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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 17013/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 11644/2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.7, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente della [OSCURATO:PERSONA] pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.29, presso l'Ufficio di Rappresentanza della Regione, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura a margine del controricorso; -controricorrente - avverso la sentenza n. 4347/2015 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata i! 06/11/9015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/03P022 dal cons. [OSCURATO:PERSONA].

Fatti e ragioni della decisione [OSCURATO:PERSONA] CO.GE.RI. -d'ora in avanti, breviter, Consorzio- in persona de! legale rappresentante pro tempore, ha proposto ricorso per Cassazione, affidato ad un motivo, contro la Regione [OSCURATO:PERSONA], che si è costituita con controricorso, impugnando la sentenza della Corte di appello di Napoli n.4347/2015, pubblicata il 6 novembre 2015, che, accogliendo l'appello proposto dalla Regione anzidetta, aveva revocato il decreto ingiuntivo ottenuto per il rimborso di quanto versato dal Consorzio, quale concessionario delle opere di raccordo e circumvallazione esterna di Napoli-Asse mediano, a titolo dì indennità di espropriazione anticipate ai [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], Roberto e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in relazione a due atti di costituzione di servitù stipulati nell'ambito della procedura espropriativa.

Secondo la Corte di appello il combinato disposto dei commi 1 e 3 dell'art.3 DPCM 21 febbraio 2000 n.616400, come modificato dal DPCM 21 settembre 2001, rendeva evidente la responsabilità dell'[OSCURATO:PERSONA], anche dopo il trasferimento delle opere pubbliche a regioni e altri enti, con riguardo al contenzioso instaurato per fatti ed atti concernenti i beni trasferiti e antecedenti al 31 dicembre 2000, evenienza ricorrente nel caso di specie in ragione delle indennità per costituzione di servitù pattuite il 12 novembre 1998 a seguito di procedimento di esproprio.

La causa, dopo che il ricorrente ha depositato memoria, è stata posta in decisione all'udienza camerale del 23 marzo 2022, tenutasi con le modalità da remoto secondo quanto previsto dall' art. 23, co. 7, d.l. n. 137/2020.

Con l'unico motivo proposto il Consorzio deduce la violazione e falsa applicazione dell'art.12 Preleggi al c.c., nonché dell'art.101 d.lgs. n.112/1998, del DPCM del 21 gennaio 2000 e cli quello del 21.9.2001, nonché degli artt.1362 e 1363 c.c. in ordine all'interpretazione dell'art.20 n.3 della convenzione di concessione tra il Consorzio CO.GE.RI. e il concedente (Presidente della Giunta regionale [OSCURATO:PERSONA]) siglata in data 10 settembre 1982.

Secondo il ricorrente, la Corte di appello avrebbe errato nell'interpretazione del quadro normativo di riferimento e della stessa intesa accessoria alla concessione, da tali fonti emergendo univocamente che al rimborso delle somme pretese da esso Consorzio era tenuta la Regione [OSCURATO:PERSONA], dovendosi interpretare l'inciso del c.3 dell'art.3 del DPCM [OSCURATO:DATA_NASCITA] -"Resta altresì a carico del medesimo ente il contenzioso instaurato per fatti ed atti antecedenti alla scadenza di cui sopra, relativamente ai beni trasferiti"- nel senso che l'[OSCURATO:PERSONA] rimarrebbe competente solo per il contenzioso già instaurato, in questa direzione deponendo le espressioni "instaurato" "resta" e "altresì" contenute nel comma 3 del dpcm cit., le stesse direttamente collegandosi ai lavori indicati nella prima parte dello stesso corna 3, solo eccezionalmente rimasti nella gestione di [OSCURATO:PERSONA] Aggiunge poi il Consorzio che nel contenzioso di cui al comma 3 dell'art.3 non rientrava, in ogni caso, la restituzione degli indennizzi anticipati dal Consorzio, applicandosi l'art.20 della Convenzione di concessione siglata in data 1.9.1982, la stessa fuoriuscendo dal perimetro applicativo dell'art.3 dpcm, cit.

In questa direzione, del resto, deponeva la nota inviata dalla Regione [OSCURATO:PERSONA] nel giugno 2008 a tutti i concessionari ex lege n.219/1981 inserita nella documentazione oggetto del ricorso per decreto ingiuntivo e non esaminata dalla Corte di appello.

