CassazionedecretoSezione 2Decisione del 27 marzo 2026
Cassazione n. 07381/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 13978/2023 R.G. proposto da[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA].– ricorrente –controMINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE e MINISTERO DELLAGIUSTIZIA, rappresentati e difesi ope legis dall'Avvocatura Generale delloStato.-controricorrenti-Avverso l’ordinanza n. 2028/2023 resa dalla Corte di Giustizia Tributaria diprimo grado di Roma in data 17/2/2023, depositata il 8/6/2023 e nonnotificata;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del28/1/2026 dalla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che:Numero registro generale 13978/2023Numero sezionale 183/2026Numero di raccolta generale 7381/2026Data pubblicazione 27/03/2026Gianfranco Pala presentò ricorso in opposizione, notificato il 31/10/2022 edepositato il 12/11/2022, avverso il decreto di rigetto dell'istanza diammissione al patrocinio a spese dello Stato, comunicata in data11/10/2022 dalla Commissione del patrocinio a spese dello Stato presso laCommissione Tributaria Provinciale di Roma, sul presupposto chemancasse la documentazione attestante le condizioni di redditocomplessivo.Si costituì in giudizio il Ministero dell'Economia e delle Finanze chiedendoche venisse dichiarata la carenza di legittimazione passiva dello stesso,spettando essa all'Ufficio finanziario, e la carenza di legittimazione adagire del ricorrente, spettando essa al medesimo e non al suo difensore, eche la domanda venisse rigettata nel merito.Con ordinanza n. 2029/2023, depositata il 08/06/2023, la Corte diGiustizia Tributaria di primo grado di Roma confermò il decreto di nonammissione, per avere l'istante omesso di allegare il documentoreddito previste e complessivamente valutabili ai fini voluti, essendosilimitato a dichiarare di rientrare nel limite di legge di €11.493,82 perl'anno di imposta 2021.Contro la predetta ordinanza [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso percassazione affidato a un unico motivo. Si difendono con controricorso ilMinistero dell'Economia e delle Finanze e il Ministero della Giustizia,proponendo a loro volta ricorso incidentale condizionato affidato a tremotivi.Con ordinanza interlocutoria, questa Corte ha disposto il rinvio a nuovoruolo del presente procedimento in attesa della pronuncia delle SezioniUnite di questa Corte sull’individuazione del rimedio impugnatorio avversoil provvedimento di revoca dell’ammissione al patrocinio a spese delloStato nel processo tributario, derivando dalla sua individuazione nelricorso ex art. 99 ovvero nell’opposizione ex art. 170 del d.P.R. n. 115 delNumero registro generale 13978/2023Numero sezionale 183/2026Numero di raccolta generale 7381/2026Data pubblicazione 27/03/20262002 la decorrenza di un diverso termine decadenziale rispettivamente digg. 20 o 30 dalla pronuncia del provvedimento ovvero dalla suacomunicazione ove assunto in seguito allo scioglimento della riservadell’organo decidente.Considerato che:1. Con l'unico motivo di ricorso principale si lamenta la violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 79, comma 1, d.P.R. n. 115 del 2002, in relazioneall'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., per avere i giudici di meritoconfermato il decreto di non ammissione al beneficio in quanto non erastato allegato alcun documento attestante le condizioni di reddito ex art.76, essendosi l’istante limitato a dichiarare di rientrare nel limite di leggedi euro 11.493,82 per l’anno di imposta 2021 (rectius 2019), senzaconsiderare che non era necessario allegare alcun documento probante ilreddito.2. Col primo motivo di ricorso incidentale si lamenta la violazione e falsaapplicazione dell’art. 100 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ., per non avere la Corte di [OSCURATO:PERSONA] accertato e dichiarato il difetto di legittimazione passiva delMinistero dell'Economia e delle Finanze, essendo parte necessaria delprocedimento di opposizione l'Ufficio finanziario, ossia l'ente impositoreche ha l'onere di verificare il possesso dei requisiti redditualirappresentanti il presupposto per l'ammissione al patrocinio a spese delloStato.3. Col secondo motivo di ricorso incidentale condizionato, si lamenta laviolazione e falsa applicazione dell’art. 101 cod. proc. civ., in correlazionecol principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112 cod.proc. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, cod. proc.civ., per non avere la Corte di Giustizia Tributaria di Roma accertato edichiarato il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell'Economia edelle Finanze, sebbene fosse stata sollevata specifica eccezione, essendoNumero registro generale 13978/2023Numero sezionale 183/2026Numero di raccolta generale 7381/2026Data pubblicazione 27/03/2026parte necessaria del procedimento di opposizione l'Ufficio finanziario, ossial’Agenzia delle Entrate.4. Col terzo motivo di ricorso incidentale condizionato, infine, si lamenta laviolazione e falsa applicazione dell’art. 91 cod. proc. civ., in relazioneall'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., perché la Corte diGiustizia Tributaria, se avesse rilevato la carenza di legittimazione passivadel Ministero dell'Economia e delle Finanze, avrebbe dovuto condannare lacontroparte alle spese, in quanto soccombente.Preliminarmente, occorre evidenziare che la disciplina in materia diPatrocinio a spese dello Stato in materia tributaria è contenuta nella parteIII, del titolo I, del d.P.R. n. 115 del 2002, da integrarsi con quellaspeciale dettata per la materia civile, amministrativa, contabile e tributariadal Titolo IV, e, soltanto per il processo tributario, dal successivo capoVIII.Alla stregua di essa, l’interessato, tale essendo colui che, a mente dell’art.78, si trovi «nelle condizioni indicate nell'articolo 76», «può chiedere diessere ammesso al patrocinio in ogni stato e grado del processo»,inoltrando la domanda, personalmente o per il tramite del difensore, o«all’ufficio del magistrato innanzi al quale pende il processo» ai sensidell’art. 93, oppure, nella materia civile, al Consiglio dell’ordine degliavvocati ex art. 124 a mezzo di raccomandata, oppure, nella materiatributaria, alla Commissione del patrocinio a spese dello Stato di cuiall’art. 138, che, a mente dell’art. 139, assorbe per l’appunto le funzionial Consiglio dell’ordine degli avvocati e al magistrato».Nei dieci giorni successivi alla presentazione dell’istanza, recita l’art. 126,il Consiglio dell’ordine, verificata l'ammissibilità dell'istanza, ammettel'interessato in via anticipata e provvisoria al patrocinio se, alla streguadella dichiarazione sostitutiva di certificazione prevista, ricorrono lecondizioni di reddito cui l'ammissione al beneficio è subordinata e se leNumero registro generale 13978/2023Numero sezionale 183/2026Numero di raccolta generale 7381/2026Data pubblicazione 27/03/2026pretese che l'interessato intende far valere non appaiono manifestamenteinfondate.Tale disposizione generale, in assenza di una specifica disciplina per lamateria tributaria, vale anche per quest’ultima, mutando per essa il solosoggetto deputato alla decisione, ossia la Commissione del patrocinio aspese dello Stato di cui all’art. 138.Una divaricazione tra le due discipline è prevista invece con riguardoall’opposizione, atteso che, mentre l’art. 126 stabilisce, in materia civile,che se il Consiglio dell'ordine respinge o dichiara inammissibile l'istanza,questa può essere proposta al magistrato competente per il giudizio, chedecide con decreto, la seconda parte del primo comma dell’art. 139,impedisce, invece, che la reiezione dell’istanza o la dichiarazione di suainammissibilità, da parte della Commissione, sia proposta «al magistratodavanti al quale pende il processo o competente a conoscere il merito».Ciò comporta un vuoto di tutela, non consentendosi nella sostanzaall’istante di opporsi davanti a un giudice terzo onde far valere il suodiritto ad ottenere l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato.Se è vero, infatti, che l’art. 99 prevede che “avverso il provvedimento concui il magistrato competente rigetta l'istanza di ammissione, l'interessatopuò proporre ricorso, entro venti giorni dalla notizia avutane ai sensidell'articolo 97, davanti al presidente del tribunale o al presidente dellacorte d'appello ai quali appartiene il magistrato che ha emesso il decretodi rigetto”, è altrettanto vero che tale disposizione, inserita nel capo IV deltitolo