CassazionedecretoSezione 1Decisione del 14 ottobre 2022
Cassazione n. 33150/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
l. Oggetto: opp.decreto ingiuntivo su rimborsi Ud.14/10/2022 PU ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 13751/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA],7 INTERNO 7, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO NAPOLI n. 4542/2019 depositata il 19/09/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] CO.GE.RI. -d’ora in avanti, breviter , Consorzio - ha proposto ricorso per Cassazione, affidato a due motivi, contro la Regione [OSCURATO:PERSONA], impugnando la sentenza della Corte di appello di Napoli n.4542/2019, pubblicata il 19.09.2019, con la quale era stato rigettato l’appello proposto dal Consorzio avverso la pronunzia del Tribunale di Napoli che aveva revocato il decreto ingiuntivo emesso nei confronti della Regione [OSCURATO:PERSONA] per il rimborso di quanto versato dal Consorzio per l’esecuzione di alcune opere infrastrutturali di ricostruzione post terremoto. Somme che erano state anticipate dal CO.GE.RI., quale concessionario ex lege n.219/1981, in nome e per conto dell’ente concedente (prima CIPE, poi [OSCURATO:PERSONA], infine ente regionale) a titolo di indennità di occupazione ed espropriazione dovuta a [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito della procedura espropriativa per la realizzazione della bretella di raccordo “Circumvallazione esterna di Napoli – [OSCURATO:PERSONA] –Asse di supporto ASI” e del raccordo in galleria tra la rotonda di Arzano e lo svincolo di Miano. La Corte di appello rilevava che il Tribunale aveva correttamente reputato sussistente la seconda deroga al generale ed automatico subentro della Regione in tutti i rapporti attivi e passivi inerenti ai beni traferiti dal demanio statale a quello regionale, perché non compresi nella rete nazionale, normativamente prevista dall’art. 3, c.3, DPCM [OSCURATO:DATA_NASCITA] – come modificato dall’art. 3 DPCM del [OSCURATO:DATA_NASCITA] – con riguardo al contenzioso instaurato per fatti e d atti concernenti i beni trasferiti e antecedenti al 31 dicembre 2000. Evenienza ricorrente nel caso di specie in ragione dell’anteriorità rispetto a tale scadenza dell’atto notificato in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] alla proprietaria avente diritto alla predetta indennità, con cui le veniva corrisposta la somma di euro 7.500,00 dalla cui mancata accettazione era scaturito il contenzioso definito con atto di transazione del 4.05.2011 e con la condanna che aveva dato origine - all’esito del relativo pagamento da parte d el Consorzio - , alla richiesta di restituzione. Secondo la Corte di appello, poiché tale contenzioso ancora pendeva al momento effettivo del trasferimento dei beni alla Regione (17 ottobre 2001), lo stesso non poteva che restare a carico dell’[OSCURATO:PERSONA], perciò difettando la legittimazione passiva della Regione [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ha ritualmente proposto controricorso. Si è costituito per la Regione [OSCURATO:PERSONA] nel giudizio in epigrafe, l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] in sostituzione dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], stante il collocamento in quiescenza di quest’ultimo. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria chiedendo la rimessione della causa alle Sezioni Unite e, in ogni caso, l’accoglimento del ricorso. La causa è stata posta in decisione alla pubblica udienza del 14 ottobre 2022. Il Procuratore Generale ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo il Consorzio deduce, in relazione all’art. 360, c.1 n.3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c., stante l’esistenza di una pluralità di sentenze passate in cosa giudicata, rese tra le parti che, a suo dire, sarebbero idonee a dimostrare la legittimazione passiva della Regione [OSCURATO:PERSONA] rispetto al contenzioso per cui è causa. In particolare, secondo il ricorrente la sentenza impugnata avrebbe erroneamente ritenuto l’insussistenza degli effetti estensivi del giudicato formatosi sullo stesso rapporto e sulla stessa questione oggetto della sentenza n.2806/2018 resa dalla medesima Corte di appello di Napoli, pacificamente non impugnata, disattendendo altresì il principio generale per cui il rigetto della domanda per mancanza di prova equivale al rigetto nel merito della domanda stessa. Il motivo è infondato. Giova anzitutto richiamare il consolidato orientamento di questa Corte per cui, allorquando due giudizi tra le stesse parti vertano sullo stesso rapporto giuridico e uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento già compiuto in ordine a una situazione giuridica e la soluzione di una questione di fatto o di diritto che abbiano inciso su un punto fondamentale comune ad entrambe le cause e abbiano costituito la logica premessa contenuta nel dispositivo della sentenza passata in giudicato, precludono il riesame del punto accertato e risolto anche nel caso in cui il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che costituiscono lo scopo e il petitum del primo - cfr., Cass. Sez.U., n. 13916 del 16/06/2006 e più di recente Cass.n.27304/2018 e Cass. n.6091/2020 -. Peraltro, l'autorità del giudicato sostanziale risulta circoscritta oggettivamente, operando soltanto entro i rigorosi limiti degli elementi costitutivi dell'azione e presuppone che tra la precedente causa e quella in atto vi sia identità di parti, di "petitum" e di "causa petendi" restando irrilevante l'eventuale identità delle questioni giuridiche o di fatto da esaminare per pervenire alla decisione (Cass.,n. 6830 del 24/03/2014; Cass.n.15817 del 07/06/2021), nonché ogni affermazione eccedente la necessità logico-giuridica della decisione, da considerarsi come un "obiter dictum" e come tale non vincolante (Cass.,n. 3793 del 08/02/2019; Cass., n. 1815 del 08/02/2012). In linea con tale diritto vivente Cass. n.17013/2022, resa in fattispecie analoga a quella oggetto del presente giudizio ed a proposito del significato proprio dell’inciso finale dell’art. 3, c.3, DPCM [OSCURATO:DATA_NASCITA], ha ritenuto che “quand’anche affrontato in altre statuizioni giudiziali rese fra le parti non rientra né nel petitum né nella causa petendi dell’odierno giudizio, attendendo all’interpretazione di un dato normativo che non può che spiegare effetti unicamente nel giudizio definito e non già esportarsi nel giudizio in cui viene in discussione la portata ermeneutica di siffatto dato normativo.” A tali conclusioni si è giunti anche in considerazione del fatto che l’interpretazionegiuridica della norma, concernendo un’attività consustanziale allo stesso esercizio della funzione giurisdizionale, non può mai costituire un limite all'esegesi esercitata da altro giudice, né è suscettibile di passare ingiudicato autonomamente dalla domanda e dal capo di essa cui si riferisce, assolvendo ad una funzione meramente strumentale rispetto alla decisione -cfr. Cass. n. 174 del 09/01/2015, Cass., n.23723 del 21/10/2013, cfr. anche Cass., n.21561 del 20/10/2010 - . Orbene, la sentenza impugnata si è conformata ai principi suesposti, non potendosi ravvisare alcuna violazione di legge in punto di applicazione dell’art. 2909 c.c. Ed infatti, la Corte di appello si è limitata a disconoscere l’efficacia di giudicato sostanziale dell’invocata sentenza nel giudizio in esame, “trattandosi di un mero precedente, che ha affrontato sì (tra le tante) la questione della legittimazione passiva della Regione [OSCURATO:PERSONA] circa l’obbligo di restituire al Consorzio CO.GE.RI. le somme da questo anticipate ai soggetti espropriati per la realizzazione della bretella di raccordo Circumvallazione esterna di Napoli – [OSCURATO:PERSONA], ma lo ha deciso sulla base di un materiale istruttorio (evidentemente) diverso da quello del presente giudizio”, proprio in ragione della diversità, nel precedente giudizio, del rapporto giuridico e del thema probandum. Passando al secondo motivo, il ricorrente prospetta, ai sensi dell’art. 360, c.1 n.3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 12 delle Preleggi al c.c., in relazione all’interpretazione dell’art. 101 d.lgs. n.112/1998, del DPCM del 21.02.2000 e di quello del 21.09.2001, nonché la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 c.c., in ordine all’interpretazione