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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 14 ottobre 2022

Cassazione n. 33104/2022

Testo disponibile della fonte

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4/2018 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 33624/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 7, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO NAPOLI n. 1567/2018 depositata il 06/04/2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre, con un unico motivo, per la cassazione della sentenza n.1567/2018 della Corte di appello di Napoli, pubblicata il 6.04.2018, che aveva rigettato l'impugnazione proposta avverso la sentenza del Tribunale con la quale era stata respinta l'opposizione della Regione al decreto ingiuntivo n.8830/2010 emesso in favore del Consorzio CO.GE.RI. -d’ora in avanti,breviter, Consorzio- .

Atto con cui il Tribunale di Napoli aveva riconosciuto al detto Consorzio il rimborso della somma di euro 7.622,66 dallo stesso anticipata e liquidata a [OSCURATO:PERSONA] ed alla [OSCURATO:SOCIETA]., con sentenza n.3323/2000, a titolo di indennità per servitù di elettrodotto, nell’ambito di una procedura esecutiva per la realizzazione delle strutture riguardanti la bretella "Circumvallazione esterna di Napoli – [OSCURATO:PERSONA] - Asse di Supporto A.S.I. e raccordo in galleria tra la rotonda di Arzano e o svincolo di Miano".

La Corte territoriale confermava la pronuncia di primo grado nella parte in cui aveva riconosciuto la legittimazione passiva della Regione Campania rispetto alla domanda di restituzione degli oneri sopportati dal Consorzio in qualità di concessionario ex lege n.219/1981, per l’esecuzione delle dette opere infrastrutturali di ricostruzione post terremoto, in nome e per conto dell’ente concedente (prima CIPE, poi [OSCURATO:PERSONA], infine ente regionale).

Il collegio non riteneva, in definitiva, integrati i presupposti per l’applicazione del regime derogatorio al generale ed automatico subentro della Regione in tutti i rapporti attivi e passivi inerenti ai beni traferiti dal demanio statale a quello regionale, ai sensi dell’art. 3, c.3, DPCM [OSCURATO:DATA_NASCITA] – come modificato dall’art. 3 DPCM del [OSCURATO:DATA_NASCITA], né con riferimento alla prima parte della norma, né, per quanto qui interessa, con riguardo alla seconda ipotesi relativa alla sussistenza di un “contenzioso instaurato per fatti ed atti antecedenti alla scadenza di cui sopra, relativamente ai beni trasferiti”.

Secondo la Corte di appello di Napoli, infatti, detta disposizione andava intesa come riferita ai contenziosi ancora pendenti alla data del trasferimento dei beni (31 luglio 2001), non operando, pertanto, nel caso di specie in cui il contenzioso tra il Consorzio, [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA]. era stato definito con sentenza depositata il 3 maggio 2000, in epoca anteriore all’acquisizione della strada al demanio regionale. [OSCURATO:PERSONA] si è costituito con controricorso deducendo l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso ed ha depositato memoria chiedendo la rimessione della causa alle Sezioni Unite.

Si è costituito per la Regione Campania nel giudizio in epigrafe, l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] in sostituzione dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], stante il collocamento in quiescenza di quest’ultimo.

La causa è stata posta in decisione alla pubblica udienza del 14 ottobre 2022.

Il Procuratore Generale ha concluso per l’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Deve preliminarmente esaminarsi l'eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dal controricorrente con riferimento alla preclusione derivante dal giudicato esterno formatosi sulla sentenza della Corte di appello di Napoli n.2806/2018, divenuta definitiva nelle more del presente giudizio e riguardante, secondo il Consorzio, la medesima questione oggetto della presente controversia e cioè la legittimazione passiva della Regione Campania in relazione alle richieste di rimborso degli oneri dedotti dal concessionario CO.GE.RI.

L'eccezione non ha pregio.

Giova anzitutto richiamare il consolidato orientamento di questa Corte per cui, allorquando due giudizi tra le stesse parti vertano sullo stesso rapporto giuridico e uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento già compiuto in ordine a una situazione giuridica e la soluzione di una questione di fatto o di diritto che abbiano inciso su un punto fondamentale comune ad entrambe le cause e abbiano costituito la logica premessa contenuta nel dispositivo della sentenza passata in giudicato, precludono il riesame del punto accertato e risolto anche nel caso in cui il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che costituiscono lo scopo e il petitum del primo - cfr., Cass.

S.U.,n. 13916 del 16/06/2006 e più di recente Cass.n.27304/2018 e Cass. n.6091/2020 -.

Peraltro, l'autorità del giudicato sostanziale risulta circoscritta oggettivamente, operando soltanto entro i rigorosi limiti degli elementi costitutivi dell'azione e presuppone che tra la precedente causa e quella in atto vi sia identità di parti, di "petitum" e di "causa petendi", restando irrilevante l'eventuale identità delle questioni giuridiche o di fatto da esaminare per pervenire alla decisione (Cass.,n. 6830 del 24/03/2014; Cass.n.15817 del 07/06/2021), nonché ogni affermazione eccedente la necessità logico-giuridica della decisione, da considerarsi come un "obiter dictum" e come tale non vincolante (Cass.,n. 3793 del 08/02/2019; Cass., n. 1815 del 08/02/2012).

