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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 13084/2026

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ocura speciale in attidall’avv. [OSCURATO:PERSONA]– ricorrente –controAGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro temporerappresentata e difesa come per legge dall’Avvocatura Generale delloStato- controricorrente –della sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado dellaLombardia, n. 3197/11/2024 depositata in data 9/12/2024 e nonnotificataCons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 1Numero registro generale 13419/2025Numero sezionale 2182/2026Numero di raccolta generale 13084/2026Data pubblicazione 07/05/2026Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]Con avviso di accertamento IVA relativo all’anno d’imposta 2014,l’Agenzia delle Entrate contestava a [OSCURATO:SOCIETA]. l’erroneoassoggettamento a IVA delle operazioni denominate “anticipicampagne”, ritenute dall’Ufficio mere movimentazioni finanziarie fuoricampo IVA ai sensi dell’art. 2, comma 3, lett. a), del d.P.R. n. 633 del1972, con conseguente indebita detrazione dell’imposta e ritardatoversamento.La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano rigettavail ricorso della contribuente.

Avverso tale decisione la società proponevaappello, deducendo l’erronea qualificazione delle operazioni,sostenendone la natura di bonus commerciali costituenti riduzione delprezzo di vendita delle autovetture ai concessionari, nonché la violazionedei principi unionali in materia di detrazione IVA.

L’Agenzia delle Entratesi costituiva chiedendo il rigetto dell’appello.La Corte territoriale ha ritenuto infondati i motivi di gravame.

Invia preliminare, ha escluso che la controversia involgesse un’ipotesi diabuso del diritto, rilevando come l’Amministrazione finanziaria si fosselimitata a una riqualificazione giuridica delle operazioni fatturate, senzacontestarne la sostanza economica.Nel merito, ha affermato che gli “anticipi campagne” non integranooperazioni commerciali imponibili, poiché privi di una specificacontroprestazione e non riconducibili a singole campagne promozionalio a determinate cessioni di veicoli.

Tali erogazioni, non rilevate a contoeconomico e sistematicamente stornate nel periodo successivo, sonostate qualificate come anticipazioni di liquidità, assimilabili afinanziamenti a titolo gratuito in favore dei concessionari.

È stato altresìprecisato che, pur nell’ambito di un unitario rapporto di concessione,Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2Numero registro generale 13419/2025Numero sezionale 2182/2026Numero di raccolta generale 13084/2026Data pubblicazione 07/05/2026possono coesistere negozi giuridici distinti e collegati, ciascuno dotato diautonoma causa e soggetto a separato trattamento fiscale.

Ne consegueche la pattuizione relativa agli “anticipi campagne”, avendo funzionefinanziaria, rientra tra le operazioni aventi ad oggetto cessioni di denaro,escluse dall’ambito di applicazione dell’IVA.

Sono pertanto restateassorbite le ulteriori censure relative alla disciplina della detrazionedell’imposta.Ricorre a questa Corte la società contribuente con atto affidato adue motivi di censura illustrati da memoria.Resiste con controricorso l’Amministrazione finanziaria.Ragioni della decisioneCon il primo motivo la ricorrente denuncia la nullità della sentenzaimpugnata per motivazione apparente, in relazione all’art. 360, comma1, n. 4, c.p.c., deducendo che il giudice di appello avrebbe fornito unaricostruzione dei fatti contraddittoria e incoerente, confondendo fatturee note di credito e rendendo così incomprensibile l’iter logico-giuridicoseguito.

Secondo la ricorrente, tale incertezza ricostruttiva inciderebbesul nucleo essenziale della decisione, impedendo di comprendere sel’accertamento riguardasse IVA a debito o IVA a credito e,conseguentemente, il fondamento stesso della ripresa fiscale.Il motivo è infondato.Invero, la motivazione resa dalla sentenza di merito rende chiarol’iter logico - giuridico seguito per addivenire a decisione, con ciòrisultando rispettosa del c.d.

“minimo costituzionale” (Cass. Sez.

Un. n.8053/2014).La pronuncia di merito, infatti, a fronte di un modus operandi dellasocietà contribuente riassunto, per vero, con maggior chiarezza inricorso “…in occasione delle erogazioni stesse, questa emetteva dellenote di credito (con relativa IVA a credito) che venivanosuccessivamente stornate (con relativa IVA a debito), e a consuntivo –Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3Numero registro generale 13419/2025Numero sezionale 2182/2026Numero di raccolta generale 13084/2026Data pubblicazione 07/05/2026ossia una volta conclusa la campagna di vendita – ulteriormente correttecon nuove note di credito (con relativa IVA a credito), per gli sconti inconcreto spettanti in base alle auto effettivamente vendute dalleconcessionarie ai clienti”; ha assai sinteticamente, ma comunquecorrettamente, solo affermato che “l'odierna materia del contendere,delimitata appunto dal giudizio impugnatorio avverso l'avviso diaccertamento sopra richiamato, impone di esaminare la fondatezza dellacontestazione mossa dall'Ufficio alla contribuente in ordine allacorrettezza del suo operato laddove sulle fatture "anticipo campagne"ha applicato l'IVA invece di considerarle non imponibili ai sensi dell'art.2, comma 3, lettera a) d.p.r. n. 633/1972”.

Tale affermazione, anche inquanto posta a confronto con la altrettanto sintetica prospettazionedell’Ufficio “l'Agenzia contesta detto assunto ed afferma che leoperazioni fatturate sono «di fatto delle cessioni di denaro (contributi) afronte delle quali non vi è alcuna specifica controprestazione»” permettedi identificare con chiarezza la situazione di fatto, le questioni di dirittoe le ragioni poste a base del decisum.Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsaapplicazione degli artt. 1, 2 e 12 della direttiva 2006/112/CE, dell’art.12 del d.P.R. n. 633 del 1972, nonché dei principi unionali in materia diunitarietà delle prestazioni e di trattamento IVA delle operazionieconomicamente connesse, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3,c.p.c.

Sostiene che la Corte territoriale avrebbe erroneamente frazionatoun’operazione economica unitaria, costituita dalla vendita delleautovetture e dai correlati bonus commerciali riconosciuti aiconcessionari, qualificando gli anticipi campagne come finanziamentiautonomi e gratuiti, fuori campo IVA, anziché come componentiaccessorie o integrative della prestazione principale, soggette almedesimo regime IVA.

La ricorrente deduce anche la violazione e falsaapplicazione dell’art. 2, comma 3, lett. a), del d.P.R. n. 633 del 1972,Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 4Numero registro generale 13419/2025Numero sezionale 2182/2026Numero di raccolta generale 13084/2026Data pubblicazione 07/05/2026nonché dell’art. 21 del d.P.R. n. 131 del 1986, assumendo che il giudicedi merito abbia indebitamente richiamato la disciplina e i criteri elaboratiin materia di imposta di registro sul collegamento negoziale,estendendoli all’IVA, in contrasto con la natura armonizzata diquest’ultima e con il principio di prevalenza della sostanza economicadell’operazione.

Secondo la ricorrente, la gratuità dell’anticipazione didenaro costituirebbe indice di strumentalità rispetto alla vendita deiveicoli e non di autonomia causale, sicché l’operazione dovrebbe seguireil regime IVA della prestazione principale.Come si illustra anche in memoria, secondo la contribuente, poichéda una parte, l’erogazione della somma di denaro è parametrata, equindi strettamente legata, alle vendite, prima in via provvisoria (in basea quelle del periodo precedente), poi in via definitiva (sulle venditerealmente concluse nel periodo di riferimento), ogni elemento delmeccanismo è collegato alle vendite: sia l’an, sia il quantum provvisoriosia il quantum definitivo (tanto che, ove non vi fosse stata venditaalcuna, non vi sarebbe stato alcun bonus).

Quindi, si conclude semprein memoria, se l’intera operazione è a saldo zero – sia sul piano dei flussidi danaro tra le parti, sia ai fini IVA – essa si risolve in uno sconto sullevetture effettivamente vendute; se l'effetto finale è proprio questosconto, allora la causa in concreto dell’intera operazione – quella cheoccorre valutare per la corretta qualificazione delle operazioni – èappunto quella di uno sconto sul prezzo di vendita delle vetture, la stessanon ha una causa finanziaria autonoma, ma è un tutt’uno con il rapportodi compravendita sottostante.Il motivo è fondato.La Corte di merito che ritenuto che “nel caso di specie, lapattuizione sull' «anticipo campagna» attuando la funzione difinanziamento a titolo gratuito dei concessionari va qualificata connegozio "collegato" a quello di concessione per la vendita di autoveicoli”.Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 5Numero registro generale 13419/2025Numero sezionale 2182/2026Numero di raccolta generale 13084/2026Data pubblicazione 07/05/2026Con riferimento al richiamo al collegamento negoziale, va in primoluogo ricordato – come rileva correttamente anche parte ricorrente - chequesta Corte di cassazione ha precisato come i criteri elaborati inmateria di imposta di registro, fondati sulla distinzione tra negoziocomplesso e negozi collegati, non siano automaticamente trasferibiliall’IVA, imposta armonizzata che esige invece un’analisi funzionale eunitaria dell’operazione economica.

In questo senso si pone quellagiurisprudenza di Legittimità (Cass. n. 18433/2024), che, pur ribadendola distinzione civilistica e registrale tra negozio complesso e negozicollegati, evidenzia la necessità di un autonomo apprezzamento ai finiIVA, che sia conforme ai principi unionali.La disposizione di riferimento nel diritto interno è l’art. 12 deld.P.R. n. 633 del 1972 secondo il quale “il trasporto, la posa in opera,l'imballaggio, il confezionamento, la fornitura di recipienti o contenitorie le altre cessioni o prestazioni accessorie (sottolineatura aggiunta) aduna cessione di beni o ad una prestazione di servizi, effettuatidirettamente dal cedente o prestatore ovvero per suo conto e a suespese, non sono soggetti autonomamente all'imposta nei rapporti frale parti dell'operazione principale.

Se la cessione o prestazione principaleè soggetta all'imposta, i corrispettivi delle cessioni o prestazioniaccessorie imponibili concorrono a formarne la base imponibile”.Come ha chiarito la giurisprudenza unionale, si tratta di un'unicaoperazione quando due o più elementi o atti forniti dal soggetto passivosono strettamente connessi a tal punto da formare, oggettivamente, unasola prestazione economica indissociabile la cui scomposizione avrebbecarattere artificioso.Ciò accade anche nel caso in cui (con principio ovviamenteapplicabile sia a cessioni di beni che a prestazioni di servizi) una o piùprestazioni costituiscono una prestazione principale, mentre altreprestazioni costituiscono una o più prestazioni accessorie cui si applicaCons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 6Numero registro generale 13419/2025Numero sezionale 2182/2026Numero di raccolta generale 13084/2026Data pubblicazione 07/05/2026la stessa disciplina tributaria della prestazione principale; e accessoria è– secondo la Corte del Lussemburgo - una prestazione che noncostituisce per la clientela un fine a sé stante, bensì il mezzo per fruireal meglio del servizio principale offerto dal prestatore (CGUE, 8 dicembre2016, causa C-208/15, Stock '94, punto 27; CGUE, 4 settembre 2019,causa C-71/18, KPC Herning; CGUE, 17 dicembre 2020, causa C-801/19, Franck, punto 25).Per stabilire se le prestazioni fornite costituiscano più prestazioniindipendenti tra loro collegate – come ha ritenuto la sentenza impugnata- o una prestazione unica – come sostiene la ricorrente - occorreindividuare gli elementi caratteristici dell'operazione di cui si tratta(CGUE, 17 gennaio 2013, C-224/11, BGk Leasing, punto 32; CGUE, 16aprile 2015, causa C-42/14, [OSCURATO:PERSONA] wWarszawie, punto 32).A tal fine, si tiene conto tanto dell'obiettivo economicodell'operazione quanto dell'interesse dei destinatari delle prestazionianche tenendo conto del contesto di sinergia e cooperazione quisussistente, alla luce della relazione non certo di indifferenza che haluogo tra cedente (l’odierna contribuente) e concessionario facenteparte della rete di vendita del cedente.Indubbiamente, infatti, ai fini dell'iva, ciascuna prestazione deveessere normalmente considerata distinta e indipendente, come risultadall'art. 1, par. 2, secondo comma, della direttiva iva (CGUE, causa C-42/14, [OSCURATO:PERSONA] w Warszawie, cit. punto 30;CGUE, causa C-392/11, 27 settembre 2912, FFW, ove al punto 14 èsottolineato che secondo quanto stabilito dall’art. 1, par. 2, secondocomma della direttiva 2006/112/CE1 “ciascuna prestazione deve esserenormalmente considerata distinta e indipendente”).

