CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 27 aprile 2026
Cassazione n. 11341/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ifesa ex lege dall’Avvocatura Generale delloStato;-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA], in persona del liquidatore protempore, rappresentata e difesa dall'[OSCURATO:PERSONA];- controricorrente e ricorrente incidentale-per la cassazione della sentenza della Commissione tributariaregionale della Lombardia n. 738/2016, depositata il 9 febbraio2016.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18 dicembre2025 dal [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 20865/2016Numero sezionale 9035/2025Numero di raccolta generale 11341/2026Data pubblicazione 27/04/20261. – L’Agenzia delle entrate, a seguito di una verifica fiscaledella Guardia di Finanza, conclusasi con il processo verbale diconstatazione del 26 febbraio 2014, emetteva nei confronti dellaIDI S.r.l. in liquidazione gli avvisi di accertamento: n.T9B03TR3303/2014, notificato in data 20 giugno 2014, relativo adIres e Irap e sanzioni, anno d’imposta 2007; n.T9B03TR3553/2014, notificato in data 20 giugno 2014, relativo adIres e Irap e sanzioni, anno d’imposta 2008; n.T9B03TR3566/2014, notificato in data 20 giugno 2014, relativo adIres, Irap, Iva e sanzioni, anno d’imposta 2009; n.T9B03TR3582/2014, notificato in data 20 giugno 2014, relativo adIres, Irap, Iva e sanzioni, anno d’imposta 2010; n.T9B03TR3587/2014, notificato in data 20 giugno 2014, relativo adIres, Irap, Iva e sanzioni, anno d’imposta 2011.Avverso ciascuno dei suddetti avvisi, la [OSCURATO:SOCIETA]. proponevaricorso innanzi la Commissione tributaria provinciale di Milano,chiedendone l’annullamento.Si costituiva l’Agenzia delle entrate chiedendo il rigetto deiricorsi.[OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Milano, Sez. 16, consentenza n. 1287, depositata in data 12 febbraio 2015, riuniti iprocedimenti, confermava i recuperi a tassazione operatidall’Ufficio.2. – La contribuente ricorreva in appello.Si costituiva in giudizio l’Agenzia delle entrate.[OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Lombardiaaccoglieva parzialmente l’appello della contribuente e, in riformadella sentenza di primo grado, riduceva di euro 210.784,50 laripresa relativa all’anno 2011, riconosceva la detraibilità, dalleNumero registro generale 20865/2016Numero sezionale 9035/2025Numero di raccolta generale 11341/2026Data pubblicazione 27/04/2026materie imponibili ad imposte dirette, nella misura del 96,5%, deicosti documentati dalle fatture soggettivamente inesistenti eannullava la condanna alle spese. Confermava nel resto la sentenzaimpugnata, con compensazione delle spese.3. – L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazioneaffidato a tre motivi.La contribuente si è costituita con controricorso, proponendoaltresì ricorso incidentale.4. – Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensidell’art. 380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. – Con il primo motivo del ricorso principale si deduce laviolazione e/o falsa applicazione degli artt. 132, comma 2, n. 4c.p.c. 118 disp. att. c.p.c. 36, comma 2, n. 4 e 61 del d.lgs. n.546/1992 in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. Sidenuncia, al riguardo, che la motivazione conterrebbe affermazioni,ictu oculi, apodittiche, oltreché intrinsecamente illogiche nella partein cui ha ritenuto parzialmente illegittimi i rilievi operati dall’Ufficiosia ai fini delle imposte dirette e IRAP, sia ai fini IVA. Secondoquanto prospettato, non sarebbe dato comprendere come l’omessacontestazione da parte della Guardia di Finanza sull’attività dellaoperazioni fatturate. Inoltre, le circostanze indicate nel p.v.c.(ritrovamento di documenti e timbri presso [OSCURATO:SOCIETA].;assenza di documentazione sugli acquisti; squilibrio tra vendite eacquisti; inattendibilità delle scritture contabili) evidenzianol’impossibilità per la [OSCURATO:SOCIETA]. di eseguire tutte le forniturerisultanti dalle fatture. Riguardo alla deducibilità dei costi (96,5%)per operazioni soggettivamente inesistenti, il giudice ha qualificato,in modo contraddittorio e senza motivazione, le fatture come siaNumero registro generale 20865/2016Numero sezionale 9035/2025Numero di raccolta generale 11341/2026Data pubblicazione 27/04/2026false che veritiere, attribuendo o negando valore probatorio allestesse.1.1. – Il motivo è infondato.In seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5,c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., conmodif., dalla l. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nelricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienzadella motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto ilsindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla solaverifica del rispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall'art.111, comma 6, Cost. (Cass. n. 13248/2020; Cass. n. 17196/2020),che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante omeramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibiletra affermazioni inconcilianti, o risulti perplessa ed obiettivamenteincomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenzaimpugnata, a prescindere dal confronto con le risultanzeprocessuali (Cass. n. 7090/2022).Nel caso di specie, non vi è alcuna motivazione apparente ointrinsecamente illogica, né risulta violato il «minimocostituzionale», essendovi presente una giustificazione del percorsologico-giuridico seguito.2. – Con il secondo motivo del ricorso principale si denuncia laviolazione e/o falsa applicazione degli artt. 3, 23, 53 e 111 dellaCostituzione, 113, 114, 115 e 116 c.p.c. 2697, 2727, 2729 c.c., 39,comma 1, lett. d e 41 del d.P.R. n. 600/1973, 8 del d.l. n.16/2012, convertito dalla legge n. 44/2012, 21, co. 7, 54, co. 5,del d.P.R. n. 633/72, 5 e 25 del d.lgs. n. 446/1997, 17 della dir.CEE 17.5.1977, n. 77/388/Ce e 167 dir. CEE 28.11.2006, n.2006/112/CE come interpretati dalla giurisprudenza comunitaria inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 3. c.p.c. In subordine, si rilevaNumero registro generale 20865/2016Numero sezionale 9035/2025Numero di raccolta generale 11341/2026Data pubblicazione 27/04/2026che le affermazioni della Commissione tributaria regionale, giàcensurate con il precedente motivo di ricorso, risultano essereinficiate da palesi errores in iudicando. In caso di IVA su operazionisoggettivamente inesistenti, si deduce che il Fisco non deveprovare direttamente la partecipazione o la conoscenza della frodeda parte del beneficiario: basta una prova indiziaria di“connivenza”, basata su elementi che avrebbero dovuto allertareun imprenditore esperto sull’inesistenza del contraente. La falsitàsoggettiva rende irrilevante l’effettività dell’acquisto, l’esibizione difatture e documenti di trasporto, la regolarità delle scritturecontabili e dei pagamenti, poiché questi possono essere usati persimulare operazioni fittizie. Si evidenzia che la commissionetributaria regionale ha valutato gli elementi singolarmente, senzaconsiderarli nel loro insieme, andando contro i principi espressidalla Cassazione. La decisione impugnata sarebbe errata anchenell’ammettere la deducibilità parziale, ai fini delle imposte direttee IRAP, dei costi documentati da fatture soggettivamente false. Perla corretta imputazione IRES e IRAP, il contribuente devedimostrare l’effettività, inerenza, competenza, certezza edeterminabilità dei costi. Nel caso in questione, la Commissionetributaria regionale ha ritenuto tali costi deducibili solo perchél’Ufficio ne aveva contestato la falsità come “soggettiva”, senzaverificare le altre condizioni, attribuendo valore al confronto tra ilprezzo in fattura e quello di altri fornitori, senza considerare che sitrattava di acquisti in nero e fatture di terzi, e che l’art. 109 deld.P.R. n. 917/86 richiede costi effettivi, inerenti, competenti eoggettivamente determinabili.2.1. – Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato.La censura risulta inammissibile riguardo all’IVA.Numero registro generale 20865/2016Numero sezionale 9035/2025Numero di raccolta generale 11341/2026Data pubblicazione 27/04/2026La sentenza della Commissione tributaria regionale non haconsentito la detraibilità dell’IVA, ad eccezione di quella afferente leoperazioni con la società [OSCURATO:SOCIETA], ma ciò per la ragione che, comesottolinea la medesima Commissione, i verificatori della Guardia difosse stata effettivamente operativa dal 5.11.2011 in poi. Si trattain questa ipotesi di un accertamento in fatto, che non può esseresovvertito in sede di legittimità, né appare inficiato da illogicità oerrori materiali, per la semplice ragione che evidentemente ilgiudice d’appello ha ritenuto tale elemento prevalente sugli altri,indicati dalla Agenzia delle entrate, che in ogni caso sono statiritenuti recessivi.Su quest'ultimo profilo il motivo è infondato.In tema di imposte sui redditi, ai sensi dell'art. 14, comma 4-bis, della l. n. 537 del 1993 (nella formulazione introdotta dall'art.8, comma 1, del d.l. n. 16 del 2012, conv. in l. n. 44 del 2012), cheopera, in ragione del comma 3 della stessa disposizione, quale jussuperveniens con efficacia retroattiva in bonam partem, sonodeducibili i costi delle operazioni soggettivamente inesistenti(inserite, o meno, in una frode carosello), per il solo fatto che sonostati sostenuti, anche se l'acquirente è consapevole del caratterefraudolento delle operazioni, salvo che detti costi siano in contrastocon i principi di effettività, inerenza, competenza, certezza,determinatezza o determinabilità ovvero relativi a beni o servizidirettamente utilizzati per il compimento di un delitto non colposo(Cass. n. 26786/2024).Se riguardo alla deducibilità dei costi va data prova della loroeffettività, inerenza, competenza, certezza, determinatezza odeterminabilità, nel caso di specie, tuttavia, l’Agenzia non risultaaver contestato specificamente l’inerenza, trattandosi di materialeNumero registro generale 20865/2016Numero sezionale 9035/2025Numero di raccolta generale 11341/2026Data pubblicazione 27/04/2026metallico legato al ferro vecchio, rientrante nell'oggetto dell'attivitàd'impresa, per cui non si ravvisa alcuna inversione dell'onere dellaprova, né la violazione della normativa richiamata.3. – Con il terzo motivo del ricorso principale si denuncial’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è statooggetto di discussione tra le parti in relazione all’art. 360, comma1, n. 5. c.p.c., come modificato dall’art. 54 del d.l. n. 83/2012. Leaffermazioni della Commissione tributaria regionale, già censuratecon i precedenti motivi di ricorso, in quanto meramente apoditticheed intrinsecamente contraddittorie, rivelerebbero l’omesso esamedi fatti decisivi, oggetto di discussione tra le parti costituiti (ai finiIVA, della falsità soggettiva delle fatture emesse dalla societàIRAP, dell’indeducibilità integrale dei costi contabilizzati dallasocietà [OSCURATO:SOCIETA]. e relativi alle fatture emesse dalla società Giadas.r.l., [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]. in quantoprive dei requisiti di cui all’art. 109 del d.P.R. n. 917/86). Inrelazione alla legittimità degli avvisi di accertamento su costideducibili (IRES, IRAP) e IVA detraibile, Si sostiene che se laCommissione tributaria regionale, se avesse esaminato il processoverbale di constatazione e gli avvisi richiamati, avrebbericonosciuto che i fornitori erano mere cartiere e che eraimpossibile determinare l’ammontare effettivo dei costi sostenuti«in nero». Così, non avrebbe ritenuto parzialmente illegittimi irecuperi fiscali dell’Ufficio, né sostenuto che uno dei fornitori eraoperativo dal settembre 2011 e che l’Ufficio contestava solo lafalsità soggettiva, mentre il contribuente aveva dimostrato lacorrispondenza dei prezzi con altri fornitori.3.1. – Il motivo è inammissibile.Numero registro generale 20865/2016Numero sezionale 9035/2025Numero di raccolta generale 11341/2026Data pubblicazione 27/04/2026Il novellato art. 360, n. 5, c.p.c. configura un vizio specificorelativo all'omesso esame di un fatto storico, principale osecondario, risultante dalla sentenza o dagli atti processuali, chesia decisivo e oggetto di discussione tra le parti; ne consegue chenon integra tale vizio l'omesso esame di singoli elementi istruttori,ove il fatto storico rilevante sia stato comunque considerato dalgiudice, ancorché la sentenza non dia conto di tutte le risultanzeprobatorie, e né rileva, secondo la ratio della norma, il cattivoesercizio del potere di valutazione delle prove non legali da partedel giudice di merito (Cass. n. 30837/2025).Nel caso di specie, a fronte dell'istruttoria compiuta sulla basedegli atti e della motivazione adottata (pp. 3 e 4), non si ravvisaalcun omesso esame di un fatto decisivo mentre, sotto l'apparentededuzione del vizio di omesso esame circa un fatto decisivo per ilgiudizio, la parte, in realtà, mira a una rivalutazione dei fatti storicioperata dal giudice di merito (Cass. n. 5987/2021; Cass. Sez. Un.n. 34476/2019).4. – Con il primo motivo del ricorso incidentale si deduce laviolazione di legge per intervenuta abrogazione dell'art. 8. comma24, d.l. 2 marzo 2012, n. 15 (conv. con modificazioni dalla Leggen. 44/2012), dell'art. 1, comma 14, d.l. 30 dicembre 2013, n. 150(conv. con modificazioni dall’art. 1, comma 1, l. n. 15/2014) edell'art. 1, comma 8, d.l. 31 dicembre 2014 n. 192 checonsentivano all'Agenzia delle entrate di coprire le posizionidirigenziali vacanti mediante il ricorso alla stipula di contrattiindividuali di lavoro a termine con funzionari interni. Violazione art.42, comma 1 e comma 3, d.P.R. 600/1973, in relazione all’art.360, comma 1, n. 3 c.p.c. Si evidenzia che le norme dichiarateincostituzionali dalla sentenza della Corte costituzionale n. 37 del2015 consentivano all'Agenzia delle entrate di coprire le posizioniNumero registro generale 20865/2016Numero sezionale 9035/2025Numero di raccolta generale 11341/2026Data pubblicazione 27/04/2026dirigenziali vacanti, anziché mediante concorso, ricorrendo allastipula di contratti individuali di lavoro a termine con funzionariinterni. La nomina avvenuta per contratto sarebbe dunqueillegittima ab origine. Nel caso di specie, gli avvisi di accertamentosono stati sottoscritti, su delega del Direttore provinciale, dal dott.[OSCURATO:PERSONA], nella sua veste di “[OSCURATO:PERSONA] MedieDimensioni” (posizione apicale del relativo ufficio controlli), il cuinominativo rientra tra quelli dei dirigenti illegittimamente incaricatiper contratto. Il suo c.v., non comparirebbe nell'elenco degli attualidirigenti rinvenibile nel sito istituzionale della Agenzia delle entrate,bensì tra quelli cessati. Inoltre, l'atto di delega con il quale il dott.Lombardo era stato investito del potere di elaborare e sottoscriveregli avvisi di accertamento in oggetto non rispetterebbe i limiti e leforme necessarie, mancando l'indicazione del limite temporale delladelega e i motivi per i quali la stessa era stata conferita.4.1. – Il motivo è infondato.La rappresentanza processuale dell'articolazione perifericadell'Agenzia delle entrate si concentra sul capo di essa ed anche, atermini dell'art. 3 del regolamento interno di amministrazionedell'Agenzia delle entrate, sul semplice preposto all'ufficio legale (infavore del quale è da ritenersi operativa una delega generale);perciò, ai fini della legittima spendita del potere rappresentativo, èsufficiente l'effettiva attribuzione in organigramma di taluna dellesuddette posizioni al