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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 11369/2024

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nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 30786-2020proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliata presso la cancelleria della Corte di Cassazione -ricorrente - contro MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende -controricorrente - avverso l’ordinanza del [OSCURATO:PERSONA] per la Lombardia, depositata il 22/10/2020; udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal ConsigliereOliva [OSCURATO:PERSONA] Con l’ordinanza impugnata il Presidente della [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia rigettava il ricorso interposto dalla [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto di diniego di ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato patrocinio, emesso il 9 dicembre2019 dalla Commissione presso la C.T.R.

Lombardia.

L’ordinanza, in particolare, evidenziava che la Commissione per il patrocinio a spese dello Stato presso la C.T.R.

Lombardia si era ritenuta incompetente a conoscere dell’istanza di ammissione al beneficio presentata dalla [OSCURATO:PERSONA], in quanto in realtà essa conteneva una richiesta di revisione di un precedente provvedimento di rigetto del beneficio, emanato dal Presidente della [OSCURATO:PERSONA] avverso il diniego di ammissione adottato dallaapposita Commissione costituita presso tale organo di giustizia tributaria di prima istanza, soggettoad impugnazione soltanto innanzi la Corte di Cassazione.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione la [OSCURATO:PERSONA], affidandosi ad un unico motivo.

Resiste con controricorso il Ministero dell’Economia e Finanze. [OSCURATO:PERSONA] Attraverso la sua censura, il ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato il Presidente della [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe dichiarato incompetente a decidere sull’opposizione, sulla base dell’erroneo presupposto che la stessa concernesse un provvedimento del Presidente della [OSCURATO:PERSONA] di rigetto dell’opposizione avverso il diniego di ammissione pronunciato dalla Commissione presso il medesimo giudice, mentre l’opposizione aveva ad oggetto un provvedimento di rigetto emesso dalla [OSCURATO:PERSONA].La censura è inammissibile perché (come rilevato correttamente nel controricorso: cfr. pag. 5) ai sensi dell’art. 75, comma primo, del D.P.R. n. 115 del 2002, l’ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato è valida per ogni stato e grado del procedimento.

Ne consegue che, una volta presentata istanza alla Commissione per il patrociniopresso la [OSCURATO:PERSONA], ed ottenuto un provvedimento di diniego da parte stessa, l’unica procedura esperibile era quella dell’opposizione a i sensi dell’art. 170 del D.P.R. n. 115 del 2002.

Detto rimedio – peraltro - avrebbe dovuto essere proposto innanzi il giudice ordinario, alla luce del principio di diritto affermatodi recentedalle Sezioni Unite di questa Corte in relazione all’opposizione al provvedimento di rigetto della richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato reso dal giudice amministrativo (applicabile anche all’ipotesi di rigetto dell’istanza pronunciato dal giudice tributario) , secondo cuiil provvedimento di diniego “… è impugnabile, ai sensi degli artt. 170 del D.P.R. n. 115 del 2002 e 15 del D. L gs. n. 150 del 2011, dinanzi al giudice ordinario, alla stessa stregua del provvedimento di liquidazione del compenso dell'avvocato della parte ammessa al detto beneficio, vertendosi in tema di diritti soggettivi perfetti di rilievo costituzionale, non degradabili ad interessi legittimi, al di fuori delle materie attribuite dalla legge alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo” (Cass. Sez.

U , Ordinanza n. 20501 del 17/07/2023 , Rv.668222; per l’estensione del principio anche al diniego reso dal giudice tributario, Cass. Sez. 2 , Ordinanza n. 3027 del 01/02/2023 , Rv.666844 e Cass. Sez. 2 , Ordinanza n. 16757 del 13/06/ 2023 , non massimata).

Non è quindipossibile oggi , dopo aver esperito inutilmente l’iter previsto dalla norma per il giudizio dinanzi al giudice di prima istanza, ripeterlo innanzi quello di secondo grado (nella specie, davanti la CTR).

Corretta, dunque, è la decisione assunta dal Presidente di quest’ultima, che ha rigettato il reclamo ritenendo corretta la dichiarazione di incompetenza resa dalla Commissione ivi costituita , a fronte di precedente istanza, presentata alla C.T.P. e da quest’ultima delibata nei modi di legge.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di lite, come liquidate in dispositivo.Va altresì pronunciatala condanna del ricorrente ai sensi dell’art. 96 comma 3° c.p.c., posta la palese inconsistenza delle argomentazioni utilizzate, prive di qualunque riferimento alle ragioni della decisione (Cass. Sez.

U, n. 32001 del 28 ottobre 2022; Cass. Sez. 3, n. 36591 del 30 dicembre 2023).

Si dà atto che sussistono le condizioni per dichiarare che il Canesi è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002, se dovuto(Sez.

U, n. 4315 del 20 febbraio 2020).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e c ondanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, a favore del Ministero dell’Economia e delle Finanze, liquidate in euro1.600 (mille/600), oltre spese prenotate a debito.

Condanna inoltre la partericorrente, ai sensi dell’art. 96 comma 3° c.p.c.,al pagamento dell’importo di € 500,00 (cinquecento).

