CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 10 marzo 2023
Cassazione n. 10501/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23855/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], n.95, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA,[OSCURATO:PERSONA], n.51 C/OST.CARDI, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende; -controricorrente - Ric. 2018n. 23855sez. S2 - ud. 1 0/0 3 /202 3 avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO di BARI n. 864/2018 depositata il 16/05/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Bari, Sezione distaccata di Rutigliano, pronunziandosi sulla domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del [OSCURATO:SOCIETA], nonché nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] dei Cavoli, con ricorso depositato il 30.4.1999, rigettava la domanda e compensava integralmente le spese di lite. 2. L'Angiulli proponeva appello, chiedendo la riforma del provvedimento impugnato, con accoglimento della domanda di reintegra. 3.Si costituiva la [OSCURATO:SOCIETA], chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dell'appello principale, ovvero, in subordine il suo rigetto, con accoglimento dell'appello incidentale 4.Si costituiva altresì la [OSCURATO:SOCIETA], chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dell'appello, o vv ero in subordine il suo rigetto. 5. La Corte d’Appello riteneva il gravame ammissibile ma infondato. Entrambe le appellate avevano preliminarmente eccepito l’inammissibilità del gravame, sostenendo che l'ordinanza impugnata fosse solo reclamabile ai sensi dell'art. 669 terdecies c.p.c. Secondo la Corte il provvedimento impugnato, pur avendo forma di ordinanza, concludeva il giudizio di primo grado e lo definivaanche nel merito, pronunziandosi anche sulle spese di lite, Ric. 2018n. 23855sez. S2 - ud. 1 0/0 3 /202 3 dunque, aveva natura sostanziale di sentenza ( S ent. n.11164 del 2008). Nel merito, la domanda di reintegra proposta dall’appellante non poteva trovare accoglimento. La sentenza di primo grado aveva correttamente ritenuto mancante la prova del possesso della servitù di passaggio in quanto non emergente dall’atto di costituzione di dote del 14 luglio 1934.In tale atto la servitù era posta a carico del fondo dell’appellante e non a favore. Anche la tesi dell’appellante circa la coincidenza tra il vialone sul quale pretendeva di esercitare la servitù e la strada comunale era smentita dagli atti. Dalla lettura della consulenza tecnica emergeva l’assenza di interclusionedel fondo. Per altro , in mancanza di un formale titolo abitativo, dalle deposizioni testimoniali em ergeva solo uno sporadico ed occasionale passaggio favorito da uno stato di non coltivazione negli anni dell’ipotizzato fondo servente. Infine, l’azione di spoglio era stata e spe r ita tardivamente in quanto giàdalla lettera raccomandata del 28 maggio 1998 a firma dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA],inviata per conto del ricorrente, si chiedeva il ripristino della strada oggetto del presunto spoglio. Tale documento provava la tardività dell’azione in quanto attestante atti idoneialla privazione del possesso. 6. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di tre motivi. 7. La società [OSCURATO:SOCIETA] si è costituita con controricorso e in prossimità dell’udienza ha depositato memoria insistendo per l’inammissibilità o il rigetto del ricorso. 8. La curateladel fallimento I .Re.SE. è rimasta intimata . Ric. 2018n. 23855sez. S2 - ud. 1 0/0 3 /202 3 [OSCURATO:PERSONA] 1.Preliminarmente deve rilevarsi che il ricorso è improcedibile. Il ricorrente, infatti, non ha depositato la relata di notifica della sentenza impugnata al fine di permettere a questa Corte di verificare la tempestività dell'impugnazione, posto che la notifica del ricorso è avvenuta oltre i 60 giorni dalla pubblicazione della sentenza. In particolare, la sentenza impugnata è stata pubblicata il 16 maggio 2018, e il ricorso è stato notificato a mezzo pec mercoledì18 luglio 20 18, oltre i 60 giorni dalla pubblicazione del provvedimento. La previsione - di cui al secondo comma, n. 2, dell'art. 369 cod. proc. civ. - dell'onere di deposito a pena di improcedibilità, entro il termine di cui al primo comma della stessa norma, della copia della decisione impugnata con la relazione di notificazione, ove questa sia avvenuta, è funzionale al riscontro, da parte della Corte di cassazione -a tutela dell'esigenza pubblicistica (e, quindi, non disponibile dalle parti) del rispetto del vincolo della cosa giudicata formale - della tempestività dell'eser cizio del diritto di impugnazione, il quale, una volta avvenuta la notificazione della sentenza, è esercitabile soltanto con l'osservanza del cosiddetto termine breve. Nell'ipotesi in cui il ricorrente, espressamente od implicitamente, alleghi che la sentenza impugnata gli è stata notificata, limitandosi a produrre una copia autentica della sentenza impugnata senza la relata di notificazione, il ricorso per cassazione dev'essere dichiarato improcedibile, restando possibile evitare la declaratoria di improcedibilità soltanto attraverso la produzione separata di una copia con la relata avvenuta nel rispetto del secondo comma dell'art. 372 cod. proc. civ., applicabile Ric. 2018n. 23855sez. S2 - ud. 1 0/0 3 /202 3 estensivamente, purché entro il termine di cui al primo comma dell'art. 369 cod. proc. civ., e dovendosi, invece, escludere ogni rilievo dell'eventuale non contestazione dell'osservanza del termine breve da parte del controricorrente (Sez. U., Ord. n. 9005 del 2009.) Nella specie la notifica della sentenza non è stata prodotta neanche dalla controparte e non si rinviene negli atti a disposizione di questa Corte (come da certificazione della cancelleria), sicché non può trovare applicazione neanche l'interpretazione secondo la quale: «deve escludersi la possibilità di applicazione della sanzione della improcedibilità, ex art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., al ricorso per cassazione contro una sentenza notificata di cui il ricorrente non abbia depositato, unitamente al ricorso, la relata di notifica, ove quest'ultima risulti comunque nella disponibilità del giudice perché prodotta dalla parte controricorrente ovvero acquisita mediante l'istanza di trasmissione del fascicolo di ufficio» (Sez. U., Sentenza n. 10648 del 2017). 2. Il ricorso va, pertanto, dichiarato improcedibile. 3. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. 4. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara improcedibile il ricorso e c ondanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in Ric. 2018n. 23855sez. S2 - ud. 1 0/0 3 /202 3 favore della parte controricorrente, che liquida in euro 5 0 00 , più 200 per esborsi, oltre al rimborso forfettario al 15% IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario. Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art. 1, co. 17, I. n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del co