Nota dalla quale risulterebbe che la stessa Regione si era sempre considerata legittimata passiva quanto al pagamento degli indennizzi relativi agli espropri.

Nella stessa direzione, peraltro avrebbe deposto anche il verbale di consegna fra Regione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di Napoli ai fini della gestione e manutenzione delle strade.

In memoria, il Consorzio ricorrente ha poi dedotto l'esistenza di una pluralità di pronunzie, passate in cosa giudicata, rese tra le parti e come tali idonee a conclamare la piena legittimazione passiva della Regione [OSCURATO:PERSONA] rispetto al contenzioso per cui era causa. [OSCURATO:PERSONA], nel costituirsi, ha dedotto l'infondatezza della censura proposta.

Occorre forse preliminarmente sgombrare il capo sulla esistenza di giudicati formatisi tra le parti sul tema in discussione. noto che 21!nrqu>ndo due giudizi tra lo stesse parti vertano sullo stesso rapporto giuridico e uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento già compiuto in ordine a una situazione giuridica e la soluzione di una questione di fatto o di diritto che abbiano inciso su un punto fondamentale comune ad entrambe le cause e abbiano costituito la logica premessa contenuta nel dispositivo della sentenza pasta in giudicato, precludono il riesame del punto accertato e risolto anche nel caso in cui il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che costituiscono lo scopo e il petitum del primo -cfr., ex plurimis, Cass. n.10420 del 18/07/2002-.

Ora, il tema all'esame di questa Corte, precisamente la portata dell'inciso finale dell'art.3 c.3 DPCM [OSCURATO:DATA_NASCITA], quand'anche affrontato in altre statuizioni giudiziali rese fra le parti non rientra né nel petitum nè nella causa petendi dell'odierno giudizio, attendendo all'interpretazione di un dato normativo che non può che spiegare effetti unicamente nel giudizio definito e non già esportarsi nel giudi-zio in cui vierle in discussione la portata ermeneutica siffatto dato normativo.

Il che consente di escludere la fondatezza dell'eccezione di giudicato come esposta dal Consorzio.

Ciò posto, il ricorso è in parte infondato ed in parte inammissibile.

Sembra anzitutto errata la posizione espressa dal Consorzio in ordine alla portata applicativa dell'art.3 dpcm [OSCURATO:DATA_NASCITA].

Ed invero, il DPCM 21 febbraio 2000, art. 3, nel testo modificato dal successivo DPCM 21 settembre 2000, dopo aver fissato la regola secondo cui "Le regioni o gli enti locali individuati con legge regionale titolari e gestori delle strade, subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi inerenti ai beni trasferiti, esercitandone i relativi diritti ed assumendone gli obblighi con le eccezioni indicate al comma 3", prevede nel successivo comma 3 che "resta di competenza ed a carico dell'A N,4S l'ultimazione dei lavori per i quali alla data del trasferimento sia stato pubblicato il bando di gara per la realizzazione ovvero lavori per i quali, entro il 31 dicembre 2000, sia stata definita la progettazione e autorizzata dai competenti organi dell'[OSCURATO:PERSONA] la pubblicazione del bando di gara".La disposizione dello stesso comma 3 prevede, inoltre, che "resta altresì di competenza ed a carico del medesimo ente il contenzioso instaurato per fatti ed atti antecedenti alla scadenza di cui sopra, relativamente ai beni trasferiti".

Orbene, la Corte di appello ha ritenuto che, nascendo il diritto al rimborso reclamato dal Consorzio dal pagamento di somme versate a suo tempo a titolo di indennità di esproprio ad alcuni proprietari in forza di atti stipulati il 12 novembre 1998 e, dunque, anteriori al trasferimento dei beni alla Regione, non poteva che ritenersi la titolarità passiva nel rapporto debitorio dell'[OSCURATO:PERSONA] -e non della Regione- riguardando l'azione monitoria una pretesa relativa a fatti ed atti anteriori al trasferimento e, dunque, pienamente sussumibili nella deroga contemplata dall'ultima parte dell'art.3, c.3, cit., ancorché posti a base di un'azione monitoria iniziata successivamente al trasferimento dei beni.

Tale conclusione è corretta e resiste ai rilievi censori del Consorzio, ove si consideri che alle ipotesi derogatorie contemplate all'interno dell'art.3, c.3, ult.cit., prima parte, e relative allo stato dei lavori, si "aggiungono" le ulteriori rappresentate in funzione dell'insorgenza di un contenzioso relativo a beni trasferiti.

La diversa opzione interpretativa proposta dal ricorrente non si confronta con l'autonomia delle due previsioni, l'una collegata alla responsabilità riservata ad [OSCURATO:PERSONA] per la ben diversa ipotesi relativa alla ultimazione dei lavori e che la prima parte dell'art.3, c.3, aggancia, per l'un verso, alla data di pubblicazione del bando o, in sua assenza, alla circostanza che entro il 31.12.2000 "sia stata definita la progettazione ed autorizzata la pubblicazione del bando".

Di tutt'altro si occupa poi la parte finale del detto c.3 che "aggiunge" alle ipotesi di ultrattività della posizione di [OSCURATO:PERSONA] anche quella concernente il "contenzioso instaurato per fatti ed atti antecedenti alla scadenza ... relativamente ai beni trasferiti".

Nessun elemento testuale consente di collegare tale inciso finale alle ipotesi precedenti, né tanto meno di inferire che il contenzioso al quale si fa cenno debba essere iniziato in epoca anteriore alla data del trasferimento dei beni.

Anzi, l'intenti° dell'art.3, c.3, ult. parte, risulta essere proprio quello di escludere la successione in capo alle Regioni quando il contenzioso successivamente instaurato riguardi, appunto, "fatti ed atti antecedenti alla scadenza" che, dunque si collocano in epoca anteriore al trasferimento, per nulla specificandosi che il contenzioso al quale si riferisce il comma 3 debba esso stesso collocarsi temporalmente entro la data del trasferimento.

La diversa lettura esegetica offerta dal Consorzio, che intravede nell'espressione "instaurato" l'anteriorità del contenzioso rispetto al trasferimento, tralascia di considerare adeguatamente l'interpretazione sistematica dell'inciso appena ricordato con l'intera previsione normativa, il quale colloca l'anteriorità alla scadenza dei soli atti e fatti riferiti ai beni trasferiti e non già alla pendenza del contenzioso.

Sulla base di tali considerazioni, alle quali si è pienamente conformato il giudice di appello, la prima parte della censura non coglie nel segno, offrendo una ricostruzione del dato normativo distonica rispetto al contenuto testuale del comma 3 e all'interpretazione sistematica dell'intero art.3 di cui si è detto.

V'è solo da aggiungere che non può passare al vaglio di questa Corte la questione, per la prima volta esposta in sede di legittimità -tanto inferendosi in relazione all'assenza di elementi che il ricorrente avrebbe dovuto allegare per dimostrare che la stessa era stata prospettata ritualmente nel giudizio di merito-, relativa alla asserita estraneità del contenzioso -relativo al concedente ed al concessionario circa la restituzione delle anticipazioni operate dal secondo- a quello concernente i beni trasferiti contemplati dall'inciso finale del comma 3 dell'art.3.

Tale censura, a ben considerare, tenderebbe a dilmostrare la persistenza della responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per ragioni diverse da quelle esposte a sostegno dell'atto di appello ed è da considerare nuova.

Parimenti inammissibile, per difetto di autosufficienza, risulta la censura nella parte in cui assume, a sostegno della stessa, il mancato esame da parte della Corte di appello di un documento, senza profilare il vizio di omesso esame di fatti controversi oggetto di contraddittorio nel giudizio di merito, ai sensi dell'art.360 c.1 n.5 c.p.c.

Risulta ancora palesemente inammissibile la censura nella parte in cui fonda il proprio assunto richiamando un documento (verbale di consegna tra Regione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di Napoli relativo alla gestione e manutenzione delle strade), tale prospettazione in definitiva lamentando un omesso esame di elementi probatori da parte della Corte di appello che avrebbe dovuto richiedere, ancora una volta, la prospettazione del vizio di cui al n.5 dell'art.360 c.1 c.p.c.

Sulla base di tali considerazioni, il ricorso va rigettato.

Le spese seguono la soccombenza.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1- quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del Consorzio ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso dallo stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM Rigetta il ricorso.

Condanna il Consorzio CO.GE.RI al pagamento delle spese del giudizio che liquida in favore della regione [OSCURATO:PERSONA] in euro 2000,00 per compensi, oltre euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15 %.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1- quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del Consorzio ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 11644/2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.7, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente della [OSCURATO:PERSONA] pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.29, presso l'Ufficio di Rappresentanza della Regione, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura a margine del controricorso; -controricorrente - avverso la sentenza n. 4347/2015 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata i! 06/11/9015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/03P022 dal cons. [OSCURATO:PERSONA]. Fatti e ragioni della decisione [OSCURATO:PERSONA] CO.GE.RI. -d'ora in avanti, breviter, Consorzio- in persona de! legale rappresentante pro tempore, ha proposto ricorso per Cassazione, affidato ad un motivo, contro la Regione [OSCURATO:PERSONA], che si è costituita con controricorso, impugnando la sentenza della Corte di appello di Napoli n.4347/2015, pubblicata il 6 novembre 2015, che, accogliendo l'appello proposto dalla Regione anzidetta, aveva revocato il decreto ingiuntivo ottenuto per il rimborso di quanto versato dal Consorzio, quale concessionario delle opere di raccordo e circumvallazione esterna di Napoli-Asse mediano, a titolo dì indennità di espropriazione anticipate ai [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], Roberto e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in relazione a due atti di costituzione di servitù stipulati nell'ambito della procedura espropriativa. Secondo la Corte di appello il combinato disposto dei commi 1 e 3 dell'art.3 DPCM 21 febbraio 2000 n.616400, come modificato dal DPCM 21 settembre 2001, rendeva evidente la responsabilità dell'[OSCURATO:PERSONA], anche dopo il trasferimento delle opere pubbliche a regioni e altri enti, con riguardo al contenzioso instaurato per fatti ed atti concernenti i beni trasferiti e antecedenti al 31 dicembre 2000, evenienza ricorrente nel caso di specie in ragione delle indennità per costituzione di servitù pattuite il 12 novembre 1998 a seguito di procedimento di esproprio. La causa, dopo che il ricorrente ha depositato memoria, è stata posta in decisione all'udienza camerale del 23 marzo 2022, tenutasi con le modalità da remoto secondo quanto previsto dall' art. 23, co. 7, d.l. n. 137/2020. Con l'unico motivo proposto il Consorzio deduce la violazione e falsa applicazione dell'art.12 Preleggi al c.c., nonché dell'art.101 d.lgs. n.112/1998, del DPCM del 21 gennaio 2000 e cli quello del 21.9.2001, nonché degli artt.1362 e 1363 c.c. in ordine all'interpretazione dell'art.20 n.3 della convenzione di concessione tra il Consorzio CO.GE.RI. e il concedente (Presidente della Giunta regionale [OSCURATO:PERSONA]) siglata in data 10 settembre 1982. Secondo il ricorrente, la Corte di appello avrebbe errato nell'interpretazione del quadro normativo di riferimento e della stessa intesa accessoria alla concessione, da tali fonti emergendo univocamente che al rimborso delle somme pretese da esso Consorzio era tenuta la Regione [OSCURATO:PERSONA], dovendosi interpretare l'inciso del c.3 dell'art.3 del DPCM [OSCURATO:DATA_NASCITA] -"Resta altresì a carico del medesimo ente il contenzioso instaurato per fatti ed atti antecedenti alla scadenza di cui sopra, relativamente ai beni trasferiti"- nel senso che l'[OSCURATO:PERSONA] rimarrebbe competente solo per il contenzioso già instaurato, in questa direzione deponendo le espressioni "instaurato" "resta" e "altresì" contenute nel comma 3 del dpcm cit., le stesse direttamente collegandosi ai lavori indicati nella prima parte dello stesso corna 3, solo eccezionalmente rimasti nella gestione di [OSCURATO:PERSONA] Aggiunge poi il Consorzio che nel contenzioso di cui al comma 3 dell'art.3 non rientrava, in ogni caso, la restituzione degli indennizzi anticipati dal Consorzio, applicandosi l'art.20 della Convenzione di concessione siglata in data 1.9.1982, la stessa fuoriuscendo dal perimetro applicativo dell'art.3 dpcm, cit. In questa direzione, del resto, deponeva la nota inviata dalla Regione [OSCURATO:PERSONA] nel giugno 2008 a tutti i concessionari ex lege n.219/1981 inserita nella documentazione oggetto del ricorso per decreto ingiuntivo e non esaminata dalla Corte di appello. Nota dalla quale risulterebbe che la stessa Regione si era sempre considerata legittimata passiva quanto al pagamento degli indennizzi relativi agli espropri. Nella stessa direzione, peraltro avrebbe deposto anche il verbale di consegna fra Regione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di Napoli ai fini della gestione e manutenzione delle strade. In memoria, il Consorzio ricorrente ha poi dedotto l'esistenza di una pluralità di pronunzie, passate in cosa giudicata, rese tra le parti e come tali idonee a conclamare la piena legittimazione passiva della Regione [OSCURATO:PERSONA] rispetto al contenzioso per cui era causa. [OSCURATO:PERSONA], nel costituirsi, ha dedotto l'infondatezza della censura proposta. Occorre forse preliminarmente sgombrare il capo sulla esistenza di giudicati formatisi tra le parti sul tema in discussione. noto che 21!nrqu>ndo due giudizi tra lo stesse parti vertano sullo stesso rapporto giuridico e uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento già compiuto in ordine a una situazione giuridica e la soluzione di una questione di fatto o di diritto che abbiano inciso su un punto fondamentale comune ad entrambe le cause e abbiano costituito la logica premessa contenuta nel dispositivo della sentenza pasta in giudicato, precludono il riesame del punto accertato e risolto anche nel caso in cui il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che costituiscono lo scopo e il petitum del primo -cfr., ex plurimis, Cass. n.10420 del 18/07/2002-. Ora, il tema all'esame di questa Corte, precisamente la portata dell'inciso finale dell'art.3 c.3 DPCM [OSCURATO:DATA_NASCITA], quand'anche affrontato in altre statuizioni giudiziali rese fra le parti non rientra né nel petitum nè nella causa petendi dell'odierno giudizio, attendendo all'interpretazione di un dato normativo che non può che spiegare effetti unicamente nel giudizio definito e non già esportarsi nel giudi-zio in cui vierle in discussione la portata ermeneutica siffatto dato normativo. Il che consente di escludere la fondatezza dell'eccezione di giudicato come esposta dal Consorzio. Ciò posto, il ricorso è in parte infondato ed in parte inammissibile. Sembra anzitutto errata la posizione espressa dal Consorzio in ordine alla portata applicativa dell'art.3 dpcm [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Ed invero, il DPCM 21 febbraio 2000, art. 3, nel testo modificato dal successivo DPCM 21 settembre 2000, dopo aver fissato la regola secondo cui "Le regioni o gli enti locali individuati con legge regionale titolari e gestori delle strade, subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi inerenti ai beni trasferiti, esercitandone i relativi diritti ed assumendone gli obblighi con le eccezioni indicate al comma 3", prevede nel successivo comma 3 che "resta di competenza ed a carico dell'A N,4S l'ultimazione dei lavori per i quali alla data del trasferimento sia stato pubblicato il bando di gara per la realizzazione ovvero lavori per i quali, entro il 31 dicembre 2000, sia stata definita la progettazione e autorizzata dai competenti organi dell'[OSCURATO:PERSONA] la pubblicazione del bando di gara".La disposizione dello stesso comma 3 prevede, inoltre, che "resta altresì di competenza ed a carico del medesimo ente il contenzioso instaurato per fatti ed atti antecedenti alla scadenza di cui sopra, relativamente ai beni trasferiti". Orbene, la Corte di appello ha ritenuto che, nascendo il diritto al rimborso reclamato dal Consorzio dal pagamento di somme versate a suo tempo a titolo di indennità di esproprio ad alcuni proprietari in forza di atti stipulati il 12 novembre 1998 e, dunque, anteriori al trasferimento dei beni alla Regione, non poteva che ritenersi la titolarità passiva nel rapporto debitorio dell'[OSCURATO:PERSONA] -e non della Regione- riguardando l'azione monitoria una pretesa relativa a fatti ed atti anteriori al trasferimento e, dunque, pienamente sussumibili nella deroga contemplata dall'ultima parte dell'art.3, c.3, cit., ancorché posti a base di un'azione monitoria iniziata successivamente al trasferimento dei beni. Tale conclusione è corretta e resiste ai rilievi censori del Consorzio, ove si consideri che alle ipotesi derogatorie contemplate all'interno dell'art.3, c.3, ult.cit., prima parte, e relative allo stato dei lavori, si "aggiungono" le ulteriori rappresentate in funzione dell'insorgenza di un contenzioso relativo a beni trasferiti. La diversa opzione interpretativa proposta