In linea con tale diritto vivente Cass. n.17013/2022, resa in fattispecie analoga a quella oggetto del presente giudizio ed a proposito del significato proprio dell’inciso finale dell’art. 3, c.3, DPCM [OSCURATO:DATA_NASCITA], ha ritenuto che “quand’anche affrontato in altre statuizioni giudiziali rese fra le parti non rientra né nel petitum né nella causa petendi dell’odierno giudizio, attendendo all’interpretazione di un dato normativo che non può che spiegare effetti unicamente nel giudizio definito e non già esportarsi nel giudizio in cui viene in discussione la portata ermeneutica di siffatto dato normativo.” A tali conclusioni, nel senso di escludere l’effetto preclusivo sul ricorso in esame derivante dagli effetti estensivi del giudicato invocato dal controricorrente, deve giungersi anche in considerazione del fatto che l’interpretazionegiuridica della norma, concernendo un’attività consustanziale allo stesso esercizio della funzione giurisdizionale, non può mai costituire un limite all'esegesi esercitata da altro giudice, né è suscettibile di passare ingiudicato autonomamente dalla domanda e dal capo di essa cui si riferisce, assolvendo ad una funzione meramente strumentale rispetto alla decisione -cfr.

Cass., n. 174 del 09/01/2015, Cass., n.23723 del 21/10/2013, cfr. anche Cass., n.21561 del 20/10/2010 - .

Sulla base di tali considerazioni, priva di pregio risulta altresì l’ulteriore eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dal controricorrente con riferimento al contenuto del motivo di ricorso, volto a censurare, secondo il Consorzio, l’interpretazione di un contratto (la convenzione di concessione tra il Consorzio CO.GE.RI. e il concedente, siglata in data 1° settembre 1982) fornita dalla sentenza di appello, attività incensurabile in sede di legittimità se non per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale ovvero nell'ipotesi di omesso esame di un fatto decisivo e oggetto di discussione tra le parti -cfr., di recente, Cass. n.10745/2022-.

Ed invero, con l’unico motivo di ricorso la Regione deduce, ai sensi dell’art. 360, c.1 n.3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 12 delle Preleggi al c.c., in relazione all’interpretazione dell’art. 101 d.lgs. n.112/1998, nonché dell’art. 3 del DPCM del [OSCURATO:DATA_NASCITA], come modificato dal DPCM del 21.09.2001, tale censura inerendo propriamente, come si è detto, alla portata ermeneutica di un dato normativo, di cui si prospetta una differente interpretazione in punto di diritto rispetto a quella resa nei gradi di merito, senza in alcun modo demandare a questa Corte un’indagine di fatto sul merito delle clausole della convenzione di concessione che, peraltro, nell’architettura del ricorso resta sullo sfondo.

Passando all’esame del motivo, la Regione sostiene la propria carenza di legittimazione passiva in ordine al rimborso in favore del concessionario Co.Ge.Ri. degli oneri da questi pagati ai privati espropriati in forza della convenzione cit., alla luce della normativa relativa al trasferimento delle strade non comprese nella rete stradale e autostradale nazionale.

Giova premettere che l'art. 3 DPCM [OSCURATO:DATA_NASCITA], dopo aver fissato, al comma 1, la regola secondo cui "Le regioni o gli enti locali individuati con legge regionale titolari e gestori delle strade, subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi inerenti ai beni trasferiti, esercitandone i relativi diritti ed assumendone gli obblighi con le eccezioni indicate al comma 3" prevede, come deroga, nel successivo comma 3 menzionato che "Resta di competenza ed a carico dell'[OSCURATO:PERSONA] l'ultimazione dei lavori per i quali alla data del trasferimento sia stato pubblicato il bando di gara per la realizzazione ovvero lavori per i quali, entro il 31 dicembre 2000, sia stata definita la progettazione e autorizzata dai competenti organi [OSCURATO:PERSONA] la pubblicazione del bando di gara ".

La norma prevede, inoltre, che "Resta altresì di competenza ed a carico del medesimo ente il contenzioso instaurato per fatti ed atti antecedenti alla scadenza di cui sopra, relativamente ai beni trasferiti".

Secondo la ricorrente la Corte di appello avrebbe errato nell’interpretazione del quadro normativo di riferimento, dovendosi interpretare la previsione contenuta nel comma 3 dell’art. 3 del DPCM [OSCURATO:DATA_NASCITA], così come modificato dal DPCM 21.9.2001, ai sensi dell’art. 101 d.lgs. n.112/1998, nel senso che sono attribuiti all’[OSCURATO:PERSONA] la competenza e l’onere relativi a tutto il contenzioso instaurato per fatti ed atti antecedenti al trasferimento e, dunque, per qualsiasi controversia che tragga origine da eventi (fatti od atti) intervenuti prima del 31.12.2000.

