CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 14933/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29794/2018 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 7, presso Io studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro Agenzia delle Entrate, in persona del suo Direttore p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici, in Roma, via dei Portoghesi n. 12, ope legis domicilia; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1520/18, depositata il 9 marzo 2018, della Commissione tributaria regionale del Lazio; udita la relazione della causa, svolta nella camera di consiglio del 19 gennaio 2022, dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. \Wk)- Rilevato che: 1. - con sentenza n. 1520/18, depositata il 9 marzo 2018, la Commissione tributaria regionale del Lazio ha rigettato l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la decisione di prime cure che, a sua volta, aveva disatteso l'impugnazione di un avviso di accertamento col quale l'amministrazione aveva rettificato categoria, e rendita catastale, di una unità immobiliare sita in Terracina (in catasto al fol. 192, p.11a 17, sub nn. 200, 201 e 202); 1.1 -il giudice del gravame ha ritenuto che: - l'atto impugnato risultava correttamente motivato dietro indicazione di «elementi fattuali» afferenti alla dichiarazione di variazione, presentata con procedura docfa, ed al preesistente classamento dell'unità immobiliare; dati questi noti al contribuente perché «rilevati dalla procedura docfa»; - ai fini del contestato classamento doveva considerarsi che: a) - l'unità immobiliare in contestazione, prima della dichiarazione di variazione del 2012, era classata «nella categoria A/7 classe 1 vani 3,5»: difatti «sin dal 1990, l'immobile risulta accatastato con categoria A/7 classe 1 vani 2,5 e successivamente nel 2000 è stato nuovamente accatastato, su proposta dello stesso contribuente per ampliamento, con categoria A/7 classe 1 vani 3,5»; b) - la dichiarazione di variazione catastale presentata era «riconducibile ad una variazione degli spazi interni dell'immobile che ha consentito di ricavare un piccolo ripostiglio»; c) - dalla «perizia depositata dalla stessa parte appellante con la DOCFA del 2012» risultava la presenza di «due giardini fronte- retro»; d) - correttamente l'amministrazione aveva disatteso la proposta di classamento in categoria A/3, che aveva rettificato nella categoria A/7, in quanto l'unità immobiliare risultava ubicata «in una rinomata zona di villeggiatura a circa un chilometro dal mare ed ha, anche se di dimensioni contenute, le caratteristiche costruttive tipiche del villino essendo dotato di due giardini fronte-retro, tipico della abitazioni classate A/7 anche se le rifiniture sono di tipo economico»; e) - per di più, la distinzione della «categoria dei villini (A/7) dalle abitazioni di tipo economico (A/3)» dipendeva, piuttosto che dalle caratteristiche costruttive, dalla «presenza di aree e/o giardini che costituiscono parte integrante dell'immobile»; - nemmeno rilevava che l'avviso di accertamento fosse stato notificato dopo il decorso del termine (annuale) previsto dal d.m. n. 701 del 1994, art. 1, c. 3, siccome si trattava, secondo la stessa giurisprudenza di legittimità, di termine di natura non perentoria; 2. - [OSCURATO:PERSONA] ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di quattro motivi; - l'Agenzia delle Entrate resiste con controricorso. Considerato che: 1. - col primo motivo, ai sensi dell'art. 360, c. 1, n. 3, cod. proc. civ., il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della I. n. 212 del 2000, art. 7, c. 1, e, ai sensi dell'art. 360, c. 1, n. 4, cod. proc. civ., nullità della gravata sentenza per violazione dell'art. 132, c. 2, n. 4, cod. proc. civ., assumendo, in sintesi, da un lato che sussisteva il difetto di motivazione dell'atto impugnato , - che aveva disatteso gli elementi di classamento addotti da esso esponente per attribuire rilievo ad elementi del tutto diversi, - e, dall'altro, che la nullità della gravata sentenza conseguiva dalla adesione acritica «all'atto impugnato»; - il secondo motivo espone, ai sensi dell'art. 360, c. 1, n. 5, cod. proc. civ., la denuncia di omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, e, ai sensi dell'art. 360, c. 1, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'art. 101 cod. proc. civ., assumendo il ricorrente che: a) - il giudice del gravame, - senza esaminare le eccezioni sul punto svolte da esso esponente, - aveva deciso, così come del resto il giudice del primo grado, sulla base di memorie, con allegata documentazione, tardivamente prodotte dall'Agenzia; b) - per di più il giudice di prime cure, - che, dopo aver rilevato la tardività della produzione operata dall'Agenzia, aveva, però, definito la lite sulla base degli elementi tratti (proprio) da detta documentazione, - aveva deciso pronunciando in camera di consiglio, così preclusa ad essa esponente ogni replica con conseguente violazione del principio del contraddittorio; - il terzo motivo reca la denuncia di violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ., e dell'art. 115 cod. proc. civ., sull'assunto che la gravata sentenza, - nel richiamare i dati esposti nella dichiarazione docfa presentata dal contribuente, - aveva fondato su detti dati, in violazione dell'onere della prova gravante sull'amministrazione, il riscontro di fondatezza del riclassamento operato, laddove alcun elemento di prova era stato offerto dall'Agenzia se non sulla base delle citate (tardive) produzioni del primo grado di giudizio; - il quarto motivo, a sua volta, espone la denuncia di violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 113 cod. proc. civ. sull'assunto che la gravata sentenza aveva pronunciato in applicazione di mere disposizioni tecniche, - peraltro citate nelle richiamate memorie tardivamente prodotte, - in quanto tali «non assurgenti a norma»; 2. - tutti i proposti motivi, - che pur prospettano profili di inammissibilità, - sono destituiti di fondamento e vanno senz'altro disattesi; 3. - in relazione al primo motivo di ricorso, va premesso che, con riferimento all'atto di classamento adottato in esito alla procedura docfa (d.m. n. 701 del 1994), - procedura, questa, connotata da una «struttura fortemente partecipativa», - la Corte ha già avuto modo di (ripetutamente) rilevare che l'obbligo di motivazione «deve ritenersi osservato anche mediante la mera indicazione dei dati oggettivi acclarati dall'ufficio... e della classe conseguentemente attribuita all'immobile, trattandosi di elementi idonei a consentire al contribuente, mediante il raffronto con quelli indicati nella propria dichiarazione, di intendere le ragioni della classificazione, sì da essere in condizione di tutelarsi mediante ricorso alle commissioni tributarie» (v., ex plurimis, Cass., 13 novembre 2019, n. 29373; Cass., 9 luglio 2018, n. 17971; Cass., 3 febbraio 2014, n. 2268; Cass., 21 luglio 2006, n. 16824; Cass., 7 giugno 2006, n. 13319); e si è, altresì, rimarcato che gli indicati termini di riscontro dell'obbligo di motivazione dell'atto di classamento, adottato in esito alla procedura Docfa, debbono ritenersi inadeguati (solo) a fronte di una immutazione della proposta formulata dalla parte (con la dichiarazione di accatastamento), imnnutazione rilevante, - ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di motivazione, - qualora incentrata sugli «elementi di fatto» di detta proposta, non anche qualora (ad elementi di fatto immutati) la diversa valutazione della rendita catastale (così come nella fattispecie) consegua «da una diversa valutazione tecnica riguardante il valore economico dei beni» (v., ex plurimis, Cass., 28 ottobre 2020, n. 23674; Cass., 13 novembre 2019, n. 29373; Cass., 22 maggio 2019, n. 13778; Cass., 7 dicembre 2018, n. 31809; Cass., 23 maggio 2018, n. 12777; Cass., 16 giugno 2016, n. 12497; Cass., 24 aprile 2015, n. 8344; Cass., 31 ottobre 2014, n. 23237); - il giudice del gravame, dunque, compiutamente motivando il decisum, ha dato corretta applicazione ai principi di diritto enunciati dalla Corte né, per vero, lo stesso ricorrente dà conto, - al di là della (evidente) difforme valutazione dei dati esposti nella dichiarazione presentata con procedura Docfa, - in cosa sia consistita l'immutazione di detti dati; 4. - in ordine al secondo motivo, - ed in disparte che il ricorrente nemmeno riproduce il contenuto delle memorie, e dei documenti, in tesi tardivamente prodotti nel primo grado di giudizio, - rileva, innanzitutto, secondo consolidati orientamenti della Corte, che: 4.1 - col ricorso per cassazione non possono essere proposte, e risultano, quindi, inammissibili, le censure rivolte direttamente contro la sentenza di primo grado (Cass., 21 marzo 2014, n. 6733; Cass., 9 maggio 2007, n. 10626; Cass., 20 giugno 1996, n. 5714; Cass., 15 marzo 2006, n. 5637; Cass., 6 febbraio 1989, n. 722); per di più, nella fattispecie, emergendo censure della cui riproposizione, davanti al giudice del gravame, nemmeno si dà specificamente conto; 4.2 - alla luce del fondamentale principio di specialità, espresso dall'art. 1, comma 2 (in forza del quale, nel rapporto tra norma processuale civile ordinaria e norma processuale tributaria, prevale quest'ultima), nel processo tributario deve farsi esclusiva applicazione del disposto del d.lgs. n. 546 del 1992, art. 58, c. 2, che ha espressamente previsto e consentito la produzione di nuovi documenti in appello (Cass., 16 settembre 2011, n. 18907); - le parti hanno, quindi, facoltà di produrre nuovi documenti in appello, ai sensi del d.lgs. n. 546 del 1992, art. 58, al di fuori delle condizioni poste dall'art. 345 c.p.c., anche quando non sussista, pertanto, l'impossibilità di produrli in primo grado, ovvero si tratti di documenti già nella disponibilità delle parti (Cass., 30 giugno 2021, n. 18391; Cass., 28 giugno 2018, n. 17164; Cass., 11 aprile 2018, n. 8927; Cass., 22 novembre 2017, n. 27774; Cass., 6 novembre 2015, n. 22776); - l'irrituale produzione di un documento nel giudizio di primo grado non assume rilievo nella definizione della controversia, salvo eventualmente per quanto riguarda la regolamentazione delle spese processuali, in quanto, comunque, il documento può essere legittimamente valutato dal giudice di appello, in forza del disposto del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 58, comma 2 (Cass., 19 dicembre 2017, n. 30537); - i documenti tardivamente depositati nel giudizio di primo grado vanno esaminati nel giudizio di appello, ove acquisiti al fascicolo processuale, dovendosi ritenere comunque prodotti in grado di appello entro il termine perentorio sancito dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 32, comma 1, applicabile anche al giudizio di appello (Cass., 7 marzo 2018, n. 5429; Cass., 24 febbraio 2015, n. 3661); 4.3 — per di più, va rimarcato, il giudice del gravame ha definito la questione relativa al riclassamento dell'unità immobiliare attribuendo specifica rilevanza, da un lato, ai dati esposti dallo stesso contribuente e, dall'altro, alla «perizia depositata dalla stessa parte appellante con la DOCFA del 2012»; e detti accertamenti non risultano investiti da alcuna specifica censura da parte del ricorrente; 5. — quanto, ora, al terzo motivo, come reso esplicito dal (sopra) ripercorso contenuto della sentenza impugnata, il giudice del gravame ha svolto uno specifico accertamento probatorio senza violare né il riparto degli oneri probatori rilevanti nella fattispecie (art. 2697 cod. civ.) né la regola di giudizio fondata sulle prove offerte dalle parti (art.115 cod. proc. civ.; v., ex plurimis, Cass., 23 ottobre 2018, n. 26769; Cass., 28 febbraio 2018, n. 4699; Cass., 11 ottobre 2016, n. 20382; Cass. Sez. U., 5 agosto 2016, n. 16598, in motivazione; Cass., 10 giugno 2016, n. 11892); accertamento condotto, quindi, sul presupposto (esatto) che l'onere della prova, in subiecta materia, gravasse proprio sull'amministrazione (Cass., 20 giugno 2013, n. 15495); - in disparte che col motivo di ricorso in questione il ricorrente identifica la denunciata violazione degli oneri probatori riproducendo un passaggio della gravata sentenza che ha riguardo, diversamente, al