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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 20609/2026

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resentata e difesa in forza di procura speciale in attidall’avv. [OSCURATO:PERSONA]- – ricorrente –- controAGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro temporerappresentata e difesa come per legge dall’Avvocatura Generale delloStato- - controricorrente -per la cassazione della sentenza della Commissione TributariaRegionale dell’Abruzzo, sez. staccata di Pescara n. 832/06/2016,depositata il 16/09/2016 e non notificataCons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 1Numero registro generale 1934/2017Numero sezionale 1461/2026Numero di raccolta generale 20609/2026Data pubblicazione 18/06/2026- udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal [OSCURATO:PERSONA] e riconvocato il Collegio indata 08/04/2026- Fatti di causa- La società [OSCURATO:SOCIETA]. impugnava un avviso di accertamentorelativo all’anno 2009, recante varie riprese per ricavi omessi e costiindeducibili.

L'accertamento originava da indagini finanziarie ex art. 32del d.P.R. n. 600 del 1973, motivate dalla forte incongruenza tra redditiesigui dichiarati da società e soci e movimentazioni bancarie rilevate.

Lacontribuente contestava la mancata esibizione da parte dell’Ufficio dellalista selettiva ex art. 51 d.P.R. n. 633 del 1972, la mancata esibizionedell’autorizzazione alle indagini bancarie, la violazione dell’art. 12,comma 7, della L. n. 212 del 2000 (c.d. statuto dei diritti delcontribuente) per omessa redazione del PVC e delle richieste/risposte exart. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973; inoltre, riguardo al merito delleriprese, sosteneva che l'attività estrattiva non avrebbe permesso unaconsegna immediata del materiale, quindi, vi era una fisiologicasfasatura tra estrazione, consegna e fatturazione.

Osservava poi chel’Ufficio avrebbe applicato erroneamente il criterio del momento diconsegna ex art. 21 del d.P.R. n. 633 del 1972 e con riguardo aiversamenti soci – ritenuti fittizi – eccepiva l’erronea valutazione operatadall’Ufficio quanto a tale fittizietà.

Con riferimento alle movimentazionibancarie, censurava l’attribuzione alla società di operazioni personali deisoci basandosi sulla sola esiguità dei loro redditi e la riferibilità dei contipersonali alla società, che riteneva non esser stata dimostrata.- La CTP accoglieva l’appello con riguardo ai costi non documentatie alle spese per carburante.Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2Numero registro generale 1934/2017Numero sezionale 1461/2026Numero di raccolta generale 20609/2026Data pubblicazione 18/06/2026- Appellava la società con riguardo ai restanti rilievi; l’Ufficioproponeva appello incidentale con riferimento alle pretese rispetto allequali era risultato soccombente.- La CTR accoglieva in minima parte l’appello principale, riducendol’imponibile accertato di € 5.121,57, importo corrispondente alle sommeche l’Ufficio aveva erroneamente considerato come finanziamenti fittizidei soci (uno proveniente da una fattura [OSCURATO:SOCIETA]. e uno da unassegno da € 1.000) e confermava per il resto l’accertamento;dichiarava poi inammissibile l’appello incidentale dell’Ufficio per difettodi specificità dei motivi.- Ricorre a questa Corte la società con atto affidato a sette motivi didoglianza che illustra con memoria.- Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.Ragioni della decisioneIl primo motivo lamenta la violazione o falsa applicazione dell'art.51 del d.P.R. n. 633 del 1972, della Legge n. 241 del 1990, in relazioneall'art. 360, comma 1 n. 3) c.p.c. per avere il giudice del gravameerroneamente interpretato la norma contenuta nell'art. 51 del d.P.R. n.633 del 1972 relativamente alla fattispecie in esame, laddove haritenuto irrilevante la mancata allegazione o esibizione, da partedell'Ufficio finanziario di Chieti, dell'autorizzazione alle indagini bancarienonostante la contribuente avesse sollevato la questione per verificarel'esistenza materiale del documento.

Erroneamente – si sostiene – ilgiudice di merito ha ritenuto che la mancata allegazione o esibizione, aparere del Giudice di appello, non costituisca un vizio di nullitàdell'avviso di accertamento, in quanto l'Erario può utilizzare il risultatodegli accertamenti bancari se sono stati debitamente autorizzati ma ciònon implicherebbe, a carico dell'erario, un obbligo di allegazione.Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3Numero registro generale 1934/2017Numero sezionale 1461/2026Numero di raccolta generale 20609/2026Data pubblicazione 18/06/2026Il motivo, incentrato sulla mancata produzione in giudizio – quindisul difetto di prova della sua esistenza – dell’autorizzazione de qua, èfondato e va accolto in forza delle considerazioni che seguono.Secondo l’orientamento consolidato di questa Suprema Corte,l’autorizzazione all’espletamento delle indagini bancarie prevista, inmateria di imposte dirette, dall’art. 32, primo comma, n. 7, del d.P.R.n. 600 del 1973 e, in materia di IVA, dall’art. 51, secondo comma, n. 7,del d.P.R. n. 633 del 1972 costituisce espressione di una funzionemeramente organizzativa, incidente unicamente nei rapporti tra uffici.Da tale impostazione consegue che: a) l’autorizzazione deveessere concessa, ma non è necessaria la sua esibizione al contribuente(Cass. n. 1306/2023; Cass. n. 20420/2014; Cass. n. 16874/2009) o lasua allegazione all’avviso di accertamento (Cass. n. 3628/2017); b)l’autorizzazione non deve essere necessariamente motivata (Cass. n.4853/2024; Cass. n. 14026/2012; Cass. n. 5849/2012); c) l’eventualeassenza dell’autorizzazione non determina, in ogni caso, l’inutilizzabilitàdelle indagini finanziarie, in quanto detta autorizzazione attiene solo airapporti interni ed in materia tributaria non vige il principio, invecesancito dal codice di rito penale, dell'inutilizzabilità della provairritualmente acquisita (Cass. n. 13353/2018; Cass. n. 4987/2003) ameno che ne sia derivato un concreto pregiudizio al contribuente (Cass.n. 4853/2024; Cass. n. 9480/2018; Cass. n. 3628/2017), ovvero vengain discussione la tutela di diritti fondamentali di rango costituzionaledello stesso, come l'inviolabilità della libertà personale o del domicilio(Cass. n. 9733/2024; Cass. n. 13421/2017); d) il diritto di difesa delcontribuente è legittimamente affidato solo alla contestazionesuccessiva all’emissione dell’avviso di accertamento, anche in sedecontenziosa (Cass. n. 14023/2007).Tale orientamento è oggi posto in discussione in ragione dellarecente pronuncia della CEDU dell’8 gennaio 2026 (Ferrieri e BonassisaCons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 4Numero registro generale 1934/2017Numero sezionale 1461/2026Numero di raccolta generale 20609/2026Data pubblicazione 18/06/2026c.

Italia, ricorsi nn. 40607/2019 e 34583/2020, nel prosieguo ancheCEDU Ferrieri e Bonassisa), citata in memoria e divenuta definitiva aseguito del rigetto anche dell’istanza diretta al riesame della stessa difronte alla Grande Camera della Corte convenzionale, la quale hadichiarato che il sistema tributario italiano, per quanto attiene alleindagini finanziarie condotte dall’Agenzia delle Entrate e dalla [OSCURATO:PERSONA] ai fini degli accertamenti fiscali, viola l’art. 8 dellaConvenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU).Alla luce di un’ampia analisi normativa e giurisprudenziale, laCorte ha rilevato che il sistema di autorizzazione alle indagini finanziarieè effettivamente fondato su disposizioni di legge dell’ordinamentoitaliano (gli artt. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 51 del d.P.R. n. 633 del1972); tuttavia, le suddette previsioni non circoscrivono in modosufficiente la discrezionalità delle autorità fiscali (il Direttore regionaledell’Agenzia delle Entrate o il Comandante regionale della Guardia diprocedurali né un controllo giurisdizionale effettivo sulle misureadottate; il problema centrale, quindi, non risiede nella carenza di unalegge, ma nella “qualità” della legge esistente come idonea a garantire,nella sua concreta interpretazione e applicazione, la tutela delcontribuente da iniziative eccessivamente discrezionalidell’Amministrazione finanziaria.Secondo la CEDU, la semplice finalità di accertamentodell’adempimento tributario attribuisce, in forza di esse, alleAmministrazioni fiscali di cui sopra un potere sostanzialmente illimitatosia nell’attuazione delle misure ispettive sia nella determinazionedell’ampiezza delle informazioni richieste; essa ha inoltre sottolineatocome secondo la giurisprudenza di Legittimità italiana, l’autorizzazioneall’accesso non necessiti di motivazione e ciò consenta, secondo ilgiudice convenzionale, alle autorità fiscali di esercitare unaCons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 5Numero registro generale 1934/2017Numero sezionale 1461/2026Numero di raccolta generale 20609/2026Data pubblicazione 18/06/2026discrezionalità priva di limiti senza l’obbligo di attenersi ai criteri indicatinelle varie circolari emesse dalle Amministrazioni finanziarie.A ciò si aggiunge, prosegue la Corte EDU, che il quadro normativosurrichiamato non prevede garanzie procedurali effettive ex ante, né uncontrollo giurisdizionale o indipendente ex post che sia realmenteefficace, come richiesto dagli standard della Convenzione europea deidiritti dell’uomo.

Alla luce delle suddette considerazioni, la Cortesovranazionale ritiene che tale quadro normativo non assicuri il livellominimo di protezione richiesto dalla Convenzione, in particolare perquanto riguarda il diritto al rispetto della vita privata, del domicilio edella corrispondenza dei contribuenti.Orbene, osserva, in proposito, questa Corte che, con riferimentoalle affermazioni concernenti la tutela ex ante, le stesse si rivolgono allegislatore italiano e integrano indicazioni de iure condendo alla luce deiprincipi di proporzionalità, di equivalenza e di effettività illustrati dalgiudice convenzionale e di cui il giudice di legittimità non può cheprendere atto.Ciò che, invece, rileva direttamente nel presente procedimento ècostituito dalle affermazioni de iure condito effettuate dalla CEDU conriguardo all’efficacia del controllo giurisdizionale sulla procedura diautorizzazione delle indagini finanziarie, affermazioni che non possonoche comportare un necessario adeguamento, in chiave evolutiva, deiradicati principi più sopra sommariamente elencati alle esigenze indicatedal giudice convenzionale.

In ciò tenendo necessariamente conto siadella giurisprudenza della Corte costituzionale sia degli ulteriori arrestidella giurisprudenza sovranazionale, in particolare della Corte digiustizia dell’Unione Europea.Va infatti ricordato in primo luogo che la Consulta (Corte Cost. n.51 del 1992), ha a suo tempo precisato che, al dovere di riserbo cuisono tradizionalmente tenute le imprese bancarie, non corrisponde inCons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 6Numero registro generale 1934/2017Numero sezionale 1461/2026Numero di raccolta generale 20609/2026Data pubblicazione 18/06/2026capo ai singoli clienti “una posizione giuridica soggettivacostituzionalmente protetta, né, men che meno, un diritto dellapersonalità, poiché la sfera di riservatezza con la quale vengonotradizionalmente circondati i conti e le operazioni degli utenti dei servizibancari è direttamente strumentale all’obiettivo della sicurezza e delbuon andamento dei traffici commerciali”.

La Corte afferma, inoltre, che“le scelte discrezionali del legislatore, ove si orientino a favore dellatutela del segreto bancario, non possono spingersi fino al punto di faredi questo ultimo un ostacolo all’adempimento di doveri inderogabili disolidarietà, primo fra tutti quello di concorrere alle spese pubbliche inragione della propria capacità contributiva (art. 53 della Costituzione),ovvero fino al punto di farne derivare il benché minimo intralcioall’attuazione di esigenze costituzionali primarie, come quelle connesseall’Amministrazione della giustizia e, in particolare, alla persecuzione deireati”.

La Corte, infine, ha affermato che “i valori collegati al dovere diriserbo sui dati bancari sono sicuramente recessivi di fronte a quelliriferibili al dovere inderogabile imposto dall’art. 53 della Costituzione e,a maggior ragione, di fronte all’esigenza costituzionale primariacollegata alla persecuzione dei reati”.Da tali chiare - e insuperabili - affermazioni di principio si evincecome già allora il Giudice delle Leggi abbia inteso non solo distingueretra dovere di riservatezza delle operazioni commerciali e dovere dicontribuzione tributaria, ma anche chiarire che il potere di richiedereinformazioni alle banche va disciplinato dal legislatore in modo daevitarne un esercizio arbitrario ed indiscriminato, come ha sostenutoautorevole dottrina.Ai fini della tutela dei dati personali, poiché tali sono leinformazioni apprese nel corso delle indagini finanziarie, quali i datibancari, e per la definizione dei limiti del loro utilizzo da parte delleAmministrazioni pubbliche sovviene quindi, come accennato in esordio,Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 7Numero registro generale 1934/2017Numero sezionale 1461/2026Numero di raccolta generale 20609/2026Data pubblicazione 18/06/2026anche la giurisprudenza sovranazionale sia della Corte Europea dei dirittidell’uomo, sia della Corte di giustizia dell’Unione Europea, nel contestodi “dialogo tra le Corti”.«La “comunità delle Corti” e il “dialogo” che si svolge tra le stesse,improntato al principio di leale collaborazione, promuovono la pienabuon funzionamento delle interdipendenze tra i diversi sistemi giuridici,nazionali ed eurounitario» (Corte Cost. n. 210 del 2024).

