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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 13085/2026

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ocura speciale in attidall’avv. [OSCURATO:PERSONA]– ricorrente –controAGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro temporerappresentata e difesa come per legge dall’Avvocatura Generale delloStato- controricorrente –della sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado dellaLombardia, n. 3199/11/2024 depositata il 9/12/2024 e non notificataCons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 1Numero registro generale 13433/2025Numero sezionale 2183/2026Numero di raccolta generale 13085/2026Data pubblicazione 07/05/2026Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]La società contribuente impugnava l’avviso di accertamento IVArelativo all’anno d’imposta 2015, con il quale l’Agenzia delle Entratecontestava a [OSCURATO:SOCIETA]. l’errata applicazione dell’IVA sulleoperazioni denominate “anticipi campagne”.

Secondo l’Ufficio, talioperazioni non costituivano prestazioni imponibili, bensì mere cessionidi denaro a favore dei concessionari, prive di una specificacontroprestazione e quindi fuori dal campo di applicazione dell’IVA aisensi dell’art. 2, comma 3, lett. a), del d.P.R. n. 633 del 1972.

L’erroneaqualificazione delle operazioni come imponibili aveva comportato, adavviso dell’Amministrazione, indebite detrazioni e un tardivoversamento dell’imposta.Nel giudizio di primo grado, la Corte di Giustizia Tributaria diMilano ha rigettato il ricorso proposto dalla società.

Il giudice ha ritenutocorretto l’operato dell’Ufficio, qualificando gli anticipi campagne comeerogazioni di liquidità a titolo gratuito in favore dei concessionari.

È statovalorizzato il fatto che tali anticipi non fossero collegati a specifichecampagne promozionali o a singole autovetture, venisserosistematicamente stornati nel mese successivo e non fossero rilevati aconto economico.

Tali elementi sono stati considerati incompatibili conla natura di sconto o abbuono commerciale e coerenti, invece, con quelladi operazioni finanziarie fuori campo IVA.Nel giudizio di appello, la società ha censurato la sentenza di primogrado sostenendo che gli anticipi campagne dovessero essere qualificaticome bonus o contributi commerciali, idonei a ridurre il prezzo di venditadelle autovetture ai concessionari, e che la loro anticipazione finanziarianon ne mutasse la natura.

Ha inoltre dedotto vizi della sentenzaCons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2Numero registro generale 13433/2025Numero sezionale 2183/2026Numero di raccolta generale 13085/2026Data pubblicazione 07/05/2026impugnata e dell’accertamento, richiamando anche la disciplinadell’abuso del diritto.La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardiaha rigettato l’appello, confermando integralmente la decisione di primogrado.

In via preliminare ha escluso che la controversia riguardasse ildiritto al rimborso dell’IVA eventualmente spettante ai concessionari eha ritenuto non pertinente la censura relativa all’abuso del diritto,osservando che l’Ufficio non aveva contestato un’operazione abusiva,ma aveva proceduto a una riqualificazione giuridica delle operazioni.

Nelmerito, la Corte di merito ha ribadito che gli anticipi campagnecostituivano mere anticipazioni di denaro, prive di autonoma rilevanzacommerciale, richiamando anche dichiarazioni rese in sede di verifica daun concessionario.

Ha inoltre qualificato tali operazioni come negozicollegati al rapporto di concessione, aventi causa distinta e autonomafunzione di finanziamento, con conseguente assoggettamento a unautonomo trattamento fiscale.

Pertanto, ha concluso che le operazionirientrano tra le cessioni di denaro escluse dall’ambito di applicazionedell’IVA e ha confermato la legittimità dell’avviso di accertamento,condannando la società alle spese del grado di appello.Ricorre a questa Corte [OSCURATO:SOCIETA]. con atto affidato adue motivi che illustra con memoria.Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.Ragioni della decisioneCon il primo motivo la ricorrente denuncia la nullità della sentenzaimpugnata per motivazione apparente, in relazione all’art. 360, comma1, n. 4, c.p.c., deducendo che il giudice di appello avrebbe fornito unaricostruzione dei fatti contraddittoria e incoerente, confondendo fatturee note di credito e rendendo così incomprensibile l’iter logico-giuridicoseguito.

Secondo la ricorrente, tale incertezza ricostruttiva inciderebbesul nucleo essenziale della decisione, impedendo di comprendere seCons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3Numero registro generale 13433/2025Numero sezionale 2183/2026Numero di raccolta generale 13085/2026Data pubblicazione 07/05/2026l’accertamento riguardasse IVA a debito o IVA a credito e,conseguentemente, il fondamento stesso della ripresa fiscale.Il motivo è infondato.Invero, la motivazione resa dalla sentenza di merito rende chiarol’iter logico - giuridico seguito per addivenire a decisione, con ciòrisultando rispettosa del c.d.

“minimo costituzionale” (Cass. Sez.

Un. n.8053/2014).

La pronuncia di merito, infatti, a fronte di un modusoperandi della società contribuente riassunto con maggior chiarezza inricorso “…in occasione delle erogazioni stesse, questa emetteva dellenote di credito (con relativa IVA a credito) che venivanosuccessivamente stornate (con relativa IVA a debito), e a consuntivo –ossia una volta conclusa la campagna di vendita – ulteriormente correttecon nuove note di credito (con relativa IVA a credito), per gli sconti inconcreto spettanti in base alle auto effettivamente vendute dalleconcessionarie ai clienti”; ha assai sinteticamente, ma comunquecorrettamente, solo affermato che “l'odierna materia del contendere,delimitata appunto dal giudizio impugnatorio avverso l'avviso diaccertamento sopra richiamato, impone di esaminare la fondatezza dellacontestazione mossa dall'Ufficio alla contribuente in ordine allacorrettezza del suo operato laddove sulle fatture "anticipo campagne"ha applicato l'IVA invece di considerarle non imponibili ai sensi dell'art.2, comma 3, lettera a) d.p.r. n. 633/1972”.

Tale affermazione, posta aconfronto con la altrettanto sintetica prospettazione dell’Ufficio“l'Agenzia contesta detto assunto ed afferma che le operazioni fatturatesono «di fatto delle cessioni di denaro (contributi) a fronte delle qualinon vi è alcuna specifica controprestazione»” permette di identificarecon chiarezza la situazione di fatto, le questioni di dirtto e le ragioniposte a base del decisum.Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsaapplicazione degli artt. 1, 2 e 12 della direttiva 2006/112/CE, dell’art.Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 4Numero registro generale 13433/2025Numero sezionale 2183/2026Numero di raccolta generale 13085/2026Data pubblicazione 07/05/202612 del d.P.R. n. 633 del 1972, nonché dei principi unionali in materia diunitarietà delle prestazioni e di trattamento IVA delle operazionieconomicamente connesse, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3,c.p.c.