dal ricorrente non si confronta con l'autonomia delle due previsioni, l'una collegata alla responsabilità riservata ad [OSCURATO:PERSONA] per la ben diversa ipotesi relativa alla ultimazione dei lavori e che la prima parte dell'art.3, c.3, aggancia, per l'un verso, alla data di pubblicazione del bando o, in sua assenza, alla circostanza che entro il 31.12.2000 "sia stata definita la progettazione ed autorizzata la pubblicazione del bando". Di tutt'altro si occupa poi la parte finale del detto c.3 che "aggiunge" alle ipotesi di ultrattività della posizione di [OSCURATO:PERSONA] anche quella concernente il "contenzioso instaurato per fatti ed atti antecedenti alla scadenza ... relativamente ai beni trasferiti". Nessun elemento testuale consente di collegare tale inciso finale alle ipotesi precedenti, né tanto meno di inferire che il contenzioso al quale si fa cenno debba essere iniziato in epoca anteriore alla data del trasferimento dei beni. Anzi, l'intenti° dell'art.3, c.3, ult. parte, risulta essere proprio quello di escludere la successione in capo alle Regioni quando il contenzioso successivamente instaurato riguardi, appunto, "fatti ed atti antecedenti alla scadenza" che, dunque si collocano in epoca anteriore al trasferimento, per nulla specificandosi che il contenzioso al quale si riferisce il comma 3 debba esso stesso collocarsi temporalmente entro la data del trasferimento. La diversa lettura esegetica offerta dal Consorzio, che intravede nell'espressione "instaurato" l'anteriorità del contenzioso rispetto al trasferimento, tralascia di considerare adeguatamente l'interpretazione sistematica dell'inciso appena ricordato con l'intera previsione normativa, il quale colloca l'anteriorità alla scadenza dei soli atti e fatti riferiti ai beni trasferiti e non già alla pendenza del contenzioso. Sulla base di tali considerazioni, alle quali si è pienamente conformato il giudice di appello, la prima parte della censura non coglie nel segno, offrendo una ricostruzione del dato normativo distonica rispetto al contenuto testuale del comma 3 e all'interpretazione sistematica dell'intero art.3 di cui si è detto. V'è solo da aggiungere che non può passare al vaglio di questa Corte la questione, per la prima volta esposta in sede di legittimità -tanto inferendosi in relazione all'assenza di elementi che il ricorrente avrebbe dovuto allegare per dimostrare che la stessa era stata prospettata ritualmente nel giudizio di merito-, relativa alla asserita estraneità del contenzioso -relativo al concedente ed al concessionario circa la restituzione delle anticipazioni operate dal secondo- a quello concernente i beni trasferiti contemplati dall'inciso finale del comma 3 dell'art.3. Tale censura, a ben considerare, tenderebbe a dilmostrare la persistenza della responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per ragioni diverse da quelle esposte a sostegno dell'atto di appello ed è da considerare nuova. Parimenti inammissibile, per difetto di autosufficienza, risulta la censura nella parte in cui assume, a sostegno della stessa, il mancato esame da parte della Corte di appello di un documento, senza profilare il vizio di omesso esame di fatti controversi oggetto di contraddittorio nel giudizio di merito, ai sensi dell'art.360 c.1 n.5 c.p.c. Risulta ancora palesemente inammissibile la censura nella parte in cui fonda il proprio assunto richiamando un documento (verbale di consegna tra Regione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di Napoli relativo alla gestione e manutenzione delle strade), tale prospettazione in definitiva lamentando un omesso esame di elementi probatori da parte della Corte di appello che avrebbe dovuto richiedere, ancora una volta, la prospettazione del vizio di cui al n.5 dell'art.360 c.1 c.p.c. Sulla base di tali considerazioni, il ricorso va rigettato. Le spese seguono la soccombenza. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1- quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del Consorzio ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso dallo stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto. PQM Rigetta il ricorso. Condanna il Consorzio CO.GE.RI al pagamento delle spese del giudizio che liquida in favore della regione [OSCURATO:PERSONA] in euro 2000,00 per compensi, oltre euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15 %. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1- quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del Consorzio ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari