in ordine alla regolamentazione delle spesegiudiziali, essendo rimasta intimata la parte vittoriosa.9. Tale circostanza esclude anche l’applicazione dell’art. 96, terzo comma,c.p.c., richiamato dall’art. 380-bis, terzo comma, c.p.c. (nel testonovellato dall’art. 3, comma 28, lett. g), del d.lgs. 10 ottobre 2022, n.149).Tale norma, infatti, non può valere nei confronti della parte vittoriosa chesia rimasta intimata, non potendo esservi pronuncia sulle spese giudizialiin suo favore ex art. 96, terzo comma, cod. proc. civ. (Cass., Sez. Trib.,20 aprile 2026, n. 10350).10. Piuttosto, va disposta la condanna prevista dal successivo commadell’art. 96 c.p.c., posto che, in tema di procedimento per la decisioneaccelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamenteinfondati, di cui all'art. 380-bis c.p.c. (come novellato dall’art. 3, comma28, lett. g), del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149), la condanna del ricorrenteal pagamento della somma di cui all'art. 96, quarto comma, c.p.c.. infavore della Cassa delle Ammende - nel caso in cui egli abbia formulatoistanza di decisione (ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 380- bis cod.proc. civ.) e la Corte abbia definito il giudizio in conformità alla proposta -deve essere pronunciata anche qualora nessuno dei soggetti intimati abbiasvolto attività difensiva, avendo essa una funzione deterrente e, allostesso tempo, sanzionatoria rispetto al compimento di atti processualimeramente defatigatori (Cass., Sez. Un., 22 settembre 2023, n. 27195 –nello stesso senso: Cass., Sez. 3^, 4 ottobre 2023, n. 27947; Cass., Sez.1^, 16 luglio 2025, n. 19641; Cass., Sez. Trib., 20 aprile 2026, n. 10350).11. Ai sensi dell’art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n.Numero registro generale 30732/2021Numero sezionale 5500/2026Numero di raccolta generale 24443/2026Data pubblicazione 04/08/2026115, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, daparte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stessoart. 13, se dovuto. P.Q.Mla Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento dellasanzione di € 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, ai sensidell’art. 96, quarto comma, c.p.c.; dà atto della sussistenza deipresupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso,se dovuto.Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 9 luglio 2026.Il PresidenteUgo Candia