CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 10576/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20427/2015 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 10 giugno 1955, rappresentato e difeso da se stesso (Avvocato), con domicilio eletto presso l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (con studio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 543-int. 16-); - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, domicilia; - con troricorrente - R.G.N. 20427/2015-Casa. sez. 5 civ.-[OSCURATO:PERSONA], relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]/A.E. avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale per la Sicilia (n. 154/01/2015), pronunciata il 1 111 dicembre 2014 e depositata il 15 gennaio 2015; udita la relazione svolta nell'adunanza camerale del 27 ottobre 2021; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], esercente l'attività professionale di avvocato, ricorre con quattro motivi per la cassazione della sentenza, indicata in epigrafe, di rigetto parziale dell'appello dallo stesso proposto avverso la sentenza (n. 541/07/2011) con la quale la CTP di Agrigento (dichiarata cessata la materia del contendere quanto alle sanzioni) aveva (per il resto) rigettato l'impugnazione di avviso di accertamento (IVA ed imposte dirette), per l'anno 2006, emesso in forza di maggiori reddito e volume d'affari determinati mediante accertamenti bancari (ex artt. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 51 del d.P.R. n. 633 del 1972). 2. L'Agenzia delle Entrate («A.E.») si difende con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso non merita accoglimento. 2. Con il motivo n. 1 di ricorso, ex art. 360, comma 1, nn. 3 e 5„ c.p.c., «in relazione all'art. 115 c.p.c. e art. 32 d.P.R. 600/73» si deducono «mancanza e/o illogicità della motivazione ...in merito all'eccezione di nullità dell'avviso di accertamento impugnato in quanto fondato su prove illegittimamente acquisite», in forza di accertamenti bancari eseguiti in assenza di autorizzazione (e, quindi, con conseguente violazione del principio di disponibilità delle prove di cui al citato art. 115 c.p.c.). 2.1. Il motivo in esame oltre a presentare profili di inammissibilità è infondato. Esso, difatti, si atteggia quale motivo complesso deducente profili tra loro intrinsecamente incompatibili, laddove, con riferimento al medesimo capo sella sentenza impugnata, deduce tanto un'omessa R.G.N. 20427/2015-Cass. sez. 5 civ.-[OSCURATO:PERSONA], relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]/A.E. motivazione quanto una motivazione illogica. Le dette censure, peraltro, sono prospettate in termini non congruenti con l'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., nella sua formulazione, ratione temporis applicabile, successiva alla sostituzione ad opera del d.l. n. 83 del 2012, in quanto non deducenti un omesso esame di un fatto (storico), oltre che infondate. Sotto tale ultimo aspetto, esse difatti prospettato una violazione di legge per aver la CTR utilizzato prove non utilizzabili, quali, a dire del ricorrente, gli elementi emergenti dalle indagini bancarie in quanto prive della necessaria autorizzazione, a nulla rilevando, sempre per il contribuente, la ritenuta assenza da parte del Giudice d'appello di un concreto pregiudizio per il destinatario dell'avviso di accertamento, che, invece, per quanto vorrebbe il motivo di ricorso, dovrebbe identificarsi con la stessa assenza di autorizzazione. La non condivisibile tesi del ricorrente non considera però che la mancanza di autorizzazione alle indagini bancarie, peraltro non necessitante di motivazione in quanto non qualificabile quale provvedimento o atto impositivo (Cass. sez. 5, 24/07/2018, n. 19564, Rv. 649853-01), con richiesta, agli istituti bancari, di copia delle movimentazioni dei conti bancari, non implica, in assenza di previsioni specifiche, l'inutilizzabilità dei dati acquisiti, salvo che ne sia derivato un concreto pregiudizio al contribuente, nella specie escluso dalla CTR e non identificabile nella mera assenza dell'autorizzazione stessa, come invece vorrebbe il ricorrente, ovvero venga in discussione la tutela di diritti fondamentali di rango costituzionale dello stesso, come l'inviolabilità della libertà personale o del domicilio, in quanto detta autorizzazione attiene solo ai rapporti interni ed in materia tributaria non vige il principio, invece sancito dal c.p.p., dell'inutilizzabilità della prova irritualmente acquisita (Cass. sez. 6-5, 28/05/2018, n. 13353, Rv. 648619-01, sul punto si veda anche Cass. sez. 5, 18/04/2018, n. 9480, Rv. 647825-01). Quanto R.G.N. 20427/2015-Cass. Sez. 5 civ.-[OSCURATO:PERSONA], relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]/A.E. innanzi, da un lato, evidenzia la non pertinenza del richiamo che il motivo di ricorso fa a Cass. Sez. U, 21/11/2002, n. 16424, riferendosi essa alla diversa fattispecie inerente l'autorizzazione all'accesso domiciliare, e, dall'altro, esclude la prospettata apoditticità della motivazione della CTR che, invece, nella specie garantisce il «minimo costituzionale» in quanto tale da far percepire il relativo iter logico- giuridico seguito e difatti criticato con il motivo di ricorso (per l'apparenza motivazionale si vedano, ex plurimis: Cass. Sez. U., 03/11/2016, n. 22232, Rv. 641526-01, Cass. Sez. U., 07/04/2014, n. 8053, Rv. 629830-01, e n. 8054, Cass. sez. 5, 05/05/2021, n. 11687, in motivazione, inerenti fattispecie ricadenti nella nuova formulazione dell'art. 360 c.p.c. ad opera dell'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv., con modif., dalla I. 7 agosto 2012, n. 234; Cass. sez. 5, 27/11/2019, n. 30916, in motivazione, nonché Cass. sez. 5, 29/03/2019, n. 8834, in motivazione; Cass. sez. 5, 28/02/2019, n. 5906, in motivazione). 3. I motivi nn. 2, 3 e 4 di ricorso sono suscettibili di trattazione congiunta, in ragione della connessione delle questioni relative ai rispettivi oggetti. 3.1. I motivi in esame, infondati per taluni profili, sono inammissibili, anche al netto del tentativo di sostituire proprie valutazioni di merito (finanche di natura probatoria) a quelle del Giudice e direzione della critica verso l'avviso di accertamento e non contro la sentenza impugnata (in particolare pag. 16 e ss.). Al di là della mera indicazione nelle rubriche del vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., con le cesure in argomento, difatti, si deducono, in relazione al n. 5 del detto articolo, ancorché nella sua formulazione successiva alla sostituzione operata con il d.l. n. 83 del 2012, meri vizi di insufficienza e carenza motivazionale laddove, a detta del ricorrente, la CTR: avrebbe «liquida[to] in poche righe» il motivo d'appello inerente il capo della sentenza di primo grado R.G.N. 20427/2015-Cass. sez. 5 civ.-[OSCURATO:PERSONA], relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]/A.E. relativo alla legittimità del provvedimento impositivo con riferimento all'art. 39 del d.P.R. n. 600 del 1973 (motivo n. 2); «avrebbe dovuto meglio esaminare l'eccezione» relativa alla violazione degli artt. 38 e 41 bis del d.P.R. n. 600 del 1973 (motivo n. 3); non avrebbe «spiegato analiticamente le ragioni» a fondamento del ritenuto mancato superamento del regime presuntivo governante la materia degli accertamenti bancari (motivo n. 4). In ragione della mancata spiegazione analitica di cui innanzi, peraltro, sempre per il contribuente, CTR avrebbe violato le regole sottese al detto riparto dell'onere probatorio nonché l'art. 115 c.p.c. Tale ultimo assunto, fermi restando gli evidenziati profili di inammissibilità, è destituito di fondamento, avendo la CTR fatto invece corretta applicazione (all'esito di accertamenti e valutazioni di fatto) dei principi governati la specifica materia ed in concreto escluso il superamento del relativo regime presuntivo. Quella in esame, difatti, integra una presunzione legale relativa, non necessitante dunque dei requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dall'art. 2729 c.c. per le presunzioni semplici, che si fonda sui dati emergenti dalle movimentazioni bancarie in termini sia di versamenti che di prelevamenti (questi ultimi, però, solo se trattasi di titolari di reddito d'impresa, in forza di Corte cost. n. 228 del 2014). Essa è superabile attraverso non mere presunzioni o affermazioni di carattere generale bensì in forza di rigorosa prova da parte del contribuente in merito ad ogni singolo movimento (stante la conseguente inversione dell'onere probatorio) che non si tratti di operazioni imponibili ovvero che le stesse siano state considerate già come tali, anche con riferimento all'eventuale sussistenza di specifici costi deducibili, ove non emergenti già dagli accertamenti effettuati (in merito si vedano, ex plurimis, Cass. sez. 5, 16/07/2020, n. 15161, Rv. 658425-01; Cass. sez. 5, 31/01/2017, n. 2432; Cass. sez. 5, 09/08/2016, n. 16697, Rv. 640983-01; Cass.R.G.N. 20427/2015-Cass. sez. 5 civ.-[OSCURATO:PERSONA], relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]/A.E. sez. 5, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 13112, Rv. 658392-01; Cass. sez. 5, 28/12/2017, n. 31024, Rv. 646682-01; Cass. sez. 5, 29/07/2016, n. 15857, Rv. 640618-01; Cass. sez. 5, 30/12/2015, n. 26111, Rv. 638173-01). Ove poi il contribuente, differentemente da quanto avvenuto nella specie, fornisca prova analitica della natura delle movimentazioni sui propri conti, in modo da superare la presunzione in oggetto, il giudice è comunque tenuto ad una valutazione altrettanto analitica di quanto dedotto e documentato, non essendo a tal fine sufficiente una valutazione delle suddette movimentazioni per categorie o per gruppi (Cass. sez. 5, 28/11/2018, n. 30786, Rv. 651566-01). Deve peraltro escludersi l'automatica inclusione, fra le componenti negative, delle operazioni di prelievo effettuate dal contribuente dai conti correnti a lui riconducibili, in quanto le operazioni sui conti medesimi, sia attive che passive, vanno considerate ricavi, essendo posto a carico del contribuente l'onere di indicare e provare eventuali specifici costi deducibili (Cass. sez. 5, 28/12/2017, n. 31024, Rv. 646682-01). 4. In conclusione, il ricorso non merita accoglimento ed il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali relative al presene giudizio di legittimità, in favore della controricorrente, che si liquidano, in applicazione dei parametri ratione temporis applicabili, in euro 4.100,00, oltre alle spese prenotate a debito. 4.1. Stante il tenore della pronunzia, ai sensi del comma 1 quater dell'art. 13, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (aggiunto dall'art. 1, comma 17, della I. 24 dicembre 2012, n. 228), deve darsi atto della sussistenza dei presupposti, processuali, per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto (circa i limiti di detta attestazione, da riferirsi esclusivamente al presupposto processuale della tipologia di R.G.N. 20427/2015-Cass. sez. 5 civ.-[OSCURATO:PERSONA], relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]/A.E. pronuncia adottata e non al presupposto sostanziale della debenza del contributo del cui raddoppio trattasi, si veda Cass. Sez. U, 20/02/20, n. 4315). P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali relative al presene giudizio di legittimità, in favore della controricorrente, che si liquidano in euro in euro 4.100,00, oltre alle spese prenotate a debito, dando atto, ai sensi del comma 1 quater dell'art. 13, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dei presupposti, processuali, per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo