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CassazionedecretoSezione UDecisione del 21 giugno 2026

Cassazione n. 21052/2026

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e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] di Pietro-controricorrente-controComune di Gavorrano in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato edifeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Numero registro generale 8337/2024Numero sezionale 114/2026Numero di raccolta generale 21052/2026Data pubblicazione 21/06/2026avverso la sentenza del Tribunale Superiore delle [OSCURATO:PERSONA] n.27/2024 depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA].Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA], proprietaria alla località “Inferno” del Comune diGavorrano di una vasta area di terreno destinata ad insediamenti turistici ealberghieri, con ricorso al Tribunale Regionale delle [OSCURATO:PERSONA] dellaCorte d’appello di Firenze (hinc: TRAP) evocava in giudizio il Comune diGavorrano e la società Acquedotto del [OSCURATO:PERSONA], esponendo che:- in data 27 giugno 2000, il Comune di Gavorrano aveva ordinatol’occupazione d’urgenza di un’area di circa 2.120 mq, sita all’interno dellasuddetta proprietà, per la realizzazione, poi operata da Acquedotto del FioraSpa, di un impianto di captazione, potabilizzazione e adduzione delle acquedel pozzo ivi esistente;- la procedura espropriativa, tuttavia, non veniva portata a compimentoe, a seguito della sopravvenuta inefficacia del decreto di occupazioned’urgenza, la società aveva chiesto la liberazione del terreno, nonché lacondanna del Comune alla corresponsione delle indennità per l’occupazioned’urgenza ed ex art. 46 legge n. 2359/1865 e al risarcimento dei danni;- in data 5 novembre 2012, peraltro, il Comune di Gavorrano emettevadecreto di acquisizione a favore dell’amministrazione comunale del terrenogià occupato in via d’urgenza, quantificando l’indennizzo ex art. 42-bisd.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 nel complessivo importo di € 44.319,77.2. [OSCURATO:PERSONA] si opponeva alla quantificazione operata dal Comune diGavorrano e chiedeva la condanna dei convenuti al pagamentodell’indennizzo corrispondente al valore venale dell’area acquisita, alrisarcimento dei danni per la diminuzione di valore della porzione di terrenoNumero registro generale 8337/2024Numero sezionale 114/2026Numero di raccolta generale 21052/2026Data pubblicazione 21/06/2026residua, nonché al risarcimento del danno non patrimoniale e di quello perl’occupazione sine titulo dell’area.3.

Si costituivano il Comune di Gavorrano, che si opponeva alla domandachiedendo, in ogni caso, che si tenesse conto dell’incremento di valore dellarestante proprietà conseguente alle opere realizzate, nonché l’[OSCURATO:PERSONA], che eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva.4.

Il TRAP dichiarava il difetto di legittimazione passiva della societàAcquedotto del [OSCURATO:PERSONA]; nel merito, espletata consulenza tecnica d’ufficio,accoglieva la domanda nei confronti del Comune e quantificava le sommedovute nel complessivo importo di € 1.266.063,00, di cui € 102.928,00quale indennizzo per l’area acquisita, € 741.114,00 per la diminuzione divalore della porzione residua, 84.404,00 per il pregiudizio non patrimonialee € 337.617,00 a titolo di indennizzo per il periodo di occupazioneillegittima.5.

La sentenza era parzialmente riformata dal Tribunale Superiore delleAcque Pubbliche (hinc: TSAP), che, rigettato l’appello di [OSCURATO:PERSONA],accoglieva il ricorso dell’Amministrazione comunale e rideterminava gliimporti dovuti per il risarcimento per il pregiudizio non patrimoniale e perl’indennizzo per il periodo di occupazione illegittima nelle minori somme,rispettivamente, di € 10.292,00 e di € 38.985,74, per un totale complessivodi € 893.320,54.6.

Avverso detta sentenza [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazionecon un motivo, cui resistono, con separati controricorsi, il Comune diGavorrano e Acquedotto del [OSCURATO:PERSONA].7.

Il Procuratore generale ha presentato conclusioni scritte, chiedendo Ilrigetto del ricorso.8.

In prossimità dell’udienza [OSCURATO:PERSONA] e il Comune di Gavorrano hannodepositato memoria illustrativa ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.Numero registro generale 8337/2024Numero sezionale 114/2026Numero di raccolta generale 21052/2026Data pubblicazione 21/06/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1.

L’unico motivo di ricorso denuncia “violazione e/o falsa applicazionedell’art. 42 bis del d.P.R. n. 327/2001”, evidenziando plurimi errori in diritto.1.1.

La ricorrente lamenta, in primo luogo, l’errata individuazione delladata – il 5 novembre 2012 - ai fini della valutazione del danno: il TSAP nonha preso in considerazione la previsione del r.u.c. del 2009 in quanto aventeperso efficacia nel 2014; ciò ha comportato la rideterminazione, in terminisfavorevoli, delle somme dovute dall’ente locale e la conseguente violazionedell’art. 42-bis d.P.R. n. 327 del 2001 nella quantificazione dell’indennizzodi occupazione illegittima avendo il TSAP “fatto ricorso ad un parametroindennitario superato dalla disciplina sopravvenuta” e non contemplatodalla norma.Né la sentenza impugnata ha adeguatamente motivato il superamentodelle conclusioni cui era pervenuto il CTU di primo grado, così operando unariduzione immotivata (“alcuna censura critica per l’ulteriore riduzioneoperata si rinviene nella sentenza del TSAP”).1.2.

In secondo luogo, il TSAP sarebbe incorso in errore di diritto anchenell’“interpretazione giuridica della previsione del r.u.c. del 2009 trattandosidi pianificazione attuativa che quindi esplica i suoi effetti con uncollegamento con il provvedimento acquisitivo del 2012”.1.3.

Un terzo errore in diritto è individuato nella “errata valutazione dellasituazione urbanistica dell’area” dal 2005, caratterizzata da “una paralisiche ha impedito qualsiasi tipo di intervento” che la “ha sottratta alla liberautilizzazione del privato in balia delle incertezze decisionali e deiprocedimenti amministrativi”.1.4.

Un quarto errore è costituito dalla “errata valutazione degli avvisidi accertamento IMU dal 2010 al 2012”, che il TSAP reputa superati dallaCTU, mentre “costituiscono autonomi e indiscutibili documenti di provacontabile”.Numero registro generale 8337/2024Numero sezionale 114/2026Numero di raccolta generale 21052/2026Data pubblicazione 21/06/20261.5.

Ulteriori errori, inoltre, sono individuati nella “valutazione sul 50%della porzione residua”, nell’esclusione, per erronea interpretazione degliorientamenti della Corte, del“la rilevanza della situazione urbanistica,dell’accordo di programma e della irreversibile trasformazione” e laconsiderazione, per il computo del pregiudizio non patrimoniale edell’indennizzo per il periodo di occupazione senza titolo, del “soloindennizzo per la porzione oggetto dell’acquisizione sanante”, omettendo la“valutazione dell’opera pubblica” e “dei vincoli sopravvenuti”; errato è,altresì, il “calcolo della porzione residua” e “la riduzione di valore dellaporzione residua”, da cui l’erroneità “dei criteri di calcolo dell’indennizzo”.1.6.

Infine, nell’articolazione del motivo censura, pur in assenza dipuntuale doglianza, la regolamentazione delle spese operata dal TSAP, inispecie la compensazione delle spese di primo e secondo grado (nella misuradi ¼) tra [OSCURATO:PERSONA] e Comune di Gavorrano, immotivata e illogica.2.

Il motivo - e, dunque, il ricorso - è inammissibile, per plurime ragioni.3.

Ha rilievo preliminare che il motivo, pur dedotto come violazione dilegge, cumula in realtà – e in termini inestricabili – plurime censure perviolazione di legge e vizio motivazionale e, ancor più, di errata valutazionedelle prove da parte del giudice di merito.4.

A ciò va aggiunto che le contestazioni sono del tutto disancorate dallamotivazione, neppure essendo individuati i passaggi e i principi di diritto –che la sentenza impugnata ha ben cura di preventivamente individuare, perpoi procedere alla successiva valutazione in fatto – che si verrebbero acontestare.5.

Le contestazioni, del resto, non solo sono generiche, ma si pongono,frequentemente, al limite dell’incomprensibilità, in quando accompagnateda affermazioni apodittiche ed evidenti salti logici, neppure chiarendo leragioni per cui, ad esempio, il regolamento urbanistico del 2009 sia idoneoad incidere sul valore della porzione acquisita, sicché il ricorso è carenteanche per specificità.Numero registro generale 8337/2024Numero sezionale 114/2026Numero di raccolta generale 21052/2026Data pubblicazione 21/06/20266.

I singoli profili come sopra individuati, in ogni caso, sono tutti dadisattendere.7.

Quanto alla non corretta considerazione e interpretazione delregolamento urbanistico del 2009 (che, in quanto pianificazione attuativa,avrebbe esplicato i suoi effetti sul provvedimento acquisitivo del 2012) e, ingenerale, alla contestata “errata valutazione della situazione urbanisticadell’area” “dal 2005 ingessata e vulnerata”, che, asseritamente, integra unaviolazione dell’art. 42-bis cit. in ordine all’individuazione della data rilevanteper il computo delle indennità in giudizio e, quindi, per la determinazionedel valore dell’area, la censura non coglie nel segno posto che l’unica datada prendere in considerazione è quella del provvedimento ablativo, ossia il5 novembre 2012, ed è a questa data che va condotta l’indagine sullasituazione urbanistica, restando priva di rilievo la situazione all'epocadell'accordo di programma o dell'irreversibile trasformazione (Cass. n.29184/2020, Cass. 8163/2024 e Cass. 25707/2024).La censura, nelle sue diverse declinazioni, in realtà contesta lamotivazione, che, tuttavia, non è omessa, né apparente.Il TSAP, infatti, ha chiaramente precisato che la destinazione urbanisticaandava riscontrata alla data del 5 novembre 2012 del decreto ex art. 42 biscit. e ciò anche per l’indennizzo dovuto per la riduzione del valore dellaporzione residua, irrilevante – al di là della sua perdita di efficacia nel 2014– la previsione del r.u.c. del 2009 e l’impossibilità di realizzare lalottizzazione di cui al progetto, poi non approvato, del 2005.8.

Quanto alla contestata considerazione delle indicazioni di valorecontenute negli avvisi di accertamento ai fini IMU per la determinazione delvalore venale dell’area, la censura non solo non si rapporta con lamotivazione della sentenza impugnata – che ha ritenuto gli avvisi “al piùdegli elementi di valutazione, nella specie superati dagli esiti congrui edineccepibili della CTU” – ma neppure è condivisibile.Numero registro generale 8337/2024Numero sezionale 114/2026Numero di raccolta generale 21052/2026Data pubblicazione 21/06/2026L’incidenza ai fini fiscali della determinazione del valore dell’IMU, infatti,è ancorata alla rendita catastale ai sensi dell’art. 13, commi 3, 4 e 5, d.l. n.201 del 2013, conv. nella legge n. 214 del 2013, mentre l'acquisizionesanante richiede una stima di mercato che può differire sensibilmente daivalori catastali.Dunque, la doglianza finisce per risolversi in una mera contestazionesulla valutazione delle prove operata dal TSAP, come tale incensurabile insede di legittimità.9.

Neppure è configurabile una violazione dell’art. 42-bis cit. perl’omessa valutazione – ai fini della determinazione dell’indennizzo, in ispecieper il computo del pregiudizio non patrimoniale e il periodo di occupazionesenza titolo – dell’opera pubblica e dei vincoli sopravvenuti.Secondo la consolidata giurisprudenza, infatti, per la determinazione, aifini dell’indennizzo, del valore venale del bene non va computato il valoredell’opera pubblica che sia stata, anche solo parzialmente, realizzatadall’amministrazione (Cass. 9871/2023; Cass. n. 6622/2025), sicché, amaggior ragione, non rilevano i vincoli sopravvenuti.10.

Quanto alle altre contestazioni – sull’errato calcolo della porzioneresidua e sulla riduzione di valore della medesima area residua – da cuideriverebbe l’erroneità dei criteri di calcolo dell’indennizzo, le censure sirisolvono, per come formulate, in una evidente critica dichiaratamenterivolta all’apprezzamento delle risultanze istruttorie compiuto dal giudiced’appello e sulla motivazione (peraltro, ampia e articolata) in quanto noncondivisa e non perché la motivazione stessa sia carente od omessa o,comunque, inestricabilmente contraddittoria.

Si è quindi fuori dall’ambitodel ricorso in sede di legittimità.Del resto, il ricorso deduce, in termini lineari, che la statuizione del TSAPè carente di “una visione ampia che riconosca la destinazione urbanisticadell’intera area, il valore accresciuto degli interventi successivi, il vulnusNumero registro generale 8337/2024Numero sezionale 114/2026Numero di raccolta generale 21052/2026Data pubblicazione 21/06/2026operato nei confronti di un onesto imprenditore che si vede frustrare le sueaspettative di mercato turistico” “con uno svuotamento di rilevante entitàed incisività del contenuto della proprietà”.11.

Parimenti inammissibile, infine, è la censura avverso la liquidazionedelle spese, irritualmente dedotta nell’ultima parte del motivo.La statuizione del TSAP trovava giustificazione nella riforma (parziale)della decisione di primo grado e, quanto alla compensazione (per un quarto)in relazione al rapporto tra [OSCURATO:PERSONA] e Comune di Gavorrano, nellaparziale soccombenza reciproca, essendo principio consolidato nellagiurisprudenza di questa Corte quello per cui «In materia di procedimentocivile, il sindacato di legittimità sulle pronunzie dei giudici del merito èdiretto solamente ad evitare che possa risultare violato il principio secondocui esse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa,essendo del tutto discrezionale la valutazione di totale o parzialecompensazione per giusti motivi, la cui insussistenza il giudice del meritonon è tenuto a motivare» (Cass. n. 26912/2020; Cass. n. 23310/2024).12.

Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.Le spese, liquidate come in dispositivo, sono regolate per soccombenza.

P.Q.MLa Corte, a Sezioni Unite, dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna ilricorrente al pagamento delle spese del giudizio, che liquida, in favore delComune di Gavorrano, in complessive € 10.800,00, oltre € 200,00 peresborsi e accessori di legge, e, in favore della società Acquedotto del FioraNumero registro generale 8337/2024Numero sezionale 114/2026Numero di raccolta generale 21052/2026Data pubblicazione 21/06/2026S.p.a., in complessive € 8.200,00, oltre € 200,00 per esborsi e accessori dilegge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 24/03/2026.[OSCURATO:PERSONA] PresidentePasquale D'Ascola

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] di Pietro-controricorrente-controComune di Gavorrano in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato edifeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Numero registro generale 8337/2024Numero sezionale 114/2026Numero di raccolta generale 21052/2026Data pubblicazione 21/06/2026avverso la sentenza del Tribunale Superiore delle [OSCURATO:PERSONA] n.27/2024 depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA].Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA], proprietaria alla località “Inferno” del Comune diGavorrano di una vasta area di terreno destinata ad insediamenti turistici ealberghieri, con ricorso al Tribunale Regionale delle [OSCURATO:PERSONA] dellaCorte d’appello di Firenze (hinc: TRAP) evocava in giudizio il Comune diGavorrano e la società Acquedotto del [OSCURATO:PERSONA], esponendo che:- in data 27 giugno 2000, il Comune di Gavorrano aveva ordinatol’occupazione d’urgenza di un’area di circa 2.120 mq, sita all’interno dellasuddetta proprietà, per la realizzazione, poi operata da Acquedotto del FioraSpa, di un impianto di captazione, potabilizzazione e adduzione delle acquedel pozzo ivi esistente;- la procedura espropriativa, tuttavia, non veniva portata a compimentoe, a seguito della sopravvenuta inefficacia del decreto di occupazioned’urgenza, la società aveva chiesto la liberazione del terreno, nonché lacondanna del Comune alla corresponsione delle indennità per l’occupazioned’urgenza ed ex art. 46 legge n. 2359/1865 e al risarcimento dei danni;- in data 5 novembre 2012, peraltro, il Comune di Gavorrano emettevadecreto di acquisizione a favore dell’amministrazione comunale del terrenogià occupato in via d’urgenza, quantificando l’indennizzo ex art. 42-bisd.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 nel complessivo importo di € 44.319,77.2. [OSCURATO:PERSONA] si opponeva alla quantificazione operata dal Comune diGavorrano e chiedeva la condanna dei convenuti al pagamentodell’indennizzo corrispondente al valore venale dell’area acquisita, alrisarcimento dei danni per la diminuzione di valore della porzione di terrenoNumero registro generale 8337/2024Numero sezionale 114/2026Numero di raccolta generale 21052/2026Data pubblicazione 21/06/2026residua, nonché al risarcimento del danno non patrimoniale e di quello perl’occupazione sine titulo dell’area.3. Si costituivano il Comune di Gavorrano, che si opponeva alla domandachiedendo, in ogni caso, che si tenesse conto dell’incremento di valore dellarestante proprietà conseguente alle opere realizzate, nonché l’[OSCURATO:PERSONA], che eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva.4. Il TRAP dichiarava il difetto di legittimazione passiva della societàAcquedotto del [OSCURATO:PERSONA]; nel merito, espletata consulenza tecnica d’ufficio,accoglieva la domanda nei confronti del Comune e quantificava le sommedovute nel complessivo importo di € 1.266.063,00, di cui € 102.928,00quale indennizzo per l’area acquisita, € 741.114,00 per la diminuzione divalore della porzione residua, 84.404,00 per il pregiudizio non patrimonialee € 337.617,00 a titolo di indennizzo per il periodo di occupazioneillegittima.5. La sentenza era parzialmente riformata dal Tribunale Superiore delleAcque Pubbliche (hinc: TSAP), che, rigettato l’appello di [OSCURATO:PERSONA],accoglieva il ricorso dell’Amministrazione comunale e rideterminava gliimporti dovuti per il risarcimento per il pregiudizio non patrimoniale e perl’indennizzo per il periodo di occupazione illegittima nelle minori somme,rispettivamente, di € 10.292,00 e di € 38.985,74, per un totale complessivodi € 893.320,54.6. Avverso detta sentenza [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazionecon un motivo, cui resistono, con separati controricorsi, il Comune diGavorrano e Acquedotto del [OSCURATO:PERSONA].7. Il Procuratore generale ha presentato conclusioni scritte, chiedendo Ilrigetto del ricorso.8. In prossimità dell’udienza [OSCURATO:PERSONA] e il Comune di Gavorrano hannodepositato memoria illustrativa ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.Numero registro generale 8337/2024Numero sezionale 114/2026Numero di raccolta generale 21052/2026Data pubblicazione 21/06/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1. L’unico motivo di ricorso denuncia “violazione e/o falsa applicazionedell’art. 42 bis del d.P.R. n. 327/2001”, evidenziando plurimi errori in diritto.1.1. La ricorrente lamenta, in primo luogo, l’errata individuazione delladata – il 5 novembre 2012 - ai fini della valutazione del danno: il TSAP nonha preso in considerazione la previsione del r.u.c. del 2009 in quanto aventeperso efficacia nel 2014; ciò ha comportato la rideterminazione, in terminisfavorevoli, delle somme dovute dall’ente locale e la conseguente violazionedell’art. 42-bis d.P.R. n. 327 del 2001 nella quantificazione dell’indennizzodi occupazione illegittima avendo il TSAP “fatto ricorso ad un parametroindennitario superato dalla disciplina sopravvenuta” e non contemplatodalla norma.Né la sentenza impugnata ha adeguatamente motivato il superamentodelle conclusioni cui era pervenuto il CTU di primo grado, così operando unariduzione immotivata (“alcuna censura critica per l’ulteriore riduzioneoperata si rinviene nella sentenza del TSAP”).1.2. In secondo luogo, il TSAP sarebbe incorso in errore di diritto anchenell’“interpretazione giuridica della previsione del r.u.c. del 2009 trattandosidi pianificazione attuativa che quindi esplica i suoi effetti con uncollegamento con il provvedimento acquisitivo del 2012”.1.3. Un terzo errore in diritto è individuato nella “errata valutazione dellasituazione urbanistica dell’area” dal 2005, caratterizzata da “una paralisiche ha impedito qualsiasi tipo di intervento” che la “ha sottratta alla liberautilizzazione del privato in balia delle incertezze decisionali e deiprocedimenti amministrativi”.1.4. Un quarto errore è costituito dalla “errata valutazione degli avvisidi accertamento IMU dal 2010 al 2012”, che il TSAP reputa superati dallaCTU, mentre “costituiscono autonomi e indiscutibili documenti di provacontabile”.Numero registro generale 8337/2024Numero sezionale 114/2026Numero di raccolta generale 21052/2026Data pubblicazione 21/06/20261.5. Ulteriori errori, inoltre, sono individuati nella “valutazione sul 50%della porzione residua”, nell’esclusione, per erronea interpretazione degliorientamenti della Corte, del“la rilevanza della situazione urbanistica,dell’accordo di programma e della irreversibile trasformazione” e laconsiderazione, per il computo del pregiudizio non patrimoniale edell’indennizzo per il periodo di occupazione senza titolo, del “soloindennizzo per la porzione oggetto dell’acquisizione sanante”, omettendo la“valutazione dell’opera pubblica” e “dei vincoli sopravvenuti”; errato è,altresì, il “calcolo della porzione residua” e “la riduzione di valore dellaporzione residua”, da cui l’erroneità “dei criteri di calcolo dell’indennizzo”.1.6. Infine, nell’articolazione del motivo censura, pur in assenza dipuntuale doglianza, la regolamentazione delle spese operata dal TSAP, inispecie la compensazione delle spese di primo e secondo grado (nella misuradi ¼) tra [OSCURATO:PERSONA] e Comune di Gavorrano, immotivata e illogica.2. Il motivo - e, dunque, il ricorso - è inammissibile, per plurime ragioni.3. Ha rilievo preliminare che il motivo, pur dedotto come violazione dilegge, cumula in realtà – e in termini inestricabili – plurime censure perviolazione di legge e vizio motivazionale e, ancor più, di errata valutazionedelle prove da parte del giudice di merito.4. A ciò va aggiunto che le contestazioni sono del tutto disancorate dallamotivazione, neppure essendo individuati i passaggi e i principi di diritto –che la sentenza impugnata ha ben cura di preventivamente individuare, perpoi procedere alla successiva valutazione in fatto – che si verrebbero acontestare.5. Le contestazioni, del resto, non solo sono generiche, ma si pongono,frequentemente, al limite dell’incomprensibilità, in quando accompagnateda affermazioni apodittiche ed evidenti salti logici, neppure chiarendo leragioni per cui, ad esempio, il regolamento urbanistico del 2009 sia idoneoad incidere sul valore della porzione acquisita, sicché il ricorso è carenteanche per specificità.Numero registro generale 8337/2024Numero sezionale 114/2026Numero di raccolta generale 21052/2026Data pubblicazione 21/06/20266. I singoli profili come sopra individuati, in ogni caso, sono tutti dadisattendere.7. Quanto alla non corretta considerazione e interpretazione delregolamento urbanistico del 2009 (che, in quanto pianificazione attuativa,avrebbe esplicato i suoi effetti sul provvedimento acquisitivo del 2012) e, ingenerale, alla contestata “errata valutazione della situazione urbanisticadell’area” “dal 2005 ingessata e vulnerata”, che, asseritamente, integra unaviolazione dell’art. 42-bis cit. in ordine all’individuazione della data rilevanteper il computo delle indennità in giudizio e, quindi, per la determinazionedel valore dell’area, la censura non coglie nel segno posto che l’unica datada prendere in considerazione è quella del provvedimento ablativo, ossia il5 novembre 2012, ed è a questa data che va condotta l’indagine sullasituazione urbanistica, restando priva di rilievo la situazione all'epocadell'accordo di programma o dell'irreversibile trasformazione (Cass. n.29184/2020, Cass. 8163/2024 e Cass. 25707/2024).La censura, nelle sue diverse declinazioni, in realtà contesta lamotivazione, che, tuttavia, non è omessa, né apparente.Il TSAP, infatti, ha chiaramente precisato che la destinazione urbanisticaandava riscontrata alla data del 5 novembre 2012 del decreto ex art. 42 biscit. e ciò anche per l’indennizzo dovuto per la riduzione del valore dellaporzione residua, irrilevante – al di là della sua perdita di efficacia nel 2014– la previsione del r.u.c. del 2009 e l’impossibilità di realizzare lalottizzazione di cui al progetto, poi non approvato, del 2005.8. Quanto alla contestata considerazione delle indicazioni di valorecontenute negli avvisi di accertamento ai fini IMU per la determinazione delvalore venale dell’area, la censura non solo non si rapporta con lamotivazione della sentenza impugnata – che ha ritenuto gli avvisi “al piùdegli elementi di valutazione, nella specie superati dagli esiti congrui edineccepibili della CTU” – ma neppure è condivisibile.Numero registro generale 8337/2024Numero sezionale 114/2026Numero di raccolta generale 21052/2026Data pubblicazione 21/06/2026L’incidenza ai fini fiscali della determinazione del valore dell’IMU, infatti,è ancorata alla rendita catastale ai sensi dell’art. 13, commi 3, 4 e 5, d.l. n.201 del 2013, conv. nella legge n. 214 del 2013, mentre l'acquisizionesanante richiede una stima di mercato che può differire sensibilmente daivalori catastali.Dunque, la doglianza finisce per risolversi in una mera contestazionesulla valutazione delle prove operata dal TSAP, come tale incensurabile insede di legittimità.9. Neppure è configurabile una violazione dell’art. 42-bis cit. perl’omessa valutazione – ai fini della determinazione dell’indennizzo, in ispecieper il computo del pregiudizio non patrimoniale e il periodo di occupazionesenza titolo – dell’opera pubblica e dei vincoli sopravvenuti.Secondo la consolidata giurisprudenza, infatti, per la determinazione, aifini dell’indennizzo, del valore venale del bene non va computato il valoredell’opera pubblica che sia stata, anche solo parzialmente, realizzatadall’amministrazione (Cass. 9871/2023; Cass. n. 6622/2025), sicché, amaggior ragione, non rilevano i vincoli sopravvenuti.10. Quanto alle altre contestazioni – sull’errato calcolo della porzioneresidua e sulla riduzione di valore della medesima area residua – da cuideriverebbe l’erroneità dei criteri di calcolo dell’indennizzo, le censure sirisolvono, per come formulate, in una evidente critica dichiaratamenterivolta all’apprezzamento delle risultanze istruttorie compiuto dal giudiced’appello e sulla motivazione (peraltro, ampia e articolata) in quanto noncondivisa e non perché la motivazione stessa sia carente od omessa o,comunque, inestricabilmente contraddittoria. Si è quindi fuori dall’ambitodel ricorso in sede di legittimità.Del resto, il ricorso deduce, in termini lineari, che la statuizione del TSAPè carente di “una visione ampia che riconosca la destinazione urbanisticadell’intera area, il valore accresciuto degli interventi successivi, il vulnusNumero registro generale 8337/2024Numero sezionale 114/2026Numero di raccolta generale 21052/2026Data pubblicazione 21/06/2026operato nei confronti di un onesto imprenditore che si vede frustrare le sueaspettative di mercato turistico” “con uno svuotamento di rilevante entitàed incisività del contenuto della proprietà”.11. Parimenti inammissibile, infine, è la censura avverso la liquidazionedelle spese, irritualmente dedotta nell’ultima parte del motivo.La statuizione del TSAP trovava giustificazione nella riforma (parziale)della decisione di primo grado e, quanto alla compensazione (per un quarto)in relazione al rapporto tra [OSCURATO:PERSONA] e Comune di Gavorrano, nellaparziale soccombenza reciproca, essendo principio consolidato nellagiurisprudenza di questa Corte quello per cui «In materia di procedimentocivile, il sindacato di legittimità sulle pronunzie dei giudici del merito èdiretto solamente ad evitare che possa risultare violato il principio secondocui esse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa,essendo del tutto discrezionale la valutazione di totale o parzialecompensazione per giusti motivi, la cui insussistenza il giudice del meritonon è tenuto a motivare» (Cass. n. 26912/2020; Cass. n. 23310/2024).12. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.Le spese, liquidate come in dispositivo, sono regolate per soccombenza. P.Q.MLa Corte, a Sezioni Unite, dichiara inammissibile il ricorso. Condanna ilricorrente al pagamento delle spese del giudizio, che liquida, in favore delComune di Gavorrano, in complessive € 10.800,00, oltre € 200,00 peresborsi e accessori di legge, e, in favore della società Acquedotto del FioraNumero registro generale 8337/2024Numero sezionale 114/2026Numero di raccolta generale 21052/2026Data pubblicazione 21/06/2026S.p.a., in complessive € 8.200,00, oltre € 200,00 per esborsi e accessori dilegge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 24/03/2026.[OSCURATO:PERSONA] PresidentePasquale D'Ascola