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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 5 maggio 2022

Cassazione n. 17679/2022

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. ha pronunciato la seguente SENTENZA Sulricorso 9213/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore , elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 34, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]’ PAOLETTI, che lo rap- presenta e difende, unitamente all’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e all’Avv. [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura allegataal ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] ditta individuale, in persona del legale rap- presentante pro tempore, e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 1, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difen- RG 9213/2020 Sez. 2 –PU 05-05-2022 -2- de unitamente all’Avv. [OSCURATO:PERSONA], come da procura in calce al controricorso; -controricorrenti - avverso la sentenza n. 2203/2019 del [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA], notificata il 2/01/2020; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del P. M., nella persona del [OSCURATO:PERSONA]- ratore Generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] , che ha concluso per l’accoglimento del ricorso; udite le difese svolte dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] per il ricorrente e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] per il controricorrente ; FATTI E [OSCURATO:PERSONA] Con un proprio regolamento per la circolazione acquea, il Comune di Venezia dispone le velocità massime consentite in rii e canali alle imbarcazioni a motore (art. 2).

Il motoscafo taxi targato VE 8117, di proprietà dell'imprenditore [OSCURATO:PERSONA] e condotto da [OSCURATO:PERSONA]- zo, transita in località [OSCURATO:PERSONA], proveniente da Rio dei Carmini, ad una velocità -rilevata con apparecchiatura telelaser - di 10 km/h ove vige il limite di velocità di 5 km/h.

Il Comune di Venezia contesta la violazione dell’art. 2, co. 1 del predetto regolamento ed emette una correlativa ordinanza ingiunzione, contro la quale [OSCURATO:PERSONA] ed Erizzo presentano opposizione.

In primo grado l’opposizione è accolta.

La pronuncia è confermata in secondo grado c on diversa motivazione (mentre le spese giudiziali sono compensateper novità della questio- ne).

Secondo il Tribunale di Venezia,il di fetto della previsione di una «tolleranza strumentale»,con riduzione automatica della velocità rile- vata dall’apparecchiatura in sede di misurazione della velocità delle imbarcazioni a motore, costituisce una lacuna da colmare attraverso l’applicazione analogica dell’art. 345, co. 2 del regolamento di esecu- RG 9213/2020 Sez. 2 –PU 05-05-2022 -3- zione del codice della strada (d.p.r. 495/1992).

Nella parte rilevante l’art. 345, co. 2 dispone che «In sede di approvazione è disposto che per gli accertamenti della velocità, qualunque sia l'apparecchiatura utilizzata, al valore rilevato sia applicata una riduzione pari al 5%, con un minimo di 5 km/h.

Nella riduzione è compresa anche la tolle- ranza strumentale.

Non possono essere impiegate, per l'accertamento dell'osservanza dei limiti di velocità, apparecchiature con tolleranza strumentale superiore al 5%».

L’applicazione analogica è intermedia- ta dal riferimento all’art. 1, co 2 cod. nav. («Ove manchino disposi- zioni del diritto della navigazione e non ve ne siano di applicabili per analogia, si applica il diritto civile»).

Ricorre per cassazione il Comune di Venezia con tre motivi.

Resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA] ed Erizzo.

Chiamata la causa all’adunanza camerale non partecipata del 13/1272021, essa è rinviata alla pubblica udienza.

Il P.M. ha deposi- tato le proprie conclusioni.

Le parti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo è censurata la v iolazione dell'art. 12 e de ll’art. 14 disp.prel. c.c. ; è censurata inoltre la violazione dell'art. 345 d.p.r. 495/1992 (entrambe le censure, in relazione a ll’ art. 360, co 1, n. 3 c.p.c.).

È censurata infine l’ omessa considerazione della diversità tra circolazione acquea e circolazione stradale (art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.).

In sostanza, con tale complesso motivo, il Comune di Venezia denuncia l’erroneità della seguente ragione, posta dal giudice di se- condo grado a fondamento della propria decisione: «la tolleranza strumentale previstadall’art. 345, co. 2 d.p.r. 495/1992 va applicata perché l’art. 1 cod. nav . prevede l’applicazione del c.d. ‘diritto civil e’ inteso come diritto comune per il caso di lacune e la mancanza di li- miti di tolleranza è palesemente una lacuna dell’ordinamento della navigazione».

Con tale argomento, il Tribunale di Venezia applica analogicamente alla circolazione delle imbarcazioni a motore nelle ac- que del Comune di Venezia il predetto articolo del regolamento di esecuzione del codice della strada, nella parte in cui dispone che la ri- RG 9213/2020 Sez. 2 –PU 05-05-2022 -4- levazione della velocità di un veicolo ad opera di apparecchiature debba essere ridotta almeno di 5 km/h per contenere il rischio che eventuali difetti di misurazione dello strumento inducano falsi accer- tamenti di eccesso di velocità.

Ad avviso del ricorrente , il fatto che la disciplina normativa della circolazione nelle acque del Comune di Venezia (il codice della navi- gazione, il regolamento della città metropolitana per il coordinamento della navigazione locale nella laguna veneta e il regolamento per la circolazione acquea nel Comune di Venezia) non prevedano la ridu- zione di cui all’art. 345, co. 2 cit. non è una lacuna normativa, ma è frutto di ragion veduta delle autorità di regolazione, e, in ogni caso, non è una lacuna normativa che possa essere colmata attraverso un’estensione analogica dell’art. 345, co. 2 d.p.r. 495/1992.

Con il secondo motivo è censurata la violazione e falsa applicazione dell'art. 1 cod. nav.; dell'art. 11, co. 3 d.lgs. 422/1997 e del relativo art. 1 regolamento della città metropolitana per il coordinamento del- la navigazione locale nella laguna veneta; dell'art. 12 e dell’art. 14 disp. prel. c.c.; dell'art. 112 c.p.c.; dell'art. 345 d.p.r. 495/1992; dell'art. 17 l. 400/1988 in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c .

È censuratadi nuovo l’omessa considerazione della diversità tra circola- zioneacquea e circolazione stradale (art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.).

Con tale motivo, il ricorrente sviluppa ulteriori profili di critica dell’operazione ermeneutica compiuta dal Tribunale di Venezia, argo- mentando in particolare che i limiti di velocità previsti per le imbarca- zioni a motore siano talmente minori rispetto a quelli per i veicoli stradali che è integralmente incongruo applicare ai primi la riduzione automatica della velocità rilevata di 5 km/h di cui all’art. 345, co. 2 d.p.r. 495/1992, cosicché una tale applicazione finirebbe per annichi- lire il valore precettivo della disciplina normativa dei limiti di velocità delle imbarcazioni a motore nelle acque del Comune di Venezia.

Con il terzo motivo è censurata per la terza volta la violazione dell'art. 345 d.p.r. 495/1992, in questo caso sotto un profilo abbinato RG 9213/2020 Sez. 2 –PU 05-05-2022 -5- alla denunzia della violazione dell’art. 3 Cost., ma pur sempre in rife- rimento all’omessa considerazione della diversità tra circolazione ac- quea e circolazione stradale, in relazione all’art. 360, co . 1, n. 3 e n. 5. c.p.c.Con tale motivo, il ricorrente sviluppa un ultimo profilo di cri- tica dell’operazione ermeneutica compiuta dal Tribunale di Venezia, argomentandoche questi abbia erroneamente omesso di considerare che la tolleranza strumentale - in quanto accorgimento tecnico coes- senziale a un’apparecchiatura di misurazione della velocità, che nel caso de quo è di 2 km/h - è fenomeno radicalmente diverso dalla ri- duzione automatica della velocità rilevata di 5 km/h, disposta in am- bito stradale in considerazione degli errori di percezione della velocità del conducente.

Corollario di tale omissione è l’affermazione, pari- menti riprovata dal ricorrente, che, allo stesso modo di un conducen- te di un veicolo stradale, il conducente di un’imbarcazione a motore non percepisca variazioni di velocità di 5 km/h.

La sintesi dei tre motivi di ricorso rivela che essi possono essere oggetto di un esame congiunto, poiché sono diretti a censurare sotto profili parzialmente diversi, parzialmente sovrapposti, ma in ogni caso convergenti, l’operazione interpretativa compiuta dal giudice di se- condo grado, cioè l’applicazione analogica dell’art. 345, co. 2 d.p.r. 495/1992, sotto il profilo della riduzione automatica di 5 km/h, alla misurazione tecnica della velocità delle imbarcazioni a motore circo- lanti nelle acque del Comune di Venezia, al fine di controllo e di even- tuale sanzionamento degli eccessi ai sensi del Regolamento per la cir- colazione acquea.

I motivi sono fondati e il ricorso per cassazione è da accogliere.

La via argomentativa muove da due elementi.

Il primo è il sostr ato co- mune ai tre motivi di ricorso, cioè l’omessa considerazione delle di- versità della circolazione a mezzo di dispositivi meccanici a motore adibiti al trasporto (d’ora in poi chiamati in modo approssimativo: veicoli), a seconda che avve nga nell’acqua o sulla terra.

Il secondo elemento è l’unica osservazione certamente erronea contenuta nel ri- RG 9213/2020 Sez. 2 –PU 05-05-2022 -6- corso del Comune di Venezia: che tali due tipi di circolazione siano «abissalmente differenti» (sono le parole finali del ricorso).Infatti, se tra la circolazione acquea e la circolazione terrestre vi fosse un’abissale differenza, un’alterità radicale, i due fenomeni non po- trebbero essere comparati tra di loro.

La comparabilità presuppone chei fenomeni non siano integralmente differenti, ma al contrario che essi abbiano elementi comuni.

Tali elementi devono poter distinguersi concettualmente rispetto ai due fenomeni da comparare e costituirsi idealmente come intermedi (nel senso che intermediano e rendono possibile la comparazione).In altri contesti e ad altre finalità si parla del «terzo (elemento) della comparazione» (tertium comparationis), che l’osservatore deve ricostruiredi volta in volta.

Infatti, g li elementi comuni non sono datinaturali che si manifestano in quanto tali, così da essere oggetto di percezione, ma sono fatti dell’osservatore, frutto di un’operazione di accomunamento che è teleologicamente orientata, cioè determinata dalle finalità che l’osservatore ha di mira.

Se due fenomeni non fossero comparabili , n on se ne potrebbe nemmeno predicare la diversità.

Il predicato di diversità , su cui si possa ragionevolmente fondare un’esigenza di differenziazione di re- gime normativo– in particolare quella che il ricorrente vuole veder ri- conosciutanel caso de quo - presuppone la comparabilità tra due fe- nomeni.

La diversità non può che stagliarsi sullo sfondo della comu- nanza.

Se tra la circolazione acquea e la circolazione terrestre vi fosse un abisso, questa controversia non sarebbe nemmeno sorta .

Al contra- rio, dal punto di vista della disciplina giuridica, esse sono conformate da aspetti largamente comuni.

Se si limita il discorso - com’è indi- spensabile- al profilo che è al centro di questo giudizio, la pericolosità della circolazione a mezzo di dispositivi meccanici a motore induce la necessità di: (a) prevedere limitazioni di velocità ; (b) introdurre strumenti per controllar ne il rispetto ; (c) f are luogo ad accorgimenti per comprimere i margini di errore (sia quelli meccanici RG 9213/2020 Sez. 2 –PU 05-05-2022 -7- dell’apparecchiatura di controllo, sia gli errori percettivi degli esseri umani alla guida dei veicoli sottoposti al controllo).

Per dimostrare la centralità di questi aspetti comuniai due tipi di circolazione basta por mente al fatto chetali esigenze non si pongono (almeno: non in mo- do così imperioso e conformato) in relazione ad altri dispositivi che pur condividono con i primi due il tratto di servire al trasporto, come i veicoli a trazione umana o animale.

Delineato così il quadro di riferimento, esso consente di scandire rapidamente i passi che avviano il problema de quo alla sua soluzio- ne.

Il primo passaggio consiste nel richiamare alla mente il criterio generale di validità dell’applicazione analogica del diritto, che è sotte- so sia all’art. 12, co. 2 disp. prel. c.c. («se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione, si ha riguardo alle dispo- sizioni che regolano casi simili o materie analoghe; se il caso rimane ancora dubbio, si decide secondo i principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato») che alla giurisprudenza di questa Corte(tra le pronunce meno remote, cfr. Cass. 2656/2015).

Esprimendosi in ter- mini formali: dati due fenomeni, il primo, «A», assoggettato alla nor- ma «X», e il secondo, «B», ipoteticamente in cerca di disciplina giuri- dica; dato inoltre un aspetto,«C», a loro comune; è possibile esten- dere la norma X al fenomenoB, se (solo se) l’aspetto C è ragione suf- ficiente(senza necessità di altri elementi ) della norma «X».

Il secondo passaggio consiste nel selezionare il tertium compara- tionis(l’aspetto C di cui alla formula precedente) in vista della finalità di verificare la correttezza dell’operazione ermeneutica compiuta dal Tribunale di Venezia.

Esso si focalizza sulla esigenza - comune alla circolazione a mezzo di veicoli a motore, sia terrestre (specificamen- te: stradale) che acquea - d i introdurre accorgimenti per comprimere i margini di errore(meccanici ed umani) che si verificano in relazione alle operazioni di controllo del rispetto dei limiti di velocità.

Il terzopassaggio, che è quello decisivo, consiste nel concretizzare il criteriogenerale con riferimento al caso particolare, cui si può pro- RG 9213/2020 Sez. 2 –PU 05-05-2022 -8- cedere domandandosi se sia sufficiente la predetta esigenza comune alla circolazione stradale e acquea (a mezzo di veicoli a motore) a rendere (da sola) ragione dell’estensione analogica della riduzione au- tomatica di 5 km/h ex art. 345, co. 2 d.p.r. 495/1992 alla misurazio- ne tecnica della velocità delle imbarcazioni a motore circolanti nelle acque del Comune di Venezia per finalità di controllo e di sanzio na- mento.

La risposta (che già si intuisce essere negativa) deriva dalla consi- derazione della funzione delle limitazioni giuridiche della velocità dei veicoli di trasporto a motore, che è l’anello iniziale della catena che conduce al problema de quo.

Si tratta della funzione di bilanciare l’esigenza di trasportare persone, animali e cose ad una velocità cor- rispondente allo stadioevolutivo dei veicoli a motore con l’esigenza di proteggere ragionevolmente le persone e gli ambienti circostanti dai pericoli che tale velocità inevitabilmente comporta.

Orbene, tale pericolosità è nozione eminentemente relazionale, scaturisce cioè dalla relazione tra il tipo di veicolo a motore, il grado di velocità che esso può raggiungere, l’elemento terrestre o acqueo su cui essosi muove, la forza d’attrito che il primo oppone al secon- do, e –da ultimo, ma non per ultimo – le persone e l’ambiente circo- stanti.

Tutti questi elementi costituiscono altrettante differenze speci- fiche tra la circolazione stradale e la circolazione acquea, specialmen- te nel Comune di Venezia.

Tali differenze, se hanno fornito delle ra- gioni integrative della sceltacompiuta dal legislatore con il disporre la riduzione automatica di 5 km/h di cui all’art. 345, co. 2 d.p.r. 495/1992, escludono che essa possa essere estesa per analogia alla misurazione tecnica della velocità delle imbarcazioni a motore circo- lanti nelle acque del Comune di Venezia.

Per quest’ultima soccorrono altre ragioni, che possono essere colte alzando lo sguardo dall’art. 2, co. 1 del Regolamento per la circolazione acquea nel Comune di Ve- nezia, che ha costituito l’oggetto immediato del contendere, al prece- dente art. 1: «Il presente Regolamento disciplina la circolazione ac- RG 9213/2020 Sez. 2 –PU 05-05-2022 -9- quea nel Comune di Venezia allo scopo di: a) favorire la circolazione delle imbarcazioni secondo criteri di compatibilità tra le esigenze di vi- ta cittadina e il contesto storico, urbano e ambientale; b) contenere al massimo gli effetti dannosi prodotti dai movimenti dell’acqua provo- cati dal moto delle barche e delle eliche e per la prevenzione dell’inquinamento aereo, acqueo e acustico; c) privilegiare, tra i traf- fici effettuati con imbarcazioni a motore, il trasporto pubblico di linea, il trasporto merci, il trasporto pubblico di persone non di linea; d) sal- vaguardare i servizi e le attività anche di trasporto in conto proprio di persone e cose, che si svolgono con imbarcazioni tipiche veneziane condotte a remi; e) ridurre al minimo i disagi che possono determi- narsi con le chiusure di rii e canali per le necessità di scavo e manu- tenzione degli stessi».

Costituisce una specie di «prova del nove» della correttezza del ri- sultatouno degli argomenti più persuasivi fra quelli invocati a più ri- prese dal Comune di Venezia nel corso del giudizio: ove il limite di ve- locità sia di 5 km/h (come nel caso de quo ) , l’ estendere analogica- mente una riduzionedi 5 km/h alla misurazione tecnica della velocità delle imbarcazioni a motore vale esattamente quan to consentire alle autovetture un’andatura di 100 km/h nei centri abitati in cui vige un limite di velocità di 50 km/h.

Ciò non significanegare l’esistenza del problema dei difetti di per- cezione degli eccessi di velocità anche nella circolazione acquea.

Si- gnifica solo escludere che l’estensione analogica dell’art. 345 co. 2 d.p.r. 495/1992 sia lo strumento per risolverlo .

Se il problema possa essere risolto (con eterogenesi dei fini) attraverso la tolleranza stru- mentale applicata al dispositivo LTI 20-20, con cui è stata accertata la velocità del motoscafo taxi targato VE 8117 , rimane fuori dall’oggetto del presente giudizio.

Ne seguono una serie di corollari e di conseguenze - molte delle quali menzionate nel ricorso del Comune di Venezia - che fanno op- portunamente perno sulle prevalenti differenze specifiche tra circola- RG 9213/2020 Sez. 2 –PU 05-05-2022 -10- zione stradale e circolazione acquea e che la difesa di [OSCURATO:PERSONA] e di Erizzo non riesce a scalfire.

Allargando il raggio di generalità degli strumenti normativi che en- trano in considerazione in questo contesto e che sono stati chiamati in causa, il codice della navigazione contiene una dispo sizione specia- le in materia di analogia (art. 1, co. 2 cod. nav. : « o ve manchino di- sposizioni del diritto della navigazione e non ve ne siano di applicabili per analogia, si applica il diritto civile»).

Ove necessario, essa induce a cercare tertia comparationis che forniscano la base di operazioni di estensione analogica dapprima nel diritto della navigazione (segna- tamente all’interno del relativo codice) e solo in seconda battuta nel «diritto civile»(in questo senso, tra le altre, Cass. 7571/ 1987 ) .

A sua volta quest’ ultimo è da intendere come referente del diritto comune, cioè del complesso delle norme e dei principi di diritto sullo sfondo del quale è possibile attribuire al diritto della navigazione il ca- rattere della specialità.

Allo stato attuale della legislazione italiana, segnatamente ad opera del predetto art. 1, co. 2, l’applicabilità del codice della strada per colmare le lacune del diritto della navigazione appare doppiamente esclusa: da un lato, s’interpone il criterio della somiglianza del caso ristretto all’interno della materia; dall’altro lato, s’interpone un fatto negativo, cioè la non appartenenza al diritto co- mune del codice della strada, del quale si può similmente predicare il carattere di disciplina speciale ispirata alla finalità della sicurezza del- la circolazione stradale (art. 1 d.lgs. 285 / 1992).

Rimane fuori dall’oggetto del presente giudizio l’indagine relativa al probabile con- tributo che l’art. 1, co. 2 cod. nav. può offrire all’interpretazione dello stesso art. 12 disp. prel. c.c., laddove quest’ultimo colloca ambigua- mente sullo stesso piano il riguardo a «casi simili»o «materie analo- ghe».

Per quanto attiene al presente giudizio, si deve concludere che la censura di violazione dell’art. 1, co. 2 cod. nav. è fondata.