Sostiene che la Corte territoriale avrebbe erroneamente frazionatoun’operazione economica unitaria, costituita dalla vendita delleautovetture e dai correlati bonus commerciali riconosciuti aiconcessionari, qualificando gli anticipi campagne come finanziamentiautonomi e gratuiti, fuori campo IVA, anziché come componentiaccessorie o integrative della prestazione principale, soggette almedesimo regime IVA.

La ricorrente deduce anche la violazione e falsaapplicazione dell’art. 2, comma 3, lett. a), del d.P.R. n. 633 del 1972,nonché dell’art. 21 del d.P.R. n. 131 del 1986, assumendo che il giudicedi merito abbia indebitamente richiamato la disciplina e i criteri elaboratiin materia di imposta di registro sul collegamento negoziale,estendendoli all’IVA, in contrasto con la natura armonizzata diquest’ultima e con il principio di prevalenza della sostanza economicadell’operazione.

Secondo la ricorrente, la gratuità dell’anticipazione didenaro costituirebbe indice di strumentalità rispetto alla vendita deiveicoli e non di autonomia causale, sicché l’operazione dovrebbe seguireil regime IVA della prestazione principale.Come si illustra anche in memoria, secondo la contribuente, poichéda una parte, l’erogazione della somma di denaro è parametrata, equindi strettamente legata, alle vendite, prima in via provvisoria (in basea quelle del periodo precedente), poi in via definitiva (sulle venditerealmente concluse nel periodo di riferimento), ogni elemento delmeccanismo è collegato alle vendite: sia l’an, sia il quantum provvisoriosia il quantum definitivo (tanto che, ove non vi fosse stata venditaalcuna, non vi sarebbe stato alcun bonus).

Quindi, si conclude semprein memoria, se l’intera operazione è a saldo zero – sia sul piano dei flussidi danaro tra le parti, sia ai fini IVA – essa si risolve in uno sconto sulleCons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 5Numero registro generale 13433/2025Numero sezionale 2183/2026Numero di raccolta generale 13085/2026Data pubblicazione 07/05/2026vetture effettivamente vendute; se l'effetto finale è proprio questosconto, allora la causa in concreto dell’intera operazione – quella cheoccorre valutare per la corretta qualificazione delle operazioni – èappunto quella di uno sconto sul prezzo di vendita delle vetture, la stessanon ha una causa finanziaria autonoma, ma è un tutt’uno con il rapportodi compravendita sottostante.Il motivo è fondato.La Corte di merito che ritenuto che “nel caso di specie, lapattuizione sull' «anticipo campagna» attuando la funzione difinanziamento a titolo gratuito dei concessionari va qualificata connegozio "collegato" a quello di concessione per la vendita di autoveicoli”.Con riferimento al richiamo al collegamento negoziale, va in primoluogo ricordato – come rileva, in sostanza anche parte ricorrente - chequesta Corte di cassazione ha precisato che i criteri elaborati in materiadi imposta di registro, fondati sulla distinzione tra negozio complesso enegozi collegati, non sono automaticamente trasferibili all’IVA, impostaarmonizzata che richiede un’analisi funzionale e unitaria dell’operazioneeconomica.

In questo senso si pone quella giurisprudenza di Legittimità(Cass. n. 18433/2024), che, pur ribadendo la distinzione civilistica eregistrale tra negozio complesso e negozi collegati, evidenzia lanecessità di un autonomo apprezzamento ai fini IVA, che sia conformeai principi unionali.La disposizione di riferimento nel diritto interno è l’art. 12 deld.P.R. n. 633 del 1972 secondo il quale “il trasporto, la posa in opera,l'imballaggio, il confezionamento, la fornitura di recipienti o contenitorie le altre cessioni o prestazioni accessorie (sottolineatura aggiunta) aduna cessione di beni o ad una prestazione di servizi, effettuatidirettamente dal cedente o prestatore ovvero per suo conto e a suespese, non sono soggetti autonomamente all'imposta nei rapporti frale parti dell'operazione principale.

Se la cessione o prestazione principaleCons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 6Numero registro generale 13433/2025Numero sezionale 2183/2026Numero di raccolta generale 13085/2026Data pubblicazione 07/05/2026è soggetta all'imposta, i corrispettivi delle cessioni o prestazioniaccessorie imponibili concorrono a formarne la base imponibile”.Come ha chiarito la giurisprudenza unionale, si tratta di un'unicaoperazione quando due o più elementi o atti forniti dal soggetto passivosono strettamente connessi a tal punto da formare, oggettivamente, unasola prestazione economica indissociabile la cui scomposizione avrebbecarattere artificioso.Ciò accade anche nel caso in cui (con principio ovviamenteapplicabile sia a cessioni di beni che a prestazioni di servizi) una o piùprestazioni costituiscono una prestazione principale, mentre altreprestazioni costituiscono una o più prestazioni accessorie cui si applicala stessa disciplina tributaria della prestazione principale; e accessoria è– secondo la Corte del Lussemburgo - una prestazione che noncostituisce per la clientela un fine a sé stante, bensì il mezzo per fruireal meglio del servizio principale offerto dal prestatore (CGUE, 8 dicembre2016, causa C-208/15, Stock '94, punto 27; CGUE, 4 settembre 2019,causa C-71/18, KPC Herning; CGUE, 17 dicembre 2020, causa C-801/19, Franck, punto 25).Per stabilire se le prestazioni fornite costituiscano più prestazioniindipendenti tra loro collegate – come ha ritenuto la sentenza impugnata- o una prestazione unica – come sostiene la ricorrente - occorreindividuare gli elementi caratteristici dell'operazione di cui si tratta(CGUE, 17 gennaio 2013, C-224/11, BGk Leasing, punto 32; CGUE, 16aprile 2015, causa C-42/14, [OSCURATO:PERSONA] wWarszawie, punto 32).A tal fine, si tiene conto tanto dell'obiettivo economicodell'operazione quanto dell'interesse dei destinatari delle prestazionianche tenendo conto del contesto di sinergia e cooperazione quisussistente, alla luce della relazione non certo di indifferenza che haCons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 7Numero registro generale 13433/2025Numero sezionale 2183/2026Numero di raccolta generale 13085/2026Data pubblicazione 07/05/2026luogo a tra cedente (l’odierna contribuente), concessionario – facenteparte della rete di vendita del cedente - e cliente finale.Indubbiamente, infatti, ai fini dell'iva, ciascuna prestazione deveessere normalmente considerata distinta e indipendente, come risultadall'art. 1, par. 2, secondo comma, della direttiva iva (CGUE, causa C-42/14, [OSCURATO:PERSONA] w Warszawie, cit. punto 30;CGUE, causa C-392/11, 27 settembre 2912, FFW, ove al punto 14 èsottolineato che secondo quanto stabilito dall’art. 1, par. 2, secondocomma della direttiva 2006/112/CE1 “ciascuna prestazione deve esserenormalmente considerata distinta e indipendente”).

