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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 9 febbraio 2024

Cassazione n. 04853/2024

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.10375/2016 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ope legis; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] –intimato – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia, sezione staccata di Taranto, n. 2499/2015, depositata in data 25/11/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/02/2024dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].

Autorizzazione indagini bancarie Rilevato che: Con avviso di accertamento l’Agenzia delle entrate, Direzione provinciale di Taranto, recuperò maggior reddito, per la somma di ero 144.332,77, a fini Irpef, Irap e Iva, per l’anno di imposta 2006, a seguito di accertamenti bancarinei confronti di [OSCURATO:PERSONA].

La CTP di Taranto accolse in parte il ricorso del contribuente, decurtando dal maggior imponibile la somma di euro 99.900,00.

La CTR della Puglia accolse l’appello principale del contribuente, dichiarando la nullità dell’accertamento, in considerazione dell’illegittimità dell’acquisizione dei dati bancari, poichè l’autorizzazione a tali indagini non era stata richiesta e non era stata allegata all’avviso di accertamento, in quanto elemento costitutivo del medesimo.

Contro tale decisione propone ricorso l’Agenzia delle entrate, sulla base di due motivi.

L’intimato non ha svolto attività difensiva (il ricorso è stato notificato ai sensi dell’art. 139 cod. proc. civ. nel domicilio eletto).

Il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 9/02/2024.

Considerato che:

1. Con il primo motivo, proposto in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3) cod. proc. civ., l’Agenzia deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ.in quanto i giudici di appello si sono espressi in merito alla inesistenza della autorizzazione, mai contestata dalla parte che aveva dedotto, fin dal primo grado di giudizio, esclusivamentela sua mancata esibizione.

Con il secondo motivo, proposto in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3) cod. proc. civ., deduce violazione dell’art. 32, comma 1, n. 7) d.P.R. n. 600 del 1973, laddove la CTR ha ritenuto necessaria l’allegazione dell’autorizzazione all’atto impositivo e la sua motivazione.2.

Occorre preliminarmente evidenziare che un consolidato orientamento di legittimità afferma che,in materia di indagini bancarie, la mancanza di autorizzazione, prevista dal d.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, primo comma, n. 7), per l'accertamento delle imposte dirette, quanto, con riferimento all’IVA, dal d .P.R. n. 633 del 1972, art. 51, comma 2, n. 7), ai fini della richiesta di acquisizione, dagli istituti di credito, di copia delle movimentazioni dei conti bancari, non implica, in assenza di previsioni specifiche, l'inutilizzabilità dei dati acquisiti, salvo che ne sia derivato un concreto pregiudizio al contribuente ovvero venga in discussione la tutela di diritti fondamentali di rango costituzionale dello stesso, come l'inviolabilità della libertà personale o del domicilio, in quanto detta autorizzazione attiene solo ai rapporti interni ed in materia tributaria non vige il principio, invece sancito dal cod. proc. pen., dell'inutilizzabilità della prova irritualmente acquisita (Cass. 4/05/2023, n. 11642; Cass. 5/12/2022, n. 35725; Cass.27/01/2023, n. 2643;Cass. 26/01/2023, n. 2398; Cass. 21/06/2022, n. 19957; Cass. 10/02/2021, n. 3242; Cass. 28/05/2018, n. 13353, in materia di imposte dirette; Cass. 1/04/2003, n. 4987, in materia di IVA; sulla necessità che l'omissione dell'autorizzazione debba essersi tradotta in un concreto pregiudizio per il contribuente cfr. Cass.14/04/2018, n. 9480).

La giurisprudenza di legittimità ha anche chiarito che non vi è neppure obbligo di allegazione della autorizzazione.

Si è infatti affermato che l'autorizzazione prescritta dall'art. 51, comma 2, n. 7) cit., ai fini dell'espletamento delle indagini bancarie, esplica una funzione organizzativa, incidente nei rapporti tra uffici, e non richiede alcuna motivazione, sicchè la sua mancata allegazione ed esibizione all'interessato non comporta l'illegittimità dell'avviso di accertamento fondato sulle risultanze delle movimentazioni bancarie acquisite, che può derivare solo dalla sua materiale assenza e sempre che ne sia derivato un concreto pregiudizio per il contribuente (Cass. 10/02/2017, n. 3628; Cass. 21/07/2009, n. 16874; Cass. 26/09/2014, n. 20420).