In presenza disistemi giuridici che non sono più rigidamente separati, ma sonointegrati e interdipendenti, senza alcuna forma di gerarchia, perassicurarne il corretto funzionamento occorre, quindi, dare la più ampiaapplicazione al principio di leale collaborazione, riconosciuto sia daldiritto dell’Unione (art. 4, paragrafo 3, TUE) sia dal nostro dirittocostituzionale (tra le tante, sentenze n. 88 e n. 87 del 2012, n. 379 del1992 e n. 168 del 1963), e che, pertanto, assurge al rango di principiofondamentale dello spazio costituzionale comune all’Unione e agli Statimembri (Corte Cost. n. 71 del 2026).Per dirlo ancora con le parole del Giudice delle Leggi, la visionerigidamente dualistica dei rapporti tra l’ordinamento eurounitario el’ordinamento nazionale, inizialmente fatta propria dalla giurisprudenzadella Consulta (Corte Cost. n. 170 del 1984 e n. 183 del 1973),corrispondeva a una fase in cui il diritto dell’Unione aveva un campo diazione circoscritto, sostanzialmente limitato alla realizzazione delmercato comune.

Tale visione comportava la netta separazione tra laCostituzione e quel diritto e tra i rispettivi interpreti principali, ossia laCorte costituzionale e la Corte di giustizia (ora per la materia tributariail Tribunale, competente per accise, iva e dogane dal 1° ottobre 2024).In un assetto delle relazioni tra i due ordinamenti che erano consideraticome nettamente separati e autonomi e che si fondava su un precisoriparto di competenze tra gli stessi, ai giudici comuni spettava la verificaCons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 8Numero registro generale 1934/2017Numero sezionale 1461/2026Numero di raccolta generale 20609/2026Data pubblicazione 18/06/2026della compatibilità della legge con il diritto dell’Unione, previo eventualerinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, e il potere di non applicarla incaso di incompatibilità con disposizioni di quel diritto dotate di effettidiretti, mentre la Corte Costituzionale assumeva il ruolo di difensoredell’identità costituzionale attraverso lo strumento dei “controlimiti”.Successivamente, la progressiva estensione dell’ambito di applicazionedel diritto dell’Unione, che inevitabilmente interseca una parteconsistente della materia costituzionale, ha determinato la conseguentemodificazione della descritta relazione tra i due ordinamenti.

Inparticolare, la qualificazione da parte della Corte di giustizia dei Trattaticome «cart[e] costituzional[i] di base» (CGUE, sentenza 23 aprile 1986,causa C-294/83, [OSCURATO:PERSONA]); l’interpretazione in chiave estensiva dellesue competenze e il conseguenziale depotenziamento del principio diriconoscimento, da parte del Trattato di Lisbona, alla Carta dei dirittifondamentali dell’Unione europea dello stesso valore giuridico deiTrattati; la configurazione giurisprudenziale di quella Carta come una“ombra” che segue sempre il diritto eurounionale (almeno a partire dallasentenza della CGUE, Grande sezione, 26 febbraio 2013, causa C-617/10, Åklagaren), con la conseguenza che tutte le “situazioni” chericadono nell’ambito di applicazione di quest’ultimo sono soggette allasua disciplina (anche al di là, quindi, dei casi in cui il legislatore nazionaledà attuazione al diritto dell’Unione); il riconoscimento da parte deigiudici di Lussemburgo dell’efficacia precettiva dei valori enumeratidall’art. 2 del Trattato sull’Unione europea, a cominciare da quello delloStato di diritto (CGUE, seduta plenaria, sentenze 16 febbraio 2022,causa C-156/21, Ungheria e causa C-157/21, Polonia); tutti questifattori, in un assetto fondato sui principi del primato e dell’effetto direttodel diritto eurounionale, hanno fatto sì che il sistema giuridicoCons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 9Numero registro generale 1934/2017Numero sezionale 1461/2026Numero di raccolta generale 20609/2026Data pubblicazione 18/06/2026dell’Unione europea e quello degli Stati membri siano divenuti semprepiù integrati e interdipendenti.A tali trasformazioni si è espressamente collegata lagiurisprudenza costituzionale (avviata con Corte Cost. n. 269 del 2017)che ha riconosciuto la competenza di tale Giudice a conoscere anche deicontrasti tra la norma interna e la Carta dei diritti fondamentalidell’Unione europea, «in ragione del suo contenuto di improntatipicamente costituzionale», poiché «[i] principi e i diritti enunciati nellaCarta intersecano in larga misura i principi e i diritti garantiti dallaCostituzione italiana (e dalle altre Costituzioni nazionali degli Statimembri).

Sicché può darsi il caso che la violazione di un diritto dellapersona infranga, ad un tempo, sia le garanzie presidiate dallaCostituzione italiana, sia quelle codificate dalla Carta dei dirittidell’Unione». [OSCURATO:PERSONA] ha in seguito cessato di dare importanza al“contenitore” della norma del diritto dell’Unione violata – che pertantonon deve essere necessariamente la CDFUE (Corte Cost., sentenze n.44 e n. 11 del 2020, e n. 20 del 2019) – e ha poi ammesso laproponibilità della questione di costituzionalità anche quando il duplicecontrasto riguardi, sul versante interno, non già un diritto, ma unprincipio costituzionale, quale quello di eguaglianza (Corte Cost.sentenza n. 15 del 2024), sempre che ricorra un tono costituzionale, inragione del nesso con interessi o principi costituzionali (Corte Cost.,sentenze n. 1 del 2026, n. 147, n. 93, n. 31, n. 7 e n. 1 del 2025, n.210 e n. 181 del 2024; ordinanza n. 21 del 2025).

In ogni caso, lacompetenza di questa Corte «non può in alcun modo ostacolare olimitare il potere dei giudici comuni di proporre un rinvio pregiudizialealla Corte di giustizia e di non applicare la legge statale incompatibilecon il diritto dell’Unione (CGUE, grande sezione, sentenza 22 giugno2010, cause riunite C-188/10, Melki e C-189/10, Abdeli; CGUE, grandesezione, sentenza 22 febbraio 2022, causa C-430/21, RS).Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 10Numero registro generale 1934/2017Numero sezionale 1461/2026Numero di raccolta generale 20609/2026Data pubblicazione 18/06/2026In definitiva, è il giudice comune a decidere, in relazione a quantoè imposto dalle caratteristiche del caso concreto, se disapplicare la leggeoppure sollevare una questione di legittimità costituzionale, fermarestando la possibilità di proporre un rinvio pregiudiziale alla Corte digiustizia, ai sensi dell’art. 267 TFUE (sentenza n. 210 del 2024).L’attuale assetto delle relazioni tra i sistemi, pertanto, èimprontato a un concorso di rimedi, destinato ad assicurare la pienaeffettività del diritto dell’Unione e a escludere, per definizione, ognipreclusione.

Il sindacato accentrato di costituzionalità non si pone inantitesi con un meccanismo diffuso di attuazione del diritto europeo, macon esso coopera a costruire tutele sempre più integrate poiché questoè esattamente il senso del richiamo al diritto dell’Unione operato dalcombinato disposto degli artt. 11 e 117, primo comma, Cost.Tornando ora i più da vicino alle questioni che si pongono, osservala Corte che del diritto alla riservatezza dei dati e delle informazioni dellapersona si occupa l’art. 8 della Convenzione per la salvaguardia dei dirittidell’uomo e delle libertà fondamentali e in particolare la trasmissioneautomatica di dati relativi al contribuente fra enti pubblici, di cui sopra,pone profili ulteriori di contrasto anche con l’art. 8 ridetto proprio nellapresente fattispecie, poiché i dati ritraibili dalle indagini finanziarie sonoevidentemente idonei a rivelare dei dati personali.È in questo contesto che dalla pronuncia CEDU Ferrieri – Bonassisapossono trarsi le due indicazioni interpretative cui si è fatto cenno, tradi loro autonome anche se connesse: l’una diretta al legislatore, de iurecondendo, l’altra diretta ai giudici nazionali, direttamente applicabilenell’attuale tessuto normativo e quindi de iure condito.

Se infatti spettaagli Stati contraenti il compito di garantire, all’interno dei rispettiviordinamenti, i diritti tutelati dalla CEDU, certo non vi possono esseredubbi sul fatto che all’attuazione di tale compito concorrano (anche, diqui la sopra accennata connessione) gli organi giurisdizionali, attraversoCons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 11Numero registro generale 1934/2017Numero sezionale 1461/2026Numero di raccolta generale 20609/2026Data pubblicazione 18/06/2026l’interpretazione del diritto interno in modo conforme alle disposizionidella CEDU o la rimessione degli atti alla Corte costituzionale nel caso incui il contrasto della norma interna con l’art. 117 Cost., in relazione alparametro interposto costituito dalla norma convenzionale (Corte cost.n. 348 e 349 del 2007), non sia superabile neppure attraversol’interpretazione costituzionalmente orientata (Cass. n. 22921/2025).Sul punto la stessa CEDU, Ferrieri – Bonassisa (par. 70) ha ribadito che:“è l'interpretazione e l'applicazione pratica della legge da parte deitribunali nazionali che deve garantire agli individui una protezione controle interferenze arbitrarie (CEDU, sentenza 6 febbraio 2025, nn.36617/18 e altri 12, [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e altri c.

Italia, par.96)”.Trattasi di una violazione superabile a condizione che il giudiceinvestito di un ricorso sia messo in condizione di controllare che le provesulle quali si basa tale decisione siano state ottenute nel diritto internoconformemente ai diritti garantiti dal diritto dell’Unione.Si deve quindi di valutare in questa sede la conformità ai principisovranazionali del controllo ex post, previsto dall’ordinamento interno,che è incentrato sull’acquisizione e l’utilizzo ai fini dell’accertamentotributario degli elementi di prova; non si tratta invece di prendere inesame l’architettura normativa di controllo ex ante che – come sopraesaminata - riguarda solamente il legislatore del singolo stato Membroquanto alle misure che ad esso tocca adottare.Un percorso interpretativo lineare - al quale la Corte intende fareriferimento - viene qui offerto ancora dalla Corte dell’Unione in duepronunce.La prima pronuncia (CGUE, sentenza 6 ottobre 2020, Étatluxembourgeois contro B e État luxembourgeois contro B e a., causeriunite C-245/19 e C-246/19 par. 79 – 80, citata espressamente inmotivazione da CEDU Ferrieri - Bonassisa) sottolinea come i principiCons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 12Numero registro generale 1934/2017Numero sezionale 1461/2026Numero di raccolta generale 20609/2026Data pubblicazione 18/06/2026citati non richiedano unicamente ed esclusivamente che il titolare deldiritto stesso disponga di un rimedio giurisdizionale diretto, mirante, invia principale, a contestare una misura determinata, purché esistanoaltresì, dinanzi ai vari giudici nazionali competenti, uno o più rimedigiurisdizionali effettivi e concreti che gli consentano di ottenere, anchein via incidentale, un controllo giurisdizionale di tale misura chegarantisca il rispetto dei diritti e delle libertà che il diritto dell’Unionegarantisce senza doversi esporre, a tal fine, al rischio di vedersiinfliggere una sanzione in caso di inosservanza della misura stessa (v.,in tal senso, CGUE sentenze del 13 marzo 2007, Unibet, C-432/05, punti47, 49, da 53 a 55, 61 e 64, e del 21 novembre 2019, DeutscheLufthansa, C-379/18, punto 61).A seguito della ricezione dell’atto amministrativo conclusivo delprocedimento, il contribuente interessato deve quindi disporre di undiritto di ricorso effettivo; ciò presuppone - ed ecco l’indicazioneinterpretativa che orienta la decisione nel caso concreto - che il giudiceinvestito della controversia sia competente ad esaminare tutte lequestioni di diritto e di fatto rilevanti per dirimere la controversia stessa,in particolare, per verificare che le prove sulle quali si fonda tale attonon siano state ottenute o utilizzate in violazione dei diritti e delle libertàgarantiti all’interessato dal diritto dell’Unione (v., per analogia, CGUE,sentenza 17 dicembre 2015, WebMindLicenses, C-419/14, punti da 87a 89).

Ove ciò sia avvenuto, come già accennato, le prove ottenute inviolazione di un diritto fondamentale devono essere escluse dalprocedimento tributario (si veda il punto 12 della sentenza CGUE 17dicembre 2015, WebMindLicenses, C-419/14).La seconda pronuncia della Corte del Lussemburgo che quiinteressa (CGUE, 24 febbraio 2022, [OSCURATO:PERSONA] contro [OSCURATO:PERSONA] ieņēmumudienests, causa C-175/20, par. 54) sottolinea che «ai sensi dell’articolo52, paragrafo 1, prima frase, della Carta, eventuali limitazioniCons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 13Numero registro generale 1934/2017Numero sezionale 1461/2026Numero di raccolta generale 20609/2026Data pubblicazione 18/06/2026all’esercizio dei diritti e delle libertà riconosciuti da quest’ultima, checomprendono, segnatamente, il diritto al rispetto della vita privata,garantito dall’articolo 7 della Carta, e il diritto alla protezione dei dati dicarattere personale, sancito dall’articolo 8 della Carta, devono esserepreviste dalla legge, il che implica, in particolare, che la base giuridicache consente l’ingerenza in tali diritti deve definire essa stessa la portatadella limitazione dell’esercizio del diritto considerato (in tal senso, CGUE,sentenza del 6 ottobre 2020, [OSCURATO:PERSONA], C-623/17, punto 65e giurisprudenza ivi citata)».

Inoltre, essa evidenzia che «la normativarecante una misura che consenta un’ingerenza siffatta deve prevedereregole chiare e precise che disciplinino la portata e l’applicazione dellamisura in questione e fissino requisiti minimi, di modo che le persone icui dati personali siano stati trasferiti dispongano di garanzie sufficientiche consentano di proteggere efficacemente tali dati contro i rischi diabusi [v., in tal senso, CGUE, sentenza del 2 marzo 2021, Prokuratuur,C-746/18, punto 48 e giurisprudenza ivi citata]» (ivi par. 55).Di conseguenza, qualsiasi misura adottata - in questo caso ai sensidell’art. 23 del regolamento 2016/679, ma con principio applicabile invia generale - deve, come il legislatore dell’Unione ha del restosottolineato nel considerando 41 di tale regolamento, essere chiara eprecisa, e la sua applicazione prevedibile per le persone che vi sonosottoposte.

In particolare, queste ultime devono essere in grado diindividuare le circostanze e le condizioni in cui può essere limitata laportata dei diritti conferiti loro dal suddetto regolamento.Nel connettere tra loro il monito interpretativo diretto dal giudicedell’Unione al Legislatore del singolo Stato membro, rilevante ex ante,con il controllo ex post che riguarda il giudice nazionale, risolve laquestione che ci occupa la successiva affermazione della Corte Unionale,secondo la quale «dalle considerazioni che precedono discende chel’amministrazione tributaria di uno Stato membro non può derogare alleCons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 14Numero registro generale 1934/2017Numero sezionale 1461/2026Numero di raccolta generale 20609/2026Data pubblicazione 18/06/2026disposizioni dell’articolo 5 del regolamento 2016/679 in assenza di unabase giuridica chiara e precisa nel diritto dell’Unione o nel dirittonazionale, la cui applicazione sia prevedibile per le persone che vi sonosottoposte, e che contempli le circostanze e le condizioni in cui puòessere limitata la portata degli obblighi e dei diritti previsti da talearticolo 5» (ivi, par. 57).Evidente il richiamo operato, in primo luogo, ai requisiti legaligenerali e astratti dell’autorizzazione (“base giuridica chiara e precisa”),diretto al legislatore domestico perché munisca l’ordinamento di dirittointerno di una disciplina munita di chiarezza e precisione in ordine allecondizioni alle quali il diritto del singolo viene compresso, garantendogliqui la tutela ex ante.Altrettanto evidente e qui dirimente è il richiamo operato, insecondo luogo, con valenza prescrittiva del tutto identica al precedente,ai requisiti concreti dell’autorizzazione, diretto al giudice del singolostato membro interno.

Tale autorizzazione – per risultare legittima e conessa gli atti ad essa conseguenti, oltre ovviamente ad esistere in rerumnatura – deve contemplare “le circostanze e condizioni” alle cui puòlimitarsi la portata dei diritti: oltre allora ad esser effettivamente stataemessa dall’organo titolare del potere autorizzativo, quale superioregerarchico dell’Ufficio accertatore (che di tale potere fa “applicazione”appunto emettendola) essa deve esporre adeguatamente nella propriamotivazione le “circostanze e condizioni in cui può essere limitata laportata degli obblighi e dei diritti” del contribuente.La valutazione di tali elementi è compito necessario ed esclusivodel giudice del singolo Stato membro.Deve anche ricordarsi che la Corte EDU, dal canto suo, non hacompetenza sulla ammissibilità di particolari tipi di prove, per esempio,delle prove ottenute illegalmente ai sensi della legislazione interna.

Quelche conta, anche ai fini dei parametri di diritto unionale, è verificare seCons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 15Numero registro generale 1934/2017Numero sezionale 1461/2026Numero di raccolta generale 20609/2026Data pubblicazione 18/06/2026la procedura, compresa la modalità di acquisizione degli elementi diprova, sia stata complessivamente equa, il che comporta l’esamedell’illegalità in questione e, nel caso in cui sussista la violazione di unaltro diritto tutelato dalla Convenzione, del carattere di tale violazione(si veda CEDU, sentenza 17 ottobre 2019, nn. 1874/13 e 8567/13,[OSCURATO:PERSONA] e altri c.

Spagna [GC], 2019, par. 150, in cui per vero taliprincipi, elaborati in un contesto penale, sono stati applicati a una causacivile).Sotto tale profilo questa Corte, assai di recente (Cass. n.13696/2026) ha mostrato chiaramente di propendere, giustappuntonell’ottica di una interpretazione unionalmente, convenzionalmente ecostituzionalmente orientata (ponendosi l’art. 8 della CEDU come normainterposta ex art. 117 Cost.), per l’opzione in base alla quale lamancanza di autorizzazione (o di motivazione di essa) all’accesso pressola sede della società o dei locali in cui si esercita l’attività imprenditorialecomporta l’inutilizzabilità dei dati e documenti acquisiti in esitoall’accesso non autorizzato (o eseguito in virtù di una autorizzazione nonadeguatamente motivata).Non occorre, tuttavia, attendere gli esiti della pronuncia delleSezioni unite sollecitata con l’ordinanza interlocutoria da ultimo sopracitata.Per un verso, non viene in questo caso in considerazione ladifformità d’interpretazione con la giurisprudenza penale ivi richiamata,la quale ha affrontato la portata della sentenza CEDU Italgomme (che,peraltro, ha esaminato non già in astratto, rispetto alla normativa, main concreto l'effetto dell'ingerenza nei diritti dei ricorrenti ai sensidell'art. 8 della Convenzione; così CEDU, sentenza 6 febbraio 2025, nn.36617/18 e altri 12, [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e altri c.

Italia, par. n.102, ripresa da Cass. n. 10377/2026, punto 1.6.).Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 16Numero registro generale 1934/2017Numero sezionale 1461/2026Numero di raccolta generale 20609/2026Data pubblicazione 18/06/2026Per altro verso, il preteso contrasto interno ravvisato rispetto aCass. 16988/2025 in realtà non è ravvisabile, posto che il cuore delladecisione di quest’ultima pronuncia sta nell’affermazione che “nelpresente caso, sul punto, non si evince né dalla sentenza impugnata, nédal ricorso per cassazione, che dal trattenimento oltre al termine dei 60giorni gli operanti prima o l’Ufficio poi abbiano tratto elementi di provasui quali fondare la pretesa per maggiori tributi azionata con l’avviso diaccertamento impugnato; tale considerazione tronca quindi logicamentee giuridicamente ogni possibile relazione di dipendenza tra l’attoillegittimo (il trattenimento oltre termine) e l’atto successivo (l’avviso diaccertamento); risulta qui difettoso, allora, non solo il concretopregiudizio al diritto alla difesa (non risultando ex actis che sia stataimpedita o resa più ardua la difesa in giudizio del contribuente in forzadi tale illegittimo spossessamento) ma del tutto assente anchel’antecedente di fatto e il conseguente nesso di dipendenza tra l’attoillegittimo e l’avere l’Ufficio utilizzato nei propri atti elementi di provaottenuti in violazione della disposizione di legge invocata”.Tale conclusione trova solido fondamento nella natura e nellaspecificità del vizio dedotto, il quale non attiene a una mera irregolaritàprocedimentale, ma incide direttamente sul titolo legittimantel'ingerenza nei dati bancari, ossia sull'atto che costituisce il presuppostostesso di legalità dell'acquisizione.

È l'autorizzazione, infatti, a svolgerela funzione – oggi imprescindibile alla luce dei parametri convenzionalie unionali – di delimitare l'ambito oggettivo e soggettivo dell'accesso, direnderne verificabili le condizioni di esercizio e di consentire un controlloeffettivo, anche ex post, sulla necessità e proporzionalità dell'ingerenza.La questione oggetto del presente giudizio, infatti, non verte sullaesistenza, nell’ordinamento giuridico complessivamente inteso, già inepoca precedente alla sua introduzione, di un principio di inutilizzabilitàdegli atti e dei documenti acquisiti in violazione di diritti fondamentaliCons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 17Numero registro generale 1934/2017Numero sezionale 1461/2026Numero di raccolta generale 20609/2026Data pubblicazione 18/06/2026del contribuente (tema di fondo che permea e sottende Cass. n.13696/2026) ma sulla rilevanza quanto alla illegittimità degli atticonseguenti della violazione – non sindacabile direttamente di fronte algiudice – dell’obbligo di preventiva autorizzazione all’acquisizione eall’utilizzo di informazioni tratte da indagini finanziarie.Da ciò discende anche, che mentre nel caso deciso da Cass. n.16988/2025 difettava in radice qualsiasi collegamento eziologico tral'irritualità procedimentale riscontrata e il materiale probatorio posto afondamento della pretesa impositiva – risultando del tutto assente sial'utilizzazione di elementi acquisiti in violazione di legge, sia un concretopregiudizio difensivo – nel caso qui in esame viene direttamente inrilievo il momento genetico dell'acquisizione dei dati bancari, sicché ilnesso di dipendenza tra il vizio denunciato e l'utilizzazione dellerisultanze si configura in termini immediati e necessari.L'illegittimità, in tale prospettiva, non si colloca a valle, sul pianodegli effetti meramente procedimentali, bensì a monte, sul piano delfondamento giuridico dell'ingerenza: le risultanze acquisite in forza di untitolo autorizzativo mancante o inidoneo risultano pertanto ab origineprive di giustificazione legale.

La soluzione adottata si salda, da un lato,con le coordinate convenzionali e unionali chiaramente enucleate dallasentenza Ferrieri e Bonassisa c.

Italia, che esigono che ogni accesso aidati bancari sia sorretto da un atto idoneo a prevenire arbitri e aconsentire un controllo effettivo; dall'altro, con i principi già acquisitinell'ordinamento interno – che in questa sede vanno sottolineati,condivisi e valorizzati - in tema di invalidità derivata dell'atto impositivofondato su elementi probatori raccolti in difetto del necessariopresupposto autorizzatorio.Questa Corte ha già ritenuto che un potere di indagineincontrollato, immotivato ed eccessivo possa cagionare un pregiudizioalle libertà costituzionali che vengono volta per volta in rilievo e haCons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 18Numero registro generale 1934/2017Numero sezionale 1461/2026Numero di raccolta generale 20609/2026Data pubblicazione 18/06/2026stabilito che l’esigenza di evitare un tale pregiudizio viene realizzatagiustappunto attraverso il sistema delle autorizzazioni (Cass. Sez.

Un.,n. 3182/2022, par. 5.4).Non si tratta, pertanto, di affermare un'indiscriminatapropagazione di qualsivoglia irregolarità sull'atto impositivo, bensì diriconoscere che la mancanza o l'inadeguatezza del titolo autorizzativomina ab imis la verifica, inserendosi nella fase preliminare delprocedimento di formazione dell’atto impositivo, per cuinecessariamente si riverbera sull’atto che la conclude determinando,come conseguenza, l’inutilizzabilità delle risultanze acquisite, secondouna logica già chiaramente affermata da questa Corte in materia diaccessi domiciliari.

È il difetto della conformità a legge dell’attività degliUffici – che è legittima solo in quanto autorizzata - in tale evenienza, ainficiare l'intera sequenza procedimentale: illegittimo è quindi l'attoimpositivo che la conclude.Calando ora nel caso concreto di diritto interno tali principisovranazionali ritiene la Corte che risulti allora proporzionale unainterpretazione orientata sia convenzionalmente sia secondo il dirittodell’Unione, di natura evolutiva rispetto ai precedenti orientamentigiurisprudenziali ai quali si è fatto cenno in esordio, in forza della qualesi raggiungano le seguenti due conclusioni.In primo luogo, deve ritenersi che l’assenza dell’autorizzazione dequa – per non esser stata emessa dall’organo competente a rilasciarla -impedisca irrimediabilmente tout court sia l’acquisizione da parte deiverificatori sia l’utilizzo ai fini dell’accertamento tributario da partedell’Ufficio finanziario delle informazioni, anche se materialmenteacquisite, la cui apprensione prima e il cui utilizzo poi presupponevadetta autorizzazione.

Ne deriva allora l’illegittimità dell’avviso diaccertamento e degli atti tutti che su tali informazioni – i dati bancari –vengano a fondarsi.Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 19Numero registro generale 1934/2017Numero sezionale 1461/2026Numero di raccolta generale 20609/2026Data pubblicazione 18/06/2026In secondo luogo, ad analoga conclusione deve addivenirsi nelcaso in cui si sia in presenza di una autorizzazione esistente nel sensosopra detto ma in concreto sprovvista di motivazione che rendamanifeste e comprensibili le ragioni in fatto e in diritto che sorreggonoe giustificano l’acquisizione prima e l’utilizzo poi ai fini dell’accertamentodelle informazioni ritraibili dalle indagini finanziarie.Ciò chiarito, va ricordato che il miglior modo di tener conto deidiritti fondamentali passa attraverso un esame caso per caso.Nel valutare il caso specifico il giudice nazionale deve alloraconsiderare soprattutto quale disposizione sia stata violata e la naturadella violazione.

Già prima dell’entrata in vigore della Carta,richiamandosi alla giurisprudenza della Corte europea dei dirittidell’uomo, la Corte ha stabilito che l’ammissibilità di un elemento diprova raccolto in maniera illegittima non può essere esclusa per principioe in astratto, ma spetta al giudice nazionale valutare gli elementi diprova ottenuti (CEDU sentenze 18 marzo 1997, Mantovanelli/Francia, n.21497/93, par. 33 e 34, e 25 marzo 1999, Pelissier e Sassi/Francia, n.25444/94, par. 45).Ne deriva allora la illegittimità dell’avviso di accertamento cheponga a base della pretesa tributaria tali informazioni, senza peraltroche ciò pregiudichi in modo automatico la sussistenza complessiva dellapretesa ove la stessa, nei suoi elementi probatori, sia sostenuta in tuttoo in parte da altri elementi di prova, non ritraibili dalle risultanze delleindagini finanziarie non autorizzate o autorizzate in forza diprovvedimenti illegittimamente motivati, quindi privi di validità.

Taliulteriori elementi di prova, nel corso dell’esame giudiziale di cui si èdetto, da operarsi caso per caso, saranno infatti da ritenere -ovviamente - non inficiati dall’invalidità in argomento, la quale travolgeesclusivamente gli elementi di prova raccolti senza autorizzazione o permezzo di autorizzazione riconosciuta dal giudice come viziata in puntoCons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 20Numero registro generale 1934/2017Numero sezionale 1461/2026Numero di raccolta generale 20609/2026Data pubblicazione 18/06/2026motivazione; tale invalidità non può infatti in nessun modo colpirequant’altro l’Ufficio abbia acquisito e utilizzato per mezzo di altristrumenti istruttori ai fini dell’accertamento tributario (così, inmotivazione, Cass. n. 5971/2026).Va, dunque, confermata l’impostazione e ribaditi i principi di dirittogià enunciati da due recenti pronunce di questa Corte in materia, checosì recitano: «In tema di accertamento tributario fondato su indaginibancarie, l’autorizzazione prevista dall’art. 32, primo comma, n. 7), deld.P.R. n. 600 del 1973, in materia di imposte dirette, e dall’art. 51,secondo comma, n. 7), del d.P.R. n. 633 del 1972, in materia di IVA,pur conservando, nel diritto interno, natura di atto preparatorio eorganizzativo, costituisce il titolo dell’ingerenza nei dati bancari delcontribuente e deve essere resa conoscibile in modo da consentire laverifica della sua esistenza, della sua collocazione temporale, dei suoipresupposti, dell’oggetto e dei limiti dell’accesso.

Ne consegue che, ove,a fronte di specifica contestazione del contribuente, risulti chel’autorizzazione non sia allegata né comunque resa conoscibile nel suocontenuto essenziale, la documentazione bancaria acquisita èinutilizzabile, in quanto l’avviso di accertamento è invalido per la partein cui la pretesa impositiva si fondi su di essa» (Cass. n. 19960/2026);«In tema di accertamento tributario fondato su indagini bancarie,l’autorizzazione prevista dall’art. 32, primo comma, n. 7, del d.P.R. n.600 del 1973, in materia di imposte dirette, e dall’art. 51, secondocomma, n. 7, del d.P.R. n. 633 del 1972, in materia di IVA, purconservando, nel diritto interno, natura di atto preparatorio eorganizzativo, deve essere preesistente alle indagini e recare, alla lucedell’art. 8 CEDU, come interpretato dalla Corte europea dei dirittidell’Uomo, nonché degli artt. 7, 8 e 52 della Carta dei diritti fondamentalidell’Unione europea, un contenuto minimo idoneo a rendere verificabili,anche ex post, i presupposti, l’oggetto e i limiti dell’ingerenza nei datiCons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 21Numero registro generale 1934/2017Numero sezionale 1461/2026Numero di raccolta generale 20609/2026Data pubblicazione 18/06/2026bancari del contribuente.

Ne consegue che, ove l’autorizzazione, aseguito di specifica contestazione del contribuente, risulti mancante oinidonea, la documentazione bancaria acquisita è inutilizzabile, inquanto l’avviso di accertamento è invalido per la parte in cui la pretesaimpositiva si fondi su di essa» (Cass. n. 19956/2026).Tenuto conto dei superiori principi di diritto va, dunque, accolto ilmotivo di ricorso, che si fonda sull’inesistenza o mancata esibizionedell’autorizzazione alle indagini bancarie, ritenuta illegittimamenteirrilevante dal giudice di appello; la sentenza sul punto va, dunque,cassata con rinvio al giudice del merito che valuterà la sussistenza inconcreto di eventuali ulteriori elementi di prova atti a comprovare leragioni dell’Ufficio, diversi da quelli ritraibili dalle indagini finanziarie, daritenersi inutilizzabili per le ragioni sopra esposte.Il secondo motivo di ricorso denuncia la nullità della sentenza odel procedimento per omessa valutazione di prove ritualmente prodottein atti in violazione dell'art. 109 del d.P.R. n. 917 del 1986 (c.d.

Tuir),art. 115, comma primo c.p.c., in relazione all'art. 360, c. 1 n. 4) c.p.c.;sostiene parte ricorrente che la sentenza merita di essere cassata nellaparte in cui la [OSCURATO:PERSONA], in ordine al recuperoa tassazione dell'importo riportato nel conto n. 15/05/045 "fatture daemettere per lavori in corso", ha ritenuto, sic et simpliciter, di aderirealla tesi difensiva dell'Agenzia delle Entrate, tralasciando la tesi difensivadella [OSCURATO:SOCIETA]. giacché a detta del Giudicante di appello "la tesi,ancorché suggestiva, non è supportata da elementi di riscontroverificabili”.Il motivo è inammissibile.Esso invero propone un riesame del fatto, diretto a ottenere unadiversa conclusione da parte del giudice in ordine alla valutazione delleprove, il che non è ammesso in questa sede di Legittimità.Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 22Numero registro generale 1934/2017Numero sezionale 1461/2026Numero di raccolta generale 20609/2026Data pubblicazione 18/06/2026Il terzo motivo si duole della violazione o falsa applicazionedell'art. 32, 39, comma l, lett. d) del d.P.R. n. 600 del 1973, art. 4 e 21del d.P.R. n. 633 del 1972, art. 109, comma 2 punto a e b) del d.P.R. n.917 del 1986 (c.d.

Tuir), art. 2729 c.c., art. 6 e 7 L. 212/2000 inrelazione all'art. 360, c. 1 n. 3) c.p.c. per avere la CTR erroneamenteritenuto che possa trovare applicazione l'inutilizzabilità assoluta deid.d.t. prodotti in primo grado, dal momento che il loro mancato depositonel corso del contraddittorio è da imputare esclusivamente – secondo laparte ricorrente - al comportamento dell' Agenzia delle Entrate.

Sisostiene che la [OSCURATO:SOCIETA]. per ogni richiesta di deposito deidocumenti ex art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 avanzata dall'Ufficio diChieti, aveva provveduto a depositare tutta la contabilità (anno 2007,2008 e 2009) e ancora, sempre secondo parte ricorrente [OSCURATO:PERSONA] diAppello aderendo, sic et simpliciter, alla tesi dell’Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA], avrebbe fatto mal governo delle norme contenute negli articolisopra citati, poiché, prendendo a riferimento i d.d.t., ha in concretospostato il criterio di competenza del ricavo da imputare nell'esercizio direalizzazione (art. 109 Tuir) verso il momento della fattura, violando, difatto, la regola di diritto secondo cui nel nostro ordinamento giuridico,non necessariamente vi deve essere tale coincidenza.Il motivo è inammissibile.Con riguardo alla inutilizzabilità processuale dei d.d.t. la censuraurta contro l'accertamento di fatto operato dalla sentenza di appellosecondo la quale l’Ufficio “aveva richiesto l'esibizione dei documenti ditrasporto con apposito invito dove precisava doverosamente che gli atti,i documenti, i libri e i registri non esibiti e non trasmessi, non potevanoessere presi in considerazione a suo favore ai fini dell'accertamento”.Dalla pronuncia di merito risulta quindi accertata la regolareformulazione dell'invito a trasmettere la documentazione in argomento;regolare formulazione a fronte della quale l'inadempimento provocaCons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 23Numero registro generale 1934/2017Numero sezionale 1461/2026Numero di raccolta generale 20609/2026Data pubblicazione 18/06/2026l'insorgere della preclusione processuale al loro utilizzo nella successivafase contenziosa.Ne deriva l’inammissibilità del motivo.Il quarto motivo deduce la violazione o falsa applicazione dell'art.2467 c.c., art. 46 del d.P.R. n. 917 del 1986, art. 2, comma 36septiesdecies d.

L. n. 138 del 13.08.2011 convertito dalla Legge n. 148del 14.09.11, in relazione all'art. 360 c. l, n. 3) c.p.c. per avere lasentenza di appello erroneamente addossato ai soci l'obbligo diidentificare, attraverso un documento, il nominativo di colui. cheavrebbe effettuato il finanziamento infruttifero a favore della società;obbligo giuridico che nel 2009 non derivava da alcuna norma,astrattamente, esistente.Tale motivo può esaminarsi congiuntamente sia con il sestomotivo di ricorso, che censura la sentenza di merito per omesso esamecirca un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussionetra le parti in violazione dell’art. 32 e dell’art. 42 del d.P.R. n. 600 del1973 e dell’art. 51 del d.P.R. n. 633 del 1972 in relazione all’art. 360 c.1 n. 3 c.p.c., ove la ricorrente contesta che il giudice d’appello abbiaignorato una quantità rilevante di prove documentali, tutte idonee adimostrare che le movimentazioni bancarie sui conti dei soci eranoestranee all’attività della società, sia con il settimo motivo diimpugnazione, il quale censura la sentenza di appello per avere ritenutomere "irregolarità" – e non cause di invalidità – una serie di violazioniprocedurali dell’Agenzia delle Entrate, tra cui la mancata motivazionedelle richieste documentali ex art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973, lamancata redazione del processo verbale di constatazione; la mancataallegazione delle autorizzazioni alle indagini bancarie e della listaselettiva; ci si duole altresì dell’utilizzo di presunzioni non gravi, precisee concordanti per attribuire le rilevanze probatorie ottenute con l’esamedei conti dei soci alla società.Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 24Numero registro generale 1934/2017Numero sezionale 1461/2026Numero di raccolta generale 20609/2026Data pubblicazione 18/06/2026Alla luce della decisione in ordine al primo motivo di ricorso, lesopra esposte censure sono tutte assorbite in quanto divenute prive dirilevanza ai fini della decisione.Il quinto motivo si incentra sulla nullità della sentenza perviolazione dell'art. 112 c.p.c., dell'art. 39 comma lett. d) del d.P.R. n.600 del 1973, art. 2729 c.c., in relazione all'art. 360, c. l, n. 4) c.p.c.;secondo la ricorrente la sentenza impugnata è nulla nella parte in cui ilGiudice ha omesso di pronunciarsi su una questione ritualmentesollevata in entrambi i gradi di giudizio da parte della [OSCURATO:SOCIETA].,vale a dire la violazione dell'art. 2729 c.c.; essa avrebbe quindiricostruito un presunto finanziamento infruttifero dei soci (fatto ignoto)senza offrire alcuna prova, neppure indiziaria, di ciò.Il motivo è infondato.Invero, la sentenza impugnata si è espressa sulla questione che siassume pretermessa, che ha affrontato e risolto in senso contrario allaprospettazione del contribuente, scrivendo anche “… manca l'esistenzadi un documento con data certa attestante sia la necessità della societàdi fondi liquidi sia la disponibilità di ciascun socio a adoperare ilfinanziamento infruttifero, Confermando il versamento della sommarichiesta dalla società.

Pertanto, in totale assenza di una riferibilitàdocumentale nominativa delle singole somme a debito a ciascun socioche avrebbe operato il finanziamento, deve considerarsi fondata lapresunzione dell’Ufficio che intravede nella costituzione di un conto socic./finanziamento uno schermo gestionale volto all'effettuazione dioperazioni evasione di imposta” (pag. 9 della sentenza impugnata).In conclusione, va accolto il primo motivo; il quarto, il sesto e ilsettimo motivo sono assorbiti; i restanti motivi di ricorso sono rigettati.La sentenza impugnata è quindi cassata con rinvio al giudice delmerito che riesaminerà i fatti di causa alla luce dei principi sopraillustrati.Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 25Numero registro generale 1934/2017Numero sezionale 1461/2026Numero di raccolta generale 20609/2026Data pubblicazione 18/06/2026 P.Q.Maccoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti il quarto, ilsesto e il settimo motivo e rigetta i restanti motivi; cassa la sentenzaimpugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di giustiziatributaria di secondo grado dell’Abruzzo, in diversa composizione, allaquale demanda di provvedere anche riguardo le spese di lite delpresente giudizio di Legittimità.Così deciso in Roma, il 12 febbraio 2026, riconvocato il Collegio l’8aprile 2026.- Il PresidenteGiacomo Maria NonnoCons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 26

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
resentata e difesa in forza di procura speciale in attidall’avv. [OSCURATO:PERSONA]- – ricorrente –- controAGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro temporerappresentata e difesa come per legge dall’Avvocatura Generale delloStato- - controricorrente -per la cassazione della sentenza della Commissione TributariaRegionale dell’Abruzzo, sez. staccata di Pescara n. 832/06/2016,depositata il 16/09/2016 e non notificataCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 1Numero registro generale 1934/2017Numero sezionale 1461/2026Numero di raccolta generale 20609/2026Data pubblicazione 18/06/2026- udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal [OSCURATO:PERSONA] e riconvocato il Collegio indata 08/04/2026- Fatti di causa- La società [OSCURATO:SOCIETA]. impugnava un avviso di accertamentorelativo all’anno 2009, recante varie riprese per ricavi omessi e costiindeducibili. L'accertamento originava da indagini finanziarie ex art. 32del d.P.R. n. 600 del 1973, motivate dalla forte incongruenza tra redditiesigui dichiarati da società e soci e movimentazioni bancarie rilevate. Lacontribuente contestava la mancata esibizione da parte dell’Ufficio dellalista selettiva ex art. 51 d.P.R. n. 633 del 1972, la mancata esibizionedell’autorizzazione alle indagini bancarie, la violazione dell’art. 12,comma 7, della L. n. 212 del 2000 (c.d. statuto dei diritti delcontribuente) per omessa redazione del PVC e delle richieste/risposte exart. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973; inoltre, riguardo al merito delleriprese, sosteneva che l'attività estrattiva non avrebbe permesso unaconsegna immediata del materiale, quindi, vi era una fisiologicasfasatura tra estrazione, consegna e fatturazione. Osservava poi chel’Ufficio avrebbe applicato erroneamente il criterio del momento diconsegna ex art. 21 del d.P.R. n. 633 del 1972 e con riguardo aiversamenti soci – ritenuti fittizi – eccepiva l’erronea valutazione operatadall’Ufficio quanto a tale fittizietà. Con riferimento alle movimentazionibancarie, censurava l’attribuzione alla società di operazioni personali deisoci basandosi sulla sola esiguità dei loro redditi e la riferibilità dei contipersonali alla società, che riteneva non esser stata dimostrata.- La CTP accoglieva l’appello con riguardo ai costi non documentatie alle spese per carburante.Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2Numero registro generale 1934/2017Numero sezionale 1461/2026Numero di raccolta generale 20609/2026Data pubblicazione 18/06/2026- Appellava la società con riguardo ai restanti rilievi; l’Ufficioproponeva appello incidentale con riferimento alle pretese rispetto allequali era risultato soccombente.- La CTR accoglieva in minima parte l’appello principale, riducendol’imponibile accertato di € 5.121,57, importo corrispondente alle sommeche l’Ufficio aveva erroneamente considerato come finanziamenti fittizidei soci (uno proveniente da una fattura [OSCURATO:SOCIETA]. e uno da unassegno da € 1.000) e confermava per il resto l’accertamento;dichiarava poi inammissibile l’appello incidentale dell’Ufficio per difettodi specificità dei motivi.- Ricorre a questa Corte la società con atto affidato a sette motivi didoglianza che illustra con memoria.- Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.Ragioni della decisioneIl primo motivo lamenta la violazione o falsa applicazione dell'art.51 del d.P.R. n. 633 del 1972, della Legge n. 241 del 1990, in relazioneall'art. 360, comma 1 n. 3) c.p.c. per avere il giudice del gravameerroneamente interpretato la norma contenuta nell'art. 51 del d.P.R. n.633 del 1972 relativamente alla fattispecie in esame, laddove haritenuto irrilevante la mancata allegazione o esibizione, da partedell'Ufficio finanziario di Chieti, dell'autorizzazione alle indagini bancarienonostante la contribuente avesse sollevato la questione per verificarel'esistenza materiale del documento. Erroneamente – si sostiene – ilgiudice di merito ha ritenuto che la mancata allegazione o esibizione, aparere del Giudice di appello, non costituisca un vizio di nullitàdell'avviso di accertamento, in quanto l'Erario può utilizzare il risultatodegli accertamenti bancari se sono stati debitamente autorizzati ma ciònon implicherebbe, a carico dell'erario, un obbligo di allegazione.Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3Numero registro generale 1934/2017Numero sezionale 1461/2026Numero di raccolta generale 20609/2026Data pubblicazione 18/06/2026Il motivo, incentrato sulla mancata produzione in giudizio – quindisul difetto di prova della sua esistenza – dell’autorizzazione de qua, èfondato e va accolto in forza delle considerazioni che seguono.Secondo l’orientamento consolidato di questa Suprema Corte,l’autorizzazione all’espletamento delle indagini bancarie prevista, inmateria di imposte dirette, dall’art. 32, primo comma, n. 7, del d.P.R.n. 600 del 1973 e, in materia di IVA, dall’art. 51, secondo comma, n. 7,del d.P.R. n. 633 del 1972 costituisce espressione di una funzionemeramente organizzativa, incidente unicamente nei rapporti tra uffici.Da tale impostazione consegue che: a) l’autorizzazione deveessere concessa, ma non è necessaria la sua esibizione al contribuente(Cass. n. 1306/2023; Cass. n. 20420/2014; Cass. n. 16874/2009) o lasua allegazione all’avviso di accertamento (Cass. n. 3628/2017); b)l’autorizzazione non deve essere necessariamente motivata (Cass. n.4853/2024; Cass. n. 14026/2012; Cass. n. 5849/2012); c) l’eventualeassenza dell’autorizzazione non determina, in ogni caso, l’inutilizzabilitàdelle indagini finanziarie, in quanto detta autorizzazione attiene solo airapporti interni ed in materia tributaria non vige il principio, invecesancito dal codice di rito penale, dell'inutilizzabilità della provairritualmente acquisita (Cass. n. 13353/2018; Cass. n. 4987/2003) ameno che ne sia derivato un concreto pregiudizio al contribuente (Cass.n. 4853/2024; Cass. n. 9480/2018; Cass. n. 3628/2017), ovvero vengain discussione la tutela di diritti fondamentali di rango costituzionaledello stesso, come l'inviolabilità della libertà personale o del domicilio(Cass. n. 9733/2024; Cass. n. 13421/2017); d) il diritto di difesa delcontribuente è legittimamente affidato solo alla contestazionesuccessiva all’emissione dell’avviso di accertamento, anche in sedecontenziosa (Cass. n. 14023/2007).Tale orientamento è oggi posto in discussione in ragione dellarecente pronuncia della CEDU dell’8 gennaio 2026 (Ferrieri e BonassisaCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 4Numero registro generale 1934/2017Numero sezionale 1461/2026Numero di raccolta generale 20609/2026Data pubblicazione 18/06/2026c. Italia, ricorsi nn. 40607/2019 e 34583/2020, nel prosieguo ancheCEDU Ferrieri e Bonassisa), citata in memoria e divenuta definitiva aseguito del rigetto anche dell’istanza diretta al riesame della stessa difronte alla Grande Camera della Corte convenzionale, la quale hadichiarato che il sistema tributario italiano, per quanto attiene alleindagini finanziarie condotte dall’Agenzia delle Entrate e dalla [OSCURATO:PERSONA] ai fini degli accertamenti fiscali, viola l’art. 8 dellaConvenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU).Alla luce di un’ampia analisi normativa e giurisprudenziale, laCorte ha rilevato che il sistema di autorizzazione alle indagini finanziarieè effettivamente fondato su disposizioni di legge dell’ordinamentoitaliano (gli artt. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 51 del d.P.R. n. 633 del1972); tuttavia, le suddette previsioni non circoscrivono in modosufficiente la discrezionalità delle autorità fiscali (il Direttore regionaledell’Agenzia delle Entrate o il Comandante regionale della Guardia diprocedurali né un controllo giurisdizionale effettivo sulle misureadottate; il problema centrale, quindi, non risiede nella carenza di unalegge, ma nella “qualità” della legge esistente come idonea a garantire,nella sua concreta interpretazione e applicazione, la tutela delcontribuente da iniziative eccessivamente discrezionalidell’Amministrazione finanziaria.Secondo la CEDU, la semplice finalità di accertamentodell’adempimento tributario attribuisce, in forza di esse, alleAmministrazioni fiscali di cui sopra un potere sostanzialmente illimitatosia nell’attuazione delle misure ispettive sia nella determinazionedell’ampiezza delle informazioni richieste; essa ha inoltre sottolineatocome secondo la giurisprudenza di Legittimità italiana, l’autorizzazioneall’accesso non necessiti di motivazione e ciò consenta, secondo ilgiudice convenzionale, alle autorità fiscali di esercitare unaCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 5Numero registro generale 1934/2017Numero sezionale 1461/2026Numero di raccolta generale 20609/2026Data pubblicazione 18/06/2026discrezionalità priva di limiti senza l’obbligo di attenersi ai criteri indicatinelle varie circolari emesse dalle Amministrazioni finanziarie.A ciò si aggiunge, prosegue la Corte EDU, che il quadro normativosurrichiamato non prevede garanzie procedurali effettive ex ante, né uncontrollo giurisdizionale o indipendente ex post che sia realmenteefficace, come richiesto dagli standard della Convenzione europea deidiritti dell’uomo. Alla luce delle suddette considerazioni, la Cortesovranazionale ritiene che tale quadro normativo non assicuri il livellominimo di protezione richiesto dalla Convenzione, in particolare perquanto riguarda il diritto al rispetto della vita privata, del domicilio edella corrispondenza dei contribuenti.Orbene, osserva, in proposito, questa Corte che, con riferimentoalle affermazioni concernenti la tutela ex ante, le stesse si rivolgono allegislatore italiano e integrano indicazioni de iure condendo alla luce deiprincipi di proporzionalità, di equivalenza e di effettività illustrati dalgiudice convenzionale e di cui il giudice di legittimità non può cheprendere atto.Ciò che, invece, rileva direttamente nel presente procedimento ècostituito dalle affermazioni de iure condito effettuate dalla CEDU conriguardo all’efficacia del controllo giurisdizionale sulla procedura diautorizzazione delle indagini finanziarie, affermazioni che non possonoche comportare un necessario adeguamento, in chiave evolutiva, deiradicati principi più sopra sommariamente elencati alle esigenze indicatedal giudice convenzionale. In ciò tenendo necessariamente conto siadella giurisprudenza della Corte costituzionale sia degli ulteriori arrestidella giurisprudenza sovranazionale, in particolare della Corte digiustizia dell’Unione Europea.Va infatti ricordato in primo luogo che la Consulta (Corte Cost. n.51 del 1992), ha a suo tempo precisato che, al dovere di riserbo cuisono tradizionalmente tenute le imprese bancarie, non corrisponde inCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 6Numero registro generale 1934/2017Numero sezionale 1461/2026Numero di raccolta generale 20609/2026Data pubblicazione 18/06/2026capo ai singoli clienti “una posizione giuridica soggettivacostituzionalmente protetta, né, men che meno, un diritto dellapersonalità, poiché la sfera di riservatezza con la quale vengonotradizionalmente circondati i conti e le operazioni degli utenti dei servizibancari è direttamente strumentale all’obiettivo della sicurezza e delbuon andamento dei traffici commerciali”. La Corte afferma, inoltre, che“le scelte discrezionali del legislatore, ove si orientino a favore dellatutela del segreto bancario, non possono spingersi fino al punto di faredi questo ultimo un ostacolo all’adempimento di doveri inderogabili disolidarietà, primo fra tutti quello di concorrere alle spese pubbliche inragione della propria capacità contributiva (art. 53 della Costituzione),ovvero fino al punto di farne derivare il benché minimo intralcioall’attuazione di esigenze costituzionali primarie, come quelle connesseall’Amministrazione della giustizia e, in particolare, alla persecuzione deireati”. La Corte, infine, ha affermato che “i valori collegati al dovere diriserbo sui dati bancari sono sicuramente recessivi di fronte a quelliriferibili al dovere inderogabile imposto dall’art. 53 della Costituzione e,a maggior ragione, di fronte all’esigenza costituzionale primariacollegata alla persecuzione dei reati”.Da tali chiare - e insuperabili - affermazioni di principio si evincecome già allora il Giudice delle Leggi abbia inteso non solo distingueretra dovere di riservatezza delle operazioni commerciali e dovere dicontribuzione tributaria, ma anche chiarire che il potere di richiedereinformazioni alle banche va disciplinato dal legislatore in modo daevitarne un esercizio arbitrario ed indiscriminato, come ha sostenutoautorevole dottrina.Ai fini della tutela dei dati personali, poiché tali sono leinformazioni apprese nel corso delle indagini finanziarie, quali i datibancari, e per la definizione dei limiti del loro utilizzo da parte delleAmministrazioni pubbliche sovviene quindi, come accennato in esordio,Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 7Numero registro generale 1934/2017Numero sezionale 1461/2026Numero di raccolta generale 20609/2026Data pubblicazione 18/06/2026anche la giurisprudenza sovranazionale sia della Corte Europea dei dirittidell’uomo, sia della Corte di giustizia dell’Unione Europea, nel contestodi “dialogo tra le Corti”.«La “comunità delle Corti” e il “dialogo” che si svolge tra le stesse,improntato al principio di leale collaborazione, promuovono la pienabuon funzionamento delle interdipendenze tra i diversi sistemi giuridici,nazionali ed eurounitario» (Corte Cost. n. 210 del 2024). In presenza disistemi giuridici che non sono più rigidamente separati, ma sonointegrati e interdipendenti, senza alcuna forma di gerarchia, perassicurarne il corretto funzionamento occorre, quindi, dare la più ampiaapplicazione al principio di leale collaborazione, riconosciuto sia daldiritto dell’Unione (art. 4, paragrafo 3, TUE) sia dal nostro dirittocostituzionale (tra le tante, sentenze n. 88 e n. 87 del 2012, n. 379 del1992 e n. 168 del 1963), e che, pertanto, assurge al rango di principiofondamentale dello spazio costituzionale comune all’Unione e agli Statimembri (Corte Cost. n. 71 del 2026).Per dirlo ancora con le parole del Giudice delle Leggi, la visionerigidamente dualistica dei rapporti tra l’ordinamento eurounitario el’ordinamento nazionale, inizialmente fatta propria dalla giurisprudenzadella Consulta (Corte Cost. n. 170 del 1984 e n. 183 del 1973),corrispondeva a una fase in cui il diritto dell’Unione aveva un campo diazione circoscritto, sostanzialmente limitato alla realizzazione delmercato comune. Tale visione comportava la netta separazione tra laCostituzione e quel diritto e tra i rispettivi interpreti principali, ossia laCorte costituzionale e la Corte di giustizia (ora per la materia tributariail Tribunale, competente per accise, iva e dogane dal 1° ottobre 2024).In un assetto delle relazioni tra i due ordinamenti che erano consideraticome nettamente separati e autonomi e che si fondava su un precisoriparto di competenze tra gli stessi, ai giudici comuni spettava la verificaCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 8Numero registro generale 1934/2017Numero sezionale 1461/2026Numero di raccolta generale 20609/2026Data pubblicazione 18/06/2026della compatibilità della legge con il diritto dell’Unione, previo eventualerinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, e il potere di non applicarla incaso di incompatibilità con disposizioni di quel diritto dotate di effettidiretti, mentre la Corte Costituzionale assumeva il ruolo di difensoredell’identità costituzionale attraverso lo strumento dei “controlimiti”.Successivamente, la progressiva estensione dell’ambito di applicazionedel diritto dell’Unione, che inevitabilmente interseca una parteconsistente della materia costituzionale, ha determinato la conseguentemodificazione della descritta relazione tra i due ordinamenti. Inparticolare, la qualificazione da parte della Corte di giustizia dei Trattaticome «cart[e] costituzional[i] di base» (CGUE, sentenza 23 aprile 1986,causa C-294/83, [OSCURATO:PERSONA]); l’interpretazione in chiave estensiva dellesue competenze e il conseguenziale depotenziamento del principio diriconoscimento, da parte del Trattato di Lisbona, alla Carta dei dirittifondamentali dell’Unione europea dello stesso valore giuridico deiTrattati; la configurazione giurisprudenziale di quella Carta come una“ombra” che segue sempre il diritto eurounionale (almeno a partire dallasentenza della CGUE, Grande sezione, 26 febbraio 2013, causa C-617/10, Åklagaren), con la conseguenza che tutte le “situazioni” chericadono nell’ambito di applicazione di quest’ultimo sono soggette allasua disciplina (anche al di là, quindi, dei casi in cui il legislatore nazionaledà attuazione al diritto dell’Unione); il riconoscimento da parte deigiudici di Lussemburgo dell’efficacia precettiva dei valori enumeratidall’art. 2 del Trattato sull’Unione europea, a cominciare da quello delloStato di diritto (CGUE, seduta plenaria, sentenze 16 febbraio 2022,causa C-156/21, Ungheria e causa C-157/21, Polonia); tutti questifattori, in un assetto fondato sui principi del primato e dell’effetto direttodel diritto eurounionale, hanno fatto sì che il sistema giuridicoCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 9Numero registro generale 1934/2017Numero sezionale 1461/2026Numero di raccolta generale 20609/2026Data pubblicazione 18/06/2026dell’Unione europea e quello degli Stati membri siano divenuti semprepiù integrati e interdipendenti.A tali trasformazioni si è espressamente collegata lagiurisprudenza costituzionale (avviata con Corte Cost. n. 269 del 2017)che ha riconosciuto la competenza di tale Giudice a conoscere anche deicontrasti tra la norma interna e la Carta dei diritti fondamentalidell’Unione europea, «in ragione del suo contenuto di improntatipicamente costituzionale», poiché «[i] principi e i diritti enunciati nellaCarta intersecano in larga misura i principi e i diritti garantiti dallaCostituzione italiana (e dalle altre Costituzioni nazionali degli Statimembri). Sicché può darsi il caso che la violazione di un diritto dellapersona infranga, ad un tempo, sia le garanzie presidiate dallaCostituzione italiana, sia quelle codificate dalla Carta dei dirittidell’Unione». [OSCURATO:PERSONA] ha in seguito cessato di dare importanza al“contenitore” della norma del diritto dell’Unione violata – che pertantonon deve essere necessariamente la CDFUE (Corte Cost., sentenze n.44 e n. 11 del 2020, e n. 20 del 2019) – e ha poi ammesso laproponibilità della questione di costituzionalità anche quando il duplicecontrasto riguardi, sul versante interno, non già un diritto, ma unprincipio costituzionale, quale quello di eguaglianza (Corte Cost.sentenza n. 15 del 2024), sempre che ricorra un tono costituzionale, inragione del nesso con interessi o principi costituzionali (Corte Cost.,sentenze n. 1 del 2026, n. 147, n. 93, n. 31, n. 7 e n. 1 del 2025, n.210 e n. 181 del 2024; ordinanza n. 21 del 2025). In ogni caso, lacompetenza di questa Corte «non può in alcun modo ostacolare olimitare il potere dei giudici comuni di proporre un rinvio pregiudizialealla Corte di giustizia e di non applicare la legge statale incompatibilecon il diritto dell’Unione (CGUE, grande sezione, sentenza 22 giugno2010, cause riunite C-188/10, Melki e C-189/10, Abdeli; CGUE, grandesezione, sentenza 22 febbraio 2022, causa C-430/21, RS).Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 10Numero registro generale 1934/2017Numero sezionale 1461/2026Numero di raccolta generale 20609/2026Data pubblicazione 18/06/2026In definitiva, è il giudice comune a decidere, in relazione a quantoè imposto dalle caratteristiche del caso concreto, se disapplicare la leggeoppure sollevare una questione di legittimità costituzionale, fermarestando la possibilità di proporre un rinvio pregiudiziale alla Corte digiustizia, ai sensi dell’art. 267 TFUE (sentenza n. 210 del 2024).L’attuale assetto delle relazioni tra i sistemi, pertanto, èimprontato a un concorso di rimedi, destinato ad assicurare la pienaeffettività del diritto dell’Unione e a escludere, per definizione, ognipreclusione. Il sindacato accentrato di costituzionalità non si pone inantitesi con un meccanismo diffuso di attuazione del diritto europeo, macon esso coopera a costruire tutele sempre più integrate poiché questoè esattamente il senso del richiamo al diritto dell’Unione operato dalcombinato disposto degli artt. 11 e 117, primo comma, Cost.Tornando ora i più da vicino alle questioni che si pongono, osservala Corte che del diritto alla riservatezza dei dati e delle informazioni dellapersona si occupa l’art. 8 della Convenzione per la salvaguardia dei dirittidell’uomo e delle libertà fondamentali e in particolare la trasmissioneautomatica di dati relativi al contribuente fra enti pubblici, di cui sopra,pone profili ulteriori di contrasto anche con l’art. 8 ridetto proprio nellapresente fattispecie, poiché i dati ritraibili dalle indagini finanziarie sonoevidentemente idonei a rivelare dei dati personali.È in questo contesto che dalla pronuncia CEDU Ferrieri – Bonassisapossono trarsi le due indicazioni interpretative cui si è fatto cenno, tradi loro autonome anche se connesse: l’una diretta al legislatore, de iurecondendo, l’altra diretta ai giudici nazionali, direttamente applicabilenell’attuale tessuto normativo e quindi de iure condito. Se infatti spettaagli Stati contraenti il compito di garantire, all’interno dei rispettiviordinamenti, i diritti tutelati dalla CEDU, certo non vi possono esseredubbi sul fatto che all’attuazione di tale compito concorrano (anche, diqui la sopra accennata connessione) gli organi giurisdizionali, attraversoCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 11Numero registro generale 1934/2017Numero sezionale 1461/2026Numero di raccolta generale 20609/2026Data pubblicazione 18/06/2026l’interpretazione del diritto interno in modo conforme alle disposizionidella CEDU o la rimessione degli atti alla Corte costituzionale nel caso incui il contrasto della norma interna con l’art. 117 Cost., in relazione alparametro interposto costituito dalla norma convenzionale (Corte cost.n. 348 e 349 del 2007), non sia superabile neppure attraversol’interpretazione costituzionalmente orientata (Cass. n. 22921/2025).Sul punto la stessa CEDU, Ferrieri – Bonassisa (par. 70) ha ribadito che:“è l'interpretazione e l'applicazione pratica della legge da parte deitribunali nazionali che deve garantire agli individui una protezione controle interferenze arbitrarie (CEDU, sentenza 6 febbraio 2025, nn.36617/18 e altri 12, [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e altri c. Italia, par.96)”.Trattasi di una violazione superabile a condizione che il giudiceinvestito di un ricorso sia messo in condizione di controllare che le provesulle quali si basa tale decisione siano state ottenute nel diritto internoconformemente ai diritti garantiti dal diritto dell’Unione.Si deve quindi di valutare in questa sede la conformità ai principisovranazionali del controllo ex post, previsto dall’ordinamento interno,che è incentrato sull’acquisizione e l’utilizzo ai fini dell’accertamentotributario degli elementi di prova; non si tratta invece di prendere inesame l’architettura normativa di controllo ex ante che – come sopraesaminata - riguarda solamente il legislatore del singolo stato Membroquanto alle misure che ad esso tocca adottare.Un percorso interpretativo lineare - al quale la Corte intende fareriferimento - viene qui offerto ancora dalla Corte dell’Unione in duepronunce.La prima pronuncia (CGUE, sentenza 6 ottobre 2020, Étatluxembourgeois contro B e État luxembourgeois contro B e a., causeriunite C-245/19 e C-246/19 par. 79 – 80, citata espressamente inmotivazione da CEDU Ferrieri - Bonassisa) sottolinea come i principiCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 12Numero registro generale 1934/2017Numero sezionale 1461/2026Numero di raccolta generale 20609/2026Data pubblicazione 18/06/2026citati non richiedano unicamente ed esclusivamente che il titolare deldiritto stesso disponga di un rimedio giurisdizionale diretto, mirante, invia principale, a contestare una misura determinata, purché esistanoaltresì, dinanzi ai vari giudici nazionali competenti, uno o più rimedigiurisdizionali effettivi e concreti che gli consentano di ottenere, anchein via incidentale, un controllo giurisdizionale di tale misura chegarantisca il rispetto dei diritti e delle libertà che il diritto dell’Unionegarantisce senza doversi esporre, a tal fine, al rischio di vedersiinfliggere una sanzione in caso di inosservanza della misura stessa (v.,in tal senso, CGUE sentenze del 13 marzo 2007, Unibet, C-432/05, punti47, 49, da 53 a 55, 61 e 64, e del 21 novembre 2019, DeutscheLufthansa, C-379/18, punto 61).A seguito della ricezione dell’atto amministrativo conclusivo delprocedimento, il contribuente interessato deve quindi disporre di undiritto di ricorso effettivo; ciò presuppone - ed ecco l’indicazioneinterpretativa che orienta la decisione nel caso concreto - che il giudiceinvestito della controversia sia competente ad esaminare tutte lequestioni di diritto e di fatto rilevanti per dirimere la controversia stessa,in particolare, per verificare che le prove sulle quali si fonda tale attonon siano state ottenute o utilizzate in violazione dei diritti e delle libertàgarantiti all’interessato dal diritto dell’Unione (v., per analogia, CGUE,sentenza 17 dicembre 2015, WebMindLicenses, C-419/14, punti da 87a 89). Ove ciò sia avvenuto, come già accennato, le prove ottenute inviolazione di un diritto fondamentale devono essere escluse dalprocedimento tributario (si veda il punto 12 della sentenza CGUE 17dicembre 2015, WebMindLicenses, C-419/14).La seconda pronuncia della Corte del Lussemburgo che quiinteressa (CGUE, 24 febbraio 2022, [OSCURATO:PERSONA] contro [OSCURATO:PERSONA] ieņēmumudienests, causa C-175/20, par. 54) sottolinea che «ai sensi dell’articolo52, paragrafo 1, prima frase, della Carta, eventuali limitazioniCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 13Numero registro generale 1934/2017Numero sezionale 1461/2026Numero di raccolta generale 20609/2026Data pubblicazione 18/06/2026all’esercizio dei diritti e delle libertà riconosciuti da quest’ultima, checomprendono, segnatamente, il diritto al rispetto della vita privata,garantito dall’articolo 7 della Carta, e il diritto alla protezione dei dati dicarattere personale, sancito dall’articolo 8 della Carta, devono esserepreviste dalla legge, il che implica, in particolare, che la base giuridicache consente l’ingerenza in tali diritti deve definire essa stessa la portatadella limitazione dell’esercizio del diritto considerato (in tal senso, CGUE,sentenza del 6 ottobre 2020, [OSCURATO:PERSONA], C-623/17, punto 65e giurisprudenza ivi citata)». Inoltre, essa evidenzia che «la normativarecante una misura che consenta un’ingerenza siffatta deve prevedereregole chiare e precise che disciplinino la portata e l’applicazione dellamisura in questione e fissino requisiti minimi, di modo che le persone icui dati personali siano stati trasferiti dispongano di garanzie sufficientiche consentano di proteggere efficacemente tali dati contro i rischi diabusi [v., in tal senso, CGUE, sentenza del 2 marzo 2021, Prokuratuur,C-746/18, punto 48 e giurisprudenza ivi citata]» (ivi par. 55).Di conseguenza, qualsiasi misura adottata - in questo caso ai sensidell’art. 23 del regolamento 2016/679, ma con principio applicabile invia generale - deve, come il legislatore dell’Unione ha del restosottolineato nel considerando 41 di tale regolamento, essere chiara eprecisa, e la sua applicazione prevedibile per le persone che vi sonosottoposte. In particolare, queste ultime devono essere in grado diindividuare le circostanze e le condizioni in cui può essere limitata laportata dei diritti conferiti loro dal suddetto regolamento.Nel connettere tra loro il monito interpretativo diretto dal giudicedell’Unione al Legislatore del singolo Stato membro, rilevante ex ante,con il controllo ex post che riguarda il giudice nazionale, risolve laquestione che ci occupa la successiva affermazione della Corte Unionale,secondo la quale «dalle considerazioni che precedono discende chel’amministrazione tributaria di uno Stato membro non può derogare alleCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 14Numero registro generale 1934/2017Numero sezionale 1461/2026Numero di raccolta generale 20609/2026Data pubblicazione 18/06/2026disposizioni dell’articolo 5 del regolamento 2016/679 in assenza di unabase giuridica chiara e precisa nel diritto dell’Unione o nel dirittonazionale, la cui applicazione sia prevedibile per le persone che vi sonosottoposte, e che contempli le circostanze e le condizioni in cui puòessere limitata la portata degli obblighi e dei diritti previsti da talearticolo 5» (ivi, par. 57).Evidente il richiamo operato, in primo luogo, ai requisiti legaligenerali e astratti dell’autorizzazione (“base giuridica chiara e precisa”),diretto al legislatore domestico perché munisca l’ordinamento di dirittointerno di una disciplina munita di chiarezza e precisione in ordine allecondizioni alle quali il diritto del singolo viene compresso, garantendogliqui la tutela ex ante.Altrettanto evidente e qui dirimente è il richiamo operato, insecondo luogo, con valenza prescrittiva del tutto identica al precedente,ai requisiti concreti dell’autorizzazione, diretto al giudice del singolostato membro interno. Tale autorizzazione – per risultare legittima e conessa gli atti ad essa conseguenti, oltre ovviamente ad esistere in rerumnatura – deve contemplare “le circostanze e condizioni” alle cui puòlimitarsi la portata dei diritti: oltre allora ad esser effettivamente stataemessa dall’organo titolare del potere autorizzativo, quale superioregerarchico dell’Ufficio accertatore (che di tale potere fa “applicazione”appunto emettendola) essa deve esporre adeguatamente nella propriamotivazione le “circostanze e condizioni in cui può essere limitata laportata degli obblighi e dei diritti” del contribuente.La valutazione di tali elementi è compito necessario ed esclusivodel giudice del singolo Stato membro.Deve anche ricordarsi che la Corte EDU, dal canto suo, non hacompetenza sulla ammissibilità di particolari tipi di prove, per esempio,delle prove ottenute illegalmente ai sensi della legislazione interna. Quelche conta, anche ai fini dei parametri di diritto unionale, è verificare seCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 15Numero registro generale 1934/2017Numero sezionale 1461/2026Numero di raccolta generale 20609/2026Data pubblicazione 18/06/2026la procedura, compresa la modalità di acquisizione degli elementi diprova, sia stata complessivamente equa, il che comporta l’esamedell’illegalità in questione e, nel caso in cui sussista la violazione di unaltro diritto tutelato dalla Convenzione, del carattere di tale violazione(si veda CEDU, sentenza 17 ottobre 2019, nn. 1874/13 e 8567/13,[OSCURATO:PERSONA] e altri c. Spagna [GC], 2019, par. 150, in cui per vero taliprincipi, elaborati in un contesto penale, sono stati applicati a una causacivile).Sotto tale profilo questa Corte, assai di recente (Cass. n.13696/2026) ha mostrato chiaramente di propendere, giustappuntonell’ottica di una interpretazione unionalmente, convenzionalmente ecostituzionalmente orientata (ponendosi l’art. 8 della CEDU come normainterposta ex art. 117 Cost.), per l’opzione in base alla quale lamancanza di autorizzazione (o di motivazione di essa) all’accesso pressola sede della società o dei locali in cui si esercita l’attività imprenditorialecomporta l’inutilizzabilità dei dati e documenti acquisiti in esitoall’accesso non autorizzato (o eseguito in virtù di una autorizzazione nonadeguatamente motivata).Non occorre, tuttavia, attendere gli esiti della pronuncia delleSezioni unite sollecitata con l’ordinanza interlocutoria da ultimo sopracitata.Per un verso, non viene in questo caso in considerazione ladifformità d’interpretazione con la giurisprudenza penale ivi richiamata,la quale ha affrontato la portata della sentenza CEDU Italgomme (che,peraltro, ha esaminato non già in astratto, rispetto alla normativa, main concreto l'effetto dell'ingerenza nei diritti dei ricorrenti ai sensidell'art. 8 della Convenzione; così CEDU, sentenza 6 febbraio 2025, nn.36617/18 e altri 12, [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e altri c. Italia, par. n.102, ripresa da Cass. n. 10377/2026, punto 1.6.).Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 16Numero registro generale 1934/2017Numero sezionale 1461/2026Numero di raccolta generale 20609/2026Data pubblicazione 18/06/2026Per altro verso, il preteso contrasto interno ravvisato rispetto aCass. 16988/2025 in realtà non è ravvisabile, posto che il cuore delladecisione di quest’ultima pronuncia sta nell’affermazione che “nelpresente caso, sul punto, non si evince né dalla sentenza impugnata, nédal ricorso per cassazione, che dal trattenimento oltre al termine dei 60giorni gli operanti prima o l’Ufficio poi abbiano tratto elementi di provasui quali fondare la pretesa per maggiori tributi azionata con l’avviso diaccertamento impugnato; tale considerazione tronca quindi logicamentee giuridicamente ogni possibile relazione di dipendenza tra l’attoillegittimo (il trattenimento oltre termine) e l’atto successivo (l’avviso diaccertamento); risulta qui difettoso, allora, non solo il concretopregiudizio al diritto alla difesa (non risultando ex actis che sia stataimpedita o resa più ardua la difesa in giudizio del contribuente in forzadi tale illegittimo spossessamento) ma del tutto assente anchel’antecedente di fatto e il conseguente nesso di dipendenza tra l’attoillegittimo e l’avere l’Ufficio utilizzato nei propri atti elementi di provaottenuti in violazione della disposizione di legge invocata”.Tale conclusione trova solido fondamento nella natura e nellaspecificità del vizio dedotto, il quale non attiene a una mera irregolaritàprocedimentale, ma incide direttamente sul titolo legittimantel'ingerenza nei dati bancari, ossia sull'atto che costituisce il presuppostostesso di legalità dell'acquisizione. È l'autorizzazione, infatti, a svolgerela funzione – oggi imprescindibile alla luce dei parametri convenzionalie unionali – di delimitare l'ambito oggettivo e soggettivo dell'accesso, direnderne verificabili le condizioni di esercizio e di consentire un controlloeffettivo, anche ex post, sulla necessità e proporzionalità dell'ingerenza.La questione oggetto del presente giudizio, infatti, non verte sullaesistenza, nell’ordinamento giuridico complessivamente inteso, già inepoca precedente alla sua introduzione, di un principio di inutilizzabilitàdegli atti e dei documenti acquisiti in violazione di diritti fondamentaliCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 17Numero registro generale 1934/2017Numero sezionale 1461/2026Numero di raccolta generale 20609/2026Data pubblicazione 18/06/2026del contribuente (tema di fondo che permea e sottende Cass. n.13696/2026) ma sulla rilevanza quanto alla illegittimità degli atticonseguenti della violazione – non sindacabile direttamente di fronte algiudice – dell’obbligo di preventiva autorizzazione all’acquisizione eall’utilizzo di informazioni tratte da indagini finanziarie.Da ciò discende anche, che mentre nel caso deciso da Cass. n.16988/2025 difettava in radice qualsiasi collegamento eziologico tral'irritualità procedimentale riscontrata e il materiale probatorio posto afondamento della pretesa impositiva – risultando del tutto assente sial'utilizzazione di elementi acquisiti in violazione di legge, sia un concretopregiudizio difensivo – nel caso qui in esame viene direttamente inrilievo il momento genetico dell'acquisizione dei dati bancari, sicché ilnesso di dipendenza tra il vizio denunciato e l'utilizzazione dellerisultanze si configura in termini immediati e necessari.L'illegittimità, in tale prospettiva, non si colloca a valle, sul pianodegli effetti meramente procedimentali, bensì a monte, sul piano delfondamento giuridico dell'ingerenza: le risultanze acquisite in forza di untitolo autorizzativo mancante o inidoneo risultano pertanto ab origineprive di giustificazione legale. La soluzione adottata si salda, da un lato,con le coordinate convenzionali e unionali chiaramente enucleate dallasentenza Ferrieri e Bonassisa c. Italia, che esigono che ogni accesso aidati bancari sia sorretto da un atto idoneo a prevenire arbitri e aconsentire un controllo effettivo; dall'altro, con i principi già acquisitinell'ordinamento interno – che in questa sede vanno sottolineati,condivisi e valorizzati - in tema di invalidità derivata dell'atto impositivofondato su elementi probatori raccolti in difetto del necessariopresupposto autorizzatorio.Questa Corte ha già ritenuto che un potere di indagineincontrollato, immotivato ed eccessivo possa cagionare un pregiudizioalle libertà costituzionali che vengono volta per volta in rilievo e haCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 18Numero registro generale 1934/2017Numero sezionale 1461/2026Numero di raccolta generale 20609/2026Data pubblicazione 18/06/2026stabilito che l’esigenza di evitare un tale pregiudizio viene realizzatagiustappunto attraverso il sistema delle autorizzazioni (Cass. Sez. Un.,n. 3182/2022, par. 5.4).Non si tratta, pertanto, di affermare un'indiscriminatapropagazione di qualsivoglia irregolarità sull'atto impositivo, bensì diriconoscere che la mancanza o l'inadeguatezza del titolo autorizzativomina ab imis la verifica, inserendosi nella fase preliminare delprocedimento di formazione dell’atto impositivo, per cuinecessariamente si riverbera sull’atto che la conclude determinando,come conseguenza, l’inutilizzabilità delle risultanze acquisite, secondouna logica già chiaramente affermata da questa Corte in materia diaccessi domiciliari. È il difetto della conformità a legge dell’attività degliUffici – che è legittima solo in quanto autorizzata - in tale evenienza, ainficiare l'intera sequenza procedimentale: illegittimo è quindi l'attoimpositivo che la conclude.Calando ora nel caso concreto di diritto interno tali principisovranazionali ritiene la Corte che risulti allora proporzionale unainterpretazione orientata sia convenzionalmente sia secondo il dirittodell’Unione, di natura evolutiva rispetto ai precedenti orientamentigiurisprudenziali ai quali si è fatto cenno in esordio, in forza della qualesi raggiungano le seguenti due conclusioni.In primo luogo, deve ritenersi che l’assenza dell’autorizzazione dequa – per non esser stata emessa dall’organo competente a rilasciarla -impedisca irrimediabilmente tout court sia l’acquisizione da parte deiverificatori sia l’utilizzo ai fini dell’accertamento tributario da partedell’Ufficio finanziario delle informazioni, anche se materialmenteacquisite, la cui apprensione prima e il cui utilizzo poi presupponevadetta autorizzazione. Ne deriva allora l’illegittimità dell’avviso diaccertamento e degli atti tutti che su tali informazioni – i dati bancari –vengano a fondarsi.Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 19Numero registro generale 1934/2017Numero sezionale 1461/2026Numero di raccolta generale 20609/2026Data pubblicazione 18/06/2026In secondo luogo, ad analoga conclusione deve addivenirsi nelcaso in cui si sia in presenza di una autorizzazione esistente nel sensosopra detto ma in concreto sprovvista di motivazione che rendamanifeste e comprensibili le ragioni in fatto e in diritto che sorreggonoe giustificano l’acquisizione prima e l’utilizzo poi ai fini dell’accertamentodelle informazioni ritraibili dalle indagini finanziarie.Ciò chiarito, va ricordato che il miglior modo di tener conto deidiritti fondamentali passa attraverso un esame caso per caso.Nel valutare il caso specifico il giudice nazionale deve alloraconsiderare soprattutto quale disposizione sia stata violata e la naturadella violazione. Già prima dell’entrata in vigore della Carta,richiamandosi alla giurisprudenza della Corte europea dei dirittidell’uomo, la Corte ha stabilito che l’ammissibilità di un elemento diprova raccolto in maniera illegittima non può essere esclusa per principioe in astratto, ma spetta al giudice nazionale valutare gli elementi diprova ottenuti (CEDU sentenze 18 marzo 1997, Mantovanelli/Francia, n.21497/93, par. 33 e 34, e 25 marzo 1999, Pelissier e Sassi/Francia, n.25444/94, par. 45).Ne deriva allora la illegittimità dell’avviso di accertamento cheponga a base della pretesa tributaria tali informazioni, senza peraltroche ciò pregiudichi in modo automatico la sussistenza complessiva dellapretesa ove la stessa, nei suoi elementi probatori, sia sostenuta in tuttoo in parte da altri elementi di prova, non ritraibili dalle risultanze delleindagini finanziarie non autorizzate o autorizzate in forza diprovvedimenti illegittimamente motivati, quindi privi di validità. Taliulteriori elementi di prova, nel corso dell’esame giudiziale di cui si èdetto, da operarsi caso per caso, saranno infatti da ritenere -ovviamente - non inficiati dall’invalidità in argomento, la quale travolgeesclusivamente gli elementi di prova raccolti senza autorizzazione o permezzo di autorizzazione riconosciuta dal giudice come viziata in puntoCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 20Numero registro generale 1934/2017Numero sezionale 1461/2026Numero di raccolta generale 20609/2026Data pubblicazione 18/06/2026motivazione; tale invalidità non può infatti in nessun modo colpirequant’altro l’Ufficio abbia acquisito e utilizzato per mezzo di altristrumenti istruttori ai fini dell’accertamento tributario (così, inmotivazione, Cass. n. 5971/2026).Va, dunque, confermata l’impostazione e ribaditi i principi di dirittogià enunciati da due recenti pronunce di questa Corte in materia, checosì recitano: «In tema di accertamento tributario fondato su indaginibancarie, l’autorizzazione prevista dall’art. 32, primo comma, n. 7), deld.P.R. n. 600 del 1973, in materia di imposte dirette, e dall’art. 51,secondo comma, n. 7), del d.P.R. n. 633 del 1972, in materia di IVA,pur conservando, nel diritto interno, natura di atto preparatorio eorganizzativo, costituisce il titolo dell’ingerenza nei dati bancari delcontribuente e deve essere resa conoscibile in modo da consentire laverifica della sua esistenza, della sua collocazione temporale, dei suoipresupposti, dell’oggetto e dei limiti dell’accesso. Ne consegue che, ove,a fronte di specifica contestazione del contribuente, risulti chel’autorizzazione non sia allegata né comunque resa conoscibile nel suocontenuto essenziale, la documentazione bancaria acquisita èinutilizzabile, in quanto l’avviso di accertamento è invalido per la partein cui la pretesa impositiva si fondi su di essa» (Cass. n. 19960/2026);«In tema di accertamento tributario fondato su indagini bancarie,l’autorizzazione prevista dall’art. 32, primo comma, n. 7, del d.P.R. n.600 del 1973, in materia di imposte dirette, e dall’art. 51, secondocomma, n. 7, del d.P.R. n. 633 del 1972, in materia di IVA, purconservando, nel diritto interno, natura di atto preparatorio eorganizzativo, deve essere preesistente alle indagini e recare, alla lucedell’art. 8 CEDU, come interpretato dalla Corte europea dei dirittidell’Uomo, nonché degli artt. 7, 8 e 52 della Carta dei diritti fondamentalidell’Unione europea, un contenuto minimo idoneo a rendere verificabili,anche ex post, i presupposti, l’oggetto e i limiti dell’ingerenza nei datiCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 21Numero registro generale 1934/2017Numero sezionale 1461/2026Numero di raccolta generale 20609/2026Data pubblicazione 18/06/2026bancari del contribuente. Ne consegue che, ove l’autorizzazione, aseguito di specifica contestazione del contribuente, risulti mancante oinidonea, la documentazione bancaria acquisita è inutilizzabile, inquanto l’avviso di accertamento è invalido per la parte in cui la pretesaimpositiva si fondi su di essa» (Cass. n. 19956/2026).Tenuto conto dei superiori principi di diritto va, dunque, accolto ilmotivo di ricorso, che si fonda sull’inesistenza o mancata esibizionedell’autorizzazione alle indagini bancarie, ritenuta illegittimamenteirrilevante dal giudice di appello; la sentenza sul punto va, dunque,cassata con rinvio al giudice del merito che valuterà la sussistenza inconcreto di eventuali ulteriori elementi di prova atti a comprovare leragioni dell’Ufficio, diversi da quelli ritraibili dalle indagini finanziarie, daritenersi inutilizzabili per le ragioni sopra esposte.Il secondo motivo di ricorso denuncia la nullità della sentenza odel procedimento per omessa valutazione di prove ritualmente prodottein atti in violazione dell'art. 109 del d.P.R. n. 917 del 1986 (c.d. Tuir),art. 115, comma primo c.p.c., in relazione all'art. 360, c. 1 n. 4) c.p.c.;sostiene parte ricorrente che la sentenza merita di essere cassata nellaparte in cui la [OSCURATO:PERSONA], in ordine al recuperoa tassazione dell'importo riportato nel conto n. 15/05/045 "fatture daemettere per lavori in corso", ha ritenuto, sic et simpliciter, di aderirealla tesi difensiva dell'Agenzia delle Entrate, tralasciando la tesi difensivadella [OSCURATO:SOCIETA]. giacché a detta del Giudicante di appello "la tesi,ancorché suggestiva, non è supportata da elementi di riscontroverificabili”.Il motivo è inammissibile.Esso invero propone un riesame del fatto, diretto a ottenere unadiversa conclusione da parte del giudice in ordine alla valutazione delleprove, il che non è ammesso in questa sede di Legittimità.Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 22Numero registro generale 1934/2017Numero sezionale 1461/2026Numero di raccolta generale 20609/2026Data pubblicazione 18/06/2026Il terzo motivo si duole della violazione o falsa applicazionedell'art. 32, 39, comma l, lett. d) del d.P.R. n. 600 del 1973, art. 4 e 21del d.P.R. n. 633 del 1972, art. 109, comma 2 punto a e b) del d.P.R. n.917 del 1986 (c.d. Tuir), art. 2729 c.c., art. 6 e 7 L. 212/2000 inrelazione all'art. 360, c. 1 n. 3) c.p.c. per avere la CTR erroneamenteritenuto che possa trovare applicazione l'inutilizzabilità assoluta deid.d.t. prodotti in primo grado, dal momento che il loro mancato depositonel corso del contraddittorio è da imputare esclusivamente – secondo laparte ricorrente - al comportamento dell' Agenzia delle Entrate. Sisostiene che la [OSCURATO:SOCIETA]. per ogni richiesta di deposito deidocumenti ex art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 avanzata dall'Ufficio diChieti, aveva provveduto a depositare tutta la contabilità (anno 2007,2008 e 2009) e ancora, sempre secondo parte ricorrente [OSCURATO:PERSONA] diAppello aderendo, sic et simpliciter, alla tesi dell’Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA], avrebbe fatto mal governo delle norme contenute negli articolisopra citati, poiché, prendendo a riferimento i d.d.t., ha in concretospostato il criterio di competenza del ricavo da imputare nell'esercizio direalizzazione (art. 109 Tuir) verso il momento della fattura, violando, difatto, la regola di diritto secondo cui nel nostro ordinamento giuridico,non necessariamente vi deve essere tale coincidenza.Il motivo è inammissibile.Con riguardo alla inutilizzabilità processuale dei d.d.t. la censuraurta contro l'accertamento di fatto operato dalla sentenza di appellosecondo la quale l’Ufficio “aveva richiesto l'esibizione dei documenti ditrasporto con apposito invito dove precisava doverosamente che gli atti,i documenti, i libri e i registri non esibiti e non trasmessi, non potevanoessere presi in considerazione a suo favore ai fini dell'accertamento”.Dalla pronuncia di merito risulta quindi accertata la regolareformulazione dell'invito a trasmettere la documentazione in argomento;regolare formulazione a fronte della quale l'inadempimento provocaCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 23Numero registro generale 1934/2017Numero sezionale 1461/2026Numero di raccolta generale 20609/2026Data pubblicazione 18/06/2026l'insorgere della preclusione processuale al loro utilizzo nella successivafase contenziosa.Ne deriva l’inammissibilità del motivo.Il quarto motivo deduce la violazione o falsa applicazione dell'art.2467 c.c., art. 46 del d.P.R. n. 917 del 1986, art. 2, comma 36septiesdecies d. L. n. 138 del 13.08.2011 convertito dalla Legge n. 148del 14.09.11, in relazione all'art. 360 c. l, n. 3) c.p.c. per avere lasentenza di appello erroneamente addossato ai soci l'obbligo diidentificare, attraverso un documento, il nominativo di colui. cheavrebbe effettuato il finanziamento infruttifero a favore della società;obbligo giuridico che nel 2009 non derivava da alcuna norma,astrattamente, esistente.Tale motivo può esaminarsi congiuntamente sia con il sestomotivo di ricorso, che censura la sentenza di merito per omesso esamecirca un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussionetra le parti in violazione dell’art. 32 e dell’art. 42 del d.P.R. n. 600 del1973 e dell’art. 51 del d.P.R. n. 633 del 1972 in relazione all’art. 360 c.1 n. 3 c.p.c., ove la ricorrente contesta che il giudice d’appello abbiaignorato una quantità rilevante di prove documentali, tutte idonee adimostrare che le movimentazioni bancarie sui conti dei soci eranoestranee all’attività della società, sia con il settimo motivo diimpugnazione, il quale censura la sentenza di appello per avere ritenutomere "irregolarità" – e non cause di invalidità – una serie di violazioniprocedurali dell’Agenzia delle Entrate, tra cui la mancata motivazionedelle richieste documentali ex art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973, lamancata redazione del processo verbale di constatazione; la mancataallegazione delle autorizzazioni alle indagini bancarie e della listaselettiva; ci si duole altresì dell’utilizzo di presunzioni non gravi, precisee concordanti per attribuire le rilevanze probatorie ottenute con l’esamedei conti dei soci alla società.Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 24Numero registro generale 1934/2017Numero sezionale 1461/2026Numero di raccolta generale 20609/2026Data pubblicazione 18/06/2026Alla luce della decisione in ordine al primo motivo di ricorso, lesopra esposte censure sono tutte assorbite in quanto divenute prive dirilevanza ai fini della decisione.Il quinto motivo si incentra sulla nullità della sentenza perviolazione dell'art. 112 c.p.c., dell'art. 39 comma lett. d) del d.P.R. n.600 del 1973, art. 2729 c.c., in relazione all'art. 360, c. l, n. 4) c.p.c.;secondo la ricorrente la sentenza impugnata è nulla nella parte in cui ilGiudice ha omesso di pronunciarsi su una questione ritualmentesollevata in entrambi i gradi di giudizio da parte della [OSCURATO:SOCIETA].,vale a dire la violazione dell'art. 2729 c.c.; essa avrebbe quindiricostruito un presunto finanziamento infruttifero dei soci (fatto ignoto)senza offrire alcuna prova, neppure indiziaria, di ciò.Il motivo è infondato.Invero, la sentenza impugnata si è espressa sulla questione che siassume pretermessa, che ha affrontato e risolto in senso contrario allaprospettazione del contribuente, scrivendo anche “… manca l'esistenzadi un documento con data certa attestante sia la necessità della societàdi fondi liquidi sia la disponibilità di ciascun socio a adoperare ilfinanziamento infruttifero, Confermando il versamento della sommarichiesta dalla società. Pertanto, in totale assenza di una riferibilitàdocumentale nominativa delle singole somme a debito a ciascun socioche avrebbe operato il finanziamento, deve considerarsi fondata lapresunzione dell’Ufficio che intravede nella costituzione di un conto socic./finanziamento uno schermo gestionale volto all'effettuazione dioperazioni evasione di imposta” (pag. 9 della sentenza impugnata).In conclusione, va accolto il primo motivo; il quarto, il sesto e ilsettimo motivo sono assorbiti; i restanti motivi di ricorso sono rigettati.La sentenza impugnata è quindi cassata con rinvio al giudice delmerito che riesaminerà i fatti di causa alla luce dei principi sopraillustrati.Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 25Numero registro generale 1934/2017Numero sezionale 1461/2026Numero di raccolta generale 20609/2026Data pubblicazione 18/06/2026 P.Q.Maccoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti il quarto, ilsesto e il settimo motivo e rigetta i restanti motivi; cassa la sentenzaimpugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di giustiziatributaria di secondo grado dell’Abruzzo, in diversa composizione, allaquale demanda di provvedere anche riguardo le spese di lite delpresente giudizio di Legittimità.Così deciso in Roma, il 12 febbraio 2026, riconvocato il Collegio l’8aprile 2026.- Il PresidenteGiacomo Maria NonnoCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 26