In alcuni casi,tuttavia, più prestazioni formalmente distinte, che potrebbero esserefornite separatamente e dar così luogo, separatamente, a imposizione oa esenzione, vanno considerate come un'unica operazione quando nonsono indipendenti.

Al riguardo, ha chiarito la giurisprudenza unionale, sitratta di un'unica operazione quando due o più elementi o atti forniti dalsoggetto passivo sono strettamente connessi a tal punto da formare,oggettivamente, una sola prestazione economica indissociabile la cuiscomposizione avrebbe carattere artificioso.Tale artificioso frazionamento si verifica quando più operazionicostituiscano, in realtà, un tutto unico, e cioè quando l'operazione«accessoria» non sarebbe stata posta in essere se non fosse stata postain essere quella principale, con la conseguenza che entrambe debbonoritenersi funzionalmente collegate ad ottenere lo stesso identico bene olo stesso identico servizio (Cass. n. 13312/2013; Cass. sez. trib.n. 20029/2011).In materia tributaria, peraltro, l'opera di qualificazione non siesaurisce, necessariamente, nell'esame del solo dato contrattuale mapuò investire, più specificamente, il fenomeno economico che il rapporto(o i rapporti) mira a realizzare, sì da valutare l'effettiva consistenzadell'operazione e, in caso di pluralità di operazioni, se esse abbiano unaCons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 8Numero registro generale 13433/2025Numero sezionale 2183/2026Numero di raccolta generale 13085/2026Data pubblicazione 07/05/2026medesima "sostanza economica" anche se vi sia una differente"sostanza giuridica" (Cass. n. 33495/2018).

Ciò è particolarmenteevidente in materia di IVA ove, per quanto ciascuna prestazione debbaessere normalmente considerata distinta e indipendente, come risultadall'art. 1, par. 2, comma 2, della c.d.

"sesta direttiva", vi sono tuttaviacasi in cui più prestazioni formalmente distinte, che potrebbero esserefornite separatamente e dar così luogo, altrettanto distintamente, aimposizione o a esenzione, devono essere considerate come un'unicaoperazione quando non sono indipendenti.Ne è ulteriore conferma la considerazione secondo la quale ilsistema del diritto unionale a fa rientrare nella medesima baseimponibile le spese accessorie addebitate all'acquirente da parte delcedente, riguardo a prestazioni che non costituiscono per il cliente unfine a sé stante, bensì il mezzo per fruire nelle migliori condizioni dellaprestazione principale (CGCE, C- 2/95, 5 giugno 1997, SparekassernesDatacenter; CGUE, C- 572/07, 11 giugno 2009, RLRE [OSCURATO:PERSONA]),in regime cioè di dipendenza funzionale; CGCE, C- 394/04, 1 dicembre2005 e C- 395/04), onde ottenere una prestazione economica unica,indissociabile e solo artificiosamente scomponibile (CGCE, C- 88/09, 11febbraio 2010), qual può essere allora – se ne deduce - sia la rivenditadi merci a prezzo maggiorato mediante "contributo spese" (oggetto dellepronunce surrichiamate), sia la rivendita di merci a prezzo ridottomediante “sconto” (che qui viene in rilievo).Anche per l'art. 13 del d.P.R. n. 633 del 1972, in realtà, ilcorrispettivo di vendita pattuito con il committente va consideratoglobalmente e integralmente come prezzo dell'operazione economica(“la base imponibile delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi ècostituita dall'ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti al cedenteo prestatore secondo le condizioni contrattuali, compresi gli oneri e lespese inerenti all'esecuzione e i debiti o altri oneri verso terzi accollatiCons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 9Numero registro generale 13433/2025Numero sezionale 2183/2026Numero di raccolta generale 13085/2026Data pubblicazione 07/05/2026al cessionario o al committente, aumentato delle integrazionidirettamente connesse con i corrispettivi dovuti da altri soggetti”)nondimeno la filiera commerciale fornitore - rivenditore - acquirentefinale non si discosta dallo schema divisato dall'art. 13 ridettonell'individuare il prezzo imponibile come comprensivo non solo dellespese riferite al bene ceduto ma anche degli sconti applicati a talecessione.Conseguentemente, se una prestazione deve essere considerataunica anche “quando due o più elementi o atti forniti dal soggettopassivo al consumatore (…) sono a tal punto strettamente connessi daformare, oggettivamente, una sola prestazione economica indissociabilela cui scomposizione avrebbe carattere artificiale” (CGUE, sentenza 27ottobre 2005, C-41/04, Levob, punto 22), ciò accade anche nel caso incui una o più prestazioni costituiscono una prestazione principale,mentre la o le altre prestazioni costituiscono una o più prestazioniaccessorie cui si applica la stessa disciplina tributaria della prestazioneprincipale.

Una prestazione dev’essere considerata accessoria e nonprincipale quando non costituisce per la clientela un fine a sé stante,bensì il mezzo per fruire al meglio del servizio principale offerto dalprestatore (CGUE, causa C-208/15, 8 dicembre 2016, Stock '94, punto27; causa C-71/18, 4 settembre 2019, KPC Herning; causa C-801/19,17 dicembre 2020, Franck, punto 25); prestatore che in questo caso –l’odierna ricorrente – cede i beni in argomento per mezzo del deiconcessionari che compongono la rete di vendita.E allora per stabilire se le prestazioni fornite costituiscano piùprestazioni indipendenti o una prestazione unica (in quanto laconnessione di cui si è appena detto è così naturale e forte da rendereartificiosa la scomposizione) occorre individuare gli elementicaratteristici dell'operazione di cui si tratta (CGUE, causa C-224/11, BG2Leasing, punto 32; causa C- 42/14, sentenza 16 aprile 2015, WojskowaCons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 10Numero registro generale 13433/2025Numero sezionale 2183/2026Numero di raccolta generale 13085/2026Data pubblicazione 07/05/2026Agencja Mieszkaniowa w Warszawie, punto 32).

E, a tal fine, si tieneconto di due elementi: l'obiettivo economico dell'operazione edell'interesse dei destinatari delle prestazioni.La Corte unionale ha infatti ulteriormente chiarito che entrambi iprofili, sia l’obiettivo economico di tale operazione (CGUE, C-461/08, 19novembre 2009, [OSCURATO:PERSONA], punto 39; CGUE, C-175/09, 28 ottobre 2010, Axa UK, punto 23; CGUE, C-392/11,27settembre 2012, [OSCURATO:PERSONA], punto 23), sia l’interesse deidestinatari delle prestazioni (CGUE, C-42/14, sentenza 16 aprile 2015,[OSCURATO:PERSONA] w Warszawie, punto 35) vannoesaminati ai fini di un corretto inquadramento dell’operazione.Rilevante è, allora, nel presente caso la circostanza che ilversamento delle somme al concessionario, in base all'accertamentosvolto dal giudice d'appello, trova riflesso e giustificazione nellaconseguente riduzione del prezzo derivante dalle somme trasferite aiconcessionari; ciò certamente incentiva le vendite (ed è la finalità dellec.d.

“campagne”) dato che provoca dapprima una anticipazionefinanziaria – poi restituita – in capo ai concessionari, quindi un ribassodel prezzo una volta ultimata la “campagna” con l’acquisto dei veicoli daparte dei clienti finali.

L’operazione persegue l’obiettivo economico diagevolare i concessionari nel mantenere più bassi i prezzi di vendita aiclienti finali; clienti finali i quali a fronte di ciò sopportano un prezzo piùvantaggioso.E tanto emerge specialmente in relazione all'obiettivo economicoperseguito, che è pur sempre quello – per ambedue i soggetti quicoinvolti – di incentivare le vendite: poiché in base all'accertamento delgiudice d'appello nel caso di specie, la pattuizione sull' «anticipocampagna» attua la funzione di finanziamento a titolo gratuito deiconcessionari che ha come riflesso un prezzo di vendita finale più basso,essa - diversamente da quanto ritenuto un diritto dalla sentenza diCons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 11Numero registro generale 13433/2025Numero sezionale 2183/2026Numero di raccolta generale 13085/2026Data pubblicazione 07/05/2026merito – non va qualificata come negozio meramente "collegato" aquello di concessione per la vendita di autoveicoli, ma come elementocostitutivo di una unica - complessa ma singola - operazione negozialediretta a ridurre sia il prezzo di vendita ai concessionari, sia – perconseguenza – il prezzo di cessione ai clienti finali.

Risulta quindiaccertato, alla luce degli elementi caratteristici dell’operazione di cuitrattasi, che il soggetto che trasferisce le somme fornisce qui al clientefinale, considerato come consumatore medio, non più prestazionidistinte ma un’unica prestazione (v., in tal senso, CGUE, 27 ottobre2005, causa C-41/04, [OSCURATO:PERSONA] e OV Bank, punto 20,nonché 29 marzo 2007, causa C-111/05, Aktiebolaget NN, punti n. 17 en. 20).In ultimo, la Corte non ignora l’esistenza – della quale va dato atto– di una consolidata giurisprudenza in materia di “bonus quantitativi”(tra molte, si vedano Cass. n. 11398/2015; Cass. n. 16128/2017; Cassn. 5675/2025) le cui conclusioni peraltro sono del tutto conformi conquelle qui individuate sia ponendosi in situazioni di fatto nonsovrapponibili (stante il meccanismo delle note di credito anticipate chequi è adottato) sia in forza di un percorso logico-giuridico differente(incentrato sulla natura complessiva dell’operazione a fini iva, non sullaconnessione tra le prestazioni rilevanti a fini iva).Invero, questa Corte ha sul punto chiarito (Cass. n. 8364/2023)che o in tema di IVA, lo sconto si differenzia dal premio (segnatamentedi fine anno) in quanto il primo è un valore incidente direttamente indiminuzione sul prezzo della merce compravenduta o del servizioscambiato, riducendone l'ammontare dovuto per le singole operazionicompiute, mentre il premio (di fine anno) è un contributo autonomoriconosciuto indistintamente (a fine esercizio) al cliente alraggiungimento di un determinato fatturato o comunque per incentivarloa futuri acquisti; pertanto, solo il premio, e non anche lo sconto, èCons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 12Numero registro generale 13433/2025Numero sezionale 2183/2026Numero di raccolta generale 13085/2026Data pubblicazione 07/05/2026sussumibile nella categoria della cessione gratuita di denaro esentedall'IVA ex art. 2, comma 3, lett. a, d.P.R. n. 633 del 1972, atteso chelo sconto si riferisce alla riduzione dei prezzi in concreto praticati nellesingole operazioni fatturate, mentre il premio configura "ex se"un'autonoma cessione avente a oggetto denaro, come tale non soggettaall'IVA.Sotto questo profilo, la situazione di fatto – incontroversa in causa- in forza della quale all'inizio del singolo mese l'ammontare erogatocostituisce una stima, calcolata in via presuntiva sulla base dei dati divendita delle autovetture dei mesi precedenti, mentre a chiusuradell'operazione del singolo mese, l'importo recato in via anticipata …viene rideterminato (integrandolo o riducendolo) in via definitiva in baseai consuntivi delle vendite di veicoli e per tale motivo sono indicati inumeri di telaio, consente di identificare certamente come sconto –escludendo la natura di premo – le prestazioni in argomento.

Ancora,(Cass. n. 5675/2025) si è ulteriormente specificato – con riguardoproprio ai cd.

"bonus quantitativi" già citati - per la vendita diautovetture, consistenti in assegnazioni corrisposte in relazione adfornitore/concedente, sono assoggettati, in applicazione del principio dineutralità dell'imposta armonizzata, al regime fiscale riservato agli"abbuoni o sconti previsti contrattualmente", di cui all'art. 26, comma2, del d.P.R. n. 633 del 1972.Pertanto, in accoglimento del secondo motivo di ricorso, lasentenza va cassata con rinvio al giudice di merito che rivedrà i fatti dicausa e si adeguerà ai superiori principi di diritto P.Q.Maccoglie il secondo motivo di ricorso, rigetta il primo; cassa lasentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte digiustizia tributaria di secondo grado della Lombardia in diversaCons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 13Numero registro generale 13433/2025Numero sezionale 2183/2026Numero di raccolta generale 13085/2026Data pubblicazione 07/05/2026composizione alla quale demanda di provvedere anche in ordine allespese processuali del presente giudizio di Legittimità.Così deciso in Roma, il 10 marzo 2026.Il PresidenteLucio LuciottiCons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 14

