CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 05675/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23986/2016R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rap- presentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatae difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] DeLorenzi, con domicilio eletto presso lo studio del primo difensore inRoma, via Flaminia, n. 691 ; –controricorrente – Oggetto:IVA- bonus quantitativi –art.26, comma 2, d.P.R. 633/72 -principio di diritto avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Puglia,sez. staccata di Lecce, n.1836/24/2015 depositata il 10 set- tembre2015, non notificata . Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 4 dicembre 2024 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevatoche: Con sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia, sez.staccata di Lecce, veniva parzialmente accolto l’appello princi- pale della societ ̀ [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. - esercente attivit ̀ di commercio di autoveicoli - e rigettato l’appello incidentale dell’Agenzia delle en- trateproposti avverso la sentenza della Commissione tributaria pro- vincialedi Lecce n.434/2/2011, la quale a sua volta aveva parzial- mente accolto il ricorso introduttivo avente ad oggetto riprese ad imposizioneper II.DD. e IVA, oltre accessori, relativi all’anno di im- posta2004. Nellasentenza impugnata si legge che le riprese traevano origine da p.v.c.emesso nei confronti della s ocietà, a seguito del quale l’Agen- ziale notificava l’avviso di accertamento, attraverso cui determinava ricavi omessi in parte per vendita sottocosto d i autoveicoli usat i e , in parte , per costi di mano d’opera superiori ai ricavi , recuperava costiindebitamente ded otti ed un maggior valore della produzione . Inoltre,contestava l’omessa esposizione dell’IVA e l’omessa regola- rizzazioneex art. 6, comma 8, lettera b), del d.lgs. 471 del 1997, da partedella società delle note di credito emesse dalla [OSCURATO:SOCIETA]. senza l’applicazione dell’IVA, qualificandoli « sconti concessi per il raggiungimento di determinati obbiettivi di vendita » erogati dallacasa madre . P er l’effetto, procedeva alle rettifiche ai fini IRES, IVAed IRAP ed all’applicazione delle relative sanzioni e interessi per untotale di euro 911.380,55. Ilgiudice di prime cure riteneva in via preliminare legittima l’attivit ̀ accertativacondotta dall’Amministrazione finanziaria nel caso di spe- ciema, nel merito, disponeva l’annullamento del rilievo relativo ai contestatiricavi non dichiarati per il suddetto periodo di imposta e rideterminaval’entit̀ dei costi indebitamente dedotti dalla base im- ponibile,anche ai fini IVA e IRAP. LaCTR, a sua volta, accogliendo in parte la prospettazione della con- tribuente, riconosceva come legittimi unicamente i rilievi per costi indeducibili pari ad e uro 3.553,38, maggiore IVA dovuta per e uro 29.527,51e maggiore IRAP per e uro 3.553,38. Avversola decisione del giudice d’appello ha proposto ricorso l'Agen- ziadelle Entrate affidato a quattro motivi, cui ha replica to la contri- buentecon controricorso e depositando istanza di sospensione del giudizioex lege n.197/2022. Aseguito di sospensione, in data 25.6.2024 l’Agenzia delle Entrate hacomunicato che la causa non risulta interessata da domande di definizionedella controversia ex art. 1 della L. 197/2022 e ha solle- citatola fissazione della presente adunanza camerale. Consideratoche: 1. In via del tutto preliminare, va dato atto dell’eccezione sollevata dalla società secondo la quale il ricorso sarebbe inammissibile per violazione del principio di autosufficienza, exart. 366 del cod. proc. civ., in quanto l’impugnazione non presenterebbe quel carattere di autonomia necessario ai fini della sua ammissibilità. 1.1. L’eccezione non può essere accolta, in quanto nel corpo del ri- corso gli atti e i documenti su cui si fonda la ricostruzione della ma- teria del contendere, gli snodi processuali e le difese delle parti,sono adeguatamente sintetizzati nel loro contenuto e vi è anche latrascri- zionedi alcune parti degli avvis i di accertamento impugnat i . 2. Con il primo motivo di ricorso, in relazione all’art.360, primo comma, n.4cod. proc. civ., si deduce la violazione e falsa applica- zione dell’art. 132 n. 4 cod. proc. civ. e degli artt. 1, comma 2, 36, e 61 d.lgs.546/1992, nonché dell’art. 111, comma 6, Cost. con con- seguente nullità della sentenzaper assoluta mancanza o mera appa- renza della motivazionei n relazione al recupero di ricavi omessi di euro 364.713,72, di cui e uro 218.232,01 « per vendita sottocosto dell’usato»ed euro 146.481,71 «per costi di mano d’opera superiori ai ricavi». 3. La censura èparzialmente fondata . 3.1. La Corte reitera l’insegnamento secondo cui l a motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da "error in pro- cedendo", quando, benché graficamente esistente, non renda, tut- tavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante ar- gomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragiona- mento seguito dal giudice per la formazione del proprio convinci- mento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass. Sez. Un. 3 novembre 2016 n. 22232). Sirammenta inoltre che l a riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sin- dacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esi- stenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione appa- rente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (Cass. Sez. Un., 7 aprile 2014 n. 8053). Infine,va anche ribadito che la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo, quando, benché graficamente esistente, non rende, tuttavia, percepibile il fondamento della deci- sione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il com- pito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass. Sez. Un. 3 novembre 2016 n. 22232). 3.2. Orbene, la CTR sulle due riprese oggetto di censura esprime la seguente considerazione: «per alcune attività si può anche perdere se poi alla conclusione di tutto comunque esse concorrono a deter- minare un risultato economico positivo. Nel caso, il ricorrente ha di- mostrato che il risultato economico risulta positivoe le scelte operate risultano giuste e corrette». Mentre con riferimento alla vendita sottocosto dell’usato la motiva- zione espressa dalla sentenza nell’escludere l’antieconomicit̀ delle operazioni, per quanto succinta, può essere considerata rispettosa del minimo costituzionale in quanto idonea a investire logicamente la tipologia di ripresa basata a sua volta su una valutazione econo- mica, l’ellittica argomentazione è apparente quanto alla ripresa per costi di mano d’opera superiori ai ricavi, questione che richiede uno specifico argomentare sui singoli costi addotti e contestati che va oltre la mera generica economicità complessiva della gestione tenuto conto del compendio delle attività. Non è sufficiente afferma re che « la ricorrente ha dimostrato che il risultato economico risulta positivo e le scelte operate risultano giu- ste e corrette». Così argomentando la sentenza non esplicita, in modo intelligibile, il concreto iter logico - giuridico seguito per giun- gerea tale conclusione circa i costi di manodopera . La motivazione non è mancante, è graficamente presente, ma a fronte degli artico- lati rilievi e delle precise contestazioni di antieconomicitàper vendite e servizi sottocosto, pur tenuto conto del rinvio alla decisione di primo grado – generico e non supportato da specifica esplicitazione delle ragioni dell’adesione -, comunque si colloca al di sotto del mi- nimo costituzionale. 4. Con il secondo motivo la ricorrente, in rapporto all’art.360, primo comma, n.4cod. proc. civ., prospetta la v iolazione e falsa applica- zione dell’art 132,n. 4, cod. proc. civ. e degli artt. 1, comma 2, 36, e 61 d.lgs.546/1992, nonché dell’art.111, comma 6, Cost. e la nul- lità della sentenza per assoluta mancanza o mera apparenza della motivazione quanto al recupero di costi indeducibili pari ad euro 250.600,00 per provvigioni a terzi. 