CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 01306/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.24496/2014 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA], nella persona del legale rappresentante p.t. dott. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata con lui presso la società [OSCURATO:SOCIETA]. in Roma alla via G. Palumbo, n. 26 –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, con sede in 00145 Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 426 C/D rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato –controricorrente – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. CAMPANIA n. 2079/17/2014, depositata in data 3marzo 2014. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 gennaio 2023 dal consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: Avv. [OSCURATO:PERSONA]. IRES, IRAP, IVA e altro 1. In data 06/06/2011, la società contribuente riceveva notifica dell’avviso di accertamento n. TF5030103341, mediante il quale l’ufficio accertava un maggior reddito della stessa di € 1.256.478,00 ai fini IRES, IRAP e IVA, per l’anno d’imposta 2006. La rettifica originava dalla presunzione, fatta propria dall’ufficio, secondo cui i versamenti effettuati dai soci alla società, in vista di un futuro aumento di capitale, disvelassero – di fatto – maggior i ricavi non dichiarati nonché dalla contestata deducibilità e detraibilità di diversi componenti di costo riportati dalla contribuente in dichiarazione. 2. Avverso detto avviso di accertamento, la società contribuente proponeva ricorso dinanzi alla C.t.p. di Napoli; si costituiva anche l’Agenzia delle Entrate, chiedendo il rigetto delle doglianze mosse dalla contribuente e deducendo la piena legittimità del proprio operato, eccezion fatta per la presunzione di maggior ricavo sottesa ai versamenti dei soci al capitale sociale, di cui l’ufficio riconosceva l’infondatezza modificando il contenuto dell’avviso di accertamento mediante provvedimento di annullamento in autotutela. 3. La C.t.p., con sentenza n. 564/07/2012, rigettava il ricorso della contribuente econfermava l’atto impugnato. 4. Contro tale decisione proponeva appello la detta società contribuente dinanzi la C.t.r . della Campania , riproponendo le medesime doglianze avanzate nel primo grado di merito; si costituiva anche l’Ufficio, chiedendo con controdeduzioni il rigetto dei motivi di gravame. [OSCURATO:PERSONA], con sentenza n. 2079/17/2014, depositata in data 3 marzo 201 4, respingeva il gravame della contribuente, confermando l’operato del giudice di prime cure. 5. Avverso la sentenza della C.t.r. della Campania, la [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione ha proposto ricorso per cassazione affidato a sette motivi. L’ufficio siè costituito con controricorso. La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 9 gennaio 2023per la quale non sono state depo sitate memorie. Considerato che: 1. Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione dell’art. 12, comma quinto, legge 27 luglio 2000, n. 212 (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.)» la contribuente si duole che le operazioni di accertamento tributario da parte dei militari operanti siano durate oltre il termine di cui all’art. 12, comma 5, della legge n. 212 del 2000 con conseguente nullità del PVC redatto. 1.2. Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione degli art. 132, n. 4, cod. proc. civ; dell’art. 118 disp. att. cod. civ. e dell’art. 111 Cost. –Motivazione apparente – nullità della sentenza in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ.» la contribuente lamenta l’error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. abbia deciso con una motivazione meramente parvente ed assolutamente inidonea a far comprendere l’iter logico giuridico seguito nel corso della decisione. 1.3. Con il terzo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione dell’art. 32, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e dell’art. 51, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.)» la contribuente lamenta l’ error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. abbia deciso omettendo di valutare gli elementi offerti a supporto ivi compresa la relazione peritale. 1.4. Con il quarto motivo di ricorso, così rubricato: «Omessa rilevazione di giudicato esterno in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.» la contribuente lamenta l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. abbia deciso disattendendo il giudicato esterno formatosi, sul punto del recupero afferente i ricavi omessi e non contabilizzati rilevati dall'esame del conto “versamento soci c/futuro aumento capitale sociale”, relativamente all’annualità 2004, a seguito dell’impugnazione parziale della sentenza della C.t.r. campana n. 209/50/12. 1.5. Con il quinto motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione dell’art. 32, settimo comma, d.P.R. n. 600 del 1973, in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ.»la contribuente lamenta l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. abbia deciso che per l’autorizzazione alle indagini bancarie sia necessaria la mera esistenza, non occorrendo la sua esibizione in giudizio. 1.6. Con il sesto motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione dell’art. 112cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. per non aver la C.t.r. napoletana pronunciato su tutta la domanda»la contribuente lamenta l’error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. abbia deciso omettendo di pronunciarsi sulla illegittimità e la infondatezza del recupero afferente alla voce ammortamenti non deducibili, conto ammortamento, ricerche e sviluppo , costi non di competenza , provvigioni agenti, sconti passivi e sopravvenienze passive nonché sulle illegittime applicazioni delle sanzioni ex art. 12 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472. 1.7. Con il settimo motivo di ricorso, così rubricato: «Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.» la contribuente propone la medesima doglianza rappresentata nel terzo motivo sotto il profilo del difetto di motivazione. 2. Tanto premesso, tenuto conto della regola stabilita dall’art. 276, secondo comma, cod. proc. civ. circa l’ordine logico-giuridico di trattazione delle questioni va valutato con priorità il secondo motivo; esso è infondato. Secondo costante giurisprudenza di questa Corte, dalle norme di cui agli artt. 132, secondo comma, n. 4 cod. proc. civ. e 118 disp. att. stesso codice, è desumibile il principio secondo il quale la mancata esposizione dello svolgimento del processo e dei fatti rilevanti della causa, ovvero la mancanza o l'estrema concisione della motivazione in diritto, determinano la nullità della sentenza allorquando rendano impossibile l'individuazione del thema decidendum e delle ragioni poste a fondamento del dispositivo (Cass. n. 1944 n. 2001). Questo principio, in forza del generale rinvio materiale alle norme del codice di rito compatibili (comprese le sue disposizioni di attuazione) contenuto nell'art. 1, comma secondo, del d.lgs. 546/1992, è applicabile anche al rito tributario. Nella fattispecie in esame, la sentenza impugnata, seppur in maniera sintetica, dà conto dell’iter logico argomentativo fondante la decisione della C.t.r. su tutti i motivi di appello quali si evincono dalla sentenza stessa nonchéenucleati nel ricorso per Cassazione . In particolare in essa viene proposto l'iter logico giuridico fondante il rigetto di tutte le eccezioni sollevate dall’appellante in ordine alla tempo di permanenza dei militari operanti nell'azienda, al difetto di motivazione del PVC, all ’esibizione dell’ autorizzazione per le indagini bancarie, alla presunzione legal e di maggior ricavi per le operazioni finanziarie desunte dai conti dai conti bancari, alla inidoneità della perizia tecnica come prova contraria agli indici presuntivi utilizzati,alla inidoneità delle prove relative ai movimenti del conto come versament i in c/ futuro aumento di capitale e all'eccezione di giudicato esterno; il tutto con una esposizione chiara ed immune da violazioni di legge. 3. Ritornando all’esame dei motivi secondo l’ordine riportato nel ricorso, il primo motivo è infondato. Questa Corte ha più volte affermato che la violazione del termine di permanenza degli operatori dell'Amministrazione finanziaria presso la sede del contribuente, previsto dall'art. 12, comma 5, legge n. 212 del 2000, non determina la sopravvenuta carenza del potere di accertamento ispettivo, né l'invalidità degli atti compiuti o l'inutilizzabilità delle prove raccolte, atteso che nessuna di tali sanzioni è stata prevista dal legislatore, la cui scelta risulta razionalmente giustificata dal mancato coinvolgimento di diritti del contribuente costituzionalmente tutelati (Cass. 29/09/2022, n. 35919; Cass. 03/06/2022, n. 17983). 4. Il terzo ed il settimo motivo, da trattare congiuntamente per evidenti ragioni di connessione, sono inammissibili oltre che infondati. Invero, con esso la ricorrente si duole che la C.t.r.non ha valutato le difese proposte in merito ai recuperi analitici da indagini finanziarie omettendo una valutazione specifica dei componenti oggetto di recupero a tassazione. Anzitutto, va evidenziato che la complessiva censura si risolve nella sollecitazione ad effettuare una nuova valutazione di risultanze di fatto come emerse nel corso dei precedenti gradi del procedimento, cosi mostrando di anelare ad una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, giudizio di merito, nel quale ridiscutere tanto il contenuto di fatti e vicende processuali, quanto ancora gli apprezzamenti espressi dal giudice di appello non condivisi e per ciò solo censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consone ai propri desiderata, quasi che nuove istanze di fungibilità nella ricostruzione dei fatti di causa potessero ancora legittimamente porsi dinanzi al giudice di legittimità. Di poi, in virtù dell’art. 32, primo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, i versamenti e i prelevamenti bancari danno origine a una presunzione legale relativa di maggiori ricavi o di maggiori imponibili IVA non dichiarati ; si tratta di una presunzione che la legge trae da un fatto noto ( versamento o prelevamento bancario ) per risalire a un fatto ignoto (occultamento di imponibile) per superare la quale è ammessa sì la prova contraria ma tale non può essere parziale o generica dovendo essere specifica e riguardare analiticamente i singoli movimenti bancari così da risultare del tutto idonea a dimostrare che ciascuno delle operazioni effettuate è estranea al fatto imponibile. A tali fini, correttamente la C.t.r. non ha ritenuto adeguata prova la perizia di parte e, invero, questa Corte, sul punto , ha anche affermato che non è sufficiente una prova generica circa ipotetiche causali dell'affluire di somme sui conti bancari, ma è indispensabile che la parte contribuente offra la prova analitica della correlazione di ogni movimentazione a operazioni già risultanti nelle dichiarazioni ovvero dell'estraneità delle stesse all'attività d'impresa (Cass. 21/12/2022, n. 37471; 20/07/2016, n. 20851; Cass. 12/06/2015, n. 12276). 5. Il quarto motivo è infondato. Con esso, la ricorrente si duole del fatto che la C.t.r. ha deciso disattendendo l’eccezione di giudicato esterno formatosi con la sentenza della C.t.r. campana n. 209/50/2012, relativamente all’annualità del 2004. Senonché, la C.t.r. ha chiarito che la sentenza evocata non recava in calce l’attestazione della sua definitività e che pendeva ricorso per cassazione avverso di essa; di poi, per come risulta dalla consultazione dell'archivio Italgiureweb delle decisioni di questa Corte -consultazione che costituisce corredo del Collegio giudicante nell'adempimento della funzione nomofilattica di cui all'art. 65 dell'ordinamento giudiziario e del dovere di prevenire contrasti tra giudicati, in coerenza con il divieto del ne bis in idem (v. Cass.04/12/2015 n. 24740) - il giudizio instaura to è stato deciso con ordinanza n. 20169 del 25/09/2020 in maniera sfavorevole al fallimento [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, nel senso che è stata accolto il ricorso dell’ufficio finanziario con cassazione della sentenza n. 209/50/2012 e rinvio al giudice di appello per nuovo esame. 6. Il quinto motivo è infondato. L'autorizzazioneprescritta dall'art. 51, secondo comma, n. 7 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (nel testo, applicabile ratione temporis, risultante dalle modifiche introdotte dall'art. 18, secondo comma, lett. c) e d), della legge 30 dicembre 1991, n. 413) ai fini dell'espletamento delleindagini bancarie risponde a finalità di mero controllo delle dichiarazioni e dei versamenti d'imposta e non richiede alcuna motivazione; pertanto, la mancata esibizione della stessa all'interessato non comporta l'illegittimità dell'avviso di accertamento fondato sulle risultanze delle movimentazioni bancarie acquisite dall'Ufficio o dalla Guardia di Finanza, potendo l'illegittimità essere dichiarata soltanto nel caso in cui dette movimentazioni siano state acquisite in materiale mancanza dell'autorizzazione, e sempre che tale mancanza abbia prodotto un concreto pregiudizio per il contribuente (Cass. 21/07/2009, n. 16874). Di poi, l’autorizzazione concreta atto interno la cui mancanza non genera l’inutilizzabilità delle prove acquisite durante l’accertamento tributario dal che ne consegue la correttezza della motivazione relativa alla non necessarietà dell’esibizione in giudizio. 7. Il sesto motivo è inammissibile. Esso rivest e una natura meritale profilandosi le censure evidentemente preordinate ad un nuovo esame delle risultanze istruttorie in quanto la ricorrente pro pone elementi già addotti nei gradi di merito; la prospettazione è evidentemente finalizzata ad ottenere una diversa valutazione delle prove e quindi un accertamento fattuale di segno opposto a quello espresso dalla C.t.r. In altri termini, viene chiesto di effettuare un nuovo esame sul merito della controversa e di approdare ad una valutazione degli elementi di prova difforme da quella fatta propria dal collegio di seconda istanza la cui decisione dà contezza, sinteticamente ma esaustivamente, di come , con riferimento alle eccezioni formulate in ordine ai movimenti del conto versamento in conto futuro aumento di capitale, le eccezioni sollevate non potevano essere accolte in considerazione della mancata individuazione dei nominativi beneficiari della restituzione delle somme di denaro né della loro movimentazione. 8. In conclusione, il ricorso va rigettato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. P.Q.M. Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente a rifondere all’Agenzia delle Entrate le spese processuali che si liquidano in€ 9.000,00, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presup