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ocura speciale in attidall’avv. [OSCURATO:PERSONA]– ricorrente –controAGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro temporerappresentata e difesa come per legge dall’Avvocatura Generale delloStato- controricorrente –della sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado dellaLombardia, n. 3199/11/2024 depositata il 9/12/2024 e non notificataCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 1Numero registro generale 13433/2025Numero sezionale 2183/2026Numero di raccolta generale 13085/2026Data pubblicazione 07/05/2026Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]La società contribuente impugnava l’avviso di accertamento IVArelativo all’anno d’imposta 2015, con il quale l’Agenzia delle Entratecontestava a [OSCURATO:SOCIETA]. l’errata applicazione dell’IVA sulleoperazioni denominate “anticipi campagne”. Secondo l’Ufficio, talioperazioni non costituivano prestazioni imponibili, bensì mere cessionidi denaro a favore dei concessionari, prive di una specificacontroprestazione e quindi fuori dal campo di applicazione dell’IVA aisensi dell’art. 2, comma 3, lett. a), del d.P.R. n. 633 del 1972. L’erroneaqualificazione delle operazioni come imponibili aveva comportato, adavviso dell’Amministrazione, indebite detrazioni e un tardivoversamento dell’imposta.Nel giudizio di primo grado, la Corte di Giustizia Tributaria diMilano ha rigettato il ricorso proposto dalla società. Il giudice ha ritenutocorretto l’operato dell’Ufficio, qualificando gli anticipi campagne comeerogazioni di liquidità a titolo gratuito in favore dei concessionari. È statovalorizzato il fatto che tali anticipi non fossero collegati a specifichecampagne promozionali o a singole autovetture, venisserosistematicamente stornati nel mese successivo e non fossero rilevati aconto economico. Tali elementi sono stati considerati incompatibili conla natura di sconto o abbuono commerciale e coerenti, invece, con quelladi operazioni finanziarie fuori campo IVA.Nel giudizio di appello, la società ha censurato la sentenza di primogrado sostenendo che gli anticipi campagne dovessero essere qualificaticome bonus o contributi commerciali, idonei a ridurre il prezzo di venditadelle autovetture ai concessionari, e che la loro anticipazione finanziarianon ne mutasse la natura. Ha inoltre dedotto vizi della sentenzaCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2Numero registro generale 13433/2025Numero sezionale 2183/2026Numero di raccolta generale 13085/2026Data pubblicazione 07/05/2026impugnata e dell’accertamento, richiamando anche la disciplinadell’abuso del diritto.La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardiaha rigettato l’appello, confermando integralmente la decisione di primogrado. In via preliminare ha escluso che la controversia riguardasse ildiritto al rimborso dell’IVA eventualmente spettante ai concessionari eha ritenuto non pertinente la censura relativa all’abuso del diritto,osservando che l’Ufficio non aveva contestato un’operazione abusiva,ma aveva proceduto a una riqualificazione giuridica delle operazioni. Nelmerito, la Corte di merito ha ribadito che gli anticipi campagnecostituivano mere anticipazioni di denaro, prive di autonoma rilevanzacommerciale, richiamando anche dichiarazioni rese in sede di verifica daun concessionario. Ha inoltre qualificato tali operazioni come negozicollegati al rapporto di concessione, aventi causa distinta e autonomafunzione di finanziamento, con conseguente assoggettamento a unautonomo trattamento fiscale. Pertanto, ha concluso che le operazionirientrano tra le cessioni di denaro escluse dall’ambito di applicazionedell’IVA e ha confermato la legittimità dell’avviso di accertamento,condannando la società alle spese del grado di appello.Ricorre a questa Corte [OSCURATO:SOCIETA]. con atto affidato adue motivi che illustra con memoria.Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.Ragioni della decisioneCon il primo motivo la ricorrente denuncia la nullità della sentenzaimpugnata per motivazione apparente, in relazione all’art. 360, comma1, n. 4, c.p.c., deducendo che il giudice di appello avrebbe fornito unaricostruzione dei fatti contraddittoria e incoerente, confondendo fatturee note di credito e rendendo così incomprensibile l’iter logico-giuridicoseguito. Secondo la ricorrente, tale incertezza ricostruttiva inciderebbesul nucleo essenziale della decisione, impedendo di comprendere seCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3Numero registro generale 13433/2025Numero sezionale 2183/2026Numero di raccolta generale 13085/2026Data pubblicazione 07/05/2026l’accertamento riguardasse IVA a debito o IVA a credito e,conseguentemente, il fondamento stesso della ripresa fiscale.Il motivo è infondato.Invero, la motivazione resa dalla sentenza di merito rende chiarol’iter logico - giuridico seguito per addivenire a decisione, con ciòrisultando rispettosa del c.d. “minimo costituzionale” (Cass. Sez. Un. n.8053/2014). La pronuncia di merito, infatti, a fronte di un modusoperandi della società contribuente riassunto con maggior chiarezza inricorso “…in occasione delle erogazioni stesse, questa emetteva dellenote di credito (con relativa IVA a credito) che venivanosuccessivamente stornate (con relativa IVA a debito), e a consuntivo –ossia una volta conclusa la campagna di vendita – ulteriormente correttecon nuove note di credito (con relativa IVA a credito), per gli sconti inconcreto spettanti in base alle auto effettivamente vendute dalleconcessionarie ai clienti”; ha assai sinteticamente, ma comunquecorrettamente, solo affermato che “l'odierna materia del contendere,delimitata appunto dal giudizio impugnatorio avverso l'avviso diaccertamento sopra richiamato, impone di esaminare la fondatezza dellacontestazione mossa dall'Ufficio alla contribuente in ordine allacorrettezza del suo operato laddove sulle fatture "anticipo campagne"ha applicato l'IVA invece di considerarle non imponibili ai sensi dell'art.2, comma 3, lettera a) d.p.r. n. 633/1972”. Tale affermazione, posta aconfronto con la altrettanto sintetica prospettazione dell’Ufficio“l'Agenzia contesta detto assunto ed afferma che le operazioni fatturatesono «di fatto delle cessioni di denaro (contributi) a fronte delle qualinon vi è alcuna specifica controprestazione»” permette di identificarecon chiarezza la situazione di fatto, le questioni di dirtto e le ragioniposte a base del decisum.Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsaapplicazione degli artt. 1, 2 e 12 della direttiva 2006/112/CE, dell’art.Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 4Numero registro generale 13433/2025Numero sezionale 2183/2026Numero di raccolta generale 13085/2026Data pubblicazione 07/05/202612 del d.P.R. n. 633 del 1972, nonché dei principi unionali in materia diunitarietà delle prestazioni e di trattamento IVA delle operazionieconomicamente connesse, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3,c.p.c. Sostiene che la Corte territoriale avrebbe erroneamente frazionatoun’operazione economica unitaria, costituita dalla vendita delleautovetture e dai correlati bonus commerciali riconosciuti aiconcessionari, qualificando gli anticipi campagne come finanziamentiautonomi e gratuiti, fuori campo IVA, anziché come componentiaccessorie o integrative della prestazione principale, soggette almedesimo regime IVA. La ricorrente deduce anche la violazione e falsaapplicazione dell’art. 2, comma 3, lett. a), del d.P.R. n. 633 del 1972,nonché dell’art. 21 del d.P.R. n. 131 del 1986, assumendo che il giudicedi merito abbia indebitamente richiamato la disciplina e i criteri elaboratiin materia di imposta di registro sul collegamento negoziale,estendendoli all’IVA, in contrasto con la natura armonizzata diquest’ultima e con il principio di prevalenza della sostanza economicadell’operazione. Secondo la ricorrente, la gratuità dell’anticipazione didenaro costituirebbe indice di strumentalità rispetto alla vendita deiveicoli e non di autonomia causale, sicché l’operazione dovrebbe seguireil regime IVA della prestazione principale.Come si illustra anche in memoria, secondo la contribuente, poichéda una parte, l’erogazione della somma di denaro è parametrata, equindi strettamente legata, alle vendite, prima in via provvisoria (in basea quelle del periodo precedente), poi in via definitiva (sulle venditerealmente concluse nel periodo di riferimento), ogni elemento delmeccanismo è collegato alle vendite: sia l’an, sia il quantum provvisoriosia il quantum definitivo (tanto che, ove non vi fosse stata venditaalcuna, non vi sarebbe stato alcun bonus). Quindi, si conclude semprein memoria, se l’intera operazione è a saldo zero – sia sul piano dei flussidi danaro tra le parti, sia ai fini IVA – essa si risolve in uno sconto sulleCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 5Numero registro generale 13433/2025Numero sezionale 2183/2026Numero di raccolta generale 13085/2026Data pubblicazione 07/05/2026vetture effettivamente vendute; se l'effetto finale è proprio questosconto, allora la causa in concreto dell’intera operazione – quella cheoccorre valutare per la corretta qualificazione delle operazioni – èappunto quella di uno sconto sul prezzo di vendita delle vetture, la stessanon ha una causa finanziaria autonoma, ma è un tutt’uno con il rapportodi compravendita sottostante.Il motivo è fondato.La Corte di merito che ritenuto che “nel caso di specie, lapattuizione sull' «anticipo campagna» attuando la funzione difinanziamento a titolo gratuito dei concessionari va qualificata connegozio "collegato" a quello di concessione per la vendita di autoveicoli”.Con riferimento al richiamo al collegamento negoziale, va in primoluogo ricordato – come rileva, in sostanza anche parte ricorrente - chequesta Corte di cassazione ha precisato che i criteri elaborati in materiadi imposta di registro, fondati sulla distinzione tra negozio complesso enegozi collegati, non sono automaticamente trasferibili all’IVA, impostaarmonizzata che richiede un’analisi funzionale e unitaria dell’operazioneeconomica. In questo senso si pone quella giurisprudenza di Legittimità(Cass. n. 18433/2024), che, pur ribadendo la distinzione civilistica eregistrale tra negozio complesso e negozi collegati, evidenzia lanecessità di un autonomo apprezzamento ai fini IVA, che sia conformeai principi unionali.La disposizione di riferimento nel diritto interno è l’art. 12 deld.P.R. n. 633 del 1972 secondo il quale “il trasporto, la posa in opera,l'imballaggio, il confezionamento, la fornitura di recipienti o contenitorie le altre cessioni o prestazioni accessorie (sottolineatura aggiunta) aduna cessione di beni o ad una prestazione di servizi, effettuatidirettamente dal cedente o prestatore ovvero per suo conto e a suespese, non sono soggetti autonomamente all'imposta nei rapporti frale parti dell'operazione principale. Se la cessione o prestazione principaleCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 6Numero registro generale 13433/2025Numero sezionale 2183/2026Numero di raccolta generale 13085/2026Data pubblicazione 07/05/2026è soggetta all'imposta, i corrispettivi delle cessioni o prestazioniaccessorie imponibili concorrono a formarne la base imponibile”.Come ha chiarito la giurisprudenza unionale, si tratta di un'unicaoperazione quando due o più elementi o atti forniti dal soggetto passivosono strettamente connessi a tal punto da formare, oggettivamente, unasola prestazione economica indissociabile la cui scomposizione avrebbecarattere artificioso.Ciò accade anche nel caso in cui (con principio ovviamenteapplicabile sia a cessioni di beni che a prestazioni di servizi) una o piùprestazioni costituiscono una prestazione principale, mentre altreprestazioni costituiscono una o più prestazioni accessorie cui si applicala stessa disciplina tributaria della prestazione principale; e accessoria è– secondo la Corte del Lussemburgo - una prestazione che noncostituisce per la clientela un fine a sé stante, bensì il mezzo per fruireal meglio del servizio principale offerto dal prestatore (CGUE, 8 dicembre2016, causa C-208/15, Stock '94, punto 27; CGUE, 4 settembre 2019,causa C-71/18, KPC Herning; CGUE, 17 dicembre 2020, causa C-801/19, Franck, punto 25).Per stabilire se le prestazioni fornite costituiscano più prestazioniindipendenti tra loro collegate – come ha ritenuto la sentenza impugnata- o una prestazione unica – come sostiene la ricorrente - occorreindividuare gli elementi caratteristici dell'operazione di cui si tratta(CGUE, 17 gennaio 2013, C-224/11, BGk Leasing, punto 32; CGUE, 16aprile 2015, causa C-42/14, [OSCURATO:PERSONA] wWarszawie, punto 32).A tal fine, si tiene conto tanto dell'obiettivo economicodell'operazione quanto dell'interesse dei destinatari delle prestazionianche tenendo conto del contesto di sinergia e cooperazione quisussistente, alla luce della relazione non certo di indifferenza che haCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 7Numero registro generale 13433/2025Numero sezionale 2183/2026Numero di raccolta generale 13085/2026Data pubblicazione 07/05/2026luogo a tra cedente (l’odierna contribuente), concessionario – facenteparte della rete di vendita del cedente - e cliente finale.Indubbiamente, infatti, ai fini dell'iva, ciascuna prestazione deveessere normalmente considerata distinta e indipendente, come risultadall'art. 1, par. 2, secondo comma, della direttiva iva (CGUE, causa C-42/14, [OSCURATO:PERSONA] w Warszawie, cit. punto 30;CGUE, causa C-392/11, 27 settembre 2912, FFW, ove al punto 14 èsottolineato che secondo quanto stabilito dall’art. 1, par. 2, secondocomma della direttiva 2006/112/CE1 “ciascuna prestazione deve esserenormalmente considerata distinta e indipendente”). In alcuni casi,tuttavia, più prestazioni formalmente distinte, che potrebbero esserefornite separatamente e dar così luogo, separatamente, a imposizione oa esenzione, vanno considerate come un'unica operazione quando nonsono indipendenti. Al riguardo, ha chiarito la giurisprudenza unionale, sitratta di un'unica operazione quando due o più elementi o atti forniti dalsoggetto passivo sono strettamente connessi a tal punto da formare,oggettivamente, una sola prestazione economica indissociabile la cuiscomposizione avrebbe carattere artificioso.Tale artificioso frazionamento si verifica quando più operazionicostituiscano, in realtà, un tutto unico, e cioè quando l'operazione«accessoria» non sarebbe stata posta in essere se non fosse stata postain essere quella principale, con la conseguenza che entrambe debbonoritenersi funzionalmente collegate ad ottenere lo stesso identico bene olo stesso identico servizio (Cass. n. 13312/2013; Cass. sez. trib.n. 20029/2011).In materia tributaria, peraltro, l'opera di qualificazione non siesaurisce, necessariamente, nell'esame del solo dato contrattuale mapuò investire, più specificamente, il fenomeno economico che il rapporto(o i rapporti) mira a realizzare, sì da valutare l'effettiva consistenzadell'operazione e, in caso di pluralità di operazioni, se esse abbiano unaCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 8Numero registro generale 13433/2025Numero sezionale 2183/2026Numero di raccolta generale 13085/2026Data pubblicazione 07/05/2026medesima "sostanza economica" anche se vi sia una differente"sostanza giuridica" (Cass. n. 33495/2018). Ciò è particolarmenteevidente in materia di IVA ove, per quanto ciascuna prestazione debbaessere normalmente considerata distinta e indipendente, come risultadall'art. 1, par. 2, comma 2, della c.d. "sesta direttiva", vi sono tuttaviacasi in cui più prestazioni formalmente distinte, che potrebbero esserefornite separatamente e dar così luogo, altrettanto distintamente, aimposizione o a esenzione, devono essere considerate come un'unicaoperazione quando non sono indipendenti.Ne è ulteriore conferma la considerazione secondo la quale ilsistema del diritto unionale a fa rientrare nella medesima baseimponibile le spese accessorie addebitate all'acquirente da parte delcedente, riguardo a prestazioni che non costituiscono per il cliente unfine a sé stante, bensì il mezzo per fruire nelle migliori condizioni dellaprestazione principale (CGCE, C- 2/95, 5 giugno 1997, SparekassernesDatacenter; CGUE, C- 572/07, 11 giugno 2009, RLRE [OSCURATO:PERSONA]),in regime cioè di dipendenza funzionale; CGCE, C- 394/04, 1 dicembre2005 e C- 395/04), onde ottenere una prestazione economica unica,indissociabile e solo artificiosamente scomponibile (CGCE, C- 88/09, 11febbraio 2010), qual può essere allora – se ne deduce - sia la rivenditadi merci a prezzo maggiorato mediante "contributo spese" (oggetto dellepronunce surrichiamate), sia la rivendita di merci a prezzo ridottomediante “sconto” (che qui viene in rilievo).Anche per l'art. 13 del d.P.R. n. 633 del 1972, in realtà, ilcorrispettivo di vendita pattuito con il committente va consideratoglobalmente e integralmente come prezzo dell'operazione economica(“la base imponibile delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi ècostituita dall'ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti al cedenteo prestatore secondo le condizioni contrattuali, compresi gli oneri e lespese inerenti all'esecuzione e i debiti o altri oneri verso terzi accollatiCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 9Numero registro generale 13433/2025Numero sezionale 2183/2026Numero di raccolta generale 13085/2026Data pubblicazione 07/05/2026al cessionario o al committente, aumentato delle integrazionidirettamente connesse con i corrispettivi dovuti da altri soggetti”)nondimeno la filiera commerciale fornitore - rivenditore - acquirentefinale non si discosta dallo schema divisato dall'art. 13 ridettonell'individuare il prezzo imponibile come comprensivo non solo dellespese riferite al bene ceduto ma anche degli sconti applicati a talecessione.Conseguentemente, se una prestazione deve essere considerataunica anche “quando due o più elementi o atti forniti dal soggettopassivo al consumatore (…) sono a tal punto strettamente connessi daformare, oggettivamente, una sola prestazione economica indissociabilela cui scomposizione avrebbe carattere artificiale” (CGUE, sentenza 27ottobre 2005, C-41/04, Levob, punto 22), ciò accade anche nel caso incui una o più prestazioni costituiscono una prestazione principale,mentre la o le altre prestazioni costituiscono una o più prestazioniaccessorie cui si applica la stessa disciplina tributaria della prestazioneprincipale. Una prestazione dev’essere considerata accessoria e nonprincipale quando non costituisce per la clientela un fine a sé stante,bensì il mezzo per fruire al meglio del servizio principale offerto dalprestatore (CGUE, causa C-208/15, 8 dicembre 2016, Stock '94, punto27; causa C-71/18, 4 settembre 2019, KPC Herning; causa C-801/19,17 dicembre 2020, Franck, punto 25); prestatore che in questo caso –l’odierna ricorrente – cede i beni in argomento per mezzo del deiconcessionari che compongono la rete di vendita.E allora per stabilire se le prestazioni fornite costituiscano piùprestazioni indipendenti o una prestazione unica (in quanto laconnessione di cui si è appena detto è così naturale e forte da rendereartificiosa la scomposizione) occorre individuare gli elementicaratteristici dell'operazione di cui si tratta (CGUE, causa C-224/11, BG2Leasing, punto 32; causa C- 42/14, sentenza 16 aprile 2015, WojskowaCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 10Numero registro generale 13433/2025Numero sezionale 2183/2026Numero di raccolta generale 13085/2026Data pubblicazione 07/05/2026Agencja Mieszkaniowa w Warszawie, punto 32). E, a tal fine, si tieneconto di due elementi: l'obiettivo economico dell'operazione edell'interesse dei destinatari delle prestazioni.La Corte unionale ha infatti ulteriormente chiarito che entrambi iprofili, sia l’obiettivo economico di tale operazione (CGUE, C-461/08, 19novembre 2009, [OSCURATO:PERSONA], punto 39; CGUE, C-175/09, 28 ottobre 2010, Axa UK, punto 23; CGUE, C-392/11,27settembre 2012, [OSCURATO:PERSONA], punto 23), sia l’interesse deidestinatari delle prestazioni (CGUE, C-42/14, sentenza 16 aprile 2015,[OSCURATO:PERSONA] w Warszawie, punto 35) vannoesaminati ai fini di un corretto inquadramento dell’operazione.Rilevante è, allora, nel presente caso la circostanza che ilversamento delle somme al concessionario, in base all'accertamentosvolto dal giudice d'appello, trova riflesso e giustificazione nellaconseguente riduzione del prezzo derivante dalle somme trasferite aiconcessionari; ciò certamente incentiva le vendite (ed è la finalità dellec.d. “campagne”) dato che provoca dapprima una anticipazionefinanziaria – poi restituita – in capo ai concessionari, quindi un ribassodel prezzo una volta ultimata la “campagna” con l’acquisto dei veicoli daparte dei clienti finali. L’operazione persegue l’obiettivo economico diagevolare i concessionari nel mantenere più bassi i prezzi di vendita aiclienti finali; clienti finali i quali a fronte di ciò sopportano un prezzo piùvantaggioso.E tanto emerge specialmente in relazione all'obiettivo economicoperseguito, che è pur sempre quello – per ambedue i soggetti quicoinvolti – di incentivare le vendite: poiché in base all'accertamento delgiudice d'appello nel caso di specie, la pattuizione sull' «anticipocampagna» attua la funzione di finanziamento a titolo gratuito deiconcessionari che ha come riflesso un prezzo di vendita finale più basso,essa - diversamente da quanto ritenuto un diritto dalla sentenza diCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 11Numero registro generale 13433/2025Numero sezionale 2183/2026Numero di raccolta generale 13085/2026Data pubblicazione 07/05/2026merito – non va qualificata come negozio meramente "collegato" aquello di concessione per la vendita di autoveicoli, ma come elementocostitutivo di una unica - complessa ma singola - operazione negozialediretta a ridurre sia il prezzo di vendita ai concessionari, sia – perconseguenza – il prezzo di cessione ai clienti finali. Risulta quindiaccertato, alla luce degli elementi caratteristici dell’operazione di cuitrattasi, che il soggetto che trasferisce le somme fornisce qui al clientefinale, considerato come consumatore medio, non più prestazionidistinte ma un’unica prestazione (v., in tal senso, CGUE, 27 ottobre2005, causa C-41/04, [OSCURATO:PERSONA] e OV Bank, punto 20,nonché 29 marzo 2007, causa C-111/05, Aktiebolaget NN, punti n. 17 en. 20).In ultimo, la Corte non ignora l’esistenza – della quale va dato atto– di una consolidata giurisprudenza in materia di “bonus quantitativi”(tra molte, si vedano Cass. n. 11398/2015; Cass. n. 16128/2017; Cassn. 5675/2025) le cui conclusioni peraltro sono del tutto conformi conquelle qui individuate sia ponendosi in situazioni di fatto nonsovrapponibili (stante il meccanismo delle note di credito anticipate chequi è adottato) sia in forza di un percorso logico-giuridico differente(incentrato sulla natura complessiva dell’operazione a fini iva, non sullaconnessione tra le prestazioni rilevanti a fini iva).Invero, questa Corte ha sul punto chiarito (Cass. n. 8364/2023)che o in tema di IVA, lo sconto si differenzia dal premio (segnatamentedi fine anno) in quanto il primo è un valore incidente direttamente indiminuzione sul prezzo della merce compravenduta o del servizioscambiato, riducendone l'ammontare dovuto per le singole operazionicompiute, mentre il premio (di fine anno) è un contributo autonomoriconosciuto indistintamente (a fine esercizio) al cliente alraggiungimento di un determinato fatturato o comunque per incentivarloa futuri acquisti; pertanto, solo il premio, e non anche lo sconto, èCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 12Numero registro generale 13433/2025Numero sezionale 2183/2026Numero di raccolta generale 13085/2026Data pubblicazione 07/05/2026sussumibile nella categoria della cessione gratuita di denaro esentedall'IVA ex art. 2, comma 3, lett. a, d.P.R. n. 633 del 1972, atteso chelo sconto si riferisce alla riduzione dei prezzi in concreto praticati nellesingole operazioni fatturate, mentre il premio configura "ex se"un'autonoma cessione avente a oggetto denaro, come tale non soggettaall'IVA.Sotto questo profilo, la situazione di fatto – incontroversa in causa- in forza della quale all'inizio del singolo mese l'ammontare erogatocostituisce una stima, calcolata in via presuntiva sulla base dei dati divendita delle autovetture dei mesi precedenti, mentre a chiusuradell'operazione del singolo mese, l'importo recato in via anticipata …viene rideterminato (integrandolo o riducendolo) in via definitiva in baseai consuntivi delle vendite di veicoli e per tale motivo sono indicati inumeri di telaio, consente di identificare certamente come sconto –escludendo la natura di premo – le prestazioni in argomento. Ancora,(Cass. n. 5675/2025) si è ulteriormente specificato – con riguardoproprio ai cd. "bonus quantitativi" già citati - per la vendita diautovetture, consistenti in assegnazioni corrisposte in relazione adfornitore/concedente, sono assoggettati, in applicazione del principio dineutralità dell'imposta armonizzata, al regime fiscale riservato agli"abbuoni o sconti previsti contrattualmente", di cui all'art. 26, comma2, del d.P.R. n. 633 del 1972.Pertanto, in accoglimento del secondo motivo di ricorso, lasentenza va cassata con rinvio al giudice di merito che rivedrà i fatti dicausa e si adeguerà ai superiori principi di diritto P.Q.Maccoglie il secondo motivo di ricorso, rigetta il primo; cassa lasentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte digiustizia tributaria di secondo grado della Lombardia in diversaCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 13Numero registro generale 13433/2025Numero sezionale 2183/2026Numero di raccolta generale 13085/2026Data pubblicazione 07/05/2026composizione alla quale demanda di provvedere anche in ordine allespese processuali del presente giudizio di Legittimità.Così deciso in Roma, il 10 marzo 2026.Il PresidenteLucio LuciottiCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 14