In particolare, si è avvertito come   ...l'esibizione tempestiva di tale autorizzazione non è indispensabile neppure ai fini del controllo della motivazione della stessa, considerato che, in tema di accertamento delle imposte sia dirette che indirette, l'autorizzazione necessaria agli Uffici per l'espletamento di indagini bancarie non deve essere corredata dall'indicazione dei motivi che ne hanno giustificato il rilascio.

E ciò per un duplice ordine di ragioni.

In primo luogo, perchè in relazione a detta autorizzazione la legge non dispone alcun obbligo di motivazione, a differenza di quanto stabilito, invece, per gli accessi e le perquisizioni domiciliari, dalD.P.R. n. 600 del 1973, art. 33, e dal D.P.R. n. 633 del 1972,art. 52.

Ma poi, anche perchè la medesima autorizzazione, ad onta del nomen iurisadottato, esplicando una funzione organizzativa, incidente esclusivamente nei rapporti tra uffici, e avendo natura di atto meramente preparatorio, inserito nella fase di iniziativa del procedimento amministrativo di accertamento, non è nemmeno qualificabile come provvedimento o atto impositivo, tipologie di atti per le quali, rispettivamente, laL. 7 agosto 1990, n. 241, art. 3, comma 1, e laL. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, prevedono l'obbligo di motivazione (cfr. Cass. 14026/12; 5849/12).

3. Alla luce di tali principi, cui va data ulteriore continuità, la CTR ha errato: - laddove ha dato rilevanza ad un vizio (la mancata richiesta dell’autorizzazione) mai dedotto dalla parte (la cui doglianza era in termini di mancata allegazione della stessa all’avviso, come emerge dal ricorso introduttivo allegato dalla difesa erariale), con ciò violando l’art.112 cod. proc. civ.; -laddove ha ritenuto che è stato espressamente stabilito che tale autorizzazione debba essere allegata all’avviso di accertamentoe che nel caso di specie non era stata allegata, e inoltre, anche se tale affermazione deve ritenersi priva di reale utilità nell’argomentazione, che essa debba essere adeguatamente motivata, viziando la mancata allegazione e la mancata motivazione l’avviso di accertamento.

4. I motivi di ricorso vanno quindi accolti; ne segue la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, sezione staccata di Taranto, in diversa composizione, anche per regolare le spese delgiudizio di legittimità.

P.Q.M. accoglie i motivi di ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, sezione staccata di Taranto, in diversa comp

