CassazionedecretoSezione 3Decisione del 15 luglio 2021
Cassazione n. 39429/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
qUEn ORDINANZA sol rcorso 5790-2019 preposte da: [OSCURATO:PERSONA], in persona d&. legale rapo. te Pisidote della [OSCURATO:PERSONA], 2C:21 rappresentato e aifeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] 2C.)54 dc--! [OSCURATO:PERSONA], elettivamente 000 orIiatq in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso REGIONE CAMPANIA, [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA].GE.RI. , elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], INT. 7, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la serLznza n. 3204/2018 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il C6/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/07/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che 1.[OSCURATO:PERSONA] ricorre, affidandosi a due motivi, per la cassazione della sentenza della Corte d'Appello di Napoli che aveva rigettato l'impugnazione proposta avverso la sentenza del Tribunale con la quale era stata respinta l'opposizione al decreto ingiuntivo, emesso in favore del [OSCURATO:PERSONA] ( CO.GE .RI.), per il pagamento di una somma richiesta e riconosciuta a titolo di rimborso di quanto anticipato per indennità o risarcimenti, in relazione alle espropriazioni poste in essere per l'esecuzione delle strutture riguardanti la bretella "Circumvallazione esterna di Napoli - [OSCURATO:PERSONA] - Asse di Supporto A.S.I. e raccordo in galleria tra la rotonda di Arzano e o svincolo di Miano". 1.1. Per ciò che qui interessa, la Corte territoriale aveva confermato la pronuncia di primo grado, respingendo il motivo proposto dalla Regione Campania avverso il :-icetto dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva, eccezione fondata uH deduzione secondo cui, in applicazione dell'art. 3 co. 3 DPCM 21.2.2000, il pagamento delle somme richieste dalla Co.Ge.Ri., per il rimborso delle indennità ercgate n favore dei soggetti espropriati, doveva essere posto a carico _ ANAS. 2. La parte intimata ha resistito con controricorso e memoria. Considerato che 1.Con il primo motivo, il ricorrente deduce, ex art. 360 co 1 n° 4 cpc, la violazione e falsa applicazione dell'art. 115 cpc, assumendo la fondatezza dell'eccezione di carenza di legittimazione passiva della Regione Campania. 2. Con i! secondo motivo, deduce, ex art. 360 co 1 n° 3 cpc la violazione e falsa app icazione dell'art. 12 delle preleggi con riferimento all'interpretazione dell'art. 101 Digs 112/1998, dell'art. 3 DPCM 21.2.2000 come modificato dal DPCM 21.9,2001 3. Deve preliminarmente esaminarsi l'eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dal controricorrente, riguardante il giudicato esterno portato dalla sentenza della Corte d'Appello di Napoli 2806/2018, divenuta definitiva nelle more dei presente giudizio e riguardante la medesima questione oggetto della presente controversia, e cioè la legittimazione passiva della Regione Campania in relazione alle richieste della CO.GE.RI. relative al rimborso degli oneri che aveva dovuto sostenere, in termini di anticipazione, per il pagamento delie indennità di espropriazione per la realizzazione della medesima bretella. 3.1. L'eccezione non ha pregio. 3.2. E' certamente condivisibile ( ed ormai consolidato) l'orientamento di questa Certe secondo il quale "qualora due giudizi tra le stesse parti facciano riferimento ai medesimo rapporto giuridico, ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe la cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dell'identico punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed H "petitum" del primo" ( cfr. Cass.27304/2018 e Cass. 6091/2020): tuttavia si osserva che la valenza del giudicato esterno dovrebbe avere per presupposto, una situazione perfettamente conoscibile sotto il profilo temporale sia in relazione all'esecuzione e completamento dei lavori, sia in relazione all'epoca del contenzioso in quel caso instaurato, circostanze che risultano essere gli elementi determinanti sia per una corretta interpretazione dell'art. 3 DPCM 21.2.2000, sia per gli effetti estensivi, rispetto al caso in esame, del giudicato della pronuncia della Corte partenopea richiamata. 