In alcuni casi,tuttavia, più prestazioni formalmente distinte, che potrebbero esserefornite separatamente e dar così luogo, separatamente, a imposizione oCons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 7Numero registro generale 13419/2025Numero sezionale 2182/2026Numero di raccolta generale 13084/2026Data pubblicazione 07/05/2026a esenzione, vanno considerate come un'unica operazione quando nonsono indipendenti.

Al riguardo, ha chiarito la giurisprudenza unionale, sitratta di un'unica operazione quando due o più elementi o atti forniti dalsoggetto passivo sono strettamente connessi a tal punto da formare,oggettivamente, una sola prestazione economica indissociabile la cuiscomposizione avrebbe carattere artificioso.Tale artificioso frazionamento si verifica quando più operazionicostituiscano, in realtà, un tutto unico, e cioè quando l'operazione«accessoria» non sarebbe stata posta in essere se non fosse stata postain essere quella principale, con la conseguenza che entrambe debbonoritenersi funzionalmente collegate ad ottenere lo stesso identico bene olo stesso identico servizio (Cass. n. 13312/2013; Cass. n. 20029/2011).In materia tributaria, peraltro, l'opera di qualificazione non siesaurisce, necessariamente, nell'esame del solo dato contrattuale mapuò investire, più specificamente, il fenomeno economico che il rapporto(o i rapporti) mira a realizzare, sì da valutare l'effettiva consistenzadell'operazione e, in caso di pluralità di operazioni, se esse abbiano unamedesima "sostanza economica" anche se vi sia una differente"sostanza giuridica" (Cass. n. 33495/2018).

Ciò è particolarmenteevidente in materia di IVA ove, per quanto ciascuna prestazione debbaessere normalmente considerata distinta e indipendente, come risultadall'art. 1, par. 2, comma 2, della c.d.

"sesta direttiva", vi sono tuttaviacasi in cui più prestazioni formalmente distinte, che potrebbero esserefornite separatamente e dar così luogo, altrettanto distintamente, aimposizione o a esenzione, devono essere considerate come un'unicaoperazione quando non sono indipendenti.Ne è ulteriore conferma la considerazione secondo la quale ilsistema del diritto unionale a fa rientrare nella medesima baseimponibile le spese accessorie addebitate all'acquirente da parte delcedente, riguardo a prestazioni che non costituiscono per il cliente unCons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 8Numero registro generale 13419/2025Numero sezionale 2182/2026Numero di raccolta generale 13084/2026Data pubblicazione 07/05/2026fine a sé stante, bensì il mezzo per fruire nelle migliori condizioni dellaprestazione principale (CGCE, C- 2/95, 5 giugno 1997, SparekassernesDatacenter; CGUE, C- 572/07, 11 giugno 2009, RLRE [OSCURATO:PERSONA]),in regime cioè di dipendenza funzionale; CGCE, C- 394/04, 1 dicembre2005 e C- 395/04), onde ottenere una prestazione economica unica,indissociabile e solo artificiosamente scomponibile (CGCE, C- 88/09, 11febbraio 2010), qual può essere allora – se ne deduce - sia la rivenditadi merci a prezzo maggiorato mediante "contributo spese" (oggetto dellepronunce surrichiamate), sia la rivendita di merci a prezzo ridottomediante “sconto” (che qui viene in rilievo).Anche per l'art. 13 del d.P.R. n. 633 del 1972, in realtà, ilcorrispettivo di vendita pattuito con il committente va consideratoglobalmente e integralmente come prezzo dell'operazione economica(“la base imponibile delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi ècostituita dall'ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti al cedenteo prestatore secondo le condizioni contrattuali, compresi gli oneri e lespese inerenti all'esecuzione e i debiti o altri oneri verso terzi accollatial cessionario o al committente, aumentato delle integrazionidirettamente connesse con i corrispettivi dovuti da altri soggetti”):nondimeno, infatti, la filiera commerciale fornitore - rivenditore -acquirente finale non si discosta dallo schema divisato dall'art. 13 ridettonell'individuare il prezzo imponibile come comprensivo non solo dellespese riferite al bene ceduto ma anche degli sconti applicati a talecessione.Conseguentemente, se una prestazione deve essere considerataunica anche “quando due o più elementi o atti forniti dal soggettopassivo al consumatore (…) sono a tal punto strettamente connessi daformare, oggettivamente, una sola prestazione economica indissociabilela cui scomposizione avrebbe carattere artificiale” (CGUE, sentenza 27ottobre 2005, C-41/04, Levob, punto 22), ciò accade anche nel caso inCons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 9Numero registro generale 13419/2025Numero sezionale 2182/2026Numero di raccolta generale 13084/2026Data pubblicazione 07/05/2026cui una o più prestazioni costituiscono una prestazione principale,mentre la o le altre prestazioni costituiscono una o più prestazioniaccessorie cui si applica la stessa disciplina tributaria della prestazioneprincipale.

Una prestazione dev’essere considerata accessoria e nonprincipale quando non costituisce per la clientela un fine a sé stante,bensì il mezzo per fruire al meglio del servizio principale offerto dalprestatore (CGUE, causa C-208/15, 8 dicembre 2016, Stock '94, punto27; causa C-71/18, 4 settembre 2019, KPC Herning; causa C-801/19,17 dicembre 2020, Franck, punto 25); prestatore che in questo caso –l’odierna ricorrente – cede i beni in argomento per mezzo deiconcessionari che compongono la sua stessa rete di vendita.E allora per stabilire se le prestazioni fornite costituiscano piùprestazioni indipendenti o una prestazione unica (in quanto laconnessione di cui si è appena detto è così naturale e forte da rendereartificiosa la scomposizione) occorre individuare gli elementicaratteristici dell'operazione di cui si tratta (CGUE, causa C-224/11, BG2Leasing, punto 32; causa C- 42/14, sentenza 16 aprile 2015, WojskowaAgencja Mieszkaniowa w Warszawie, punto 32).