Dà atto che sussistono le condizioni per dichiarare che il ricorrente è tenutoa versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/200

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 30786-2020proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliata presso la cancelleria della Corte di Cassazione -ricorrente - contro MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende -controricorrente - avverso l’ordinanza del [OSCURATO:PERSONA] per la Lombardia, depositata il 22/10/2020; udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal ConsigliereOliva [OSCURATO:PERSONA] Con l’ordinanza impugnata il Presidente della [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia rigettava il ricorso interposto dalla [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto di diniego di ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato patrocinio, emesso il 9 dicembre2019 dalla Commissione presso la C.T.R. Lombardia. L’ordinanza, in particolare, evidenziava che la Commissione per il patrocinio a spese dello Stato presso la C.T.R. Lombardia si era ritenuta incompetente a conoscere dell’istanza di ammissione al beneficio presentata dalla [OSCURATO:PERSONA], in quanto in realtà essa conteneva una richiesta di revisione di un precedente provvedimento di rigetto del beneficio, emanato dal Presidente della [OSCURATO:PERSONA] avverso il diniego di ammissione adottato dallaapposita Commissione costituita presso tale organo di giustizia tributaria di prima istanza, soggettoad impugnazione soltanto innanzi la Corte di Cassazione. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione la [OSCURATO:PERSONA], affidandosi ad un unico motivo. Resiste con controricorso il Ministero dell’Economia e Finanze. [OSCURATO:PERSONA] Attraverso la sua censura, il ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato il Presidente della [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe dichiarato incompetente a decidere sull’opposizione, sulla base dell’erroneo presupposto che la stessa concernesse un provvedimento del Presidente della [OSCURATO:PERSONA] di rigetto dell’opposizione avverso il diniego di ammissione pronunciato dalla Commissione presso il medesimo giudice, mentre l’opposizione aveva ad oggetto un provvedimento di rigetto emesso dalla [OSCURATO:PERSONA].La censura è inammissibile perché (come rilevato correttamente nel controricorso: cfr. pag. 5) ai sensi dell’art. 75, comma primo, del D.P.R. n. 115 del 2002, l’ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato è valida per ogni stato e grado del procedimento. Ne consegue che, una volta presentata istanza alla Commissione per il patrociniopresso la [OSCURATO:PERSONA], ed ottenuto un provvedimento di diniego da parte stessa, l’unica procedura esperibile era quella dell’opposizione a i sensi dell’art. 170 del D.P.R. n. 115 del 2002. Detto rimedio – peraltro - avrebbe dovuto essere proposto innanzi il giudice ordinario, alla luce del principio di diritto affermatodi recentedalle Sezioni Unite di questa Corte in relazione all’opposizione al provvedimento di rigetto della richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato reso dal giudice amministrativo (applicabile anche all’ipotesi di rigetto dell’istanza pronunciato dal giudice tributario) , secondo cuiil provvedimento di diniego “… è impugnabile, ai sensi degli artt. 170 del D.P.R. n. 115 del 2002 e 15 del D. L gs. n. 150 del 2011, dinanzi al giudice ordinario, alla stessa stregua del provvedimento di liquidazione del compenso dell'avvocato della parte ammessa al detto beneficio, vertendosi in tema di diritti soggettivi perfetti di rilievo costituzionale, non degradabili ad interessi legittimi, al di fuori delle materie attribuite dalla legge alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo” (Cass. Sez. U , Ordinanza n. 20501 del 17/07/2023 , Rv.668222; per l’estensione del principio anche al diniego reso dal giudice tributario, Cass. Sez. 2 , Ordinanza n. 3027 del 01/02/2023 , Rv.666844 e Cass. Sez. 2 , Ordinanza n. 16757 del 13/06/ 2023 , non massimata). Non è quindipossibile oggi , dopo aver esperito inutilmente l’iter previsto dalla norma per il giudizio dinanzi al giudice di prima istanza, ripeterlo innanzi quello di secondo grado (nella specie, davanti la CTR). Corretta, dunque, è la decisione assunta dal Presidente di quest’ultima, che ha rigettato il reclamo ritenendo corretta la dichiarazione di incompetenza resa dalla Commissione ivi costituita , a fronte di precedente istanza, presentata alla C.T.P. e da quest’ultima delibata nei modi di legge. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di lite, come liquidate in dispositivo.Va altresì pronunciatala condanna del ricorrente ai sensi dell’art. 96 comma 3° c.p.c., posta la palese inconsistenza delle argomentazioni utilizzate, prive di qualunque riferimento alle ragioni della decisione (Cass. Sez. U, n. 32001 del 28 ottobre 2022; Cass. Sez. 3, n. 36591 del 30 dicembre 2023). Si dà atto che sussistono le condizioni per dichiarare che il Canesi è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002, se dovuto(Sez. U, n. 4315 del 20 febbraio 2020). P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e c ondanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, a favore del Ministero dell’Economia e delle Finanze, liquidate in euro1.600 (mille/600), oltre spese prenotate a debito. Condanna inoltre la partericorrente, ai sensi dell’art. 96 comma 3° c.p.c.,al pagamento dell’importo di € 500,00 (cinquecento). Dà atto che sussistono le condizioni per dichiarare che il ricorrente è tenutoa versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/200