Infatti, il disposto di cui all’art. 3, comma 3 cit., secondo la prospettazione della Regione, non si limiterebbe a porre in capo all’[OSCURATO:PERSONA] l’ultimazione dei lavori in corso sulle opere trasferite, ma attribuirebbe alla stessa società anche la competenza e l’onere di tutto “il contenzioso instaurato per fatti ed atti antecedenti alla scadenza di cui sopra, relativamente ai beni trasferiti.” La Regione aggiunge che, nel caso di specie, il contenzioso, oltre a riferirsi ad una procedura ablativa già conclusa, era stato azionato prima del trasferimento dell’opera al demanio regionale, essendo irrilevante, al fine di incardinare la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], la circostanza – valorizzata invece dalla Corte di appello a sostegno dell’opposta interpretazione della norma – che il contenzioso in parola fosse anche già stato definito in data antecedente al 31.12.2000.

La ricorrente precisa che il riferimento ad accadimenti anteriori alla data cit., rappresentato dall’epoca in cui si è verificato l’evento (fatto od atto) in relazione al quale è sorto il contenzioso individuerebbe, senza margini d’incertezza, l’unico criterio temporale distributivo della responsabilità tra gli enti succedutisi.

La Corte di appello, pertanto, avrebbe dovuto ritenere necessaria e sufficiente, per escludere la legittimazione passiva della Regione, la circostanza che la domanda di restituzione azionata dal Consorzio fosse fondata sul pagamento della somma dovuta e liquidata a [OSCURATO:PERSONA] e alla [OSCURATO:SOCIETA]. con sentenza n.3323 del 3.5.2000, trovando quindi titolo in fatti ed atti di gran lunga anteriori alla data del 31.12.2000.

La censura è fondata.

Ed invero, la ricostruzione del dato normativo avallata da parte ricorrente risulta coerente con il più recente indirizzo di questa Corte (cfr. Cass., 17013/2022) teso a considerare, ai fini della corretta interpretazione di tale inciso, unicamente la circostanza che la pretesa al rimborso oggetto del contenzioso si ricolleghi a fatti ed atti anteriori al trasferimento, dovendosi intendere l’avverbio “altresì” come propriamente riferito ai beni trasferiti e non già ai beni rimasti appannaggio dell’[OSCURATO:PERSONA] in quanto inerenti ai lavori indicati nella prima parte della norma.

E tanto in virtù di un’interpretazione del dato normativo volta a promuovere l’autonomia delle due previsioni derogatorie di cui all’art. 3, c.3.

DPCM cit., ove si consideri che alle ipotesi di ultrattività della competenza di [OSCURATO:PERSONA] contemplate nella prima parte della norma come relative allo stato dei lavori ed agganciate alla data di pubblicazione del bando o, in sua assenza, alla circostanza che entro il 31.12.2000 sia stata definita la progettazione ed autorizzata la pubblicazione del bando, si “aggiunge” l’ulteriore fattispecie eccezionale rappresentata in funzione dell’insorgenza di un contenzioso relativo ai beni trasferiti.

Ed invero, nessun elemento testuale depone nel senso di collegare tale inciso finale alle ipotesi precedenti, né tantomeno di inferire che il contenzioso al quale si fa cenno debba essere iniziato in epoca anteriore alla data del trasferimento dei beni.

Come evidenziato da Cass., 17013/2022, “l’intentio dell’art. 3, c.3, ult. parte, risulta essere proprio quello di escludere la successione in capo alle Regioni quando il contenzioso successivamente instaurato riguardi, appunto, fatti ed atti antecedenti alla scadenza che, dunque si collocano in epoca anteriore al trasferimento, per nulla specificandosi che il contenzioso al quale si riferisce il comma 3 debba esso stesso collocarsi temporalmente entro la data del trasferimento”, dovendosi -per contro- riferire l’anteriorità rispetto alla scadenza individuata dalla norma, al compimento degli atti e fatti relativi ai beni trasferiti e non già alla pendenza del contenzioso.

Orbene, in netta ed evidente contraddizione con tali principi si è posto il giudice di appello con riferimento all’affermata legittimazione passiva della Regione Campania, laddove non ha ritenuto la pretesa monitoria azionata dal Consorzio sussumibile nella deroga di cui all’ultima parte dell’art. 3, c.3, cit.

La Corte di appello di Napoli, per contro, ha infatti ribadito che “detta disposizione va preferibilmente intesa nel senso che essa si riferisce ai contenziosi ancora pendenti alla data del trasferimento dei beni (31 luglio 2001), sicché, nel caso di specie, essa non opera in quanto il contenzioso con [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA]. era stato definito con sentenza depositata il 3 maggio 2000, vale a dire in epoca anteriore all’acquisizione della strada al demanio regionale.” Sulla base di tali considerazioni la censura è dunque fondata, avendo la sentenza impugnata offerto una ricostruzione del dato normativo irragionevole e distonica rispetto al contenuto testuale del comma 3 e all’interpretazione sistematica dell’intero art. 3, come interpretato dalla più recente giurisprudenza di questa Corte (Cass., 17013/2022 cit.).

Ed invero, la corretta interpretazione della norma, lungi dall’operare veruno distinguo tra contenzioso definito, pendente ovvero da definirsi, non orienta nemmeno nel senso di operare una diversificazione di effetti rispetto al contenuto del contenzioso e/o alla sua fonte, essendo sufficiente, per radicare la competenza dell’[OSCURATO:PERSONA], che esso trovi titolo in atti o fatti antecedenti alla data individuata dalla norma, senza distinzioni di sorta tra contenzioso recuperatorio o di altra natura e prescindendosi altresì dalle parti interessate.

A tali conclusioni deve pervenirsi sulla base di un’interpretazione lineare e chiara della norma derogatoria, tesa a ricomprendere nel suo ambito applicativo tanto il contenzioso instaurato a monte - non solo verso CO.GE.RI. ma anche verso [OSCURATO:PERSONA] -, da parte dei soggetti interessati dalle vicende ablative cui si riferiscono gli esborsi che Co.Ge.RI chiedeva in restituzione (opposizioni alla stima e/o azioni espropriative di altro tipo), quanto le azioni di rivalsa di tipo contrattuale promosse dal concessionario CO.GE.RI. in forza della convenzione traslativa, per recuperare quanto pagato ai privati espropriati.

Tali considerazioni resistono ai rilievi del Consorzio controricorrente a sostegno della correttezza della decisione impugnata e volti a collegare le espressioni “resta”, “instaurato” ed “altresì” contenute nel secondo periodo del c.3 dell’art. 3 del DPCM [OSCURATO:DATA_NASCITA], ai lavori indicati nella prima parte della norma - ritenuti come gli unici casi eccezionalmente rimasti nella gestione di [OSCURATO:PERSONA] - , nonché diretti a restringere la portata dell’inciso finale dell’art. 3, c.3, nel senso di ritenere ad esso estraneo il contenzioso relativo al concedente ed al concessionario sulla restituzione delle anticipazioni operate dal secondo.

Fuori bersaglio risulta, peraltro, il criterio di restituzione delle indennità anticipate fondato sulla c.d.

“rotatività” nei rapporti tra concedente e concessionario, di cui il Consorzio in memoria assume la rilevanza alla stregua di parametro interpretativo dell’ultimo inciso di cui all’art. 3, c.3 cit., trattandosi invero di un criterio esterno rispetto al contenzioso e inerente alla regolamentazione dei rapporti interni tra le parti, come tale inidoneo ai fini di una corretta esegesi della norma.

Del tutto inconcludenti risultano, in definitiva, anche i documenti (nota inviata dalla Regione a tutti i concessionari ex legee verbale di consegna tra Regione Campania e Provincia di Napoli relativo alla gestione e manutenzione delle strade) con cui la stessa Regione - a dire del Consorzio - avrebbe riconosciuto la propria legittimazione passiva rispetto al pagamento degli indennizzi relativi agli espropri.

Parimenti inconcludenti, sulla base delle considerazioni suesposte, devono ritenersi tutti i contrastan ti precedenti di merito della stessa Corte di appello di Napoli, evocati per avallare una diversa tesi interpretativa della norma in punto di legittimazione passiva della Regione Campania.

Per altro verso nemmeno è ravvisabile un contrasto - prospettato dal Consorzio in memoria - tra i principi affermati dalla più recente Cass. 17013/2022 cit., recepiti in questa sede e le affermazioni rese in seno a Cass. 39429/2021 con cui questa Corte, nel riconoscere la legittimazione passiva della Regione, avendo ritenuto irrilevante la data delle ordinanze richiamate nella domanda monitoria - qualificate alla stregua di un mero antefatto storico del contenzioso azionato oltre la data "limite" indicata dall'art. 3 c.3 DPCM [OSCURATO:DATA_NASCITA] -, non si è pronunciata, tuttavia, sul merito della questione rappresentata dall’interpretazione della norma di cui all’art. 3 c.3 cit., per non esservi stata investita direttamente dai motivi di ricorso della Regione.

Questione elusa altresì per la sua novità anche da Cass. 12126/2020 - evo cata dal Consorzio - trattandosi di eccezione di difetto di titolarità non sollevata nel giudizio di merito.

Ciò che esclude la sussistenza di un reale contrasto all’interno della giurisprudenza di questa Corte tale da rendere opportuna la reclamata remissione della causa alla decisione delle Sezioni Unite.

