Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 15 giugno 2026

Cassazione n. 19960/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

e rappresentante pro tempore,rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Agenzia delle entrate in persona del direttore pro tempore, rappresentatoe difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato-controricorrente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dell’Umbria n.280/2018 depositata il 28/06/2018.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/12/2025 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 4923/2019Numero sezionale 8850/2025Numero di raccolta generale 19960/2026Data pubblicazione 15/06/2026L’Agenzia delle Entrate avviava nei confronti dello studio legale associato“Panzarola-Accica” indagini finanziarie ai sensi degli artt. 32 del d.P.R. n.600 del 1973 e 51 del d.P.R. n. 633 del 1972, con riferimento al periodo1° gennaio 2005 – 31 dicembre 2006.

Le verifiche riguardavano i conticorrenti intestati agli associati.Il legale rappresentante dell’associazione professionale, avv. [OSCURATO:PERSONA],veniva invitato a produrre la documentazione contabile e a forniregiustificazioni in ordine alle movimentazioni registrate sui conti correnti.All’esito dell’indagine, l’Amministrazione riteneva che consistenti flussifinanziari, afferenti ai rapporti intestati allo studio associato e ai singoliprofessionisti, non fossero giustificati.L’Agenzia emetteva, pertanto, in relazione all’anno 2006 avvisi diaccertamento nei confronti dello studio legale associato e degli ex sociDomenico Accica e [OSCURATO:PERSONA], recuperando II.DD. e IVA.L’associazione e i soci impugnavano separatamente gli atti impositivi dirispettiva pertinenza.[OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Perugia, riuniti i ricorsi, liaccoglieva parzialmente, riducendo le pretese fiscali. [OSCURATO:PERSONA] regionale dell’Umbria, adita con distinti gravami, ne disponeva lariunione e li respingeva con sentenza n. 280/02/2018, confermando ladecisione di primo grado.

Osservava anzitutto che lo scioglimentodell’associazione era avvenuto in data 30 gennaio 2008 e non già alla datadel 5 ottobre 2004, in cui v’era stata soltanto una modifica che consentival’ingresso di altri soci, per cui regolare era la notificazione dell’avviso neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di legale rappresentantedell’associazione.

Aggiungeva che infondata era l’eccezione di violazionedel contraddittorio, posto che, per un verso, non v’erano stati accesso,ispezione o verifica nella sede dell’associazione (con la conseguenteinapplicabilità dell’art. 12, comma 7, della l. n. 212/2000) e, per altroNumero registro generale 4923/2019Numero sezionale 8850/2025Numero di raccolta generale 19960/2026Data pubblicazione 15/06/2026verso, i contribuenti erano stati regolarmente invitati al contraddittorio e aprodurre tutti i documenti giustificativi.

Affermava l’infondatezza delleeccezioni di nullità della verifica, assumendo che non è previsto l’obbligo diuna preventiva informativa né l’allegazione dell’autorizzazione alle indaginibancarie.

Nel merito conveniva con la quantificazione operata dal giudicedi primo grado, operata sulla base dell’espletamento di una consulenzatecnica d’ufficio.Lo studio associato “Panzarola-Accica” e i soci [OSCURATO:PERSONA] eDomenico Accica propongono ricorso per cassazione, affidato a tre motivi,il secondo dei quali articolato in quattro sotto-censure.

L’Agenzia si ècostituita con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONEDeve dichiararsi preliminarmente inammissibile il ricorso limitatamentealla parte in cui risulta proposto in nome dello studio associato“Panzarola-Accica”, ormai cessato.

La sopravvenuta estinzione dell’entecomporta, infatti, il venir meno della sua capacità processuale e dellalegittimazione a coltivare l’impugnazione in proprio; restano, per contro,scrutinabili i motivi proposti dai singoli professionisti, nei limiti della lorolegittimazione e dell’interesse a ricorrere.Con il primo motivo di ricorso, i soci deducono, ai sensi dell’art. 360,comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c., la nullità dell’avviso di accertamento emessonei confronti dello studio legale associato “Panzarola-Accica” e degli exsoci [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per violazione degli artt. 12L. n. 212 del 2000, 52 e 56, comma 5, d.P.R. n. 633 del 1972, 33 e 42,commi 2 e 3, d.P.R. n. 600 del 1973, nonché dell’art. 21-septies L. n. 241del 1990, articolando la censura nelle seguenti sotto-doglianze:• a) mancato rispetto del termine di 60 giorni per l’emanazionedell’avviso di accertamento, assenza del processo verbale diNumero registro generale 4923/2019Numero sezionale 8850/2025Numero di raccolta generale 19960/2026Data pubblicazione 15/06/2026constatazione e omessa indicazione dei motivi di urgenza dell’attonotificato;• b) notifica dell’avviso di accertamento a soggetto inesistente, ossial’associazione professionale tra gli avvocati [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA];• c) notifica dell’avviso di accertamento a soggetto privo di legalerappresentanza;• d) violazione dell’obbligo di contraddittorio endoprocedimentalenell’ambito delle verifiche cd.

“a tavolino”.Il primo motivo di ricorso non coglie nel segno, avuto riguardo alcomplesso delle sotto-censure che lo articolano.La censura sub a) è infondata.

Giova rammentare che la redazione delverbale di verifica e di quello conclusivo delle operazioni è richiestadall’art. 52, comma 6, del d.P.R. n. 633 del 1972, applicabile anche alleimposte dirette in virtù del richiamo operato dall’art. 33, comma 1, deld.P.R. n. 600 del 1973, esclusivamente nelle ipotesi di accesso, ispezioneo verifica eseguiti presso i locali del contribuente.

La disposizionepresuppone, dunque, un’attività istruttoria svolta mediante ingresso neiluoghi in cui il contribuente esercita la propria attività, imponendo in talcaso la verbalizzazione delle operazioni compiute e, all’esito, la redazionedel processo verbale conclusivo.

Quando, invece, l’attività si svolga senzaalcun accesso, ma mediante acquisizioni documentali e riscontri effettuatipresso gli uffici dell’Amministrazione, viene in rilievo il diverso modulodell’accertamento cd.

“a tavolino”, al quale non si estende l’obbligo diredazione del PVC né la scansione procedimentale propria delle verificheesterne.

Ne discende che, nella specie, la mancata redazione del verbaledi verifica e del processo verbale di constatazione non integra alcun viziodell’atto.

Per la medesima ragione non trova applicazione il terminedilatorio di sessanta giorni di cui all’art. 12, comma 7, della l. n. 212 del2000, con il correlato onere di esplicitare le ragioni di urgenza in caso diNumero registro generale 4923/2019Numero sezionale 8850/2025Numero di raccolta generale 19960/2026Data pubblicazione 15/06/2026emissione anticipata dell’avviso, trattandosi di garanzia correlata alle soleipotesi di accesso, ispezione o verifica nei locali del contribuente e non alleverifiche documentali svolte in ufficio (Cass. n. 8246/2018; Cass. n.28390/2013; Cass., Sez.

Un., n. 18184/2013).I profili sub b) e c), intimamente connessi, sono inammissibili per carenzad’interesse.

La proposizione dell’impugnazione da parte di soggetto nonlegittimato in quanto estinto (proprio in base alla prospettazione offerta inricorso, peraltro, l’associazione si sarebbe estinta già prima dellaproposizione del giudizio di primo grado), sia che deduca il vizio dell’attoimpositivo, perché notificato al soggetto estinto, sia che deduca anchequestioni di merito attinenti alla pretesa erariale, non può condurreall’annullamento dell’avviso di accertamento concernente il soggettoestinto, che si risolverebbe nell’attribuzione alla parte, rimastasoccombente, di un’utilità non spettante (Cass. n. 16523/2025, punto 10).Il nucleo di censura dedotto sub d) è parimenti infondato.

Si legge nellasentenza impugnata che «i contribuenti sono stati regolarmente invitati alcontraddittorio e a produrre tutti i documenti giustificativi»; la statuizionenon è impugnata in fatto, per cui si deve ritenere che il contraddittorioprocedimentale si è in concreto svolto, sicché non è ravvisabile alcunacompressione del diritto di difesa (cfr., da ultimo, Cass. n. 13208/2026,spec. punto 3, anche con riguardo alle conseguenze della condottaomissiva durante la fase del contraddittorio).Con il secondo motivo, si deduce, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3,c.p.c., l’illegittimità dell’avviso di accertamento per violazione dell’art. 32,comma 1, n. 7), del d.P.R. n. 600 del 1973 e, per l’IVA, dell’art. 51,comma 2, n. 7), del d.P.R. n. 633 del 1972, per difetto o inidoneità omancata allegazione della preventiva autorizzazione e della relativamotivazione allo svolgimento delle indagini bancarie.

Si assumel’inesistenza della previa autorizzazione perché rilasciata quattro anni dopole indagini bancarie e due anni dopo la notificazione dell’avviso eNumero registro generale 4923/2019Numero sezionale 8850/2025Numero di raccolta generale 19960/2026Data pubblicazione 15/06/2026comunque si sostiene che anche la mancata allegazione comportil’assoluta illegittimità dell’avviso e la nullità di esso.Il secondo motivo è fondato.La censura investe la legittimità dell’avviso di accertamento fondato suindagini finanziarie.

Sul punto l’Agenzia obietta che l’autorizzazione esisteed è preventiva all’espletamento delle indagini, tanto che era menzionatanell’avviso di accertamento, dallo stralcio pertinente del quale, riprodottoin ricorso, si legge che «per il periodo 01/01/2005-31/12/2006 sono stateinoltre attivate, previa autorizzazione del [OSCURATO:PERSONA] dell'Agenziadelle Entrate dell'Umbria, le indagini finanziarie e creditizie ai sensidell'art. 32, comma 1, n. 7, del d.P.R. n. 600/1973, e dell'art. 51, comma2, n. 7), del d.P.R. n. 633/1972 nei confronti dello studio associato e degliassociati Avv. [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA]Antonio».

