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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 18 maggio 2026

Cassazione n. 14889/2026

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lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]-COLETTA e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-controAGENZIA [OSCURATO:PERSONA],MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, MINISTERO DELL'[OSCURATO:PERSONA], AGENZIA DELLE ENTRATE e AGENZIA DELLE EN-[OSCURATO:PERSONA], difesi dalla [OSCURATO:PERSONA];-controricorrenti e ricorrenti incidentali-avverso ORDINANZA di COMM.TRIB.REG.

NAPOLI n. 7132/2014depositata il 21/11/2019.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/11/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 4332/2020Numero sezionale 2686/2025Numero di raccolta generale 14889/2026Data pubblicazione 18/05/2026Nel 2014 [OSCURATO:PERSONA], dottore commercialista, quale difensoredi una curatela fallimentare ammessa al patrocinio a spese delloStato, proponeva dinanzi alla Commissione tributaria provincialericorso contro una cartella di pagamento notificata alla societàfallita. [OSCURATO:PERSONA] rigettava l’impugnazione dichiarandolainammissibile.

La curatela proponeva appello che la Commissionetributaria regionale dichiarava a sua volta inammissibile.Successivamente, in data 04/06/2019, il Presidente dellaCommissione tributaria regionale liquidava in favore di Testa, perl’attività difensiva svolta in appello, € 4.000,00 oltre accessori.

Conordinanza del 29/01/2020, a seguito di opposizione propostadall’interessato, la Commissione confermava la liquidazione ridottarispetto ai minimi tariffari, ritenendo che la causa avesseriguardato questioni circoscritte, frequenti e non complesse,limitate alla contestazione delle notifiche degli atti prodromici.Ricorre in cassazione il Testa con quattro motivi, illustrati damemoria.

Resistono le Amministrazioni pubbliche con controricorsoe ricorso incidentale con un motivo.RAGIONI DELLA DECISIONE1. - Il primo motivo del ricorso principale deduce violazione e/ofalsa applicazione dell’art. 170 d.p.r. 115/2002, in combinatodisposto con l’art. 15 d.lgs 150/2011.

Si assume che, propostaopposizione al decreto di liquidazione, il Presidente non ha fissatoalcuna udienza, né ha disposto la notifica del decreto di fissazionealle parti del giudizio d’appello, con conseguente celebrazione delprocedimento a contraddittorio non integro.

Si invoca, altresì, lagiurisprudenza secondo cui la mancata notificazione dell’attointroduttivo e del decreto di comparizione determina la nullità delprocedimento e della decisione.Il secondo motivo deduce violazione e/o falsa applicazione degliartt. 144, 137, 141 e 82 d.p.r. 115/2002, dell’art. 13 l. 247/2012,2 di 5Numero registro generale 4332/2020Numero sezionale 2686/2025degli artt. 3, 24 e 35 Cost., nonché dell’art. 9 d.l. 1/2012, conv. l.Numero di raccolta generale 14889/202627/2012.

In sintesi: a) essendo pacifica l’ammissione dellaD actau pruabbtleicalazio ne 18/05/2026al patrocinio a spese dello Stato ex art. 144 TUSG, il compensograva sull’erario; b) nel processo tributario opera il patrocinio aspese dello Stato ex art. 137 TUSG; c) la liquidazione dovevaavvenire secondo i criteri legali pertinenti all’assistenza,rappresentanza e consulenza tributaria, con riferimento al valoredeterminato in funzione dell’atto impugnato; d) è censurata quindil’affermazione per cui il solo valore della lite non consente unaliquidazione coerente.Il terzo motivo deduce violazione e/o falsa applicazione degliartt. 53, 18, 20, 22, 34 d.lgs 546/1992, nonché degli artt. 19 e 21dello stesso decreto.

Si contesta la motivazione del giudicedell’opposizione, secondo cui l’attività del professionista si sarebbeconcretata nella sola contestazione delle notifiche degli attiprodromici, valutazione ritenuta riduttiva del pregio dell’operasvolta.Il quarto motivo ripropone la sostanza del motivo precedentesotto il profilo della omessa, insufficiente o contraddittoriamotivazione ex art. 360 n. 5 c.p.c.2.- Il ricorso incidentale deduce il difetto di legittimazionepassiva dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, del Ministerodell’Economia e delle Finanze e dell’Agenzia delle Entrate,chiedendone l’estromissione.

Si richiama il principio secondo cui,nell’opposizione ex art. 170 d.P.R. 115/2002 relativa a compensi acarico dell’erario, parte necessaria è solo il Ministero della Giustizia.2. - Il ricorso principale è inammissibile.Come è stato evidenziato dalle Sezioni Unite di questa Corte conla sentenza n. 20929 del 23/07/2025, l'opposizione ex art. 170d.p.r. 115/2002 è da proporre dinanzi al giudice ordinario, poichéla controversia ha ad oggetto un diritto soggettivo estraneo allacognizione di una giurisdizione speciale, come quella tributaria.3 di 5Numero registro generale 4332/2020Numero sezionale 2686/2025Infatti, l'impugnazione del decreto che rigetta o revocaNumero di raccolta generale 14889/2026l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, emesDsaota pudbbaliclalazio ne 18/05/2026Commissione di cui all'art. 138 del d.P.R. n. 115 del 2002,dev'essere proposta con l'opposizione prevista dall'art. 170 e nongià col ricorso di cui all'artt. 99 del medesimo T.U., dal momentoche quest'ultimo rimedio, per il vincolo di stretta inerenza alprocesso penale che lo caratterizza, non può essere esteso alprocesso tributario, non essendo tra l’altro richiamato da alcunadelle disposizioni a tale processo dedicate, contenute nel capo VIIIdel titolo IV del menzionato T.U.

Come affermato da Cass., Sez.Un., sentenza n. 10501 del 2023 e ripreso da successive pronunce,il provvedimento, reso dal giudice, di rigetto della richiesta diammissione al patrocinio a spese dello Stato è impugnabile, aisensi degli artt. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002 e 15 del d.lgs. n.150 del 2011, dinanzi al giudice ordinario, alla stessa stregua delprovvedimento di liquidazione del compenso dell'avvocato dellaparte ammessa al detto beneficio, vertendosi in tema di dirittisoggettivi perfetti di rilievo costituzionale, non degradabili adinteressi legittimi, al di fuori delle materie attribuite dalla legge allagiurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (Cass. Sez. 2,ordinanza n. 11369 del 2024; per l’estensione del principio ancheal diniego reso dal giudice tributario, Cass. Sez. 2, Ordinanza n.3027 del 01/02/2023 e Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 16757 del13/06/2023, non massimata).

Da ciò consegue che l’opposizioneavrebbe dovuto essere proposta davanti al giudice ordinario.3. - Inammissibile il ricorso principale, ai sensi dell’art. 334c.p.c., è inefficace il ricorso incidentale, se tardivo come nel caso dispecie.

Infatti, secondo il -consolidato- principio di diritto che «Intema di giudizio di cassazione, il ricorso incidentale tardivo,proposto oltre i termini di cui agli artt. 325, secondo comma,ovvero 327, primo comma, cod. proc. civ., è inefficace qualora ilricorso principale per cassazione sia inammissibile, senza che, in4 di 5Numero registro generale 4332/2020Numero sezionale 2686/2025senso contrario rilevi che lo stesso sia stato proposto nel rispettoNumero di raccolta generale 14889/2026del termine di cui all'art. 371, secondo comma, c.p.c. (Dqautaa prubabnlictaazio ne 18/05/2026giorni dalla notificazione del ricorso principale)» (Cass., n. 6077 del26/03/2015).Ciò peraltro implica la non sussistenza dei presupposti per il"raddoppio" del contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater,dPR 115/2002 nei confronti sia del ricorrente principale sia deicontroricorrenti/ricorrenti incidentali (cfr., Cass. n. 17707 del2021).Stante la situazione di incertezza giurisprudenziale, chiarita solodopo la proposizione del ricorso con la menzionata sentenza delleSezioni Unite, sussistono giusti motivi per farsi luogo allacompensazione delle spese processuali.

P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso principale e inefficace ilricorso incidentale; dichiara interamente compensate le spese pro-cessuali tra le parti.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Se-zione civile, il 06/11/2025.La PresidenteMILENA FALASCHI5 di 5

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]-COLETTA e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-controAGENZIA [OSCURATO:PERSONA],MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, MINISTERO DELL'[OSCURATO:PERSONA], AGENZIA DELLE ENTRATE e AGENZIA DELLE EN-[OSCURATO:PERSONA], difesi dalla [OSCURATO:PERSONA];-controricorrenti e ricorrenti incidentali-avverso ORDINANZA di COMM.TRIB.REG. NAPOLI n. 7132/2014depositata il 21/11/2019.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/11/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 4332/2020Numero sezionale 2686/2025Numero di raccolta generale 14889/2026Data pubblicazione 18/05/2026Nel 2014 [OSCURATO:PERSONA], dottore commercialista, quale difensoredi una curatela fallimentare ammessa al patrocinio a spese delloStato, proponeva dinanzi alla Commissione tributaria provincialericorso contro una cartella di pagamento notificata alla societàfallita. [OSCURATO:PERSONA] rigettava l’impugnazione dichiarandolainammissibile. La curatela proponeva appello che la Commissionetributaria regionale dichiarava a sua volta inammissibile.Successivamente, in data 04/06/2019, il Presidente dellaCommissione tributaria regionale liquidava in favore di Testa, perl’attività difensiva svolta in appello, € 4.000,00 oltre accessori. Conordinanza del 29/01/2020, a seguito di opposizione propostadall’interessato, la Commissione confermava la liquidazione ridottarispetto ai minimi tariffari, ritenendo che la causa avesseriguardato questioni circoscritte, frequenti e non complesse,limitate alla contestazione delle notifiche degli atti prodromici.Ricorre in cassazione il Testa con quattro motivi, illustrati damemoria. Resistono le Amministrazioni pubbliche con controricorsoe ricorso incidentale con un motivo.RAGIONI DELLA DECISIONE1. - Il primo motivo del ricorso principale deduce violazione e/ofalsa applicazione dell’art. 170 d.p.r. 115/2002, in combinatodisposto con l’art. 15 d.lgs 150/2011. Si assume che, propostaopposizione al decreto di liquidazione, il Presidente non ha fissatoalcuna udienza, né ha disposto la notifica del decreto di fissazionealle parti del giudizio d’appello, con conseguente celebrazione delprocedimento a contraddittorio non integro. Si invoca, altresì, lagiurisprudenza secondo cui la mancata notificazione dell’attointroduttivo e del decreto di comparizione determina la nullità delprocedimento e della decisione.Il secondo motivo deduce violazione e/o falsa applicazione degliartt. 144, 137, 141 e 82 d.p.r. 115/2002, dell’art. 13 l. 247/2012,2 di 5Numero registro generale 4332/2020Numero sezionale 2686/2025degli artt. 3, 24 e 35 Cost., nonché dell’art. 9 d.l. 1/2012, conv. l.Numero di raccolta generale 14889/202627/2012. In sintesi: a) essendo pacifica l’ammissione dellaD actau pruabbtleicalazio ne 18/05/2026al patrocinio a spese dello Stato ex art. 144 TUSG, il compensograva sull’erario; b) nel processo tributario opera il patrocinio aspese dello Stato ex art. 137 TUSG; c) la liquidazione dovevaavvenire secondo i criteri legali pertinenti all’assistenza,rappresentanza e consulenza tributaria, con riferimento al valoredeterminato in funzione dell’atto impugnato; d) è censurata quindil’affermazione per cui il solo valore della lite non consente unaliquidazione coerente.Il terzo motivo deduce violazione e/o falsa applicazione degliartt. 53, 18, 20, 22, 34 d.lgs 546/1992, nonché degli artt. 19 e 21dello stesso decreto. Si contesta la motivazione del giudicedell’opposizione, secondo cui l’attività del professionista si sarebbeconcretata nella sola contestazione delle notifiche degli attiprodromici, valutazione ritenuta riduttiva del pregio dell’operasvolta.Il quarto motivo ripropone la sostanza del motivo precedentesotto il profilo della omessa, insufficiente o contraddittoriamotivazione ex art. 360 n. 5 c.p.c.2.- Il ricorso incidentale deduce il difetto di legittimazionepassiva dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, del Ministerodell’Economia e delle Finanze e dell’Agenzia delle Entrate,chiedendone l’estromissione. Si richiama il principio secondo cui,nell’opposizione ex art. 170 d.P.R. 115/2002 relativa a compensi acarico dell’erario, parte necessaria è solo il Ministero della Giustizia.2. - Il ricorso principale è inammissibile.Come è stato evidenziato dalle Sezioni Unite di questa Corte conla sentenza n. 20929 del 23/07/2025, l'opposizione ex art. 170d.p.r. 115/2002 è da proporre dinanzi al giudice ordinario, poichéla controversia ha ad oggetto un diritto soggettivo estraneo allacognizione di una giurisdizione speciale, come quella tributaria.3 di 5Numero registro generale 4332/2020Numero sezionale 2686/2025Infatti, l'impugnazione del decreto che rigetta o revocaNumero di raccolta generale 14889/2026l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, emesDsaota pudbbaliclalazio ne 18/05/2026Commissione di cui all'art. 138 del d.P.R. n. 115 del 2002,dev'essere proposta con l'opposizione prevista dall'art. 170 e nongià col ricorso di cui all'artt. 99 del medesimo T.U., dal momentoche quest'ultimo rimedio, per il vincolo di stretta inerenza alprocesso penale che lo caratterizza, non può essere esteso alprocesso tributario, non essendo tra l’altro richiamato da alcunadelle disposizioni a tale processo dedicate, contenute nel capo VIIIdel titolo IV del menzionato T.U. Come affermato da Cass., Sez.Un., sentenza n. 10501 del 2023 e ripreso da successive pronunce,il provvedimento, reso dal giudice, di rigetto della richiesta diammissione al patrocinio a spese dello Stato è impugnabile, aisensi degli artt. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002 e 15 del d.lgs. n.150 del 2011, dinanzi al giudice ordinario, alla stessa stregua delprovvedimento di liquidazione del compenso dell'avvocato dellaparte ammessa al detto beneficio, vertendosi in tema di dirittisoggettivi perfetti di rilievo costituzionale, non degradabili adinteressi legittimi, al di fuori delle materie attribuite dalla legge allagiurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (Cass. Sez. 2,ordinanza n. 11369 del 2024; per l’estensione del principio ancheal diniego reso dal giudice tributario, Cass. Sez. 2, Ordinanza n.3027 del 01/02/2023 e Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 16757 del13/06/2023, non massimata). Da ciò consegue che l’opposizioneavrebbe dovuto essere proposta davanti al giudice ordinario.3. - Inammissibile il ricorso principale, ai sensi dell’art. 334c.p.c., è inefficace il ricorso incidentale, se tardivo come nel caso dispecie. Infatti, secondo il -consolidato- principio di diritto che «Intema di giudizio di cassazione, il ricorso incidentale tardivo,proposto oltre i termini di cui agli artt. 325, secondo comma,ovvero 327, primo comma, cod. proc. civ., è inefficace qualora ilricorso principale per cassazione sia inammissibile, senza che, in4 di 5Numero registro generale 4332/2020Numero sezionale 2686/2025senso contrario rilevi che lo stesso sia stato proposto nel rispettoNumero di raccolta generale 14889/2026del termine di cui all'art. 371, secondo comma, c.p.c. (Dqautaa prubabnlictaazio ne 18/05/2026giorni dalla notificazione del ricorso principale)» (Cass., n. 6077 del26/03/2015).Ciò peraltro implica la non sussistenza dei presupposti per il"raddoppio" del contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater,dPR 115/2002 nei confronti sia del ricorrente principale sia deicontroricorrenti/ricorrenti incidentali (cfr., Cass. n. 17707 del2021).Stante la situazione di incertezza giurisprudenziale, chiarita solodopo la proposizione del ricorso con la menzionata sentenza delleSezioni Unite, sussistono giusti motivi per farsi luogo allacompensazione delle spese processuali. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso principale e inefficace ilricorso incidentale; dichiara interamente compensate le spese pro-cessuali tra le parti.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Se-zione civile, il 06/11/2025.La PresidenteMILENA FALASCHI5 di 5