Sulla base di tali considerazioni, la sentenza della Corte di appello di Napoli, in accoglimento del motivo di ricorso, deve essere cassata e, decidendosi nel merito la questione relativa alla carenza di legittimazione passiva della Regione Campania, deve essere revocato il decreto ingiuntivo emanato nei suoi confronti dal Tribunale di Napoli in data 10 gennaio 2011 e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
4/2018 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 33624/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 7, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO NAPOLI n. 1567/2018 depositata il 06/04/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre, con un unico motivo, per la cassazione della sentenza n.1567/2018 della Corte di appello di Napoli, pubblicata il 6.04.2018, che aveva rigettato l'impugnazione proposta avverso la sentenza del Tribunale con la quale era stata respinta l'opposizione della Regione al decreto ingiuntivo n.8830/2010 emesso in favore del Consorzio CO.GE.RI. -d’ora in avanti,breviter, Consorzio- . Atto con cui il Tribunale di Napoli aveva riconosciuto al detto Consorzio il rimborso della somma di euro 7.622,66 dallo stesso anticipata e liquidata a [OSCURATO:PERSONA] ed alla [OSCURATO:SOCIETA]., con sentenza n.3323/2000, a titolo di indennità per servitù di elettrodotto, nell’ambito di una procedura esecutiva per la realizzazione delle strutture riguardanti la bretella "Circumvallazione esterna di Napoli – [OSCURATO:PERSONA] - Asse di Supporto A.S.I. e raccordo in galleria tra la rotonda di Arzano e o svincolo di Miano". La Corte territoriale confermava la pronuncia di primo grado nella parte in cui aveva riconosciuto la legittimazione passiva della Regione Campania rispetto alla domanda di restituzione degli oneri sopportati dal Consorzio in qualità di concessionario ex lege n.219/1981, per l’esecuzione delle dette opere infrastrutturali di ricostruzione post terremoto, in nome e per conto dell’ente concedente (prima CIPE, poi [OSCURATO:PERSONA], infine ente regionale). Il collegio non riteneva, in definitiva, integrati i presupposti per l’applicazione del regime derogatorio al generale ed automatico subentro della Regione in tutti i rapporti attivi e passivi inerenti ai beni traferiti dal demanio statale a quello regionale, ai sensi dell’art. 3, c.3, DPCM [OSCURATO:DATA_NASCITA] – come modificato dall’art. 3 DPCM del [OSCURATO:DATA_NASCITA], né con riferimento alla prima parte della norma, né, per quanto qui interessa, con riguardo alla seconda ipotesi relativa alla sussistenza di un “contenzioso instaurato per fatti ed atti antecedenti alla scadenza di cui sopra, relativamente ai beni trasferiti”. Secondo la Corte di appello di Napoli, infatti, detta disposizione andava intesa come riferita ai contenziosi ancora pendenti alla data del trasferimento dei beni (31 luglio 2001), non operando, pertanto, nel caso di specie in cui il contenzioso tra il Consorzio, [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA]. era stato definito con sentenza depositata il 3 maggio 2000, in epoca anteriore all’acquisizione della strada al demanio regionale. [OSCURATO:PERSONA] si è costituito con controricorso deducendo l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso ed ha depositato memoria chiedendo la rimessione della causa alle Sezioni Unite. Si è costituito per la Regione Campania nel giudizio in epigrafe, l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] in sostituzione dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], stante il collocamento in quiescenza di quest’ultimo. La causa è stata posta in decisione alla pubblica udienza del 14 ottobre 2022. Il Procuratore Generale ha concluso per l’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Deve preliminarmente esaminarsi l'eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dal controricorrente con riferimento alla preclusione derivante dal giudicato esterno formatosi sulla sentenza della Corte di appello di Napoli n.2806/2018, divenuta definitiva nelle more del presente giudizio e riguardante, secondo il Consorzio, la medesima questione oggetto della presente controversia e cioè la legittimazione passiva della Regione Campania in relazione alle richieste di rimborso degli oneri dedotti dal concessionario CO.GE.RI. L'eccezione non ha pregio. Giova anzitutto richiamare il consolidato orientamento di questa Corte per cui, allorquando due giudizi tra le stesse parti vertano sullo stesso rapporto giuridico e uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento già compiuto in ordine a una situazione giuridica e la soluzione di una questione di fatto o di diritto che abbiano inciso su un punto fondamentale comune ad entrambe le cause e abbiano costituito la logica premessa contenuta nel dispositivo della sentenza passata in giudicato, precludono il riesame del punto accertato e risolto anche nel caso in cui il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che costituiscono lo scopo e il petitum del primo - cfr., Cass. S.U.,n. 13916 del 16/06/2006 e più di recente Cass.n.27304/2018 e Cass. n.6091/2020 -. Peraltro, l'autorità del giudicato sostanziale risulta circoscritta oggettivamente, operando soltanto entro i rigorosi limiti degli elementi costitutivi dell'azione e presuppone che tra la precedente causa e quella in atto vi sia identità di parti, di "petitum" e di "causa petendi", restando irrilevante l'eventuale identità delle questioni giuridiche o di fatto da esaminare per pervenire alla decisione (Cass.,n. 6830 del 24/03/2014; Cass.n.15817 del 07/06/2021), nonché ogni affermazione eccedente la necessità logico-giuridica della decisione, da considerarsi come un "obiter dictum" e come tale non vincolante (Cass.,n. 3793 del 08/02/2019; Cass., n. 1815 del 08/02/2012). In linea con tale diritto vivente Cass. n.17013/2022, resa in fattispecie analoga a quella oggetto del presente giudizio ed a proposito del significato proprio dell’inciso finale dell’art. 3, c.3, DPCM [OSCURATO:DATA_NASCITA], ha ritenuto che “quand’anche affrontato in altre statuizioni giudiziali rese fra le parti non rientra né nel petitum né nella causa petendi dell’odierno giudizio, attendendo all’interpretazione di un dato normativo che non può che spiegare effetti unicamente nel giudizio definito e non già esportarsi nel giudizio in cui viene in discussione la portata ermeneutica di siffatto dato normativo.” A tali conclusioni, nel senso di escludere l’effetto preclusivo sul ricorso in esame derivante dagli effetti estensivi del giudicato invocato dal controricorrente, deve giungersi anche in considerazione del fatto che l’interpretazionegiuridica della norma, concernendo un’attività consustanziale allo stesso esercizio della funzione giurisdizionale, non può mai costituire un limite all'esegesi esercitata da altro giudice, né è suscettibile di passare ingiudicato autonomamente dalla domanda e dal capo di essa cui si riferisce, assolvendo ad una funzione meramente strumentale rispetto alla decisione -cfr. Cass., n. 174 del 09/01/2015, Cass., n.23723 del 21/10/2013, cfr. anche Cass., n.21561 del 20/10/2010 - . Sulla base di tali considerazioni, priva di pregio risulta altresì l’ulteriore eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dal controricorrente con riferimento al contenuto del motivo di ricorso, volto a censurare, secondo il Consorzio, l’interpretazione di un contratto (la convenzione di concessione tra il Consorzio CO.GE.RI. e il concedente, siglata in data 1° settembre 1982) fornita dalla sentenza di appello, attività incensurabile in sede di legittimità se non per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale ovvero nell'ipotesi di omesso esame di un fatto decisivo e oggetto di discussione tra le parti -cfr., di recente, Cass. n.10745/2022-. Ed invero, con l’unico motivo di ricorso la Regione deduce, ai sensi dell’art. 360, c.1 n.3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 12 delle Preleggi al c.c., in relazione all’interpretazione dell’art. 101 d.lgs. n.112/1998, nonché dell’art. 3 del DPCM del [OSCURATO:DATA_NASCITA], come modificato dal DPCM del 21.09.2001, tale censura inerendo propriamente, come si è detto, alla portata ermeneutica di un dato normativo, di cui si prospetta una differente interpretazione in punto di diritto rispetto a quella resa nei gradi di merito, senza in alcun modo demandare a questa Corte un’indagine di fatto sul merito delle clausole della convenzione di concessione che, peraltro, nell’architettura del ricorso resta sullo sfondo. Passando all’esame del motivo, la Regione sostiene la propria carenza di legittimazione passiva in ordine al rimborso in favore del concessionario Co.Ge.Ri. degli oneri da questi pagati ai privati espropriati in forza della convenzione cit., alla luce della normativa relativa al trasferimento delle strade non comprese nella rete stradale e autostradale nazionale. Giova premettere che l'art. 3 DPCM [OSCURATO:DATA_NASCITA], dopo aver fissato, al comma 1, la regola secondo cui "Le regioni o gli enti locali individuati con legge regionale titolari e gestori delle strade, subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi inerenti ai beni trasferiti, esercitandone i relativi diritti ed assumendone gli obblighi con le eccezioni indicate al comma 3" prevede, come deroga, nel successivo comma 3 menzionato che "Resta di competenza ed a carico dell'[OSCURATO:PERSONA] l'ultimazione dei lavori per i quali alla data del trasferimento sia stato pubblicato il bando di gara per la realizzazione ovvero lavori per i quali, entro il 31 dicembre 2000, sia stata definita la progettazione e autorizzata dai competenti organi [OSCURATO:PERSONA] la pubblicazione del bando di gara ". La norma prevede, inoltre, che "Resta altresì di competenza ed a carico del medesimo ente il contenzioso instaurato per fatti ed atti antecedenti alla scadenza di cui sopra, relativamente ai beni trasferiti". Secondo la ricorrente la Corte di appello avrebbe errato nell’interpretazione del quadro normativo di riferimento, dovendosi interpretare la previsione contenuta nel comma 3 