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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 29 maggio 2025

Cassazione n. 22460/2025

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 30908/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso da se stesso e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale presso l’indirizzo pec dei difensori; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende giusta procura in atti; –controricorrente e ricorrente incidentale – avverso l’ordinanza della TRIBUNALE di MILANO (RG 9966/2018), depositata il 21/09/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/05/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/05/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Osserva

1. L’avv. [OSCURATO:PERSONA] adì il Tribunale di Milano domandando di ingiungere alla Banca di [OSCURATO:PERSONA] di Milano soc. coop. il pagamento del compenso professionale per le attività giudiziali e stragiudiziali prestate, per un importo complessivo di euro 225.506,62, comprensivo di spese generali, IVA 22% e CPA 4%.

Il Tribunale adito, applicato il rito di cui all’art. 14, d. lgs. n. 150/2011, in data 29/12/2017, emise decreto ingiuntivo n. 29603/2017 per il predetto importo. [OSCURATO:PERSONA] propose opposizione.

2. Il Tribunale di Milano accolse parzialmente l’opposizione e, per l’effetto, revocò il decreto ingiuntivo, condannando l’opponente al pagamento della somma di euro 13.991,00, oltre accessori di legge e interessi commerciali.

Questi, in sintesi, gli argomenti salienti dell’ordinanza, per qual che qui possa rilevare.

1.1. In data 11/4/2015 le parti avevano stipulato un accordo tariffario che regolava tutti gli incarichi assegnati al professionista ancora in corso di svolgimento; accordo che aveva sostituito ogni precedente convenzione e, in particolare, quella del 16/12/1996.

Con successiva scrittura del 29/4/2015 era stato regolato il pagamento del residuo dei compensi fino al 30/6/2014 con la riduzione del 25% (versamento effettivamente effettuato).

Per contro, il Giudice nega che le parti avessero stipulato un vincolante negozio giuridico il giorno 11/4/2013, stante che il Galvagno non aveva accettato le modifiche richieste dalla Banca e, pertanto, la sua adesione, subordinata a tale non accettazione, costituiva una nuova proposta.

L’accordo del [OSCURATO:DATA_NASCITA] si limitava a richiamare la Convenzione 2013 per quanto concerne le tariffe ma non invece specificamente per ciò che attiene la clausola di competenza esclusiva del tribunale di Roma l’accordo del [OSCURATO:DATA_NASCITA] non era affatto preordinato a disciplinare soltanto le pratiche di cui all’elenco allegato alla convenzione, poiché in realtà una tale tesi è contraria sia al tenore letterale dell’ultima clausola dell’accordo sia alle prime due clausole, dirette appunto a disciplinare i compensi per l’attività svolta in data anteriore al 30.6.2014.

Pertanto, la convenzione del 2015, integrata dalla lettera del 12.6.2013, trova applicazione per tutta l’attività giudiziale svolta successivamente al 30.6.2014, per la quale l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] è vincolato alle tariffe allegate alla convenzione del 2013, indipendentemente dalla data di conferimento dell’incarico.

Per ciò che, invece, concerne l’attività svolta dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] fino al [OSCURATO:DATA_NASCITA], l’accordo del [OSCURATO:DATA_NASCITA] prevede quanto segue: “Facendo seguito all’incontro del 09.07.14 e successivi, ove è stato concordato l’ammontare residuo pari ad € 836.833,32 dei compensi spettanti all’avv. [OSCURATO:PERSONA] per l’attività svolta fino al [OSCURATO:DATA_NASCITA] per le pratiche affidate dalla B.C.C. e che riguardano tutte le posizioni che non sono disciplinate dalla convenzione e di cui allegato elenco-le parti reciprocamente stabiliscono le seguenti condizioni”.

La volontà delle parti fu dunque quella di liquidare il compenso ancora dovuto per tutta l’attività svolta dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] fino alla data del [OSCURATO:DATA_NASCITA], compenso che le parti hanno concordemente quantificato nella somma di euro 599.828,22, applicando una riduzione del 25% (…) l’attività professionale dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] risulta conclusa con la rinuncia al mandato professionale in data 16.11.2017, sicché il rapporto professionale si esaurì prima che entrasse in vigore l’art. 13 bis della L. 247/2012, introdotto dalla L. 172 del 4.12.2017, entrata in vigore il 6.12.2017, modificato dalla L. 205 del 27.12.2017, e dunque la norma non trova applicazione. [OSCURATO:PERSONA] osserva infatti che l’art. 13 bis della L. 247/2012, introdotto dalla legge n. 172 del 4.12.2017 e modificato dalla Legge n. 205 del 27.12.2017, non è applicabile nella specie, essendo entrato in vigore soltanto dopo il 16.11.2017, cioè dopo la data in cui l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rinunciò al mandato professionale.

Deve essere conseguentemente respinta anche la domanda subordinata con cui l’opposto chiede la rideterminazione dei compensi a norma dell’art. 2233/2 c.c. e secondo i parametri di equità di cui all’art. 13 bis della L. 247/2012.

In conclusione, la domanda dell’opposto deve essere valutata soltanto in base alle pattuizioni economiche previste dall’accordo del [OSCURATO:DATA_NASCITA] .

1.2. L’eccezione di giudicato implicito proposta dal professionista non poteva essere accolta.

Nega, in particolare, il Tribunale che il giudicato nascente dal decreto ingiuntivo n. 1395/2018, R.G. 13134/2017 del Tribunale di Monza, divenuto irrevocabile per mancata tempestiva opposizione, potesse avere influenze sulla vicenda in esame.

Esso, infatti, spiega il Giudice, copre l’esistenza del credito azionato, del rapporto di cui esso è oggetto e del titolo su cui il credito e il rapporto si fondano oltre che l’inesistenza di fatti impeditivi, estintivi e modificativi del rapporto e del credito precedenti al ricorso per ingiunzione e non dedotti con l’opposizione.

Il giudicato, tuttavia, non si estende ai fatti successivi al giudicato né a quelli che comportino un mutamento del “petitum” o della “causa petendi” della domanda rispetto al ricorso esaminato dal decreto ingiuntivo

1.3. Il Tribunale rigetta l’eccezione di frazionamento indebito del credito proposta dalla Banca, sul presupposto che l’abusivo frazionamento può rilevarsi solo in presenza di unicità del rapporto obbligatorio

1.4. Calcola il compenso professionale sulla base della convenzione del 29/4/2015, giudicando contraria a buona fede l’interpretazione del Galvagno, secondo il quale quella pattuizione sarebbe valsa solo per le pratiche di cui all’elenco allegato alla scrittura.

Giunge a tale epilogo osservando che diversamente da quanto opina l’opposto, l’accordo del [OSCURATO:DATA_NASCITA] non era affatto preordinato a disciplinare soltanto le pratiche di cui all’elenco allegato alla convenzione, poiché in realtà una tale tesi è contraria sia al tenore letterale dell’ultima clausola dell’accordo sia alle prime due clausole, dirette appunto a disciplinare i compensi per l’attività svolta in data anteriore al 30.6.2014.

Pertanto, la convenzione del 2015, integrata dalla lettera del 12.6.2013, trova applicazione per tutta l’attività giudiziale svolta successivamente al 30.6.2014, per la quale l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] è vincolato alle tariffe allegate alla convenzione del 2013, indipendentemente dalla data di conferimento dell’incarico.

Invero, la deroga al punto 5.2 della convenzione del 2013, di cui alla lettera del 12.6.2013, richiamata nell’accordo del [OSCURATO:DATA_NASCITA], nel senso che la convenzione venisse “applicata unicamente alle nuove pratiche affidate e far tempo dalla data odierna e non alle posizioni già in precedenza conferite anche se le azioni tutte (procedure e monitorie, esecutive, cause ordinarie ed altro) necessitino di essere avviate successivamente” risulta certamente superata dalla distinta e autonoma regolazione dei compensi per l’attività svolta fino al [OSCURATO:DATA_NASCITA] (…) La volontà delle parti fu dunque quella di liquidare il compenso ancora dovuto per tutta l’attività svolta dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] fino alla data del [OSCURATO:DATA_NASCITA], compenso che le parti hanno concordemente quantificato nella somma di EUR 599.828,22, applicando una riduzione del 25%.

L’interpretazione dell’accordo sostenuta dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], secondo il quale la liquidazione concordata si riferirebbe unicamente alle pratiche indicate nell’elenco allegato alla convenzione, è invece contraria a buona fede (art. 1366 c.c.) e deve comunque essere esclusa anche per la presenza della clausola “salvo errori ed omissioni” che rende evidente come le parti avessero inteso fare riferimento a tutti i compensi maturati dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] per attività svolta fino al 30.6.2014, anche se riguardanti pratiche erroneamente non riportate nell’elenco, così da escludere nel futuro pretese di compensi da parte del legale per pratiche ulteriori, in relazione alle quali nessuna espressa “riserva” è contenuta nell’accordo.

Questa conclusione di questo Collegio è del resto avvalorata anche dal fatto che si deve escludere che l’accordo in discorso fosse stato predisposto unilateralmente dalla Banca, come dimostra il fatto che esso fu redatto su carta intestata dello studio del convenuto opposto, circostanza che impone di affermare appunto che l’accordo fu redatto da parte dello stesso opposto.

Ancora, si deve fondatamente ritenere che l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ben conoscesse l’attività da lui stesso svolta su incarico della Banca e, di conseguenza, ben doveva conoscere l’entità dei compensi da lui maturati alla data del 30.6.2014, di modo che la quantificazione del credito residuo alla data del 30.6.2014 dovette necessariamente tenere conto di tutta l’attività prestata e del complessivo residuo compenso di cui l’opposto si riteneva ancora creditore

1.5. Esaminate, infine, le singole posizioni, accolta parzialmente l’opposizione, riduce a € 13.991,00 la somma dovuta dall’ingiunta.

3. L’avv. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso straordinario sulla base di quattordici motivi. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] di Milano soc. coop. resiste con controricorso, proponendo, a sua volta ricorso incidentale, con quattro motivi, contrastato da avverso controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memorie.

Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 cod. civ., anche in relazione agli artt.132 cod. proc. civ., 118 disp. attuaz. cod. proc. civ. e 111 Cost.Il ricorrente sostiene che attraverso motivazione irriducibilmente contraddittoria il Tribunale aveva stravolto la portata della decisione di legittimità n. 19113/2018, la quale aveva affermato l’esistenza del giudicato sostanziale promanante dal decreto ingiuntivo non opposto, tale da coprire l’esistenza del titolo, del rapporto e l’inesistenza di fatti impeditivi, estintivi e modificativi.

Dal decreto divenuto irrevocabile discendeva l’accertamento definitivo della circostanza che i rapporti tra le parti erano regolati esclusivamente dalla convenzione fra le stesse stipulata nei primi anni Novanta del secolo scorso.

Il motivo è infondato.

Va richiamata la condivisa motivazione con la quale questa Corte con la sentenza n. 12905 del 14/5/2025 ha disatteso analoga doglianza mossa a riguardo della medesima vicenda.

Il preteso giudicato esterno è insussistente e la motivazione sul punto fornita dall'impugnata ordinanza integra il cosiddetto “minimo costituzionale”.

In forza della già convenzione tariffaria del 16.12.1996, solo parzialmente modificativa di quella del 1994, le parti avevano predeterminato il contenuto dei successivi incarichi professionali, ognuno dei quali, pur avendo un comune contenuto economico, era distintamente conferito, venendo a radicarsi in un titolo autonomo (vedi nel senso che le prestazioni professionali fondate su incarichi distinti, conferiti sulla base di una convenzione tariffaria, si inscrivono nell'ambito di un rapporto unitario in senso fattuale e storico/fenomenologico: Cass.n. 7355/2025; Cass. n. 7354/2025; Cass. 24657/2023; Cass.24459/2023; Cass. 22094/2023).

Questa Corte ha affermato che il principio secondo cui l'autorità del giudicato spiega i suoi effetti non solo sulla pronuncia esplicita della decisione, ma anche sulle ragioni che ne costituiscono sia pure implicitamente il presupposto logico- giuridico, trova applicazione anche in riferimento al decreto ingiuntivo di condanna al pagamento di una somma di denaro, il quale, in mancanza di opposizione o quando quest'ultimo giudizio sia stato dichiarato estinto, acquista efficacia di giudicato non solo in ordine al credito azionato, ma anche in relazione al titolo posto a fondamento dello stesso, precludendo ogni ulteriore esame delle ragioni addotte a giustificazione della relativa domanda in altro giudizio (Cass. 25180/2024; Cass. 22465/2018; Cass.281318/2017; Cass. 11360/2010; Cass. 18791/2009; Cass.18725/2008; Cass. 18725/2007; Cass. 6628/2006; Cass. sez. un.n. 4510/2006).

L'accertamento dell'operatività della convenzione tariffaria del 16.12.1996 rispetto a taluni incarichi di difesa (e che rendeva applicabili le tariffe professionali), non poteva ritenersi oggetto di un giudicato esterno anche rispetto ad ogni ulteriore mandato difensivo conferito dalla BCC all'avvocato [OSCURATO:PERSONA], costituente un diverso titolo giustificativo del diritto al compenso per le distinte attività (Cass. n.7355/2025; Cass. n. 7354/2025; Cass. 32370/2023; Cass. 10430/2023; cfr., per i rapporti di durata, Cass. 17223/2020, Cass. 10430/2023; Cass.37/2019 secondo cui il vincolo di giudicato, sia pur formato in relazione a periodi temporali diversi, opera solo a condizione che il fatto costitutivo sia lo stesso ed in relazione ai soli aspetti permanenti del rapporto, con esclusione di quelli variabili).

L'impugnata ordinanza, a pagina [4], ha escluso la spendibilità nella presente causa del giudicato formatosi tra le stesse parti sul decreto ingiuntivo del Tribunale di Monza n. 1395/2018, tardivamente opposto, perché non attinente al pagamento degli stessi incarichi professionali oggetto del presente giudizio, che sono stati autonomamente conferiti, anche se in forza della medesima regolazione tariffaria convenzionale reiterata negli anni fino al raggiungimento dell'accordo liquidatorio del [OSCURATO:DATA_NASCITA], e sono quindi connotati da una diversità sia di petitum che di causa petendi.

L'ordinanza impugnata ha poi sottolineato(…), nel ricorso che aveva portato all'emissione del decreto ingiuntivo del Tribunale di Monza tardivamente opposto, non era stata fatta menzione della convenzione che secondo la banca sarebbe stata conclusa nel 2013 (la convenzione dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA]), né all'accordo effettivamente raggiunto dalle parti nel 2015 (l'accordo del [OSCURATO:DATA_NASCITA]), per cui non si era formato alcun giudicato implicito in ordine alla vigenza, o meno di quegli accordi per gli incarichi oggetto della presente controversia, evidentemente invocabile, per il principio che il giudicato copre il dedotto ed il deducibile, solo per i distinti incarichi di cui al ricorso monitorio accolto dal Tribunale di Monza, e tale motivazione non può certo ritenersi meramente apparente.

La banca aveva richiamato la convenzione asseritamente conclusa dalle parti l'[OSCURATO:DATA_NASCITA] e l'accordo del [OSCURATO:DATA_NASCITA] nell'opposizione tardiva proposta al Tribunale di Monza contro il decreto ingiuntivo n. 1395/2018, ma tale opposizione è stata ritenuta inammissibile con una pronuncia in rito, sicché non si è formato in quella sede alcun giudicato preclusivo circa l'inapplicabilità di quegli accordi asseriti, o effettivi, intercorsi tra le parti

5. Con il secondo motivo viene denunciata nullità della ordinanza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., per avere il Tribunale reputato che l’accordo 29.04.15 fosse omnicomprensivo e dunque relativo a tutte le posizioni dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] e che dunque fosse quello il contratto in vigore tra le parti

6. Con il terzo motivo viene denunciata violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1362 e segg. cod. civ., 132 cod. proc. civ, 118 disp. att. cod. proc. civ. e 111 Cost., assumendosi che il Tribunale aveva erroneamente esteso la disciplina delle 96 pratiche allegate all’accordo del 2015 a tutte le altre 291.

7. Con il quarto motivo viene denunciata violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1362 e segg. cod. civ. e 115 cod. proc. civ., sostenendosi la fallacia degli indici probatori evidenziati dal Tribunale per affermare l’applicabilità dell’accordo del [OSCURATO:DATA_NASCITA] a tutte le pratiche.

In particolare, la missiva inviata per e-mail dalla controparte in data 12/6/2013, la quale chiariva che la convenzione non aveva effetto retroattivo, nonché la missiva inviata per e-mail, sempre dalla Banca, il giorno successivo, con la quale era stata esclusa la deroga al punto

5.2. di cui alla comunicazione precedente, che espressamente prevedeva che rimanessero escluse da qualsivoglia accordo tutte le pratiche affidate in precedenza alla stipula Il Tribunale, quindi, non solo aveva male interpretato il contratto, in violazione dell’art. 1362 cod. civ., ma, ancor prima, deciso in ultrapetizione.

Conclude il ricorrente: delle due l’una: o la convenzione non si è mai perfezionata, o se perfezionata deve essere ritenuta integrata da tutte le condizioni tutte di cui alla lettera 12.06.13 tutte ritenute parte integrante ed essenziale

8. Con il quinto motivo viene denunciata violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e segg. cod. civ., 112 e 115 cod. proc. civ.

Sempre restando sull’argomento affrontato dal secondo, terzo e quarto motivo si addebita alla decisione impugnata di non avere tenuto conto della missiva del 12 giugno, né delle affermazioni della controparte in sede di memoria (la Banca si sarebbe dichiarata disponibile a confermare l’applicabilità della Convenzione agli incarichi conferiti successivamente alla stipulazione della stessa ), né a quelle confessorie rese in udienza, né del fatto che il ricorrente avesse continuato a fatturare come da tariffario, anche dopo la pretesa stipula spregio alla stessa documentazione proveniente da controparte che ha continuato ad affermare che la convenzione non avesse effetto retroattivo relativamente alle pratiche tutte già assegnate e non ancora concluse anche se le azioni fossero state iniziate successivamente alla stipula

9. I motivi dal secondo al quinto, tra loro osmotici, sono infondati.

Come noto la giustificazione motivazionale è di esclusivo dominio del giudice del merito, con la sola eccezione del caso in cui essa debba giudicarsi meramente apparente; apparenza che ricorre, come di recente ha ribadito questa Corte, allorquando essa, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Sez. 6, n. 13977, 23/5/2019, Rv. 654145; ma già S.U. n. 22232/2016; Cass. n. 6758/2022 e, da ultimo, S.U. n. 2767/2023, in motivazione).

A tale ipotesi deve aggiungersi il caso in cui la motivazione non risulti dotata dell’ineludibile attitudine a rendere palese (sia pure in via mediata o indiretta) la sua riferibilità al caso concreto preso in esame, di talché appaia di mero stile, o, se si vuole, standard; cioè un modello argomentativo apriori, che prescinda dall’effettivo e specifico sindacato sul fatto.

Siccome ha già avuto modo questa Corte di più volte chiarire, la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione, con la conseguenza che è pertanto, denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; anomalia che si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (S.U., n. 8053, 7/4/2014, Rv. 629830; S.U. n. 8054, 7/4/2014, Rv. 629833; Sez. 6-2, n. 21257, 8/10/2014, Rv. 632914).

Qui non ricorre alcuna delle ipotesi sopra richiamate, avendo il Tribunale reso motivazione ben comprensibile, articolata e puntuale.

La denuncia di violazione di legge sostanziale non determina nel giudizio di legittimità lo scrutinio della questione astrattamente evidenziata sul presupposto che l’accertamento fattuale operato dal giudice di merito giustifichi il rivendicato inquadramento normativo, essendo, all’evidenza, occorrente che l’accertamento fattuale, derivante dal vaglio probatorio, sia tale da doversene inferire la sussunzione nel senso auspicato dal ricorrente (ex multis, S.U. n. 25573, 12/11/2020).

E ancora, in tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all'esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità (cfr. Sez. 1, n. 3340, 05/02/2019).

Costituisce principio consolidato l’affermazione secondo la quale per dedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c. (Rv. n. 659037 –01).

Ipotesi, questa, che qui non ricorre affatto.

La vicenda resta confinata negli apprezzamenti di merito, non bastando, come più volte chiarito in questa sede, la enunciazione della pretesa violazione di legge in relazione al risultato interpretativo favorevole, disatteso dal giudice del merito, occorrendo individuare, con puntualità, il canone ermeneutico violato correlato al materiale probatorio acquisito; in quanto, L'opera dell'interprete, mirando a determinare una realtà storica ed obiettiva, qual è la volontà delle parti espressa nel contratto, è tipico accertamento in fatto istituzionalmente riservato al giudice del merito, censurabile in sede di legittimità soltanto per violazione dei canoni legali d'ermeneutica contrattuale posti dagli artt. 1362 ss. c.c., oltre che per vizi di motivazione nell'applicazione di essi: pertanto, onde far valere una violazione sotto entrambi i due cennati profili [il secondo, ovviamente, sotto il regime del vecchio testo del n. 5 dell’art. 360, cod. proc. civ.], il ricorrente per cassazione deve, non solo fare esplicito riferimento alle regole legali d'interpretazione mediante specifica indicazione delle norme asseritamente violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in qual modo e con quali considerazioni il giudice del merito siasi discostato dai canoni legali assuntivamente violati o questi abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti; di conseguenza, ai fini dell'ammissibilità del motivo di ricorso sotto tale profilo prospettato, non può essere considerata idonea - anche ammesso ma non concesso lo si possa fare implicitamente - la mera critica del convincimento, cui quel giudice sia pervenuto, operata, come nella specie, mediante la mera ed apodittica contrapposizione d'una difforme interpretazione a quella desumibile dalla motivazione della sentenza impugnata, trattandosi d'argomentazioni che riportano semplicemente al merito della controversia, il cui riesame non è consentito in sede di legittimità (ex pluribus, Cass. nn. 15381/2004, 13839/2004, 13579/2004, 5359/2004, 753/2004, 18587/2012; si veda inoltre, per la ricchezza di richiami, Cass. n. 2988/2013; da ultimo, Cass.n. 2050/2024).

Nonostante gli sforzi profusi dal ricorrente, il richiamo alle norme regolanti l’interpretazione del negozio risulta privo di specifica critica della decisione nel senso sopra enunciato.

Manca, in definitiva, un’apprezzabile, in quanto puntuale e specificamente connessa alla norma asseritamente disattesa, critica del ragionamento del Tribunale.

Nel dettaglio, le conclusioni cui giunge l’ordinanza, frutto di plausibile e ragionevole ricostruzione del fatto, risultano, quindi vanamente avversati. -Le fatture vennero emesse non a titolo di acconto e sul punto la spiegazione del ricorrente - il quale crede di trarre dal contenuto dell’art. 2234 cod. civ. argomento per affermare che trattavasi di acconti - non assume valenza tale da meritare d’imporsi sulla motivazione del Tribunale, la quale non è in questa sede censurabile. - Significativamente la decisione impugnata evidenzia la piena consapevolezza dello stipulante odierno ricorrente, dotato di competenze specifiche in quanto avvocato, emblematico uso della carta intestata dello studio del Galvagno per redigere il contratto. - Quelle che vengono indicate come affermazioni confessorie potrebbero, al più, costituire indizi d’ammissione, privi di rilievo decisivo. -La fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione, indirizzata all'altra parte, di fatti concernenti un rapporto già costituito, sicché, quando tale rapporto sia contestato, non può costituire valido elemento di prova delle prestazioni eseguite ma, al più, un mero indizio (sez. 2, n. 299, 12/01/2016, Rv. 638451 –01; conf.

Cass. n. 34831/2024) e la circostanza che il ricorrente trae opposta conclusione sulla base dei documenti richiamati, dai quali sarebbe dato ricavare la volontà di considerare i pagamenti come meri acconti, costituisce valutazione contrapposta che non incide sul complessivo vaglio di merito.

In conclusione, il complesso censorio risulta diretto a un complessivo e improprio riesame di una pluralità di apprezzamenti di merito.

In assenza di elementi probatori, aventi valenza decisiva, pretermessi o, al contrario, reputati sussistenti a dispetto del vero, la pretesa del ricorrente, il quale perora un’alternativa ricostruzione, è inammissibile.

Per vero, il giudice è libero di valorizzare un apporto probatorio piuttosto che un altro, purché renda motivazione.

Sul punto questa Corte ha condivisibilmente affermato che, in tema di scrutinio di legittimità del ragionamento sulleprove adottato del giudice di merito, la valutazione del materiale probatorio -in quanto destinata a risolversi nella scelta di uno (o più) tra i possibili contenuti informativi che il singolo mezzo di prova è, per sua natura, in grado di offrire all'osservazione e alla valutazione del giudicante - costituisce espressione della discrezionalità valutativa del giudice di merito ed è estranea ai compiti istituzionali della S.C. (con la conseguenza che, a seguito della riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non è denunciabile col ricorso per cassazione come vizio della decisione di merito), restando totalmente interdetta alle parti la possibilità di discutere, in sede di legittimità, del modo attraverso il quale, nei gradi di merito, sono state compiute le predette valutazioni discrezionali (Sez. 3, n. 37382, 21/12/2022, Rv.666679 – 05).

10. Con il sesto e settimo motivo viene denunciata violazione e falsa applicazione dell’art. 2233 cod. civ., 112 cod. proc. civ., del d.m. n. 55/14, del d.m. n. 127/04 e all’art. 13 bis della legge professionale forense, come introdotto dal d.l. n. 16.10.17 n. 148 (cd. decreto Fiscale 2018 istitutivo del cd.

“equo compenso”), nonché degli artt. 24, 35 e 36 Cost.

Il ricorrente sostiene che la subordinata domanda basata sull’art. 2233, co. 2, cod. civ. era stata disattesa quale conseguenza del rigetto di quella d’ “equo compenso”.

Così statuendo, prosegue il Galvagno, il Giudice aveva disatteso il principio secondo il quale la legge sull’equo compenso debba essere applicata anche se l’attività professionale fosse già conclusa alla data di entrata in vigore, purché a quella data il cliente non abbia ancora pagato il compenso previsto dalla convenzione stipulata con l’avvocato .

Laddove pagamenti si erano avuti, avevano costituito acconti e, quindi, il rapporto non poteva dirsi esaurito.

Infine, l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] lamenta essere stati riconosciuti compensi ben al di sotto dei minimi che possano garantire la dignità umana nel riconoscimento del valore del lavoro , in contrasto con il secondo comma dell’art. 2233 cod. civ.

Il motivo è infondato.

Anche in questo caso conviene richiamare, in quanto condivisa, la sentenza di questa Corte n. 12905/2025.

L'art. 13 bis della L.P.F. non è compreso tra le disposizioni adottate con il D.L. n. 148/2017, essendo stato introdotto dall'art. 19- quaterdecies della legge di conversione n. 148/2017, con effetti dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA], e non avendo la norma valore interpretativo e retroattivo, non era applicabile alle prestazioni effettuate prima dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], non potendosi sindacare e disapplicare i contenuti economici delle sottostanti convenzioni (Cass. n. 7355/2025; Cass.n. 7354/2025; Cass. n. 15407/2024; Cass. n. 7904/2020) e nella specie quelle dell'accordo liquidatorio del 2015 nella parte in cui richiamava le tariffe della convenzione dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA].

Ne deriva che correttamente l'impugnata ordinanza, a pagina 15 della motivazione, ha escluso l'applicabilità ai rapporti professionali di causa dell'art. 13 bis della L.P.F., essendo intervenuta la rinuncia agli incarichi professionali dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], e quindi in data anteriore all'[OSCURATO:DATA_NASCITA].

A ciò va aggiunto che trattandosi nella specie di tariffe concordate dalle parti nell'accordo liquidatorio del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale non ne avrebbe potuto disapplicare il contenuto economico, in quanto la pattuizione negoziale costituisce il criterio di determinazione del compenso privilegiato anche se difforme dalla tariffa forense (Cass.n. 7354/2025; Cass. n. 15407/2024; Cass. n. 7904/2020) Va, inoltre, soggiunto che la denuncia di violazione del decoro professionale è inammissibile per difetto di specificità, sotto il profilo dell’autosufficienza, poiché ignoti gli elementi concreti sulla base dei quali, se del caso, misurare la dedotta violazione.

11. Con l’ottavo motivo viene denunciata violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2697 cod. civ., 112 cod. proc. civ., 2233 cod. civ., nonché omessa motivazione, anche in relazione al n. 5 dell’art. 360 cod. proc. civ., assumendosi l’apparenza della motivazione, poiché molto parziale e priva del benché minimo riferimento agli elementi probatori acquisiti .

In particolare, si sostiene che il Tribunale aveva negato il diritto al compenso in relazione alle posizioni indicate in ricorso e, per altre aveva reputato pagamento integrale il mero acconto, illegittimamente esonerando dall’assolvimento dell’onere probatorio la debitrice.

Il motivo è inammissibile.

Il ricorrente, attraverso un improprio assertivo riepilogo della propria prospettazione, invoca un complessivo riesame di merito, a fronte di specifica motivazione del Tribunale, il quale, in forza dell’accordo del 2015, nega diritto a compenso per attività professionale anteriore al 30/6/2014 e per le successive, dettagliatamente prese in rassegna, liquida i compensi (pagg. 14/18).

12. Con il nono motivo viene denunciata violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1362 segg., 1372 e 2233 cod. civ., 112 e 115 cod. proc. civ., in quanto che il Tribunale, che si è scostato dai criteri di cui all’art. 2233 c.c. e dell’equo compenso, pur richiamando la pretesa pregressa pattuizione contrattuale 2015 come integrata dalla lettera 12.06.13, l’ha palesemente violata ed omesso di valutare la documentazione sottoposta al vaglio In particolare, il Galvagno asserisce che il Tribunale non abbia tenuto conto: - dell’accordo del 2015, siccome integrato dalla convenzione del 2013, laddove veniva previsto che qualora il corrispettivo calcolato negli allegati fosse risultato inferiore al quantum liquidato dal giudice, al legale sarebbe dovuto spettare il compenso nella misura determinata in sede giudiziaria e a tale criterio contrattuale il Tribunale non si era attenuto per le competenze afferenti ai decreti ingiuntivi nn. 2392/2012 e n. 2393/2012 e relative opposizioni, nonché alla procedura esecutiva n. 95/2013; -per la pratica Ecor, non si era tenuto conto della circostanza che la Banca avrebbe interamente recuperato il credito e, quindi, al legale sarebbe spettato il compenso secondo la lettera del 12/6/2013, che prevedeva liquidarsi secondo le tariffe forensi; il ricorrente soggiunge che il recupero del credito, tramite transazione o cessione del credito, poteva dedursi dal fatto che la Banca aveva rinunciato a tutte le procedure esecutive, nonostante fosse creditrice ipotecaria.

Il motivo è inammissibile.

Il ricorrente non attinge la ratio decidendi: poiché il Tribunale ha escluso diritto a compenso per le attività professionali svolte in data antecedente il 30/6/2014, perché assorbiti dal “quantum” complessivamente determinato con l’accordo del 2015, il ricorrente avrebbe dovuto allegare trattarsi di attività successive a tale data.

13. Con il decimo motivo viene denunciata violazione e falsa applicazione degli artt. 2233, 2234, 1364, 1372, 1374 e 2697 cod. civ., 24, 35 e 36 Cost., 112 e 115 cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] deduce che per le pratiche indicate in seno alla censura il Tribunale gli aveva negato ogni compenso, avvalendosi di un apparato motivazionale apparente, in quanto, dopo avere più volte affermato che la convenzione del 2013 è inapplicabile perché mai validamente stipulata, ne ha richiamato le clausole come se fosse un contratto valido! Ciò inoltre, ha fatto dopo nonostante avesse affermato che il richiamo a tale (invalida) convenzione sarebbe stato effettuato solo con riferimento alle tariffe contenenti i parametri numerici di riferimento richiamati dalla tabella allegata, e non alle restanti condizioni , e, inoltre, sostenendo che nulla fosse dovuto se non previsto dalla convenzione anzidetta e applicando clausole della convenzione, che aveva asserito valere solo per i parametri numerici.

Di poi, prosegue il ricorrente, il contratto non può che disciplinare solo quanto concordato dalle parti, rimesso alla legge quant’altro.

E ancora, lamenta che il Tribunale aveva negato compenso per le attività non previste, ma, tuttavia, non escluse.

Il ricorrente prosegue affermando che: (a) il Tribunale aveva errato a non liquidare compenso per un’azione di ripetizione d’indebito perché si sarebbe trattato d’attività, successiva all’udienza di cui all’art. 183 cod. proc. civ., rimasta non provata, nonostante la previsione nei parametri numerici di cui alla tabella allegata alla convenzione ; (b) per una pratica di mediazione era stato negato compenso, perché, secondo il Giudice, Nessun compenso autonomo spetta per la partecipazione al procedimento di mediazione obbligatoria n. 612/15 promosso avanti all’Organismo di [OSCURATO:PERSONA], siccome espressamente escluso dalla convenzione applicata ; (c) per l’intervento in una procedura esecutiva seguita all’ingiunzione, avendo, anche in questo caso, applicato una clausola della convenzione non costituente contratto, era stato liquidato compenso in misura inferiore a quanto previsto.

Il motivo è inammissibile.

La censura non si confronta puntualmente con la ratio decidendi: il Tribunale spiega che la convenzione del 2013, pur non avendo valore di contratto, in quanto richiamata dal contratto del 2015 aveva piena valenza fra le parti in ordine alla determinazione dei compensi.

Nel resto, il ricorrente si limita a contrastare le determinazioni del Tribunale senza puntualmente contrapporre specifici argomenti contrari.

14. Con l’undicesimo motivo viene denunciata violazione e falsa applicazione degli artt. 2233, 2234 e 1372 cod. civ., 112 e 115 cod. proc. civ., nonché del d.m. 55/14.

Secondo la tesi impugnatoria il Tribunale, nell’intento di negare ogni compenso per le pratiche svolte ante 30.06.14, ha ritenuto le pratiche esaurite alla data indicata nell’atto introduttivo del procedimento, senza considerare che gli stessi sono proseguiti ben oltre ,secondo la comune esperienza.

Indi, il ricorrente individua talune pratiche che, avendo travalicato per il loro esaurimento l’anzidetta data, avrebbero dovuto essere liquidate per il periodo successivo in base alla tariffa vigente.

Il motivo è inammissibile.

È evidente l’improprio scopo perseguito con la doglianza: pretendere di riesaminare il vaglio di merito operato dal Tribunale sulla base dell’esame dei documenti.

15. Con il dodicesimo motivo viene denunciata violazione e falsa applicazione degli artt. 2233 e 2234 cod. civ., 24, 35, e 36 Cost. e 112 e 115 cod. proc. civ., si sostiene che sarebbero state liquidati importi simbolici e non consone al decoro della professione, ancor più nei casi in cui nulla era stato liquidato.

Il motivo è inammissibile a cagione della sua somma genericità e, ancora una volta, esso è proteso a rivendicare ulteriori compensi per attività remunerate con la pattuizione omnicomprensiva.

16. Con il tredicesimo motivo viene denunciata violazione e falsa applicazione degli artt. 2233, 2234, 1364, 1372, 1374 e 2697 cod. civ., 24 l. 794/1942, 24, 35 e 36 Cost., 112 e 115 cod. proc. civ. e del d.l. n. 1/2012; nonché, omessa e insufficiente motivazione, anche in relazione al n. 5 dell’art. 360 cod. proc. civ.

L’ordinanza impugnata, precisa il ricorrente, merita censura poiché, in relazione ai punti 1, 2 e 6 del ricorso per ingiunzione, dopo avere rilevato che tutte le prestazioni sono state compiute nel 2012 (…) ha violato l’art. 2233 c.c. ed il D.L. n. 1 del 2012, nella parte in cui non ha dichiarato la nullità delle pretese convenzioni, in applicazione del principio d’inderogabilità dei minimi tariffari Il motivo è inammissibile.

Ancora una volta, il ricorrente mostra di non confrontarsi con l’accordo omnicomprensivo, con il quale si stabilì complessivo compenso professionale per tutte le attività da esso contemplate.

In disparte, anche a voler seguire la tesi del Galvagno, non è dato sapere dove e come la liquidazione si ponga al di sotto del minimo di tabella.

17. Con il quattordicesimo motivo viene denunciata violazione e falsa applicazione degli artt. 2233 e 2234 cod. civ., 2 d.m. 55/2014, 112 cod. proc. civ., poiché per tutto quanto diverso dai parametri numerici di riferimento di cui alla tabella allegata alla convenzione, il Tribunale avrebbe dovuto fare riferimento alla legge e, quindi, era dovuto il rimborso forfettario nella misura del 15% del compenso.

Il motivo è in parte inammissibile e, per altra parte, infondato.

Per l’onorario liquidato (€ 13.991,00) il Tribunale ha espressamente previsto la maggiorazione degli accessori.

Quanto alla previsione globale di cui al contratto del 2015 appare evidente che essa sia stata reputata dalle parti omnicomprensiva.

18. Con il primo motivo del ricorso incidentale viene denunciata violazione e falsa applicazione degli artt. all’art. 111 Cost. e degli artt. 1175 e 1375 cod. civ., per avere la decisione rigettato l’eccezione di improponibilità e/o improcedibilità della domanda per illegittimo frazionamento del credito Il motivo è infondato.

Sul punto, ancora una volta, vanno richiamati gli argomenti di cui alla sentenza n. 12905/2025, pienamente condivisi da questo Collegio.

Già l'ordinanza di questa Corte n. 7354/2025 pronunciata tra le stesse parti per altri incarichi professionali ha ricordato che “non è consentito al creditore di una determinata somma di denaro, dovuta in forza di un "unico rapporto obbligatorio", proporre plurime richieste giudiziali di adempimento (Cass. sez. un.23726/2007; Cass. 19898/2018; Cass. 15398/2019; Cass.17019/2018) e anche le domande aventi ad oggetto distinti diritti di credito, anche se relativi ad un medesimo rapporto di durata tra le parti, devono esser proposte nel medesimo giudizio se le pretese creditorie, oltre a far capo ad un medesimo rapporto tra le stesse parti, siano anche, in proiezione, inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato o, comunque, fondate sullo stesso fatto costitutivo, salvo che risulti in capo al creditore un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata” (Cass. n. 6591/2019; Cass. n. 17893/2018; Cass. n. 31012/2017; Cass. sez. un. 4090/2017), ed ha puntualizzato che è ammissibile il frazionamento ove sia riscontrabile un interesse processuale del creditore a proporre separati giudizi, interesse la cui verifica compete al giudice di merito (Cass. 24371/2021; Cass.24721/2023; Cass. 24657/2023).

Il quadro non risulta modificato dalla sentenza delle sezioni unite di questa Corte n. 7299 del 19.3.2025, nelle more sopravvenuta, chiamata a deliberare sulle diverse conseguenze riconducibili all'illegittimo frazionamento del credito (inammissibilità, o improponibilità della domanda; conseguenze sul piano delle spese processuali e della responsabilità ex art. 96 c.p.c.), che ha ribadito che “le domande aventi ad oggetto diversi e distinti diritti di credito, anche se relativi ad un medesimo rapporto di durata tra le parti, possono essere proposte in separati processi, e che tuttavia, ove le suddette pretese creditorie, oltre a far capo ad un medesimo rapporto tra le stesse parti, siano anche, in proiezione, inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato o, comunque, fondate sullo stesso fatto costitutivo, sì da non poter essere accertate separatamente se non a costo di una duplicazione di attività istruttoria e di una conseguente dispersione della conoscenza dell'identica vicenda sostanziale, le relative domande possono essere formulate in autonomi giudizi solo se risulti in capo al creditore un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata (Cass. n. 6591/ 2019; Cass. n.17893/2018; Cass. n. 31012/2017; Cass. sez. un. 4090/2017) Il Tribunale, come anticipato, ha accertato l’esistenza di distinti incarichi professionali che si sono susseguiti nel tempo e, pertanto, non era tenuto a motivare in ordine alla sussistenza in capo al creditore di un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata, ben potendo il professionista legittimamente agire per il recupero di crediti relativi a distinti clienti della banca

19. Con il secondo motivo viene denunciata violazione e falsa applicazione degli artt. 1326 cod. civ. e 115 cod. proc. civ.

La ricorrente incidentale sostiene che la convenzione del 2013 avrebbeacquisito valenza di contratto fra le parti, quindi, che avrebbe autonoma forza di autoregolamentazione, a prescindere dall’essere stata richiamata dal contratto del 2015.

Ricava un tale convincimento dal fatto che le parti anche in epoca anteriore al 29/4/2015 si fossero assoggettate alle statuizioni di un tale accordo.

Reputa, infine, che una tale interpretazione trovi conforto nella giurisprudenza di legittimità, stante che il contratto avrebbe dovuto considerarsi definitivamente formato, restando ininfluenti i punti da definire.

Il motivo è infondato.

La decisione impugnata ha puntualmente spiegato le ragioni per le quali sulla convenzione del 2013 non si era formato il vincolo contrattuale (pagg. 9 e 10) – alla proposta della Banca era seguita una controproposta dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] non accettata dalla proponente – .

La ricorrente, nella sostanza, invoca un’inammissibile rivalutazione delle emergenze di causa.

20. Con il terzo motivo viene denunciata violazione e falsa applicazione dell’art. 1362 e segg. cod. civ., per avere il Tribunale riconosciuto al professionista il compenso di € 991,00, quale attività svolta in epoca successiva al 30/6/2014, per l’annotazione per l’annotamento di restrizione dei beni(…) e per la trascrizione della domanda predetta (…) .

Compenso che non sarebbe spettato a tenore del contratto, il quale lo prevedeva solo per l’iscrizione d’ipoteca giudiziale.

21. Con il quarto motivo viene denunciata violazione e falsa applicazione degli artt.134 cod. proc. civ. e 111 Cost.Gli argomenti esposti nel motivo che precede troverebbero, secondo la ricorrente, ulteriore conferma per essere il Tribunale caduto in insanabile contraddizione, in quanto, dopo avere affermato che nessun compenso spettava all’avvocato per attività di mediazione, non prevista dall’accordo, aveva riconosciuto, in questo caso la spettanza, nonostante, anche in questo caso, l’attività non fosse stata prevista dal contratto.

22. Il terzo e quarto motivo, tra loro correlati, sono inammissibili.

Trattasi di apprezzamento di merito in questa sede non censurabile e la Banca, invece che contestare in concreto la violazione del canone ermeneutico, si duole del risultato interpretativo non condiviso (cfr. quanto chiarito al § 9.

23. Rigettati, nel loro complesso, entrambi i ricorsi, in ragione della reciproca soccombenza le spese del presente giudizio possono compensarsi per intero fra le parti.

24. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12), applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale e di quella incidentale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale e per quello incidentale, a norma del comma 1-bis del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 30908/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso da se stesso e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale presso l’indirizzo pec dei difensori; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende giusta procura in atti; –controricorrente e ricorrente incidentale – avverso l’ordinanza della TRIBUNALE di MILANO (RG 9966/2018), depositata il 21/09/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/05/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/05/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Osserva 1. L’avv. [OSCURATO:PERSONA] adì il Tribunale di Milano domandando di ingiungere alla Banca di [OSCURATO:PERSONA] di Milano soc. coop. il pagamento del compenso professionale per le attività giudiziali e stragiudiziali prestate, per un importo complessivo di euro 225.506,62, comprensivo di spese generali, IVA 22% e CPA 4%. Il Tribunale adito, applicato il rito di cui all’art. 14, d. lgs. n. 150/2011, in data 29/12/2017, emise decreto ingiuntivo n. 29603/2017 per il predetto importo. [OSCURATO:PERSONA] propose opposizione. 2. Il Tribunale di Milano accolse parzialmente l’opposizione e, per l’effetto, revocò il decreto ingiuntivo, condannando l’opponente al pagamento della somma di euro 13.991,00, oltre accessori di legge e interessi commerciali. Questi, in sintesi, gli argomenti salienti dell’ordinanza, per qual che qui possa rilevare. 1.1. In data 11/4/2015 le parti avevano stipulato un accordo tariffario che regolava tutti gli incarichi assegnati al professionista ancora in corso di svolgimento; accordo che aveva sostituito ogni precedente convenzione e, in particolare, quella del 16/12/1996. Con successiva scrittura del 29/4/2015 era stato regolato il pagamento del residuo dei compensi fino al 30/6/2014 con la riduzione del 25% (versamento effettivamente effettuato). Per contro, il Giudice nega che le parti avessero stipulato un vincolante negozio giuridico il giorno 11/4/2013, stante che il Galvagno non aveva accettato le modifiche richieste dalla Banca e, pertanto, la sua adesione, subordinata a tale non accettazione, costituiva una nuova proposta. L’accordo del [OSCURATO:DATA_NASCITA] si limitava a richiamare la Convenzione 2013 per quanto concerne le tariffe ma non invece specificamente per ciò che attiene la clausola di competenza esclusiva del tribunale di Roma l’accordo del [OSCURATO:DATA_NASCITA] non era affatto preordinato a disciplinare soltanto le pratiche di cui all’elenco allegato alla convenzione, poiché in realtà una tale tesi è contraria sia al tenore letterale dell’ultima clausola dell’accordo sia alle prime due clausole, dirette appunto a disciplinare i compensi per l’attività svolta in data anteriore al 30.6.2014. Pertanto, la convenzione del 2015, integrata dalla lettera del 12.6.2013, trova applicazione per tutta l’attività giudiziale svolta successivamente al 30.6.2014, per la quale l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] è vincolato alle tariffe allegate alla convenzione del 2013, indipendentemente dalla data di conferimento dell’incarico. Per ciò che, invece, concerne l’attività svolta dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] fino al [OSCURATO:DATA_NASCITA], l’accordo del [OSCURATO:DATA_NASCITA] prevede quanto segue: “Facendo seguito all’incontro del 09.07.14 e successivi, ove è stato concordato l’ammontare residuo pari ad € 836.833,32 dei compensi spettanti all’avv. [OSCURATO:PERSONA] per l’attività svolta fino al [OSCURATO:DATA_NASCITA] per le pratiche affidate dalla B.C.C. e che riguardano tutte le posizioni che non sono disciplinate dalla convenzione e di cui allegato elenco-le parti reciprocamente stabiliscono le seguenti condizioni”. La volontà delle parti fu dunque quella di liquidare il compenso ancora dovuto per tutta l’attività svolta dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] fino alla data del [OSCURATO:DATA_NASCITA], compenso che le parti hanno concordemente quantificato nella somma di euro 599.828,22, applicando una riduzione del 25% (…) l’attività professionale dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] risulta conclusa con la rinuncia al mandato professionale in data 16.11.2017, sicché il rapporto professionale si esaurì prima che entrasse in vigore l’art. 13 bis della L. 247/2012, introdotto dalla L. 172 del 4.12.2017, entrata in vigore il 6.12.2017, modificato dalla L. 205 del 27.12.2017, e dunque la norma non trova applicazione. [OSCURATO:PERSONA] osserva infatti che l’art. 13 bis della L. 247/2012, introdotto dalla legge n. 172 del 4.12.2017 e modificato dalla Legge n. 205 del 27.12.2017, non è applicabile nella specie, essendo entrato in vigore soltanto dopo il 16.11.2017, cioè dopo la data in cui l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rinunciò al mandato professionale. Deve essere conseguentemente respinta anche la domanda subordinata con cui l’opposto chiede la rideterminazione dei compensi a norma dell’art. 2233/2 c.c. e secondo i parametri di equità di cui all’art. 13 bis della L. 247/2012. In conclusione, la domanda dell’opposto deve essere valutata soltanto in base alle pattuizioni economiche previste dall’accordo del [OSCURATO:DATA_NASCITA] . 1.2. L’eccezione di giudicato implicito proposta dal professionista non poteva essere accolta. Nega, in particolare, il Tribunale che il giudicato nascente dal decreto ingiuntivo n. 1395/2018, R.G. 13134/2017 del Tribunale di Monza, divenuto irrevocabile per mancata tempestiva opposizione, potesse avere influenze sulla vicenda in esame. Esso, infatti, spiega il Giudice, copre l’esistenza del credito azionato, del rapporto di cui esso è oggetto e del titolo su cui il credito e il rapporto si fondano oltre che l’inesistenza di fatti impeditivi, estintivi e modificativi del rapporto e del credito precedenti al ricorso per ingiunzione e non dedotti con l’opposizione. Il giudicato, tuttavia, non si estende ai fatti successivi al giudicato né a quelli che comportino un mutamento del “petitum” o della “causa petendi” della domanda rispetto al ricorso esaminato dal decreto ingiuntivo 1.3. Il Tribunale rigetta l’eccezione di frazionamento indebito del credito proposta dalla Banca, sul presupposto che l’abusivo frazionamento può rilevarsi solo in presenza di unicità del rapporto obbligatorio 1.4. Calcola il compenso professionale sulla base della convenzione del 29/4/2015, giudicando contraria a buona fede l’interpretazione del Galvagno, secondo il quale quella pattuizione sarebbe valsa solo per le pratiche di cui all’elenco allegato alla scrittura. Giunge a tale epilogo osservando che diversamente da quanto opina l’opposto, l’accordo del [OSCURATO:DATA_NASCITA] non era affatto preordinato a disciplinare soltanto le pratiche di cui all’elenco allegato alla convenzione, poiché in realtà una tale tesi è contraria sia al tenore letterale dell’ultima clausola dell’accordo sia alle prime due clausole, dirette appunto a disciplinare i compensi per l’attività svolta in data anteriore al 30.6.2014. Pertanto, la convenzione del 2015, integrata dalla lettera del 12.6.2013, trova applicazione per tutta l’attività giudiziale svolta successivamente al 30.6.2014, per la quale l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] è vincolato alle tariffe allegate alla convenzione del 2013, indipendentemente dalla data di conferimento dell’incarico. Invero, la deroga al punto 5.2 della convenzione del 2013, di cui alla lettera del 12.6.2013, richiamata nell’accordo del [OSCURATO:DATA_NASCITA], nel senso che la convenzione venisse “applicata unicamente alle nuove pratiche affidate e far tempo dalla data odierna e non alle posizioni già in precedenza conferite anche se le azioni tutte (procedure e monitorie, esecutive, cause ordinarie ed altro) necessitino di essere avviate successivamente” risulta certamente superata dalla distinta e autonoma regolazione dei compensi per l’attività svolta fino al [OSCURATO:DATA_NASCITA] (…) La volontà delle parti fu dunque quella di liquidare il compenso ancora dovuto per tutta l’attività svolta dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] fino alla data del [OSCURATO:DATA_NASCITA], compenso che le parti hanno concordemente quantificato nella somma di EUR 599.828,22, applicando una riduzione del 25%. L’interpretazione dell’accordo sostenuta dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], secondo il quale la liquidazione concordata si riferirebbe unicamente alle pratiche indicate nell’elenco allegato alla convenzione, è invece contraria a buona fede (art. 1366 c.c.) e deve comunque essere esclusa anche per la presenza della clausola “salvo errori ed omissioni” che rende evidente come le parti avessero inteso fare riferimento a tutti i compensi maturati dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] per attività svolta fino al 30.6.2014, anche se riguardanti pratiche erroneamente non riportate nell’elenco, così da escludere nel futuro pretese di compensi da parte del legale per pratiche ulteriori, in relazione alle quali nessuna espressa “riserva” è contenuta nell’accordo. Questa conclusione di questo Collegio è del resto avvalorata anche dal fatto che si deve escludere che l’accordo in discorso fosse stato predisposto unilateralmente dalla Banca, come dimostra il fatto che esso fu redatto su carta intestata dello studio del convenuto opposto, circostanza che impone di affermare appunto che l’accordo fu redatto da parte dello stesso opposto. Ancora, si deve fondatamente ritenere che l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ben conoscesse l’attività da lui stesso svolta su incarico della Banca e, di conseguenza, ben doveva conoscere l’entità dei compensi da lui maturati alla data del 30.6.2014, di modo che la quantificazione del credito residuo alla data del 30.6.2014 dovette necessariamente tenere conto di tutta l’attività prestata e del complessivo residuo compenso di cui l’opposto si riteneva ancora creditore 1.5. Esaminate, infine, le singole posizioni, accolta parzialmente l’opposizione, riduce a € 13.991,00 la somma dovuta dall’ingiunta. 3. L’avv. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso straordinario sulla base di quattordici motivi. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] di Milano soc. coop. resiste con controricorso, proponendo, a sua volta ricorso incidentale, con quattro motivi, contrastato da avverso controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie. Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 cod. civ., anche in relazione agli artt.132 cod. proc. civ., 118 disp. attuaz. cod. proc. civ. e 111 Cost.Il ricorrente sostiene che attraverso motivazione irriducibilmente contraddittoria il Tribunale aveva stravolto la portata della decisione di legittimità n. 19113/2018, la quale aveva affermato l’esistenza del giudicato sostanziale promanante dal decreto ingiuntivo non opposto, tale da coprire l’esistenza del titolo, del rapporto e l’inesistenza di fatti impeditivi, estintivi e modificativi. Dal decreto divenuto irrevocabile discendeva l’accertamento definitivo della circostanza che i rapporti tra le parti erano regolati esclusivamente dalla convenzione fra le stesse stipulata nei primi anni Novanta del secolo scorso. Il motivo è infondato. Va richiamata la condivisa motivazione con la quale questa Corte con la sentenza n. 12905 del 14/5/2025 ha disatteso analoga doglianza mossa a riguardo della medesima vicenda. Il preteso giudicato esterno è insussistente e la motivazione sul punto fornita dall'impugnata ordinanza integra il cosiddetto “minimo costituzionale”. In forza della già convenzione tariffaria del 16.12.1996, solo parzialmente modificativa di quella del 1994, le parti avevano predeterminato il contenuto dei successivi incarichi professionali, ognuno dei quali, pur avendo un comune contenuto economico, era distintamente conferito, venendo a radicarsi in un titolo autonomo (vedi nel senso che le prestazioni professionali fondate su incarichi distinti, conferiti sulla base di una convenzione tariffaria, si inscrivono nell'ambito di un rapporto unitario in senso fattuale e storico/fenomenologico: Cass.n. 7355/2025; Cass. n. 7354/2025; Cass. 24657/2023; Cass.24459/2023; Cass. 22094/2023). Questa Corte ha affermato che il principio secondo cui l'autorità del giudicato spiega i suoi effetti non solo sulla pronuncia esplicita della decisione, ma anche sulle ragioni che ne costituiscono sia pure implicitamente il presupposto logico- giuridico, trova applicazione anche in riferimento al decreto ingiuntivo di condanna al pagamento di una somma di denaro, il quale, in mancanza di opposizione o quando quest'ultimo giudizio sia stato dichiarato estinto, acquista efficacia di giudicato non solo in ordine al credito azionato, ma anche in relazione al titolo posto a fondamento dello stesso, precludendo ogni ulteriore esame delle ragioni addotte a giustificazione della relativa domanda in altro giudizio (Cass. 25180/2024; Cass. 22465/2018; Cass.281318/2017; Cass. 11360/2010; Cass. 18791/2009; Cass.18725/2008; Cass. 18725/2007; Cass. 6628/2006; Cass. sez. un.n. 4510/2006). L'accertamento dell'operatività della convenzione tariffaria del 16.12.1996 rispetto a taluni incarichi di difesa (e che rendeva applicabili le tariffe professionali), non poteva ritenersi oggetto di un giudicato esterno anche rispetto ad ogni ulteriore mandato difensivo conferito dalla BCC all'avvocato [OSCURATO:PERSONA], costituente un diverso titolo giustificativo del diritto al compenso per le distinte attività (Cass. n.7355/2025; Cass. n. 7354/2025; Cass. 32370/2023; Cass. 10430/2023; cfr., per i rapporti di durata, Cass. 17223/2020, Cass. 10430/2023; Cass.37/2019 secondo cui il vincolo di giudicato, sia pur formato in relazione a periodi temporali diversi, opera solo a condizione che il fatto costitutivo sia lo stesso ed in relazione ai soli aspetti permanenti del rapporto, con esclusione di quelli variabili). L'impugnata ordinanza, a pagina [4], ha escluso la spendibilità nella presente causa del giudicato formatosi tra le stesse parti sul decreto ingiuntivo del Tribunale di Monza n. 1395/2018, tardivamente opposto, perché non attinente al pagamento degli stessi incarichi professionali oggetto del presente giudizio, che sono stati autonomamente conferiti, anche se in forza della medesima regolazione tariffaria convenzionale reiterata negli anni fino al raggiungimento dell'accordo liquidatorio del [OSCURATO:DATA_NASCITA], e sono quindi connotati da una diversità sia di petitum che di causa petendi. L'ordinanza impugnata ha poi sottolineato(…), nel ricorso che aveva portato all'emissione del decreto ingiuntivo del Tribunale di Monza tardivamente opposto, non era stata fatta menzione della convenzione che secondo la banca sarebbe stata conclusa nel 2013 (la convenzione dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA]), né all'accordo effettivamente raggiunto dalle parti nel 2015 (l'accordo del [OSCURATO:DATA_NASCITA]), per cui non si era formato alcun giudicato implicito in ordine alla vigenza, o meno di quegli accordi per gli incarichi oggetto della presente controversia, evidentemente invocabile, per il principio che il giudicato copre il dedotto ed il deducibile, solo per i distinti incarichi di cui al ricorso monitorio accolto dal Tribunale di Monza, e tale motivazione non può certo ritenersi meramente apparente. La banca aveva richiamato la convenzione asseritamente conclusa dalle parti l'[OSCURATO:DATA_NASCITA] e l'accordo del [OSCURATO:DATA_NASCITA] nell'opposizione tardiva proposta al Tribunale di Monza contro il decreto ingiuntivo n. 1395/2018, ma tale opposizione è stata ritenuta inammissibile con una pronuncia in rito, sicché non si è formato in quella sede alcun giudicato preclusivo circa l'inapplicabilità di quegli accordi asseriti, o effettivi, intercorsi tra le parti 5. Con il secondo motivo viene denunciata nullità della ordinanza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., per avere il Tribunale reputato che l’accordo 29.04.15 fosse omnicomprensivo e dunque relativo a tutte le posizioni dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] e che dunque fosse quello il contratto in vigore tra le parti 6. Con il terzo motivo viene denunciata violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1362 e segg. cod. civ., 132 cod. proc. civ, 118 disp. att. cod. proc. civ. e 111 Cost., assumendosi che il Tribunale aveva erroneamente esteso la disciplina delle 96 pratiche allegate all’accordo del 2015 a tutte le altre 291. 7. Con il quarto motivo viene denunciata violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1362 e segg. cod. civ. e 115 cod. proc. civ., sostenendosi la fallacia degli indici probatori evidenziati dal Tribunale per affermare l’applicabilità dell’accordo del [OSCURATO:DATA_NASCITA] a tutte le pratiche. In particolare, la missiva inviata per e-mail dalla controparte in data 12/6/2013, la quale chiariva che la convenzione non aveva effetto retroattivo, nonché la missiva inviata per e-mail, sempre dalla Banca, il giorno successivo, con la quale era stata esclusa la deroga al punto 5.2. di cui alla comunicazione precedente, che espressamente prevedeva che rimanessero escluse da qualsivoglia accordo tutte le pratiche affidate in precedenza alla stipula Il Tribunale, quindi, non solo aveva male interpretato il contratto, in violazione dell’art. 1362 cod. civ., ma, ancor prima, deciso in ultrapetizione. Conclude il ricorrente: delle due l’una: o la convenzione non si è mai perfezionata, o se perfezionata deve essere ritenuta integrata da tutte le condizioni tutte di cui alla lettera 12.06.13 tutte ritenute parte integrante ed essenziale 8. Con il quinto motivo viene denunciata violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e segg. cod. civ., 112 e 115 cod. proc. civ. Sempre restando sull’argomento affrontato dal secondo, terzo e quarto motivo si addebita alla decisione impugnata di non avere tenuto conto della missiva del 12 giugno, né delle affermazioni della controparte in sede di memoria (la Banca si sarebbe dichiarata disponibile a confermare l’applicabilità della Convenzione agli incarichi conferiti successivamente alla stipulazione della stessa ), né a quelle confessorie rese in udienza, né del fatto che il ricorrente avesse continuato a fatturare come da tariffario, anche dopo la pretesa stipula spregio alla stessa documentazione proveniente da controparte che ha continuato ad affermare che la convenzione non avesse effetto retroattivo relativamente alle pratiche tutte già assegnate e non ancora concluse anche se le azioni fossero state iniziate successivamente alla stipula 9. I motivi dal secondo al quinto, tra loro osmotici, sono infondati. Come noto la giustificazione motivazionale è di esclusivo dominio del giudice del merito, con la sola eccezione del caso in cui essa debba giudicarsi meramente apparente; apparenza che ricorre, come di recente ha ribadito questa Corte, allorquando essa, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Sez. 6, n. 13977, 23/5/2019, Rv. 654145; ma già S.U. n. 22232/2016; Cass. n. 6758/2022 e, da ultimo, S.U. n. 2767/2023, in motivazione). A tale ipotesi deve aggiungersi il caso in cui la motivazione non risulti dotata dell’ineludibile attitudine a rendere palese (sia pure in via mediata o indiretta) la sua riferibilità al caso concreto preso in esame, di talché appaia di mero stile, o, se si vuole, standard; cioè un modello argomentativo apriori, che prescinda dall’effettivo e specifico sindacato sul fatto. Siccome ha già avuto modo questa Corte di più volte chiarire, la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione, con la conseguenza che è pertanto, denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; anomalia che si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (S.U., n. 8053, 7/4/2014, Rv. 629830; S.U. n. 8054, 7/4/2014, Rv. 629833; Sez. 6-2, n. 21257, 8/10/2014, Rv. 632914). Qui non ricorre alcuna delle ipotesi sopra richiamate, avendo il Tribunale reso motivazione ben comprensibile, articolata e puntuale. La denuncia di violazione di legge sostanziale non determina nel giudizio di legittimità lo scrutinio della questione astrattamente evidenziata sul presupposto che l’accertamento fattuale operato dal giudice di merito giustifichi il rivendicato inquadramento normativo, essendo, all’evidenza, occorrente che l’accertamento fattuale, derivante dal vaglio probatorio, sia tale da doversene inferire la sussunzione nel senso auspicato dal ricorrente (ex multis, S.U. n. 25573, 12/11/2020). E ancora, in tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all'esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità (cfr. Sez. 1, n. 3340, 05/02/2019). Costituisce principio consolidato l’affermazione secondo la quale per dedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c. (Rv. n. 659037 –01). Ipotesi, questa, che qui non ricorre affatto. La vicenda resta confinata negli apprezzamenti di merito, non bastando, come più volte chiarito in questa sede, la enunciazione della pretesa violazione di legge in relazione al risultato interpretativo favorevole, disatteso dal giudice del merito, occorrendo individuare, con puntualità, il canone ermeneutico violato correlato al materiale probatorio acquisito; in quanto, L'opera dell'interprete, mirando a determinare una realtà storica ed obiettiva, qual è la volontà delle parti espressa nel contratto, è tipico accertamento in fatto istituzionalmente riservato al giudice del merito, censurabile in sede di legittimità soltanto per violazione dei canoni legali d'ermeneutica contrattuale posti dagli artt. 1362 ss. c.c., oltre che per vizi di motivazione nell'applicazione di essi: pertanto, onde far valere una violazione sotto entrambi i due cennati profili [il secondo, ovviamente, sotto il regime del vecchio testo del n. 5 dell’art. 360, cod. proc. civ.], il ricorrente per cassazione deve, non solo fare esplicito riferimento alle regole legali d'interpretazione mediante specifica indicazione delle norme asseritamente violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in qual modo e con quali considerazioni il giudice del merito siasi discostato dai canoni legali assuntivamente violati o questi abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti; di conseguenza, ai fini dell'ammissibilità del motivo di ricorso sotto tale profilo prospettato, non può essere considerata idonea - anche ammesso ma non concesso lo si possa fare implicitamente - la mera critica del convincimento, cui quel giudice sia pervenuto, operata, come nella specie, mediante la mera ed apodittica contrapposizione d'una difforme interpretazione a quella desumibile dalla motivazione della sentenza impugnata, trattandosi d'argomentazioni che riportano semplicemente al merito della controversia, il cui riesame non è consentito in sede di legittimità (ex pluribus, Cass. nn. 15381/2004, 13839/2004, 13579/2004, 5359/2004, 753/2004, 18587/2012; si veda inoltre, per la ricchezza di richiami, Cass. n. 2988/2013; da ultimo, Cass.n. 2050/2024). Nonostante gli sforzi profusi dal ricorrente, il richiamo alle norme regolanti l’interpretazione del negozio risulta privo di specifica critica della decisione nel senso sopra enunciato. Manca, in definitiva, un’apprezzabile, in quanto puntuale e specificamente connessa alla norma asseritamente disattesa, critica del ragionamento del Tribunale. Nel dettaglio, le conclusioni cui giunge l’ordinanza, frutto di plausibile e ragionevole ricostruzione del fatto, risultano, quindi vanamente avversati. -Le fatture vennero emesse non a titolo di acconto e sul punto la spiegazione del ricorrente - il quale crede di trarre dal contenuto dell’art. 2234 cod. civ. argomento per affermare che trattavasi di acconti - non assume valenza tale da meritare d’imporsi sulla motivazione del Tribunale, la quale non è in questa sede censurabile. - Significativamente la decisione impugnata evidenzia la piena consapevolezza dello stipulante odierno ricorrente, dotato di competenze specifiche in quanto avvocato, emblematico uso della carta intestata dello studio del Galvagno per redigere il contratto. - Quelle che vengono indicate come affermazioni confessorie potrebbero, al più, costituire indizi d’ammissione, privi di rilievo decisivo. -La fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione, indirizzata all'altra parte, di fatti concernenti un rapporto già costituito, sicché, quando tale rapporto sia contestato, non può costituire valido elemento di prova delle prestazioni eseguite ma, al più, un mero indizio (sez. 2, n. 299, 12/01/2016, Rv. 638451 –01; conf. Cass. n. 34831/2024) e la circostanza che il ricorrente trae opposta conclusione sulla base dei documenti richiamati, dai quali sarebbe dato ricavare la volontà di considerare i pagamenti come meri acconti, costituisce valutazione contrapposta che non incide sul complessivo vaglio di merito. In conclusione, il complesso censorio risulta diretto a un complessivo e improprio riesame di una pluralità di apprezzamenti di merito. In assenza di elementi probatori, aventi valenza decisiva, pretermessi o, al contrario, reputati sussistenti a dispetto del vero, la pretesa del ricorrente, il quale perora un’alternativa ricostruzione, è inammissibile. Per vero, il giudice è libero di valorizzare un apporto probatorio piuttosto che un altro, purché renda motivazione. Sul punto questa Corte ha condivisibilmente affermato che, in tema di scrutinio di legittimità del ragionamento sulleprove adottato del giudice di merito, la valutazione del materiale probatorio -in quanto destinata a risolversi nella scelta di uno (o più) tra i possibili contenuti informativi che il singolo mezzo di prova è, per sua natura, in grado di offrire all'osservazione e alla valutazione del giudicante - costituisce espressione della discrezionalità valutativa del giudice di merito ed è estranea ai compiti istituzionali della S.C. (con la conseguenza che, a seguito della riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non è denunciabile col ricorso per cassazione come vizio della decisione di merito), restando totalmente interdetta alle parti la possibilità di discutere, in sede di legittimità, del modo attraverso il quale, nei gradi di merito, sono state compiute le predette valutazioni discrezionali (Sez. 3, n. 37382, 21/12/2022, Rv.666679 – 05). 10. Con il sesto e settimo motivo viene denunciata violazione e falsa applicazione dell’art. 2233 cod. civ., 112 cod. proc. civ., del d.m. n. 55/14, del d.m. n. 127/04 e all’art. 13 bis della legge professionale forense, come introdotto dal d.l. n. 16.10.17 n. 148 (cd. decreto Fiscale 2018 istitutivo del cd. “equo compenso”), nonché degli artt. 24, 35 e 36 Cost. Il ricorrente sostiene che la subordinata domanda basata sull’art. 2233, co. 2, cod. civ. era stata disattesa quale conseguenza del rigetto di quella d’ “equo compenso”. Così statuendo, prosegue il Galvagno, il Giudice aveva disatteso il principio secondo il quale la legge sull’equo compenso debba essere applicata anche se l’attività professionale fosse già conclusa alla data di entrata in vigore, purché a quella data il cliente non abbia ancora pagato il compenso previsto dalla convenzione stipulata con l’avvocato . Laddove pagamenti si erano avuti, avevano costituito acconti e, quindi, il rapporto non poteva dirsi esaurito. Infine, l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] lamenta essere stati riconosciuti compensi ben al di sotto dei minimi che possano garantire la dignità umana nel riconoscimento del valore del lavoro , in contrasto con il secondo comma dell’art. 2233 cod. civ. Il motivo è infondato. Anche in questo caso conviene richiamare, in quanto condivisa, la sentenza di questa Corte n. 12905/2025. L'art. 13 bis della L.P.F. non è compreso tra le disposizioni adottate con il D.L. n. 148/2017, essendo stato introdotto dall'art. 19- quaterdecies della legge di conversione n. 148/2017, con effetti dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA], e non avendo la norma valore interpretativo e retroattivo, non era applicabile alle prestazioni effettuate prima dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], non potendosi sindacare e disapplicare i contenuti economici delle sottostanti convenzioni (Cass. n. 7355/2025; Cass.n. 7354/2025; Cass. n. 15407/2024; Cass. n. 7904/2020) e nella specie quelle dell'accordo liquidatorio del 2015 nella parte in cui richiamava le tariffe della convenzione dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA]. Ne deriva che correttamente l'impugnata ordinanza, a pagina 15 della motivazione, ha escluso l'applicabilità ai rapporti professionali di causa dell'art. 13 bis della L.P.F., essendo intervenuta la rinuncia agli incarichi professionali dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], e quindi in data anteriore all'[OSCURATO:DATA_NASCITA]. A ciò va aggiunto che trattandosi nella specie di tariffe concordate dalle parti nell'accordo liquidatorio del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale non ne avrebbe potuto disapplicare il contenuto economico, in quanto la pattuizione negoziale costituisce il criterio di determinazione del compenso privilegiato anche se difforme dalla tariffa forense (Cass.n. 7354/2025; Cass. n. 15407/2024; Cass. n. 7904/2020) Va, inoltre, soggiunto che la denuncia di violazione del decoro professionale è inammissibile per difetto di specificità, sotto il profilo dell’autosufficienza, poiché ignoti gli elementi concreti sulla base dei quali, se del caso, misurare la dedotta violazione. 11. Con l’ottavo motivo viene denunciata violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2697 cod. civ., 112 cod. proc. civ., 2233 cod. civ., nonché omessa motivazione, anche in relazione al n. 5 dell’art. 360 cod. proc. civ., assumendosi l’apparenza della motivazione, poiché molto parziale e priva del benché minimo riferimento agli elementi probatori acquisiti . In particolare, si sostiene che il Tribunale aveva negato il diritto al compenso in relazione alle posizioni indicate in ricorso e, per altre aveva reputato pagamento integrale il mero acconto, illegittimamente esonerando dall’assolvimento dell’onere probatorio la debitrice. Il motivo è inammissibile. Il ricorrente, attraverso un improprio assertivo riepilogo della propria prospettazione, invoca un complessivo riesame di merito, a fronte di specifica motivazione del Tribunale, il quale, in forza dell’accordo del 2015, nega diritto a compenso per attività professionale anteriore al 30/6/2014 e per le successive, dettagliatamente prese in rassegna, liquida i compensi (pagg. 14/18). 12. Con il nono motivo viene denunciata violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1362 segg., 1372 e 2233 cod. civ., 112 e 115 cod. proc. civ., in quanto che il Tribunale, che si è scostato dai criteri di cui all’art. 2233 c.c. e dell’equo compenso, pur richiamando la pretesa pregressa pattuizione contrattuale 2015 come integrata dalla lettera 12.06.13, l’ha palesemente violata ed omesso di valutare la documentazione sottoposta al vaglio In particolare, il Galvagno asserisce che il Tribunale non abbia tenuto conto: - dell’accordo del 2015, siccome integrato dalla convenzione del 2013, laddove veniva previsto che qualora il corrispettivo calcolato negli allegati fosse risultato inferiore al quantum liquidato dal giudice, al legale sarebbe dovuto spettare il compenso nella misura determinata in sede giudiziaria e a tale criterio contrattuale il Tribunale non si era attenuto per le competenze afferenti ai decreti ingiuntivi nn. 2392/2012 e n. 2393/2012 e relative opposizioni, nonché alla procedura esecutiva n. 95/2013; -per la pratica Ecor, non si era tenuto conto della circostanza che la Banca avrebbe interamente recuperato il credito e, quindi, al legale sarebbe spettato il compenso secondo la lettera del 12/6/2013, che prevedeva liquidarsi secondo le tariffe forensi; il ricorrente soggiunge che il recupero del credito, tramite transazione o cessione del credito, poteva dedursi dal fatto che la Banca aveva rinunciato a tutte le procedure esecutive, nonostante fosse creditrice ipotecaria. Il motivo è inammissibile. Il ricorrente non attinge la ratio decidendi: poiché il Tribunale ha escluso diritto a compenso per le attività professionali svolte in data antecedente il 30/6/2014, perché assorbiti dal “quantum” complessivamente determinato con l’accordo del 2015, il ricorrente avrebbe dovuto allegare trattarsi di attività successive a tale data. 13. Con il decimo motivo viene denunciata violazione e falsa applicazione degli artt. 2233, 2234, 1364, 1372, 1374 e 2697 cod. civ., 24, 35 e 36 Cost., 112 e 115 cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] deduce che per le pratiche indicate in seno alla censura il Tribunale gli aveva negato ogni compenso, avvalendosi di un apparato motivazionale apparente, in quanto, dopo avere più volte affermato che la convenzione del 2013 è inapplicabile perché mai validamente stipulata, ne ha richiamato le clausole come se fosse un contratto valido! Ciò inoltre, ha fatto dopo nonostante avesse affermato che il richiamo a tale (invalida) convenzione sarebbe stato effettuato solo con riferimento alle tariffe contenenti i parametri numerici di riferimento richiamati dalla tabella allegata, e non alle restanti condizioni , e, inoltre, sostenendo che nulla fosse dovuto se non previsto dalla convenzione anzidetta e applicando clausole della convenzione, che aveva asserito valere solo per i parametri numerici. Di poi, prosegue il ricorrente, il contratto non può che disciplinare solo quanto concordato dalle parti, rimesso alla legge quant’altro. E ancora, lamenta che il Tribunale aveva negato compenso per le attività non previste, ma, tuttavia, non escluse. Il ricorrente prosegue affermando che: (a) il Tribunale aveva errato a non liquidare compenso per un’azione di ripetizione d’indebito perché si sarebbe trattato d’attività, successiva all’udienza di cui all’art. 183 cod. proc. civ., rimasta non provata, nonostante la previsione nei parametri numerici di cui alla tabella allegata alla convenzione ; (b) per una pratica di mediazione era stato negato compenso, perché, secondo il Giudice, Nessun compenso autonomo spetta per la partecipazione al procedimento di mediazione obbligatoria n. 612/15 promosso avanti all’Organismo di [OSCURATO:PERSONA], siccome espressamente escluso dalla convenzione applicata ; (c) per l’intervento in una procedura esecutiva seguita all’ingiunzione, avendo, anche in questo caso, applicato una clausola della convenzione non costituente contratto, era stato liquidato compenso in misura inferiore a quanto previsto. Il motivo è inammissibile. La censura non si confronta puntualmente con la ratio decidendi: il Tribunale spiega che la convenzione del 2013, pur non avendo valore di contratto, in quanto richiamata dal contratto del 2015 aveva piena valenza fra le parti in ordine alla determinazione dei compensi. Nel resto, il ricorrente si limita a contrastare le determinazioni del Tribunale senza puntualmente contrapporre specifici argomenti contrari. 14. Con l’undicesimo motivo viene denunciata violazione e falsa applicazione degli artt. 2233, 2234 e 1372 cod. civ., 112 e 115 cod. proc. civ., nonché del d.m. 55/14. Secondo la tesi impugnatoria il Tribunale, nell’intento di negare ogni compenso per le pratiche svolte ante 30.06.14, ha ritenuto le pratiche esaurite alla data indicata nell’atto introduttivo del procedimento, senza considerare che gli stessi sono proseguiti ben oltre ,secondo la comune esperienza. Indi, il ricorrente individua talune pratiche che, avendo travalicato per il loro esaurimento l’anzidetta data, avrebbero dovuto essere liquidate per il periodo successivo in base alla tariffa vigente. Il motivo è inammissibile. È evidente l’improprio scopo perseguito con la doglianza: pretendere di riesaminare il vaglio di merito operato dal Tribunale sulla base dell’esame dei documenti. 15. Con il dodicesimo motivo viene denunciata violazione e falsa applicazione degli artt. 2233 e 2234 cod. civ., 24, 35, e 36 Cost. e 112 e 115 cod. proc. civ., si sostiene che sarebbero state liquidati importi simbolici e non consone al decoro della professione, ancor più nei casi in cui nulla era stato liquidato. Il motivo è inammissibile a cagione della sua somma genericità e, ancora una volta, esso è proteso a rivendicare ulteriori compensi per attività remunerate con la pattuizione omnicomprensiva. 16. Con il tredicesimo motivo viene denunciata violazione e falsa applicazione degli artt. 2233, 2234, 1364, 1372, 1374 e 2697 cod. civ., 24 l. 794/1942, 24, 35 e 36 Cost., 112 e 115 cod. proc. civ. e del d.l. n. 1/2012; nonché, omessa e insufficiente motivazione, anche in relazione al n. 5 dell’art. 360 cod. proc. civ. L’ordinanza impugnata, precisa il ricorrente, merita censura poiché, in relazione ai punti 1, 2 e 6 del ricorso per ingiunzione, dopo avere rilevato che tutte le prestazioni sono state compiute nel 2012 (…) ha violato l’art. 2233 c.c. ed il D.L. n. 1 del 2012, nella parte in cui non ha dichiarato la nullità delle pretese convenzioni, in applicazione del principio d’inderogabilità dei minimi tariffari Il motivo è inammissibile. Ancora una volta, il ricorrente mostra di non confrontarsi con l’accordo omnicomprensivo, con il quale si stabilì complessivo compenso professionale per tutte le attività da esso contemplate. In disparte, anche a voler seguire la tesi del Galvagno, non è dato sapere dove e come la liquidazione si ponga al di sotto del minimo di tabella. 17. Con il quattordicesimo motivo viene denunciata violazione e falsa applicazione degli artt. 2233 e 2234 cod. civ., 2 d.m. 55/2014, 112 cod. proc. civ., poiché per tutto quanto diverso dai parametri numerici di riferimento di cui alla tabella allegata alla convenzione, il Tribunale avrebbe dovuto fare riferimento alla legge e, quindi, era dovuto il rimborso forfettario nella misura del 15% del compenso. Il motivo è in parte inammissibile e, per altra parte, infondato. Per l’onorario liquidato (€ 13.991,00) il Tribunale ha espressamente previsto la maggiorazione degli accessori. Quanto alla previsione globale di cui al contratto del 2015 appare evidente che essa sia stata reputata dalle parti omnicomprensiva. 18. Con il primo motivo del ricorso incidentale viene denunciata violazione e falsa applicazione degli artt. all’art. 111 Cost. e degli artt. 1175 e 1375 cod. civ., per avere la decisione rigettato l’eccezione di improponibilità e/o improcedibilità della domanda per illegittimo frazionamento del credito Il motivo è infondato. Sul punto, ancora una volta, vanno richiamati gli argomenti di cui alla sentenza n. 12905/2025, pienamente condivisi da questo Collegio. Già l'ordinanza di questa Corte n. 7354/2025 pronunciata tra le stesse parti per altri incarichi professionali ha ricordato che “non è consentito al creditore di una determinata somma di denaro, dovuta in forza di un "unico rapporto obbligatorio", proporre plurime richieste giudiziali di adempimento (Cass. sez. un.23726/2007; Cass. 19898/2018; Cass. 15398/2019; Cass.17019/2018) e anche le domande aventi ad oggetto distinti diritti di credito, anche se relativi ad un medesimo rapporto di durata tra le parti, devono esser proposte nel medesimo giudizio se le pretese creditorie, oltre a far capo ad un medesimo rapporto tra le stesse parti, siano anche, in proiezione, inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato o, comunque, fondate sullo stesso fatto costitutivo, salvo che risulti in capo al creditore un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata” (Cass. n. 6591/2019; Cass. n. 17893/2018; Cass. n. 31012/2017; Cass. sez. un. 4090/2017), ed ha puntualizzato che è ammissibile il frazionamento ove sia riscontrabile un interesse processuale del creditore a proporre separati giudizi, interesse la cui verifica compete al giudice di merito (Cass. 24371/2021; Cass.24721/2023; Cass. 24657/2023). Il quadro non risulta modificato dalla sentenza delle sezioni unite di questa Corte n. 7299 del 19.3.2025, nelle more sopravvenuta, chiamata a deliberare sulle diverse conseguenze riconducibili all'illegittimo frazionamento del credito (inammissibilità, o improponibilità della domanda; conseguenze sul piano delle spese processuali e della responsabilità ex art. 96 c.p.c.), che ha ribadito che “le domande aventi ad oggetto diversi e distinti diritti di credito, anche se relativi ad un medesimo rapporto di durata tra le parti, possono essere proposte in separati processi, e che tuttavia, ove le suddette pretese creditorie, oltre a far capo ad un medesimo rapporto tra le stesse parti, siano anche, in proiezione, inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato o, comunque, fondate sullo stesso fatto costitutivo, sì da non poter essere accertate separatamente se non a costo di una duplicazione di attività istruttoria e di una conseguente dispersione della conoscenza dell'identica vicenda sostanziale, le relative domande possono essere formulate in autonomi giudizi solo se risulti in capo al creditore un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata (Cass. n. 6591/ 2019; Cass. n.17893/2018; Cass. n. 31012/2017; Cass. sez. un. 4090/2017) Il Tribunale, come anticipato, ha accertato l’esistenza di distinti incarichi professionali che si sono susseguiti nel tempo e, pertanto, non era tenuto a motivare in ordine alla sussistenza in capo al creditore di un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata, ben potendo il professionista legittimamente agire per il recupero di crediti relativi a distinti clienti della banca 19. Con il secondo motivo viene denunciata violazione e falsa applicazione degli artt. 1326 cod. civ. e 115 cod. proc. civ. La ricorrente incidentale sostiene che la convenzione del 2013 avrebbeacquisito valenza di contratto fra le parti, quindi, che avrebbe autonoma forza di autoregolamentazione, a prescindere dall’essere stata richiamata dal contratto del 2015. Ricava un tale convincimento dal fatto che le parti anche in epoca anteriore al 29/4/2015 si fossero assoggettate alle statuizioni di un tale accordo. Reputa, infine, che una tale interpretazione trovi conforto nella giurisprudenza di legittimità, stante che il contratto avrebbe dovuto considerarsi definitivamente formato, restando ininfluenti i punti da definire. Il motivo è infondato. La decisione impugnata ha puntualmente spiegato le ragioni per le quali sulla convenzione del 2013 non si era formato il vincolo contrattuale (pagg. 9 e 10) – alla proposta della Banca era seguita una controproposta dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] non accettata dalla proponente – . La ricorrente, nella sostanza, invoca un’inammissibile rivalutazione delle emergenze di causa. 20. Con il terzo motivo viene denunciata violazione e falsa applicazione dell’art. 1362 e segg. cod. civ., per avere il Tribunale riconosciuto al professionista il compenso di € 991,00, quale attività svolta in epoca successiva al 30/6/2014, per l’annotazione per l’annotamento di restrizione dei beni(…) e per la trascrizione della domanda predetta (…) . Compenso che non sarebbe spettato a tenore del contratto, il quale lo prevedeva solo per l’iscrizione d’ipoteca giudiziale. 21. Con il quarto motivo viene denunciata violazione e falsa applicazione degli artt.134 cod. proc. civ. e 111 Cost.Gli argomenti esposti nel motivo che precede troverebbero, secondo la ricorrente, ulteriore conferma per essere il Tribunale caduto in insanabile contraddizione, in quanto, dopo avere affermato che nessun compenso spettava all’avvocato per attività di mediazione, non prevista dall’accordo, aveva riconosciuto, in questo caso la spettanza, nonostante, anche in questo caso, l’attività non fosse stata prevista dal contratto. 22. Il terzo e quarto motivo, tra loro correlati, sono inammissibili. Trattasi di apprezzamento di merito in questa sede non censurabile e la Banca, invece che contestare in concreto la violazione del canone ermeneutico, si duole del risultato interpretativo non condiviso (cfr. quanto chiarito al § 9. 23. Rigettati, nel loro complesso, entrambi i ricorsi, in ragione della reciproca soccombenza le spese del presente giudizio possono compensarsi per intero fra le parti. 24. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12), applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale e di quella incidentale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale e per quello incidentale, a norma del comma 1-bis del