L’Agenzia assume inoltre che con l’appello la parte contribuenteaveva proposto la diversa censura incentrata sull’assenza dellamotivazione dell’autorizzazione in questione.Le considerazioni in fatto svolte in controricorso non minano la fondatezzadella censura, posto che l’Agenzia riconosce che l’autorizzazione, anche seesistente e preventiva, non è stata allegata, né trasfusa nel suo contenutoessenziale, sicché la parte non è stata posta in condizione di apprezzarnela data, i presupposti, il perimetro soggettivo e oggettivo, nonché la suaeffettiva riferibilità alla specifica attività istruttoria poi posta a fondamentodell’avviso.Orbene, l’autorizzazione prevista dall’art. 32, comma 1, n. 7), del d.P.R. n.600 del 1973 costituisce, per espressa previsione normativa, ilpresupposto dell’acquisizione delle informazioni bancarie: essa deve,pertanto, preesistere all’esercizio del potere istruttorio, poiché soltanto untitolo anteriore all’accesso ai dati può assolvere alla funzione di controllo edi delimitazione dell’ingerenza rimessa all’Amministrazione.

Ne consegueche un’autorizzazione sopravvenuta non è idonea a sanare ex postNumero registro generale 4923/2019Numero sezionale 8850/2025Numero di raccolta generale 19960/2026Data pubblicazione 15/06/2026un’attività già compiuta in difetto del necessario presupposto legittimante,né a retroagire sino a conferire copertura a un’acquisizione giàperfezionata.La disciplina di riferimento ha superato il vaglio della giurisprudenzacostituzionale.

In particolare, la Corte costituzionale ha chiarito che essanon incontra un ostacolo assoluto nella protezione del segreto bancario,poiché il legislatore è tenuto a un non irragionevole apprezzamento dei finidi utilità sociale e di giustizia sociale presidiati dagli artt. 41, secondocomma, e 42, secondo comma, Cost., e non potrebbe spingersi fino a faredi tale segreto un ostacolo all’adempimento di doveri inderogabili disolidarietà, primo fra tutti quello di concorrere alle spese pubbliche inragione della propria capacità contributiva (Corte cost. n. 51/1992; Cortecost. n. 260/2000).

Né risulta violato il principio di uguaglianza, posto chenorme sostanzialmente analoghe sono previste ai fini dell’accertamentodelle imposte sui redditi e dell’IVA nei confronti di tutti i contribuenti; né èvulnerato l’art. 24 Cost., essendo il contribuente posto in condizione difornire, già in sede amministrativa e poi in sede giurisdizionale, dati,notizie, documenti e chiarimenti idonei a dimostrare che le risultanze deiconti non sono in contrasto con le dichiarazioni presentate o che nonriguardano operazioni imponibili.

La questione, pertanto, non è sel’Amministrazione possa, in astratto, attingere tali dati, ma se l’esercizio diquesto potere, pur astrattamente legittimo, sia corredato di garanziesufficienti a renderlo conforme ai canoni di legalità, delimitazione econtrollabilità dell’ingerenza.Le informazioni che le autorità fiscali ottengono dai documenti bancaricostituiscono indubbiamente dati personali, anche quando riguardinogiurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo ha chiarito che idettagli del reddito imponibile da lavoro e da capitale, nonché delpatrimonio netto imponibile, riguardano la “vita privata” degli individuiNumero registro generale 4923/2019Numero sezionale 8850/2025Numero di raccolta generale 19960/2026Data pubblicazione 15/06/2026interessati (Corte EDU, Samoylova c.

Russia, n. 49108/11, § 62, 14dicembre 2021), e che anche dati quali il nome e il domicilio di uncontribuente, elaborati e pubblicati dall’autorità fiscale in relazioneall’inadempimento di obblighi tributari, attengono chiaramente alla “vitaprivata”, quand’anche siano qualificati dal diritto interno come informazionidi interesse pubblico (Corte EDU, Grande Camera, L.B. c.

Ungheria, n.36345/16, § 104, 9 marzo 2023).

In definitiva, la consultazione del contobancario di un individuo costituisce un’ingerenza nel suo diritto al rispettodella vita privata, come la stessa Corte EDU ha affermato anche conriguardo ai dati bancari di un avvocato (Corte EDU, [OSCURATO:PERSONA] BexigaVilla-Nova, § 44; Corte EDU, Sommer c.

Germania, n. 73607/13, § 48, 27aprile 2017).Tali principi si riflettono nella normativa e nella giurisprudenza unionale:gli artt. 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europeapresidiano, rispettivamente, il diritto al rispetto della vita privata e il dirittoalla protezione dei dati personali, mentre l’art. 52, par. 1, della medesimaCarta esige che ogni limitazione all’esercizio dei diritti e delle libertà daessa riconosciuti sia prevista dalla legge, ne rispetti il contenuto essenzialee sia necessaria e proporzionata rispetto a finalità di interesse generalericonosciute dall’Unione o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui.

Neconsegue che tali diritti, pur non avendo carattere assoluto, possonoessere compressi solo entro un quadro normativo idoneo ad assicurare ungiusto equilibrio tra i diversi diritti e interessi coinvolti (CGUE, GrandeSezione, Alassini, cause riunite C-317/08, C-318/08, C-319/08 e C-320/08; CGUE, Promusicae, C-275/06; CGUE, UPC [OSCURATO:PERSONA], C-314/12; CGUE, Grande Sezione, [OSCURATO:PERSONA] e Schrems, C-311/18).In particolare, la lotta contro la frode e l’evasione fiscale rappresenta unafinalità di interesse generale riconosciuta dall’Unione ai sensi dell’art. 52,par. 1, della Carta (CGUE, Sabou, C-276/12, punto 32; CGUE,WebMindLicenses, C-419/14, punto 76; CGUE, X (Società intermedieNumero registro generale 4923/2019Numero sezionale 8850/2025Numero di raccolta generale 19960/2026Data pubblicazione 15/06/2026stabilite in paesi terzi), C-135/17, punti 74 e 75), tale da consentirelimitazioni all’esercizio dei diritti garantiti dagli artt. 7, 8 e 47 della Carta,considerati individualmente o congiuntamente.Su questo sfondo si colloca il principio generale del diritto dell’Unione chetutela le persone, fisiche e giuridiche, contro interventi dei pubblici poterinella loro sfera privata che siano arbitrari o sproporzionati, principiovalorizzato dalla Corte di giustizia dapprima in tema di poteri diaccertamento e poi ribadito in contesti ulteriori, nei quali è stato posto inrilievo il nesso tra legalità del potere, delimitazione del suo oggetto esindacato effettivo (CGUE, Hoechst, cause riunite 46/87 e 227/88; CGUE,UBS Europe e a., C-358/16; CGUE, Grande Sezione, État luxembourgeois,cause riunite C-245/19 e C-246/19).

È proprio alla luce di taleconvergenza di parametri che la sentenza della Corte EDU, Prima Sezione,8 gennaio 2026, Ferrieri e Bonassisa c.

Italia, assume rilievo dirimente,poiché ha ravvisato una violazione dell’art. 8 CEDU proprio in relazioneall’accesso e all’esame dei dati bancari disposto ai sensi delle disposizioniqui rilevanti, evidenziando la carenza di qualità della legge e di garanziecontro l’arbitrarietà, anche in ragione della lettura interna che escludel’obbligo di motivazione dell’autorizzazione e non assicura un controllogiurisdizionale o indipendente effettivo, neppure ex post.

La Corte diStrasburgo ha ritenuto che il quadro normativo nazionale, pur integrato dacircolari amministrative, lasci alle autorità una discrezionalitàeccessivamente ampia quanto alle condizioni e alla portata della misura,proprio perché tali criteri non sono resi verificabili attraverso un attoautorizzativo motivato e non risultano presidiati da un rimedio effettivo etempestivo; ha inoltre qualificato il problema in termini sistemici,indicando la necessità di norme interne specifiche che definiscano lecircostanze e le condizioni dell’accesso ai dati bancari, impongano lamotivazione della misura e assicurino un controllo effettivo, giudiziario oindipendente, del rispetto dei criteri e dei limiti dell’ingerenza.Numero registro generale 4923/2019Numero sezionale 8850/2025Numero di raccolta generale 19960/2026Data pubblicazione 15/06/2026Coerentemente con tali rilievi, la Corte EDU ha osservato che ledisposizioni nazionali italiane (art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 e art. 51del d.P.R. n. 633 del 1972), considerate isolatamente, non sono sufficientia delimitare la portata del potere discrezionale conferito alle autoritàfiscali, poiché il riferimento alla verifica dell’adempimento degli obblighifiscali conferisce alle autorità stesse un potere discrezionale illimitato(Ferrieri e Bonassisa c.

Italia, cit., §§ 77-78).

Sotto il profilo delle garanzieprocedurali, la medesima decisione ha escluso che l’assetto dei rimediinterni, per come concretamente configurato, assicuri un controllo effettivoa posteriori.

In particolare: l’autorizzazione è un mero atto preparatorio,non impugnabile autonomamente davanti ai giudici tributari (§ 88), e lapossibilità di contestarla solo unitamente all’avviso di accertamento nonintegra un rimedio effettivo, poiché la giurisprudenza interna ha chiaritoche l’atto autorizzatorio non deve necessariamente contenere unamotivazione e che la validità dell’accertamento non può esserecompromessa neppure dalla mancanza dell’autorizzazione (Cass. n.8849/2015; Cass. n. 14026/2012; Cass. n. 19564/2018; Cass. n.3242/2021; Cass. n. 10576/2022; Ferrieri e Bonassisa c.

Italia, cit., §91); il preteso rimedio davanti al giudice civile non è stato dimostratocome realmente praticabile (§§ 95-97); e, comunque, in mancanza diun’autorizzazione motivata che espliciti presupposti e perimetro dellarichiesta, il giudice non sarebbe posto nelle condizioni di svolgere unesame approfondito sulla necessità e proporzionalità dell’ingerenza (§§98-99).

