CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 18 giugno 2026
Cassazione n. 20694/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
min,-ricorrente-controAgenzia delle entrate in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato,-resistente-avversola sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Emilia–Romagna n.876/2017 depositata il 06/03/2017.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/06/2026 dal Co:[OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 23615/2017Numero sezionale 4787/2026Numero di raccolta generale 20694/2026Data pubblicazione 18/06/2026Il geom. [OSCURATO:PERSONA] era attinto da avviso di accertamento a finiIrpef, Iva e Irap sull’anno di imposta 2008, con ripresa a tassazione delmaggior reddito derivante dalla vendita di due unità immobiliari inCalderara di Reno (BO). All’esito di indagini, anche bancarie, l’Ufficiorilevava che i prezzi dichiarati fossero inferiori ai valori OMI, che vi fossediscrepanza fra prezzo indicato in rogito e valore ai fini del mutuo, che vifossero stati prelievi bancari non giustificati, nell’ordine necessario acoprire la differenza fra prezzo dichiarato e tracciato ed il maggior prezzoverosimilmente convenuto in coerenza con il valore del bene.Reagiva la parte contribuente, trovando parziale apprezzamento delleproprie ragioni in ordine alla seconda unità compravenduta, dondericorreva in appello, cui l’Ufficio interponeva appello incidentale per i profilidi propria soccombenza.Il collegio di secondo grado riformava la sentenza nel senso diconfermare integralmente la ripresa a tassazione, donde ricorre percassazione la parte contribuente, agitando cinque motivi di doglianza,mentre l’Agenzia delle entrate, con il patrocinio dell’Avvocatura generaledello Stato, si è riservata di spiegare difese in udienza.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Vengono proposti cinque strumenti di impugnazione.1.1. Con il primo motivo si prospetta censura ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 3 del codice di rito civile per violazione dell’art. 51,secondo comma, n. 7 ed art. 52 d.P.R. n. 633/1972, nella sostanzalamentando che non sussista motivata autorizzazione alle indaginibancarie, sulle quali sono state raccolte le prove indiziarie della ripresa atassazione.1.2. Con il secondo motivo si prospetta censura ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 5 del codice di rito civile per omesso esame di fattodecisivo, consistente nella valutazione analitica degli elementi offerti dalNumero registro generale 23615/2017Numero sezionale 4787/2026Numero di raccolta generale 20694/2026Data pubblicazione 18/06/2026contribuente a prova contraria delle presunzioni induttive prodottedall’Ufficio.1.3. Con il terzo motivo si prospetta censura in parametro all’art. 360,primo comma, n. 3 del codice di procedura civile per violazione e falsaapplicazione degli articoli 2729 e 2697 del codice civile, dell’art. 39, primocomma, lett. d) d.P.R. n. 600/1973, dell’art. 54, secondo comma, d.P.R.n. 633/1972, nella sostanza criticando il riferimento ai valori OMI per laripresa a tassazione.1.4. Con il quarto motivo si prospetta censura ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 5 del codice di rito civile per omesso esame di fattodecisivo, consistente nella valutazione della differenza fra valore di rogitoe valore ricostruito dall’Ufficio circa il secondo appartamentocompravenduto, facendo riferimento a unità contigua, ma completamentediversa, invece che aver riguardo alla perizia di stima resa dall’incaricatodella banca, in sede di istruttoria del mutuo.1.5. Con il quinto motivo si prospetta censura in parametro all’art.360, primo comma, n. 3 del codice di procedura civile per violazione efalsa applicazione degli articoli 2729 e 2697 del codice civile, dell’art. 39,primo comma, lett. d) d.P.R. n. 600/1973, nella sostanza criticando lasentenza per aver fatto riferimento agli indizi offerti dall’Ufficio,considerandoli analiticamente e senza una visione di sintesi, senzabilanciarli con le deduzioni di parte privata e violando così i criteri diformazione della prova e della sua valutazione.2. Risulta fondato ed assorbente il primo motivo, relativo alla mancataautorizzazione alle indagini bancarie, rappresentata nei gradi di merito dalpatrocinio della parte contribuente.Sotto il profilo delle garanzie del contribuente, la recente decisionedella Corte EDU, Ferrieri e Bonassisa c. Italia, dell’8 gennaio 2026, haescluso che l’assetto dei rimedi interni, per come concretamenteNumero registro generale 23615/2017Numero sezionale 4787/2026Numero di raccolta generale 20694/2026Data pubblicazione 18/06/2026configurato, assicuri un controllo effettivo a posteriori circa i vizidell'autorizzazione alle indagini bancarie.2.1 In tale contesto, la giurisprudenza di questa Corte di legittimità vainterpretata in chiave evolutiva alla luce del sopravvenuto quadroconvenzionale ed eurounitario. Deve, invero, restare fermo il giàaffermato principio a tenore del quale l’autorizzazione prevista dall’art. 32,comma 1, n. 7, del d.P.R. n. 600 del 1973 e dall’art. 51, comma 2, n. 7,del d.P.R. n. 633 del 1972 si configura, sul piano del diritto interno, comeprovvedimento impositivo e, pertanto, non soggetto, in via generale, a unautonomo obbligo di motivazione secondo i moduli della l. n. 241 del 1990o dell’art. 7 della l. n. 212 del 2000 (Cass. n. 14026/2012; Cass. n.19564/2018; Cass. n. 4853/2024).D’altronde, lo scopo della fase iniziale dell’indagine – nella quale,appunto, si colloca l’esame dei conti bancari – «è di raccogliereinformazioni di cui si suppone che l’autorità ricorrente non abbia unaconoscenza precisa e completa» (Corte di giustizia UE, Grande Camera, 6ottobre 2020, cause riunite C-245/19 e C-246/19, État luxembourgeois, §121). Quel che occorre, dunque, ha chiarito la CGUE, sia pure conriguardo alla cooperazione e all’assistenza reciproca nel settore fiscale, èche (§ 115) la motivazione «sia sufficiente a dimostrare che leinformazioni richieste non sono prive di qualsiasi prevedibile pertinenza,alla luce dell’identità del contribuente oggetto dell’indagine da cui traeorigine tale richiesta, delle esigenze di una siffatta indagine e, nell’ipotesiin cui sia necessario ottenere le informazioni di cui trattasi presso unapersona che le detiene, dell’identità di quest’ultima (v., in tal senso,sentenza 16 maggio 2017, [OSCURATO:PERSONA], C-682/15, § 76, 78,80 e 82)». Ne consegue che l’originaria inesistenza della preventivaautorizzazione è atto che rileva nei rapporti interni tra uffici e la cuifunzione non si proietta automaticamente sulla struttura formale dell’attoNumero registro generale 23615/2017Numero sezionale 4787/2026Numero di raccolta generale 20694/2026Data pubblicazione 18/06/2026impositivo (Cass. n. 16874/2009; Cass. n. 20420/2014; Cass. n.3628/2017; Cass. n. 3242/2021; Cass. n. 4853/2024); la mancataallegazione può, tuttavia, incidere sul dispiegamento delle attivitàdifensive (vedi Cass. n. 11368/2026).2.2. Questa Corte, peraltro, pur affermando che la mera assenzadell’autorizzazione o la sua irregolarità non comportano, secondol’orientamento consolidato, l’automatica inutilizzabilità dei dati acquisiti,ha, tuttavia, costantemente avvertito che a diverse conclusioni si devepervenire qualora ne sia derivato un concreto pregiudizio per ilcontribuente ovvero venga in rilievo la lesione di diritti fondamentali dirango costituzionale (Cass. n. 13353/2018; Cass. n. 9480/2018; Cass. n.3242/2021; Cass. n. 10576/2022; Cass. n. 4853/2024; Cass. n.27128/2025).Nondimeno, proprio le