RG 9213/2020 Sez. 2 –PU 05-05-2022 -11- In conclusione, il ricorso va accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa al Tribu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
. ha pronunciato la seguente SENTENZA Sulricorso 9213/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore , elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 34, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]’ PAOLETTI, che lo rap- presenta e difende, unitamente all’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e all’Avv. [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura allegataal ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] ditta individuale, in persona del legale rap- presentante pro tempore, e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 1, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difen- RG 9213/2020 Sez. 2 –PU 05-05-2022 -2- de unitamente all’Avv. [OSCURATO:PERSONA], come da procura in calce al controricorso; -controricorrenti - avverso la sentenza n. 2203/2019 del [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA], notificata il 2/01/2020; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del P. M., nella persona del [OSCURATO:PERSONA]- ratore Generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] , che ha concluso per l’accoglimento del ricorso; udite le difese svolte dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] per il ricorrente e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] per il controricorrente ; FATTI E [OSCURATO:PERSONA] Con un proprio regolamento per la circolazione acquea, il Comune di Venezia dispone le velocità massime consentite in rii e canali alle imbarcazioni a motore (art. 2). Il motoscafo taxi targato VE 8117, di proprietà dell'imprenditore [OSCURATO:PERSONA] e condotto da [OSCURATO:PERSONA]- zo, transita in località [OSCURATO:PERSONA], proveniente da Rio dei Carmini, ad una velocità -rilevata con apparecchiatura telelaser - di 10 km/h ove vige il limite di velocità di 5 km/h. Il Comune di Venezia contesta la violazione dell’art. 2, co. 1 del predetto regolamento ed emette una correlativa ordinanza ingiunzione, contro la quale [OSCURATO:PERSONA] ed Erizzo presentano opposizione. In primo grado l’opposizione è accolta. La pronuncia è confermata in secondo grado c on diversa motivazione (mentre le spese giudiziali sono compensateper novità della questio- ne). Secondo il Tribunale di Venezia,il di fetto della previsione di una «tolleranza strumentale»,con riduzione automatica della velocità rile- vata dall’apparecchiatura in sede di misurazione della velocità delle imbarcazioni a motore, costituisce una lacuna da colmare attraverso l’applicazione analogica dell’art. 345, co. 2 del regolamento di esecu- RG 9213/2020 Sez. 2 –PU 05-05-2022 -3- zione del codice della strada (d.p.r. 495/1992). Nella parte rilevante l’art. 345, co. 2 dispone che «In sede di approvazione è disposto che per gli accertamenti della velocità, qualunque sia l'apparecchiatura utilizzata, al valore rilevato sia applicata una riduzione pari al 5%, con un minimo di 5 km/h. Nella riduzione è compresa anche la tolle- ranza strumentale. Non possono essere impiegate, per l'accertamento dell'osservanza dei limiti di velocità, apparecchiature con tolleranza strumentale superiore al 5%». L’applicazione analogica è intermedia- ta dal riferimento all’art. 1, co 2 cod. nav. («Ove manchino disposi- zioni del diritto della navigazione e non ve ne siano di applicabili per analogia, si applica il diritto civile»). Ricorre per cassazione il Comune di Venezia con tre motivi. Resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA] ed Erizzo. Chiamata la causa all’adunanza camerale non partecipata del 13/1272021, essa è rinviata alla pubblica udienza. Il P.M. ha deposi- tato le proprie conclusioni. Le parti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo è censurata la v iolazione dell'art. 12 e de ll’art. 14 disp.prel. c.c. ; è censurata inoltre la violazione dell'art. 345 d.p.r. 495/1992 (entrambe le censure, in relazione a ll’ art. 360, co 1, n. 3 c.p.c.). È censurata infine l’ omessa considerazione della diversità tra circolazione acquea e circolazione stradale (art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.). In sostanza, con tale complesso motivo, il Comune di Venezia denuncia l’erroneità della seguente ragione, posta dal giudice di se- condo grado a fondamento della propria decisione: «la tolleranza strumentale previstadall’art. 345, co. 2 d.p.r. 495/1992 va applicata perché l’art. 1 cod. nav . prevede l’applicazione del c.d. ‘diritto civil e’ inteso come diritto comune per il caso di lacune e la mancanza di li- miti di tolleranza è palesemente una lacuna dell’ordinamento della navigazione». Con tale argomento, il Tribunale di Venezia applica analogicamente alla circolazione delle imbarcazioni a motore nelle ac- que del Comune di Venezia il predetto articolo del regolamento di esecuzione del codice della strada, nella parte in cui dispone che la ri- RG 9213/2020 Sez. 2 –PU 05-05-2022 -4- levazione della velocità di un veicolo ad opera di apparecchiature debba essere ridotta almeno di 5 km/h per contenere il rischio che eventuali difetti di misurazione dello strumento inducano falsi accer- tamenti di eccesso di velocità. Ad avviso del ricorrente , il fatto che la disciplina normativa della circolazione nelle acque del Comune di Venezia (il codice della navi- gazione, il regolamento della città metropolitana per il coordinamento della navigazione locale nella laguna veneta e il regolamento per la circolazione acquea nel Comune di Venezia) non prevedano la ridu- zione di cui all’art. 345, co. 2 cit. non è una lacuna normativa, ma è frutto di ragion veduta delle autorità di regolazione, e, in ogni caso, non è una lacuna normativa che possa essere colmata attraverso un’estensione analogica dell’art. 345, co. 2 d.p.r. 495/1992. Con il secondo motivo è censurata la violazione e falsa applicazione dell'art. 1 cod. nav.; dell'art. 11, co. 3 d.lgs. 422/1997 e del relativo art. 1 regolamento della città metropolitana per il coordinamento del- la navigazione locale nella laguna veneta; dell'art. 12 e dell’art. 14 disp. prel. c.c.; dell'art. 112 c.p.c.; dell'art. 345 d.p.r. 495/1992; dell'art. 17 l. 400/1988 in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c . È censuratadi nuovo l’omessa considerazione della diversità tra circola- zioneacquea e circolazione stradale (art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.). Con tale motivo, il ricorrente sviluppa ulteriori profili di critica dell’operazione ermeneutica compiuta dal Tribunale di Venezia, argo- mentando in particolare che i limiti di velocità previsti per le imbarca- zioni a motore siano talmente minori rispetto a quelli per i veicoli stradali che è integralmente incongruo applicare ai primi la riduzione automatica della velocità rilevata di 5 km/h di cui all’art. 345, co. 2 d.p.r. 495/1992, cosicché una tale applicazione finirebbe per annichi- lire il valore precettivo della disciplina normativa dei limiti di velocità delle imbarcazioni a motore nelle acque del Comune di Venezia. Con il terzo motivo è censurata per la terza volta la violazione dell'art. 345 d.p.r. 495/1992, in questo caso sotto un profilo abbinato RG 9213/2020 Sez. 2 –PU 05-05-2022 -5- alla denunzia della violazione dell’art. 3 Cost., ma pur sempre in rife- rimento all’omessa considerazione della diversità tra circolazione ac- quea e circolazione stradale, in relazione all’art. 360, co . 1, n. 3 e n. 5. c.p.c.Con tale motivo, il ricorrente sviluppa un ultimo profilo di cri- tica dell’operazione ermeneutica compiuta dal Tribunale di Venezia, argomentandoche questi abbia erroneamente omesso di considerare che la tolleranza strumentale - in quanto accorgimento tecnico coes- senziale a un’apparecchiatura di misurazione della velocità, che nel caso de quo è di 2 km/h - è fenomeno radicalmente diverso dalla ri- duzione automatica della velocità rilevata di 5 km/h, disposta in am- bito stradale in considerazione degli errori di percezione della velocità del conducente. Corollario di tale omissione è l’affermazione, pari- menti riprovata dal ricorrente, che, allo stesso modo di un conducen- te di un veicolo stradale, il conducente di un’imbarcazione a motore non percepisca variazioni di velocità di 5 km/h. La sintesi dei tre motivi di ricorso rivela che essi possono essere oggetto di un esame congiunto, poiché sono diretti a censurare sotto profili parzialmente diversi, parzialmente sovrapposti, ma in ogni caso convergenti, l’operazione interpretativa compiuta dal giudice di se- condo grado, cioè l’applicazione analogica dell’art. 345, co. 2 d.p.r. 495/1992, sotto il profilo della riduzione automatica di 5 km/h, alla misurazione tecnica della velocità delle imbarcazioni a motore circo- lanti nelle acque del Comune di Venezia, al fine di controllo e di even- tuale sanzionamento degli eccessi ai sensi del Regolamento per la cir- colazione acquea. I motivi sono fondati e il ricorso per cassazione è da accogliere. La via argomentativa muove da due elementi. Il primo è il sostr ato co- mune ai tre motivi di ricorso, cioè l’omessa considerazione delle di- versità della circolazione a mezzo di dispositivi meccanici a motore adibiti al trasporto (d’ora in poi chiamati in modo approssimativo: veicoli), a seconda che avve nga nell’acqua o sulla terra. Il secondo elemento è l’unica osservazione certamente erronea contenuta nel ri- RG 9213/2020 Sez. 2 –PU 05-05-2022 -6- corso del Comune di Venezia: che tali due tipi di circolazione siano «abissalmente differenti» (sono le parole finali del ricorso).Infatti, se tra la circolazione acquea e la circolazione terrestre vi fosse un’abissale differenza, un’alterità radicale, i due fenomeni non po- trebbero essere comparati tra di loro. La comparabilità presuppone chei fenomeni non siano integralmente differenti, ma al contrario che essi abbiano elementi comuni. Tali elementi devono poter distinguersi concettualmente rispetto ai due fenomeni da comparare e costituirsi idealmente come intermedi (nel senso che intermediano e rendono possibile la comparazione).In altri contesti e ad altre finalità si parla del «terzo (elemento) della comparazione» (tertium comparationis), che l’osservatore deve ricostruiredi volta in volta. Infatti, g li elementi comuni non sono datinaturali che si manifestano in quanto tali, così da essere oggetto di percezione, ma sono fatti dell’osservatore, frutto di un’operazione di accomunamento che è teleologicamente orientata, cioè determinata dalle finalità che l’osservatore ha di mira. Se due fenomeni non fossero comparabili , n on se ne potrebbe nemmeno predicare la diversità. Il predicato di diversità , su cui si possa ragionevolmente fondare un’esigenza di differenziazione di re- gime normativo– in particolare quella che il ricorrente vuole veder ri- conosciutanel caso de quo - presuppone la comparabilità tra due fe- nomeni. La diversità non può che stagliarsi sullo sfondo della comu- nanza. Se tra la circolazione acquea e la circolazione terrestre vi fosse un abisso, questa controversia non sarebbe nemmeno sorta . Al contra- rio, dal punto di vista della disciplina giuridica, esse sono conformate da aspetti largamente comuni. Se si limita il discorso - com’è indi- spensabile- al profilo che è al centro di questo giudizio, la pericolosità della circolazione a mezzo di dispositivi meccanici a motore induce la necessità di: (a) prevedere limitazioni di velocità ; (b) introdurre strumenti per controllar ne il rispetto ; (c) f are luogo ad accorgimenti per comprimere i margini di errore (sia quelli meccanici RG 9213/2020 Sez. 2 –PU 05-05-2022 -7- dell’apparecchiatura di controllo, sia gli errori percettivi degli esseri umani alla guida dei veicoli sottoposti al controllo). Per dimostrare la centralità di questi aspetti comuniai due tipi di circolazione basta por mente al fatto chetali esigenze non si pongono (almeno: non in mo- do così imperioso e conformato) in relazione ad altri dispositivi che pur condividono con i primi due il tratto di servire al trasporto, come i veicoli a trazione umana o animale. Delineato così il quadro di riferimento, esso consente di scandire rapidamente i passi che avviano il problema de quo alla sua soluzio- ne. Il primo passaggio consiste nel richiamare alla mente il criterio generale di validità dell’applicazione analogica del diritto, che è sotte- so sia all’art. 12, co. 2 disp. prel. c.c. («se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione, si ha riguardo alle dispo- sizioni che regolano casi simili o materie analoghe; se il caso rimane ancora dubbio, si decide secondo i principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato») che alla giurisprudenza di questa Corte(tra le pronunce meno remote, cfr. Cass. 2656/2015). Esprimendosi in ter- mini formali: dati due fenomeni, il primo, «A», assoggettato alla nor- ma «X», e il secondo, «B», ipoteticamente in cerca di disciplina giuri- dica; dato inoltre un aspetto,«C», a loro comune; è possibile esten- dere la norma X al fenomenoB, se (solo se) l’aspetto C è ragione suf- ficiente(senza necessità di altri elementi ) della norma «X». Il secondo passaggio consiste nel selezionare il tertium compara- tionis(l’aspetto C di cui alla formula precedente) in vista della finalità di verificare la correttezza dell’operazione ermeneutica compiuta dal Tribunale di Venezia. Esso si focalizza sulla esigenza - comune alla circolazione a mezzo di veicoli a motore, sia terrestre (specificamen- te: stradale) che acquea - d i introdurre accorgimenti per comprimere i margini di errore(meccanici ed umani) che si verificano in relazione alle operazioni di controllo del rispetto dei limiti di velocità. Il terzopassaggio, che è quello decisivo, consiste nel concretizzare il criteriogenerale con riferimento al caso particolare, cui si può pro- RG 9213/2020 Sez. 2 –PU 05-05-2022 -8- cedere domandandosi se sia sufficiente la predetta esigenza comune alla circolazione stradale e acquea (a mezzo di veicoli a motore) a rendere (da sola) ragione dell’estensione analogica della riduzione au- tomatica di 5 km/h ex art. 345, co. 2 d.p.r. 495/1992 alla misurazio- ne tecnica della velocità delle imbarcazioni a motore circolanti nelle acque del Comune di Venezia per finalità di controllo e di sanzio na- mento. La risposta (che già si intuisce essere negativa) deriva dalla consi- derazione della funzione delle limitazioni giuridiche della velocità dei veicoli di trasporto a motore, che è l’anello iniziale della catena che conduce al problema de quo. Si tratta della funzione di bilanciare l’esigenza di trasportare persone, animali e cose ad una velocità cor- rispondente allo stadioevolutivo dei veicoli a motore con l’esigenza di proteggere ragionevolmente le persone e gli ambienti circostanti dai pericoli che tale velocità inevitabilmente comporta. Orbene, tale pericolosità è nozione eminentemente relazionale, scaturisce cioè dalla relazione tra il tipo di veicolo a motore, il grado di velocità che esso può raggiungere, l’elemento terrestre o acqueo su cui essosi muove, la forza d’attrito che il primo oppone al secon- do, e –da ultimo, ma non per ultimo – le persone e l’ambiente circo- stanti. Tutti questi elementi costituiscono altrettante differenze speci- fiche tra la circolazione stradale e la circolazione acquea, specialmen- te nel Comune di Venezia. Tali differenze, se hanno fornito delle ra- gioni integrative della sceltacompiuta dal legislatore con il disporre la riduzione automatica di 5 km/h di cui all’art. 345, co. 2 d.p.r. 495/1992, escludono che essa possa essere estesa per analogia alla misurazione tecnica della velocità delle imbarcazioni a motore circo- lanti nelle acque del Comune di Venezia. Per quest’ultima soccorrono altre ragioni, che possono essere colte alzando lo sguardo dall’art. 2, co. 1 del Regolamento per la circolazione acquea nel Comune di Ve- nezia, che ha costituito l’oggetto immediato del contendere, al prece- dente art. 1: «Il presente Regolamento disciplina la circolazione ac- RG 9213/2020 Sez. 2 –PU 05-05-2022 -9- quea nel Comune di Venezia allo scopo di: a) favorire la circolazione delle imbarcazioni secondo criteri di compatibilità tra le esigenze di vi- ta cittadina e il contesto storico, urbano e ambientale; b) contenere al massimo gli effetti dannosi prodotti dai movimenti dell’acqua provo- cati dal moto delle barche e delle eliche e per la prevenzione dell’inquinamento aereo, acqueo e acustico; c) privilegiare, tra i traf- fici effettuati con imbarcazioni a motore, il trasporto pubblico di linea, il trasporto merci, il trasporto pubblico di persone non di linea; d) sal- vaguardare i servizi e le attività anche di trasporto in conto proprio di persone e cose, che si svolgono con imbarcazioni tipiche veneziane condotte a remi; e) ridurre al minimo i disagi che possono determi- narsi con le chiusure di rii e canali per le necessità di scavo e manu- tenzione degli stessi». Costituisce una specie di «prova del nove» della correttezza del ri- sultatouno degli argomenti più persuasivi fra quelli invocati a più ri- prese dal Comune di Venezia nel corso del giudizio: ove il limite di ve- locità sia di 5 km/h (come nel caso de quo ) , l’ estendere analogica- mente una riduzionedi 5 km/h alla misurazione tecnica della velocità delle imbarcazioni a motore vale esattamente quan to consentire alle autovetture un’andatura di 100 km/h nei centri abitati in cui vige un limite di velocità di 50 km/h. Ciò non significanegare l’esistenza del problema dei difetti di per- cezione degli eccessi di velocità anche nella circolazione acquea. Si- gnifica solo escludere che l’estensione analogica dell’art. 345 co. 2 d.p.r. 495/1992 sia lo strumento per risolverlo . Se il problema possa essere risolto (con eterogenesi dei fini) attraverso la tolleranza stru- mentale applicata al dispositivo LTI 20-20, con cui è stata accertata la velocità del motoscafo taxi targato VE 8117 , rimane fuori dall’oggetto del presente giudizio. Ne seguono una serie di corollari e di conseguenze - molte delle quali menzionate nel ricorso del Comune di Venezia - che fanno op- portunamente perno sulle prevalenti differenze specifiche tra circola- RG 9213/2020 Sez. 2 –PU 05-05-2022 -10- zione stradale e circolazione acquea e che la difesa di [OSCURATO:PERSONA] e di Erizzo non riesce a scalfire. Allargando il raggio di generalità degli strumenti normativi che en- trano in considerazione in questo contesto e che sono stati chiamati in causa, il codice della navigazione contiene una dispo sizione specia- le in materia di analogia (art. 1, co. 2 cod. nav. : « o ve manchino di- sposizioni del diritto della navigazione e non ve ne siano di applicabili per analogia, si applica il diritto civile»). Ove necessario, essa induce a cercare tertia comparationis che forniscano la base di operazioni di estensione analogica dapprima nel diritto della navigazione (segna- tamente all’interno del relativo codice) e solo in seconda battuta nel «diritto civile»(in questo senso, tra le altre, Cass. 7571/ 1987 ) . A sua volta quest’ ultimo è da intendere come referente del diritto comune, cioè del complesso delle norme e dei principi di diritto sullo sfondo del quale è possibile attribuire al diritto della navigazione il ca- rattere della specialità. Allo stato attuale della legislazione italiana, segnatamente ad opera del predetto art. 1, co. 2, l’applicabilità del codice della strada per colmare le lacune del diritto della navigazione appare doppiamente esclusa: da un lato, s’interpone il criterio della somiglianza del caso ristretto all’interno della materia; dall’altro lato, s’interpone un fatto negativo, cioè la non appartenenza al diritto co- mune del codice della strada, del quale si può similmente predicare il carattere di disciplina speciale ispirata alla finalità della sicurezza del- la circolazione stradale (art. 1 d.lgs. 285 / 1992). Rimane fuori dall’oggetto del presente giudizio l’indagine relativa al probabile con- tributo che l’art. 1, co. 2 cod. nav. può offrire all’interpretazione dello stesso art. 12 disp. prel. c.c., laddove quest’ultimo colloca ambigua- mente sullo stesso piano il riguardo a «casi simili»o «materie analo- ghe». Per quanto attiene al presente giudizio, si deve concludere che la censura di violazione dell’art. 1, co. 2 cod. nav. è fondata. RG 9213/2020 Sez. 2 –PU 05-05-2022 -11- In conclusione, il ricorso va accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa al Tribu