CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 18 giugno 2026
Cassazione n. 20631/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
l’impugnazione originariamenteproposta da [OSCURATO:PERSONA] (hinc: il contribuente) contro l’avviso diaccertamento con il quale erano state eseguite riprese a titolo di IRES, IRAP,IVA e addizionali regionali e comunali, oltre all’irrogazione della sanzionepecuniaria.Numero registro generale 13014/2021Numero sezionale 1476/2026Numero di raccolta generale 20631/2026Data pubblicazione 18/06/20261. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Roma (hinc: CTP), con lasentenza n. 8009/2018, accoglieva il ricorso proposto dal contribuente.L’Agenzia delle Entrate proponeva appello, che veniva, tuttavia, respintodalla Commissione tributaria regionale del Lazio (hinc: CTR), con lasentenza n. 3418/2020 depositata in data 11/11/2020.2. Dalla lettura della sentenza d’appello risulta che il contenzioso si incentrasull’interpretazione dell’art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973, con particolareriferimento all’autorizzazione rilasciata dal [OSCURATO:PERSONA] del Lazio inordine agli accertamenti bancari eseguiti sulla base della disposizioneappena richiamata.3. La CTR – ritenuto che la CTP avesse, giustamente, rilevato l’omissionedella motivazione del provvedimento autorizzatorio «a parte il mancatodeposito in atti dello stesso» - ha evidenziato che è impossibile verificare ipresupposti per procedere all’accertamento ex art. 32 d.P.R. n. 600 del1973, per aver omesso l’amministrazione finanziaria di menzionare nell’attoimpugnato gli estremi di tale autorizzazione.4. Contro la sentenza della CTR l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorsoin cassazione con due motivi.5. Il contribuente ha resistito con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso è stata denunciata, in relazione all’art.360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza perviolazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per mancata corrispondenza tra ilchiesto e il pronunciato.1.1. Con tale motivo la ricorrente evidenzia che il contribuente, con ilprimo motivo di ricorso, aveva denunciato l’illegittimità dell’avviso diaccertamento impugnato per inutilizzabilità delle risultanze bancarie«stante il mancato richiamo all’atto impugnato degli estremi dell’appositaautorizzazione». Rileva, quindi, che – dato atto che la circolare n. 32/E/2006dell’Agenzia ha stabilito che l’autorizzazione non debba essere allegata alleNumero registro generale 13014/2021Numero sezionale 1476/2026Numero di raccolta generale 20631/2026Data pubblicazione 18/06/2026richieste inviate agli intermediari bancari e che non costituisce attoautonomamente impugnabile – il ricorrente ha posto, in via teorica, ilquesito se la stessa, quale esercizio di discrezionalità amministrativa, debbaessere o meno motivata, richiamando gli artt. 7, comma 1, legge n. 212 del2000 e 3 legge n. 241 del 1990. A parte tale richiamo, il contribuente haincentrato la propria doglianza nella mancata menzione, nell’atto impositivoimpugnato, dei soli estremi dell’autorizzazione, al fine di invocarel’inutilizzabilità delle indagini. Non poteva, del resto, essere invocata lamancanza di motivazione, considerato che non era stata esibita. La CTPaveva, invece, sollevato d’ufficio la questione relativa alla mancanza dimotivazione dell’atto autorizzatorio, incorrendo, così, nel vizio dicorrispondenza tra chiesto e pronunciato.In sede d’appello l’amministrazione finanziaria aveva, quindi, eccepitoche non si poteva ritenere, in concreto, che l’autorizzazione fosse priva dimotivazione, dal momento che non era stata mai depositata agli atti.A sua volta, anche il giudice del gravame è incorso nel medesimo erroredel giudice di prime cure, avendo ritenuto che la CTP avesse giustamenterilevato l’omissione della motivazione.2. Con il secondo motivo è stata denunciata – con riferimento allastatuizione della sentenza impugnata in cui si dà rilievo al mancato depositodell’autorizzazione alle indagini bancarie da parte del [OSCURATO:PERSONA] –la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 32 d.P.R. n. 600 del 1973 e51 d.P.R. n. 633 del 1972, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc. civ.2.1. La ricorrente, con tale motivo, censura la sentenza impugnata peressere incorsa nella violazione dell’art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973. Difatti,l’atto impositivo impugnato si limitava a far riferimento all’autorizzazionerilasciata dal [OSCURATO:PERSONA] del Lazio, mentre il ricorrente si eralimitato a contestare nel ricorso introduttivo il mancato richiamo degliestremi di tale autorizzazione.Numero registro generale 13014/2021Numero sezionale 1476/2026Numero di raccolta generale 20631/2026Data pubblicazione 18/06/2026Nell’atto d’appello l’Agenzia delle entrate aveva ribadito chel’autorizzazione, quale atto preparatorio non assume rilevanza esterna, nérilievo autonomo, ai fini della sua eventuale impugnazione. Era stato, poi,richiamato l’orientamento della giurisprudenza secondo cui la mancanza –e, a fortiori, l’eventuale illegittimità – dell’autorizzazione ai finidell’acquisizione di documentazione bancaria non incide sul valoreprobatorio dei dati acquisiti.3. I motivi possono essere esaminati congiuntamente e presentano, inprimo luogo, un profilo di inammissibilità, in quanto, la ricorrente,sottolineando il riferimento, nella sentenza impugnata, alla motivazionedell’autorizzazione ex art. 32 d.P.R. n. 600 del 1972 rilasciata dallaDirezione Regionale competente ad opera del giudice di prime cure, non hacensurato la seguente affermazione: «Ne consegue l’impossibilità diverificare i presupposti per procedere all’accertamento ex art. 32 cit. peravere omesso la stessa Amministrazione di menzionare nell’atto impugnatogli estremi di detta autorizzazione.»3.1. La parte ricorrente, peraltro, circoscrivendo le censure prospettatecontro la sentenza impugnata, precisa che il primo motivo è proposto «inrelazione alla statuizione della sentenza con cui si dà rilievo alla carenza dimotivazione dell’autorizzazione ex art. 32 n. 7 d.P.R. n. 600/1973» e che ilsecondo motivo è proposto «in relazione alla statuizione della sentenza concui si dà rilievo al mancato deposito dell’autorizzazione.»3.2. Non viene, quindi, censurata l’affermazione, secondo cui l’omessaindicazione degli estremi dell’autorizzazione non ha consentito di verificarei requisiti ex art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973. Non solo: tale affermazione ècongruente con le censure articolate dal contribuente sin dal primo grado digiudizio, incentrate sulla mancata indicazione degli estremidell’autorizzazione ex art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973.4. Ad ogni buon conto, i motivi sono infondati anche nel merito.Numero registro generale 13014/2021Numero sezionale 1476/2026Numero di raccolta generale 20631/2026Data pubblicazione 18/06/20264.1. Secondo l’orientamento consolidato di questa Suprema Corte,l’autorizzazione all’espletamento delle indagini bancarie prevista, in materiadi imposte dirette, dall’art. 32, primo comma, n. 7, del d.P.R. n. 600 del1973 e, in materia di IVA, dall’art. 51, secondo comma, n. 7, del d.P.R. n.633 del 1972 costituisce espressione di una funzione meramenteorganizzativa, incidente unicamente nei rapporti tra uffici.4.1.1. Da tale impostazione consegue che: a) l’autorizzazione deveessere concessa, ma non è necessaria la sua esibizione al contribuente(Cass. n. 1306/2023; Cass. n. 20420/2014; Cass. n. 16874/2009) o la suaallegazione all’avviso di accertamento (Cass. n. 3628/2017); b)l’autorizzazione non deve essere necessariamente motivata (Cass. n.4853/2024; Cass. n. 14026/2012; Cass. n. 5849/2012); c) l’eventualeassenza dell’autorizzazione non determina, in ogni caso, l’inutilizzabilitàdelle indagini finanziarie, in quanto detta autorizzazione attiene solo airapporti interni ed in materia tributaria non vige il principio, invece sancitodal codice di rito penale, dell'inutilizzabilità della prova irritualmenteacquisita (Cass. n. 13353/2018; Cass. n. 4987/2003) a meno che ne siaderivato un concreto pregiudizio al contribuente (Cass. n. 4853/2024; Cass.n. 9480/2018; Cass. n. 3628/2017), ovvero venga in discussione la tuteladi diritti fondamentali di rango costituzionale dello stesso, comel'inviolabilità della libertà personale o del domicilio (Cass. n. 9733/2024;Cass. n. 13421/2017); d) il diritto di difesa del contribuente èlegittimamente affidato solo alla contestazione successiva all’emissionedell’avviso di accertamento, anche in sede contenziosa (Cass. n.14023/2007).4.2. Peraltro, l’impostazione tradizionale deve essere oggi rimeditata inragione dei principi ricavabili dal diritto sovranazionale. In particolare, vienein rilievo l’interpretazione dell’art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973, nella parte incui consente all’amministrazione finanziaria di richiedere, previaautorizzazione del direttore centrale dell’accertamento dell’Agenzia delleNumero registro generale 13014/2021Numero sezionale 1476/2026Numero di raccolta generale 20631/2026Data pubblicazione 18/06/2026entrate o del direttore regionale di quest’ultima o del comandante regionaledella Guardia di Finanza «dati, notizie e documenti relativi a qualsiasirapporto intrattenuto od operazione effettuata, ivi compresi i serviziprestati, con i loro clienti, nonché alle garanzie prestate da terzi», pressobanche, [OSCURATO:PERSONA], per le attività finanziarie e creditizie, alle societàed enti di assicurazione per le attività finanziarie, agli intermediarifinanziari, alle imprese di investimento, agli organismi di investimentocollettivo del risparmio, alle società di gestione del risparmio e alle societàfiduciarie. Tale disposizione è stata, infatti, interessata da una recentesentenza della Corte EDU 08/01/2026 (Ferrieri e Bonassisa c. Italia), inrelazione all’art. 8 CEDU, norma che nel riconoscere il diritto al rispetto dellapropria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propriacorrispondenza, scolpisce, al par. 2, i limiti che legittimano l’ingerenzadell’autorità pubblica, prevedendo che quest’ultima deve essere «previstadalla legge» («in accordance with the law») e costituire «una misura che,in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, allapubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell’ordinee alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, oalla protezione dei diritti e delle libertà altrui»4.2. Ai fini del presente giudizio – e delle censure svolte dal contribuente– occorre richiamare la seguente affermazione della pronuncia appenarichiamata della CEDU (§ 105-106): «[OSCURATO:PERSONA] concludes that even if therecould be said to be a general legal basis for the impugned measures inItalian law, that law does not meet the quality requirements imposed underthe Convention. In particular, even taking into account the ContractingStates’ broad margin of appreciation in respect of bank data, that is to saypurely financial information (see paragraph 58 above), and the importanceof the aim of similar measures in the field of taxation (see paragraph 73above), the Court considers that the domestic legal framework afforded thedomestic authorities unfettered discretion with regard to both the conditionsNumero registro generale 13014/2021Numero sezionale 1476/2026Numero di raccolta generale 20631/2026Data pubblicazione 18/06/2026in which the contested measures could be implemented and the scope ofthose measures. At the same time, that framework did not provide sufficientprocedural safeguards, as the contested measures were not subjected to ajudicial or independent review. Therefore, the domestic legal framework didnot provide the applicants with the minimum degree of protection to whichthey were entitled under the Convention. [OSCURATO:PERSONA] finds that in thesecircumstances, it cannot be said that the interferences in question were “inaccordance with the law” as required by Article 8 § 2 of the Convention.There has accordingly been a violation of Article 8 of the Convention.»4.3. La Corte EDU ha, quindi, ritenuto, che il quadro normativo interno:a) ha concesso alle autorità nazionali una discrezionalità illimitata siaper quanto riguarda le condizioni di attuazione delle misure contestate siaper quanto riguarda la portata di tali misure;b) non fornisce garanzie procedurali sufficienti, in quanto le misurecontestate non erano soggette a un controllo giurisdizionale o indipendente;c) non fornisce il livello minimo di protezione cui i ricorrenti avevanodiritto ai sensi della Convenzione.Ha quindi concluso che, nell’ambito dell’attuale quadro normativo, leinterferenze non possono essere ritenute «conformi alla legge» («inaccordance with the law»), come richiesto dall'articolo 8, § 2, dellaConvenzione, ritenendo, quindi, non necessario esaminare il rispetto deglialtri requisiti previsti dall’art. 8, § 2, CEDU.5. Occorre evidenziare come tale pronuncia sia intervenuta senza ilprevio esperimento di rimedi giurisdizionali interni contro l’attoautorizzatorio (peraltro non espressamente previsti dall’attuale testodell’art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 51 d.P.R. n. 633 del 1972). Ciòporta a sottolineare come l’input della sentenza Ferrieri e Bonassisa siarivolto, in via preliminare, al legislatore, come risulta dall’affermazione dellaCGUE [OSCURATO:DATA_NASCITA] cit. (§ 113-117), secondo cui: «For these reasons, in thelight of its findings of a violation of Article 8 of the Convention (seeNumero registro generale 13014/2021Numero sezionale 1476/2026Numero di raccolta generale 20631/2026Data pubblicazione 18/06/2026paragraph 105 above), the Court finds it crucial that the respondent Stateadopt the appropriate general measures with a view to bringing itslegislation and practice into line with the Court’s findings.»Vengono quindi indicate (§ 114-115-116) – pur dando atto dellapresenza nella legislazione nazionale di alcune misure adeguate come l’art.13 legge n. 212 del 2000 (§ 117) - le misure generali appropriate al fine diconformare la sua legislazione e la sua prassi alle conclusioni della Corte ein particolare:- l’indicazione delle circostanze e delle condizioni alle quali le autoritànazionali sono autorizzate ad avere accesso ai dati bancari dei contribuenti(«First, the domestic legal framework, if necessary by means of relevantadministrative practice directions, should indicate the circumstances inwhich and conditions on which the domestic authorities are allowed to haveaccess to taxpayers’ banking data (see paragraph 71 above). Thestringency of the criteria imposed by the law can take into account that inthe field of taxation, the conditions laid down in the applicable legislativeprovisions may be wider and generic, provided that they are subsequentlyspecified and clarified in other instruments of lower rank or in the relevantdomestic case- law (see paragraph 79 above), as appears to be the case(see paragraph 81 above). However, the domestic legal framework mustoblige the authorities to respect those conditions, provide reasons for suchmeasures and accordingly justify the measures in the light of such criteria(see paragraph 81 above).»;- l’effettivo controllo giurisdizionale o indipendente di tali misure«Secondly, the domestic legal framework should provide for an effectivejudicial or independent review of such measures, and in particular a reviewof the domestic authorities’ compliance with the criteria and restrictionsconcerning the conditions justifying those measures and their scope (seeparagraph 73 above). [OSCURATO:PERSONA], having noted the various restrictions onthe jurisdiction of the tax courts and the civil courts, as well as the inabilityNumero registro generale 13014/2021Numero sezionale 1476/2026Numero di raccolta generale 20631/2026Data pubblicazione 18/06/2026of the [OSCURATO:PERSONA] to issue binding decisions (see paragraphs 91-94, 97-99 and 102 above), considers that the existence and availability ofsuch remedies should not be conditional on whether a measure has led tothe issuing of a tax assessment notice (see paragraph 92 above), nor shouldthey become available only when tax assessment proceedings have beenconcluded (see paragraph 93 above). A judicial or independent authority’spowers to determine the consequences of any breach must also be definedby law (see paragraph 114 above)»;- la necessità che il quadro normativo tenga conto del contesto dicooperazione con le autorità fiscali («Thirdly, such a regulatory frameworkshould take into account the context of international cooperation betweentax authorities. The law should be framed with a view to considering theinterests of the authorities in disclosing and having access to bank detailsin order to allow a third country to assess whether a taxpayer has compliedwith his or her tax obligations abroad (see paragraph 12 above)»).6. Nondimeno, la sentenza CEDU 08/01/2026 esplica importanti riflessisull’interpretazione dell’art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973, considerato (anche)il principio generale di sussidiarietà, di cui al preambolo della ConvenzioneEuropea dei Diritti dell’Uomo (come modificato a seguito dell’entrata invigore del Protocollo XV), secondo il quale spetta agli Stati contraenti ilcompito di garantire, all’interno dei rispettivi ordinamenti, i diritti tutelatidalla CEDU. Non vi possono essere dubbi sul fatto che all’attuazione di talecompito concorrano (anche) gli organi giurisdizionali, attraversol’interpretazione del diritto interno in modo conforme alle disposizioni dellaCEDU o la rimessione degli atti alla Corte costituzionale nel caso in cui ilcontrasto della norma interna con l’art. 117 Cost., in relazione al parametrointerposto costituito dalla norma convenzionale (C. cost. 24/10/2007, n.348 e 349) non sia superabile neppure attraverso l’interpretazionecostituzionalmente orientata (Cass., 08/08/2025, n. 22921). Sul punto lastessa CGUE, 08/01/2026, cit. (§ 70) ha ribadito che: «It is the practicalNumero registro generale 13014/2021Numero sezionale 1476/2026Numero di raccolta generale 20631/2026Data pubblicazione 18/06/2026interpretation and application of the law by the domestic courts that mustgive individuals protection against arbitrary interference (see [OSCURATO:SOCIETA]. and Others v. Italy, nos. 36617/18 and 12 others, § 96, 67. Considerato, quindi, che la protezione contro le interferenze arbitrarieè garantita (anche) dall'interpretazione e dall'applicazione pratica dellalegge da parte dei tribunali nazionali, due recenti pronunce di questa Corte,tenuto anche conto dei principi di diritto interno richiamati dalla Cortecostituzionale e dai principi ricavabili dalla giurisprudenza della Corte digiustizia della UE, hanno approfonditamente esaminato le ripercussioni dellasentenza CEDU 08/01/2026 sulla questione che interessa il presentegiudizio, enunciando i seguenti principi di diritto:«In tema di accertamento tributario fondato su indagini bancarie,l’autorizzazione prevista dall’art. 32, primo comma, n. 7), del d.P.R. n. 600del 1973, in materia di imposte dirette, e dall’art. 51, secondo comma, n.7), del d.P.R. n. 633 del 1972, in materia di IVA, pur conservando, nel dirittointerno, natura di atto preparatorio e organizzativo, costituisce il titolodell’ingerenza nei dati bancari del contribuente e deve essere resaconoscibile in modo da consentire la verifica della sua esistenza, della suacollocazione temporale, dei suoi presupposti, dell’oggetto e dei limitidell’accesso. Ne consegue che, ove, a fronte di specifica contestazione delcontribuente, risulti che l’autorizzazione non sia allegata né comunque resaconoscibile nel suo contenuto essenziale, la documentazione bancariaacquisita è inutilizzabile, in quanto l’avviso di accertamento è invalido perla parte in cui la pretesa impositiva si fondi su di essa» (Cass. n.19960/2026);«In tema di accertamento tributario fondato su indagini bancarie,l’autorizzazione prevista dall’art. 32, primo comma, n. 7, del d.P.R. n. 600del 1973, in materia di imposte dirette, e dall’art. 51, secondo comma, n.7, del d.P.R. n. 633 del 1972, in materia di IVA, pur conservando, nel dirittoNumero registro generale 13014/2021Numero sezionale 1476/2026Numero di raccolta generale 20631/2026Data pubblicazione 18/06/2026interno, natura di atto preparatorio e organizzativo, deve esserepreesistente alle indagini e recare, alla luce dell’art. 8 CEDU, comeinterpretato dalla Corte europea dei diritti dell’Uomo, nonché degli artt. 7,8 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, un contenutominimo idoneo a rendere verificabili, anche ex post, i presupposti, l’oggettoe i limiti dell’ingerenza nei dati bancari del contribuente. Ne consegue che,ove l’autorizzazione, a seguito di specifica contestazione del contribuente,risulti mancante o inidonea, la documentazione bancaria acquisita èinutilizzabile, in quanto l’avviso di accertamento è invalido per la parte incui la pretesa impositiva si fondi su di essa» (Cass. n. 19956/2026).8. Applicando i superiori principi di diritto al caso di specie, i motiviproposti si rivelano infondati (oltre che inammissibili per quanto inprecedenza rassegnato), atteso che la mancanza di allegazionedell’autorizzazione e l’impossibilità di una sua conoscenza aliunde del suocontenuto da parte del contribuente (anche in ragione della mancataindicazione degli estremi identificativi) determina l’inutilizzabilità degli attiacquisiti a seguito delle indagini bancarie, con conseguente annullamentodell’accertamento fondato su detti atti.9. Alla luce di quanto sin qui evidenziato il ricorso va rigettato,disponendo la compensazione delle spese di lite, in ragione del revirementgiurisprudenziale (Cass., 23/09/2024, n. 23592). P.Q.Mrigetta il ricorso;dispone la compensazione delle spese di lite.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12/02/2026.Il PresidenteGiacomo [OSCURATO:PERSONA]