E, a tal fine, si tieneconto di due elementi: l'obiettivo economico dell'operazione edell'interesse dei destinatari delle prestazioni.La Corte unionale ha infatti ulteriormente chiarito che entrambi iprofili, sia l’obiettivo economico di tale operazione (CGUE, C-461/08, 19novembre 2009, [OSCURATO:PERSONA], punto 39; CGUE, C-175/09, 28 ottobre 2010, Axa UK, punto 23; CGUE, C-392/11,27settembre 2012, [OSCURATO:PERSONA], punto 23), sia l’interesse deidestinatari delle prestazioni (CGUE, C-42/14, sentenza 16 aprile 2015,[OSCURATO:PERSONA] w Warszawie, punto 35) vannoesaminati ai fini di un corretto inquadramento dell’operazione.Rilevante è, allora, nel presente caso la circostanza che ilversamento delle somme al concessionario, in base all'accertamentoCons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 10Numero registro generale 13419/2025Numero sezionale 2182/2026Numero di raccolta generale 13084/2026Data pubblicazione 07/05/2026svolto dal giudice d'appello, trova riflesso e giustificazione nellaconseguente riduzione del prezzo derivante dalle somme trasferite aiconcessionari; ciò certamente incentiva le vendite (ed è la finalità dellec.d.

“campagne”) dato che provoca dapprima una anticipazionefinanziaria – poi restituita – in capo ai concessionari, quindi un ribassodel prezzo una volta ultimata la “campagna” con l’acquisto dei veicoli daparte dei clienti finali.

L’operazione persegue in concreto l’obiettivoeconomico di agevolare i concessionari nel mantenere più bassi i prezzidi vendita ai clienti finali; clienti finali i quali a fronte di ciò sopportanoun prezzo più vantaggioso.E tanto emerge specialmente in relazione all'obiettivo economicoperseguito, che è pur sempre quello – per ambedue i soggetti quicoinvolti, cedente e concessionari – di incentivare le vendite: poiché inbase all'accertamento del giudice d'appello nel caso di specie, lapattuizione sull' «anticipo campagna» attua la funzione di finanziamentoa titolo gratuito dei concessionari che ha come riflesso un prezzo divendita finale più basso, essa - diversamente da quanto ritenuto undiritto dalla sentenza di merito – non va qualificata come negoziomeramente "collegato" a quello di concessione per la vendita diautoveicoli, ma come elemento costitutivo di una unica (per quantocomplessa ma pur sempre singola) operazione negoziale diretta aridurre sia il prezzo di vendita ai concessionari, sia il prezzo di cessioneai clienti finali.

Risulta quindi accertato, alla luce degli elementicaratteristici dell’operazione di cui trattasi, che il soggetto chetrasferisce le somme fornisce qui al cliente finale, considerato comeconsumatore medio, non più prestazioni distinte ma un’unicaprestazione (v., in tal senso, CGUE, 27 ottobre 2005, causa C-41/04,[OSCURATO:PERSONA] e OV Bank, punto 20, nonché 29 marzo 2007,causa C-111/05, Aktiebolaget NN, punti n. 17 e n. 20).Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 11Numero registro generale 13419/2025Numero sezionale 2182/2026Numero di raccolta generale 13084/2026Data pubblicazione 07/05/2026In ultimo, la Corte non ignora l’esistenza – della quale va dato atto– di una consolidata giurisprudenza in materia di “bonus quantitativi”(tra molte, si vedano Cass. n. 11398/2015; Cass. n. 16128/2017; Cassn. 5675/2025) le cui conclusioni peraltro sono del tutto conformi conquelle qui individuate sia pur ponendosi in situazioni di fatto nonsovrapponibili (stante il meccanismo delle note di credito anticipate chequi è adottato) e sia pure in forza di un percorso logico-giuridicodifferente (incentrato sulla natura complessiva dell’operazione a fini iva,non sulla connessione tra le prestazioni rilevanti a fini iva).Invero, questa Corte ha sul punto chiarito (Cass. n. 8364/2023)che o in tema di IVA, lo sconto si differenzia dal premio (segnatamentedi fine anno) in quanto il primo è un valore incidente direttamente indiminuzione sul prezzo della merce compravenduta o del servizioscambiato, riducendone l'ammontare dovuto per le singole operazionicompiute, mentre il premio (di fine anno) è un contributo autonomoriconosciuto indistintamente (a fine esercizio) al cliente alraggiungimento di un determinato fatturato o comunque per incentivarloa futuri acquisti; pertanto, solo il premio, e non anche lo sconto, èsussumibile nella categoria della cessione gratuita di denaro esentedall'IVA ex art. 2, comma 3, lett. a, d.P.R. n. 633 del 1972, atteso chelo sconto si riferisce alla riduzione dei prezzi in concreto praticati nellesingole operazioni fatturate, mentre il premio configura "ex se"un'autonoma cessione avente a oggetto denaro, come tale non soggettaall'IVA.Sotto questo profilo, la situazione di fatto – incontroversa in causa- in forza della quale all'inizio del singolo mese l'ammontare erogatocostituisce una stima, calcolata in via presuntiva sulla base dei dati divendita delle autovetture dei mesi precedenti, mentre a chiusuradell'operazione del singolo mese, l'importo recato in via anticipata …viene rideterminato (integrandolo o riducendolo) in via definitiva in baseCons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 12Numero registro generale 13419/2025Numero sezionale 2182/2026Numero di raccolta generale 13084/2026Data pubblicazione 07/05/2026ai consuntivi delle vendite di veicoli e per tale motivo sono indicati inumeri di telaio, consente di identificare certamente come sconto –escludendone la natura di premo – le prestazioni in argomento.Ancora, (Cass. n. 5675/2025) si è ulteriormente specificato – conriguardo proprio ai cd.

"bonus quantitativi" già citati – che tali importidovuti per la vendita di autovetture, consistenti in assegnazionicorrisposte in relazione ad attività proprie del cliente/cessionario edincidenti sul volume d'affari del fornitore/concedente, sono assoggettati,in applicazione del principio di neutralità dell'imposta armonizzata, alregime fiscale riservato agli "abbuoni o sconti previsticontrattualmente", di cui all'art. 26, comma 2, del d.P.R. n. 633 del 1972quindi rientrano anch’essi nelle operazioni soggette ad iva.Pertanto, in accoglimento del secondo motivo di ricorso, lasentenza va cassata con rinvio al giudice di merito che rivaluterà i fattidi causa adeguandosi ai superiori principi di diritto P.Q.Maccoglie il secondo motivo di ricorso, rigetta il primo; cassa lasentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte digiustizia tributaria di secondo grado della Lombardia in diversacomposizione alla quale demanda di provvedere anche in ordine allespese processuali del presente giudizio di Legittimità.Così deciso in Roma, il 10 marzo 2026.Il PresidenteLucio LuciottiCons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 13