dell’art. 20 n.3 della convenzione di concessione n.14 tra il Consorzio CO.GE.RI. e il concedente (Presidente della Giunta regionale [OSCURATO:PERSONA]), siglata in data 1° settembre 1982. Secondo il ricorrente la Corte di appello avrebbe errato nell’interpretazione del quadro normativo di riferimento e della stessa intesa accessoria alla concessione, dovendosi interpretare l’inciso del c.3 dell’art. 3 del DPCM [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel senso che “continua senza mutamento o interruzione la competenza e il carico, nei confronti del medesimo ente ([OSCURATO:PERSONA]) del contenzioso già instaurato”. In questa direzione deporrebbero le espressioni “resta”, “instaurato” e “altresì” contenute nel secondo periodo della norma, le stesse collegandosi ai lavori indicati nella prima parte dello stesso comma 3, solo eccezionalmente rimasti nella gestione di [OSCURATO:PERSONA]. Secondo il ricorrente, inoltre, il contenzioso relativo ai beni trasferiti rimarrebbe in carico alla Regione [OSCURATO:PERSONA] sia per le controversie successive al 31.12.2000 che per quelle promosse antecedentemente a tale data, ma non nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] aggiunge poi che il contenzioso rilevante ai sensi del comma 3 dell’art. 3 cit. riguarderebbe esclusivamente le controversie - di qualunque natura - azionate dagli espropriati e riguardanti i beni trasferiti, proprio perché il decreto di esproprio integrerebbe il presupposto del trasferimento dei beni richiamato dalla norma, dalla stessa esulando invece il contenzioso tra concedente e concessionario circa la restituzione delle anticipazioni effettuate dal secondo. Pertanto, la restituzione degli indennizzi anticipati dal Consorzio, essendo contemplata dall’art. 20, n.3 della Convenzione di concessione, siglata in data 1.9.1982, in quanto esecuzione di un obbligo contrattuale proprio del rapporto concessorio, fuoriuscirebbe dal perimetro applicativo dell’art. 3, c.3, DPCM cit., prescindendo il diritto alla restituzione dai “fatti ed atti antecedenti alla scadenza di cui sopra (del 31.12.2000)” nella misura in cui le restituzioni sarebbero richieste dopo il trasferimento delle strade alla Regione [OSCURATO:PERSONA]. Per tale ragione l’[OSCURATO:PERSONA] non potrebbe essere individuato quale legittimato passivo alla restituzione di somme già trasferite all’ente regionale divenuto beneficiario delle espropriazioni che avevano dato causa agli indennizzi. In questa direzione, del resto, deporrebbe non solo il verbale di consegna fra Regione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di Napoli ai fini della gestione e manutenzione delle strade, ma anche la nota inviata dalla Regione [OSCURATO:PERSONA] nel giugno 2008 a tutti i concessionari ex lege n.219/1981 - inserita nella documentazione oggetto del ricorso per decreto ingiuntivo e non esaminata dalla Corte di appello - nella quale la stessa Regione avrebbe riconosciuto la propria legittimazione passiva quanto al pagamento degli indennizzi relativi agli espropri. La censura è in parte infondata ed in parte inammissibile. Giova premettere che il DPCM 21 febbraio 2000, art. 3, nel testo modificato dal successivo DPCM 21 settembre 2000, dopo aver fissato, al comma 1, la regola secondo cui "Le regioni o gli enti locali individuati con legge regionale titolari e gestori delle strade, subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi inerenti ai beni trasferiti, esercitandone i relativi diritti ed assumendone gli obblighi con le eccezioni indicate al comma 3", prevede nel successivo comma 3 che "Resta di competenza ed a carico dell'[OSCURATO:PERSONA] l'ultimazione dei lavori per i quali alla data del trasferimento sia stato pubblicato il bando di gara per la realizzazione ovvero lavori per i quali, entro il 31 dicembre 2000, sia stata definita la progettazione e autorizzata dai competenti organi dell'[OSCURATO:PERSONA] la pubblicazione del bando di gara". La disposizione nello stesso comma 3 aggiunge poi che "Resta altresìdi competenza ed a carico del medesimo ente il contenzioso instaurato per fatti ed atti antecedenti alla scadenza di cui sopra, relativamente ai beni trasferiti". Orbene, la Corte di appello ha ritenuto che, essendo il diritto al rimborso reclamato dal Consorzio fondato sul pagamento di somme corrisposte a titolo di indennità di occupazione ed espropriazione, in forza di atto notificato al proprietario in data 29.05.1998 e, dunque, anteriore al trasferimento dei beni alla Regione, effettivamente avvenuto in data 17.10.2001, non poteva che riconoscersi la legittimazione passiva dell’[OSCURATO:PERSONA], riguardando l’azione monitoria una pretesa relativa a fatti ed atti ampiamente anteriori al trasferimento e, dunque, pienamente sussumibili nella deroga di cui all’ultimaparte dell’art. 3, c.3, cit. Tale conclusione risulta coerente con il più recente indirizzo di questa Corte (cfr. Cass., 17013/2022) teso a considerare, ai fini della corretta interpretazione di tale inciso, unicamente la circostanza che la pretesa al rimborso oggetto del contenzioso si ricolleghi a fatti ed atti anteriori al trasferimento, dovendosi intendere l’avverbio “altresì” come propriamente riferito ai beni trasferiti e non già ai beni rimasti appannaggio dell’[OSCURATO:PERSONA] in quanto inerenti ai lavori indicati nella prima parte della norma. E tanto in virtù di un’interpretazione del dato normativo volta a promuovere l’autonomia delle due previsioni derogatorie di cui all’art. 3, c.3. DPCM cit., ove si consideri che alle ipotesi di ultrattività della competenza di [OSCURATO:PERSONA] contemplate nella prima parte della norma come relative allo stato dei lavori ed agganciate alla data di pubblicazione del bando o, in sua assenza, alla circostanza che entro il 31.12.2000 sia stata definita la progettazione ed autorizzata la pubblicazione del bando, si “aggiunge” l’ulteriore fattispecie eccezionale rappresentata in funzione dell’insorgenza di un contenzioso relativo ai beni trasferiti. Ed invero, nessun elemento testuale depone nel senso di collegare tale inciso finale alle ipotesi precedenti, né tantomeno di inferire che il contenzioso al quale si fa cenno debba essere iniziato in epoca anteriore alla data del trasferimento dei beni. Come evidenziato da Cass., 17013/2022, “l’intentio dell’art. 3, c.3, ult. parte, risulta essere proprio quello di escludere la successione in capo alle Regioni quando il contenzioso successivamente instaurato riguardi, appunto, fatti ed atti antecedenti alla scadenza che, dunque si collocano in epoca anteriore al trasferimento, per nulla specificandosi che il contenzioso al quale si riferisce il comma 3 debba esso stesso collocarsi temporalmente entro la data del trasferimento”, dovendosi -per contro- riferire l’anteriorità rispetto alla scadenza individuata dalla norma, al compimento degli atti e fatti relativi ai beni trasferiti e non già alla pendenza del contenzioso. Orbene, a tali principi si è sostanzialmente conformato il giudice di appello, laddove ha chiarito che “la scadenza del 31 dicembre 2000, considerata dall’art. 3 comma 3 cit., è riferita ai fatti ed atti che hanno dato origine al contenzioso, sicché il discrimine, in relazione al contenzioso instaurato ovvero pendente (nell’interpretazione fornita dalla Corte), non può che essere la data del trasferimento dei beni, non dubitandosi che prima di esso l’[OSCURATO:PERSONA] fosse l’unica legittimata, in quanto titolare del bene, mentre dopo di essa l’unico legittimato è divenuto, per la medesima ragione, l’ente territoriale al quale il bene è stato trasferito.” Sulla base di tali considerazioni la prima parte della censura è dunque infondata, offrendo una ricostruzione del dato normativo irragionevole e distonica rispetto al contenuto testuale del comma 3 e all’interpretazione sistematica dell’intero art. 3 di cui si è detto, come interpretato dalla piùrecente giurisprudenza di questa Corte (Cass., 17013/2022 cit.). Per altro verso nemmeno è ravvisabile un contrasto - prospettato dal ricorrente in memoria - tra i principi affermati da Cass.17013/2022 cit., recepiti in questa sede e le affermazioni rese in seno a Cass. 39429/2021 con cui questa Corte, nel riconoscere la legittimazione passiva della Regione, avendo ritenuto irrilevante la data delle ordinanze richiamate nella domanda monitoria - qualificate alla