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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 8 novembre 2023

Cassazione n. 07544/2026

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ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 23462/2023 R.G. proposto da[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA].– ricorrente –controMINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE e MINISTERO DELLAGIUSTIZIA, rappresentati e difesi ope legis dall'Avvocatura Generale delloStato.-controricorrenti-Avverso la sentenza n. 13382/2023 resa dalla Corte di Giustizia Tributariadi primo grado di Roma in data 8/11/2023, depositata il 10/11/2023 e nonnotificata;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del28/1/2026 dalla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che:Numero registro generale 23462/2023Numero sezionale 188/2026Numero di raccolta generale 7544/2026Data pubblicazione 29/03/20261. [OSCURATO:PERSONA] impugnò il decreto della Commissione del patrocinio aspese dello Stato presso la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado diRoma del 12/09/2022, con cui era stata rigettata la sua domanda diammissione al gratuito patrocinio nel procedimento rubricato al n.4332/2021 per aver omesso la dichiarazione sostitutiva di certificazionedelle condizioni di reddito con specifica determinazione del redditocomplessivo.Si costituì il Ministero dell'Economia e delle Finanze-Direzione dellaGiustizia Tributaria, deducendo l'irritualità della proposizione del ricorso, lacarenza di legittimazione ad agire per essere stato il ricorso proposto daldifensore del contribuente, anziché da quest'ultimo, la propria carenza dilegittimazione passiva, spettando essa esclusivamente all'ente impositoreterritorialmente competente, e, nel merito, l’infondatezza del ricorso.Con sentenza n. 13382/2023, depositata il 10/11/2023, la Corte diGiustizia Tributaria di primo grado di Roma rigettò il ricorso, evidenziandocome il ricorrente avesse omesso di indicare specificamente quale fosse ilreddito imponibile suo e degli altri familiari risultante dall’ultimadichiarazione e se vi fossero o meno redditi esenti o soggetti a ritenutaalla fonte a titolo di imposta o a imposta sostitutiva.2.

Contro la predetta sentenza, [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso percassazione affidato ad un unico motivo.

Si difendono con controricorso ilMinistero dell'Economia e delle Finanze e il Ministero della Giustizia.Con ordinanza interlocutoria, questa Corte ha disposto il rinvio a nuovoruolo del presente procedimento in attesa della pronuncia delle SezioniUnite di questa Corte sull’individuazione del rimedio impugnatorio avversoil provvedimento di revoca dell’ammissione al patrocinio a spese delloStato nel processo tributario, derivando dalla sua individuazione nelricorso ex art. 99 ovvero nell’opposizione ex art. 170 del d.P.R. n. 115 del2002 la decorrenza di un diverso termine decadenziale rispettivamente digg. 20 o 30 dalla pronuncia del provvedimento ovvero dalla suaNumero registro generale 23462/2023Numero sezionale 188/2026Numero di raccolta generale 7544/2026Data pubblicazione 29/03/2026comunicazione ove assunto in seguito allo scioglimento della riservadell’organo decidente.Considerato che:1.

Con l'unico motivo di ricorso, si lamenta la violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 76-79, comma 1, d.P.R. n. 115 del 2002, inrelazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere igiudici di merito rigettato il ricorso, valorizzando la genericità delladichiarazione da lui resa in merito al reddito proprio e dei propri familiari.Preliminarmente, occorre evidenziare che la disciplina in materia diPatrocinio a spese dello Stato in materia tributaria è contenuta nella parteIII, del titolo I, del d.P.R. n. 115 del 2002, da integrarsi con quellaspeciale dettata per la materia civile, amministrativa, contabile e tributariadal Titolo IV, e, soltanto per il processo tributario, dal successivo capoVIII.Alla stregua di essa, l’interessato, tale essendo colui che, a mente dell’art.78, si trovi «nelle condizioni indicate nell'articolo 76», «può chiedere diessere ammesso al patrocinio in ogni stato e grado del processo»,inoltrando la domanda, personalmente o per il tramite del difensore, o«all’ufficio del magistrato innanzi al quale pende il processo» ai sensidell’art. 93, oppure, nella materia civile, al Consiglio dell’ordine degliavvocati ex art. 124 a mezzo di raccomandata, oppure, nella materiatributaria, alla Commissione del patrocinio a spese dello Stato di cuiall’art. 138, che, a mente dell’art. 139, assorbe per l’appunto le funzionial Consiglio dell’ordine degli avvocati e al magistrato».Nei dieci giorni successivi alla presentazione dell’istanza, recita l’art. 126,il Consiglio dell’ordine, verificata l'ammissibilità dell'istanza, ammettel'interessato in via anticipata e provvisoria al patrocinio se, alla streguadella dichiarazione sostitutiva di certificazione prevista, ricorrono leNumero registro generale 23462/2023Numero sezionale 188/2026Numero di raccolta generale 7544/2026Data pubblicazione 29/03/2026condizioni di reddito cui l'ammissione al beneficio è subordinata e se lepretese che l'interessato intende far valere non appaiono manifestamenteinfondate.Tale disposizione generale, in assenza di una specifica disciplina per lamateria tributaria, vale anche per quest’ultima, mutando per essa il solosoggetto deputato alla decisione, ossia la Commissione del patrocinio aspese dello Stato di cui all’art. 138.Una divaricazione tra le due discipline è prevista invece con riguardoall’opposizione, atteso che, mentre l’art. 126 stabilisce, in materia civile,che se il Consiglio dell'ordine respinge o dichiara inammissibile l'istanza,questa può essere proposta al magistrato competente per il giudizio, chedecide con decreto, la seconda parte del primo comma dell’art. 139,impedisce, invece, che la reiezione dell’istanza o la dichiarazione di suainammissibilità, da parte della Commissione, sia proposta «al magistratodavanti al quale pende il processo o competente a conoscere il merito».Ciò comporta un vuoto di tutela, non consentendosi nella sostanzaall’istante di opporsi davanti a un giudice terzo onde far valere il suodiritto ad ottenere l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato.Se è vero, infatti, che l’art. 99 prevede che “avverso il provvedimento concui il magistrato competente rigetta l'istanza di ammissione, l'interessatopuò proporre ricorso, entro venti giorni dalla notizia avutane ai sensidell'articolo 97, davanti al presidente del tribunale o al presidente dellacorte d'appello ai quali appartiene il magistrato che ha emesso il decretodi rigetto”, è altrettanto vero che tale disposizione, inserita nel capo IV deltitolo II, è prescritta per il solo processo penale e non anche per lamateria civile, amministrativa, contabile e tributaria, e, soprattutto, che alprocesso tributario sono applicabili, a mente dell’art. 137, comma 1, lesole disposizioni della parte III dei titoli I e IV, e non anche le norme deltitolo II, nel quale è inserito per l’appunto il ridetto art. 99.Numero registro generale 23462/2023Numero sezionale 188/2026Numero di raccolta generale 7544/2026Data pubblicazione 29/03/2026Questo problema è stato risolto dalle Sezioni Unite di questa Corte con lasentenza n. 20929 del 23/07/2025, nella quale è stato evidenziato che, intema di giudizio tributario, l'impugnazione del decreto che rigetta o revocal'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, emesso dalla Commissionedi cui all'art. 138 del d.P.R. n. 115 del 2002, dev'essere proposta conl'opposizione prevista dall'art. 170 e non già col ricorso di cui all'artt. 99del medesimo T.U., dal momento che quest'ultimo rimedio, per il vincolodi stretta inerenza al processo penale che lo caratterizza, non può essereesteso al processo tributario, non essendo tra l’altro richiamato da alcunadelle disposizioni a tale processo dedicate, contenute nel capo VIII deltitolo IV del menzionato T.U..Come affermato da Cass., Sez.

U, sentenza n. 10501 del 2023 e ripresoda successive pronunce, il provvedimento, reso dal giudiceamministrativo, di rigetto della richiesta di ammissione al patrocinio aspese dello Stato è impugnabile, ai sensi degli artt. 170 del d.P.R. n. 115del 2002 e 15 del d.lgs. n. 150 del 2011, dinanzi al giudice ordinario, allastessa stregua del provvedimento di liquidazione del compensodell'avvocato della parte ammessa al detto beneficio, vertendosi in temadi diritti soggettivi perfetti di rilievo costituzionale, non degradabili adinteressi legittimi, al di fuori delle materie attribuite dalla legge allagiurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (Cass., Sez. 2,ordinanza n. 11369 del 2024; per l’estensione del principio anche aldiniego reso dal giudice tributario, Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 3027 del01/02/2023, Rv. 666844 e Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 16757 del13/06/2023, non massimata).Da ciò consegue che l’opposizione avrebbe dovuto essere proposta davantial giudice ordinario, davanti al quale le parti devono essere rimesse, inapplicazione del dettato di cui all’art. 59, comma 1, legge n. 69 del 2009,secondo cui «Il giudice che, in materia civile, amministrativa, contabile,tributaria o di giudici speciali, dichiara il proprio difetto di giurisdizioneNumero registro generale 23462/2023Numero sezionale 188/2026Numero di raccolta generale 7544/2026Data pubblicazione 29/03/2026indica altresì, se esistente, il giudice nazionale che ritiene munito digiurisdizione.

La pronuncia sulla giurisdizione resa dalle sezioni unite dellaCorte di cassazione è vincolante per ogni giudice e per le parti anche inaltro processo».Non si deve, invece, rimettere alla Sezioni Unite la questione digiurisdizione, in applicazione del principio secondo cui, ai sensi dell'art.374, comma 1, ultima parte, c.p.c., le sezioni semplici della Corte dicassazione possono conoscere della questione di giurisdizione oggetto delricorso, non essendo necessaria la sua devoluzione alle Sezioni Unite,quando queste ultime si siano già espresse sulla medesima questione,ancorché non sullo specifico caso, affermando sul punto chiari e precisiprincipi informatori, suscettibili di rappresentare una guida orientativa perle sezioni semplici (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 7152 del 17/03/2025;Cass., Sez.

U, Sentenza n. 1599 del 19/01/2022).Pertanto, deve dichiararsi la giurisdizione del giudice ordinario, concompensazione delle spese del giudizio in ragione della novità dellaquestione.La Corte, decidendo sul ricorso, cassa il provvedimento impugnato edichiara la giurisdizione del giudice ordinario, davanti al quale rimette leparti.Compensa tra le parti le spese del giudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28/1/2026.Il PresidenteGiuseppe GrassoNumero registro generale 23462/2023Numero sezionale 188/2026Numero di raccolta generale 7544/2026Data pubblicazione 29/03/2026LA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta da: Oggetto:PATROCINIOGiuseppe [OSCURATO:PERSONA] PresidenteSPESE STATOValeria [OSCURATO:PERSONA].

Ud.28/01/2026 CCCristina [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereRemo [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereDario [OSCURATO:PERSONA] pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 23462/2023 R.G. proposto da[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA].– ricorrente –controMINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE e MINISTERO DELLAGIUSTIZIA, rappresentati e difesi ope legis dall'Avvocatura Generale delloStato.-controricorrenti-Avverso la sentenza n. 13382/2023 resa dalla Corte di Giustizia Tributariadi primo grado di Roma in data 8/11/2023, depositata il 10/11/2023 e nonnotificata;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del28/1/2026 dalla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che:Numero registro generale 23462/2023Numero sezionale 188/2026Numero di raccolta generale 7544/2026Data pubblicazione 29/03/20261. [OSCURATO:PERSONA] impugnò il decreto della Commissione del patrocinio aspese dello Stato presso la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado diRoma del 12/09/2022, con cui era stata rigettata la sua domanda diammissione al gratuito patrocinio nel procedimento rubricato al n.4332/2021 per aver omesso la dichiarazione sostitutiva di certificazionedelle condizioni di reddito con specifica determinazione del redditocomplessivo.Si costituì il Ministero dell'Economia e delle Finanze-Direzione dellaGiustizia Tributaria, deducendo l'irritualità della proposizione del ricorso, lacarenza di legittimazione ad agire per essere stato il ricorso proposto daldifensore del contribuente, anziché da quest'ultimo, la propria carenza dilegittimazione passiva, spettando essa esclusivamente all'ente impositoreterritorialmente competente, e, nel merito, l’infondatezza del ricorso.Con sentenza n. 13382/2023, depositata il 10/11/2023, la Corte diGiustizia Tributaria di primo grado di Roma rigettò il ricorso, evidenziandocome il ricorrente avesse omesso di indicare specificamente quale fosse ilreddito imponibile suo e degli altri familiari risultante dall’ultimadichiarazione e se vi fossero o meno redditi esenti o soggetti a ritenutaalla fonte a titolo di imposta o a imposta sostitutiva.2.

Contro la predetta sentenza, [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso percassazione affidato ad un unico motivo.

Si difendono con controricorso ilMinistero dell'Economia e delle Finanze e il Ministero della Giustizia.Con ordinanza interlocutoria, questa Corte ha disposto il rinvio a nuovoruolo del presente procedimento in attesa della pronuncia delle SezioniUnite di questa Corte sull’individuazione del rimedio impugnatorio avversoil provvedimento di revoca dell’ammissione al patrocinio a spese delloStato nel processo tributario, derivando dalla sua individuazione nelricorso ex art. 99 ovvero nell’opposizione ex art. 170 del d.P.R. n. 115 del2002 la decorrenza di un diverso termine decadenziale rispettivamente digg. 20 o 30 dalla pronuncia del provvedimento ovvero dalla suaNumero registro generale 23462/2023Numero sezionale 188/2026Numero di raccolta generale 7544/2026Data pubblicazione 29/03/2026comunicazione ove assunto in seguito allo scioglimento della riservadell’organo decidente.Considerato che:1.

Con l'unico motivo di ricorso, si lamenta la violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 76-79, comma 1, d.P.R. n. 115 del 2002, inrelazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere igiudici di merito rigettato il ricorso, valorizzando la genericità delladichiarazione da lui resa in merito al reddito proprio e dei propri familiari.Preliminarmente, occorre evidenziare che la disciplina in materia diPatrocinio a spese dello Stato in materia tributaria è contenuta nella parteIII, del titolo I, del d.P.R. n. 115 del 2002, da integrarsi con quellaspeciale dettata per la materia civile, amministrativa, contabile e tributariadal Titolo IV, e, soltanto per il processo tributario, dal successivo capoVIII.Alla stregua di essa, l’interessato, tale essendo colui che, a mente dell’art.78, si trovi «nelle condizioni indicate nell'articolo 76», «può chiedere diessere ammesso al patrocinio in ogni stato e grado del processo»,inoltrando la domanda, personalmente o per il tramite del difensore, o«all’ufficio del magistrato innanzi al quale pende il processo» ai sensidell’art. 93, oppure, nella materia civile, al Consiglio dell’ordine degliavvocati ex art. 124 a mezzo di raccomandata, oppure, nella materiatributaria, alla Commissione del patrocinio a spese dello Stato di cuiall’art. 138, che, a mente dell’art. 139, assorbe per l’appunto le funzionial Consiglio dell’ordine degli avvocati e al magistrato».Nei dieci giorni successivi alla presentazione dell’istanza, recita l’art. 126,il Consiglio dell’ordine, verificata l'ammissibilità dell'istanza, ammettel'interessato in via anticipata e provvisoria al patrocinio se, alla streguadella dichiarazione sostitutiva di certificazione prevista, ricorrono leNumero registro generale 23462/2023Numero sezionale 188/2026Numero di raccolta generale 7544/2026Data pubblicazione 29/03/2026condizioni di reddito cui l'ammissione al beneficio è subordinata e se lepretese che l'interessato intende far valere non appaiono manifestamenteinfondate.Tale disposizione generale, in assenza di una specifica disciplina per lamateria tributaria, vale anche per quest’ultima, mutando per essa il solosoggetto deputato alla decisione, ossia la Commissione del patrocinio aspese dello Stato di cui all’art. 138.Una divaricazione tra le due discipline è prevista invece con riguardoall’opposizione, atteso che, mentre l’art. 126 stabilisce, in materia civile,che se il Consiglio dell'ordine respinge o dichiara inammissibile l'istanza,questa può essere proposta al magistrato competente per il giudizio, chedecide con decreto, la seconda parte del primo comma dell’art. 139,impedisce, invece, che la reiezione dell’istanza o la dichiarazione di suainammissibilità, da parte della Commissione, sia proposta «al magistratodavanti al quale pende il processo o competente a conoscere il merito».Ciò comporta un vuoto di tutela, non consentendosi nella sostanzaall’istante di opporsi davanti a un giudice terzo onde far valere il suodiritto ad ottenere l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato.Se è vero, infatti, che l’art. 99 prevede che “avverso il provvedimento concui il magistrato competente rigetta l'istanza di ammissione, l'interessatopuò proporre ricorso, entro venti giorni dalla notizia avutane ai sensidell'articolo 97, davanti al presidente del tribunale o al presidente dellacorte d'appello ai quali appartiene il magistrato che ha emesso il decretodi rigetto”, è altrettanto vero che tale disposizione, inserita nel capo IV deltitolo II, è prescritta per il solo processo penale e non anche per lamateria civile, amministrativa, contabile e tributaria, e, soprattutto, che alprocesso tributario sono applicabili, a mente dell’art. 137, comma 1, lesole disposizioni della parte III dei titoli I e IV, e non anche le norme deltitolo II, nel quale è inserito per l’appunto il ridetto art. 99.Numero registro generale 23462/2023Numero sezionale 188/2026Numero di raccolta generale 7544/2026Data pubblicazione 29/03/2026Questo problema è stato risolto dalle Sezioni Unite di questa Corte con lasentenza n. 20929 del 23/07/2025, nella quale è stato evidenziato che, intema di giudizio tributario, l'impugnazione del decreto che rigetta o revocal'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, emesso dalla Commissionedi cui all'art. 138 del d.P.R. n. 115 del 2002, dev'essere proposta conl'opposizione prevista dall'art. 170 e non già col ricorso di cui all'artt. 99del medesimo T.U., dal momento che quest'ultimo rimedio, per il vincolodi stretta inerenza al processo penale che lo caratterizza, non può essereesteso al processo tributario, non essendo tra l’altro richiamato da alcunadelle disposizioni a tale processo dedicate, contenute nel capo VIII deltitolo IV del menzionato T.U..Come affermato da Cass., Sez.

U, sentenza n. 10501 del 2023 e ripresoda successive pronunce, il provvedimento, reso dal giudiceamministrativo, di rigetto della richiesta di ammissione al patrocinio aspese dello Stato è impugnabile, ai sensi degli artt. 170 del d.P.R. n. 115del 2002 e 15 del d.lgs. n. 150 del 2011, dinanzi al giudice ordinario, allastessa stregua del provvedimento di liquidazione del compensodell'avvocato della parte ammessa al detto beneficio, vertendosi in temadi diritti soggettivi perfetti di rilievo costituzionale, non degradabili adinteressi legittimi, al di fuori delle materie attribuite dalla legge allagiurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (Cass., Sez. 2,ordinanza n. 11369 del 2024; per l’estensione del principio anche aldiniego reso dal giudice tributario, Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 3027 del01/02/2023, Rv. 666844 e Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 16757 del13/06/2023, non massimata).Da ciò consegue che l’opposizione avrebbe dovuto essere proposta davantial giudice ordinario, davanti al quale le parti devono essere rimesse, inapplicazione del dettato di cui all’art. 59, comma 1, legge n. 69 del 2009,secondo cui «Il giudice che, in materia civile, amministrativa, contabile,tributaria o di giudici speciali, dichiara il proprio difetto di giurisdizioneNumero registro generale 23462/2023Numero sezionale 188/2026Numero di raccolta generale 7544/2026Data pubblicazione 29/03/2026indica altresì, se esistente, il giudice nazionale che ritiene munito digiurisdizione.

La pronuncia sulla giurisdizione resa dalle sezioni unite dellaCorte di cassazione è vincolante per ogni giudice e per le parti anche inaltro processo».Non si deve, invece, rimettere alla Sezioni Unite la questione digiurisdizione, in applicazione del principio secondo cui, ai sensi dell'art.374, comma 1, ultima parte, c.p.c., le sezioni semplici della Corte dicassazione possono conoscere della questione di giurisdizione oggetto delricorso, non essendo necessaria la sua devoluzione alle Sezioni Unite,quando queste ultime si siano già espresse sulla medesima questione,ancorché non sullo specifico caso, affermando sul punto chiari e precisiprincipi informatori, suscettibili di rappresentare una guida orientativa perle sezioni semplici (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 7152 del 17/03/2025;Cass., Sez.

U, Sentenza n. 1599 del 19/01/2022).Pertanto, deve dichiararsi la giurisdizione del giudice ordinario, concompensazione delle spese del giudizio in ragione della novità dellaquestione.La Corte, decidendo sul ricorso, cassa il provvedimento impugnato edichiara la giurisdizione del giudice ordinario, davanti al quale rimette leparti.Compensa tra le parti le spese del giudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28/1/2026.Il PresidenteGiuseppe Grasso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 23462/2023 R.G. proposto da[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA].– ricorrente –controMINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE e MINISTERO DELLAGIUSTIZIA, rappresentati e difesi ope legis dall'Avvocatura Generale delloStato.-controricorrenti-Avverso la sentenza n. 13382/2023 resa dalla Corte di Giustizia Tributariadi primo grado di Roma in data 8/11/2023, depositata il 10/11/2023 e nonnotificata;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del28/1/2026 dalla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che:Numero registro generale 23462/2023Numero sezionale 188/2026Numero di raccolta generale 7544/2026Data pubblicazione 29/03/20261. [OSCURATO:PERSONA] impugnò il decreto della Commissione del patrocinio aspese dello Stato presso la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado diRoma del 12/09/2022, con cui era stata rigettata la sua domanda diammissione al gratuito patrocinio nel procedimento rubricato al n.4332/2021 per aver omesso la dichiarazione sostitutiva di certificazionedelle condizioni di reddito con specifica determinazione del redditocomplessivo.Si costituì il Ministero dell'Economia e delle Finanze-Direzione dellaGiustizia Tributaria, deducendo l'irritualità della proposizione del ricorso, lacarenza di legittimazione ad agire per essere stato il ricorso proposto daldifensore del contribuente, anziché da quest'ultimo, la propria carenza dilegittimazione passiva, spettando essa esclusivamente all'ente impositoreterritorialmente competente, e, nel merito, l’infondatezza del ricorso.Con sentenza n. 13382/2023, depositata il 10/11/2023, la Corte diGiustizia Tributaria di primo grado di Roma rigettò il ricorso, evidenziandocome il ricorrente avesse omesso di indicare specificamente quale fosse ilreddito imponibile suo e degli altri familiari risultante dall’ultimadichiarazione e se vi fossero o meno redditi esenti o soggetti a ritenutaalla fonte a titolo di imposta o a imposta sostitutiva.2. Contro la predetta sentenza, [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso percassazione affidato ad un unico motivo. Si difendono con controricorso ilMinistero dell'Economia e delle Finanze e il Ministero della Giustizia.Con ordinanza interlocutoria, questa Corte ha disposto il rinvio a nuovoruolo del presente procedimento in attesa della pronuncia  delle SezioniUnite di questa Corte sull’individuazione del rimedio impugnatorio avversoil provvedimento di revoca dell’ammissione al patrocinio a spese delloStato nel processo tributario, derivando dalla sua individuazione nelricorso ex art. 99 ovvero nell’opposizione ex art. 170 del d.P.R. n. 115 del2002 la decorrenza di un diverso termine decadenziale rispettivamente digg. 20 o 30 dalla pronuncia del provvedimento ovvero dalla suaNumero registro generale 23462/2023Numero sezionale 188/2026Numero di raccolta generale 7544/2026Data pubblicazione 29/03/2026comunicazione ove assunto in seguito allo scioglimento della riservadell’organo decidente.Considerato che:1. Con l'unico motivo di ricorso, si lamenta la violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 76-79, comma 1, d.P.R. n. 115 del 2002, inrelazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere igiudici di merito rigettato il ricorso, valorizzando la genericità delladichiarazione da lui resa in merito al reddito proprio e dei propri familiari.Preliminarmente, occorre evidenziare che la disciplina in materia diPatrocinio a spese dello Stato in materia tributaria è contenuta nella parteIII, del titolo I, del d.P.R. n. 115 del 2002, da integrarsi con quellaspeciale dettata per la materia civile, amministrativa, contabile e tributariadal Titolo IV, e, soltanto per il processo tributario, dal successivo capoVIII.Alla stregua di essa, l’interessato, tale essendo colui che, a mente dell’art.78, si trovi «nelle condizioni indicate nell'articolo 76», «può chiedere diessere ammesso al patrocinio in ogni stato e grado del processo»,inoltrando la domanda, personalmente o per il tramite del difensore, o«all’ufficio del magistrato innanzi al quale pende il processo» ai sensidell’art. 93, oppure, nella materia civile, al Consiglio dell’ordine degliavvocati ex art. 124 a mezzo di raccomandata, oppure, nella materiatributaria, alla Commissione del patrocinio a spese dello Stato di cuiall’art. 138, che, a mente dell’art. 139, assorbe per l’appunto le funzionial Consiglio dell’ordine degli avvocati e al magistrato».Nei dieci giorni successivi alla presentazione dell’istanza, recita l’art. 126,il Consiglio dell’ordine, verificata l'ammissibilità dell'istanza, ammettel'interessato in via anticipata e provvisoria al patrocinio se, alla streguadella dichiarazione sostitutiva di certificazione prevista, ricorrono leNumero registro generale 23462/2023Numero sezionale 188/2026Numero di raccolta generale 7544/2026Data pubblicazione 29/03/2026condizioni di reddito cui l'ammissione al beneficio è subordinata e se lepretese che l'interessato intende far valere non appaiono manifestamenteinfondate.Tale disposizione generale, in assenza di una specifica disciplina per lamateria tributaria, vale anche per quest’ultima, mutando per essa il solosoggetto deputato alla decisione, ossia la Commissione del patrocinio aspese dello Stato di cui all’art. 138.Una divaricazione tra le due discipline è prevista invece con riguardoall’opposizione, atteso che, mentre l’art. 126  stabilisce, in materia civile,che se il Consiglio dell'ordine respinge o dichiara inammissibile l'istanza,questa può essere proposta al magistrato competente per il giudizio, chedecide con decreto, la seconda parte del primo comma dell’art. 139,impedisce, invece, che la reiezione dell’istanza o la dichiarazione di suainammissibilità, da parte della Commissione, sia proposta «al magistratodavanti al quale pende il processo o competente a conoscere il merito».Ciò comporta un vuoto di tutela, non consentendosi nella sostanzaall’istante di opporsi davanti a un giudice terzo onde far valere il suodiritto ad ottenere l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato.Se è vero, infatti, che l’art. 99 prevede che “avverso il provvedimento concui il magistrato competente rigetta l'istanza di ammissione, l'interessatopuò proporre ricorso, entro venti giorni dalla notizia avutane ai sensidell'articolo 97, davanti al presidente del tribunale o al presidente dellacorte d'appello ai quali appartiene il magistrato che ha emesso il decretodi rigetto”, è altrettanto vero che tale disposizione, inserita nel capo IV deltitolo II,  è prescritta per il solo processo penale e non anche per lamateria civile, amministrativa, contabile e tributaria, e, soprattutto, che alprocesso tributario sono applicabili, a mente dell’art. 137, comma 1, lesole disposizioni della parte III dei titoli I e IV, e non anche le norme deltitolo II, nel quale è inserito per l’appunto il ridetto art. 99.Numero registro generale 23462/2023Numero sezionale 188/2026Numero di raccolta generale 7544/2026Data pubblicazione 29/03/2026Questo problema è stato risolto dalle Sezioni Unite di questa Corte con lasentenza n. 20929 del 23/07/2025, nella quale è stato evidenziato che, intema di giudizio tributario, l'impugnazione del decreto che rigetta o revocal'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, emesso dalla Commissionedi cui all'art. 138 del d.P.R. n. 115 del 2002, dev'essere proposta conl'opposizione prevista dall'art. 170 e non già col ricorso di cui all'artt. 99del medesimo T.U., dal momento che quest'ultimo rimedio, per il vincolodi stretta inerenza al processo penale che lo caratterizza, non può essereesteso al processo tributario, non essendo tra l’altro richiamato da alcunadelle disposizioni a tale processo dedicate, contenute nel capo VIII deltitolo IV del menzionato T.U..Come affermato da Cass., Sez. U, sentenza n. 10501 del 2023 e ripresoda successive pronunce, il provvedimento, reso dal giudiceamministrativo, di rigetto della richiesta di ammissione al patrocinio aspese dello Stato è impugnabile, ai sensi degli artt. 170 del d.P.R. n. 115del 2002 e 15 del d.lgs. n. 150 del 2011, dinanzi al giudice ordinario, allastessa stregua del provvedimento di liquidazione del compensodell'avvocato della parte ammessa al detto beneficio, vertendosi in temadi diritti soggettivi perfetti di rilievo costituzionale, non degradabili adinteressi legittimi, al di fuori delle materie attribuite dalla legge allagiurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (Cass., Sez. 2,ordinanza n. 11369 del 2024; per l’estensione del principio anche aldiniego reso dal giudice tributario, Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 3027 del01/02/2023, Rv. 666844 e Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 16757 del13/06/2023, non massimata).Da ciò consegue che l’opposizione avrebbe dovuto essere proposta davantial giudice ordinario, davanti al quale le parti devono essere rimesse, inapplicazione del dettato di cui all’art. 59, comma 1, legge n. 69 del 2009,secondo cui «Il giudice che, in materia civile, amministrativa, contabile,tributaria o di giudici speciali, dichiara il proprio difetto di giurisdizioneNumero registro generale 23462/2023Numero sezionale 188/2026Numero di raccolta generale 7544/2026Data pubblicazione 29/03/2026indica altresì, se esistente, il giudice nazionale che ritiene munito digiurisdizione. La pronuncia sulla giurisdizione resa dalle sezioni unite dellaCorte di cassazione è vincolante per ogni giudice e per le parti anche inaltro processo».Non si deve, invece, rimettere alla Sezioni Unite la questione digiurisdizione, in applicazione del principio secondo cui, ai sensi dell'art.374, comma 1, ultima parte, c.p.c., le sezioni semplici della Corte dicassazione possono conoscere della questione di giurisdizione oggetto delricorso, non essendo necessaria la sua devoluzione alle Sezioni Unite,quando queste ultime si siano già espresse sulla medesima questione,ancorché non sullo specifico caso, affermando sul punto chiari e precisiprincipi informatori, suscettibili di rappresentare una guida orientativa perle sezioni semplici (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 7152 del 17/03/2025;Cass., Sez. U, Sentenza n. 1599 del 19/01/2022).Pertanto, deve dichiararsi la giurisdizione del giudice ordinario, concompensazione delle spese del giudizio in ragione della novità dellaquestione.La Corte, decidendo sul ricorso, cassa il provvedimento impugnato edichiara la giurisdizione del giudice ordinario, davanti al quale rimette leparti.Compensa tra le parti le spese del giudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28/1/2026.Il PresidenteGiuseppe GrassoNumero registro generale 23462/2023Numero sezionale 188/2026Numero di raccolta generale 7544/2026Data pubblicazione 29/03/2026LA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta da: Oggetto:PATROCINIOGiuseppe [OSCURATO:PERSONA] PresidenteSPESE STATOValeria [OSCURATO:PERSONA]. Ud.28/01/2026 CCCristina [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereRemo [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereDario [OSCURATO:PERSONA] pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 23462/2023 R.G. proposto da[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA].– ricorrente –controMINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE e MINISTERO DELLAGIUSTIZIA, rappresentati e difesi ope legis dall'Avvocatura Generale delloStato.-controricorrenti-Avverso la sentenza n. 13382/2023 resa dalla Corte di Giustizia Tributariadi primo grado di Roma in data 8/11/2023, depositata il 10/11/2023 e nonnotificata;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del28/1/2026 dalla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che:Numero registro generale 23462/2023Numero sezionale 188/2026Numero di raccolta generale 7544/2026Data pubblicazione 29/03/20261. [OSCURATO:PERSONA] impugnò il decreto della Commissione del patrocinio aspese dello Stato presso la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado diRoma del 12/09/2022, con cui era stata rigettata la sua domanda diammissione al gratuito patrocinio nel procedimento rubricato al n.4332/2021 per aver omesso la dichiarazione sostitutiva di certificazionedelle condizioni di reddito con specifica determinazione del redditocomplessivo.Si costituì il Ministero dell'Economia e delle Finanze-Direzione dellaGiustizia Tributaria, deducendo l'irritualità della proposizione del ricorso, lacarenza di legittimazione ad agire per essere stato il ricorso proposto daldifensore del contribuente, anziché da quest'ultimo, la propria carenza dilegittimazione passiva, spettando essa esclusivamente all'ente impositoreterritorialmente competente, e, nel merito, l’infondatezza del ricorso.Con sentenza n. 13382/2023, depositata il 10/11/2023, la Corte diGiustizia Tributaria di primo grado di Roma rigettò il ricorso, evidenziandocome il ricorrente avesse omesso di indicare specificamente quale fosse ilreddito imponibile suo e degli altri familiari risultante dall’ultimadichiarazione e se vi fossero o meno redditi esenti o soggetti a ritenutaalla fonte a titolo di imposta o a imposta sostitutiva.2. Contro la predetta sentenza, [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso percassazione affidato ad un unico motivo. Si difendono con controricorso ilMinistero dell'Economia e delle Finanze e il Ministero della Giustizia.Con ordinanza interlocutoria, questa Corte ha disposto il rinvio a nuovoruolo del presente procedimento in attesa della pronuncia  delle SezioniUnite di questa Corte sull’individuazione del rimedio impugnatorio avversoil provvedimento di revoca dell’ammissione al patrocinio a spese delloStato nel processo tributario, derivando dalla sua individuazione nelricorso ex art. 99 ovvero nell’opposizione ex art. 170 del d.P.R. n. 115 del2002 la decorrenza di un diverso termine decadenziale rispettivamente digg. 20 o 30 dalla pronuncia del provvedimento ovvero dalla suaNumero registro generale 23462/2023Numero sezionale 188/2026Numero di raccolta generale 7544/2026Data pubblicazione 29/03/2026comunicazione ove assunto in seguito allo scioglimento della riservadell’organo decidente.Considerato che:1. Con l'unico motivo di ricorso, si lamenta la violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 76-79, comma 1, d.P.R. n. 115 del 2002, inrelazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere igiudici di merito rigettato il ricorso, valorizzando la genericità delladichiarazione da lui resa in merito al reddito proprio e dei propri familiari.Preliminarmente, occorre evidenziare che la disciplina in materia diPatrocinio a spese dello Stato in materia tributaria è contenuta nella parteIII, del titolo I, del d.P.R. n. 115 del 2002, da integrarsi con quellaspeciale dettata per la materia civile, amministrativa, contabile e tributariadal Titolo IV, e, soltanto per il processo tributario, dal successivo capoVIII.Alla stregua di essa, l’interessato, tale essendo colui che, a mente dell’art.78, si trovi «nelle condizioni indicate nell'articolo 76», «può chiedere diessere ammesso al patrocinio in ogni stato e grado del processo»,inoltrando la domanda, personalmente o per il tramite del difensore, o«all’ufficio del magistrato innanzi al quale pende il processo» ai sensidell’art. 93, oppure, nella materia civile, al Consiglio dell’ordine degliavvocati ex art. 124 a mezzo di raccomandata, oppure, nella materiatributaria, alla Commissione del patrocinio a spese dello Stato di cuiall’art. 138, che, a mente dell’art. 139, assorbe per l’appunto le funzionial Consiglio dell’ordine degli avvocati e al magistrato».Nei dieci giorni successivi alla presentazione dell’istanza, recita l’art. 126,il Consiglio dell’ordine, verificata l'ammissibilità dell'istanza, ammettel'interessato in via anticipata e provvisoria al patrocinio se, alla streguadella dichiarazione sostitutiva di certificazione prevista, ricorrono leNumero registro generale 23462/2023Numero sezionale 188/2026Numero di raccolta generale 7544/2026Data pubblicazione 29/03/2026condizioni di reddito cui l'ammissione al beneficio è subordinata e se lepretese che l'interessato intende far valere non appaiono manifestamenteinfondate.Tale disposizione generale, in assenza di una specifica disciplina per lamateria tributaria, vale anche per quest’ultima, mutando per essa il solosoggetto deputato alla decisione, ossia la Commissione del patrocinio aspese dello Stato di cui all’art. 138.Una divaricazione tra le due discipline è prevista invece con riguardoall’opposizione, atteso che, mentre l’art. 126  stabilisce, in materia civile,che se il Consiglio dell'ordine respinge o dichiara inammissibile l'istanza,questa può essere proposta al magistrato competente per il giudizio, chedecide con decreto, la seconda parte del primo comma dell’art. 139,impedisce, invece, che la reiezione dell’istanza o la dichiarazione di suainammissibilità, da parte della Commissione, sia proposta «al magistratodavanti al quale pende il processo o competente a conoscere il merito».Ciò comporta un vuoto di tutela, non consentendosi nella sostanzaall’istante di opporsi davanti a un giudice terzo onde far valere il suodiritto ad ottenere l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato.Se è vero, infatti, che l’art. 99 prevede che “avverso il provvedimento concui il magistrato competente rigetta l'istanza di ammissione, l'interessatopuò proporre ricorso, entro venti giorni dalla notizia avutane ai sensidell'articolo 97, davanti al presidente del tribunale o al presidente dellacorte d'appello ai quali appartiene il magistrato che ha emesso il decretodi rigetto”, è altrettanto vero che tale disposizione, inserita nel capo IV deltitolo II,  è prescritta per il solo processo penale e non anche per lamateria civile, amministrativa, contabile e tributaria, e, soprattutto, che alprocesso tributario sono applicabili, a mente dell’art. 137, comma 1, lesole disposizioni della parte III dei titoli I e IV, e non anche le norme deltitolo II, nel quale è inserito per l’appunto il ridetto art. 99.Numero registro generale 23462/2023Numero sezionale 188/2026Numero di raccolta generale 7544/2026Data pubblicazione 29/03/2026Questo problema è stato risolto dalle Sezioni Unite di questa Corte con lasentenza n. 20929 del 23/07/2025, nella quale è stato evidenziato che, intema di giudizio tributario, l'impugnazione del decreto che rigetta o revocal'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, emesso dalla Commissionedi cui all'art. 138 del d.P.R. n. 115 del 2002, dev'essere proposta conl'opposizione prevista dall'art. 170 e non già col ricorso di cui all'artt. 99del medesimo T.U., dal momento che quest'ultimo rimedio, per il vincolodi stretta inerenza al processo penale che lo caratterizza, non può essereesteso al processo tributario, non essendo tra l’altro richiamato da alcunadelle disposizioni a tale processo dedicate, contenute nel capo VIII deltitolo IV del menzionato T.U..Come affermato da Cass., Sez. U, sentenza n. 10501 del 2023 e ripresoda successive pronunce, il provvedimento, reso dal giudiceamministrativo, di rigetto della richiesta di ammissione al patrocinio aspese dello Stato è impugnabile, ai sensi degli artt. 170 del d.P.R. n. 115del 2002 e 15 del d.lgs. n. 150 del 2011, dinanzi al giudice ordinario, allastessa stregua del provvedimento di liquidazione del compensodell'avvocato della parte ammessa al detto beneficio, vertendosi in temadi diritti soggettivi perfetti di rilievo costituzionale, non degradabili adinteressi legittimi, al di fuori delle materie attribuite dalla legge allagiurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (Cass., Sez. 2,ordinanza n. 11369 del 2024; per l’estensione del principio anche aldiniego reso dal giudice tributario, Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 3027 del01/02/2023, Rv. 666844 e Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 16757 del13/06/2023, non massimata).Da ciò consegue che l’opposizione avrebbe dovuto essere proposta davantial giudice ordinario, davanti al quale le parti devono essere rimesse, inapplicazione del dettato di cui all’art. 59, comma 1, legge n. 69 del 2009,secondo cui «Il giudice che, in materia civile, amministrativa, contabile,tributaria o di giudici speciali, dichiara il proprio difetto di giurisdizioneNumero registro generale 23462/2023Numero sezionale 188/2026Numero di raccolta generale 7544/2026Data pubblicazione 29/03/2026indica altresì, se esistente, il giudice nazionale che ritiene munito digiurisdizione. La pronuncia sulla giurisdizione resa dalle sezioni unite dellaCorte di cassazione è vincolante per ogni giudice e per le parti anche inaltro processo».Non si deve, invece, rimettere alla Sezioni Unite la questione digiurisdizione, in applicazione del principio secondo cui, ai sensi dell'art.374, comma 1, ultima parte, c.p.c., le sezioni semplici della Corte dicassazione possono conoscere della questione di giurisdizione oggetto delricorso, non essendo necessaria la sua devoluzione alle Sezioni Unite,quando queste ultime si siano già espresse sulla medesima questione,ancorché non sullo specifico caso, affermando sul punto chiari e precisiprincipi informatori, suscettibili di rappresentare una guida orientativa perle sezioni semplici (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 7152 del 17/03/2025;Cass., Sez. U, Sentenza n. 1599 del 19/01/2022).Pertanto, deve dichiararsi la giurisdizione del giudice ordinario, concompensazione delle spese del giudizio in ragione della novità dellaquestione.La Corte, decidendo sul ricorso, cassa il provvedimento impugnato edichiara la giurisdizione del giudice ordinario, davanti al quale rimette leparti.Compensa tra le parti le spese del giudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28/1/2026.Il PresidenteGiuseppe Grasso   
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