CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 09529/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 4383/2018proposto da: [OSCURATO:PERSONA], nata ad Itri (LT) il 28 luglio 1937 ed ivi residente, alla Via della Repubblica n. 44 (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Frosinone (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) del Foro di Roma, in Roma alla [OSCURATO:PERSONA] n. 5, giusta delega in calce al ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] ), in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, per procura speciale a margine del controricorso, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F .: GRSSRN 67S69 D708B) dell'[OSCURATO:PERSONA] ed elett ivamen te ICI-IMU – Vincolo paesaggistico – Riduzione equitativa valore immobile al mq domiciliato presso lo s tudio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]), alla [OSCURATO:PERSONA] di Rienzo n. 242 - 00192 Roma(PEC: [OSCURATO:EMAIL]; fax n.: 0771.77 1680 ; -controricorrente – ricorrente incidentale – - avverso l a sente nza n. 3656 / 20 1 7 emessa d a l la CTR Lazi o in data 20/06/2017e non notif icata ; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto infatto 1. [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso davanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Latina - avverso tre avvisi di accertamento emessi dal Comune di Formia a titolo di imposta ICI-IMU sui terreni edificabili di sua proprietà per gli anni dal 2010 al 2012. 2. [OSCURATO:PERSONA] rigettava il ricorso. 3. Sull’appello della contribuente, la [OSCURATO:PERSONA] del Lazio – sez. staccata di Latina – accoglieva parzialmente il gravame, osservando che, ai fini della motivazione dell’avviso di accertamento, era sufficiente che lo stesso enunciasse il criterio astratto e che, nel caso di specie, gli avvisi impugnati indicavano sufficientemente i criteri utilizzati per calcolare l’imposta, i quali erano stati determinati sulla base di una perizia allegata agli avvisi e di una delibera del Consiglio Comunale di approvazione dei valori venali medi in comune commercio, non impugnata davanti al giudice amministrativo e, comunque, non contestata dalla contribuente. Aggiungeva che, per quantola presenza di vincoli più o meno limitanti la potenzialità edificatoria non sottraesse l’area al regime tributario delle aree edificabili, per una serie di vincoli esistenti sul fondo il valore indicato dal Comune in euro 64,00 al mq andava ridotto ad euro 40,00 al mq, in tali termini dovendo, per l’effetto, l’ente pubblico rettificare gli avvisi di accertamento. 4. Avverso la sentenza della CTR hanno proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] sulla base di cinque motivi. Il Comune di Formia ha resistito con controricorso, proponendo, a sua volta, ricorso incidentale fondato su un unico motivo.Ritenuto in diritto 1. Con il primo motivo la ricorrente principale deduce la nullità della sentenza ex art. 159 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c., per aver la CTR tentato di eliminare il vizio di omessa pronuncia su alcuni motivi del ricorso originario da cui era affetta la sentenza di primo grado, integrandone parzialmente la motivazione, anziché dichiararne la nullità. 1.1. Il motivo è infondato. Invero, il giudice di appello, cumulandosi davanti al medesimo le fasi rescindente e rescissoria, ha il potere di pronunciare su di una domanda sia qualora il primo giudice abbia omesso di decidere su di essa sia ove venga in rilievo una pronuncia viziata perché adottata in un procedimento conclusosi con una sentenza l'annullamento della quale non comporti l'obbligo di rimessione al primo giudice ex artt. 353 e 354 c.p.c. (Sez. 2ì, Ordinanza n. 10744 del 17/04/2019). In definitiva, in virtù dell'effetto sostitutivo della pronuncia della sentenza d'appello e del principio secondo cui le nullità della sentenza soggetta ad appello si convertono in motivi di impugnazione, ove il giudice del gravame rilevi un vizio nella sentenza impugnata (nella specie, una omissione di pronuncia su alcuni motivi del ricorso di primo grado) non può rimettere la causa al primo giudice ma deve trattenerla per l'ulteriore decisione nel merito. Del resto, è inammissibile, per difetto di interesse, il motivo di ricorso in cassazione avverso la sentenza di appello che abbia omesso di dichiarare la nullità della sentenza di primo grado, qualora il vizio di questa, laddove esistente, non avrebbe comportato la rimessione della causa al primo giudice, in quanto estraneo alle ipotesi tassative degli artt. 353 e 354 c.p.c. ed il giudice di appello abbia deciso nel merito su tutte le questioni controverse, senza alcun pregiudizio per il ricorrente conseguente alla omessa dichiarazione di nullità (Sez. 1, Sentenza n. 27777 del 21/11/2008; conf. Sez. 1, Sentenza n. 18578 del 21/09/2015). 2. Con il secondo motivo la ricorrente principale lamenta la nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art.360, comma 1, n. 4), c.p.c., per non essersi laCTR pronunciata su alcuni dei motivi di ricorso in appello da lei sollevati (la nullità della sentenza di primo grado per motivazione apparente; la mancata indicazione delle delibere relative alla determinazione delle aliquote per l’applicazione dell’ICI e dell’IMU; l’illegittimità, nullità/annullabilità dell’avviso di accertamento per violazione degli artt. 42 dPR n. 600/1973 e 21-septies l. n. 241/1990 per difetto di attribuzione; la mancata indicazione e/o allegazione della delibera e/o del provvedimento di delega al dirigente). 2.1. Il motivo è infondato. La CTR, da un lato, ha integrato la motivazione resa dal giudice di prime cure quanto alla motivazione degli avvisi di accertamento (evidenziando che a tal fine era sufficiente che gli stessi enunciassero il criterio astratto), e, dall’altro, ha affermato che gli avvisi impugnati indicavano sufficientemente i criteri astratti utilizzati per calcolare l’imposta, i quali erano stati, a loro volta, determinati sulla base di una perizia allegata agli avvisi e di una delibera del Consiglio Comunale di approvazione dei valori venali medi in comune commercio delle aree edificabili, non impugnata davanti al giudice amministrativo e, comunque, non contestata dalla contribuente. In tal guisa ragionando, la CTR si è pronunciata sulle eccezioni sollevate dalla contribuente sin dal primo grado di giudizio, debitamente trascritte, in ossequio al principio di specificità, a pagina 12 del ricorso (carenza di motivazione degli avvisi; mancata indicazione negli stessi delle delibere relative alla determinazione delle aliquote per l’applicazione dell’ICI e dell’IMU). Avuto riguardo, invece, all’asserita nullità e/o annullabilità degli avvisi per mancata indicazione e/o allegazione del provvedimento di delega al dirigente, si è, invece, in presenza di un rigetto implicito della detta eccezione, alla luce del principio per cui non ricorre il vizio di omessa pronuncia quando la decisione adottata, in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte, comporti necessariamente il rigetto di quest'ultima, non occorrendo una specifica argomentazione in proposito. Ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta, infatti, la mancanza di un'espressa statuizione del giudice, ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto: ciò non si verifica quando la decisione adottata comporti la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi in proposito una specifica argomentazione, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata col capo di domanda non espressamente esaminato risulti incompatibile con l'impostazione logico-giuridica della pronuncia (Sez. 1, Ordinanza n. 24155 del 13/10/2017). 3. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 36 d.lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per aver la CTR ritenuto che il solo fatto che l’area era inclusa nel PRG fosse sufficiente per reputare assoggettabili ad imposta gli immobili, senza considerare che gli stessi erano sottoposti a vincolo pubblicistico, con la conseguente inedificabilità. 3.1. Il motivo è infondato. Nel caso di specie, le aree in questione ricadono per intero nel cd. PEEP (Piano delle Zone da destinare all’edilizia economica e popolare) approvato (a norma della l. n. 167 del 1962) con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 9.3.1999 e, solo in parte, sono soggette anche a vincolo di tutela paesaggistica. La CTR haritenuto sul punto che l’area è, alla stregua del PRG, edificatoria e che la presenza di vincoli più o meno limitanti la potenzialità edificatoria non sottrae la stessa al regime tributario delle aree edificabili, laddove eventuali limitazioni alla edificabilità introdotte dai [OSCURATO:PERSONA] hanno rilievo circa la imponibilità, dovendosi, per l’effetto, in conseguenza di una serie di vincoli esistenti sul fondo, ridurre il valore indicato dal Comune in euro 64,00 al mq a quello di euro 40,00al mq. Orbene, anche a voler in astratto accedere alla impostazione della ricorrente, secondo cui le aree in oggetto sarebbero destinate a “verde pubblico attrezzato” (cfr. pagg. 15-16 del ricorso), l’orientamento dalla medesima invocata (nell’ambito del quale va inquadrata Sez. 5, Sentenza n. 5992 del 25/03/2015, secondo cui “In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), un'area compresa in una zona destinata in base al piano regolatore generale a verde pubblico attrezzato, è sottoposta ad un vincolo di destinazione che preclude ai privati tutte quelle trasformazioni del suolo che sono riconducibili alla nozione tecnica di edificazione, sicché non può essere qualificata come fabbricabile, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, e resta sottratta al regime fiscale dei suoli edificabili.”) è stato ormai superato da un più recente, e condiviso, indirizzo (Sez. 5, Sentenza n. 23814 del 23/11/2016; Sez. 6 -5, Ordinanza n. 17764 del 06/07/2018), a mente del quale “In tema d'imposta comunale sugli immobili (ICI), l'inclusione di un'area in una zona destinata dal piano regolatore generale a servizi pubblici o di interesse pubblico incide senz'altro nella determinazione del valore venale dell'immobile, da valutare in base alla maggiore o minore attualità delle sue potenzialità edificatorie, ma non ne esclude l'oggettivo carattere edificabile ex art. 2 del d.lgs. n. 504 del 1992, atteso che i vincoli d'inedificabilità assoluta, stabiliti in via generale e preventiva nel piano regolatore generale, vanno tenuti distinti dai vincoli di destinazione che non fanno venire meno l'originaria natura edificabile.”. Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi con riferimento al vincolo paesaggistico, il quale riguarderebbe peraltro solo una parte del terreno, avendo questa Corte affermato che, in tema di ICI, deve escludersi la natura edificabile di un'area che tale sia in base al PRG solo allorquando il piano paesaggistico regionale preveda vincoli di inedificabilità assoluti (Sez. 5, Sentenza n. 34242del 20/12/2019). Invero, ai fini della tassabilità delle "aree fabbricabili", le previsioni del piano paesaggistico regionale prevalgono, a norma dell'art. 145, comma 3, del d.lgs. n. 42 del 2004, sugli strumenti urbanistici dei Comuni, con la conseguenzache è irrilevante che il terreno sia edificabile secondo il piano regolatore generale qualora, in base al piano paesaggistico regionale, lo stesso sia soggetto ad un vincolo di inedificabilità assoluta, il quale, diversamente dai vincoli di inedificabilità specifica -che possono incidere unicamente sul valore venale dell'immobile -è idoneo a escludere la natura edificabile dell'area e, quindi, il presupposto impositivo (Sez. 5, Sentenza n. 33012 del 14/12/2019). Va, pertanto, ribadito il principio secondo cui, per le aree ricomprese nel piano regolatore generale, l'edificabilità non è esclusa da vincoli specifici, che possono incidere unicamente sul valore venale delle stesse in ragione delle concrete potenzialità edificatorie, ed è insussistente solo in presenza di vincoli assoluti, ancorché posti da strumenti regionali di pianificazione paesaggistica ed ambientale, i quali prevalgono sulla pianificazione urbanistica comunale (vedi Sez. 5, Sentenza n. 23206 del 18/09/2019). D’altra parte, solo le aree situate completamente nella fascia di rispetto (dei corsi d’acqua o ferroviario di cui all'art. 49 del d.P.R. n. 753 del 1980) non sono assoggettate ad ICI, in quanto sottoposte ad un divieto assoluto di edificazione; diversamente, per le aree incluse solo in parte sulla detta fascia il vincolo incide solo sulla determinazione del valore delle stesse e, quindi, sulla base imponibile (Sez. 5, Sentenza n. 23211 del 18/09/2019). 4. Con il quarto motivo la ricorrente principale denuncia la violazione dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per non aver la CTR posto a carico del Comune l’onere di fornire la prova circa l’eccessivo valore accertato delterreno. 4.1. Il motivo è inammissibile. Invero, la violazione del precetto di cui all'art. 2697 c.c. si configura solo nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era gravata in applicazione di detta norma, non anche quando, a seguito di una incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, abbia ritenuto erroneamente che la parte onerata avesse assolto tale onere, poichè in questo caso vi è un erroneo apprezzamento sull'esito della prova,sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. (fra le tante, Sez. L, Sentenza n. 17313 del 19/08/2020). Nel caso di specie, la CTR non ha posto a carico della contribuente l’onere di dimostrare l’eccessività del valore attribuito dal Comune ai terreni di sua proprietà, ma ha ritenuto che gli avvisi di accertamento da quest’ultimo adottati indicassero sufficientemente i criteri utilizzati per calcolare l’imposta, i quali erano stati determinati sulla base di una perizia allegata agli avvisi e di una delibera del Consiglio Comunale di approvazione dei valori venali medi in comune commercio, non impugnata davanti al giudice amministrativo e, comunque, non contestata dalla contribuente. 5. Con il quinto motivo la ricorrente principale si duole dell’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c., per non aver la CTR esplicitato l’iter logico posto alla base della decisione di valutare il valore dell’area ad euro 40,00 al mq, anziché al minor valore da lei indicato nella perizia. 5.1. Il motivo è fondato. In tema di contenzioso tributario, il giudice - in relazione alla natura del processo tributario, annoverabile tra quelli cosiddetti di impugnazione- merito -può quantificare il debito fiscale scendendo nel merito della pretesa tributaria, solo nel caso in cui quest'ultima sia parzialmente infondata, ma non quando l'atto impositivo che la rappresenta sia viziato da radicale nullità (Sez. 5, Sentenza n. 13868 del 09/06/2010). In particolare, il processo tributario non è diretto alla sola eliminazione giuridica dell'atto impugnato, ma ad una pronuncia di merito sostitutiva sia della dichiarazione resa dal contribuente che dell'accertamento dell'ufficio. Ne consegue che, ove il giudice tributario ravvisi la parziale infondatezza della pretesa fiscale (e non anche l'assoluta nullità dell'atto), non può limitarsi ad annullare l'atto impositivoche la rappresenta, ma è tenuto a quantificare la corretta pretesa dell'Amministrazione, sia pure entro i limiti tracciati dai petita delle parti (Sez. 5, Sentenza n. 25317 del 28/11/2014). Tuttavia, il giudice tributario, nel rideterminare il valore di aree edificabili ai fini ICI, rispetto alla stima fattane negli atti impositivi impugnati, deve procedere ad un proprio giudizio estimatorio, sulla base degli elementi provati e comunque non controversi, indicando, in base ai parametri normativi di riferimento, le effettive potenzialità edificatorie delle aree in oggetto e valutando le incidenze dei vincoli alle stesse afferenti, comportando, altrimenti, la sua decisione, un sostanziale esonero dell'Amministrazione dall'onere probatorio su di essa incombente(Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 21695 del 19/09/2017). Alla stregua delle considerazioni che precedono, la CTR erroneamente ha disposto la riduzione del valore dell’area sulla base della sola “serie di vincoli esistenti sul fondo”. 6. Con l’unico motivo del ricorso incidentale il Comune di Formia deduce la violazione degli artt. 5, comma 5, d.lgs. n. 504/1992 e 132 n. 4 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per aver la CTR disposto, con motivazione illogica, la rettifica in diminuzione del valore dell’area “per una serie di vincoli esistenti sul fondo”, nonostante il valore di euro 64,00 al mq indicato nei tre avvisi di accertamento fosse stato determinato sulla base di un atto stipulato in data 9.7.2010 con la contribuente per la cessione volontaria dell’area medesima (nel quale, appunto, quel valore era stato stabilito quale prezzo di esproprio) e di una perizia dell’Ufficio urbanistica. 6.1. Il motivo è fondato per le medesime ragioni esposte nell’analizzare l’ultimo motivo del ricorso principale. 7. In accoglimento del quinto motivo del ricorso principale e dell’unico motivo di quello incidentale, va, pertanto, cassata l’impugnata sentenza, con conseguente rinvio della causa, anche per le spese del presente grado di giudizio, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, che si atterrà al seguente principio di diritto: “In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), ai fini della determinazione del valore imponibile è indispensabile che la misura del valore venale in comune commercio sia ricavata in base ai parametri vincolanti previsti dall'art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 504 del 1992, che, per le aree fabbricabili, devono avere riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per gli eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche; pertanto, poiché tali criteri normativamente determinati devono considerarsi tassativi, il giudice di merito, investito della questione del valore attribuito ad un'area fabbricabile, non può esimersi dal verificarne la corrispondenza, tenuto conto dell'anno di imposizione, ai predetti parametri”. P.Q.M. accoglie il quinto motivo del ricorso principale e l’unico motivo di quello incidentale, rigetta il primo, il secondo ed il terzo motivo del ricorso principale e dichiara inammissibile il quarto, cassa la sentenza impugnata con riferimento ai motivi acc