Nemmeno il Garante del contribuente, organo previsto dalla l. n.212 del 2000, dispone di poteri decisori vincolanti, sicché non può essereconsiderato un rimedio efficace (§§ 100-102).

La Corte EDU ha quindiconcluso che le misure non sono state sottoposte a un riesame giudiziarioo indipendente efficace a posteriori (§ 103) e che non si può affermareche le interferenze fossero “conformi alla legge” (§ 105).Numero registro generale 4923/2019Numero sezionale 8850/2025Numero di raccolta generale 19960/2026Data pubblicazione 15/06/2026In tale contesto, la giurisprudenza di questa Corte di legittimità vainterpretata in chiave evolutiva alla luce del sopravvenuto quadroconvenzionale ed eurounitario.

Deve restare fermo il principio secondo cuil’autorizzazione prevista dall’art. 32, comma 1, n. 7), del d.P.R. n. 600 del1973 e dall’art. 51, comma 2, n. 7), del d.P.R. n. 633 del 1972 siconfigura, sul piano del diritto interno, come atto a funzione organizzativae preparatoria, non assimilabile a un provvedimento impositivo e,pertanto, non soggetto, in via generale, a un autonomo obbligo dimotivazione secondo i moduli della l. n. 241 del 1990 o dell’art. 7 della l.n. 212 del 2000 (Cass. n. 14026/2012; Cass. n. 19564/2018; Cass. n.4853/2024).

Nondimeno, lo scopo della fase iniziale dell’indagine, nellaquale si colloca l’esame dei conti bancari, è quello di raccogliereinformazioni di cui si suppone che l’autorità procedente non abbia unaconoscenza precisa e completa (CGUE, Grande Sezione, 6 ottobre 2020,cause riunite C-245/19 e C-246/19, État luxembourgeois, punto 121).Quel che occorre, tuttavia, come chiarito dalla Corte di giustizia, è chesussista un’autorizzazione all’ingerenza e che la motivazione chel’accompagna sia sufficiente a dimostrare che le informazioni richieste nonsono prive di qualsiasi prevedibile pertinenza, alla luce dell’identità delcontribuente oggetto dell’indagine, delle esigenze della medesima e, senecessario, dell’identità del soggetto che detiene le informazioni (CGUE,16 maggio 2017, [OSCURATO:PERSONA], C-682/15, punti 76, 78, 80 e82; État luxembourgeois, cit., punto 115).

Ne consegue che l’originariaincompletezza del quadro informativo non vale a emancipare la richiestada un apprezzabile ancoraggio giustificativo quanto alla sua direttricespecifica, alla sua latitudine e al suo perimetro.È ben vero che, secondo un consolidato orientamento, l’inesistenza dellapreventiva autorizzazione tende a rilevare, in linea di principio, neirapporti interni tra uffici, senza proiettarsi in automatico sulla strutturaformale dell’atto impositivo (Cass. n. 16874/2009; Cass. n. 20420/2014;Numero registro generale 4923/2019Numero sezionale 8850/2025Numero di raccolta generale 19960/2026Data pubblicazione 15/06/2026Cass. n. 3628/2017; Cass. n. 3242/2021; Cass. n. 4853/2024).

Ma èaltrettanto vero che la mancata allegazione dell’autorizzazione puòincidere sul dispiegamento delle attività difensive, proprio perchéimpedisce al contribuente di verificare il titolo dell’ingerenza e dicontestarne utilmente la legittimità, la tempestività, la riferibilità el’ampiezza.

In tal senso si colloca, con particolare chiarezza, una recentepronuncia di questa Corte, la quale, a fronte di una censura concernentela mancata allegazione all’avviso delle autorizzazioni alle indagini bancarierichiamate nel processo verbale di constatazione, ha valorizzato il profilodella conoscibilità del contenuto dell’atto autorizzativo quale presuppostonecessario per consentire al contribuente di verificare se le indagini sianostate svolte entro i limiti temporali e gli scopi fissati dall’autoritàsovraordinata, in rapporto al caso concreto (Cass. n. 11368/2026).

Indetta decisione, questa Corte ha evidenziato che la doglianza non siesauriva in un formalistico rilievo documentale, ma investiva l’adeguatezzastessa della motivazione dell’avviso sotto il profilo della mancataallegazione dell’autorizzazione o, quanto meno, della mancatariproduzione del suo contenuto essenziale, così da porre il contribuente incondizione di comprendere e sindacare il titolo dell’attività istruttoria.L’autorizzazione costituisce, in effetti, un provvedimento legittimantel’esercizio del potere istruttorio e non un mero strumento di controllointerno, sicché la sua ostensione rileva proprio per consentire di verificarela delimitazione degli ambiti temporali dell’indagine finanziaria, le ragioniche la rendevano necessaria, utile o proficua e, in definitiva, la conformitàdell’attività compiuta al perimetro autorizzato.

È precisamente questa laratio che qui viene in rilievo: se l’autorizzazione, pur evocata nell’avviso,non viene allegata né resa conoscibile nel suo contenuto essenziale, ilcontribuente resta privato degli elementi necessari per comprendere se ilpotere sia stato esercitato entro i limiti di legge e per articolare una difesaconsapevole sul titolo legittimante l’acquisizione dei dati bancari.Numero registro generale 4923/2019Numero sezionale 8850/2025Numero di raccolta generale 19960/2026Data pubblicazione 15/06/2026Parimenti, questa Corte ha ripetutamente affermato che la mera assenzadell’autorizzazione o la sua irregolarità non comportano, secondol’orientamento tradizionale, l’automatica inutilizzabilità dei dati acquisiti;ma ha, al tempo stesso, costantemente avvertito che diverse conclusionisi impongono quando ne derivi un concreto pregiudizio per il contribuenteo venga in rilievo la lesione di diritti fondamentali di rango costituzionale(Cass. n. 13353/2018; Cass. n. 9480/2018; Cass. n. 3242/2021; Cass. n.10576/2022; Cass. n. 4853/2024; Cass. n. 27128/2025).

Ed èprecisamente questo il punto: se l’autorizzazione, pur evocata nell’avviso,non viene allegata né resa conoscibile nel suo contenuto essenziale, allaparte viene preclusa la possibilità di accertare se l’Amministrazione abbiaoperato nel perimetro segnato dalla legge e di predisporre una difesarealmente informata in ordine al presupposto che sorregge l’acquisizionedei dati bancari.

Ne consegue che la garanzia processuale risulta svuotatadi effettività quando la parte non sia posta in condizione di conoscerel’atto destinato a regolare, delimitare e giustificare l’ingerenza nei propridati bancari.Alla luce delle coordinate ormai ricavabili dall’art. 8 CEDU, comeinterpretato dalla Corte EDU in Ferrieri e Bonassisa c.

Italia, e dagli artt. 7,8 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, letti allaluce della giurisprudenza della Corte di giustizia, non è più possibileintendere tali approdi nel senso che l’atto autorizzativo sia, per ciò solo,confinato nell’ambito dell’irrilevanza e integralmente sottratto a qualsiasiverifica contenutistica, allorché esso rappresenti il titolo dell’ingerenza neidati bancari del contribuente.

La Corte di giustizia ha infatti ammonito,con riguardo alla cooperazione amministrativa nel sistema fiscale, che unadecisione che ingiunga la comunicazione di informazioni dando seguito auna richiesta mirante a svolgere una ricerca “generica” di informazionisarebbe assimilabile a un intervento arbitrario o sproporzionato deipubblici poteri (CGUE, cause riunite C-245/19 e C-246/19, ÉtatNumero registro generale 4923/2019Numero sezionale 8850/2025Numero di raccolta generale 19960/2026Data pubblicazione 15/06/2026luxembourgeois, cit., punto 113).

L’interpretazione evolutivaconvenzionalmente e unionalmente orientata impone dunque dimantenere ferma la natura interna e preparatoria dell’autorizzazione, madi esigere, anzitutto, che essa preesista alla richiesta di consultazione delconto bancario, essendo il titolo dell’ingerenza, e, al contempo, che rechiun contenuto minimo idoneo a rendere verificabili, anche ex post, ipresupposti, l’oggetto e i limiti dell’accesso, così da assicurare chel’ingerenza risulti delimitata, controllabile e proporzionata.Va, anzi, valorizzata la giurisprudenza di questa Corte secondo cui glieffetti dell’illegittimità del provvedimento autorizzatorio all’accessodomiciliare, e a maggior ragione quelli della sua mancanza, refluisconosulla legittimità dell’atto impositivo scaturito dall’accesso fondato sulladocumentazione acquisita in quella sede, non rilevando che tale sanzionenon sia prevista espressamente, in quanto essa deriva dalla regolagenerale secondo cui l’assenza di un presupposto del procedimentoamministrativo inficia tutti gli atti nei quali esso si articola (Cass. n.32101/2018; Cass. nn. 25049 e 25050/2025).

Si tratta di un rimedio utilea presidiare il rischio d’ingerenza sproporzionata e a sanzionarla, qualorasi verifichi.

Ancora in base alla giurisprudenza unionale, la facoltà, per undeterminato soggetto, di agire in giudizio al fine di far constatare laviolazione dei diritti conferitigli dal diritto dell’Unione garantisce aquest’ultimo una tutela giurisdizionale effettiva, purché il giudice investitodella controversia disponga della possibilità di esercitare il propriocontrollo sull’atto o sulla misura da cui trae origine detta violazione(CGUE, 13 marzo 2007, Unibet, C-432/05, punto 58; CGUE, GrandeSezione, État luxembourgeois, cit., punto 101), il che esige che quell’attoo quella misura presentino un contenuto idoneo a renderne verificabili ipresupposti, l’oggetto e i limiti.

Questa Corte ha coerentemente giàritenuto che un potere di indagine incontrollato, immotivato ed eccessivopossa cagionare un pregiudizio alle libertà costituzionali volta per voltaNumero registro generale 4923/2019Numero sezionale 8850/2025Numero di raccolta generale 19960/2026Data pubblicazione 15/06/2026coinvolte e ha stabilito che l’esigenza di evitare un tale pregiudizio vienerealizzata proprio attraverso il sistema delle autorizzazioni (Cass., Sez.

U.,n. 3182/2022, par. 5.4).

La Corte EDU, dal canto suo, ha chiarito che,anche ai fini dei parametri di diritto unionale, ciò che conta è verificare sela procedura, compresa la modalità di acquisizione degli elementi di prova,sia stata complessivamente equa, il che comporta l’esame dell’illegalità inquestione e, ove sussista la violazione di un altro diritto tutelato dallaConvenzione, del carattere di tale violazione (Corte EDU, Grande Camera,[OSCURATO:PERSONA] e altri c.

Spagna, 2019, § 150).

Su questa falsariga, ancheda ultimo, questa Corte ha mostrato chiaramente di propendere, inun’ottica di interpretazione unionalmente, convenzionalmente ecostituzionalmente orientata, per l’opzione secondo cui la mancanza diautorizzazione, o di motivazione di essa, all’accesso presso la sede dellasocietà o dei locali in cui si esercita l’attività imprenditoriale comportal’inutilizzabilità dei dati e documenti acquisiti in esito all’accesso nonautorizzato o eseguito in virtù di un’autorizzazione non adeguatamentemotivata (Cass. n. 13696/2026).Non occorre, tuttavia, attendere gli esiti della pronuncia delle SezioniUnite sollecitata con l’ordinanza da ultimo citata, poiché il presentegiudizio si colloca su un piano più specifico e concretamente applicativo.

Inquesta prospettiva, non assume rilievo il più ampio problema dellaconfigurabilità, in termini generali, di una categoria dell’inutilizzabilitàdegli atti illegittimi: qui viene piuttosto in considerazione l’applicazione, auna specifica ipotesi di acquisizione di dati bancari, dei parametri ricavabilidall’art. 8 CEDU, come interpretato dalla Corte EDU, e dagli artt. 7, 8 e 52della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, secondo unaverifica necessariamente ancorata alle concrete modalità dell’ingerenza ealle garanzie che la devono presidiare.

In tale ottica, la mancataallegazione dell’autorizzazione, a fronte di una specifica contestazionedella parte, non si esaurisce in una mera omissione formale, poiché siNumero registro generale 4923/2019Numero sezionale 8850/2025Numero di raccolta generale 19960/2026Data pubblicazione 15/06/2026riverbera direttamente sulla possibilità di controllo del titolo dell’ingerenzae, quindi, sull’effettività del diritto di difesa.

Non è in discussione, dunque,un’irregolarità meramente esteriore, bensì la concreta possibilità per ilcontribuente di verificare se l’autorizzazione richiamata nell’avvisopreesistesse effettivamente alle indagini, a quali rapporti fosse riferita,quali soggetti coinvolgesse, quale fosse il perimetro dell’accessoconsentito e se sussistessero i presupposti della richiesta.

È proprio questaopacità del titolo autorizzativo, derivante dalla sua mancata ostensione,che mortifica le attività difensive e impedisce un controllo giurisdizionalepieno sulla necessità e proporzionalità dell’ingerenza.

Né vale opporre unpreteso contrasto con Cass. n. 16988/2025, poiché il cuore di quelladecisione risiede nell’affermazione che, in quel caso, non emergeva nédalla sentenza impugnata né dal ricorso per cassazione che dall’irritualitàprocedimentale accertata gli operanti o l’Ufficio avessero tratto elementi diprova posti a fondamento della pretesa impositiva, così da troncarelogicamente e giuridicamente ogni possibile relazione di dipendenza tral’atto illegittimo e l’atto successivo.

Nel caso qui in esame, invece, lalesione denunciata investe direttamente il titolo che avrebbe dovutoconsentire di verificare la legittimità dell’acquisizione delle risultanzebancarie e, quindi, il momento stesso in cui la parte avrebbe dovuto poterapprontare una difesa informata ed effettiva.Segnatamente si è in presenza di una causa di invalidità derivata, totale oparziale, dell’avviso, che è onere della parte introdurre tempestivamentenel giudizio (Cass. n. 5971/2026, punto 5.3), secondo il principiodispositivo che governa il processo tributario e ne perimetra la cognizioneincidentale (Cass., Sez.

U., n. 643/2015).

Né osta a tale conclusione ild.lgs. n. 219 del 2023, che ha introdotto nella l. n. 212 del 2000 gli artt.7-bis, 7-ter e 7-quater in materia di annullabilità, nullità e irregolaritàdegli atti dell’amministrazione finanziaria.

Come già chiarito da questaCorte, la nuova disciplina è imperniata, quanto alle ipotesi di invalidità,Numero registro generale 4923/2019Numero sezionale 8850/2025Numero di raccolta generale 19960/2026Data pubblicazione 15/06/2026sulla dicotomia tra atti annullabili, per i quali è escluso il rilievo d’ufficio, erilevabilità officiosa del profilo d’invalidità qui in discussione (Cass. n.2385/2025; Cass. n. 27053/2025, punto 4.5; Cass. n. 5954/2026).Tale conclusione trova ulteriore conferma alla luce dell’art. 8 CEDU, poichél’acquisizione e l’esame dei dati bancari del contribuente integranoun’ingerenza nella sfera della vita privata che può reputarsi conforme aiparametri convenzionali soltanto se assistita da un titolo legalepreviamente esistente, idoneo a rendere verificabili i presupposti, l’oggettoe i limiti della misura.

Un’autorizzazione rilasciata soltanto dopol’esaurimento delle indagini e dopo la notificazione dell’avviso, proprioperché successiva al fatto invasivo che avrebbe dovuto legittimare, non èin grado di svolgere tale funzione e si risolve in un atto radicalmenteinidoneo sul piano genetico.Nella specie, la sentenza impugnata ha ritenuto sufficiente il merorichiamo, nell’avviso di accertamento, all’esistenza di una previaautorizzazione del [OSCURATO:PERSONA] dell’Agenzia delle Entratedell’Umbria, reputando irrilevante che l’atto non fosse allegato.

Taleconclusione non è corretta.

Se, infatti, l’autorizzazione rappresenta il titolodell’ingerenza nei dati bancari del contribuente, la sua mancataallegazione, a fronte di specifica contestazione, non consente alla parte diverificarne l’effettiva esistenza, la data, il contenuto minimo, il perimetrosoggettivo e oggettivo e la riferibilità all’attività istruttoria espletata, conconseguente compressione del diritto di difesa.

Ne consegue l’illegittimitàdell’avviso di accertamento nella parte in cui esso si fonda sulle risultanzebancarie così acquisite, salvo che il giudice di merito accerti, in concreto,se e in quale misura la pretesa possa residuare sulla base di ulteriorielementi ritualmente acquisiti.

Può quindi enunciarsi il seguente principiodi diritto: «In tema di accertamento tributario fondato su indaginibancarie, l’autorizzazione prevista dall’art. 32, primo comma, n. 7), delNumero registro generale 4923/2019Numero sezionale 8850/2025Numero di raccolta generale 19960/2026Data pubblicazione 15/06/2026d.P.R. n. 600 del 1973, in materia di imposte dirette, e dall’art. 51,secondo comma, n. 7), del d.P.R. n. 633 del 1972, in materia di IVA, purconservando, nel diritto interno, natura di atto preparatorio eorganizzativo, costituisce il titolo dell’ingerenza nei dati bancari delcontribuente e deve essere resa conoscibile in modo da consentire laverifica della sua esistenza, della sua collocazione temporale, dei suoipresupposti, dell’oggetto e dei limiti dell’accesso.

Ne consegue che, ove, afronte di specifica contestazione del contribuente, risulti chel’autorizzazione non sia allegata né comunque resa conoscibile nel suocontenuto essenziale, la documentazione bancaria acquisita èinutilizzabile, in quanto l’avviso di accertamento è invalido per la parte incui la pretesa impositiva si fondi su di essa».La sentenza impugnata va, pertanto, cassata in relazione al motivoaccolto, con rinvio al giudice di merito, in diversa composizione, anche perle spese del giudizio di legittimità.Con il terzo motivo, si lamenta che, “in ordine alle omissioni e al puntodella sentenza impugnata relativi all’appello proposto dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]”,la decisione di secondo grado “risulta del tutto carente, non avendo ilGiudice di appello motivato alcunché, se non limitatamente all’erratarisposta o menzione” le “eccezioni preliminari relativamente all’intero attodi appello”, tra cui quelle concernenti la violazione dell’art. 12 L. n. 212 del2000, dell’art. 52 d.P.R. n. 633 del 1972, del d.P.R. n. 600 del 1973 edell’art. 21-septies L. n. 241 del 1990, nonché quelle relative al reddito dipartecipazione, all’“accertamento unitario alla società” e agli “altri rilievidell’accertamento individuale”.Il terzo motivo resta assorbito dall’accoglimento del secondo motivo, cheimpone la cassazione con rinvio per la verifica dell’incidenza dellerisultanze bancarie e per il conseguente riesame del merito dellaNumero registro generale 4923/2019Numero sezionale 8850/2025Numero di raccolta generale 19960/2026Data pubblicazione 15/06/2026controversia anche con riguardo alle questioni prospettate dalla parte enon esaminate dalla sentenza impugnata.Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso va accolto neitermini di cui in motivazione in relazione al secondo motivo, rigettato ilprimo e assorbito il terzo; la sentenza impugnata va cassata con rinvio.

Lespese del giudizio di legittimità sono rimesse al giudice di rinvio.

P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso nella parte proposta in nomedell’”Ex studio legale associato Panzarola-Accica”; rigetta il primo motivodel ricorso, accoglie il secondo e dichiara assorbito il terzo; cassa lasentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte digiustizia tributaria di secondo grado dell’Umbria, in diversa composizione,anche per le spese del giudizio di legittimità.Così deciso all’esito della camera di consiglio del 16/12/2025 e, in sede diriconvocazione del 09/02/2026.La PresidenteAngelina-[OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e rappresentante pro tempore,rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Agenzia delle entrate in persona del direttore pro tempore, rappresentatoe difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato-controricorrente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dell’Umbria n.280/2018 depositata il 28/06/2018.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/12/2025 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 4923/2019Numero sezionale 8850/2025Numero di raccolta generale 19960/2026Data pubblicazione 15/06/2026L’Agenzia delle Entrate avviava nei confronti dello studio legale associato“Panzarola-Accica” indagini finanziarie ai sensi degli artt. 32 del d.P.R. n.600 del 1973 e 51 del d.P.R. n. 633 del 1972, con riferimento al periodo1° gennaio 2005 – 31 dicembre 2006. Le verifiche riguardavano i conticorrenti intestati agli associati.Il legale rappresentante dell’associazione professionale, avv. [OSCURATO:PERSONA],veniva invitato a produrre la documentazione contabile e a forniregiustificazioni in ordine alle movimentazioni registrate sui conti correnti.All’esito dell’indagine, l’Amministrazione riteneva che consistenti flussifinanziari, afferenti ai rapporti intestati allo studio associato e ai singoliprofessionisti, non fossero giustificati.L’Agenzia emetteva, pertanto, in relazione all’anno 2006 avvisi diaccertamento nei confronti dello studio legale associato e degli ex sociDomenico Accica e [OSCURATO:PERSONA], recuperando II.DD. e IVA.L’associazione e i soci impugnavano separatamente gli atti impositivi dirispettiva pertinenza.[OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Perugia, riuniti i ricorsi, liaccoglieva parzialmente, riducendo le pretese fiscali. [OSCURATO:PERSONA] regionale dell’Umbria, adita con distinti gravami, ne disponeva lariunione e li respingeva con sentenza n. 280/02/2018, confermando ladecisione di primo grado. Osservava anzitutto che lo scioglimentodell’associazione era avvenuto in data 30 gennaio 2008 e non già alla datadel 5 ottobre 2004, in cui v’era stata soltanto una modifica che consentival’ingresso di altri soci, per cui regolare era la notificazione dell’avviso neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di legale rappresentantedell’associazione. Aggiungeva che infondata era l’eccezione di violazionedel contraddittorio, posto che, per un verso, non v’erano stati accesso,ispezione o verifica nella sede dell’associazione (con la conseguenteinapplicabilità dell’art. 12, comma 7, della l. n. 212/2000) e, per altroNumero registro generale 4923/2019Numero sezionale 8850/2025Numero di raccolta generale 19960/2026Data pubblicazione 15/06/2026verso, i contribuenti erano stati regolarmente invitati al contraddittorio e aprodurre tutti i documenti giustificativi. Affermava l’infondatezza delleeccezioni di nullità della verifica, assumendo che non è previsto l’obbligo diuna preventiva informativa né l’allegazione dell’autorizzazione alle indaginibancarie. Nel merito conveniva con la quantificazione operata dal giudicedi primo grado, operata sulla base dell’espletamento di una consulenzatecnica d’ufficio.Lo studio associato “Panzarola-Accica” e i soci [OSCURATO:PERSONA] eDomenico Accica propongono ricorso per cassazione, affidato a tre motivi,il secondo dei quali articolato in quattro sotto-censure. L’Agenzia si ècostituita con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONEDeve dichiararsi preliminarmente inammissibile il ricorso limitatamentealla parte in cui risulta proposto in nome dello studio associato“Panzarola-Accica”, ormai cessato. La sopravvenuta estinzione dell’entecomporta, infatti, il venir meno della sua capacità processuale e dellalegittimazione a coltivare l’impugnazione in proprio; restano, per contro,scrutinabili i motivi proposti dai singoli professionisti, nei limiti della lorolegittimazione e dell’interesse a ricorrere.Con il primo motivo di ricorso, i soci deducono, ai sensi dell’art. 360,comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c., la nullità dell’avviso di accertamento emessonei confronti dello studio legale associato “Panzarola-Accica” e degli exsoci [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per violazione degli artt. 12L. n. 212 del 2000, 52 e 56, comma 5, d.P.R. n. 633 del 1972, 33 e 42,commi 2 e 3, d.P.R. n. 600 del 1973, nonché dell’art. 21-septies L. n. 241del 1990, articolando la censura nelle seguenti sotto-doglianze:• a) mancato rispetto del termine di 60 giorni per l’emanazionedell’avviso di accertamento, assenza del processo verbale diNumero registro generale 4923/2019Numero sezionale 8850/2025Numero di raccolta generale 19960/2026Data pubblicazione 15/06/2026constatazione e omessa indicazione dei motivi di urgenza dell’attonotificato;• b) notifica dell’avviso di accertamento a soggetto inesistente, ossial’associazione professionale tra gli avvocati [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA];• c) notifica dell’avviso di accertamento a soggetto privo di legalerappresentanza;• d) violazione dell’obbligo di contraddittorio endoprocedimentalenell’ambito delle verifiche cd. “a tavolino”.Il primo motivo di ricorso non coglie nel segno, avuto riguardo alcomplesso delle sotto-censure che lo articolano.La censura sub a) è infondata. Giova rammentare che la redazione delverbale di verifica e di quello conclusivo delle operazioni è richiestadall’art. 52, comma 6, del d.P.R. n. 633 del 1972, applicabile anche alleimposte dirette in virtù del richiamo operato dall’art. 33, comma 1, deld.P.R. n. 600 del 1973, esclusivamente nelle ipotesi di accesso, ispezioneo verifica eseguiti presso i locali del contribuente. La disposizionepresuppone, dunque, un’attività istruttoria svolta mediante ingresso neiluoghi in cui il contribuente esercita la propria attività, imponendo in talcaso la verbalizzazione delle operazioni compiute e, all’esito, la redazionedel processo verbale conclusivo. Quando, invece, l’attività si svolga senzaalcun accesso, ma mediante acquisizioni documentali e riscontri effettuatipresso gli uffici dell’Amministrazione, viene in rilievo il diverso modulodell’accertamento cd. “a tavolino”, al quale non si estende l’obbligo diredazione del PVC né la scansione procedimentale propria delle verificheesterne. Ne discende che, nella specie, la mancata redazione del verbaledi verifica e del processo verbale di constatazione non integra alcun viziodell’atto. Per la medesima ragione non trova applicazione il terminedilatorio di sessanta giorni di cui all’art. 12, comma 7, della l. n. 212 del2000, con il correlato onere di esplicitare le ragioni di urgenza in caso diNumero registro generale 4923/2019Numero sezionale 8850/2025Numero di raccolta generale 19960/2026Data pubblicazione 15/06/2026emissione anticipata dell’avviso, trattandosi di garanzia correlata alle soleipotesi di accesso, ispezione o verifica nei locali del contribuente e non alleverifiche documentali svolte in ufficio (Cass. n. 8246/2018; Cass. n.28390/2013; Cass., Sez. Un., n. 18184/2013).I profili sub b) e c), intimamente connessi, sono inammissibili per carenzad’interesse. La proposizione dell’impugnazione da parte di soggetto nonlegittimato in quanto estinto (proprio in base alla prospettazione offerta inricorso, peraltro, l’associazione si sarebbe estinta già prima dellaproposizione del giudizio di primo grado), sia che deduca il vizio dell’attoimpositivo, perché notificato al soggetto estinto, sia che deduca anchequestioni di merito attinenti alla pretesa erariale, non può condurreall’annullamento dell’avviso di accertamento concernente il soggettoestinto, che si risolverebbe nell’attribuzione alla parte, rimastasoccombente, di un’utilità non spettante (Cass. n. 16523/2025, punto 10).Il nucleo di censura dedotto sub d) è parimenti infondato. Si legge nellasentenza impugnata che «i contribuenti sono stati regolarmente invitati alcontraddittorio e a produrre tutti i documenti giustificativi»; la statuizionenon è impugnata in fatto, per cui si deve ritenere che il contraddittorioprocedimentale si è in concreto svolto, sicché non è ravvisabile alcunacompressione del diritto di difesa (cfr., da ultimo, Cass. n. 13208/2026,spec. punto 3, anche con riguardo alle conseguenze della condottaomissiva durante la fase del contraddittorio).Con il secondo motivo, si deduce, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3,c.p.c., l’illegittimità dell’avviso di accertamento per violazione dell’art. 32,comma 1, n. 7), del d.P.R. n. 600 del 1973 e, per l’IVA, dell’art. 51,comma 2, n. 7), del d.P.R. n. 633 del 1972, per difetto o inidoneità omancata allegazione della preventiva autorizzazione e della relativamotivazione allo svolgimento delle indagini bancarie. Si assumel’inesistenza della previa autorizzazione perché rilasciata quattro anni dopole indagini bancarie e due anni dopo la notificazione dell’avviso eNumero registro generale 4923/2019Numero sezionale 8850/2025Numero di raccolta generale 19960/2026Data pubblicazione 15/06/2026comunque si sostiene che anche la mancata allegazione comportil’assoluta illegittimità dell’avviso e la nullità di esso.Il secondo motivo è fondato.La censura investe la legittimità dell’avviso di accertamento fondato suindagini finanziarie. Sul punto l’Agenzia obietta che l’autorizzazione esisteed è preventiva all’espletamento delle indagini, tanto che era menzionatanell’avviso di accertamento, dallo stralcio pertinente del quale, riprodottoin ricorso, si legge che «per il periodo 01/01/2005-31/12/2006 sono stateinoltre attivate, previa autorizzazione del [OSCURATO:PERSONA] dell'Agenziadelle Entrate dell'Umbria, le indagini finanziarie e creditizie ai sensidell'art. 32, comma 1, n. 7, del d.P.R. n. 600/1973, e dell'art. 51, comma2, n. 7), del d.P.R. n. 633/1972 nei confronti dello studio associato e degliassociati Avv. [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA]Antonio». L’Agenzia assume inoltre che con l’appello la parte contribuenteaveva proposto la diversa censura incentrata sull’assenza dellamotivazione dell’autorizzazione in questione.Le considerazioni in fatto svolte in controricorso non minano la fondatezzadella censura, posto che l’Agenzia riconosce che l’autorizzazione, anche seesistente e preventiva, non è stata allegata, né trasfusa nel suo contenutoessenziale, sicché la parte non è stata posta in condizione di apprezzarnela data, i presupposti, il perimetro soggettivo e oggettivo, nonché la suaeffettiva riferibilità alla specifica attività istruttoria poi posta a fondamentodell’avviso.Orbene, l’autorizzazione prevista dall’art. 32, comma 1, n. 7), del d.P.R. n.600 del 1973 costituisce, per espressa previsione normativa, ilpresupposto dell’acquisizione delle informazioni bancarie: essa deve,pertanto, preesistere all’esercizio del potere istruttorio, poiché soltanto untitolo anteriore all’accesso ai dati può assolvere alla funzione di controllo edi delimitazione dell’ingerenza rimessa all’Amministrazione. Ne consegueche un’autorizzazione sopravvenuta non è idonea a sanare ex postNumero registro generale 4923/2019Numero sezionale 8850/2025Numero di raccolta generale 19960/2026Data pubblicazione 15/06/2026un’attività già compiuta in difetto del necessario presupposto legittimante,né a retroagire sino a conferire copertura a un’acquisizione giàperfezionata.La disciplina di riferimento ha superato il vaglio della giurisprudenzacostituzionale. In particolare, la Corte costituzionale ha chiarito che essanon incontra un ostacolo assoluto nella protezione del segreto bancario,poiché il legislatore è tenuto a un non irragionevole apprezzamento dei finidi utilità sociale e di giustizia sociale presidiati dagli artt. 41, secondocomma, e 42, secondo comma, Cost., e non potrebbe spingersi fino a faredi tale segreto un ostacolo all’adempimento di doveri inderogabili disolidarietà, primo fra tutti quello di concorrere alle spese pubbliche inragione della propria capacità contributiva (Corte cost. n. 51/1992; Cortecost. n. 260/2000). Né risulta violato il principio di uguaglianza, posto chenorme sostanzialmente analoghe sono previste ai fini dell’accertamentodelle imposte sui redditi e dell’IVA nei confronti di tutti i contribuenti; né èvulnerato l’art. 24 Cost., essendo il contribuente posto in condizione difornire, già in sede amministrativa e poi in sede giurisdizionale, dati,notizie, documenti e chiarimenti idonei a dimostrare che le risultanze deiconti non sono in contrasto con le dichiarazioni presentate o che nonriguardano operazioni imponibili. La questione, pertanto, non è sel’Amministrazione possa, in astratto, attingere tali dati, ma se l’esercizio diquesto potere, pur astrattamente legittimo, sia corredato di garanziesufficienti a renderlo conforme ai canoni di legalità, delimitazione econtrollabilità dell’ingerenza.Le informazioni che le autorità fiscali ottengono dai documenti bancaricostituiscono indubbiamente dati personali, anche quando riguardinogiurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo ha chiarito che idettagli del reddito imponibile da lavoro e da capitale, nonché delpatrimonio netto imponibile, riguardano la “vita privata” degli individuiNumero registro generale 4923/2019Numero sezionale 8850/2025Numero di raccolta generale 19960/2026Data pubblicazione 15/06/2026interessati (Corte EDU, Samoylova c. Russia, n. 49108/11, § 62, 14dicembre 2021), e che anche dati quali il nome e il domicilio di uncontribuente, elaborati e pubblicati dall’autorità fiscale in relazioneall’inadempimento di obblighi tributari, attengono chiaramente alla “vitaprivata”, quand’anche siano qualificati dal diritto interno come informazionidi interesse pubblico (Corte EDU, Grande Camera, L.B. c. Ungheria, n.36345/16, § 104, 9 marzo 2023). In definitiva, la consultazione del contobancario di un individuo costituisce un’ingerenza nel suo diritto al rispettodella vita privata, come la stessa Corte EDU ha affermato anche conriguardo ai dati bancari di un avvocato (Corte EDU, [OSCURATO:PERSONA] BexigaVilla-Nova, § 44; Corte EDU, Sommer c. Germania, n. 73607/13, § 48, 27aprile 2017).Tali principi si riflettono nella normativa e nella giurisprudenza unionale:gli artt. 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europeapresidiano, rispettivamente, il diritto al rispetto della vita privata e il dirittoalla protezione dei dati personali, mentre l’art. 52, par. 1, della medesimaCarta esige che ogni limitazione all’esercizio dei diritti e delle libertà daessa riconosciuti sia prevista dalla legge, ne rispetti il contenuto essenzialee sia necessaria e proporzionata rispetto a finalità di interesse generalericonosciute dall’Unione o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui. Neconsegue che tali diritti, pur non avendo carattere assoluto, possonoessere compressi solo entro un quadro normativo idoneo ad assicurare ungiusto equilibrio tra i diversi diritti e interessi coinvolti (CGUE, GrandeSezione, Alassini, cause riunite C-317/08, C-318/08, C-319/08 e C-320/08; CGUE, Promusicae, C-275/06; CGUE, UPC [OSCURATO:PERSONA], C-314/12; CGUE, Grande Sezione, [OSCURATO:PERSONA] e Schrems, C-311/18).In particolare, la lotta contro la frode e l’evasione fiscale rappresenta unafinalità di interesse generale riconosciuta dall’Unione ai sensi dell’art. 52,par. 1, della Carta (CGUE, Sabou, C-276/12, punto 32; CGUE,WebMindLicenses, C-419/14, punto 76; CGUE, X (Società intermedieNumero registro generale 4923/2019Numero sezionale 8850/2025Numero di raccolta generale 19960/2026Data pubblicazione 15/06/2026stabilite in paesi terzi), C-135/17, punti 74 e 75), tale da consentirelimitazioni all’esercizio dei diritti garantiti dagli artt. 7, 8 e 47 della Carta,considerati individualmente o congiuntamente.Su questo sfondo si colloca il principio generale del diritto dell’Unione chetutela le persone, fisiche e giuridiche, contro interventi dei pubblici poterinella loro sfera privata che siano arbitrari o sproporzionati, principiovalorizzato dalla Corte di giustizia dapprima in tema di poteri diaccertamento e poi ribadito in contesti ulteriori, nei quali è stato posto inrilievo il nesso tra legalità del potere, delimitazione del suo oggetto esindacato effettivo (CGUE, Hoechst, cause riunite 46/87 e 227/88; CGUE,UBS Europe e a., C-358/16; CGUE, Grande Sezione, État luxembourgeois,cause riunite C-245/19 e C-246/19). È proprio alla luce di taleconvergenza di parametri che la sentenza della Corte EDU, Prima Sezione,8 gennaio 2026, Ferrieri e Bonassisa c. Italia, assume rilievo dirimente,poiché ha ravvisato una violazione dell’art. 8 CEDU proprio in relazioneall’accesso e all’esame dei dati bancari disposto ai sensi delle disposizioniqui rilevanti, evidenziando la carenza di qualità della legge e di garanziecontro l’arbitrarietà, anche in ragione della lettura interna che escludel’obbligo di motivazione dell’autorizzazione e non assicura un controllogiurisdizionale o indipendente effettivo, neppure ex post. La Corte diStrasburgo ha ritenuto che il quadro normativo nazionale, pur integrato dacircolari amministrative, lasci alle autorità una discrezionalitàeccessivamente ampia quanto alle condizioni e alla portata della misura,proprio perché tali criteri non sono resi verificabili attraverso un attoautorizzativo motivato e non risultano presidiati da un rimedio effettivo etempestivo; ha inoltre qualificato il problema in termini sistemici,indicando la necessità di norme interne specifiche che definiscano lecircostanze e le condizioni dell’accesso ai dati bancari, impongano lamotivazione della misura e assicurino un controllo effettivo, giudiziario oindipendente, del rispetto dei criteri e dei limiti dell’ingerenza.Numero registro generale 4923/2019Numero sezionale 8850/2025Numero di raccolta generale 19960/2026Data pubblicazione 15/06/2026Coerentemente con tali rilievi, la Corte EDU ha osservato che ledisposizioni nazionali italiane (art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 e art. 51del d.P.R. n. 633 del 1972), considerate isolatamente, non sono sufficientia delimitare la portata del potere discrezionale conferito alle autoritàfiscali, poiché il riferimento alla verifica dell’adempimento degli obblighifiscali conferisce alle autorità stesse un potere discrezionale illimitato(Ferrieri e Bonassisa c. Italia, cit., §§ 77-78). Sotto il profilo delle garanzieprocedurali, la medesima decisione ha escluso che l’assetto dei rimediinterni, per come concretamente configurato, assicuri un controllo effettivoa posteriori. In particolare: l’autorizzazione è un mero atto preparatorio,non impugnabile autonomamente davanti ai giudici tributari (§ 88), e lapossibilità di contestarla solo unitamente all’avviso di accertamento nonintegra un rimedio effettivo, poiché la giurisprudenza interna ha chiaritoche l’atto autorizzatorio non deve necessariamente contenere unamotivazione e che la validità dell’accertamento non può esserecompromessa neppure dalla mancanza dell’autorizzazione (Cass. n.8849/2015; Cass. n. 14026/2012; Cass. n. 19564/2018; Cass. n.3242/2021; Cass. n. 10576/2022; Ferrieri e Bonassisa c. Italia, cit., §91); il preteso rimedio davanti al giudice civile non è stato dimostratocome realmente praticabile (§§ 95-97); e, comunque, in mancanza diun’autorizzazione motivata che espliciti presupposti e perimetro dellarichiesta, il giudice non sarebbe posto nelle condizioni di svolgere unesame approfondito sulla necessità e proporzionalità dell’ingerenza (§§98-99). Nemmeno il Garante del contribuente, organo previsto dalla l. n.212 del 2000, dispone di poteri decisori vincolanti, sicché non può essereconsiderato un rimedio efficace (§§ 100-102). La Corte EDU ha quindiconcluso che le misure non sono state sottoposte a un riesame giudiziarioo indipendente efficace a posteriori (§ 103) e che non si può affermareche le interferenze fossero “conformi alla legge” (§ 105).Numero registro generale 4923/2019Numero sezionale 8850/2025Numero di raccolta generale 19960/2026Data pubblicazione 15/06/2026In tale contesto, la giurisprudenza di questa Corte di legittimità vainterpretata in chiave evolutiva alla luce del sopravvenuto quadroconvenzionale ed eurounitario. Deve restare fermo il principio secondo cuil’autorizzazione prevista dall’art. 32, comma 1, n. 7), del d.P.R. n. 600 del1973 e dall’art. 51, comma 2, n. 7), del d.P.R. n. 633 del 1972 siconfigura, sul piano del diritto interno, come atto a funzione organizzativae preparatoria, non assimilabile a un provvedimento impositivo e,pertanto, non soggetto, in via generale, a un autonomo obbligo dimotivazione secondo i moduli della l. n. 241 del 1990 o dell’art. 7 della l.n. 212 del 2000 (Cass. n. 14026/2012; Cass. n. 19564/2018; Cass. n.4853/2024). Nondimeno, lo scopo della fase iniziale dell’indagine, nellaquale si colloca l’esame dei conti bancari, è quello di raccogliereinformazioni di cui si suppone che l’autorità procedente non abbia unaconoscenza precisa e completa (CGUE, Grande Sezione, 6 ottobre 2020,cause riunite C-245/19 e C-246/19, État luxembourgeois, punto 121).Quel che occorre, tuttavia, come chiarito dalla Corte di giustizia, è chesussista un’autorizzazione all’ingerenza e che la motivazione chel’accompagna sia sufficiente a dimostrare che le informazioni richieste nonsono prive di qualsiasi prevedibile pertinenza, alla luce dell’identità delcontribuente oggetto dell’indagine, delle esigenze della medesima e, senecessario, dell’identità del soggetto che detiene le informazioni (CGUE,16 maggio 2017, [OSCURATO:PERSONA], C-682/15, punti 76, 78, 80 e82; État luxembourgeois, cit., punto 115). Ne consegue che l’originariaincompletezza del quadro informativo non vale a emancipare la richiestada un apprezzabile ancoraggio giustificativo quanto alla sua direttricespecifica, alla sua latitudine e al suo perimetro.È ben vero che, secondo un consolidato orientamento, l’inesistenza dellapreventiva autorizzazione tende a rilevare, in linea di principio, neirapporti interni tra uffici, senza proiettarsi in automatico sulla strutturaformale dell’atto impositivo (Cass. n. 16874/2009; Cass. n. 20420/2014;Numero registro generale 4923/2019Numero sezionale 8850/2025Numero di raccolta generale 19960/2026Data pubblicazione 15/06/2026Cass. n. 3628/2017; Cass. n. 3242/2021; Cass. n. 4853/2024). Ma èaltrettanto vero che la mancata allegazione dell’autorizzazione puòincidere sul dispiegamento delle attività difensive, proprio perchéimpedisce al contribuente di verificare il titolo dell’ingerenza e dicontestarne utilmente la legittimità, la tempestività, la riferibilità el’ampiezza. In tal senso si colloca, con particolare chiarezza, una recentepronuncia di questa Corte, la quale, a fronte di una censura concernentela mancata allegazione all’avviso delle autorizzazioni alle indagini bancarierichiamate nel processo verbale di constatazione, ha valorizzato il profilodella conoscibilità del contenuto dell’atto autorizzativo quale presuppostonecessario per consentire al contribuente di verificare se le indagini sianostate svolte entro i limiti temporali e gli scopi fissati dall’autoritàsovraordinata, in rapporto al caso concreto (Cass. n. 11368/2026). Indetta decisione, questa Corte ha evidenziato che la doglianza non siesauriva in un formalistico rilievo documentale, ma investiva l’adeguatezzastessa della motivazione dell’avviso sotto il profilo della mancataallegazione dell’autorizzazione o, quanto meno, della mancatariproduzione del suo contenuto essenziale, così da porre il contribuente incondizione di comprendere e sindacare il titolo dell’attività istruttoria.L’autorizzazione costituisce, in effetti, un provvedimento legittimantel’esercizio del potere istruttorio e non un mero strumento di controllointerno, sicché la sua ostensione rileva proprio per consentire di verificarela delimitazione degli ambiti temporali dell’indagine finanziaria, le ragioniche la rendevano necessaria, utile o proficua e, in definitiva, la conformitàdell’attività compiuta al perimetro autorizzato. È precisamente questa laratio che qui viene in rilievo: se l’autorizzazione, pur evocata nell’avviso,non viene allegata né resa conoscibile nel suo contenuto essenziale, ilcontribuente resta privato degli elementi necessari per comprendere se ilpotere sia stato esercitato entro i limiti di legge e per articolare una difesaconsapevole sul titolo legittimante l’acquisizione dei dati bancari.Numero registro generale 4923/2019Numero sezionale 8850/2025Numero di raccolta generale 19960/2026Data pubblicazione 15/06/2026Parimenti, questa Corte ha ripetutamente affermato che la mera assenzadell’autorizzazione o la sua irregolarità non comportano, secondol’orientamento tradizionale, l’automatica inutilizzabilità dei dati acquisiti;ma ha, al tempo stesso, costantemente avvertito che diverse conclusionisi impongono quando ne derivi un concreto pregiudizio per il contribuenteo venga in rilievo la lesione di diritti fondamentali di rango costituzionale(Cass. n. 13353/2018; Cass. n. 9480/2018; Cass. n. 3242/2021; Cass. n.10576/2022; Cass. n. 4853/2024; Cass. n. 27128/2025). Ed èprecisamente questo il punto: se l’autorizzazione, pur evocata nell’avviso,non viene allegata né resa conoscibile nel suo contenuto essenziale, allaparte viene preclusa la possibilità di accertare se l’Amministrazione abbiaoperato nel perimetro segnato dalla legge e di predisporre una difesarealmente informata in ordine al presupposto che sorregge l’acquisizionedei dati bancari. Ne consegue che la garanzia processuale risulta svuotatadi effettività quando la parte non sia posta in condizione di conoscerel’atto destinato a regolare, delimitare e giustificare l’ingerenza nei propridati bancari.Alla luce delle coordinate ormai ricavabili dall’art. 8 CEDU, comeinterpretato dalla Corte EDU in Ferrieri e Bonassisa c. Italia, e dagli artt. 7,8 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, letti allaluce della giurisprudenza della Corte di giustizia, non è più possibileintendere tali approdi nel senso che l’atto autorizzativo sia, per ciò solo,confinato nell’ambito dell’irrilevanza e integralmente sottratto a qualsiasiverifica contenutistica, allorché esso rappresenti il titolo dell’ingerenza neidati bancari del contribuente. La Corte di giustizia ha infatti ammonito,con riguardo alla cooperazione amministrativa nel sistema fiscale, che unadecisione che ingiunga la comunicazione di informazioni dando seguito auna richiesta mirante a svolgere una ricerca “generica” di informazionisarebbe assimilabile a un intervento arbitrario o sproporzionato deipubblici poteri (CGUE, cause riunite C-245/19 e C-246/19, ÉtatNumero registro generale 4923/2019Numero sezionale 8850/2025Numero di raccolta generale 19960/2026Data pubblicazione 15/06/2026luxembourgeois, cit., punto 113). L’interpretazione evolutivaconvenzionalmente e unionalmente orientata impone dunque dimantenere ferma la natura interna e preparatoria dell’autorizzazione, madi esigere, anzitutto, che essa preesista alla richiesta di consultazione delconto bancario, essendo il titolo dell’ingerenza, e, al contempo, che rechiun contenuto minimo idoneo a rendere verificabili, anche ex post, ipresupposti, l’oggetto e i limiti dell’accesso, così da assicurare chel’ingerenza risulti delimitata, controllabile e proporzionata.Va, anzi, valorizzata la giurisprudenza di questa Corte secondo cui glieffetti dell’illegittimità del provvedimento autorizzatorio all’accessodomiciliare, e a maggior ragione quelli della sua mancanza, refluisconosulla legittimità dell’atto impositivo scaturito dall’accesso fondato sulladocumentazione acquisita in quella sede, non rilevando che tale sanzionenon sia prevista espressamente, in quanto essa deriva dalla regolagenerale secondo cui l’assenza di un presupposto del procedimentoamministrativo inficia tutti gli atti nei quali esso si articola (Cass. n.32101/2018; Cass. nn. 25049 e 25050/2025). Si tratta di un rimedio utilea presidiare il rischio d’ingerenza sproporzionata e a sanzionarla, qualorasi verifichi. Ancora in base alla giurisprudenza unionale, la facoltà, per undeterminato soggetto, di agire in giudizio al fine di far constatare laviolazione dei diritti conferitigli dal diritto dell’Unione garantisce aquest’ultimo una tutela giurisdizionale effettiva, purché il giudice investitodella controversia disponga della possibilità di esercitare il propriocontrollo sull’atto o sulla misura da cui trae origine detta violazione(CGUE, 13 marzo 2007, Unibet, C-432/05, punto 58; CGUE, GrandeSezione, État luxembourgeois, cit., punto 101), il che esige che quell’attoo quella misura presentino un contenuto idoneo a renderne verificabili ipresupposti, l’oggetto e i limiti. Questa Corte ha coerentemente giàritenuto che un potere di indagine incontrollato, immotivato ed eccessivopossa cagionare un pregiudizio alle libertà costituzionali volta per voltaNumero registro generale 4923/2019Numero sezionale 8850/2025Numero di raccolta generale 19960/2026Data pubblicazione 15/06/2026coinvolte e ha stabilito che l’esigenza di evitare un tale pregiudizio vienerealizzata proprio attraverso il sistema delle autorizzazioni (Cass., Sez. U.,n. 3182/2022, par. 5.4). La Corte EDU, dal canto suo, ha chiarito che,anche ai fini dei parametri di diritto unionale, ciò che conta è verificare sela procedura, compresa la modalità di acquisizione degli elementi di prova,sia stata complessivamente equa, il che comporta l’esame dell’illegalità inquestione e, ove sussista la violazione di un altro diritto tutelato dallaConvenzione, del carattere di tale violazione (Corte EDU, Grande Camera,[OSCURATO:PERSONA] e altri c. Spagna, 2019, § 150). Su questa falsariga, ancheda ultimo, questa Corte ha mostrato chiaramente di propendere, inun’ottica di interpretazione unionalmente, convenzionalmente ecostituzionalmente orientata, per l’opzione secondo cui la mancanza diautorizzazione, o di motivazione di essa, all’accesso presso la sede dellasocietà o dei locali in cui si esercita l’attività imprenditoriale comportal’inutilizzabilità dei dati e documenti acquisiti in esito all’accesso nonautorizzato o eseguito in virtù di un’autorizzazione non adeguatamentemotivata (Cass. n. 13696/2026).Non occorre, tuttavia, attendere gli esiti della pronuncia delle SezioniUnite sollecitata con l’ordinanza da ultimo citata, poiché il presentegiudizio si colloca su un piano più specifico e concretamente applicativo. Inquesta prospettiva, non assume rilievo il più ampio problema dellaconfigurabilità, in termini generali, di una categoria dell’inutilizzabilitàdegli atti illegittimi: qui viene piuttosto in considerazione l’applicazione, auna specifica ipotesi di acquisizione di dati bancari, dei parametri ricavabilidall’art. 8 CEDU, come interpretato dalla Corte EDU, e dagli artt. 7, 8 e 52della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, secondo unaverifica necessariamente ancorata alle concrete modalità dell’ingerenza ealle garanzie che la devono presidiare. In tale ottica, la mancataallegazione dell’autorizzazione, a fronte di una specifica contestazionedella parte, non si esaurisce in una mera omissione formale, poiché siNumero registro generale 4923/2019Numero sezionale 8850/2025Numero di raccolta generale 19960/2026Data pubblicazione 15/06/2026riverbera direttamente sulla possibilità di controllo del titolo dell’ingerenzae, quindi, sull’effettività del diritto di difesa. Non è in discussione, dunque,un’irregolarità meramente esteriore, bensì la concreta possibilità per ilcontribuente di verificare se l’autorizzazione richiamata nell’avvisopreesistesse effettivamente alle indagini, a quali rapporti fosse riferita,quali soggetti coinvolgesse, quale fosse il perimetro dell’accessoconsentito e se sussistessero i presupposti della richiesta. È proprio questaopacità del titolo autorizzativo, derivante dalla sua mancata ostensione,che mortifica le attività difensive e impedisce un controllo giurisdizionalepieno sulla necessità e proporzionalità dell’ingerenza. Né vale opporre unpreteso contrasto con Cass. n. 16988/2025, poiché il cuore di quelladecisione risiede nell’affermazione che, in quel caso, non emergeva nédalla sentenza impugnata né dal ricorso per cassazione che dall’irritualitàprocedimentale accertata gli operanti o l’Ufficio avessero tratto elementi diprova posti a fondamento della pretesa impositiva, così da troncarelogicamente e giuridicamente ogni possibile relazione di dipendenza tral’atto illegittimo e l’atto successivo. Nel caso qui in esame, invece, lalesione denunciata investe direttamente il titolo che avrebbe dovutoconsentire di verificare la legittimità dell’acquisizione delle risultanzebancarie e, quindi, il momento stesso in cui la parte avrebbe dovuto poterapprontare una difesa informata ed effettiva.Segnatamente si è in presenza di una causa di invalidità derivata, totale oparziale, dell’avviso, che è onere della parte introdurre tempestivamentenel giudizio (Cass. n. 5971/2026, punto 5.3), secondo il principiodispositivo che governa il processo tributario e ne perimetra la cognizioneincidentale (Cass., Sez. U., n. 643/2015). Né osta a tale conclusione ild.lgs. n. 219 del 2023, che ha introdotto nella l. n. 212 del 2000 gli artt.7-bis, 7-ter e 7-quater in materia di annullabilità, nullità e irregolaritàdegli atti dell’amministrazione finanziaria. Come già chiarito da questaCorte, la nuova disciplina è imperniata, quanto alle ipotesi di invalidità,Numero registro generale 4923/2019Numero sezionale 8850/2025Numero di raccolta generale 19960/2026Data pubblicazione 15/06/2026sulla dicotomia tra atti annullabili, per i quali è escluso il rilievo d’ufficio, erilevabilità officiosa del profilo d’invalidità qui in discussione (Cass. n.2385/2025; Cass. n. 27053/2025, punto 4.5; Cass. n. 5954/2026).Tale conclusione trova ulteriore conferma alla luce dell’art. 8 CEDU, poichél’acquisizione e l’esame dei dati bancari del contribuente integranoun’ingerenza nella sfera della vita privata che può reputarsi conforme aiparametri convenzionali soltanto se assistita da un titolo legalepreviamente esistente, idoneo a rendere verificabili i presupposti, l’oggettoe i limiti della misura. Un’autorizzazione rilasciata soltanto dopol’esaurimento delle indagini e dopo la notificazione dell’avviso, proprioperché successiva al fatto invasivo che avrebbe dovuto legittimare, non èin grado di svolgere tale funzione e si risolve in un atto radicalmenteinidoneo sul piano genetico.Nella specie, la sentenza impugnata ha ritenuto sufficiente il merorichiamo, nell’avviso di accertamento, all’esistenza di una previaautorizzazione del [OSCURATO:PERSONA] dell’Agenzia delle Entratedell’Umbria, reputando irrilevante che l’atto non fosse allegato. Taleconclusione non è corretta. Se, infatti, l’autorizzazione rappresenta il titolodell’ingerenza nei dati bancari del contribuente, la sua mancataallegazione, a fronte di specifica contestazione, non consente alla parte diverificarne l’effettiva esistenza, la data, il contenuto minimo, il perimetrosoggettivo e oggettivo e la riferibilità all’attività istruttoria espletata, conconseguente compressione del diritto di difesa. Ne consegue l’illegittimitàdell’avviso di accertamento nella parte in cui esso si fonda sulle risultanzebancarie così acquisite, salvo che il giudice di merito accerti, in concreto,se e in quale misura la pretesa possa residuare sulla base di ulteriorielementi ritualmente acquisiti. Può quindi enunciarsi il seguente principiodi diritto: «In tema di accertamento tributario fondato su indaginibancarie, l’autorizzazione prevista dall’art. 32, primo comma, n. 7), delNumero registro generale 4923/2019Numero sezionale 8850/2025Numero di raccolta generale 19960/2026Data pubblicazione 15/06/2026d.P.R. n. 600 del 1973, in materia di imposte dirette, e dall’art. 51,secondo comma, n. 7), del d.P.R. n. 633 del 1972, in materia di IVA, purconservando, nel diritto interno, natura di atto preparatorio eorganizzativo, costituisce il titolo dell’ingerenza nei dati bancari delcontribuente e deve essere resa conoscibile in modo da consentire laverifica della sua esistenza, della sua collocazione temporale, dei suoipresupposti, dell’oggetto e dei limiti dell’accesso. Ne consegue che, ove, afronte di specifica contestazione del contribuente, risulti chel’autorizzazione non sia allegata né comunque resa conoscibile nel suocontenuto essenziale, la documentazione bancaria acquisita èinutilizzabile, in quanto l’avviso di accertamento è invalido per la parte incui la pretesa impositiva si fondi su di essa».La sentenza impugnata va, pertanto, cassata in relazione al motivoaccolto, con rinvio al giudice di merito, in diversa composizione, anche perle spese del giudizio di legittimità.Con il terzo motivo, si lamenta che, “in ordine alle omissioni e al puntodella sentenza impugnata relativi all’appello proposto dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]”,la decisione di secondo grado “risulta del tutto carente, non avendo ilGiudice di appello motivato alcunché, se non limitatamente all’erratarisposta o menzione” le “eccezioni preliminari relativamente all’intero attodi appello”, tra cui quelle concernenti la violazione dell’art. 12 L. n. 212 del2000, dell’art. 52 d.P.R. n. 633 del 1972, del d.P.R. n. 600 del 1973 edell’art. 21-septies L. n. 241 del 1990, nonché quelle relative al reddito dipartecipazione, all’“accertamento unitario alla società” e agli “altri rilievidell’accertamento individuale”.Il terzo motivo resta assorbito dall’accoglimento del secondo motivo, cheimpone la cassazione con rinvio per la verifica dell’incidenza dellerisultanze bancarie e per il conseguente riesame del merito dellaNumero registro generale 4923/2019Numero sezionale 8850/2025Numero di raccolta generale 19960/2026Data pubblicazione 15/06/2026controversia anche con riguardo alle questioni prospettate dalla parte enon esaminate dalla sentenza impugnata.Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso va accolto neitermini di cui in motivazione in relazione al secondo motivo, rigettato ilprimo e assorbito il terzo; la sentenza impugnata va cassata con rinvio. Lespese del giudizio di legittimità sono rimesse al giudice di rinvio. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso nella parte proposta in nomedell’”Ex studio legale associato Panzarola-Accica”; rigetta il primo motivodel ricorso, accoglie il secondo e dichiara assorbito il terzo; cassa lasentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte digiustizia tributaria di secondo grado dell’Umbria, in diversa composizione,anche per le spese del giudizio di legittimità.Così deciso all’esito della camera di consiglio del 16/12/2025 e, in sede diriconvocazione del 09/02/2026.La PresidenteAngelina-[OSCURATO:PERSONA]