Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 26 gennaio 2024

Cassazione n. 30355/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.17397/2024 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], con l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], con L ’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA di [OSCURATO:PERSONA] n.581/2024 depositata i l 26/01/2024 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/11/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] ha propo sto appello avverso la sentenza, n. 9110/33/2021, con la quale la CTP di Roma aveva accolto parzialmente il suo ricorso contro l’avviso di accertamento emesso dal Comune di Roma ha richiesto la somma di euro 225 mila a titolo di IUC-IMU per l’anno 2014.

In particolare, il giudice di prime cure aveva accolto il ricorso nella parte relativa alla determinazione e aveva viceversa escluso che gli immobili di proprietà dell’ente fosseroesenti dall’IMU.

2. La CGT-2, con la sentenza meglio in epigrafe indicata, ha respinto l’appello, ritenendo corretta l’impostazione secondo cui, ai fini dell’esenzione, è necessario che l’ente abbia natura non commerciale e che l’attività svolta negli immobili rientri tra quelle esenti previste dalla normativa.

Nel caso specifico, la Corte ha valutato che l’attività scolastica esercitata dall’ente – che comprende scuola dell’infanzia, primaria, secondaria, licei e attività pomeridiane –fosse caratterizzata da modalità imprenditoriali, in quanto svolta dietro pagamento di rette che non possono considerarsi simboliche.

In particolare, è stato rilevato un volume d’affari di circa 60.000 euro, a cui si aggiungono contributi statali, e una retta mensile media indicata in 2.950 euro.

Tali elementi, secondo la Corte, dimostrano la natura commerciale dell’attività e giustificano l’esclusione dall’esenzione IMU, ribadendo che l’onere della prova sull’assenza di finalità commerciali grava sul contribuente, che in questo caso non ha fornito evidenze sufficienti.

3. Avverso la suddetta sentenza di gravame l’ente ecclesiastico ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA].

4. È stata formulata PDA sul presupposto della manifesta infondatezza, in ragione della consolidata giurisprudenza contraria.

5. La parte ricorrente ha chiesto la discussione della causa.

6. Successivamente la parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA]

1. In via preliminare si deve respingere l’eccezione di [OSCURATO:PERSONA], che lamenta che il ricorso riproduca pedissequamente l’atto di appello.

Ancorché il ricorso sia confezionato in modalità a tratti con modalità non del tutto rispettose della forma, con copia incolla di parte di altri atti, non può ritenersi che i motivi di ricorso non siano formulati con un indirizzo critico verso la decisione impugnatae che non siano comprensibili.

L’eccezione va dunque rigettata.

1.1. Va respinta anche l’eccezione di inammissibilità prospettata con memoria dal ricorrente, il quale afferma che il controricorso è riferito ad altra controversia: pur contenendo indicazioni errate in merito al numero della sentenza impugnata, tale errore deve ritenersi di natura materiale e sostanzialmente irrilevante, atteso che le memorie contengono risposte rivolte al ricorso in analisi.

2. L’ente rubrica tre distinti motivi di ricorso che, per espressa dichiarazione, affronta ppo in maniera congiunta.

3. Con il primo motivo di doglianza, in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 lamenta la violazione, erronea e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. e 324 cpc, per avere la Corte di merito violato il giudicato intervenuto tra le stesse parti sulle precedenti decisioni delle [OSCURATO:PERSONA] in merito all’accertata mancanza di finalità commerciali e lucrative e dell’attività di parte ricorrente, presupposto della non debenza dell’imposta IMU.

4. Con la seconda doglianza, in relazione all’art. 360 c. 1 nn. 3 e 5 c.p.c., deduce la violazione, erronea e falsa applicazione dell’art . 2697 c.c. e degli artt. 115, 116 e 132 n. 4 cpc in relazione dell’art. 7 comma 1 lettera i) del D.Lgs. n. 504/1992 e della circolare n. 2/2009 del MEF, per avere la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dichiarato la mancata produzione di documentazione ai fini dell’esenzione IMU.

5. Infine con un terzo motivo, in relazione all’art. 360,c. 1, n. 4 c.p.c., contesta la violazione, erronea e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e degli artt. 115 e 116 cpc, per avere la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado travisato il contenuto oggettivo rinveniente dalle prove documentali tanto con particolare riferimento al bilancio depositato.

6. La censure possono essere trattate congiuntamente in quanto strettamente connesse, e devono essere disattese.

6.1. Va premesso che, in punto di diritto, questa Corte (Cass.09/12/2024, n. 31641) ha già reiteratamente osservato i limiti di fruibilità del beneficio in presenza di enti scolastici: “3.3.

Questa Corte si è pronunciata più volte sulla questione della valutazione dell’ammontare del corrispettivo ai fini dell’esenzione dell’imposta sugli immobili (ICI nella fattispecie), in ipotesi di servizio reso dietro pagamento di somme nonsimboliche da enti aventi natura soggettiva di carattere non commerciale, stabilendo (Cass.09/02/2024, n. 3674), proprio con riferimento alle rette scolastiche, che ‹‹7.5. in conformità a quanto ritenuto da Cass. 27821/2023 va confermato il principio di diritto se condo cui: “per corrispettivo simbolico, ai fini dell’esenzione prevista dall’art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 per l’attività didattica ed in base ai criteri dettati dalla decisione della Commissione dell'Unione Europea del 19 dicembre 2012, deve intendersi quello caratterizzato da un irrisorio, marginale, del tutto residuale ammontare, in termini tali da non potersi porre in relazione con il servizio reso, così presentandosi come corrispettivo di natura meramente formale, tale da rendere la prestazione più prossima ad una erogazione gratuita, che a quella sotto remunerata rispetto agli standardmedi”».

3.4. Secondo i profili elaborati dalla giurisprudenza di questa Corte, si deve verificare: a) la necessaria compresenza, ai fini dell’esenzione Ici invocata ex art. 7 co. 1 lett. i) d.lgs. 504/92 (valevole anche per la disciplina IMU) di un requisito soggettivo (qui non in discussione) e di un requisito oggettivo dato dallo svolgimento con modalità non commerciali dell’attività scolastica; b) l’accollo del relativo onere probatorio in capo al contribuente che l’esenzione deduca in deroga alla regola di generale contribuzione; c) la necessità che questa prova muova da dati, non formali, statutari o comunque aprioristici, bensì dalla dimostrazione delle concrete modalità di svolgimento dell’attività nel periodo considerato e dei loro effettivi contenuti economici; d) l’esigenza che l’attività didattica venga espletata (anche e proprio in ragione dei vincoli UE: decisione 2013/284/UE della Commissione, del 19 dicembre 2012) a titolo gratuito ovvero a fronte di corrispettivi sostanzialmente simbolici (per la cui nozione si rinvia, in particolare, a Cass.n. 27821/23 e n. 3674/19); e) il carattere indicativo e non dirimente dei parametri di cui al DMef 200/12 (che richiama esso stesso il requisito della simbolicità dei corrispettivi: art. 4 co. 3^ lett.c)), così come del rapporto su di esso instaurabile tra costo medio per studente (CMS) e corrispettivo medio percepito (CM); f) la irrilevanza del risultato della gestione e, in particolare, del fatto che nell’esercizio considerato questa sia stata in perdita (Cass.n. 34311/22)”.

Tali sono dunque i principi applicabili alla fattispecie, in cui è accertato che il corrispettivo per le diverse attività svolte a pagamento nella struttura non avesse rivestito natura meramente simbolica.

6.2. Quanto alla dedotta rilevanza del giudicato inerente la base di imposta, deve rilevarsi che le caratteristiche dell’immobile sono soggette a cambiamenti e variazioni (Cass. 23/07/2024, n. 20294), specie in fattispecie in cui sussista un uso misto o in cui debba essere valutata, di volta in volta, la esistenza di condizioni di per sé stesse mutevoli, come nel caso di specie.

6.3. Come rettamente indicato nella PDA, la categoria catastale degli immobili non è di per sé ostativa alla qualificazione commerciale dell’attività in essi svolta e quindi della destinazione ad essi concretamente impressa.

Là dove la natura commerciale o non commerciale dell’attività muova dall’applicazione di parametri legislativi (a maggior ragione se di matrice unionale), l’accertamento di merito esula dal vincolo preclusivo ex art. 2909 c .c. , vertendosi appunto e principalmente, non in tema di accerta mento di fatti materiali (del resto, nella specie pacifici), ma di esercizio giurisdizionale in senso proprio (tra le molte, Cass.n. 2798/24) .

I l giudicato esterno tributario, in presenza di circostanze e fatti per loro natura suscettibili, come nella specie, di mutare di anno in anno, esplica effetto preclusivo e vincolante per la sola annualità impositiva con riguardo alla quale l’accertamento è stato reso (v . il principio affermato da Cass.

SU n. 13916/06 ed innumerevoli volte applicato; da ultimo, Cass. n. 2305/24 con ulteriori richiami).

6.4. Non può dunque ritenersi che l’eventuale giudicato si rifletta automaticamente in altri anni di imposta.

6.5. Infine, si duole il ricorrente (terzo motivo) della violazione degli articoli 2697 c.c., 115 e 116 c.p.c., sostenendo che la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado abbia travisato le prove documentali, in particolare il bilancio depositato.

Secondo il ricorrente, la Corte ha erroneamente ritenuto che le rette scolastiche ammontassero a 2.950 euro mensili, attribuendo così all’attività scolastica un carattere imprenditoriale.

In realtà, tale cifra si riferirebbe alla retta annua e sarebbe inferiore ai valori indicati nella tabella ministeriale, come dimostrato dai documenti in atti (in particolare l’allegato 9 CTP).

Inoltre, il bilancio del 2014 avrebbe evidenziato costi di produzione superiori ai ricavi da rette, con una gestione in perdita, a conferma della natura non commerciale dell’attività.

Il contribuentecontesta quindi che la Corte abbia ignorato prove decisive, già oggetto di precedenti giudizi con valore di giudicato, e che abbia motivato la decisione su dati errati o non acquisiti, senza confutazione da parte del Comune.

Viene anche criticata la tesi della Corte secondo cui una gestione in perdita non escluderebbe l’imprenditorialità, ma solo una cattiva capacità gestionale.

Secondo il ricorrente, la documentazione prodotta dimostrava invece tutti i requisiti per l’esenzione IMU, che sono stati ingiustamente disattesi.

6.6. Il motivo non può essere accolto.

6.7. Innanzitutto si chiede, in sostanza, una rivalutazione della prova, sindacato che è precluso in sede di legittimità.

In tale prospettiva, questa censura si palesa come inammissibile, in quanto attinente alla valutazione del fatto, di cui si chiede alla Corte di legittimità di operare una nuova valutazione: “il ricorrente per cassazione non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l'apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall'analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sé coerente, atteso che l'apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di legittimità, in quanto, nell'ambito di quest'ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione del giudice di merito, a cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra esse, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (tra varie, v.

Cass. n. 32505/23)” (Cass. 13/02/2025, n. 3730).

6.8. In secondo luogo, caso questa Corte ha già avuto modo di chiarire (Cass.11/07/2025, n. 18981) che “2.7.

In altri termini, la circostanza di conseguire o meno un guadagno e di pareggiare effettivamente i costi con i proventi risulta irrilevante se l’attività si connota economicamente e cioè per il fatto che i beni ed i servizi siano offerti al pubblico con prezzi non simbolici, non essendo sufficiente che vi sia l'idoneità, almeno tendenziale, dei ricavi a perseguire il pareggio di bilancio.

2.8. Né può ritenersi l'equivalenza del concetto di corrispettivo simbolico con quello di corrispettivo inferiore rispetto alla media dei prezzi praticati nella zona, atteso che il corrispettivo puramente simbolico non è quello tenue o modesto, ma quello che, escludendo completamente il rapporto sinallagmatico, equivale alla sua assenza (cfr. Cass. n. 17902/2024 che richiama Cass. n. 8967/2020; Cass. n. 4066/2019; Cass. n. 37340/2021).

2.9. Irrilevante risulta anche la finalità sociale e di pubblica utilità sodisfatta dall’attività didattica, trattandosi di profili che non incidono sul modo (commerciale o meno) con cui la predetta attività è stata svolta.

2.10. Nemmeno conta, di per sé, il disavanzo di bilancio, potendo essere condizionato da una pluralità di fattori e come tale non esclusivamente dipendente dall’ammontare delle rette, per cui non è capace di esprimere il concetto di corrispettivo simbolico, né dimostra che quest’ultimo sia stato determinato in assenza di relazione col costo effettivo del servizio, profilo questo che integra, invece, il parametro normativo di riferimento per stabilire il carattere non commerciale dell’attività didattica ai fini che occupano (cfr. Cass. n. 4952/2023 e Cass. n. 17704/2024 e le varie pronunce ivi menzionate).

2.11. Allo stesso modo, non assume rilievo significativo la rispondenza della retta scolastica ai limiti fissati in materia di “costo medio per studente” per l’anno di riferimento secondo la tabella redatta dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, sulla base delle istruzioni per la compilazione del modello di dichiarazione a fini dell’IMU per gli enti non commerciali in allegato al d.m. 26 giugno 2014, non ponendosi detti criteri in armonia con quanto stabilito dalla decisione adottata dalla Commissione Europea il 19 dicembre 2012 e del d.m. 200/2012 (v., amplius, sul punto, Cass. n. 17704/2024) dovendo, piuttosto, ribadirsi che detta remunerazione, quand'anche inferiore a quella di mercato, non può tuttavia reputarsi puramente simbolica nel senso sopra illustrato (v.

Cass. n. 27821/2023 e Cass. n. 20971/2024 citate)”.

7. Tanto ricapitolato, va allora riconosciuto che la valutazione del Giudice regionale si è posta in linea con la giurisprudenza di questa Corte, avendo negato l'esenzione in ragione dell’apprezzamento fattuale circa la ritenuta non irrisorietà della retta nel senso sopra indicato, il che vale a rendere il motivo in esame inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis, primo comma, num.1, c.p.c.

8. Il motivo è dunqueda rigettare.

9. Ne consegue che non sussistono i lamentati vizi.

10. Il ricorso va conseguentemente rigettato.

11. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza, e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.

12. Ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. in combinato disposto con l’art.96 c.p.c. deve disporsi la condanna per responsabilità aggravata in favore di parte vittoriosa e la condanna al pagamento della cassa delle ammende di somma compresa tra i 500 ed i 5000 euro.

Le stesse sono liquidatenella misura indicata in dispositivo.

13. In conseguenza dell’esito del giudizio ricorrono i presupposti processuali per dichiarare la sussistenza dei presupposti per il pagamento di una somma pari al contributo unificato previsto per la presente impugnazione, se dovuto, ai sensi dell’art. 13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

P.Q.M La Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5880,00 per compensi oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Condanna il ricorrente a rifondere a parte controricorrente, ai sensi dell’art. 380 bisc.p.c. e 96 terzo comma cpc, un importo pari ad euro 2.900,00.

Ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. e 96 quarto comma cpc condanna la parte ricorrente al pagamento della somma di euro 1.450,00 in favore della Cassa delle ammende.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quaterdel d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.17397/2024 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], con l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], con L ’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA di [OSCURATO:PERSONA] n.581/2024 depositata i l 26/01/2024 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/11/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] ha propo sto appello avverso la sentenza, n. 9110/33/2021, con la quale la CTP di Roma aveva accolto parzialmente il suo ricorso contro l’avviso di accertamento emesso dal Comune di Roma ha richiesto la somma di euro 225 mila a titolo di IUC-IMU per l’anno 2014. In particolare, il giudice di prime cure aveva accolto il ricorso nella parte relativa alla determinazione e aveva viceversa escluso che gli immobili di proprietà dell’ente fosseroesenti dall’IMU. 2. La CGT-2, con la sentenza meglio in epigrafe indicata, ha respinto l’appello, ritenendo corretta l’impostazione secondo cui, ai fini dell’esenzione, è necessario che l’ente abbia natura non commerciale e che l’attività svolta negli immobili rientri tra quelle esenti previste dalla normativa. Nel caso specifico, la Corte ha valutato che l’attività scolastica esercitata dall’ente – che comprende scuola dell’infanzia, primaria, secondaria, licei e attività pomeridiane –fosse caratterizzata da modalità imprenditoriali, in quanto svolta dietro pagamento di rette che non possono considerarsi simboliche. In particolare, è stato rilevato un volume d’affari di circa 60.000 euro, a cui si aggiungono contributi statali, e una retta mensile media indicata in 2.950 euro. Tali elementi, secondo la Corte, dimostrano la natura commerciale dell’attività e giustificano l’esclusione dall’esenzione IMU, ribadendo che l’onere della prova sull’assenza di finalità commerciali grava sul contribuente, che in questo caso non ha fornito evidenze sufficienti. 3. Avverso la suddetta sentenza di gravame l’ente ecclesiastico ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. 4. È stata formulata PDA sul presupposto della manifesta infondatezza, in ragione della consolidata giurisprudenza contraria. 5. La parte ricorrente ha chiesto la discussione della causa. 6. Successivamente la parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] 1. In via preliminare si deve respingere l’eccezione di [OSCURATO:PERSONA], che lamenta che il ricorso riproduca pedissequamente l’atto di appello. Ancorché il ricorso sia confezionato in modalità a tratti con modalità non del tutto rispettose della forma, con copia incolla di parte di altri atti, non può ritenersi che i motivi di ricorso non siano formulati con un indirizzo critico verso la decisione impugnatae che non siano comprensibili. L’eccezione va dunque rigettata. 1.1. Va respinta anche l’eccezione di inammissibilità prospettata con memoria dal ricorrente, il quale afferma che il controricorso è riferito ad altra controversia: pur contenendo indicazioni errate in merito al numero della sentenza impugnata, tale errore deve ritenersi di natura materiale e sostanzialmente irrilevante, atteso che le memorie contengono risposte rivolte al ricorso in analisi. 2. L’ente rubrica tre distinti motivi di ricorso che, per espressa dichiarazione, affronta ppo in maniera congiunta. 3. Con il primo motivo di doglianza, in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 lamenta la violazione, erronea e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. e 324 cpc, per avere la Corte di merito violato il giudicato intervenuto tra le stesse parti sulle precedenti decisioni delle [OSCURATO:PERSONA] in merito all’accertata mancanza di finalità commerciali e lucrative e dell’attività di parte ricorrente, presupposto della non debenza dell’imposta IMU. 4. Con la seconda doglianza, in relazione all’art. 360 c. 1 nn. 3 e 5 c.p.c., deduce la violazione, erronea e falsa applicazione dell’art . 2697 c.c. e degli artt. 115, 116 e 132 n. 4 cpc in relazione dell’art. 7 comma 1 lettera i) del D.Lgs. n. 504/1992 e della circolare n. 2/2009 del MEF, per avere la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dichiarato la mancata produzione di documentazione ai fini dell’esenzione IMU. 5. Infine con un terzo motivo, in relazione all’art. 360,c. 1, n. 4 c.p.c., contesta la violazione, erronea e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e degli artt. 115 e 116 cpc, per avere la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado travisato il contenuto oggettivo rinveniente dalle prove documentali tanto con particolare riferimento al bilancio depositato. 6. La censure possono essere trattate congiuntamente in quanto strettamente connesse, e devono essere disattese. 6.1. Va premesso che, in punto di diritto, questa Corte (Cass.09/12/2024, n. 31641) ha già reiteratamente osservato i limiti di fruibilità del beneficio in presenza di enti scolastici: “3.3. Questa Corte si è pronunciata più volte sulla questione della valutazione dell’ammontare del corrispettivo ai fini dell’esenzione dell’imposta sugli immobili (ICI nella fattispecie), in ipotesi di servizio reso dietro pagamento di somme nonsimboliche da enti aventi natura soggettiva di carattere non commerciale, stabilendo (Cass.09/02/2024, n. 3674), proprio con riferimento alle rette scolastiche, che ‹‹7.5. in conformità a quanto ritenuto da Cass. 27821/2023 va confermato il principio di diritto se condo cui: “per corrispettivo simbolico, ai fini dell’esenzione prevista dall’art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 per l’attività didattica ed in base ai criteri dettati dalla decisione della Commissione dell'Unione Europea del 19 dicembre 2012, deve intendersi quello caratterizzato da un irrisorio, marginale, del tutto residuale ammontare, in termini tali da non potersi porre in relazione con il servizio reso, così presentandosi come corrispettivo di natura meramente formale, tale da rendere la prestazione più prossima ad una erogazione gratuita, che a quella sotto remunerata rispetto agli standardmedi”». 3.4. Secondo i profili elaborati dalla giurisprudenza di questa Corte, si deve verificare: a) la necessaria compresenza, ai fini dell’esenzione Ici invocata ex art. 7 co. 1 lett. i) d.lgs. 504/92 (valevole anche per la disciplina IMU) di un requisito soggettivo (qui non in discussione) e di un requisito oggettivo dato dallo svolgimento con modalità non commerciali dell’attività scolastica; b) l’accollo del relativo onere probatorio in capo al contribuente che l’esenzione deduca in deroga alla regola di generale contribuzione; c) la necessità che questa prova muova da dati, non formali, statutari o comunque aprioristici, bensì dalla dimostrazione delle concrete modalità di svolgimento dell’attività nel periodo considerato e dei loro effettivi contenuti economici; d) l’esigenza che l’attività didattica venga espletata (anche e proprio in ragione dei vincoli UE: decisione 2013/284/UE della Commissione, del 19 dicembre 2012) a titolo gratuito ovvero a fronte di corrispettivi sostanzialmente simbolici (per la cui nozione si rinvia, in particolare, a Cass.n. 27821/23 e n. 3674/19); e) il carattere indicativo e non dirimente dei parametri di cui al DMef 200/12 (che richiama esso stesso il requisito della simbolicità dei corrispettivi: art. 4 co. 3^ lett.c)), così come del rapporto su di esso instaurabile tra costo medio per studente (CMS) e corrispettivo medio percepito (CM); f) la irrilevanza del risultato della gestione e, in particolare, del fatto che nell’esercizio considerato questa sia stata in perdita (Cass.n. 34311/22)”. Tali sono dunque i principi applicabili alla fattispecie, in cui è accertato che il corrispettivo per le diverse attività svolte a pagamento nella struttura non avesse rivestito natura meramente simbolica. 6.2. Quanto alla dedotta rilevanza del giudicato inerente la base di imposta, deve rilevarsi che le caratteristiche dell’immobile sono soggette a cambiamenti e variazioni (Cass. 23/07/2024, n. 20294), specie in fattispecie in cui sussista un uso misto o in cui debba essere valutata, di volta in volta, la esistenza di condizioni di per sé stesse mutevoli, come nel caso di specie. 6.3. Come rettamente indicato nella PDA, la categoria catastale degli immobili non è di per sé ostativa alla qualificazione commerciale dell’attività in essi svolta e quindi della destinazione ad essi concretamente impressa. Là dove la natura commerciale o non commerciale dell’attività muova dall’applicazione di parametri legislativi (a maggior ragione se di matrice unionale), l’accertamento di merito esula dal vincolo preclusivo ex art. 2909 c .c. , vertendosi appunto e principalmente, non in tema di accerta mento di fatti materiali (del resto, nella specie pacifici), ma di esercizio giurisdizionale in senso proprio (tra le molte, Cass.n. 2798/24) . I l giudicato esterno tributario, in presenza di circostanze e fatti per loro natura suscettibili, come nella specie, di mutare di anno in anno, esplica effetto preclusivo e vincolante per la sola annualità impositiva con riguardo alla quale l’accertamento è stato reso (v . il principio affermato da Cass. SU n. 13916/06 ed innumerevoli volte applicato; da ultimo, Cass. n. 2305/24 con ulteriori richiami). 6.4. Non può dunque ritenersi che l’eventuale giudicato si rifletta automaticamente in altri anni di imposta. 6.5. Infine, si duole il ricorrente (terzo motivo) della violazione degli articoli 2697 c.c., 115 e 116 c.p.c., sostenendo che la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado abbia travisato le prove documentali, in particolare il bilancio depositato. Secondo il ricorrente, la Corte ha erroneamente ritenuto che le rette scolastiche ammontassero a 2.950 euro mensili, attribuendo così all’attività scolastica un carattere imprenditoriale. In realtà, tale cifra si riferirebbe alla retta annua e sarebbe inferiore ai valori indicati nella tabella ministeriale, come dimostrato dai documenti in atti (in particolare l’allegato 9 CTP). Inoltre, il bilancio del 2014 avrebbe evidenziato costi di produzione superiori ai ricavi da rette, con una gestione in perdita, a conferma della natura non commerciale dell’attività. Il contribuentecontesta quindi che la Corte abbia ignorato prove decisive, già oggetto di precedenti giudizi con valore di giudicato, e che abbia motivato la decisione su dati errati o non acquisiti, senza confutazione da parte del Comune. Viene anche criticata la tesi della Corte secondo cui una gestione in perdita non escluderebbe l’imprenditorialità, ma solo una cattiva capacità gestionale. Secondo il ricorrente, la documentazione prodotta dimostrava invece tutti i requisiti per l’esenzione IMU, che sono stati ingiustamente disattesi. 6.6. Il motivo non può essere accolto. 6.7. Innanzitutto si chiede, in sostanza, una rivalutazione della prova, sindacato che è precluso in sede di legittimità. In tale prospettiva, questa censura si palesa come inammissibile, in quanto attinente alla valutazione del fatto, di cui si chiede alla Corte di legittimità di operare una nuova valutazione: “il ricorrente per cassazione non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l'apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall'analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sé coerente, atteso che l'apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di legittimità, in quanto, nell'ambito di quest'ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione del giudice di merito, a cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra esse, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (tra varie, v. Cass. n. 32505/23)” (Cass. 13/02/2025, n. 3730). 6.8. In secondo luogo, caso questa Corte ha già avuto modo di chiarire (Cass.11/07/2025, n. 18981) che “2.7. In altri termini, la circostanza di conseguire o meno un guadagno e di pareggiare effettivamente i costi con i proventi risulta irrilevante se l’attività si connota economicamente e cioè per il fatto che i beni ed i servizi siano offerti al pubblico con prezzi non simbolici, non essendo sufficiente che vi sia l'idoneità, almeno tendenziale, dei ricavi a perseguire il pareggio di bilancio. 2.8. Né può ritenersi l'equivalenza del concetto di corrispettivo simbolico con quello di corrispettivo inferiore rispetto alla media dei prezzi praticati nella zona, atteso che il corrispettivo puramente simbolico non è quello tenue o modesto, ma quello che, escludendo completamente il rapporto sinallagmatico, equivale alla sua assenza (cfr. Cass. n. 17902/2024 che richiama Cass. n. 8967/2020; Cass. n. 4066/2019; Cass. n. 37340/2021). 2.9. Irrilevante risulta anche la finalità sociale e di pubblica utilità sodisfatta dall’attività didattica, trattandosi di profili che non incidono sul modo (commerciale o meno) con cui la predetta attività è stata svolta. 2.10. Nemmeno conta, di per sé, il disavanzo di bilancio, potendo essere condizionato da una pluralità di fattori e come tale non esclusivamente dipendente dall’ammontare delle rette, per cui non è capace di esprimere il concetto di corrispettivo simbolico, né dimostra che quest’ultimo sia stato determinato in assenza di relazione col costo effettivo del servizio, profilo questo che integra, invece, il parametro normativo di riferimento per stabilire il carattere non commerciale dell’attività didattica ai fini che occupano (cfr. Cass. n. 4952/2023 e Cass. n. 17704/2024 e le varie pronunce ivi menzionate). 2.11. Allo stesso modo, non assume rilievo significativo la rispondenza della retta scolastica ai limiti fissati in materia di “costo medio per studente” per l’anno di riferimento secondo la tabella redatta dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, sulla base delle istruzioni per la compilazione del modello di dichiarazione a fini dell’IMU per gli enti non commerciali in allegato al d.m. 26 giugno 2014, non ponendosi detti criteri in armonia con quanto stabilito dalla decisione adottata dalla Commissione Europea il 19 dicembre 2012 e del d.m. 200/2012 (v., amplius, sul punto, Cass. n. 17704/2024) dovendo, piuttosto, ribadirsi che detta remunerazione, quand'anche inferiore a quella di mercato, non può tuttavia reputarsi puramente simbolica nel senso sopra illustrato (v. Cass. n. 27821/2023 e Cass. n. 20971/2024 citate)”. 7. Tanto ricapitolato, va allora riconosciuto che la valutazione del Giudice regionale si è posta in linea con la giurisprudenza di questa Corte, avendo negato l'esenzione in ragione dell’apprezzamento fattuale circa la ritenuta non irrisorietà della retta nel senso sopra indicato, il che vale a rendere il motivo in esame inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis, primo comma, num.1, c.p.c. 8. Il motivo è dunqueda rigettare. 9. Ne consegue che non sussistono i lamentati vizi. 10. Il ricorso va conseguentemente rigettato. 11. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza, e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo. 12. Ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. in combinato disposto con l’art.96 c.p.c. deve disporsi la condanna per responsabilità aggravata in favore di parte vittoriosa e la condanna al pagamento della cassa delle ammende di somma compresa tra i 500 ed i 5000 euro. Le stesse sono liquidatenella misura indicata in dispositivo. 13. In conseguenza dell’esito del giudizio ricorrono i presupposti processuali per dichiarare la sussistenza dei presupposti per il pagamento di una somma pari al contributo unificato previsto per la presente impugnazione, se dovuto, ai sensi dell’art. 13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5880,00 per compensi oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge. Condanna il ricorrente a rifondere a parte controricorrente, ai sensi dell’art. 380 bisc.p.c. e 96 terzo comma cpc, un importo pari ad euro 2.900,00. Ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. e 96 quarto comma cpc condanna la parte ricorrente al pagamento della somma di euro 1.450,00 in favore della Cassa delle ammende. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quaterdel d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228