CassazionedecretoSezione 2Decisione del 29 maggio 2025
Cassazione n. 22447/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 13452/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso da se stesso e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale presso l’indirizzo pec dei difensori; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende giusta procura in atti; –controricorrente e ricorrente incidentale – avverso l’ordinanza della TRIBUNALE di MILANO (RG 47832/2018), depositata il 26/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/05/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/05/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Osserva 1. [OSCURATO:PERSONA] adì il Tribunale di Milano domandando di ingiungere alla Banca di [OSCURATO:PERSONA] di Milano soc. coop. il pagamento del compenso professionale per le attività giudiziali e stragiudiziali prestate, ammontante a € 36.681,15, oltre agli interessi moratori di cui al D.M. 238/92 e spese di lite. Il Tribunale adito, applicato il rito di cui all’art. 14, d. lgs. n. 150/2011, ingiunto il pagamento con il decreto n. 17775/2018, successivamente accolta l’opposizione della Banca, revocò il decreto, condannando questa al pagamento della minor somma di € 4.600,00, oltre agli accessori. Questi, in sintesi, gli argomenti salienti dell’ordinanza, per qual che qui possa rilevare. 2.1. L’opposto aveva eccepito l’effetto preclusivo di giudicato derivante dal decreto ingiuntivo n. 1395/2018, divenuto definitivo. L’ordinanza disattende l’asserto, poiché il giudicato sostanziale conseguente alla mancata opposizione di un decreto ingiuntivo copre l’esistenza del credito azionato, del rapporto di cui esso è oggetto e del titolo su cui il credito e il rapporto si fondano ed anche l’inesistenza di fatti impeditivi, estintivi e modificativi del rapporto e del credito precedenti al ricorso per ingiunzione e non dedotti con l’opposizione, mentre non si estende ai fatti successivi al giudicato ed a quelli che comportino un mutamento del “petitum” o della “causa petendi” in seno alla domanda rispetto al ricorso esaminato dal decreto ingiuntivo 2.2. Disattende, per contro, l’eccezione d’illegittimo frazionamento del credito proposta dalla Banca, affermando che trattavasi di azioni giudiziarie afferenti a una pluralità di rapporti tra le medesime parti. 2.3. In data 11/4/2015 le parti avevano stipulato un accordo tariffario che regolava tutti gli incarichi assegnati al professionista ancora in corso di svolgimento; accordo che aveva sostituito ogni precedente convenzione e, in particolare, quella del 16/12/1996. Con la successiva scrittura del 29/4/2015 era stato regolato il pagamento omnicomprensivo del residuo dei compensi fino al 30/6/2014 con la riduzione del 25% (versamento effettivamente effettuato). Mentre per l’attività svolta successivamente al 30.6.2014 l’avvocato si era impegnato ad applicare le tariffe stabilite nella convenzione dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; convenzione che, pur non assurta a contratto (per mancanza di accettazione da parte della Banca della controproposta dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]), era stata espressamente richiamata dal negozio del 2015. 2.4. L’accordo del [OSCURATO:DATA_NASCITA] non era diretto, al contrario di quanto sostenuto dal professionista, a regolare soltanto le pratiche di cui all’elenco allegato alla convenzione. La tesi disattesa contrastava con il principio di buona fede e andava esclusa anche per la presenza della clausola “salvo errori ed omissioni” che indica come le parti avessero inteso fare riferimento a tutti i compensi maturati dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] per attività svolta fino al 30.06.2014, anche riferiti a pratiche erroneamente non riportate nell’elenco, così da escludere nel futuro pretese di compensi da parte del legale per pratiche ulteriori, in relazione alle quali nessuna “riserva” è contenuta nell’accordo. Tale conclusione è avvalorata dal fatto che si tratta di accordo non predisposto unilateralmente dalla Banca, essendo redatto su carta intestata dello studio, elemento quest’ultimo che fa propendere per la redazione dell’accordo da parte dello stesso legale 2.5. Sotto altro profilo, andava rigettata la subordinata domanda del Galvagno, diretta all’accertamento della nullità dell’accordo del 2015 nella parte in cui richiama le tariffe del 2013 per violazione della Legge c.d. dell’equo compenso, di cui all’art. 13 bis della Legge professionale forense , nel rispetto del principio d’irretroattività della legge sancito dall’art. 11 delle preleggi. L’attività professionale dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] risulta conclusa con la rinuncia al mandato professionale in data 16.11.2017, dunque essendo il rapporto professionale esaurito in data anteriore all’entrata in vigore dell’art. 13 bis della L. 247/2012, introdotto dalla L. 172 del 4.12.2017, entrata in vigore il 6.12.2017, modificato dalla L. 205 del 27.12.2017, la norma non trova applicazione 2. L’avvocatoRoberto Galvagno propone ricorso straordinario ex art. 111, co.7, Cost., fondato su nove motivi. Banca di [OSCURATO:PERSONA] di Milano soc. coop. r esiste con controricorso, proponendo, a sua volta ricorso incidentale , con quattro motivi, contrastato da avverso controricorso. 3. Entrambe le parti hanno depositato memorie. 4. Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 cod. civ., anche in relazione agli artt.132 cod. proc. civ., 118 disp. attuaz. cod. proc. civ. e 111 Cost.Il ricorrente sostiene che attraverso motivazione irriducibilmente contraddittoria il Tribunale aveva stravolto la portata della decisione di legittimità n. 19113/2018, la quale aveva affermato l’esistenza del giudicato sostanziale promanante dal decreto ingiuntivo non opposto, tale da coprire l’esistenza del titolo, del rapporto e l’inesistenza di fatti impeditivi, estintivi e modificativi. Dal decreto divenuto irrevocabile discendeva l’accertamento definitivo della circostanza che i rapporti tra le parti erano regolati esclusivamente dalla convenzione fra le stesse stipulata nei primi anni Novanta del secolo scorso. Il motivo è infondato. Va richiamata la condivisa motivazione con la quale questa Corte con la sentenza n. 12905 del 14/5/2025 ha disatteso analoga doglianza mossa a riguardo della medesima vicenda. Il preteso giudicato esterno è insussistente e la motivazione sul punto fornita dall'impugnata ordinanza integra il cosiddetto “minimo costituzionale”. In forza della già convenzione tariffaria del 16.12.1996, solo parzialmente modificativa di quella del 1994, le parti avevano predeterminato il contenuto dei successivi incarichi professionali, ognuno dei quali, pur avendo un comune contenuto economico, era distintamente conferito, venendo a radicarsi in un titolo autonomo (vedi nel senso che le prestazioni professionali fondate su incarichi distinti, conferiti sulla base di una convenzione tariffaria, si inscrivono nell'ambito di un rapporto unitario in senso fattuale e storico/fenomenologico: Cass.n. 7355/2025; Cass. n. 7354/2025; Cass. 24657/2023; Cass.24459/2023; Cass. 22094/2023). Questa Corte ha affermato che il principio secondo cui l'autorità del giudicato spiega i suoi effetti non solo sulla pronuncia esplicita della decisione, ma anche sulle ragioni che ne costituiscono sia pure implicitamente il presupposto logico- giuridico, trova applicazione anche in riferimento al decreto ingiuntivo di condanna al pagamento di una somma di denaro, il quale, in mancanza di opposizione o quando quest'ultimo giudizio sia stato dichiarato estinto, acquista efficacia di giudicato non solo in ordine al credito azionato, ma anche in relazione al titolo posto a fondamento dello stesso, precludendo ogni ulteriore esame delle ragioni addotte a giustificazione della relativa domanda in altro giudizio (Cass. 25180/2024; Cass. 22465/2018; Cass.281318/2017; Cass. 11360/2010; Cass. 18791/2009; Cass.18725/2008; Cass. 18725/2007; Cass. 6628/2006; Cass. sez. un.n. 4510/2006). L'accertamento dell'operatività della convenzione tariffaria del 16.12.1996 rispetto a taluni incarichi di difesa (e che rendeva applicabili le tariffe professionali), non poteva ritenersi oggetto di un giudicato esterno anche rispetto ad ogni ulteriore mandato difensivo conferito dalla BCC all'avvocato [OSCURATO:PERSONA], costituente un diverso titolo giustificativo del diritto al compenso per le distinte attività (Cass. n.7355/2025; Cass. n. 7354/2025; Cass. 32370/2023; Cass. 10430/2023; cfr., per i rapporti di durata, Cass. 17223/2020, Cass. 10430/2023; Cass.37/2019 secondo cui il vincolo di giudicato, sia pur formato in relazione a periodi temporali diversi, opera solo a condizione che il fatto costitutivo sia lo stesso ed in relazione ai soli aspetti permanenti del rapporto, con esclusione di quelli variabili). L'impugnata ordinanza, a pagina [4], ha escluso la spendibilità nella presente causa del giudicato formatosi tra le stesse parti sul decreto ingiuntivo del Tribunale di Monza n. 1395/2018, tardivamente opposto, perché non attinente al pagamento degli stessi incarichi professionali oggetto del presente giudizio, che sono stati autonomamente conferiti, anche se in forza della medesima regolazione tariffaria convenzionale reiterata negli anni fino al raggiungimento dell'accordo liquidatorio del [OSCURATO:DATA_NASCITA], e sono quindi connotati da una diversità sia di petitum che di causa petendi. L'ordinanza impugnata ha poi sottolineato(…), nel ricorso che aveva portato all'emissione del decreto ingiuntivo del Tribunale di Monza tardivamente opposto, non era stata fatta menzione della convenzione che secondo la banca sarebbe stata conclusa nel 2013 (la convenzione dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA]), né all'accordo effettivamente raggiunto dalle parti nel 2015 (l'accordo del [OSCURATO:DATA_NASCITA]), per cui non si era formato alcun giudicato implicito in ordine alla vigenza, o meno di quegli accordi per gli incarichi oggetto della presente controversia, evidentemente invocabile, per il principio che il giudicato copre il dedotto ed il deducibile, solo per i distinti incarichi di cui al ricorso monitorio accolto dal Tribunale di Monza, e tale motivazione non può certo ritenersi meramente apparente. La banca aveva richiamato la convenzione asseritamente conclusa dalle parti l'[OSCURATO:DATA_NASCITA] e l'accordo del [OSCURATO:DATA_NASCITA] nell'opposizione tardiva proposta al Tribunale di Monza contro il decreto ingiuntivo n. 1395/2018, ma tale opposizione è stata ritenuta inammissibile con una pronuncia in rito, sicché non si è formato in quella sede alcun giudicato preclusivo circa l'inapplicabilità di quegli accordi asseriti, o effettivi, intercorsi tra le parti 5. Con il secondo motivo viene denunciata violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1362 e segg. cod. civ., 132 cod. proc. civ, 118 disp. att. cod. proc. civ. e 111 Cost., assumendosi che il Tribunale aveva erroneamente esteso la disciplina delle 96 pratiche allegate all’accordo del 2015 a tutte le altre 291. Il ricorrente assume che il Tribunale abbia violato le norme sull’ermeneutica negoziale, assegnando alle parole una valenza contraria al loro chiaro significato letterale, privilegiando un’interpretazione contrastante con criterio di buona fede e col significato complessivo dell’accordo del 2015, il cui contenuto era stato esteso alle pratiche non incluse nell’elenco allegato al negozio, che costituivano la più gran parte, nel mentre l’accordo doveva intendersi limitato solo alle pratiche indicate nell’elenco. Né il Giudice aveva tenuto conto del disposto dell’art. 1370 cod. civ., che opta per l’interpretazione favorevole alla parte più debole, da individuarsi nel professionista che aveva contratto con un’impresa “forte”, quale doveva reputarsi l’opponente. Per giungere all’avversata conclusione, prosegue il Galvagno, la decisione aveva ignorato i documenti prodotti dall’opposto e le stesse dichiarazioni confessorie provenienti dalla controparte. Inoltre, la decisione era sostenuta da un costrutto motivazionale apparente, non esplicitante le ragioni del decidere e basato su argomenti logicamente contraddittori tra loro. 6. Con il terzo motivo viene denunciata nullità del provvedimento per violazione e falsa applicazione degli artt. 132 cod. proc. civ., 118 disp. attuaz. cod. proc. civ. e 111 Cost., assumendosi che la decisione aveva reso motivazione illogica e contraddittoria, in quanto, dopo avere affermato che non fosse stato raggiunto fra le parti accordo nel 2013, non ha svolto lo stesso ragionamento per ritenere che se l’accordo del 2015 fosse stato relativo a tutte le pratiche seguite dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e non solo quelle riportate nell’elenco allegato “non avrebbe alcun senso”, risolvere mesi dopo il contratto del 1996 7. Con il quarto motivo si censura la decisione per violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e segg. cod. civ., 112 e 115 cod. proc. civ. A ulteriore sviluppo e completamento dei precedenti due ultimi motivi il ricorrente lamenta, oltre alla violazione delle regole interpretative, l’errato apprezzamento delle prove, addebita alla decisione di avere ignorato la portata probatoria delle e - mail inviate dalla controparte in data 13 e 18 giugno 2013, le quali ribadivano l’esclusione dall’accordo del 2015 alcune pratiche implicitamente confermando che quell’accordo era riferito solo alle pratiche di cui all’elenco allegato 8. Con il quinto motivo viene denunciata violazione e/ofalsa applicazione degli artt. 1362 e segg. cod. cv., 112 e 115 cod. proc. civ., anche sotto il profilo dell’omessa e/o insufficiente motivazione. Il ricorrente censura la decisione impugnata per avere reputato applicabile la convenzione tariffaria richiamata dall’accordo del 29.04.15, escludendo sic et simpliciter la deroga al punto 5.2. di cui alla lettera del 29.04.13, che espressamente prevedeva che rimanessero escluse da qualsivoglia accordo tutte le pratiche affidate in precedenza alla stipula . In particolare, il Giudice aveva, violando le norme evocate, reputato superata dalla separata regolazione dei compensi per l’attività svolta fino al [OSCURATO:DATA_NASCITA] Attraverso una tale incomprensibile illogica e solo apparente motivazione , i l giudice di merito aveva negato la deroga al punto 5.2. della lettera del 12/6/2013, la quale, invece, escludeva dall’accordo le pratiche conferite prima della stipulazione del contratto. Tutto ciò, prosegue il ricorrente, a dispetto della stessa documentazione di controparte. 9. Con il sesto motivo viene denunciata violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2233 e 2234 cod. civ., 112 e 115 cod. proc. civ., nonché 132 cod. proc. civ., 118 disp. attuaz. cod. proc. civ. e 111 Cost.Si assume l’erroneità della decisione per avere affermato che dalla circostanza che le fatture emesse dall’opposto non recavano la dicitura “acconto” doveva trarsi il convincimento che l’importo indicato dovesse reputarsi integralmente soddisfattivo del compenso per l’attività prestata. Una tale conclusione, sostiene il ricorrente, oltre a violare l’art. 2234 cod. civ., si poneva in contrasto con la documentazione prodotta. Infine, si osserva che il rinvio mero effettuato dal Tribunale ad altra decisione dello stesso Giudice, poiché non rendeva possibile il controllo motivazionale, era fonte di nullità della statuizione impugnata. 10. I motivi dal secondo al sesto, tra loro osmotici, sono infondati. Come noto la giustificazione motivazionale è di esclusivo dominio del giudice del merito, con la sola eccezione del caso in cui essa debba giudicarsi meramente apparente; apparenza che ricorre, come di recente ha ribadito questa Corte, allorquando essa, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Sez. 6, n. 13977, 23/5/2019, Rv. 654145; ma già S.U. n. 22232/2016; Cass. n. 6758/2022 e, da ultimo, S.U. n. 2767/2023, in motivazione). A tale ipotesi deve aggiungersi il caso in cui la motivazione non risulti dotata dell’ineludibile attitudine a rendere palese (sia pure in via mediata o indiretta) la sua riferibilità al caso concreto preso in esame, di talché appaia di mero stile, o, se si vuole, standard; cioè un modello argomentativo apriori, che prescinda dall’effettivo e specifico sindacato sul fatto. Siccome ha già avuto modo questa Corte di più volte chiarire, la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione, con la conseguenza che è pertanto, denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; anomalia che si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (S.U., n. 8053, 7/4/2014, Rv. 629830; S.U. n. 8054, 7/4/2014, Rv. 629833; Sez. 6-2, n. 21257, 8/10/2014, Rv. 632914). Qui non ricorre alcuna delle ipotesi sopra richiamate, avendo il Tribunale reso motivazione ben comprensibile, articolata e puntuale. La denuncia di violazione di legge sostanziale non determina nel giudizio di legittimità lo scrutinio della questione astrattamente evidenziata sul presupposto che l’accertamento fattuale operato dal giudice di merito giustifichi il rivendicato inquadramento normativo, essendo, all’evidenza, occorrente che l’accertamento fattuale, derivante dal vaglio probatorio, sia tale da doversene inferire la sussunzione nel senso auspicato dal ricorrente (ex multis, S.U. n. 25573, 12/11/2020). E ancora, in tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all'esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità (cfr. Sez. 1, n. 3340, 05/02/2019). Costituisce principio consolidato l’affermazione secondo la quale per dedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c. (Rv. n. 659037 –01). Ipotesi, questa, che qui non ricorre affatto. La vicenda resta confinata negli apprezzamenti di merito, non bastando, come più volte chiarito in questa sede, la enunciazione della pretesa violazione di legge in relazione al risultato interpretativo favorevole, disatteso dal giudice del merito, occorrendo individuare, con puntualità, il canone ermeneutico violato correlato al materiale probatorio acquisito; in quanto, L'opera dell'interprete, mirando a determinare una realtà storica ed obiettiva, qual è la volontà delle parti espressa nel contratto, è tipico accertamento in fatto istituzionalmente riservato al giudice del merito, censurabile in sede di legittimità soltanto per violazione dei canoni legali d'ermeneutica contrattuale posti dagli artt. 1362 ss. c.c., oltre che per vizi di motivazione nell'applicazione di essi: pertanto, onde far valere una violazione sotto entrambi i due cennati profili [il secondo, ovviamente, sotto il regime del vecchio testo del n. 5 dell’art. 360, cod. proc. civ.], il ricorrente per cassazione deve, non solo fare esplicito riferimento alle regole legali d'interpretazione mediante specifica indicazione delle norme asseritamente violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in qual modo e con quali considerazioni il giudice del merito siasi discostato dai canoni legali assuntivamente violati o questi abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti; di conseguenza, ai fini dell'ammissibilità del motivo di ricorso sotto tale profilo prospettato, non può essere considerata idonea - anche ammesso ma non concesso lo si possa fare implicitamente - la mera critica del convincimento, cui quel giudice sia pervenuto, operata, come nella specie, mediante la mera ed apodittica contrapposizione d'una difforme interpretazione a quella desumibile dalla motivazione della sentenza impugnata, trattandosi d'argomentazioni che riportano semplicemente al merito della controversia, il cui riesame non è consentito in sede di legittimità (ex pluribus, Cass. nn. 15381/2004, 13839/2004, 13579/2004, 5359/2004, 753/2004, 18587/2012; si veda inoltre, per la ricchezza di richiami, Cass. n. 2988/2013; da ultimo, Cass.n. 2050/2024). Nonostante gli sforzi profusi dal ricorrente, il richiamo alle norme regolanti l’interpretazione del negozio risulta privo di specifica critica della decisione nel senso sopra enunciato. Manca, in definitiva, un’apprezzabile, in quanto puntuale e specificamente connessa alla norma asseritamente disattesa, critica del ragionamento del Tribunale, atta a chiarire quale sia il parametro ermeneutico violato e per quale ragione giuridica. Nel dettaglio, le conclusioni cui giunge l’ordinanza, frutto di plausibile e ragionevole ricostruzione del fatto, risultano, quindi vanamente avversati. -Le fatture vennero emesse non a titolo di acconto e sul punto la spiegazione del ricorrente - il quale crede di trarre dal contenuto dell’art. 2234 cod. civ. argomento per affermare che trattavasi di acconti - non assume valenza tale da meritare d’imporsi sulla motivazione del Tribunale, la quale non è in questa sede censurabile. - Significativamente la decisione impugnata evidenzia la piena consapevolezza dello stipulante odierno ricorrente, dotato di competenze specifiche in quanto avvocato, emblematico uso della carta intestata dello studio del Galvagno per redigere il contratto. In ordine all’accordo tariffario osserva che l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] con la sottoscrizione dell’accordo del [OSCURATO:DATA_NASCITA] ha accettato le tariffe previste nella convenzione del 2013, che risultano richiamate nell’accordo, con le modifiche ed integrazioni di cui alla lettera del 12.6.2013, e si è impegnato ad applicarle con decorrenza dal 30.6.2014 - Quelle che vengono indicate come affermazioni confessorie potrebbero, al più, costituire indizi d’ammissione, privi di rilievo decisivo. -La fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione, indirizzata all'altra parte, di fatti concernenti un rapporto già costituito, sicché, quando tale rapporto sia contestato, non può costituire valido elemento di prova delle prestazioni eseguite ma, al più, un mero indizio (sez. 2, n. 299, 12/01/2016, Rv. 638451 –01; conf. Cass. n. 34831/2024) e la circostanza che il ricorrente trae quale opposta conclusione sulla base dei documenti richiamati, dai quali sarebbe dato ricavare la volontà di considerare i pagamenti come meri acconti, costituisce valutazione contrapposta che non incide sul complessivo vaglio di merito. In conclusione, il complesso censorio risulta diretto a un complessivo e improprio riesame di una pluralità di apprezzamenti di merito. In assenza di elementi probatori, aventi valenza decisiva, pretermessi o, al contrario, reputati sussistenti a dispetto del vero, la pretesa del ricorrente, il quale perora un’alternativa ricostruzione, è inammissibile. Per vero, il giudice è libero di valorizzare un apporto probatorio piuttosto che un altro, purché renda motivazione. Sul punto questa Corte ha condivisamente affermato che, in tema di scrutinio di legittimità del ragionamento sulleprove adottato del giudice di merito, la valutazione del materiale probatorio -in quanto destinata a risolversi nella scelta di uno (o più) tra i possibili contenuti informativi che il singolo mezzo di prova è, per sua natura, in grado di offrire all'osservazione e alla valutazione del giudicante - costituisce espressione della discrezionalità valutativa del giudice di merito ed è estranea ai compiti istituzionali della S.C. (con la conseguenza che, a seguito della riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non è denunciabile col ricorso per cassazione come vizio della decisione di merito), restando totalmente interdetta alle parti la possibilità di discutere, in sede di legittimità, del modo attraverso il quale, nei gradi di merito, sono state compiute le predette valutazioni discrezionali (Sez. 3, n. 37382, 21/12/2022, Rv.666679 – 05). 11. Con il settimo motivo viene denunciata violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2233 cod. civ., 24, 35 e 36 Cost., 13 bis legge professionale forense vigente, regolante il cd. “equo compenso”, del d.m. n. 55/2014, infine dell’art. 112 cod. proc. civ. Inoltre, si sostiene che i compensi relativi alle partite in contestazione violavano l’art.2233 cod. civ. per la loro irrisorietà, lesiva del decoro professionale Il motivo è infondato. Anche in questo caso conviene richiamare, in quanto condivisa, la sentenza di questa Corte n. 12905/2025. L'art. 13 bis della L.P.F. non è compreso tra le disposizioni adottate con il D.L. n. 148/2017, essendo stato introdotto dall'art. 19-quaterdecies della legge di conversione n. 148/2017, con effetti dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA], e non avendo la norma valore interpretativo e retroattivo, non era applicabile alle prestazioni effettuate prima dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], non potendosi sindacare e disapplicare i contenuti economici delle sottostanti convenzioni (Cass. n. 7355/2025; Cass.n. 7354/2025; Cass. n. 15407/2024; Cass. n. 7904/2020) e nella specie quelle dell'accordo liquidatorio del 2015 nella parte in cui richiamava le tariffe della convenzione dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA]. Ne deriva che correttamente l'impugnata ordinanza, a pagina 15 della motivazione, ha escluso l'applicabilità ai rapporti professionali di causa dell'art. 13 bis della L.P.F., essendo intervenuta la rinuncia agli incarichi professionali dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], e quindi in data anteriore all'[OSCURATO:DATA_NASCITA]. A ciò va aggiunto che trattandosi nella specie di tariffe concordate dalle parti nell'accordo liquidatorio del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale non ne avrebbe potuto disapplicare il contenuto economico, in quanto la pattuizione negoziale costituisce il criterio di determinazione del compenso privilegiato anche se difforme dalla tariffa forense (Cass.n. 7354/2025; Cass. n. 15407/2024; Cass. n. 7904/2020) Va, inoltre, soggiunto che la denuncia di violazione del decoro professionale è inammissibile per difetto di specificità, sotto il profilo dell’autosufficienza, poiché ignoti gli elementi concreti sulla base dei quali, se del caso, misurare la dedotta violazione. 12. Con l’ottavo motivo viene denunciata violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2233, 2234 e 1372 cod. civ., 112 e 115 cod. proc. civ. nonché degli artt. 112 e 115 cod. proc. civ., assumendosi che il Tribunale, a tutto in tesi concedere, aveva violato la pattuizione del 2015 nel determinare i compensi spettanti al professionista in relazione alle pratiche indicate. Il motivo è inammissibile. Vengono evocati violazioni dell’accordo negoziale in questa sede non verificabili, non conoscendo il Giudice di legittimità l’effettiva portata degli incombenti professionali svolti, il valore delle cause trattate, l’eventuale liquidazione giudiziaria. Nel resto trattasi di discordanze che non colgono la “ratio decidendi”, in quanto afferenti a quanto ricevuto rispetto a quanto asserito come preteso. 13. Con il nono motivo viene denunciata violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2233, 2234, 1364, 1372 e 1374 cod. civ., 24, 35 e 36 Cost., 2697 cod. civ., 112 e 115 cod. proc. civ., nonché omessa e/o insufficiente motivazione, per non avere il Giudice liquidato alcun compenso a riguardo della pratica BCC/Buzzanga, nonostante fosse stato chiarito dall’esponente che essa era stata affidata nel 2011 e rientrasse nell’elenco di cui all’accordo del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e, a dispetto di quanto affermato da controparte, non era stato affatto versato l’importo di € 2.283,67. Ingiustamente era stato ritenuto provato il versamento della somma di € 599.828,22, costituente il complessivo corrispettivo pattuito con l’accordo del 2015, nonostante che una tale prova la debitrice non avesse fornito. Inoltre, poiché la Banca aveva recuperato il credito cedendolo ad Antares, a norma del contratto, siccome integrato dalla convenzione del 2013, il ricorrente avrebbe avuto diritto al compenso per intero, senza la decurtazione del 25%. Ed ancora, poiché tutte le prestazioni, siccome affermato dal Tribunale, risalivano al 2011, avrebbe dovuto trovare applicazione l’art. 2233 cod. civ., per come modificato dal d.l. n. 1/2012, in applicazione dell’inderogabilità dei minimi tariffari (art. 24 l. n. 794/1942). Era stato, poi, ingiustamente negato compenso per le pratiche di cui al punto 6 del ricorso per ingiunzione (compenso per correzione errore materiale e per le domande di annotazione), nonché per le pratiche di cui ai punti 2 e 3 del ricorso anzidetto (B.C.C./[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. – Ruggeri – Robbiano), riguardanti procedimento di mediazione. Il Tribunale aveva negato i compensi per le pratiche richiamate sul presupposto erroneo che il compenso non spettasse, non solo ove ciò fosse stato espressamente escluso dall’accordo, ma anche solo in mancanza di previsione specifica. Da quanto esposto era derivata anche la violazione dell’art.112 cod. proc. civ. Il motivo è inammissibile e in parte infondato. Sgombrato il campo, sin d’ora, dall’asserita omessa pronuncia, stante che il Tribunale si è pronunciato, sia pure sconfessando i desiderata del ricorrente odierno, risulta evidente l’impropria pretesa di riesame di merito, a fronte di specifica motivazione del Tribunale, il quale, in forza dell’accordo del 2015, negato diritto a compenso per l’attività professionale anteriore al 30/6/2014, per le successive, dettagliatamente prese in rassegna, liquida i compensi (pagg. 12 e segg.). La doglianza è inammissibile anche nella parte in cui afferma che il compenso onnicomprensivo di 599.828,22 euro sarebbe stato ingiustamente ritenuto come pagato dalla Banca: la questione è del tutto estranea alla vertenza, giacché con l’accordo l’ammontare dei compensi di € 836.833,32 era stato convenzionalmente ridotto a € 599.828,22 e il pagamento dilazionato in tre anni. La questione controversa non atteneva a ciò, bensì alla pretesa del ricorrente di reputare non incluse nell’anzidetto compenso complessivo, le pratiche non specificamente incluse nell’elenco allegato al contratto. La pretesa applicazione dell’art. 13 bis della L.P.F. merita rigetto sulla base di quanto richiamato al § 11. Infine, ancora una volta, la denuncia di violazione del decoro professionale è inammissibile per difetto di specificità sotto il profilo dell’autosufficienza. 14. Con il primo motivo del ricorso incidentale viene denunciata violazione e falsa applicazione degli artt. 111 Cost., 1175 e 1375 cod. civ., per avere la decisione rigettato l’eccezione di improponibilità e/o improcedibilità della domanda per illegittimo frazionamento del credito Il motivo è infondato. Sul punto, ancora una volta, vanno richiamati gli argomenti di cui alla sentenza n. 12905/2025, pienamente condivisi da questo Collegio. Già l'ordinanza di questa Corte n. 7354/2025 pronunciata tra le stesse parti per altri incarichi professionali ha ricordato che “non è consentito al creditore di una determinata somma di denaro, dovuta in forza di un "unico rapporto obbligatorio", proporre plurime richieste giudiziali di adempimento (Cass. sez. un.23726/2007; Cass. 19898/2018; Cass. 15398/2019; Cass.17019/2018) e anche le domande aventi ad oggetto distinti diritti di credito, anche se relativi ad un medesimo rapporto di durata tra le parti, devono esser proposte nel medesimo giudizio se le pretese creditorie, oltre a far capo ad un medesimo rapporto tra le stesse parti, siano anche, in proiezione, inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato o, comunque, fondate sullo stesso fatto costitutivo, salvo che risulti in capo al creditore un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata” (Cass. n. 6591/2019; Cass. n. 17893/2018; Cass. n. 31012/2017; Cass. sez. un. 4090/2017), ed ha puntualizzato che è ammissibile il frazionamento ove sia riscontrabile un interesse processuale del creditore a proporre separati giudizi, interesse la cui verifica compete al giudice di merito (Cass. 24371/2021; Cass.24721/2023; Cass. 24657/2023). Il quadro non risulta modificato dalla sentenza delle sezioni unite di questa Corte n. 7299 del 19.3.2025, nelle more sopravvenuta, chiamata a deliberare sulle diverse conseguenze riconducibili all'illegittimo frazionamento del credito (inammissibilità, o improponibilità della domanda; conseguenze sul piano delle spese processuali e della responsabilità ex art. 96 c.p.c.), che ha ribadito che “le domande aventi ad oggetto diversi e distinti diritti di credito, anche se relativi ad un medesimo rapporto di durata tra le parti, possono essere proposte in separati processi, e che tuttavia, ove le suddette pretese creditorie, oltre a far capo ad un medesimo rapporto tra le stesse parti, siano anche, in proiezione, inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato o, comunque, fondate sullo stesso fatto costitutivo, sì da non poter essere accertate separatamente se non a costo di una duplicazione di attività istruttoria e di una conseguente dispersione della conoscenza dell'identica vicenda sostanziale, le relative domande possono essere formulate in autonomi giudizi solo se risulti in capo al creditore un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata (Cass. n. 6591/ 2019; Cass. n.17893/2018; Cass. n. 31012/2017; Cass. sez. un. 4090/2017) Il Tribunale, come anticipato, ha accertato l’esistenza di distinti incarichi professionali che si sono susseguiti nel tempo e, pertanto, non era tenuto a motivare in ordine alla sussistenza in capo al creditore di un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata, ben potendo il professionista legittimamente agire per il recupero di crediti relativi a distinti clienti della banca 15. Con il secondo motivo viene denunciata violazione e falsa applicazione degli artt. 134 cod. proc. civ. e all’art. 111 Cost. La ricorrente incidentale sostiene che la convenzione del 2013 abbia acquisito valenza di contratto fra le parti e, quindi, autonoma forza di autoregolamentazione a prescindere dall’essere stata richiamata dal contratto del 2015. Ricava un tale convincimento dal fatto che le parti anche in epoca anteriore al 29/4/2015 si fossero assoggettate alle statuizioni di un tale accordo. Reputa, infine, che una tale interpretazione trovi conforto nella giurisprudenza di legittimità, stante che il contratto avrebbe dovuto considerarsi definitivamente formato, restando ininfluenti i punti da definire. Il motivo è inammissibile. La decisione impugnata ha puntualmente spiegato le ragioni per le quali sulla convenzione del 2013 non si era formato il vincolo contrattuale (pagg. 5 e 6) – alla proposta della Banca era seguita una controproposta dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] non accettata dalla proponente –. Non si riscontra affatto, pertanto, il difetto assoluto di motivazione denunziato e la censura, all’evidenza, sollecita un nuovo improprio riesame di merito. 16. Con il terzo motivo viene denunciata violazione e falsa applicazione dell’art. 1362 e segg. cod. civ., per avere il Tribunale riconosciuto al professionista il compenso di € 1.300,00, oltre accessori, per prestazione professionale successiva al 30/6/2014, in deroga alle tariffe di cui alla convenzione del 2013, siccome richiamata dall’accordo del 2015, non essendo stato accertato che la Banca avesse previamente recuperato dalla parte soccombente le spese legali liquidate dal giudice. 17. Con il quarto viene denunciata nullità della pronuncia per violazione dell’art. 134 cod. proc. civ. sempre in relazione alla vicenda di cui al motivo precedente. 18. La critica censoria portata dai due correlati motivi è fondata. In ragione della incontroversa disposizione negoziale avrebbe dovuto essere previamente accertato l’effettivo recupero delle spese da parte della Banca. Non constando ciò risulta violato il criterio ermeneutico cardine che impone di ricercare la comune intenzione delle parti (art. 1362 cod. civ.) – in senso conforme la più volte citata sentenza n. 12905/2025 –. 19. In conclusione, rigettato, nel suo complesso il ricorso principale, accolti il terzo e il quarto motivo del ricorso incidentale e rigettato il primo motivo e dichiarato inammissibile il secondo di quest’ultimo ricorso, l’ordinanza impugnata deve essere cassata con rinvio in relazione ai due motivi del ricorso incidentale accolti. [OSCURATO:PERSONA] del rinvio statuirà anche sul capo delle spese del giudizio di legittimità. 20. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12), applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M rigetta il ricorso principale, accoglie il terzo e il quarto motivo del ricorso incidentale, del quale rigetta il primo motivo e dichiara inammissibile il secondo; cassa l’ordinanza impugnata in relazione ai motivi del ricorso incidentale accolti e rinvia al Tribunal