dell’art. 3 del DPCM [OSCURATO:DATA_NASCITA], così come modificato dal DPCM 21.9.2001, ai sensi dell’art. 101 d.lgs. n.112/1998, nel senso che sono attribuiti all’[OSCURATO:PERSONA] la competenza e l’onere relativi a tutto il contenzioso instaurato per fatti ed atti antecedenti al trasferimento e, dunque, per qualsiasi controversia che tragga origine da eventi (fatti od atti) intervenuti prima del 31.12.2000. Infatti, il disposto di cui all’art. 3, comma 3 cit., secondo la prospettazione della Regione, non si limiterebbe a porre in capo all’[OSCURATO:PERSONA] l’ultimazione dei lavori in corso sulle opere trasferite, ma attribuirebbe alla stessa società anche la competenza e l’onere di tutto “il contenzioso instaurato per fatti ed atti antecedenti alla scadenza di cui sopra, relativamente ai beni trasferiti.” La Regione aggiunge che, nel caso di specie, il contenzioso, oltre a riferirsi ad una procedura ablativa già conclusa, era stato azionato prima del trasferimento dell’opera al demanio regionale, essendo irrilevante, al fine di incardinare la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], la circostanza – valorizzata invece dalla Corte di appello a sostegno dell’opposta interpretazione della norma – che il contenzioso in parola fosse anche già stato definito in data antecedente al 31.12.2000. La ricorrente precisa che il riferimento ad accadimenti anteriori alla data cit., rappresentato dall’epoca in cui si è verificato l’evento (fatto od atto) in relazione al quale è sorto il contenzioso individuerebbe, senza margini d’incertezza, l’unico criterio temporale distributivo della responsabilità tra gli enti succedutisi. La Corte di appello, pertanto, avrebbe dovuto ritenere necessaria e sufficiente, per escludere la legittimazione passiva della Regione, la circostanza che la domanda di restituzione azionata dal Consorzio fosse fondata sul pagamento della somma dovuta e liquidata a [OSCURATO:PERSONA] e alla [OSCURATO:SOCIETA]. con sentenza n.3323 del 3.5.2000, trovando quindi titolo in fatti ed atti di gran lunga anteriori alla data del 31.12.2000. La censura è fondata. Ed invero, la ricostruzione del dato normativo avallata da parte ricorrente risulta coerente con il più recente indirizzo di questa Corte (cfr. Cass., 17013/2022) teso a considerare, ai fini della corretta interpretazione di tale inciso, unicamente la circostanza che la pretesa al rimborso oggetto del contenzioso si ricolleghi a fatti ed atti anteriori al trasferimento, dovendosi intendere l’avverbio “altresì” come propriamente riferito ai beni trasferiti e non già ai beni rimasti appannaggio dell’[OSCURATO:PERSONA] in quanto inerenti ai lavori indicati nella prima parte della norma. E tanto in virtù di un’interpretazione del dato normativo volta a promuovere l’autonomia delle due previsioni derogatorie di cui all’art. 3, c.3. DPCM cit., ove si consideri che alle ipotesi di ultrattività della competenza di [OSCURATO:PERSONA] contemplate nella prima parte della norma come relative allo stato dei lavori ed agganciate alla data di pubblicazione del bando o, in sua assenza, alla circostanza che entro il 31.12.2000 sia stata definita la progettazione ed autorizzata la pubblicazione del bando, si “aggiunge” l’ulteriore fattispecie eccezionale rappresentata in funzione dell’insorgenza di un contenzioso relativo ai beni trasferiti. Ed invero, nessun elemento testuale depone nel senso di collegare tale inciso finale alle ipotesi precedenti, né tantomeno di inferire che il contenzioso al quale si fa cenno debba essere iniziato in epoca anteriore alla data del trasferimento dei beni. Come evidenziato da Cass., 17013/2022, “l’intentio dell’art. 3, c.3, ult. parte, risulta essere proprio quello di escludere la successione in capo alle Regioni quando il contenzioso successivamente instaurato riguardi, appunto, fatti ed atti antecedenti alla scadenza che, dunque si collocano in epoca anteriore al trasferimento, per nulla specificandosi che il contenzioso al quale si riferisce il comma 3 debba esso stesso collocarsi temporalmente entro la data del trasferimento”, dovendosi -per contro- riferire l’anteriorità rispetto alla scadenza individuata dalla norma, al compimento degli atti e fatti relativi ai beni trasferiti e non già alla pendenza del contenzioso. Orbene, in netta ed evidente contraddizione con tali principi si è posto il giudice di appello con riferimento all’affermata legittimazione passiva della Regione Campania, laddove non ha ritenuto la pretesa monitoria azionata dal Consorzio sussumibile nella deroga di cui all’ultima parte dell’art. 3, c.3, cit. La Corte di appello di Napoli, per contro, ha infatti ribadito che “detta disposizione va preferibilmente intesa nel senso che essa si riferisce ai contenziosi ancora pendenti alla data del trasferimento dei beni (31 luglio 2001), sicché, nel caso di specie, essa non opera in quanto il contenzioso con [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA]. era stato definito con sentenza depositata il 3 maggio 2000, vale a dire in epoca anteriore all’acquisizione