soggetto che sottoscrive l'atto ex artt. 10 e11, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, a prescindere dalla suaqualifica dirigenziale, con la conseguenza che, agli effetti dellavalidità, è irrilevante la dichiarazione di illegittimità costituzionaledell'art. 8, comma 24, del d.l. n. 16 del 2012, conv. con modif.dalla l. n. 44 del 2012, di cui a Corte cost. n. 37 del 2015 (Cass. n.23782/2024).Numero registro generale 20865/2016Numero sezionale 9035/2025Numero di raccolta generale 11341/2026Data pubblicazione 27/04/2026Nel caso di specie, gli avvisi di accertamento sono statisottoscritti, antecedentemente alla pronuncia della Cortecostituzionale, su delega del direttore provinciale, dal “Capo AreaImprese [OSCURATO:PERSONA]”. Del tutto privi di specificità risultano irichiami al rilievo illegittimo dell’incarico conferito al dirigente cheha sottoscritto gli avvisi, così come alla mancanza dei requisiti delladelega, non essendo sufficiente un generico richiamo agli atti delgiudizio.5. – Con il secondo motivo del ricorso incidentale si deduce laviolazione di legge, erronea interpretazione e applicazione dell'art.43, commi 1 e 3, d.P.R. n. 600/73. (Decadenza del potere diaccertamento in relazione agli anni 2007 e 2008) in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. La norma di riferimento (art. 43d.P.R. 600/1973) stabilisce, al comma 1, che “gli avvisi diaccertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entroil 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui e statapresentata la dichiaratone”. Il comma 3, inserito dall'art. 37,comma 24, del d.l. 223/2006 (conv. con modificazioni dalla Legge248/2006), introduce l'ipotesi di raddoppio dei termini perl'accertamento “in caso di violazione che comporta obbligo didenuncia ai sensi dell'art. 331 del codice di procedura penale peruno dei reati previsti dal d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74”. Con lasentenza n. 247 del 2011 la Corte costituzionale ha avutol'occasione di delineare con precisione la portata della stessa,affermando che i commi 1 e 3 individuerebbero due terminidecadenziali distinti e autonomi di accertamento, uno “breve” e uno“lungo” in presenza dei presupposti per l'obbligo di denuncia ex art.331 c.p.p.; precisando con chiarezza i limiti della portata dellanorma, onde evitare abusi da parte dell'Amministrazione finanziariafinalizzati ad usufruire del beneficio del raddoppio dei terminiNumero registro generale 20865/2016Numero sezionale 9035/2025Numero di raccolta generale 11341/2026Data pubblicazione 27/04/2026decadenziali. Nel caso di specie, la verifica della guardia di Finanzapresso la sede della società appellante è iniziata il giorno 16gennaio 2014 mentre gli avvisi di accertamento relativi ai periodi diimposta 2007 e 2008 sono stati notificati il 20 giugno 2014, unavolta spirato il termine ordinario di decadenza. Inoltre, né nelprocesso verbale di constatazione né negli avvisi di accertamentosarebbe rintracciabile la data della eventuale presentazione delladenuncia penale, che non è stata allegata agli atti impositivi, nérisulta essere stata depositata nel corso del giudizio di primo grado.Del pari non sarebbero stati concretamente individuati i fatti aventirilevanza penale, né in relazione all'elemento oggettivo, néall'elemento soggettivo del reato.5.1. – Il motivo è infondato.In tema di accertamento tributario, il raddoppio dei termini,nel testo previsto dagli artt. 43, comma 3, del d.P.R. n. 600 del1973 e 57, comma 3, del d.P.R. n. 633 del 1972, nei testiapplicabili ratione temporis, consegue al mero riscontro di fatticomportanti l'obbligo di denuncia penale ai sensi dell'art. 331c.p.p., indipendentemente dall'effettiva presentazione delladenuncia, come chiarito dalla Corte costituzionale nella sentenza n.247 del 2011 (Cass. n. 11171/2016), dall'inizio dell'azione penale edall'accertamento penale