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.10375/2016 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ope legis; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] –intimato – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia, sezione staccata di Taranto, n. 2499/2015, depositata in data 25/11/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/02/2024dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. Autorizzazione indagini bancarie Rilevato che: Con avviso di accertamento l’Agenzia delle entrate, Direzione provinciale di Taranto, recuperò maggior reddito, per la somma di ero 144.332,77, a fini Irpef, Irap e Iva, per l’anno di imposta 2006, a seguito di accertamenti bancarinei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. La CTP di Taranto accolse in parte il ricorso del contribuente, decurtando dal maggior imponibile la somma di euro 99.900,00. La CTR della Puglia accolse l’appello principale del contribuente, dichiarando la nullità dell’accertamento, in considerazione dell’illegittimità dell’acquisizione dei dati bancari, poichè l’autorizzazione a tali indagini non era stata richiesta e non era stata allegata all’avviso di accertamento, in quanto elemento costitutivo del medesimo. Contro tale decisione propone ricorso l’Agenzia delle entrate, sulla base di due motivi. L’intimato non ha svolto attività difensiva (il ricorso è stato notificato ai sensi dell’art. 139 cod. proc. civ. nel domicilio eletto). Il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 9/02/2024. Considerato che: 1. Con il primo motivo, proposto in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3) cod. proc. civ., l’Agenzia deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ.in quanto i giudici di appello si sono espressi in merito alla inesistenza della autorizzazione, mai contestata dalla parte che aveva dedotto, fin dal primo grado di giudizio, esclusivamentela sua mancata esibizione. Con il secondo motivo, proposto in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3) cod. proc. civ., deduce violazione dell’art. 32, comma 1, n. 7) d.P.R. n. 600 del 1973, laddove la CTR ha ritenuto necessaria l’allegazione dell’autorizzazione all’atto impositivo e la sua motivazione.2. Occorre preliminarmente evidenziare che un consolidato orientamento di legittimità afferma che,in materia di indagini bancarie, la mancanza di autorizzazione, prevista dal d.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, primo comma, n. 7), per l'accertamento delle imposte dirette, quanto, con riferimento all’IVA, dal d .P.R. n. 633 del 1972, art. 51, comma 2, n. 7), ai fini della richiesta di acquisizione, dagli istituti di credito, di copia delle movimentazioni dei conti bancari, non implica, in assenza di previsioni specifiche, l'inutilizzabilità dei dati acquisiti, salvo che ne sia derivato un concreto pregiudizio al contribuente ovvero venga in discussione la tutela di diritti fondamentali di rango costituzionale dello stesso, come l'inviolabilità della libertà personale o del domicilio, in quanto detta autorizzazione attiene solo ai rapporti interni ed in materia tributaria non vige il principio, invece sancito dal cod. proc. pen., dell'inutilizzabilità della prova irritualmente acquisita (Cass. 4/05/2023, n. 11642; Cass. 5/12/2022, n. 35725; Cass.27/01/2023, n. 2643;Cass. 26/01/2023, n. 2398; Cass. 21/06/2022, n. 19957; Cass. 10/02/2021, n. 3242; Cass. 28/05/2018, n. 13353, in materia di imposte dirette; Cass. 1/04/2003, n. 4987, in materia di IVA; sulla necessità che l'omissione dell'autorizzazione debba essersi tradotta in un concreto pregiudizio per il contribuente cfr. Cass.14/04/2018, n. 9480). La giurisprudenza di legittimità ha anche chiarito che non vi è neppure obbligo di allegazione della autorizzazione. Si è infatti affermato che l'autorizzazione prescritta dall'art. 51, comma 2, n. 7) cit., ai fini dell'espletamento delle indagini bancarie, esplica una funzione organizzativa, incidente nei rapporti tra uffici, e non richiede alcuna motivazione, sicchè la sua mancata allegazione ed esibizione all'interessato non comporta l'illegittimità dell'avviso di accertamento fondato sulle risultanze delle movimentazioni bancarie acquisite, che può derivare solo dalla sua materiale assenza e sempre che ne sia derivato un concreto pregiudizio per il contribuente (Cass. 10/02/2017, n. 3628; Cass. 21/07/2009, n. 16874; Cass. 26/09/2014, n. 20420). In particolare, si è avvertito come   ...l'esibizione tempestiva di tale autorizzazione non è indispensabile neppure ai fini del controllo della motivazione della stessa, considerato che, in tema di accertamento delle imposte sia dirette che indirette, l'autorizzazione necessaria agli Uffici per l'espletamento di indagini bancarie non deve essere corredata dall'indicazione dei motivi che ne hanno giustificato il rilascio. E ciò per un duplice ordine di ragioni. In primo luogo, perchè in relazione a detta autorizzazione la legge non dispone alcun obbligo di motivazione, a differenza di quanto stabilito, invece, per gli accessi e le perquisizioni domiciliari, dalD.P.R. n. 600 del 1973, art. 33, e dal D.P.R. n. 633 del 1972,art. 52. Ma poi, anche perchè la medesima autorizzazione, ad onta del nomen iurisadottato, esplicando una funzione organizzativa, incidente esclusivamente nei rapporti tra uffici, e avendo natura di atto meramente preparatorio, inserito nella fase di iniziativa del procedimento amministrativo di accertamento, non è nemmeno qualificabile come provvedimento o atto impositivo, tipologie di atti per le quali, rispettivamente, laL. 7 agosto 1990, n. 241, art. 3, comma 1, e laL. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, prevedono l'obbligo di motivazione (cfr. Cass. 14026/12; 5849/12). 3. Alla luce di tali principi, cui va data ulteriore continuità, la CTR ha errato: - laddove ha dato rilevanza ad un vizio (la mancata richiesta dell’autorizzazione) mai dedotto dalla parte (la cui doglianza era in termini di mancata allegazione della stessa all’avviso, come emerge dal ricorso introduttivo allegato dalla difesa erariale), con ciò violando l’art.112 cod. proc. civ.; -laddove ha ritenuto che è stato espressamente stabilito che tale autorizzazione debba essere allegata all’avviso di accertamentoe che nel caso di specie non era stata allegata, e inoltre, anche se tale affermazione deve ritenersi priva di reale utilità nell’argomentazione, che essa debba essere adeguatamente motivata, viziando la mancata allegazione e la mancata motivazione l’avviso di accertamento. 4. I motivi di ricorso vanno quindi accolti; ne segue la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, sezione staccata di Taranto, in diversa composizione, anche per regolare le spese delgiudizio di legittimità. P.Q.M. accoglie i motivi di ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, sezione staccata di Taranto, in diversa comp