5. Il motivo èinfondato. 5.1. Va rammentato che in tema di imposte sui redditi delle società (cfr. Cass. Sez. 5, Sentenza n. 24880 del 18/08/2022), la deducibi- lità di costi ed oneri, come pure la detraibilità della relativa IVA (v. Cass. Sez. 6 -5, Ordinanza n. 14858 del 07/06/2018; Cass. Sez. 5, Sentenza n. 18904 del 17/07/2018), richiedono l’inerenza all'attivit̀ di impresa, da intendersi come necessità di riferire i costi sostenuti all'esercizio dell'attività imprenditoriale. Sono così esclusi quelli che si collocano in una sfera estranea ad essa, senza che si debba com- piere alcuna valutazione in termini di utilità - anche solo potenziale ed indiretta -secondo valutazione qualitativa e non quantitativa. La relativa prova, in caso di contestazioni dell'amministrazione finan- ziaria, è a carico del contribuente, dovendo egli provare e documen- tare l'imponibile maturato e, quindi, l'esistenza e la natura del costo, i relativi fatti giustificativi e la sua concreta destinazione alla produ- zione, quale atto di impresa perché in correlazione con l'attività di impresa e non ai ricavi in sé. 5.2. Dall’avviso di accertamento riprodotto in ricorso risulta che l’Amministrazione finanziaria ha contestatoinnanzitutto il requisito della certezza, come si legge a pag.3 del ricorso, che riporta un brano pertinentedell’ avviso di accertamento, e anche l ’esistenza e l’inerenza, come si evince dalla sintesi delle controdeduzioni dell’Uf- ficio in primo grado. Il ricorso a pag.5 sintetizza anche che « c on riferimento all’indebita detrazione del costo “provvigioni a terzi”, l’Uf- ficio evidenziava che dalla documentazione reperita in sede di veri- fica (relativa al solo anno 2001) non si evinceva alcun nesso con la tipologia di costo imputato al suddetto conto». 5.3. A fronte di tale contestazione, l’argomentare della CTR, quanto al requisito dell’esistenza, certezza ed inerenza: 1) fa riferimento preciso alla fonte contrattuale dell’obbligazione al pagamento delle provvigioni in favore dell’intermediariasocietà [OSCURATO:SOCIETA]., in- dividuato nel contratto stipulato il 14/10/2002 per il periodo di im- posta che qui interessa; 2) compie una valutazione complessiva in- serendotale contratto nel quadro delle indicazioni ricevute diretta- mente dal produttore di autovetture Citroen e valuta le ragioni or- ganizzative dell’adesione a tale indicazione per incentivare le ven- dite; 3)identifica l’obbiettivo contra ttuale raggiunto per il quale sono dovute le provvigioni ( « 1.100 autovetture nuove al 31/12/2003 o 2004»); 4) accerta in fatto che tale obiettivo « veniva raggiunto e superato nell’anno 2004 (n.447 nel 2001, n.636 nel 2002, 1065 nel 2003 e 1169 nel 2004)». In ultima analisi,è stata realizzata dal giu- diceuna statuizione sufficientemente precisa, motivata e basata sul quadro istruttorio raccolto nel processo, rilevante non solo circa il requisito dell’esistenzadel costo, ma anche alla certezza ed inerenza all’attivit̀ di impresa de lle « provvigioni pattuite in atti di Euro 250.600,00». Tale argomentare non può essere considerato unamo- tivazioneassente né meramente apparent e alla stregua dei canoni giurisprudenziali riportati al precedente motivo. 6. Il terzo mezzo di impugnazionededuce la violazione e/o falsa ap- plicazione degli artt. 109 TUIR e 2697 cod. civ. in relazione all’arti- colo 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., da un lato quanto ai rilievi per ricavi omessi ammontanti complessivamente ad euro 364.713572 di cui euro 218.232,01 per vendita sottocosto dell'usato ed euro 146.481,71 quali ricavi non contabilizzati a fronte di costi di mano d'opera sostenuti dalla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.. D all’altro, con ri- ferimento alla indeducibilità dei costi per provvigioni a terzi, lamenta ildifetto del requisito di certezza e inerenza della componente nega- tiva di reddito. 