del reato, anche se l'azione penale non èperseguita o è intervenuta una decisione penale di proscioglimento,di assoluzione o di condanna (Cass. n. 600/2025; Cass. n.17586/2019).Deve escludersi l’applicabilità, nel caso di specie (riguardanteavvisi notificati il 20 giugno 2014), delle modifiche introdottedall'art. 2, commi 1 e 2, del d.lgs. 5 agosto 2015, n. 128, che hacircoscritto il raddoppio dei termini di accertamento per violazionipenali solo ai casi in cui la denuncia fosse stata effettivamenteNumero registro generale 20865/2016Numero sezionale 9035/2025Numero di raccolta generale 11341/2026Data pubblicazione 27/04/2026presentata e trasmessa all'autorità giudiziaria entro il termineordinario di decadenza dal potere di accertamento; nonché quelleintrodotte dall'art. 1, commi 130, 131 e 132, della l. 28 dicembre2015, n. 208, con cui infine è stata soppressa la disciplina relativaal raddoppio dei termini ordinari.Quanto alla prima modifica perché, in virtù dell'apposita normadi salvaguardia, prevista dall'art. 2 del d.lgs. n. 128 cit., la stessanon si applica alle violazioni punibili, che siano state constatate inprocessi verbali notificati prima del 2 settembre 2015 e seguitedalla notifica di atti impositivi entro il 31 dicembre 2015, qualequella per cui è causa.Riguardo alla seconda perché il regime transitorio previstodalla l. n. 208 cit. per i periodi d'imposta anteriori a quello in corsoal 31 dicembre 2016 - secondo cui il raddoppio dei termini diaccertamento, quali stabiliti dal secondo periodo del comma 132,opera, nel caso delle indicate violazioni penali, solo a condizioneche la denuncia penale sia presentata o trasmessadall'Amministrazione finanziaria entro il termine stabilito nel primoperiodo del medesimo comma 132 - riguarda solo le fattispecie nonregolate dal precedente regime transitorio, cioè i casi in cui non siastato notificato un atto impositivo (o di irrogazione di sanzioni)entro il 2 settembre 2015, in quanto, ai sensi dell'art. 2, comma 2,del d.lgs. n. 128 del 2015 sono comunque fatti salvi gli effetti degliavvisi di accertamento, dei provvedimenti che irrogano sanzioniamministrative tributarie e degli altri atti impugnabili, con i qualil'Agenzia delle entrate fa valere una pretesa impositiva osanzionatoria, notificati alla data di entrata in vigore di tale decreto(Cass. n. 8713/2025; Cass. n. 23662/2023).Il raddoppio attiene solo alla commisurazione del termine diaccertamento e i termini raddoppiati sono anch'essi fissatiNumero registro generale 20865/2016Numero sezionale 9035/2025Numero di raccolta generale 11341/2026Data pubblicazione 27/04/2026direttamente dalla legge, come tali operanti automaticamente inpresenza di una speciale condizione obiettiva, senza che all'Ufficiosia riservato alcun margine di discrezionalità per la loroapplicazione. Non vi è dunque l’obbligo di esternare le ragioni inbase alle quali l'Agenzia ritenga operante il raddoppio del termine,esulando l'applicazione da scelte discrezionali.6. – Il ricorso incidentale va dunque rigettato.Stante la reciproca soccombenza, le spese vengonointegralmente compensate.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002,sussistono i presupposti processuali per il versamento, da partedella ricorrente incidentale, di un importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell'art. 13,comma 1-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto. P.Q.Mrigetta il ricorso principale e il ricorso incidentale. Spesecompensate.Poiché il ricorso incidentale è stato proposto successivamente al 30gennaio 2013, stante il tenore della pronuncia, va dato atto, aisensi dell'art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedella ricorrente incidentale, di un importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13,comma 1-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SezioneTributaria, il 18 dicembre 2025.Il Presidente