3.3. E, vale solo la pena di rilevare che il caso ivi trattato riguarda un esproprio :7:2 corresponsione della relativa indennità in relazione a differenti atti ablativi, nonché tempi di esecuzione delle opere non chiaramente evincibili dalla pronuncia indicata ed è stato deciso in relazione al mancato assolvimento probatorio della parte a ciò tenuta: si ritiene, pertanto, che la soluzione della presente controversia non possa essere attinta dagli effetti estensivi di quel giudicato. 4. Passando all'esame dei motivi di ricorso, si osserva quanto segue. 4.1. Con il primo motivo, il ricorrente, deduce , ex art. 360 co 1 n° 4 cpc, la nullità della sentenza per inosservanza dell'art. 115 cpc sulla premessa che in virtù della normativa relativa al trasferimento delle strade realizzate ai sensi della L. n. 219/1981 alla Regione Campania e del successivo DPCM 21.2.2000, modificato dal DPCM 21.9.2001 ( ex art. 101 co 1 Divo 112/1998 ), era prevista una deroga al subentro delle Regioni e degli [OSCURATO:PERSONA] nei rapporti concernenti strade, non comprese nella rete autostradale: l'art. 3 DPCM 21.2.2000, dopo aver fissato la regola secondo cui "Le regioni o gli enti locali individuati con legge regionale titolari e gestori delle strade, subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi inerenti ai beni trasferiti, esercitandone i relativi diritti ed assumendone gli obblighi con le eccezioni indicate al comma 3" prevede, come deroga, nel successivo comma 3 menzionato che "resta di competenza ed a carico dell'ANAS l'ultimazione dei lavori per i quali alla data del trasferimento sia stato pubblicato il bando di gara per la realizzazione ovvero lavori per i quali, entro 11 31 dicembre 2000, sia stata definita la progettazione e autorizzata dai competenti organi ANAS la pubblicazione del bando di gara". La norma prevede, inoltre, che "testa altresì di competenza ed a carico del medesimo ente il contenzioso instaurato per fatti ed atti antecedenti alla scadenza di cui sopra, relativamente beni trasferiti" .1.2. La Regione assume che: a. !a corretta interpretazione della disposizione testé riportata doveva indurre la Corte territoriale a ritenere che la competenza in relazione al contenzioso oggetto della presente controversia rientrava nelle previsioni derogatorie e, dunque, essa appellante non poteva ritenersi legittimata a soddisfare la domanda di ristoro degli oneri vantati; b, rispetto a tale premessa, la Corte territoriale aveva ritenuto erroneamente che non fosse stata data prova della pendenza del contenzioso alla data prevista ;la norma richiamata, non tenendo conto che la circostanza allegata non era stata contestata dal Consorzio e che la sentenza della Corte d'appello sulla quale si era fondata la pretesa monitoria ( che aveva per oggetto l'accoglimento della domanda proposta dai destinatari dei provvedimenti ablativi per il pagamento dell'indennità di esproprio) costituiva un chiaro riferimento temporale e ric,wardava fatti risalenti al 1990 e dunque antecedenti al trasferimento in oacJetto. 4.3. Deve premettersi che con la censura proposta si deduce impropriamente il vizio di nullità della sentenza, ex art. 360 co 1 n° 4 cpc, per violazione dell'art.115 cpc: al riguardo, questa Corte ha avuto modo di chiarire che "In terna di ricorso per cassazione, per dedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità icorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel vajutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c." ( cfr. Cass. SU 20867/2020 e d in termini Cass.1229/2019 ). 4.4. Tanto premesso, anche a voler riqualificare il motivo con riferimento ai vizio di cui all'art. 360 co 1 n° 3 cpc ( sovrapponendolo, pertanto, al secondo mezzo che, dunque, viene esaminato congiuntamente ) si osserva che il percorso argomentativo seguito non si confronta con la motivazione resa dalla Corte territoriale che, dopo aver condiviso l'esegesi dell'art. 3 co. 3 DPCM 21.2.2000 formulata dai Tribunale - secondo la quale il discrimine fra i beni che transitano net demanio regionale rispetto a quelli ancora in carico all'ANAS doveva essere individuato nella data di ultimazione delle opere realizzate ( cfr. pag. 4 della sentenza impugnata) - ha affermato che era incontroverso che i primi tre lotti erano stati già ultimati alla data indicata dai disposto normativo e che era parimenti pacifico che per il quarto lotto il progetto esecutivo non era stato approvato e non poteva pertanto costituire un valido riferimento per la materia del contendere.4.5. A fronte di ciò, la Corte ha aggiunto che non vi era prova che alla data indicata dall'art. 3 menzionato fosse pendente alcun contezioso fra il Consorzio e l'ANAS o fra l'ANAS ed i soggetti destinatari degli esborsi controversi: e vale solo la pena di rilevare che gli elementi offerti nella censura proposta ( e cioè l'indicazione della sentenza sulla quale si era basato il decreto ingiuntivo opposto) si limitano ad enunciare che la vicenda era riferita a fatti ed atti risalenti al 1990 senza alcuna precisazione dell'epoca in cui "le controversie erano insorte" rispetto a ciò, la doglianza si pone sullo stesso solco di quella prospettata in appello senza contrapporre alcun argomento idoneo a superare i rievi della Corte territoriale e connotandosi, dunque, per mancanza di decisività. 4.6. Si osserva, infatti che la sentenza impugnata è fondata su una doppia ratto decidendi, affermando che l'interpretazione del comma 3 dell'art. 3 del DPCM 21.2.2000, con scopo derogatorio rispetto alla regola della competenza regionale, prevedeva due requisiti per mantenere la legittimazione dell'ANAS: una parte, che dovessero essere ancora ultimati i lavori per i quali, entro il 2.2000 fosse stata definita la progettazione e pubblicato il bando di gara; 'altra, che fosse stato instaurato un contenzioso per fatti ed atti antecedenti alla scadenza ( sempre del 31.12.2000) relativamente ai beni trasferiti. 4.7. Ai riguardo, il giudice d'appello, dopo aver individuato il discrimine del transito delle competenze nella data di ultimazione delle opere realizzate, ha affermato che era incontroverso che, nell'ambito della complessiva opera realizzata che costituiva la premessa della controversia, i primi tre lotti erano già stati ultimati alla data del 31.12.2000 e che per il quarto !otto il progetto esecutivo non era stato approvato; ha pure affermato che le ragioni della mancata approvazione erano irrilevanti ai fini dell'applicazione della deroga alla rcgcla generale, in quanto, per affermare la residua titolarità dell'ANAS, doveva ntenersi imprescindibile che l'opera non fosse stata ultimata. 4.8. La Corte, partendo da tale presupposto, ha anche affermato che non vi era prova che alla data del 31.12.2000 fosse pendente alcun contenzioso fra il Consorzio e l'Anas o fra l'ANAS ed i soggetti destinatari degli esborsi controversi; né che fosse stata dimostrata la pendenza di un contenzioso fra il Consorzio ed i .aggetti destinatari delle vicende ablative cui si riferivano gli esborsi che la Co.Ge.RI chiedeva in restituzione, avendoli anticipati. 4.9. Su tale seconda ratto, si fonda il primo motivo con il quale viene denunciata !a violazione dell'art. 115 cpc, in quanto il ricorrente deduce che la circostanza che all'epoca del trasferimento non fosse pendente alcuna controversia fra il Consorzio ed i soggetti interessati dalle vicende ablative non era stata contestata da! Consorzio e doveva ritenersi anche provata dalla sentenza della Corte d'Appello di Napoli n° 55/2008, prodotta a sostegno delle pretese vantate con la domanda monitoria da parte dei soggetti che avevano subito l'esproprio: da ciò, in thesi, deriverebbe la violazione del principio di non contestazione e di disponibilità delle prove. 4.10. La censura, tuttavia, non coglie nel segno, in quanto la circostanza che la sentenza si riferisse a fatti antecedenti al 31.12.2000 non trova dimostrazione nei «ingiunzione di pagamento che è correlata a titoli di gran lunga successivi alla data sopra indicata (cfr. pag. 4 del ricorso per decreto ingiuntivo prodotto). 4.11. Né può rilevare la data delle ordinanze richiamate nella domanda monitoria (risalenti al 1990), in quanto esse rappresentano, come correttamente affermato data Corte territoriale, un mero antefatto storico della vicenda rappresentata e Jc contenzioso successivamente azionato, oltre la data "limite" indicata dall'art.3 cc 3 DPCM 21.2.2000. 4.12. La Corte territoriale, dunque, si è correttamente attenuta, sulla base delle emergenze processuali, all'interpretazione della disposizione in esame. 4.13. Da ciò deriva che risulta stato pienamente rispettato l'art. 115 cpc e che il primo motivo di ricorso, come sopra riqualificato, deve essere rigettato. 5. Il secondo motivo, sovrapponibile al primo, rimane logicamente assorbito. 6. Le spese del giudizio seguono la soccombenza. 7. La qualità della parte ricorrente la esenta dal pagamento del raddoppio del contributo unificato. PQM La Corte, retta il ricorso.Condanna il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità che liquida in C 7500,00 per compensi ed C 200,00 per esborsi,