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ocura speciale in attidall’avv. [OSCURATO:PERSONA]– ricorrente –controAGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro temporerappresentata e difesa come per legge dall’Avvocatura Generale delloStato- controricorrente –della sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado dellaLombardia, n. 3197/11/2024 depositata in data 9/12/2024 e nonnotificataCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 1Numero registro generale 13419/2025Numero sezionale 2182/2026Numero di raccolta generale 13084/2026Data pubblicazione 07/05/2026Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]Con avviso di accertamento IVA relativo all’anno d’imposta 2014,l’Agenzia delle Entrate contestava a [OSCURATO:SOCIETA]. l’erroneoassoggettamento a IVA delle operazioni denominate “anticipicampagne”, ritenute dall’Ufficio mere movimentazioni finanziarie fuoricampo IVA ai sensi dell’art. 2, comma 3, lett. a), del d.P.R. n. 633 del1972, con conseguente indebita detrazione dell’imposta e ritardatoversamento.La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano rigettavail ricorso della contribuente. Avverso tale decisione la società proponevaappello, deducendo l’erronea qualificazione delle operazioni,sostenendone la natura di bonus commerciali costituenti riduzione delprezzo di vendita delle autovetture ai concessionari, nonché la violazionedei principi unionali in materia di detrazione IVA. L’Agenzia delle Entratesi costituiva chiedendo il rigetto dell’appello.La Corte territoriale ha ritenuto infondati i motivi di gravame. Invia preliminare, ha escluso che la controversia involgesse un’ipotesi diabuso del diritto, rilevando come l’Amministrazione finanziaria si fosselimitata a una riqualificazione giuridica delle operazioni fatturate, senzacontestarne la sostanza economica.Nel merito, ha affermato che gli “anticipi campagne” non integranooperazioni commerciali imponibili, poiché privi di una specificacontroprestazione e non riconducibili a singole campagne promozionalio a determinate cessioni di veicoli. Tali erogazioni, non rilevate a contoeconomico e sistematicamente stornate nel periodo successivo, sonostate qualificate come anticipazioni di liquidità, assimilabili afinanziamenti a titolo gratuito in favore dei concessionari. È stato altresìprecisato che, pur nell’ambito di un unitario rapporto di concessione,Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2Numero registro generale 13419/2025Numero sezionale 2182/2026Numero di raccolta generale 13084/2026Data pubblicazione 07/05/2026possono coesistere negozi giuridici distinti e collegati, ciascuno dotato diautonoma causa e soggetto a separato trattamento fiscale. Ne consegueche la pattuizione relativa agli “anticipi campagne”, avendo funzionefinanziaria, rientra tra le operazioni aventi ad oggetto cessioni di denaro,escluse dall’ambito di applicazione dell’IVA. Sono pertanto restateassorbite le ulteriori censure relative alla disciplina della detrazionedell’imposta.Ricorre a questa Corte la società contribuente con atto affidato adue motivi di censura illustrati da memoria.Resiste con controricorso l’Amministrazione finanziaria.Ragioni della decisioneCon il primo motivo la ricorrente denuncia la nullità della sentenzaimpugnata per motivazione apparente, in relazione all’art. 360, comma1, n. 4, c.p.c., deducendo che il giudice di appello avrebbe fornito unaricostruzione dei fatti contraddittoria e incoerente, confondendo fatturee note di credito e rendendo così incomprensibile l’iter logico-giuridicoseguito. Secondo la ricorrente, tale incertezza ricostruttiva inciderebbesul nucleo essenziale della decisione, impedendo di comprendere sel’accertamento riguardasse IVA a debito o IVA a credito e,conseguentemente, il fondamento stesso della ripresa fiscale.Il motivo è infondato.Invero, la motivazione resa dalla sentenza di merito rende chiarol’iter logico - giuridico seguito per addivenire a decisione, con ciòrisultando rispettosa del c.d. “minimo costituzionale” (Cass. Sez. Un. n.8053/2014).La pronuncia di merito, infatti, a fronte di un modus operandi dellasocietà contribuente riassunto, per vero, con maggior chiarezza inricorso “…in occasione delle erogazioni stesse, questa emetteva dellenote di credito (con relativa IVA a credito) che venivanosuccessivamente stornate (con relativa IVA a debito), e a consuntivo –Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3Numero registro generale 13419/2025Numero sezionale 2182/2026Numero di raccolta generale 13084/2026Data pubblicazione 07/05/2026ossia una volta conclusa la campagna di vendita – ulteriormente correttecon nuove note di credito (con relativa IVA a credito), per gli sconti inconcreto spettanti in base alle auto effettivamente vendute dalleconcessionarie ai clienti”; ha assai sinteticamente, ma comunquecorrettamente, solo affermato che “l'odierna materia del contendere,delimitata appunto dal giudizio impugnatorio avverso l'avviso diaccertamento sopra richiamato, impone di esaminare la fondatezza dellacontestazione mossa dall'Ufficio alla contribuente in ordine allacorrettezza del suo operato laddove sulle fatture "anticipo campagne"ha applicato l'IVA invece di considerarle non imponibili ai sensi dell'art.2, comma 3, lettera a) d.p.r. n. 633/1972”. Tale affermazione, anche inquanto posta a confronto con la altrettanto sintetica prospettazionedell’Ufficio “l'Agenzia contesta detto assunto ed afferma che leoperazioni fatturate sono «di fatto delle cessioni di denaro (contributi) afronte delle quali non vi è alcuna specifica controprestazione»” permettedi identificare con chiarezza la situazione di fatto, le questioni di dirittoe le ragioni poste a base del decisum.Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsaapplicazione degli artt. 1, 2 e 12 della direttiva 2006/112/CE, dell’art.12 del d.P.R. n. 633 del 1972, nonché dei principi unionali in materia diunitarietà delle prestazioni e di trattamento IVA delle operazionieconomicamente connesse, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3,c.p.c. Sostiene che la Corte territoriale avrebbe erroneamente frazionatoun’operazione economica unitaria, costituita dalla vendita delleautovetture e dai correlati bonus commerciali riconosciuti aiconcessionari, qualificando gli anticipi campagne come finanziamentiautonomi e gratuiti, fuori campo IVA, anziché come componentiaccessorie o integrative della prestazione principale, soggette almedesimo regime IVA. La ricorrente deduce anche la violazione e falsaapplicazione dell’art. 2, comma 3, lett. a), del d.P.R. n. 633 del 1972,Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 4Numero registro generale 13419/2025Numero sezionale 2182/2026Numero di raccolta generale 13084/2026Data pubblicazione 07/05/2026nonché dell’art. 21 del d.P.R. n. 131 del 1986, assumendo che il giudicedi merito abbia indebitamente richiamato la disciplina e i criteri elaboratiin materia di imposta di registro sul collegamento negoziale,estendendoli all’IVA, in contrasto con la natura armonizzata diquest’ultima e con il principio di prevalenza della sostanza economicadell’operazione. Secondo la ricorrente, la gratuità dell’anticipazione didenaro costituirebbe indice di strumentalità rispetto alla vendita deiveicoli e non di autonomia causale, sicché l’operazione dovrebbe seguireil regime IVA della prestazione principale.Come si illustra anche in memoria, secondo la contribuente, poichéda una parte, l’erogazione della somma di denaro è parametrata, equindi strettamente legata, alle vendite, prima in via provvisoria (in basea quelle del periodo precedente), poi in via definitiva (sulle venditerealmente concluse nel periodo di riferimento), ogni elemento delmeccanismo è collegato alle vendite: sia l’an, sia il quantum provvisoriosia il quantum definitivo (tanto che, ove non vi fosse stata venditaalcuna, non vi sarebbe stato alcun bonus). Quindi, si conclude semprein memoria, se l’intera operazione è a saldo zero – sia sul piano dei flussidi danaro tra le parti, sia ai fini IVA – essa si risolve in uno sconto sullevetture effettivamente vendute; se l'effetto finale è proprio questosconto, allora la causa in concreto dell’intera operazione – quella cheoccorre valutare per la corretta qualificazione delle operazioni – èappunto quella di uno sconto sul prezzo di vendita delle vetture, la stessanon ha una causa finanziaria autonoma, ma è un tutt’uno con il rapportodi compravendita sottostante.Il motivo è fondato.La Corte di merito che ritenuto che “nel caso di specie, lapattuizione sull' «anticipo campagna» attuando la funzione difinanziamento a titolo gratuito dei concessionari va qualificata connegozio "collegato" a quello di concessione per la vendita di autoveicoli”.Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 5Numero registro generale 13419/2025Numero sezionale 2182/2026Numero di raccolta generale 13084/2026Data pubblicazione 07/05/2026Con riferimento al richiamo al collegamento negoziale, va in primoluogo ricordato – come rileva correttamente anche parte ricorrente - chequesta Corte di cassazione ha precisato come i criteri elaborati inmateria di imposta di registro, fondati sulla distinzione tra negoziocomplesso e negozi collegati, non siano automaticamente trasferibiliall’IVA, imposta armonizzata che esige invece un’analisi funzionale eunitaria dell’operazione economica. In questo senso si pone quellagiurisprudenza di Legittimità (Cass. n. 18433/2024), che, pur ribadendola distinzione civilistica e registrale tra negozio complesso e negozicollegati, evidenzia la necessità di un autonomo apprezzamento ai finiIVA, che sia conforme ai principi unionali.La disposizione di riferimento nel diritto interno è l’art. 12 deld.P.R. n. 633 del 1972 secondo il quale “il trasporto, la posa in opera,l'imballaggio, il confezionamento, la fornitura di recipienti o contenitorie le altre cessioni o prestazioni accessorie (sottolineatura aggiunta) aduna cessione di beni o ad una prestazione di servizi, effettuatidirettamente dal cedente o prestatore ovvero per suo conto e a suespese, non sono soggetti autonomamente all'imposta nei rapporti frale parti dell'operazione principale. Se la cessione o prestazione principaleè soggetta all'imposta, i corrispettivi delle cessioni o prestazioniaccessorie imponibili concorrono a formarne la base imponibile”.Come ha chiarito la giurisprudenza unionale, si tratta di un'unicaoperazione quando due o più elementi o atti forniti dal soggetto passivosono strettamente connessi a tal punto da formare, oggettivamente, unasola prestazione economica indissociabile la cui scomposizione avrebbecarattere artificioso.Ciò accade anche nel caso in cui (con principio ovviamenteapplicabile sia a cessioni di beni che a prestazioni di servizi) una o piùprestazioni costituiscono una prestazione principale, mentre altreprestazioni costituiscono una o più prestazioni accessorie cui si applicaCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 6Numero registro generale 13419/2025Numero sezionale 2182/2026Numero di raccolta generale 13084/2026Data pubblicazione 07/05/2026la stessa disciplina tributaria della prestazione principale; e accessoria è– secondo la Corte del Lussemburgo - una prestazione che noncostituisce per la clientela un fine a sé stante, bensì il mezzo per fruireal meglio del servizio principale offerto dal prestatore (CGUE, 8 dicembre2016, causa C-208/15, Stock '94, punto 27; CGUE, 4 settembre 2019,causa C-71/18, KPC Herning; CGUE, 17 dicembre 2020, causa C-801/19, Franck, punto 25).Per stabilire se le prestazioni fornite costituiscano più prestazioniindipendenti tra loro collegate – come ha ritenuto la sentenza impugnata- o una prestazione unica – come sostiene la ricorrente - occorreindividuare gli elementi caratteristici dell'operazione di cui si tratta(CGUE, 17 gennaio 2013, C-224/11, BGk Leasing, punto 32; CGUE, 16aprile 2015, causa C-42/14, [OSCURATO:PERSONA] wWarszawie, punto 32).A tal fine, si tiene conto tanto dell'obiettivo economicodell'operazione quanto dell'interesse dei destinatari delle prestazionianche tenendo conto del contesto di sinergia e cooperazione quisussistente, alla luce della relazione non certo di indifferenza che haluogo tra cedente (l’odierna contribuente) e concessionario facenteparte della rete di vendita del cedente.Indubbiamente, infatti, ai fini dell'iva, ciascuna prestazione deveessere normalmente considerata distinta e indipendente, come risultadall'art. 1, par. 2, secondo comma, della direttiva iva (CGUE, causa C-42/14, [OSCURATO:PERSONA] w Warszawie, cit. punto 30;CGUE, causa C-392/11, 27 settembre 2912, FFW, ove al punto 14 èsottolineato che secondo quanto stabilito dall’art. 1, par. 2, secondocomma della direttiva 2006/112/CE1 “ciascuna prestazione deve esserenormalmente considerata distinta e indipendente”). In alcuni casi,tuttavia, più prestazioni formalmente distinte, che potrebbero esserefornite separatamente e dar così luogo, separatamente, a imposizione oCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 7Numero registro generale 13419/2025Numero sezionale 2182/2026Numero di raccolta generale 13084/2026Data pubblicazione 07/05/2026a esenzione, vanno considerate come un'unica operazione quando nonsono indipendenti. Al riguardo, ha chiarito la giurisprudenza unionale, sitratta di un'unica operazione quando due o più elementi o atti forniti dalsoggetto passivo sono strettamente connessi a tal punto da formare,oggettivamente, una sola prestazione economica indissociabile la cuiscomposizione avrebbe carattere artificioso.Tale artificioso frazionamento si verifica quando più operazionicostituiscano, in realtà, un tutto unico, e cioè quando l'operazione«accessoria» non sarebbe stata posta in essere se non fosse stata postain essere quella principale, con la conseguenza che entrambe debbonoritenersi funzionalmente collegate ad ottenere lo stesso identico bene olo stesso identico servizio (Cass. n. 13312/2013; Cass. n. 20029/2011).In materia tributaria, peraltro, l'opera di qualificazione non siesaurisce, necessariamente, nell'esame del solo dato contrattuale mapuò investire, più specificamente, il fenomeno economico che il rapporto(o i rapporti) mira a realizzare, sì da valutare l'effettiva consistenzadell'operazione e, in caso di pluralità di operazioni, se esse abbiano unamedesima "sostanza economica" anche se vi sia una differente"sostanza giuridica" (Cass. n. 33495/2018). Ciò è particolarmenteevidente in materia di IVA ove, per quanto ciascuna prestazione debbaessere normalmente considerata distinta e indipendente, come risultadall'art. 1, par. 2, comma 2, della c.d. "sesta direttiva", vi sono tuttaviacasi in cui più prestazioni formalmente distinte, che potrebbero esserefornite separatamente e dar così luogo, altrettanto distintamente, aimposizione o a esenzione, devono essere considerate come un'unicaoperazione quando non sono indipendenti.Ne è ulteriore conferma la considerazione secondo la quale ilsistema del diritto unionale a fa rientrare nella medesima baseimponibile le spese accessorie addebitate all'acquirente da parte delcedente, riguardo a prestazioni che non costituiscono per il cliente unCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 8Numero registro generale 13419/2025Numero sezionale 2182/2026Numero di raccolta generale 13084/2026Data pubblicazione 07/05/2026fine a sé stante, bensì il mezzo per fruire nelle migliori condizioni dellaprestazione principale (CGCE, C- 2/95, 5 giugno 1997, SparekassernesDatacenter; CGUE, C- 572/07, 11 giugno 2009, RLRE [OSCURATO:PERSONA]),in regime cioè di dipendenza funzionale; CGCE, C- 394/04, 1 dicembre2005 e C- 395/04), onde ottenere una prestazione economica unica,indissociabile e solo artificiosamente scomponibile (CGCE, C- 88/09, 11febbraio 2010), qual può essere allora – se ne deduce - sia la rivenditadi merci a prezzo maggiorato mediante "contributo spese" (oggetto dellepronunce surrichiamate), sia la rivendita di merci a prezzo ridottomediante “sconto” (che qui viene in rilievo).Anche per l'art. 13 del d.P.R. n. 633 del 1972, in realtà, ilcorrispettivo di vendita pattuito con il committente va consideratoglobalmente e integralmente come prezzo dell'operazione economica(“la base imponibile delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi ècostituita dall'ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti al cedenteo prestatore secondo le condizioni contrattuali, compresi gli oneri e lespese inerenti all'esecuzione e i debiti o altri oneri verso terzi accollatial cessionario o al committente, aumentato delle integrazionidirettamente connesse con i corrispettivi dovuti da altri soggetti”):nondimeno, infatti, la filiera commerciale fornitore - rivenditore -acquirente finale non si discosta dallo schema divisato dall'art. 13 ridettonell'individuare il prezzo imponibile come comprensivo non solo dellespese riferite al bene ceduto ma anche degli sconti applicati a talecessione.Conseguentemente, se una prestazione deve essere considerataunica anche “quando due o più elementi o atti forniti dal soggettopassivo al consumatore (…) sono a tal punto strettamente connessi daformare, oggettivamente, una sola prestazione economica indissociabilela cui scomposizione avrebbe carattere artificiale” (CGUE, sentenza 27ottobre 2005, C-41/04, Levob, punto 22), ciò accade anche nel caso inCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 9Numero registro generale 13419/2025Numero sezionale 2182/2026Numero di raccolta generale 13084/2026Data pubblicazione 07/05/2026cui una o più prestazioni costituiscono una prestazione principale,mentre la o le altre prestazioni costituiscono una o più prestazioniaccessorie cui si applica la stessa disciplina tributaria della prestazioneprincipale. Una prestazione dev’essere considerata accessoria e nonprincipale quando non costituisce per la clientela un fine a sé stante,bensì il mezzo per fruire al meglio del servizio principale offerto dalprestatore (CGUE, causa C-208/15, 8 dicembre 2016, Stock '94, punto27; causa C-71/18, 4 settembre 2019, KPC Herning; causa C-801/19,17 dicembre 2020, Franck, punto 25); prestatore che in questo caso –l’odierna ricorrente – cede i beni in argomento per mezzo deiconcessionari che compongono la sua stessa rete di vendita.E allora per stabilire se le prestazioni fornite costituiscano piùprestazioni indipendenti o una prestazione unica (in quanto laconnessione di cui si è appena detto è così naturale e forte da rendereartificiosa la scomposizione) occorre individuare gli elementicaratteristici dell'operazione di cui si tratta (CGUE, causa C-224/11, BG2Leasing, punto 32; causa C- 42/14, sentenza 16 aprile 2015, WojskowaAgencja Mieszkaniowa w Warszawie, punto 32). E, a tal fine, si tieneconto di due elementi: l'obiettivo economico dell'operazione edell'interesse dei destinatari delle prestazioni.La Corte unionale ha infatti ulteriormente chiarito che entrambi iprofili, sia l’obiettivo economico di tale operazione (CGUE, C-461/08, 19novembre 2009, [OSCURATO:PERSONA], punto 39; CGUE, C-175/09, 28 ottobre 2010, Axa UK, punto 23; CGUE, C-392/11,27settembre 2012, [OSCURATO:PERSONA], punto 23), sia l’interesse deidestinatari delle prestazioni (CGUE, C-42/14, sentenza 16 aprile 2015,[OSCURATO:PERSONA] w Warszawie, punto 35) vannoesaminati ai fini di un corretto inquadramento dell’operazione.Rilevante è, allora, nel presente caso la circostanza che ilversamento delle somme al concessionario, in base all'accertamentoCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 10Numero registro generale 13419/2025Numero sezionale 2182/2026Numero di raccolta generale 13084/2026Data pubblicazione 07/05/2026svolto dal giudice d'appello, trova riflesso e giustificazione nellaconseguente riduzione del prezzo derivante dalle somme trasferite aiconcessionari; ciò certamente incentiva le vendite (ed è la finalità dellec.d. “campagne”) dato che provoca dapprima una anticipazionefinanziaria – poi restituita – in capo ai concessionari, quindi un ribassodel prezzo una volta ultimata la “campagna” con l’acquisto dei veicoli daparte dei clienti finali. L’operazione persegue in concreto l’obiettivoeconomico di agevolare i concessionari nel mantenere più bassi i prezzidi vendita ai clienti finali; clienti finali i quali a fronte di ciò sopportanoun prezzo più vantaggioso.E tanto emerge specialmente in relazione all'obiettivo economicoperseguito, che è pur sempre quello – per ambedue i soggetti quicoinvolti, cedente e concessionari – di incentivare le vendite: poiché inbase all'accertamento del giudice d'appello nel caso di specie, lapattuizione sull' «anticipo campagna» attua la funzione di finanziamentoa titolo gratuito dei concessionari che ha come riflesso un prezzo divendita finale più basso, essa - diversamente da quanto ritenuto undiritto dalla sentenza di merito – non va qualificata come negoziomeramente "collegato" a quello di concessione per la vendita diautoveicoli, ma come elemento costitutivo di una unica (per quantocomplessa ma pur sempre singola) operazione negoziale diretta aridurre sia il prezzo di vendita ai concessionari, sia il prezzo di cessioneai clienti finali. Risulta quindi accertato, alla luce degli elementicaratteristici dell’operazione di cui trattasi, che il soggetto chetrasferisce le somme fornisce qui al cliente finale, considerato comeconsumatore medio, non più prestazioni distinte ma un’unicaprestazione (v., in tal senso, CGUE, 27 ottobre 2005, causa C-41/04,[OSCURATO:PERSONA] e OV Bank, punto 20, nonché 29 marzo 2007,causa C-111/05, Aktiebolaget NN, punti n. 17 e n. 20).Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 11Numero registro generale 13419/2025Numero sezionale 2182/2026Numero di raccolta generale 13084/2026Data pubblicazione 07/05/2026In ultimo, la Corte non ignora l’esistenza – della quale va dato atto– di una consolidata giurisprudenza in materia di “bonus quantitativi”(tra molte, si vedano Cass. n. 11398/2015; Cass. n. 16128/2017; Cassn. 5675/2025) le cui conclusioni peraltro sono del tutto conformi conquelle qui individuate sia pur ponendosi in situazioni di fatto nonsovrapponibili (stante il meccanismo delle note di credito anticipate chequi è adottato) e sia pure in forza di un percorso logico-giuridicodifferente (incentrato sulla natura complessiva dell’operazione a fini iva,non sulla connessione tra le prestazioni rilevanti a fini iva).Invero, questa Corte ha sul punto chiarito (Cass. n. 8364/2023)che o in tema di IVA, lo sconto si differenzia dal premio (segnatamentedi fine anno) in quanto il primo è un valore incidente direttamente indiminuzione sul prezzo della merce compravenduta o del servizioscambiato, riducendone l'ammontare dovuto per le singole operazionicompiute, mentre il premio (di fine anno) è un contributo autonomoriconosciuto indistintamente (a fine esercizio) al cliente alraggiungimento di un determinato fatturato o comunque per incentivarloa futuri acquisti; pertanto, solo il premio, e non anche lo sconto, èsussumibile nella categoria della cessione gratuita di denaro esentedall'IVA ex art. 2, comma 3, lett. a, d.P.R. n. 633 del 1972, atteso chelo sconto si riferisce alla riduzione dei prezzi in concreto praticati nellesingole operazioni fatturate, mentre il premio configura "ex se"un'autonoma cessione avente a oggetto denaro, come tale non soggettaall'IVA.Sotto questo profilo, la situazione di fatto – incontroversa in causa- in forza della quale all'inizio del singolo mese l'ammontare erogatocostituisce una stima, calcolata in via presuntiva sulla base dei dati divendita delle autovetture dei mesi precedenti, mentre a chiusuradell'operazione del singolo mese, l'importo recato in via anticipata …viene rideterminato (integrandolo o riducendolo) in via definitiva in baseCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 12Numero registro generale 13419/2025Numero sezionale 2182/2026Numero di raccolta generale 13084/2026Data pubblicazione 07/05/2026ai consuntivi delle vendite di veicoli e per tale motivo sono indicati inumeri di telaio, consente di identificare certamente come sconto –escludendone la natura di premo – le prestazioni in argomento.Ancora, (Cass. n. 5675/2025) si è ulteriormente specificato – conriguardo proprio ai cd. "bonus quantitativi" già citati – che tali importidovuti per la vendita di autovetture, consistenti in assegnazionicorrisposte in relazione ad attività proprie del cliente/cessionario edincidenti sul volume d'affari del fornitore/concedente, sono assoggettati,in applicazione del principio di neutralità dell'imposta armonizzata, alregime fiscale riservato agli "abbuoni o sconti previsticontrattualmente", di cui all'art. 26, comma 2, del d.P.R. n. 633 del 1972quindi rientrano anch’essi nelle operazioni soggette ad iva.Pertanto, in accoglimento del secondo motivo di ricorso, lasentenza va cassata con rinvio al giudice di merito che rivaluterà i fattidi causa adeguandosi ai superiori principi di diritto P.Q.Maccoglie il secondo motivo di ricorso, rigetta il primo; cassa lasentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte digiustizia tributaria di secondo grado della Lombardia in diversacomposizione alla quale demanda di provvedere anche in ordine allespese processuali del presente giudizio di Legittimità.Così deciso in Roma, il 10 marzo 2026.Il PresidenteLucio LuciottiCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 13