coordinate ermeneutiche ormai ricavabilidall’art. 8 CEDU, come interpretato dalla Corte EDU nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] c. Italia, e dagli artt. 7, 8 e 52 della Carta dei dirittifondamentali dell’Unione europea, letti alla luce della giurisprudenza dellaCorte di giustizia, non consentono più di intendere tali approdi nel sensoche l’atto autorizzativo sia, per ciò solo, confinato nell’ambitodell’irrilevanza e comunque integralmente sottratto a qualsiasi verificacontenutistica, allorché esso rappresenti il titolo dell’ingerenza nei datibancari del contribuente. La Corte di giustizia ha difatti ammonito, conriguardo alla cooperazione amministrativa nel sistema fiscale, che«Pertanto, una decisione che ingiunga la comunicazione di informazioni,con la quale l’autorità interpellata dia seguito a una richiesta di scambio diinformazioni dell’autorità richiedente mirante a far svolgere una ricerca«generica» di informazioni, come quella di cui al considerando 9 delladirettiva 2011/16, sarebbe assimilabile a un intervento arbitrario osproporzionato dei pubblici poteri» (CGUE, cause C-245/19, C-246/19,§113).Numero registro generale 23615/2017Numero sezionale 4787/2026Numero di raccolta generale 20694/2026Data pubblicazione 18/06/20262.3. L’interpretazione evolutiva orientata convenzionalmente e insenso eurounitario impone, dunque, di mantenere ferma la natura internae preparatoria dell’autorizzazione, ma di esigere, anzitutto, che essapreesista alla richiesta di consultazione del conto bancario, essendo iltitolo dell’ingerenza e, al contempo, che essa rechi un contenuto minimoidoneo a rendere verificabili, anche ex post, i presupposti, l’oggetto e ilimiti dell’accesso, così da assicurare che l’ingerenza risulti delimitata,controllabile e proporzionata. In questo senso, il diritto vivente di questaCorte non viene dismesso, ma armonizzato con il sopravvenuto quadrosovranazionale. Va, anzi, valorizzata e recepita nell’ambito in discussionela giurisprudenza di questa Corte in base alla quale gli effettidell’illegittimità del provvedimento autorizzatorio all’accesso domiciliare(e, a maggior ragione, quelli della mancanza di esso) refluiscono sullalegittimità dell’atto impositivo scaturito dall’accesso che sia fondato sulladocumentazione acquisita in quella sede, «non rilevando che tale sanzionenon sia prevista espressamente, in quanto essa deriva dalla regolagenerale secondo cui l'assenza di un presupposto di un procedimentoamministrativo inficia tutti gli atti nei quali esso si articola» (Cass. n.32101/2018; Cass. nn. 25049 e 25050/2025). Sul punto, cfr. ampliusCass. T., n.19956/2026 e n. 19960/2026.3. Ne consegue che, nel caso in esame, le risultanze dellemovimentazioni bancarie non possono trovare ingresso nel giudizio, sicchéla valutazione complessiva del quadro indiziario dev’essere rieditataespungendone quei profili, con una valutazione di merito complessiva, allaluce dei principi già espressi da questa Suprema Corte di legittimità inordine ai carattere indiziario dei valori OMI, dei rapporti fra prezzo fissatoin contratto e importo del mutuo richiesto, della comparabilità oggettiva ecronologica con altre operazioni immobiliari.L’accoglimento del primo motivo comporta l’assorbimento degli altri. P.Q.MNumero registro generale 23615/2017Numero sezionale 4787/2026Numero di raccolta generale 20694/2026Data pubblicazione 18/06/2026La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa lasentenza impugnata in relazione al primo motivo accolto, assorbiti gli altri,e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di II grado dell’Emilia-Romagna, indiversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese delgiudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 05/06/2026.Il PresidenteAndreina GIUDICEPIETRO