7. Il motivo è inammissibile, come eccepito in controricorso. 7.1.Innanzitutto, lo è riguardo alla tecnica di formulazione in quanto l’unico mezzo di impugnazione censura due distinte rationes deci- dendiespresse (antieconomicità, e certezza, esistenza, inerenza dei costi per provvigioni) con riferimento a tre diverse riprese (vendita sottocosto, ricavi contabilizzati a fronte di costi manodopera, inedu- cibilità costi per provvigioni. Così facendo l’Agenzianon ha conside- rato(cfr. Cass. 28 novembre 2014 n. 25332) che i l giudizio di cas- sazione è un giudizio a critica vincolata, nel quale le censure alla pronuncia di merito devono trovare collocazione entro un elenco tas- sativo di motivi, distinti in relazione ai diversi e autonomi capi della decisione impugnata.Il mezzo di impugnazione è onnicomprensivo, senza compiere tali distinzioni necessarie ai fini dell’ammissibilit̀. 7.2. Inoltre, per effetto dell’accoglimento del primo motivo, sia pur ni limiti e termini esplicitati in motivazione,l’Agenzia non ha neppure interesse alla decisione sulla parte della macro-doglianza relativa alla statuizione del giudice sulla ricostruzione dei maggiori ricavi, già considerata affetta da apparenza della motivazione. 7.3. Ulteriore concorrente ragione di inammissibilità investe la parte del mezzo di impugnazione che fa riferimento alla indeducibilità dei costi per provvigioni a terzi (pp.17 e ss. ricorso) in quanto , come visto in dipendenza del precedente motivo, i l giudice d’appello pur senza nominarlo ha sostanzialmente rispettato l’art.109, comma 5, TUIRperché ha ragionato su elementi idonei a soddisfare non solo il requisito dell’esistenza, ma anche della certezza ed inerenza com- piendo un complessivo accertamento fattuale basato sul quadro istruttorio che non può essere rivalutato in sede di legittimità nei termini proposti. 8.Il quarto motivo, in relazione all’articolo 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., investe la ripresa IVAcon riferimento alle contestate note di credito emesse da [OSCURATO:SOCIETA]. ricevute dalla contri- buente e deduce la violazione e falsa applicazione dell’articolo 26, comma 2, d.P.R. n. 633/72 e articolo 6, comma 8, d.lgs. n. 471/1997. 9. Il motivo è fondato, per le ragioni che seguono. 9.1.È necessaria una sintetica ricostruzione circa la triplice tipologia di bonus che operano in materia di IVA , dovendosi distinguere: a) bonuscd. quantitativi ossia assegnazioni corrisposte in relazione ad attività proprie del cliente/cessionario ed incidenti sul volume d’affari del fornitore/concedente(v. Cass. n. 20636 del 31 luglio 2019) ; b) bonuscd. qualitativi per i quali le corrispondenti erogazioni sono cor- rispostenon a fronte dell'attivit̀ tipicamente svolta dal cliente/con- cessionario, bensì con riferimento a operazionicollaterali finalizzate all’ampliamento delle vendite e alla fidelizzazione della clientela, come operazioni di marketing e altre specifiche obbligazioni di fare (cfr. Cass. Sez. 5, ordinanza n. 16128 del 28/06/2017 ) ; bonus cd. mistiper i quali il riconoscimento è condizionato al conseguimento di obiettivi sia qualitativi sia quantitativi ( v. Cass . Sez. 5 , ordi- nanzan. 16128 del 2017 ). 9.2. Nella seconda tipologia di bonusla prestazione viene assogget- tata al regime ordinario se sussiste corrispettivit̀ tra la somma cor- risposta dal fornitore dei beni e lo svolgimento, da parte del soggetto percettore, di specifiche obbligazioni di fare, riconducibili alla cate- goria dei servizi (v. Cass. ult. cit.), la cui definizione è individuata nell'art. 3, comma 1, del d.P.R. n. 633, secondo il quale«costitui- scono prestazioni di servizi le prestazioni verso corrispettivo dipen- denti da contratti d'opera, appalto, trasporto, mandato, spedizione, agenzia, mediazione, deposito e in genere da obbligazioni di fare, di non fare e di permettere quale ne sia la fonte». Nella terza tipologia il riconoscimento del bonusdipende a sua volta dall’adempimento di obbligazioni qualitative non autonome ma fun- zionali alla realizzazione dell'obbiettivo quantitativo(Cass. n. 11398 del 2015). 9.3. Nella fattispecie il giudice a p.6 della sentenzaha accertato che si tratta di «sconti concessi per il raggiungimento di determinati ob- biettivi di vendita», riconducibilialla prima tipologia di bonus, quan- titativo, chesi concretizza in una remunerazione del medesimo core businessaziendale svolto in via ordinaria del cliente/cessionario , os- siala vendita di autovetture, ed incide sul volume d’affari del forni- tore/concedente.In tal sensoè anche la ulteriore specificazione operata da lla sentenza impugnataladdove afferma che « gli importi concessi dalla casa ma- dre rappresentano sconti concessi per il raggiungimento di determi- nati obiettivi di vendita di autovetture»(ibidem). 10. Ciò premesso, il regime fiscale applicabile deve rispettareil prin- cipio di neutralit̀ dell'IVA . 10.1. La Corte di giustizia UE con sentenza 13.12.1989 , causa C - 342/87, [OSCURATO:PERSONA] BV, punto 15 ha autorevolmente chiaritoche il diritto alla detrazione implica l’effettiva debenza della imposta in- dicata in fattura, enon è pertanto sufficiente a consentire l'esercizio del diritto alla detrazione dell’imposta armonizzata la mera indica- zione in fattura della imposta qualora questa «non corrisponda ad un'operazione determinata, perché́̀ pi ù̀ elevata di quella dovuta per legge o perché́l'operazione di cui trattasi non ̀ soggetta all'IVA » . 10.2. Con laCorte di Giustizia, sentenza 13 marzo 2014 in causa C- 107/13,[OSCURATO:PERSONA], punto 54 «si deve infatti rammentare al riguardo che, per quanto concerne il trattamento di un’IVA indebitamente fat- turata a causa della mancanza di un’operazione imponibile, dalla di- rettiva 2006/112 risulta che i due operatori interessati non sono ne- cessariamente trattati in modo identico. Da un lato, l’emittente di una fattura ̀ debitore dell’IVA indicata nella medesima anche in mancanza di un’operazione imponibile, conformemente all’articolo 203 della direttiva 2006/112. Dall’altro, l’esercizio del diritto a de- trazione del destinatario di una fattura si limita alle sole imposte corrispondenti ad un’operazione soggetta all’IVA, conformemente agli articoli 63 e 167 di tale direttiva (sentenza del 31 gennaio 2013, LVK– 56, C - 643/11, punti 46 e 47)». Orbene, in una situazione del genere, il rispetto del principio della neutralit̀ fiscale ̀ garantito dalla possibilit̀, che dev’essere prevista dagli Stati membri, di rettificare le imposte indebitamente fatturate, qualora colui che ha emesso la fattura dimostri la sua buona fedeo abbia completamente eliminato, in tempo utile, il rischio di perdita di gettito fiscale (cfr. CGUE, sentenza LVK– 56, cit., punto 48).10.3. Molto calzanti anche i successivi punti 56 e 57 della citata sen- tenza [OSCURATO:PERSONA] cui « come osservato dall’avvocato generale al paragrafo 43 delle sue conclusioni, in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, fintantoché l’acconto non sia stato restituito dal fornitore, la base imponibile dovuta da quest’ultimo a titolo dell’incasso di tale acconto non può essere ridotta ai sensi del combinato disposto degli articoli 65, 90 e 193 della direttiva 2006/112 (v., in tal senso, per quanto concerne la rettifica della base imponibile in caso di ristorni, sentenza del 29 maggio 2001, Free- mans, C-86/99, Racc.pag. I - 4167, punto 35). In tale contesto, e fatto salvo il diritto per il soggetto passivo di ot- tenere dal proprio fornitore, con gli strumenti a tal fine previsti dal diritto nazionale, la restituzione dell’acconto versato per la cessione di beni in definitiva non effettuata, ilfatto che l’IVA dovuta da tale fornitore non sia stata essa stessa rettificata non incide sul diritto dell’amministrazione finanziaria di ottenere la restituzione dell’IVA detratta da tale soggetto passivo a titolo del versamento dell’acconto corrispondente a tale cessione.». 11. L’esigenza imposta dall’architettura della normativa IVA di ma- trice eurounitaria di una esatta corrispondenza della detrazione alla imposta effettivamente dovuta è attuata nell’ordinamento italiano dalla disciplina normativa fissatadall'art. 26, comma 2, d.P.R. n. 633 del 1972, ossia del trattamento riservato agli “abbuoni o sconti pre- visti contrattualmente”. 11.1.In particolare, il testo ratione temporis vigente prevede : « s e un'operazione per la quale sia stata emessa fattura, successiva- mente alla registrazione di cui agli articoli 23 e 24, viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l'ammontare imponibile, (…) in con- seguenza dell'applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattual- mente, il cedente del bene o prestatore del servizio ha diritto di por- tare in detrazione ai sensi dell'art. 19 l'imposta corrispondente alla variazione, registrandola a norma dell'art. 25.».In corrispondenza, «Il cessionario o committente, che abbia già re- gistrato l'operazione ai sensi di quest'ultimo articolo, deve in tal caso registrare la variazione a norma dell'art. 23 o dell'art. 24, salvo il suo diritto alla restituzione dell'importo pagato al cedente o presta- tore a titolo di rivalsa.». 11.2. Il regime IVA applicabile (cfr. Cass., Sez. 5, 11.12.2013, n. 27692) impone pertanto ad entrambe le parti dell'operazione l'a- dempimento di specifici oneri formali volti, sostanzialmente, a mo- dificare ex posti dati relativi al corrispettivo ed alla imposta liquidata indicati nella originaria fattura. Questo avviene (v. Cass. n. 20636 del 31.7.2019)mediante la rappresentazione meramente contabile di una operazione inversa, in cui il cedente/prestatore emette una nota di accredito a favore del cessionario/committente, con indica- zione dell'importo corrispondente alla riduzione di prezzo praticata, sulquale liquida l'imposta, con applicazione della medesima aliquota IVA indicata nella originaria fattura, cosìda precostituirsi il titolo car- tolare idoneoa portare in detrazione - assumendo figurativamente la posizione del cessionario/committente - l'imp osta liquidata nella nota di credito. Il cedente/prestatore deve perciò annotare la variazione nel proprio registro degli acquisti ai sensi dell'art. 25 del d.P.R. n. 633 del 1972), come se si trattasse di una fattura passiva, mentre il cessiona- rio/committente che riceve la nota di credito, deve in corrispondenza annotare la variazione nel proprio registro fatture o dei corrispettivi (v.artt. 23 e 24 del d.P.R. n. 633 del 1972). 12. Tirando le fila da quanto precede, dev’essere fissato il seguente principio di diritto: «In tema di IVA, in applicazione del principio di neutralità dell’imposta armonizzata, ai cd. “bonus quantitativi” c onsi- stenti inassegnazioni corrisposte in relazione ad attività pro- prie del cliente/cessionario ed incidenti sul volume d’affari del fornitore/concedente, nella specie vendita di autovetture, trova applicazione il regime fiscale riservato agli "abbuoni o sconti previsti contrattualmente " di cui all'art. 26, secondo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633». Erra dunque il giudice d’appello laddove, a pag.6della sentenza, su- bito dopo la corretta qualificazione dei bonus in questione afferma: «per essi non va emessa nota di creditoper di più gravata da IVA». Non solo il capo della decisioneè stato impugnato ed è oggetto del motivo in disamina, con conseguente assenza di giudicato interno come a torto ritiene la controricorrente, ma,alla luce della ricostru- zione che precede, la statuizione si pone in violazione del la previ- sione normativa da ultimo richiamatae di ciò terrà conto il giudice del rinvio. 13. La sentenza impugnata ̀ perciò cassata e, per l’effetto, la con- troversia va rinviata alla Corte di Giustizia di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, per ulteriore