II, è prescritta per il solo processo penale e non anche per lamateria civile, amministrativa, contabile e tributaria, e, soprattutto, che alprocesso tributario sono applicabili, a mente dell’art. 137, comma 1, lesole disposizioni della parte III dei titoli I e IV, e non anche le norme deltitolo II, nel quale è inserito per l’appunto il ridetto art. 99.Questo problema è stato risolto dalle Sezioni Unite di questa Corte con lasentenza n. 20929 del 23/07/2025, nella quale è stato evidenziato che, inNumero registro generale 13978/2023Numero sezionale 183/2026Numero di raccolta generale 7381/2026Data pubblicazione 27/03/2026tema di giudizio tributario, l'impugnazione del decreto che rigetta o revocal'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, emesso dalla Commissionedi cui all'art. 138 del d.P.R. n. 115 del 2002, dev'essere proposta conl'opposizione prevista dall'art. 170 e non già col ricorso di cui all'artt. 99del medesimo T.U., dal momento che quest'ultimo rimedio, per il vincolodi stretta inerenza al processo penale che lo caratterizza, non può essereesteso al processo tributario, non essendo tra l’altro richiamato da alcunadelle disposizioni a tale processo dedicate, contenute nel capo VIII deltitolo IV del menzionato T.U.Come affermato da Cass., Sez. U, sentenza n. 10501 del 2023 e ripresoda successive pronunce, il provvedimento, reso dal giudiceamministrativo, di rigetto della richiesta di ammissione al patrocinio aspese dello Stato è impugnabile, ai sensi degli artt. 170 del d.P.R. n. 115del 2002 e 15 del d.lgs. n. 150 del 2011, dinanzi al giudice ordinario, allastessa stregua del provvedimento di liquidazione del compensodell'avvocato della parte ammessa al detto beneficio, vertendosi in temadi diritti soggettivi perfetti di rilievo costituzionale, non degradabili adinteressi legittimi, al di fuori delle materie attribuite dalla legge allagiurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (Cass., Sez. 2,ordinanza n. 11369 del 2024; per l’estensione del principio anche aldiniego reso dal giudice tributario, Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 3027 del01/02/2023, Rv. 666844 e Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 16757 del13/06/2023, non massimata).Da ciò consegue che l’opposizione avrebbe dovuto essere proposta davantial giudice ordinario, davanti al quale le parti devono essere rimesse, inapplicazione del dettato di cui all’art. 59, comma 1, legge n. 69 del 2009,secondo cui «Il giudice che, in materia civile, amministrativa, contabile,tributaria o di giudici speciali, dichiara il proprio difetto di giurisdizioneindica altresì, se esistente, il giudice nazionale che ritiene munito digiurisdizione. La pronuncia sulla giurisdizione resa dalle sezioni unite dellaNumero registro generale 13978/2023Numero sezionale 183/2026Numero di raccolta generale 7381/2026Data pubblicazione 27/03/2026Corte di cassazione è vincolante per ogni giudice e per le parti anche inaltro processo».Non si deve, invece, rimettere alla Sezioni Unite la questione digiurisdizione, in applicazione del principio secondo cui, ai sensi dell'art.374, comma 1, ultima parte, c.p.c., le sezioni semplici della Corte dicassazione possono conoscere della questione di giurisdizione oggetto delricorso, non essendo necessaria la sua devoluzione alle Sezioni Unite,quando queste ultime si siano già espresse sulla medesima questione,ancorché non sullo specifico caso, affermando sul punto chiari e precisiprincipi informatori, suscettibili di rappresentare una guida orientativa perle sezioni semplici (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 7152 del 17/03/2025;Cass., Sez. U, Sentenza n. 1599 del 19/01/2022).Pertanto, deve dichiararsi la giurisdizione del giudice ordinario,compensando le spese del giudizio in ragione della novità della questione.La Corte, decidendo sul ricorso, cassa il provvedimento impugnato edichiara la giurisdizione del giudice ordinario davanti al quale rimette leparti.Compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28/1/2026.Il PresidenteGiuseppe GrassoNumero registro generale 13978/2023Numero sezionale 183/2026Numero di raccolta generale 7381/2026Data pubblicazione 27/03/2026LA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta da: Oggetto:PATROCINIOGiuseppe [OSCURATO:PERSONA] PresidenteSPESE STATOValeria [OSCURATO:PERSONA]. Ud.[OSCURATO:DATA_NASCITA] CCCristina [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereRemo [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereDario [OSCURATO:PERSONA] pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 13978/2023 R.G. proposto da[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA].– ricorrente –controMINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE e MINISTERO DELLAGIUSTIZIA, rappresentati e difesi ope legis dall'Avvocatura Generale delloStato.-controricorrenti-Avverso l’ordinanza n. 2028/2023 resa dalla Corte di Giustizia Tributaria diprimo grado di Roma in data 17/2/2023, depositata il 8/6/2023 e nonnotificata;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del28/1/2026 dalla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che:Numero registro generale 13978/2023Numero sezionale 183/2026Numero di raccolta generale 7381/2026Data pubblicazione 27/03/2026Gianfranco Pala presentò ricorso in opposizione, notificato il 31/10/2022 edepositato il 12/11/2022, avverso il decreto di rigetto dell'istanza diammissione al patrocinio a spese dello Stato, comunicata in data11/10/2022 dalla Commissione del patrocinio a spese dello Stato presso laCommissione Tributaria Provinciale di Roma, sul presupposto chemancasse la documentazione attestante le condizioni di redditocomplessivo.Si costituì in giudizio il Ministero dell'Economia e delle Finanze chiedendoche venisse dichiarata la carenza di legittimazione passiva dello stesso,spettando essa all'Ufficio finanziario, e la carenza di legittimazione adagire del ricorrente, spettando essa al medesimo e non al suo difensore, eche la domanda venisse rigettata nel merito.Con ordinanza n. 2029/2023, depositata il 08/06/2023, la Corte diGiustizia Tributaria di primo grado di Roma confermò il decreto di nonammissione, per avere l'istante omesso di allegare il documentoreddito previste e complessivamente valutabili ai fini voluti, essendosilimitato a dichiarare di rientrare nel limite di legge di €11.493,82 perl'anno di imposta 2021.Contro la predetta ordinanza [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso percassazione affidato a un unico motivo. Si difendono con controricorso ilMinistero dell'Economia e delle Finanze e il Ministero della Giustizia,proponendo a loro volta ricorso incidentale condizionato affidato a tremotivi.Con ordinanza interlocutoria, questa Corte ha disposto il rinvio a nuovoruolo del presente procedimento in attesa della pronuncia delle SezioniUnite di questa Corte sull’individuazione del rimedio impugnatorio avversoil provvedimento di revoca dell’ammissione al patrocinio a spese delloStato nel processo tributario, derivando dalla sua individuazione nelricorso ex art. 99 ovvero nell’opposizione ex art. 170 del d.P.R. n. 115 delNumero registro generale 13978/2023Numero sezionale 183/2026Numero di raccolta generale 7381/2026Data pubblicazione 27/03/20262002 la decorrenza di un diverso termine decadenziale rispettivamente digg. 20 o 30 dalla pronuncia del provvedimento ovvero dalla suacomunicazione ove assunto in seguito allo scioglimento della riservadell’organo decidente.Considerato che:1. Con l'unico motivo di ricorso principale si lamenta la violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 79, comma 1, d.P.R. n. 115 del 2002, in relazioneall'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., per avere i giudici di meritoconfermato il decreto di non ammissione al beneficio in quanto non erastato allegato alcun documento attestante le condizioni di reddito ex art.76, essendosi l’istante limitato a dichiarare di rientrare nel limite di leggedi euro 11.493,82 per l’anno di imposta 2021 (rectius 2019), senzaconsiderare che non era necessario allegare alcun documento probante ilreddito.2. Col primo motivo di ricorso incidentale si lamenta la violazione e falsaapplicazione dell’art. 100 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ., per non avere la Corte di [OSCURATO:PERSONA] accertato e dichiarato il difetto di legittimazione passiva delMinistero dell'Economia e delle Finanze, essendo parte necessaria delprocedimento di opposizione l'Ufficio finanziario, ossia l'ente impositoreche ha l'onere di verificare il possesso dei requisiti redditualirappresentanti il presupposto per l'ammissione al patrocinio a spese delloStato.3. Col secondo motivo di ricorso incidentale condizionato, si lamenta laviolazione e falsa applicazione dell’art. 101 cod. proc. civ., in correlazionecol principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112 cod.proc. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, cod. proc.civ., per non avere la Corte di Giustizia Tributaria di Roma accertato edichiarato il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell'Economia edelle Finanze, sebbene fosse stata sollevata specifica eccezione, essendoNumero registro generale 13978/2023Numero sezionale 183/2026Numero di raccolta generale 7381/2026Data pubblicazione 27/03/2026parte necessaria del procedimento di opposizione l'Ufficio finanziario, ossial’Agenzia delle Entrate.4. Col terzo motivo di ricorso incidentale condizionato, infine, si lamenta laviolazione e falsa applicazione dell’art. 91 cod. proc. civ., in relazioneall'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., perché la Corte diGiustizia Tributaria, se avesse rilevato la carenza di legittimazione passivadel Ministero dell'Economia e delle Finanze, avrebbe dovuto condannare lacontroparte alle spese, in quanto soccombente.Preliminarmente, occorre evidenziare che la disciplina in materia diPatrocinio a spese dello Stato in materia tributaria è contenuta nella parteIII, del titolo I, del d.P.R. n. 115 del 2002, da integrarsi con quellaspeciale dettata per la materia civile, amministrativa, contabile e tributariadal Titolo IV, e, soltanto per il processo tributario, dal successivo capoVIII.Alla stregua di essa, l’interessato, tale essendo colui che, a mente dell’art.78, si trovi «nelle condizioni indicate nell'articolo 76», «può chiedere diessere ammesso al patrocinio in ogni stato e grado del processo»,inoltrando la domanda, personalmente o per il tramite del difensore, o«all’ufficio del magistrato innanzi al quale pende il processo» ai sensidell’art. 93, oppure, nella materia civile, al Consiglio dell’ordine degliavvocati ex art. 124 a mezzo di raccomandata, oppure, nella materiatributaria, alla Commissione del patrocinio a spese dello Stato di cuiall’art. 138, che, a mente dell’art. 139, assorbe per l’appunto le funzionial Consiglio dell’ordine degli avvocati e al magistrato».Nei dieci giorni successivi alla presentazione dell’istanza, recita l’art. 126,il Consiglio dell’ordine, verificata l'ammissibilità dell'istanza, ammettel'interessato in via anticipata e provvisoria al patrocinio se, alla streguadella dichiarazione sostitutiva di certificazione prevista, ricorrono lecondizioni di reddito cui l'ammissione al beneficio è subordinata e se leNumero registro generale 13978/2023Numero sezionale 183/2026Numero di raccolta generale 7381/2026Data pubblicazione 27/03/2026pretese che l'interessato intende far valere non appaiono manifestamenteinfondate.Tale disposizione generale, in assenza di una specifica disciplina per lamateria tributaria, vale anche per quest’ultima, mutando per essa il solosoggetto deputato alla decisione, ossia la Commissione del patrocinio aspese dello Stato di cui all’art. 138.Una divaricazione tra le due discipline è prevista invece con riguardoall’opposizione, atteso che, mentre l’art. 126 stabilisce, in materia civile,che se il Consiglio dell'ordine respinge o dichiara inammissibile l'istanza,questa può essere proposta al magistrato competente per il giudizio, chedecide con decreto, la seconda parte del primo comma dell’art. 139,impedisce, invece, che la reiezione dell’istanza o la dichiarazione di suainammissibilità, da parte della Commissione, sia proposta «al magistratodavanti al quale pende il processo o competente a conoscere il merito».Ciò comporta un vuoto di tutela, non consentendosi nella sostanzaall’istante di opporsi davanti a un giudice terzo onde far valere il suodiritto ad ottenere l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato.Se è vero, infatti, che l’art. 99 prevede che “avverso il provvedimento concui il magistrato competente rigetta l'istanza di ammissione, l'interessatopuò proporre ricorso, entro venti giorni dalla notizia avutane ai sensidell'articolo 97, davanti al presidente del tribunale o al presidente dellacorte d'appello ai quali appartiene il magistrato che ha emesso il decretodi rigetto”, è altrettanto vero che tale disposizione, inserita nel capo IV deltitolo II, è prescritta per il solo processo penale e non anche per lamateria civile, amministrativa, contabile e tributaria, e, soprattutto, che alprocesso tributario sono applicabili, a mente dell’art. 137, comma 1, lesole disposizioni della parte III dei titoli I e IV, e non anche le norme deltitolo II, nel quale è inserito per l’appunto il ridetto art. 99.Questo problema è stato risolto dalle Sezioni Unite di questa Corte con lasentenza n. 20929 del 23/07/2025, nella quale è stato evidenziato che, inNumero registro generale 13978/2023Numero sezionale 183/2026Numero di raccolta generale 7381/2026Data pubblicazione 27/03/2026tema di giudizio tributario, l'impugnazione del decreto che rigetta o revocal'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, emesso dalla Commissionedi cui all'art. 138 del d.P.R. n. 115 del 2002, dev'essere proposta conl'opposizione prevista dall'art. 170 e non già col ricorso di cui all'artt. 99del medesimo T.U., dal momento che quest'ultimo rimedio, per il vincolodi stretta inerenza al processo penale che lo caratterizza, non può essereesteso al processo tributario, non essendo tra l’altro richiamato da alcunadelle disposizioni a tale processo dedicate, contenute nel capo VIII deltitolo IV del menzionato T.U.Come affermato da Cass., Sez. U, sentenza n. 10501 del 2023 e ripresoda successive pronunce, il provvedimento, reso dal giudiceamministrativo, di rigetto della richiesta di ammissione al patrocinio aspese dello Stato è impugnabile, ai sensi degli artt. 170 del d.P.R. n. 115del 2002 e 15 del d.lgs. n. 150 del 2011, dinanzi al giudice ordinario, allastessa stregua del provvedimento di liquidazione del compensodell'avvocato della parte ammessa al detto beneficio, vertendosi in temadi diritti soggettivi perfetti di rilievo costituzionale, non degradabili adinteressi legittimi, al di fuori delle materie attribuite dalla legge allagiurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (Cass., Sez. 2,ordinanza n. 11369 del 2024; per l’estensione del principio anche aldiniego reso dal giudice tributario, Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 3027 del01/02/2023, Rv. 666844 e Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 16757 del13/06/2023, non massimata).Da ciò consegue che l’opposizione avrebbe dovuto essere proposta davantial giudice ordinario, davanti al quale le parti devono essere rimesse, inapplicazione del dettato di cui all’art. 59, comma 1, legge n. 69 del 2009,secondo cui «Il giudice che, in materia civile, amministrativa, contabile,tributaria o di giudici speciali, dichiara il proprio difetto di giurisdizioneindica altresì, se esistente, il giudice nazionale che ritiene munito digiurisdizione. La pronuncia sulla giurisdizione resa dalle sezioni unite dellaNumero registro generale 13978/2023Numero sezionale 183/2026Numero di raccolta generale 7381/2026Data pubblicazione 27/03/2026Corte di cassazione è vincolante per ogni giudice e per le parti anche inaltro processo».Non si deve, invece, rimettere alla Sezioni Unite la questione digiurisdizione, in applicazione del principio secondo cui, ai sensi dell'art.374, comma 1, ultima parte, c.p.c., le sezioni semplici della Corte dicassazione possono conoscere della questione di giurisdizione oggetto delricorso, non essendo necessaria la sua devoluzione alle Sezioni Unite,quando queste ultime si siano già espresse sulla medesima questione,ancorché non sullo specifico caso, affermando sul punto chiari e precisiprincipi informatori, suscettibili di rappresentare una guida orientativa perle sezioni semplici (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 7152 del 17/03/2025;Cass., Sez. U, Sentenza n. 1599 del 19/01/2022).Pertanto, deve dichiararsi la giurisdizione del giudice ordinario,compensando le spese del giudizio in ragione della novità della questione.La Corte, decidendo sul ricorso, cassa il provvedimento impugnato edichiara la giurisdizione del giudice ordinario davanti al quale rimette leparti.Compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28/1/2026.Il PresidenteGiuseppe Grasso