stregua di un mero antefatto storico del contenzioso azionato oltre la data "limite" indicata dall'art. 3, c.3 DPCM [OSCURATO:DATA_NASCITA] - , non si è pronunciata, tuttavia, sul merito della questione rappresentata dall’interpretazione della norma di cui all’art. 3, c.3 cit., per non esservi stata investita direttamente dai motivi di ricorso della Regione. Questione elusa altresì per la sua novità anche da Cass. 12126/2020 - evocata dal ricorrente - trattandosi di eccezione di difetto di titolarità non sollevata nel giudizio di merito. Ciò che esclude la sussistenza di un reale contrasto all’interno della giurisprudenza di questa Corte tale da rendere opportuna la reclamata remissione del ricorso alla decisione delle Sezioni Unite. Parimenti infondata risulta la censura del ricorrente nella parte in cui, per sostenere la competenza della Regione [OSCURATO:PERSONA], intenderebbe restringere la portata dell’inciso finale dell’art. 3, c.3, nel senso di ritenere ad esso estraneo il contenzioso relativo al concedente ed al concessionario sulla restituzione delle anticipazioni operate dal secondo, evocando - per contro - in memoria il criterio di restituzione delle indennità anticipate fondato sulla c.d. “rotatività” nei rapporti tra concedente e concessionario, di cui assume la rilevanza alla stregua di parametro interpretativo dell’ultimo inciso di cui all’art. 3, c.3 cit. Ed invero, la corretta interpretazione della norma, lungi dall’operare veruno distinguo tra contenzioso definito, pendente ovvero da definirsi, non orienta affatto nel senso di operare una diversificazione di effetti rispetto al contenuto del contenzioso e/o alla sua fonte, essendo sufficiente, per radicare la competenza dell’[OSCURATO:PERSONA], che esso trovi titolo in atti o fatti antecedenti alla data individuata dalla norma, senza distinzioni di sorta tra contenzioso recuperatorio o di altra natura e prescindendosi altresì dalle parti interessate nonché da criteri esterni rispetto al contenzioso e inerenti alla regolamentazione dei rapporti interni tra le parti. Ne consegue la correttezza della sentenza della Corte di appello di Napoli, ove la stessa ha precisato che “il contenzioso rilevante ai fini che interessano è quello che ha coinvolto [OSCURATO:PERSONA] (e nella specie anche il Consorzio CO.GE.RI.) ed il soggetto che ha subito l’occupazione o l’espropriazione dei beni o i suoi effetti (come nel caso che occupa, in cui il giudizio definito con atto di transazione del 4.5.2011 ha riguardato le indennità di occupazione e di espropriazione), non avendo senso altrimenti l’uso del predicato resta di cui alla più volte citata disposizione .” A tale conclusione il giudice di appello è dunque giunto sulla base di un’interpretazione lineare e chiara della norma derogatoria, tesa a ricomprendere nel suo ambito applicativo tanto il contenzioso instaurato a monte - non solo verso CO.GE.RI. ma anche verso [OSCURATO:PERSONA] -, da parte dei soggetti interessati dalle vicende ablative cui si riferiscono gli esborsi che Co.Ge.RI chiedeva in restituzione (opposizioni alla stima e/o azioni espropriative di altro tipo), quanto le azioni di rivalsa di tipo contrattuale promosse dal concessionario CO.GE.RI. in forza della convenzione traslativa, per recuperare quanto pagato ai privati espropriati. Del tutto inconcludenti risultano, in definitiva, i documenti (nota inviata dalla Regione a tutti i concessionari ex lege recante la richiesta di informativa in ordine alle posizioni debitorie relative agli espropri e verbale di consegna tra Regione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di Napoli relativo alla gestione e manutenzione delle strade) che, a dire del Consorzio, la Corte di appello avrebbe omesso di considerare, peraltro senza che sia stata prospettata dal ricorrente alcuna censura ai sensi dell’art. 360, c.1 n.5 c.p.c. Sulla base di tali considerazioni, il ricorso va rigettato. Ricorrono giusti motivi per compensare le spese dell’intero giudizio. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell'art. 1-bis dello stesso art. 13. P.Q.M. Rigettail ricorso. Compensa integralmente le spese. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n.