CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 28 marzo 2022
Cassazione n. 41993/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal pubblico ministero presso il Tribunale di Foggia avverso la ordinanza del 28/3/2022 del Tribunale di Bari, sezione distrettuale per il riesame, che ha rigettato l'appello proposto dal pubblico ministero nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Stefano, n. il 23/11/1983 in [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte trasmesse dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni scritte trasmesse a mezzo p.e.c. dal difensore dell'indagato, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso proposto dal pubblico ministero. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 28 marzo 2022 (dep. 11 aprile 2022, avviso di deposito in pari data) il tribunale di Bari, sezione distrettuale per il riesame dei provvedimenti cautelari, rigettava l'appello proposto dal pubblico ministero avverso l'ordinanza del GIP del tribunale di Foggia, in data 3 marzo 2020, che aveva a sua volta respinto la mozione cautelare avanzata dalla parte pubblica, oggi ricorrente, in difetto di esigenze cautelari concrete ed attuali. 1.1. Il tribunale, con motivazione che appare conformata a quella adottata per le posizioni processuali di altri indagati, sostiene la decisione di rigetto argomentando in ordine al difetto di prova del dolo specifico, che deve accompagnare la condotta di chi riceve beni alienati col proposito di sottrarli alla mannaia del provvedimento di prevenzione patrimoniale (condotta p. e p. dall'art. 512 bis cod. pen., fattispecie recentemente avvinta alla sistematica codicistica in virtù del principio della "riserva di codice", di cui all'art. 3 bis del codice penale). Inoltre, sostiene ancora il tribunale, rispetto a condotte di fraudolenta alienazione contestate come commesse in anni non recenti, difettano comunque concretezza ed attualità delle esigenze cautelari, presupposto indefettibile (art. 274, comma 1, lett. c, cod. poc. pen.) per l'applicazione delle misure cautelari personali. 2. Avverso tale ordinanza propone ricorso per cassazione il pubblico ministero, deducendo a motivi della impugnazione le seguenti argomentazioni: 2.1. Art. 606, comma 1, lett. b, cod. proc. pen., violazione e falsa applicazione della legge penale sostanziale, avendo il tribunale evidentemente malinteso il contenuto dell'atto di impugnazione e, in quanto la mozione cautelare avanzata nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] ha ad oggetto reati di riciclaggio, di cui ai capi 115 e 116 e non, come sembra aver compreso il tribunale, il concorso nel delitto di fraudolenta intestazione di valori, il che ha certamente influito in modo decisivo sullo scrutinio della gravità indiziaria; 2.2. inosservanza della legge processuale (art. 606, comma 1, lett. c, cod. proc. pen.), avendo erroneamente il tribunale annesso effetto dirimente alla dimensione cronologica della contestazione del reato di fraudolento trasferimento di valori, laddove i differenti reati contestati (riciclaggio) avrebbero meritato un diverso apprezzamento in termini di concretezza ed attualità delle esigenze cautelari di cui alla lettera c del comma 1 art. 274 cod. proc. pen.. 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento in cassazione, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dall'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito nella legge 25 febbraio 2022, n. 15), in mancanza di alcuna richiesta di discussione orale, nei termini ivi previsti, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate, alle quali ha replicato la difesa. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Merita un cenno preliminare il tema, noto e praticato dalla giurisdizione civile, prospettato criticamente anche con i motivi di ricorso, della c.d. "ragione più liquida", che consente al giudice di selezionare gli argomenti dirimenti da sviluppare nella motivazione dei provvedimenti della giurisdizione, tralasciando gli altri, pur prospettati dalle parti, secondo la logica della utilità marginale (cfr., ad es., Sez. U. civ., n. 9936 del 08/05/2014, Rv. 630490-01; Sez. 5 civ., n. 363 del 09/01/2019, Rv. 652184 - 01; Sez. 5 civ., n. 11458 del 11/05/2018, Rv. 648510- 01). 1.1. Secondo il diritto processuale vivente, infatti, qualora il giudice per le indagini preliminari abbia rigettato la richiesta di adozione di un provvedimento coercitivo e - come nel caso in esame - il pubblico ministero abbia presentato appello avverso tale decisione, «il tribunale della libertà funge, in tal caso, non solo come organo di revisione critica del provvedimento reiettivo alla stregua dei motivi di gravame del P.M., ma anche come giudice al quale è affidato il potere-dovere di riesaminare ex novo la vicenda cautelare nella sua interezza, onde verificare la puntuale sussistenza delle condizioni e dei presupposti di cui agli artt. 273, 274, 275, 278, 280, 287 c.p.p. e, all'esito di siffatto scrutinio, di adottare infine, eventualmente, il provvedimento genetico della misura che, secondo lo schema di motivazione previsto dall'art. 292, risponda ai criteri di concretezza e attualità degli indizi e delle esigenze cautelari, nonché a quelli di adeguatezza e proporzionalità della misura» (Sez. U, n. 18339 del 31/03/2004, Donelli, Rv. 227357). Hanno osservato le Sezioni Unite, in tale pronuncia, condivisa dalla successiva e recente giurisprudenza di legittimità (cfr., ad es., Sez. 6, n. 41997 del 24/09/2019, Romano, Rv. 277205; Sez. 6, n. 44713 del 28/03/2019, Caria, Rv. 278335; Sez. 3, n. 37086 del 19/05/2015, Grasso, Rv. 265008), che i poteri di cognizione e di decisione del giudice dell'appello de libertate, pur nel rispetto del perimetro disegnato dall'originaria domanda cautelare, si estendono, senza subire alcuna preclusione, all'intero thema decidendum, che è costituito dalla verifica dell'esistenza di tutti i presupposti richiesti per l'adozione di un'ordinanza applicativa della misura cautelare, poiché il tribunale della libertà funge, in tal caso, non solo come organo di revisione critica del provvedimento reiettivo alla stregua dei motivi di gravame del P.M., ma anche come giudice al quale è affidato il potere-dovere di riesaminare ex novo la vicenda cautelare nella sua interezza, onde verificare la puntuale sussistenza delle condizioni e dei presupposti di cui agli artt. 274, 275, 278, 280, 287 c.p.p. e, all'esito di siffatto scrutinio, di adottare infine, eventualmente, il provvedimento genetico della misura che, secondo lo schema di motivazione previsto dall'art. 292, risponda ai criteri di concretezza e attualità degli indizi e delle esigenze cautelari, nonché a quelli di adeguatezza e proporzionalità della misura. Pertanto, è «ragionevole affermare che (con riguardo all'impugnazione del pubblico ministero avverso il provvedimento del G.i.p. di diniego della misura cautelare) al rilevato allargamento del devolutum a tutti i profili della domanda cautelare, indipendentemente dallo specifico petitum contenuto nei motivi di gravame, debba corrispondere una pari ampiezza del materiale cognitivo». Alla luce di questi principi è censurabile il procedimento seguìto nel provvedimento impugnato, che nella sostanza si è limitato ad esaminare unicamente il profilo delle esigenze cautelari, ritenute insussistenti, osservando soltanto, quanto alla specifica posizione di [OSCURATO:PERSONA], che egli risponde del delitto di cui all'art.512 bis cod. pen., laddove le contestazioni che si leggono ai capi 115 e 116, ineriscono viceversa ai delitti di riciclaggio (risultando evidente che tutte le ordinanze emesse a seguito dell'appello cumulativamente proposto nei confronti dei diciassette indagati hanno nella sostanza ricalcato quelle adottate per le posizioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]). Il Tribunale, dunque, avrebbe dovuto esaminare prima l'aspetto della gravità indiziaria, la cui totale assenza il Pubblico Ministero aveva lamentato con il primo motivo di appello, per poi valutare, laddove avesse ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza, il tema, logicamente successivo, delle esigenze cautelari. Va evidenziato, in proposito, che il primo aspetto ben può incidere anche sulla seconda valutazione, avuto riguardo soprattutto al giudizio sulla gravità in concreto dei fatti-reato contestati. L'ultimo periodo della lettera c) dell'art. 274 cod. proc. pen., così come modificato dalla legge n. 47 del 2015, impedisce di desumere il pericolo di reiterazione dalla sola gravità del "titolo di reato", astrattamente considerato, ma non già dalla valutazione della gravità del fatto nelle sue concrete manifestazioni, in quanto le modalità e le circostanze del fatto restano elementi imprescindibili di valutazione che, investendo l'analisi di comportamenti concreti, servono a comprendere se la condotta illecita sia occasionale o si collochi in un più ampio sistema di vita, ovvero se la stessa sia sintomatica di una incapacità del soggetto di autolimitarsi nella commissione di ulteriori condotte criminose (v. Sez. 5, n. 49038 del 14/06/2017, Rv. 271522, Silvestrin; Sez. 1, n. 37839 del 2/03/2016, Biondo, Rv. 267798; Sez. 1, n. 45659 del 13/11/2015, Restuccia, Rv. 265168; da ultimo cfr. Sez. 2, n. 14007 del 10/3/2022, Miraglia, non mass.). Il tribunale ha quindi erroneamente applicato il principio della "ragione più liquida", affermato dalla giurisprudenza di legittimità nella giurisdizione civile in una prospettiva di economia processuale (giur. cit.). Si tratta di un principio non "esportabile" tout court nel processo penale, tant'è che nella unica pronuncia richiamata nell'ordinanza impugnata (Sez. 1, n. 17850 del 12/01/2017, Castriotta, Rv. 270298 - 01) a esso si è fatto riferimento in una ipotesi del tutto peculiare: in presenza di una questione di diritto controversa nella giurisprudenza di legittimità, la sezione semplice non deve rimettere il ricorso alle Sezioni Unite, ai sensi dell'art. 618, comma 1-bis, cod. proc. pen., se il ricorso può trovare autonoma soluzione in ragione della presenza di un concorrente motivo di annullamento del provvedimento impugnato (nello stesso senso, di recente, v. Sez. 6, n. 23148 del 20/01/2021, Bozzini nonché Sez. 2, n. 8327 del 24/11/2021, dep. 2022, Salvatore, non massimate sul punto). Trattasi di pronunce del tutto condivisibili, che tuttavia riguardano una situazione affatto diversa da quella in esame, al pari di quelle in cui il giudice di merito o di legittimità, assunta la decisione sulla base di una questione pregiudiziale o preliminare, di rito o di merito, si limita in motivazione a trattare quell'unico punto assorbente. Non è condivisibile, invece, il richiamo del Tribunale al principio della ragionevole durata del processo, «non esistendo alcuna ragione di economia processuale che possa sostituirsi all'obbligo di motivazione» (così, efficacemente, Sez. 3, n. 10458 del 14/01/2020, Palma, non mass.). Il giudice della cautela, in sede di impugnazione, laddove concordi con le valutazioni espresse nell'ordinanza impugnata, potrà ben motivare per relationem, facendo risultare di avere preso cognizione del contenuto sostanziale delle ragioni del provvedimento di riferimento e di averle ritenute coerenti con la propria decisione (in questo senso v., ad es., Sez. U, n. 21/06/2000, Primavera, Rv. 216664; Sez. 3, n. 26483 del 05/04/2022, Maifredi, Rv. 283393; Sez. 2, n. 10699 del 30/10/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA], non mass.; Sez. 2, n. 55199 del 29/05/2018, Salcini, Rv. 274252; Sez. 6, n. 48428 del 08/10/2014, Barone, Rv. 261248); non potrà, invece, confinare nell'oblio l'aspetto della gravità indiziaria, che logicamente precede e ben può influenzare - come si è detto - quello delle esigenze cautelari. 2. Il ricorso del Pubblico Ministero, tuttavia, è inammissibile, in quanto per la posizione di [OSCURATO:PERSONA] (così come per quella degli altri quattordici indagati diversi da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) l'appello del Pubblico Ministero non aveva lamentato la omessa valutazione da parte del G.i.p. della esigenza cautelare di cui all'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., indicando gli elementi dai quali desumere il concreto e attuale pericolo di reiterazione nel reato, bensì aveva solo dedotto, con l'ultimo motivo, formulato peraltro cumulativamente per tutti, il pericolo di "inquinamento probatorio", richiamando l'art. 274, comma 1, lett. a), del codice di rito, profilo poi abbandonato nel ricorso. L'ordinanza impugnata, dunque, ha con fondamento osservato che l'appello del Pubblico Ministero aveva trascurato, "per tutti gli indagati diversi da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il tema dell'attualità e del pericolo di recidiva" (pag. 5), tema proposto soltanto con il ricorso in esame, peraltro in termini assai generici, con una inammissibile interruzione della catena devolutiva che non consente l'esame in questa sede della nuova doglianza, inerente alla omessa valutazione del pericolo di recidiva. Il principio secondo il quale è preclusa la deduzione con ricorso per cassazione di motivi relativi alla sussistenza delle esigenze cautelari che non siano stati fatti valere nel procedimento di riesame, concentrato sui soli profili di gravità indiziaria (Sez. 5, n. 47078 del 19/06/2019, Zavettieri, Rv. 277543-01), pure affermato in relazione all'impugnazione di un imputato, è dunque estensibile al caso, come quello in esame, in cui il pubblico ministero abbia dedotto con il ricorso la sussistenza di una determinata esigenza cautelare la cui omessa valutazione da parte del G.i.p. non aveva formato oggetto di appello. La impossibilità di censurare l'ordinanza impugnata in punto di esigenze cautelari rende inammissibile il ricorso del Pubblico Ministero, non potendosi egli comunque giovare del dedotto deficit motivazionale in tema di gravità indiziaria. Come osservato dal P.G. nella propria requisitoria scritta, l'accoglimento del gravame in ordine a tale profilo non potrebbe comunque condurre all'applicazione della misura e, quindi, sarebbe privo di alcun risultato pratico vantaggioso per l'impugnante (in questo senso cfr., ad es., Sez. 6, n. 46129 del 25/11/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 282355 - 01; Sez. 3, n. 13284 del 25/02/2021, Acanfora, Rv. 281010 - 01; Sez. 6, n. 12228 del 30/10/2018 - dep. 2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 27