CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 13 maggio 2026
Cassazione n. 13870/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
-ricorrente -controCOMUNE [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]Andreottola ed [OSCURATO:PERSONA]- controricorrente -avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] CAMPANIA n. 372/2023, depositata il 12/1/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/4/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Con sentenza n. 372/2023, depositata il 12/1/2023, la Corte diGiustizia Tributaria di secondo grado della Campania, respinto l’appellodella [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ed accolto quello incidentale del Comune diNapoli, ha ritenuto legittimo l’avviso di accertamento n. 963040/39062Numero registro generale 14761/2024Numero sezionale 3561/2026Numero di raccolta generale 13870/2026Data pubblicazione 13/05/2026(TARSU 2014), come rettificato con successivo atto emesso e depositatoin corso di causa.Avverso la sentenza la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. propone ricorso percassazione, articolato in tre motivi ed illustrato con successiva memoria,mentre Comune di Napoli resiste mediante controricorso.MOTIVI DELLA DECISIONE1. Va anzitutto respinta l’eccezione di inammissibilità del ricorso pertardività formulata dall’ente controricorrente.1.1. Ai sensi dell’art. 1, comma 199, della legge n. 197/2022, comemodificato dall'art. 20, comma 1, lett. d), del d.l. n. 23/2023, conv. dallalegge n. 56/2023, “per le controversie definibili sono sospesi per undicimesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronuncegiurisdizionali e di riassunzione, nonché per la proposizione delcontroricorso in cassazione che scadono tra la data di entrata in vigoredella presente legge (1.1.2023) e il 31 ottobre 2023”.1.2. Si tratta, all’evidenza, di una sospensione automatica, ope legis,del termine per proporre impugnazione, che opera a prescindere dalconcreto intento della parte privata di avvalersi della procedura didefinizione agevolata (v. Cass. 34349/2024 e, per fattispecie analoghe disospensione, quantunque regolate da disposizioni diverse, Cass.33069/2022, 30397/2021, 11913/2019 e 11531/2016).1.3. Pertanto, per effetto della disposta sospensione, i terminid’impugnazione che, per effetto della disciplina ordinaria, venivano ascadere nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2023 ed il 31 ottobre2023, sono stati sospesi ope legis per undici mesi (cfr. Cass. 12748/2025;8287/2025).1.4. Dunque, la scadenza del 12 luglio 2023, dies ad quemdell’originario termine semestrale (questo, a sua volta, decorrente dal 12gennaio 2023, data di pubblicazione della sentenza impugnata), deveintendersi prorogata al 12 giugno 2024, che coincide esattamente con laNumero registro generale 14761/2024Numero sezionale 3561/2026Numero di raccolta generale 13870/2026Data pubblicazione 13/05/2026data di notifica del ricorso per cassazione, il quale risulta, perciò,tempestivo.2. Ciò posto, con il primo motivo di ricorso si censura, con riferimentoall’art.360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la violazione degli artt.18,comma 2, 19 e 24, comma 2, d.lgs. n. 546/1992, nonché dell’art. 112cod. proc. civ., per avere la CTR ritenuto che il secondo avviso emesso dalconcessionario e depositato nel corso del giudizio di primo grado non fosseun atto autonomo e distinto da quello originario, oggetto di impugnazione,ma costituisse una mera rettifica in diminuzione del primo. In particolare,secondo la ricorrente, il giudice di appello avrebbe errato nel sussumerel’avviso in questione nella categoria degli atti in rettifica, nonostanteavesse portata ampliativa rispetto all'originaria pretesa, avendo modificatola categoria delle aree tassate, con conseguente applicazione di tariffesuperiori e quindi peggiorative. Nella sua prospettazione, può, infatti,parlarsi di mera rettifica in riduzione dell’originaria pretesa solo a parità dipresupposti impositivi, mentre se il successivo atto non si limita allariduzione quantitativa della pretesa ma si fonda su elementi di fatto nuovie sfavorevoli al contribuente, si ricade nella diversa ipotesi dell’autotutelasostitutiva, come nel caso di specie, in cui non solo parte delle areetassabili sono passate dalla categoria 3 (autorimesse e magazzini senzaalcuna vendita) alla categoria 20 (attività industriali con capannoni diproduzione), questa soggetta ad una tariffa fissa di euro 3.530,00 per mq.(rispetto alla precedente di euro 2.660,00) e ad una variabile di euro6.770,00 (rispetto alla precedente di euro 3.450,00), ma si è ancheeliminata l’originaria riduzione del 30 %.2.1. La censura è fondata e va accolta, assorbiti gli altri due motivi diricorso, in quanto proposti in via subordinata.2.2. Per consolidato orientamento di questa Corte, in tema diaccertamento delle imposte, la mera modificazione in diminuzionedell’originario avviso non esprime una nuova pretesa tributaria, ma unaNumero registro generale 14761/2024Numero sezionale 3561/2026Numero di raccolta generale 13870/2026Data pubblicazione 13/05/2026riduzione di quella originaria, sicché non costituisce atto nuovo, ma revocaparziale di quello precedente, con la conseguenza che tale evenienza noncomporta la cessazione della materia del contendere, permanendol’interesse della pubblica amministrazione a veder riconosciuto il propriocredito tributario e quello del contribuente a negare la pretesa, quindianche l’obbligo per il giudice di pronunciarsi sulla fondatezza della residuapretesa erariale (Cass. 18625/2020).2.3. Perché si applichi tale principio occorre, però, che col secondo attosia stata “semplicemente rinunciata una parte dell’originaria pretesa giàcontenuta nell’avviso di accertamento originario”: in tal caso, l’atto nonrientra nella previsione di cui all’art. 19 del lgs. n. 546 del 1992 e non è,quindi, impugnabile, non comportando alcuna effettiva innovazione lesivadegli interessi del contribuente rispetto al quadro a lui noto (Cass.12637/2024).2.4. Diversa, invece, l’ipotesi in cui il nuovo atto abbia portataampliativa rispetto all’originaria pretesa, non potendosene in questo casonegare l’autonoma impugnabilità (Cass. 12637/2024, cit.; 29595/2018;25673/2016; 7511/2016).2.5. In definitiva, l'autoannullamento parziale può presentare differenticause giustificative, a seconda che integri una pura riduzione quantitativadell'originario credito erariale o, invece, una riduzione non disgiunta dallaripresa a tassazione di altri profili impositivi (ancorché di entitàcomplessivamente inferiore a quella originariamente pretesa).2.6. Nel primo caso, “l'autoannullamento non comporta "nuova"imposizione, bensì un semplice ridimensionamento unilaterale del creditotributario, così da ingenerare una situazione non dissimile da quella che sidefinisce - in ambito processuale - di mera riduzione del petitum (sempreammissibile senza violazione del contraddittorio né dei divieti di mutatio enovità). In tal caso, l'affermata necessità di nuovo avviso con conseguentepossibilità di impugnazione da parte del contribuente sortirebbe effettoNumero registro generale 14761/2024Numero sezionale 3561/2026Numero di raccolta generale 13870/2026Data pubblicazione 13/05/2026eccedente il fine, dal momento che questi sarebbe ammesso a ridiscuterein contenzioso gli elementi costitutivi, rimasti fermi, dell'originariaimposizione nonostante l'avvenuta definitività di quest'ultima”. Questo tipodi annullamento parziale non richiede, quindi, la notificazione disuccessivo avviso di accertamento, ma solo la "comunicazione" alcontribuente di quanto disposto in autotutela (in termini, Cass.29595/2018, cit.).2.7. Al contrario, nel secondo caso, l'autoannullamento comporta"nuova" imposizione (anche se quantitativamente più contenuta rispetto aquella iniziale) mediante deduzione di presupposti e materie imponibilidapprima non rappresentati (per es., con ripresa a tassazione di altre vocie causali imponibili, non contemplate nel primo accertamento): in taleevenienza, il contribuente deve essere posto in grado di contestare lanuova posizione assunta dall'ente impositore, mediante impugnazionedell'avviso di accertamento a tal fine notificatogli.2.8. Pertanto, non potendo escludersi a priori né la configurabilità diuno sgravio effettivo e scevro da profili di nuovo recupero, né lasussistenza di una riduzione che mantenga purtuttavia effettosostanzialmente "accertativo" e, dunque, "peggiorativo" della posizione delcontribuente, bisogna - di volta in volta e a seconda dei casi - stabilire seil secondo atto comporti o meno una nuova imposizione, con ciò che neconsegue sia in termini di necessaria notifica e di impugnabilità dell’attosia di eventuale cessazione della materia del contendere.2.9. Orbene, a tali princìpi non si è uniformata la Corte territoriale,laddove ha affermato una rigida regola di ordine generale, secondo cuibasta la riduzione della pretesa impositiva a rendere l’atto nonimpugnabile in via autonoma, anche se questo è portatore di un contenutoimpositivo "nuovo", nel caso di specie costituito dall’attribuzione di unacategoria “peggiorativa” per il contribuente (cfr. pg. 10 sentenzaimpugnata: “Al riguardo si osserva che rispetto all’avviso originario;Numero registro generale 14761/2024Numero sezionale 3561/2026Numero di raccolta generale 13870/2026Data pubblicazione 13/05/2026considerato che dal sopralluogo effettuato in data 20/06/2020 è emersoincontrovertibilmente che una superficie pari a mq. 1409 (definita al nettodi impianti e macchinari fissi) è destinata all’area di lavorazione e si èproceduto a differenziare la stessa da quella destinata adeposito/magazzino (cat. 3), con l’attribuzione della specifica categoria 20(attività industriali con capannoni di produzione). Orbene, pur essendotale categoria più onerosa rispetto a quella indicata nell’avviso originario,va tuttavia considerato che l’importo complessivamente richiesto conl’avviso rettificato è comunque inferiore a quello originario (in virtù dellarettifica delle superfici)”).2.10. La sentenza va, dunque, cassata con rinvio, affinché il giudice dimerito accerti, alla luce degli esposti principi, quale modalità di riduzionein autotutela sia in concreto ravvisabile e, all'esito di tale riscontrofattuale, se permanga l’obbligo per il giudice di pronunciarsi sullafondatezza della residua pretesa erariale o se, invece, debba dichiararsicessata la materia del contendere. P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa lasentenza impugnata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte diGiustizia Tributaria di secondo grado della Campania, in diversacomposizione, anche per la disciplina delle spese del presente giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributariadella Corte Suprema di Cassazione, in data 28 aprile 2026.Il Presidente