della strada al demanio regionale.” Sulla base di tali considerazioni la censura è dunque fondata, avendo la sentenza impugnata offerto una ricostruzione del dato normativo irragionevole e distonica rispetto al contenuto testuale del comma 3 e all’interpretazione sistematica dell’intero art. 3, come interpretato dalla più recente giurisprudenza di questa Corte (Cass., 17013/2022 cit.). Ed invero, la corretta interpretazione della norma, lungi dall’operare veruno distinguo tra contenzioso definito, pendente ovvero da definirsi, non orienta nemmeno nel senso di operare una diversificazione di effetti rispetto al contenuto del contenzioso e/o alla sua fonte, essendo sufficiente, per radicare la competenza dell’[OSCURATO:PERSONA], che esso trovi titolo in atti o fatti antecedenti alla data individuata dalla norma, senza distinzioni di sorta tra contenzioso recuperatorio o di altra natura e prescindendosi altresì dalle parti interessate. A tali conclusioni deve pervenirsi sulla base di un’interpretazione lineare e chiara della norma derogatoria, tesa a ricomprendere nel suo ambito applicativo tanto il contenzioso instaurato a monte - non solo verso CO.GE.RI. ma anche verso [OSCURATO:PERSONA] -, da parte dei soggetti interessati dalle vicende ablative cui si riferiscono gli esborsi che Co.Ge.RI chiedeva in restituzione (opposizioni alla stima e/o azioni espropriative di altro tipo), quanto le azioni di rivalsa di tipo contrattuale promosse dal concessionario CO.GE.RI. in forza della convenzione traslativa, per recuperare quanto pagato ai privati espropriati. Tali considerazioni resistono ai rilievi del Consorzio controricorrente a sostegno della correttezza della decisione impugnata e volti a collegare le espressioni “resta”, “instaurato” ed “altresì” contenute nel secondo periodo del c.3 dell’art. 3 del DPCM [OSCURATO:DATA_NASCITA], ai lavori indicati nella prima parte della norma - ritenuti come gli unici casi eccezionalmente rimasti nella gestione di [OSCURATO:PERSONA] - , nonché diretti a restringere la portata dell’inciso finale dell’art. 3, c.3, nel senso di ritenere ad esso estraneo il contenzioso relativo al concedente ed al concessionario sulla restituzione delle anticipazioni operate dal secondo. Fuori bersaglio risulta, peraltro, il criterio di restituzione delle indennità anticipate fondato sulla c.d. “rotatività” nei rapporti tra concedente e concessionario, di cui il Consorzio in memoria assume la rilevanza alla stregua di parametro interpretativo dell’ultimo inciso di cui all’art. 3, c.3 cit., trattandosi invero di un criterio esterno rispetto al contenzioso e inerente alla regolamentazione dei rapporti interni tra le parti, come tale inidoneo ai fini di una corretta esegesi della norma. Del tutto inconcludenti risultano, in definitiva, anche i documenti (nota inviata dalla Regione a tutti i concessionari ex legee verbale di consegna tra Regione Campania e Provincia di Napoli relativo alla gestione e manutenzione delle strade) con cui la stessa Regione - a dire del Consorzio - avrebbe riconosciuto la propria legittimazione passiva rispetto al pagamento degli indennizzi relativi agli espropri. Parimenti inconcludenti, sulla base delle considerazioni suesposte, devono ritenersi tutti i contrastan ti precedenti di merito della stessa Corte di appello di Napoli, evocati per avallare una diversa tesi interpretativa della norma in punto di legittimazione passiva della Regione Campania. Per altro verso nemmeno è ravvisabile un contrasto - prospettato dal Consorzio in memoria - tra i principi affermati dalla più recente Cass. 17013/2022 cit., recepiti in questa sede e le affermazioni rese in seno a Cass. 39429/2021 con cui questa Corte, nel riconoscere la legittimazione passiva della Regione, avendo ritenuto irrilevante la data delle ordinanze richiamate nella domanda monitoria - qualificate alla stregua di un mero antefatto storico del contenzioso azionato oltre la data "limite" indicata dall'art. 3 c.3 DPCM [OSCURATO:DATA_NASCITA] -, non si è pronunciata, tuttavia, sul merito della questione rappresentata dall’interpretazione della norma di cui all’art. 3 c.3 cit., per non esservi stata investita direttamente dai motivi di ricorso della Regione. Questione elusa altresì per la sua novità anche da Cass. 12126/2020 - evo cata dal Consorzio - trattandosi di eccezione di difetto di titolarità non sollevata nel giudizio di merito. Ciò che esclude la sussistenza di un reale contrasto all’interno della giurisprudenza di questa Corte tale da rendere opportuna la reclamata remissione della causa alla decisione delle Sezioni Unite. Sulla base di tali considerazioni, la sentenza della Corte di appello di Napoli, in accoglimento del motivo di ricorso, deve essere cassata e, decidendosi nel merito la questione relativa alla carenza di legittimazione passiva della Regione Campania, deve essere revocato il decreto ingiuntivo emanato nei suoi confronti dal Tribunale di Napoli in data 10 gennaio 2011 e
Decreto Cassazione n. 33104/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris