CassazionedecretoSezione 3Decisione del 4 luglio 2023
Cassazione n. 32370/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
/2020 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20177/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata al ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:EMAIL]), ed elettivamente domiciliata in Roma, via Lima, n. 41, presso lo studio del difensore. -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in pesona del legale rappresentante pro tempo, rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata al controricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]), elettivamente domiciliatain Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 4, presso lo studio ([OSCURATO:PERSONA]) dell’avv . prof. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d’Appello di Venezia n. 5654/2019 depositata il 10/01/2020 udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/07/2023 dal Consiglieredr.ssa [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che 1. [OSCURATO:PERSONA] dell'[OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]. proponeva opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. per canoni non pagati relativi al contratto di sublocazione stipulato tra le parti; a fondamento dell'opposizione allegava che l'immobile locato era di proprietà della [OSCURATO:SOCIETA]., dichiarata fallita dal Tribunale di Treviso con sentenza 10 novembre 2009; inoltre con sentenza del 26 marzo 2015, n. 769, il Tribunale di Treviso aveva dichiarato l’inefficacia anche del contratto di sublocazione, con condanna dell’istituto bancario al rilascio dell’immobile. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. si costituiva resistendo. Con sentenza del 28 novembre 2017 il Tribunale di Venezia revocava il decreto ingiuntivo opposto. 2. Avverso tale sentenza Zara iniziative s.r.l. proponeva impugnazione avanti alla Corte d’Appello di Venezia. Parte appellata si costituiva resistendo. Con sentenza n. 5654/2019 pubblicata il 10 gennaio 2020 la Corte d'Appello di Venezia rigettava l'appello, confermando la sentenza impugnata. 3. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. propone ora ricorso per cassazione affidato a quattro motivi. Resiste con controricorso la banca. 4. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1, cod. proc. civ. Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni. La ricorrente e la resistente hanno depositato memorie illustrative. Considerato che 1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 2909 cod. civ. e dell'art. 324 cod. proc. civ. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. Deduce: a) che, con la sentenza di primo grado, il Tribunale di Venezia, rispetto alle difese di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. secondo le quali non poteva configurarsi per effetto della sentenza n. 769/2015 del Tribunale di Treviso il proprio inadempimento al contratto di sublocazione (inadempimento nel senso che non sarebbe stata in grado di garantire al subconduttore il pacifico godimento del bene), aveva affermato che tale sentenza, avendo natura costitutiva, non aveva efficacia esecutiva, neppure sul rilascio; b) che la pronuncia del Tribunale di Venezia non era stata oggetto di appello incidentale da parte della [OSCURATO:PERSONA] dell'[OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]., sicché sulla questione della natura della sentenza n. 769/2015 del Tribunale di Treviso e sulla sua non esecutività neppure sul rilascio , si era formato il giudicato; c) che invece la corte territoriale, modificando l’impostazione motivazionale e decisionale del giudice di primo grado, ha erroneamente assunto a fondamento della propria decisione solo l’efficacia esecutiva della sentenza n. 769/2015 del Tribunale di Treviso (v. p. 10 della sentenza impugnata), ed ha poi anche erroneamente motivato nel senso della efficacia esecutiva della sentenza n. 769/2015 emessa dal Tribunale di Treviso (cfr. le pp. 10-11 della sentenza impugnata: rileva la Corte che la Banca appellata, a fronte di una pronuncia immediatamente esecutiva, era tenuta a restituire l’immobile alla Curatela fallimentare, specie dopo l’intimazione [OSCURATO:DATA_NASCITA] da parte della Curatela … senza dover attendere l’inizio di una procedura esecutiva, che avrebbe costituito solo un inutile aggravio di spese ); d) che, così motivando, la corte di merito ha violato il giudicato formatosi sulla questione della inidoneità della sentenza del Tribunale civile di Treviso a costituire titolo esecutivo ed ha quindi pronunciato una sentenza viziata da violazione e/o falsa applicazione di legge, in quanto, secondo orientamento della Suprema Corte, il giudicato - sia esso interno od esterno- costituisce la regola del caso concreto e partecipa della qualità dei comandi giuridici, per cui l’erronea presupposizione ovvero l’esclusione della sua esistenza equivale ad ignoranza della regula juris e rileva quale errore di diritto, essendo in sostanza assimilabile al vizio di giudizio sussuntivo, consistente nel ricondurre la fattispecie ad una norma diversa da quella che reca invece la sua diretta disciplina. 2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 282 cod. proc. civ. e degli artt. 2908 e 2909 cod. civ. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. Lamenta che la corte territoriale, nell’esaminare la natura giuridica della sentenza emessa dal Tribunale di Treviso, a p. 8 della sentenza afferma che essa è dichiarativa dell’inefficacia originaria del contratto di locazione mentre a p. 9 diversamente argomenta riconducendola alla categoria delle sentenze costitutive, rispetto alle quali afferma che i capi condannatori sono immediatamente esecutivi, anche prima che la sentenza passi in giudicato , richiamando la distinzione tra statuizioni condannatorie legate all’effetto costitutivo da un nesso sinallagmatico e statuizioni condannatorie meramente dipendenti dall’effetto costitutivo, per stabilire che solo nel primo caso non è consentita l’anticipazione provvisoria degli effetti, essendo necessario il passaggio in giudicato. Così motivando la corte di merito non avrebbe tenuto conto del principio posto dalle Sezioni Unite (Cass., Sez. Un., 22/02/2010, n. 4059), secondo cui nell’esecuzione in forma specifica dell’obbligo di concludere un contratto di compravendita, l’esecutività provvisoria ex art. 282 cod. proc. civ. della sentenza costitutiva emessa ai sensi dell’art.2392 cod. civ. è limitata ai capi della decisione che sono compatibili con la produzione dell’effetto costitutivo in un momento successivo, e non si estende a quelli che si collocano in rapporto di stretta sinallagmaticità con i capi costitutivi relativi alla modificazione giuridica sostanziale. Essa pertanto non può essere riconosciuta al capo decisorio relativo al trasferimento dell’immobile contenuto nella sentenza di primo grado, né alla condanna implicita di rilascio dell’immobile in danno del promittente venditore, poiché l’effetto traslativo della proprietà del bene scaturente dalla stessa sentenza si produce solo dal momento del passaggio in giudicato, con la contemporanea acquisizione dell’immobile al patrimonio del promissario acquirente destinatario della pronuncia. 3. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1575, 1581, 1585, e 1586 cod. civ. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. Lamenta l’erroneità della decisione con cui la corte d’appello afferma che sino a quando non è stata emessa la sentenza n. 769/2015 del Tribunale di Treviso, la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. era riuscita a garantire alla Banca, anche attraverso plurime azioni giudiziarie, il godimento dell’immobile sublocato, mentre lo stesso non poteva dirsi dal momento in cui era intervenuta detta pronuncia di condanna a rilascio, immediatamente esecutiva, atteso che a fronte di questa la Banca era tenuta a restituire l’immobile alla curatela fallimentare, senza dover attendere l’inizio di una procedura esecutiva. La decisione sarebbe errata perché sovrappone due profili, quello relativo alla esecutività della sentenza del Tribunale di Treviso e quello relativo agli obblighi del conduttore nei confronti del locatore rispetto alla pretesa di terzi sul bene locato, finendo per conformare i suddetti obblighi a seconda della soluzione fornita alla prima questione. Parte ricorrente precisa inoltre che non solo, per quanto dedotto nei primi due motivi di ricorso, la sentenza del Tribunale di Treviso non era esecutiva, ma quand’anche lo fosse stata, la decisione della corte di merito è comunque errata, atteso che gli obblighi del conduttore (nella specie del subconduttore) hanno caratteri e disciplina individuati dalla legge e non conformati ab externo da una pronuncia giudiziale relativa alla questione della esecutività o meno della sentenza che si è pronunciata sul rilascio dell’immobile. Erroneamente la corte di merito ha ritenuto legittima la condotta della Banca che, anziché riconsegnare il bene alla sublocatrice [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., approfittando della detenzione di esso, ha stipulato una nuova locazione direttamente con il Fallimento della [OSCURATO:SOCIETA], estromettendo [OSCURATO:PERSONA] dal rapporto locatizio ed impedendole così di esercitare i propri diritti nei confronti delle pretese del Fallimento medesimo. 4. Con il quarto motivo la ricorrente denuncia omesso esame di un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti in riferimento all’art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ. Detenzione dell’immobile . Lamenta che la corte d’appello ha ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. non fosse in grado di garantire il godimento dopo la pronuncia della sentenza del Tribunale di Treviso e specialmente dopo l’intimazione [OSCURATO:DATA_NASCITA] da parte della curatela , facendo discendere dalla missiva inviata dal Fallimento in modo meccanico ed acritico l’impossibilità per la Banca di sottrarsi alla consegna dell’immobile, nonché omettendo di considerare, quale fatto decisivo, che la sentenza trevigiana era stata emessa il 31/03/2015, mentre i canoni richiesti da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. erano relativi al primo trimestre del 2017 e che nel frattempo, per due anni, la Banca aveva continuato a godere dell’immobile. 5. Venendo all’esame del primo motivo ci si duole, in sostanza, del fatto che la sentenza di appello - nonostante il primo giudice avesse qualificato come costitutive le sentenze sulle revocatorie di contratti di locazione e sublocazione – abbia, in mancanza di impugnazione sul punto, che doveva essere fatta dalla banca resistente, evidentemente con appello incidentale condizionato, considerato quelle sentenze come di accertamento. Il motivo sostiene che sarebbe stato violato il giudicato interno sulla qualificazione della natura di dette sentenze. Attacca, dunque, la prima motivazione enunciata dalla sentenza impugnata, là dove ha sostenuto appunto l’efficacia di accertamento delle dette sentenze, senza considerare il giudicato interno che si era formato sulla natura della decisione di cui trattasi per effetto della qualificazione data dal primo giudice. Il motivo sarebbe fondato ma la sorte del secondo rende la sua infondatezza inidonea a giustificare la cassazione della sentenza. Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente si lamenta, in sostanza, della motivazione che la corte di merito ha ulteriormente enunciato – in via oggettivamente alternativa al ragionamento criticato dal primo motivo -nel presupposto che la sentenza emessa dal Tribunale di Treviso fosse riconducibile alla categoria delle sentenze costitutive ed ha tuttavia qualificato i capi condannatori come immediatamente esecutivi anche prima che la sentenza, pur costitutiva, passi in giudicato, ed è pervenuta al rigetto dell’appello appunto enunciando tale seconda motivazione. Il secondo motivo, invece, attacca, la seconda motivazione, quella basata sulla condivisione del carattere costitutivo delle dette sentenze e censura l’affermazione della sentenza impugnata che i capi condannatori comunque sarebbero stati soggetti all’art. 282 c.p.c. e che dunque Il primo motivo sarebbe fondato, ma il secondo, pur essendo erronea la motivazione della sentenza là dove fa appello all’efficacia esecutiva dei capi condannatori, non può comportare la cassazione della sentenza, in quanto trascura la circostanza che nella specie le sentenze sulle revocazioni, pur costitutive, erano passate in giudicato e, dunque, come osservai nel calepino, in mancanza di diversa previsione di legge, produssero i loro effetti dal momento della domanda ed anzi dal momento della conclusione degli atti revocati. L’inefficacia, cioè, in forza della cosa giudicata pur costitutiva retroagì a tale momento a prescindere da quello che poteva accadere prima della sua formazione. 5.1 Si rileva al riguardo che effettivamente nel contesto della motivazione l’impugnata sentenza ha altresì espressamente rilevato (v. p. 8): • che con sentenza n. 769/2015 il Tribunale di Treviso aveva dichiarato l'inefficacia nei confronti del fallimento dell'[OSCURATO:SOCIETA]. sia del contratto di locazione concluso dalla società fallita con [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. sia del contratto di sublocazione stipulato da quest'ultima con la [OSCURATO:PERSONA] dell'[OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA] ; • che tale sentenza è stata confermata in appello con sentenza n. 354/2018 della Corte d’Appello di Venezia e d eve ritenersi passata in giudicato quanto all'originaria inefficacia dei contratti di locazione e di sublocazione, in quanto il ricorso in cassazione a suo tempo proposto da [OSCURATO:PERSONA] non aveva riguardato tale aspetto ; • che non vi sono quindi dubbi che, quanto all’inefficacia dei due contratti di locazione, la sentenza n. 769/2015 del Tribunale di Treviso svolga ormai i suoi pieni effetti . Come già questa Corte ha avuto modo di affermare, qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano per oggetto un medesimo negozio o rapporto giuridico e uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l’accertamento compiuto circa una situazione giuridica o la risoluzione di una questione di fatto o di diritto incidente su un punto decisivo comune ad entrambe le cause o costituenti indispensabile premessa logica della statuizione contenuta nella sentenza passata in giudicato, precludono il riesame del punto accertato e risolto, anche nel caso in cui il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che costituiscono lo scopo ed il petitum del primo (Cass., 22/12/2022, n. 37543; sul rilievo e valutazione del giudicato, anche d’ufficio, in ogni stato e grado del processo, v. Cass., 27161/2018; Cass., 31/01/2017, n. 2322). 5.2 Orbene, in applicazione dei suindicati principi, la corte territoriale, che pure ha rilevato il passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Treviso in ordine alla inefficacia del contratto di locazione e di sublocazione (che è quello che interessa in relazione alla controversia in esame), si sarebbe dovuta limitare a d affermare che la sopravvenuta formazione del giudicato comportava che la accertata duplice inefficacia operava già con riferimento al momento di stipula dei due negozi e dunque rilevava comunque per regolare i comportamenti delle parti di questa causa al momento della domanda, cioè al momento della proposizione dei ricorsi per decreto ingiuntivo da parte della sublocatrice [OSCURATO:PERSONA] per il pagamento di pretesi canoni di sublocazione. Risulta infatti dirimente osservare che, pur nella erronea affermazione della natura costitutiva della sentenza 769/2015 del Tribunale di Treviso, la corte territoriale ha rilevato che la dichiarata inefficacia del contratto di locazione, dovuta al fatto che l’immobile al momento della stipula di detto contratto era colpito da pignoramento, e che si è riflessa sul contratto di sublocazione stipulato tra [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e la Banca, è divenuta cosa giudicata; di talché doveva considerare il suo effetto retroattivo al momento della proposizione dei ricorsi monitori e tale da determinare la mancanza dei crediti per cui la sublocatrice aveva inteso agire in via monitoria. 5.3 L’esame del motivo sulla base di questi rilievi in diritto, tali da integrare una correzione della motivazione della sentenza impugnata ai sensi dell’art. 384, ultimo comma, cod. proc. civ., esclude pertanto il suo accoglimento. 6. Neppure può essere accolto il primo motivo, che pure correttamente censura la sentenza di appello per avere qualificato come dichiarative le sentenze revocatorie dei contratti di locazione e sublocazione, invece ritenute dal primo giudice sentenze costitutive prive di immediata esecutività, con statuizione resa in assenza di appello incidentale condizionato - che sul punto doveva essere proposto dalla Banca-, e dunque in violazione del giudicato interno. L’esito dello scrutinio del secondo motivo infatti consolida la motivazione fondata sul passaggio in giudicato della inefficacia dei contratti di locazione e di sublocazione, con conseguente retrodatazione degli effetti sino alla data dei ricorsi monitori, e la rende tale da reggere autonomamente l’intera decisione qui impugnata (Cass., 31/03/2023, n. 9128). 7. Le dirimenti ragioni che determinano l’infondatezza del primo e del secondo motivo consentono infine di ritenere assorbiti il terzo ed il quarto motivo. 8. In conclusione, il ricorso va rigettato. 9. Le spese di lite seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.100,00 per compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento, esborsi, liquidati in Euro 200,00, ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versa