sopra esaminato onere di motivazione dell'atto impugnato, v'è che, come già rilevato, la gravata sentenza ha attribuito specifica rilevanza probatoria ad atti provenienti dalla stessa parte, odierna ricorrente, atti che, per il principio di cd. acquisizione processuale, andavano per l'appunto valutati indipendentemente dalla loro provenienza processuale; 6. — quanto, da ultimo, al quarto motivo, in tema di classamento catastale delle unità immobiliari, la Corte, - seppur rimarcando che le relative disposizioni sono connotate dal difetto di un'espressa definizione legislativa in punto di distinzioni tipologiche tra le categorie catastali (Cass., 13 febbraio 2015, n. 2995; Cass., 28 marzo 2014, n. 7329; Cass., 8 settembre 2008, n. 22557), - ha statuito che il provvedimento di attribuzione della rendita catastale è un atto che inerisce al bene in una prospettiva di tipo reale, riferita alle caratteristiche oggettive che connotano la sua destinazione ordinaria (v. Cass., 30 ottobre 2020, n. 24078; Cass., 14 ottobre 2020, n. 22166; Cass., 10 giugno 2015, n. 12025); 6.1 - i dati normativi di fattispecie, difatti, evidenziano che l'attribuzione della categoria catastale consegue dalla considerazione della destinazione ordinaria dell'unità immobiliare, tenuto conto dei suoi caratteri tipologici e costruttivi specifici e delle consuetudini locali (d.p.r. n. 138 del 1998, art. 8, c. 2; v., altresì, il r.d.l. n. 692 del 1939, art. 8, c. 1, ed il d.p.r. n. 1142 del 1949, artt. 6, 61 e ss.); laddove, tra i criteri normativi di qualificazione, trova specifica previsione quello della cd. prevalenza, criterio applicabile, così come nella fattispecie avvenuto, qualora un'unità immobiliare sia «costituita da parti aventi destinazioni ordinarie proprie di categorie diverse», così che, in tale ipotesi, deve attribuirsi «la categoria che ha destinazione conforme alla parte che è prevalente nella formazione del reddito.» (d.p.r. n. 1142 del 1949, art. 63; v., in motivazione, Cass., 20 giugno 2007, n. 14374);- e si è, in particolare, rimarcato che «in tema di classamento catastale delle unità immobiliari ad uso abitativo, unità che sono presenti nei quadri tariffari di qualificazione secondo un'articolata tipologia di categorie, l'applicazione del criterio cd. della prevalenza, previsto dal d.p.r. n. 1142 del 1949, art. 63, impone di tenere conto anche delle specifiche caratteristiche tipologiche e costruttive dell'unità immobiliare ai fini della corretta attribuzione della corrispondente categoria catastale» (Cass., 12 agosto 2021, n. 22780); 6.2 - in punto di classamento, dunque, vengono in considerazione i dati di stima che, - incentrati su unità immobiliari di riferimento, - consentono di ripercorrere il processo estimativo secondo coordinate fattuali volte ad identificare, in una valutazione di sintesi, i caratteri tipologici di una data unità immobiliare rispetto a quella assunta, per l'appunto, a termine di riferimento; - operazione questa che è suscettibile, poi, di controllo, nel giudizio di legittimità, sotto il profilo dell'esistenza stessa di un siffatto procedimento estimativo, - il cui difetto, in effetti, si risolve nella violazione della disciplina di legge involgente il classamento catastale, - procedimento che, però, una volta ripercorso dal giudice del merito, così come nella fattispecie, non può che essere censurato in ragione degli elementi fattuali postivi a fondamento e, così, oggetto di verifica nel giudizio di cassazione sotto il profilo del vizio di accertamento (art. 360, c. 1, n. 5, cod. proc. civ.); 7. — le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza di parte ricorrente nei cui confronti sussistono, altresì, i presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, se dovuto (d.p.r. n. 115 del 2002, art. 13, c. 1 quater). P.Q.M. La Corte, rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore dell'Agenzia delle Entrate, delle spese del giudizio di legittimità liquidate in € 3.500,00 oltre spese prenotate a debito; ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari