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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 27 marzo 2026

Cassazione n. 07388/2026

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ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 17047/2023 R.G. proposto da[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA].– ricorrente –controMINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE e MINISTERO DELLAGIUSTIZIA, rappresentati e difesi ope legis dall'Avvocatura Generale delloStato.-controricorrenti-Avverso la sentenza n. 9689/2023 resa dalla Corte di Giustizia Tributariadi primo grado di Roma in data 23/6/2023, depositata il 18/7/2023 e nonnotificata;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del28/1/2026 dalla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che:Numero registro generale 17047/2023Numero sezionale 185/2026Numero di raccolta generale 7388/2026Data pubblicazione 27/03/2026Con ricorso notificato in data 31/10/2022 e depositato il 12/11/2022,[OSCURATO:PERSONA] impugnò, davanti alla Commissione Tributaria provincialedi Roma, il decreto di rigetto dell'istanza di ammissione al patrocinio aspese dello Stato, comunicatagli in data 11/10/2022 dalla Commissionedel patrocinio a spese dello Stato presso la Commissione TributariaProvinciale di Roma, sul presupposto che mancasse la dichiarazionesostitutiva di certificazione di reddito con specifica determinazione delreddito complessivo.Si costituì in giudizio il Ministero dell'Economia e delle Finanze, eccependol'irritualità della proposizione del ricorso, il difetto di legittimazione attivadel ricorrente e il proprio difetto di legittimazione passiva e chiedendo ilrigetto del ricorso.Non si costituì invece il Ministero della Giustizia.Con sentenza n. 9689/2023, depositata il 18/7/2023, la Corte di GiustiziaTributaria di primo grado di Roma dichiarò l'inammissibilità del ricorso,ritenendo che l’istanza, a mente delle disposizioni della parte III, titoli I eIV, di quelle previste nel capo VIII dello stesso titolo IV (art. 137) edell’art. 139, che richiama l’art. 126, andasse riproposta, in caso di rigettoo di inammissibilità, direttamente al magistrato competente per il giudizio,non essendo essa impugnabile, e che, pertanto, il ricorrente avrebbedovuto ripresentare l'istanza al collegio incaricato della trattazione nelmerito del processo, piuttosto che impugnare il provvedimento dellacommissione.Contro la predetta sentenza, [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso percassazione affidato a un unico motivo.

Resistono con controricorso ilMinistero dell'Economia e delle Finanze e il Ministero della Giustizia,proponendo a loro volta ricorso incidentale condizionato affidato a cinquemotivi.Con ordinanza interlocutoria, questa Corte ha disposto il rinvio a nuovoruolo del presente procedimento in attesa della pronuncia delle SezioniNumero registro generale 17047/2023Numero sezionale 185/2026Numero di raccolta generale 7388/2026Data pubblicazione 27/03/2026Unite di questa Corte sull’individuazione del rimedio impugnatorio avversoil provvedimento di revoca dell’ammissione al patrocinio a spese delloStato nel processo tributario, derivando dalla sua individuazione nelricorso ex art. 99 ovvero nell’opposizione ex art. 170 del d.P.R. n. 115 del2002 la decorrenza di un diverso termine decadenziale rispettivamente digg. 20 o 30 dalla pronuncia del provvedimento ovvero dalla suacomunicazione ove assunto in seguito allo scioglimento della riservadell’organo decidente.Considerato che:1.

Con l'unico motivo di ricorso principale, si lamenta la violazione e/ofalsa applicazione degli artt. 99-139, d.P.R. n. 115 del 2002, in relazioneall'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., per avere la Corte di GiustiziaTributaria di primo grado di Roma dichiarato l'inammissibilitàdell'opposizione, sostenendo che l'istante, ottenuta la reiezione delladomanda di ammissione al gratuito patrocinio, avrebbe dovutoripresentarla al collegio incaricato della trattazione nel merito delprocesso, piuttosto che impugnare il provvedimento davanti allaCommissione, non essendo il relativo provvedimento impugnabile.2.

Col primo motivo di ricorso incidentale, si lamenta la violazione e falsaapplicazione dell’art. 100 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ., per non avere la Corte di Giustizia Tributariadi primo grado accertato e dichiarato il difetto di legittimazione attiva dellacontroparte.3.

Col secondo motivo di ricorso incidentale, si lamenta la violazione efalsa applicazione dell’art. 100 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360,primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per non avere la Corte di GiustiziaTributaria di primo grado accertato e dichiarato il difetto di legittimazionepassiva del Ministero dell'Economia e delle Finanze, per essere legittimatapassiva l'amministrazione finanziaria che dovrebbe sopportare le spese.Numero registro generale 17047/2023Numero sezionale 185/2026Numero di raccolta generale 7388/2026Data pubblicazione 27/03/20264.

Col terzo motivo di ricorso incidentale, si lamenta la violazione e falsaapplicazione dell’art. 101 cod. proc. civ., col correlato principio dicorrispondenza tra il chiesto e il pronunciato di cui all’art. 112 cod. proc.civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per nonavere la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado accertato e dichiaratoil difetto di legittimazione attiva della controparte e il difetto dilegittimazione passiva del Ministero dell'Economia e delle Finanze,sebbene richiesti.5.

Col quarto motivo di ricorso incidentale, si lamenta la violazione e falsaapplicazione degli artt. 76, 79, comma 1, 96, comma 2, 126,136, comma2, d.P.R. n. 115 del 2002, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3,cod. proc. civ., per non avere la Corte di Giustizia Tributaria di primogrado accertato e dichiarato infondato nel merito il ricorso di PalaGianfranco.6.

Col quinto motivo di ricorso incidentale, si lamenta la violazione e falsaapplicazione dell’art. 91 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ., per non avere i giudici di merito condannatola controparte soccombente al pagamento delle spese di lite.Preliminarmente, occorre evidenziare che la disciplina in materia diPatrocinio a spese dello Stato in materia tributaria è contenuta nella parteIII, del titolo I, del d.P.R. n. 115 del 2002, da integrarsi con quellaspeciale dettata per la materia civile, amministrativa, contabile e tributariadal Titolo IV, e, soltanto per il processo tributario, dal successivo capoVIII.Alla stregua di essa, l’interessato, tale essendo colui che, a mente dell’art.78, si trovi «nelle condizioni indicate nell'articolo 76», «può chiedere diessere ammesso al patrocinio in ogni stato e grado del processo»,inoltrando la domanda, personalmente o per il tramite del difensore, o«all’ufficio del magistrato innanzi al quale pende il processo» ai sensidell’art. 93, oppure, nella materia civile, al Consiglio dell’ordine degliNumero registro generale 17047/2023Numero sezionale 185/2026Numero di raccolta generale 7388/2026Data pubblicazione 27/03/2026avvocati ex art. 124 a mezzo di raccomandata, oppure, nella materiatributaria, alla Commissione del patrocinio a spese dello Stato di cuiall’art. 138, che, a mente dell’art. 139, assorbe per l’appunto le funzionial Consiglio dell’ordine degli avvocati e al magistrato».Nei dieci giorni successivi alla presentazione dell’istanza, recita l’art. 126,il Consiglio dell’ordine, verificata l'ammissibilità dell'istanza, ammettel'interessato in via anticipata e provvisoria al patrocinio se, alla streguadella dichiarazione sostitutiva di certificazione prevista, ricorrono lecondizioni di reddito cui l'ammissione al beneficio è subordinata e se lepretese che l'interessato intende far valere non appaiono manifestamenteinfondate.Tale disposizione generale, in assenza di una specifica disciplina per lamateria tributaria, vale anche per quest’ultima, mutando per essa il solosoggetto deputato alla decisione, ossia la Commissione del patrocinio aspese dello Stato di cui all’art. 138.Una divaricazione tra le due discipline è prevista invece con riguardoall’opposizione, atteso che, mentre l’art. 126 stabilisce, in materia civile,che se il Consiglio dell'ordine respinge o dichiara inammissibile l'istanza,questa può essere proposta al magistrato competente per il giudizio, chedecide con decreto, la seconda parte del primo comma dell’art. 139,impedisce, invece, che la reiezione dell’istanza o la dichiarazione di suainammissibilità, da parte della Commissione, sia proposta «al magistratodavanti al quale pende il processo o competente a conoscere il merito».Ciò comporta un vuoto di tutela, non consentendosi nella sostanzaall’istante di opporsi davanti a un giudice terzo onde far valere il suodiritto ad ottenere l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato.Se è vero, infatti, che l’art. 99 prevede che “avverso il provvedimento concui il magistrato competente rigetta l'istanza di ammissione, l'interessatopuò proporre ricorso, entro venti giorni dalla notizia avutane ai sensiNumero registro generale 17047/2023Numero sezionale 185/2026Numero di raccolta generale 7388/2026Data pubblicazione 27/03/2026dell'articolo 97, davanti al presidente del tribunale o al presidente dellacorte d'appello ai quali appartiene il magistrato che ha emesso il decretodi rigetto”, è altrettanto vero che tale disposizione, inserita nel capo IV deltitolo II, è prescritta per il solo processo penale e non anche per lamateria civile, amministrativa, contabile e tributaria, e, soprattutto, che alprocesso tributario sono applicabili, a mente dell’art. 137, comma 1, lesole disposizioni della parte III dei titoli I e IV, e non anche le norme deltitolo II, nel quale è inserito per l’appunto il ridetto art. 99.Questo problema è stato risolto dalle Sezioni Unite di questa Corte con lasentenza n. 20929 del 23/07/2025, nella quale è stato evidenziato che, intema di giudizio tributario, l'impugnazione del decreto che rigetta o revocal'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, emesso dalla Commissionedi cui all'art. 138 del d.P.R. n. 115 del 2002, dev'essere proposta conl'opposizione prevista dall'art. 170 e non già col ricorso di cui all'artt. 99del medesimo T.U., dal momento che quest'ultimo rimedio, per il vincolodi stretta inerenza al processo penale che lo caratterizza, non può essereesteso al processo tributario, non essendo tra l’altro richiamato da alcunadelle disposizioni a tale processo dedicate, contenute nel capo VIII deltitolo IV del menzionato T.U..Come affermato da Cass., Sez.

U, sentenza n. 10501 del 2023 e ripresoda successive pronunce, il provvedimento, reso dal giudiceamministrativo, di rigetto della richiesta di ammissione al patrocinio aspese dello Stato è impugnabile, ai sensi degli artt. 170 del d.P.R. n. 115del 2002 e 15 del d.lgs. n. 150 del 2011, dinanzi al giudice ordinario, allastessa stregua del provvedimento di liquidazione del compensodell'avvocato della parte ammessa al detto beneficio, vertendosi in temadi diritti soggettivi perfetti di rilievo costituzionale, non degradabili adinteressi legittimi, al di fuori delle materie attribuite dalla legge allagiurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (Cass., Sez. 2,ordinanza n. 11369 del 2024; per l’estensione del principio anche alNumero registro generale 17047/2023Numero sezionale 185/2026Numero di raccolta generale 7388/2026Data pubblicazione 27/03/2026diniego reso dal giudice tributario, Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 3027 del01/02/2023, Rv. 666844 e Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 16757 del13/06/2023, non massimata).Da ciò consegue che l’opposizione avrebbe dovuto essere proposta davantial giudice ordinario, davanti al quale le parti devono essere rimesse, inapplicazione del dettato di cui all’art. 59, comma 1, legge n. 69 del 2009,secondo cui «Il giudice che, in materia civile, amministrativa, contabile,tributaria o di giudici speciali, dichiara il proprio difetto di giurisdizioneindica altresì, se esistente, il giudice nazionale che ritiene munito digiurisdizione.

La pronuncia sulla giurisdizione resa dalle sezioni unite dellaCorte di cassazione è vincolante per ogni giudice e per le parti anche inaltro processo».Deve allora dichiararsi la giurisdizione del giudice ordinario, senza che laquestione di giurisdizione debba essere rimessa alle Sezioni Unite, inapplicazione del principio secondo cui, ai sensi dell'art. 374, comma 1,ultima parte, c.p.c., le sezioni semplici della Corte di cassazione possonoconoscere della questione di giurisdizione oggetto del ricorso, non essendonecessaria la sua devoluzione alle Sezioni Unite, quando queste ultime sisiano già espresse sulla medesima questione, ancorché non sullo specificocaso, affermando sul punto chiari e precisi principi informatori, suscettibilidi rappresentare una guida orientativa per le sezioni semplici (Cass., Sez.1, Ordinanza n. 7152 del 17/03/2025; Cass., Sez.

U, Sentenza n. 1599del 19/01/2022).Le spese del giudizio vanno compensate, stante la novità della questione.Numero registro generale 17047/2023Numero sezionale 185/2026Numero di raccolta generale 7388/2026Data pubblicazione 27/03/2026La Corte, decidendo sul ricorso, cassa il provvedimento impugnato edichiara la giurisdizione del giudice ordinario.

Compensa tra le parti lespese del giudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28/1/2026.Il PresidenteGiuseppe GrassoNumero registro generale 17047/2023Numero sezionale 185/2026Numero di raccolta generale 7388/2026Data pubblicazione 27/03/2026LA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta da: Oggetto:PATROCINIOGiuseppe [OSCURATO:PERSONA] PresidenteSPESE STATOValeria [OSCURATO:PERSONA].

Ud.[OSCURATO:DATA_NASCITA] CCCristina [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereRemo [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereDario [OSCURATO:PERSONA] pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 17047/2023 R.G. proposto da[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA].– ricorrente –controMINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE e MINISTERO DELLAGIUSTIZIA, rappresentati e difesi ope legis dall'Avvocatura Generale delloStato.-controricorrenti-Avverso la sentenza n. 9689/2023 resa dalla Corte di Giustizia Tributariadi primo grado di Roma in data 23/6/2023, depositata il 18/7/2023 e nonnotificata;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del28/1/2026 dalla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che:Numero registro generale 17047/2023Numero sezionale 185/2026Numero di raccolta generale 7388/2026Data pubblicazione 27/03/2026Con ricorso notificato in data 31/10/2022 e depositato il 12/11/2022,[OSCURATO:PERSONA] impugnò, davanti alla Commissione Tributaria provincialedi Roma, il decreto di rigetto dell'istanza di ammissione al patrocinio aspese dello Stato, comunicatagli in data 11/10/2022 dalla Commissionedel patrocinio a spese dello Stato presso la Commissione TributariaProvinciale di Roma, sul presupposto che mancasse la dichiarazionesostitutiva di certificazione di reddito con specifica determinazione delreddito complessivo.Si costituì in giudizio il Ministero dell'Economia e delle Finanze, eccependol'irritualità della proposizione del ricorso, il difetto di legittimazione attivadel ricorrente e il proprio difetto di legittimazione passiva e chiedendo ilrigetto del ricorso.Non si costituì invece il Ministero della Giustizia.Con sentenza n. 9689/2023, depositata il 18/7/2023, la Corte di GiustiziaTributaria di primo grado di Roma dichiarò l'inammissibilità del ricorso,ritenendo che l’istanza, a mente delle disposizioni della parte III, titoli I eIV, di quelle previste nel capo VIII dello stesso titolo IV (art. 137) edell’art. 139, che richiama l’art. 126, andasse riproposta, in caso di rigettoo di inammissibilità, direttamente al magistrato competente per il giudizio,non essendo essa impugnabile, e che, pertanto, il ricorrente avrebbedovuto ripresentare l'istanza al collegio incaricato della trattazione nelmerito del processo, piuttosto che impugnare il provvedimento dellacommissione.Contro la predetta sentenza, [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso percassazione affidato a un unico motivo.

Resistono con controricorso ilMinistero dell'Economia e delle Finanze e il Ministero della Giustizia,proponendo a loro volta ricorso incidentale condizionato affidato a cinquemotivi.Con ordinanza interlocutoria, questa Corte ha disposto il rinvio a nuovoruolo del presente procedimento in attesa della pronuncia delle SezioniNumero registro generale 17047/2023Numero sezionale 185/2026Numero di raccolta generale 7388/2026Data pubblicazione 27/03/2026Unite di questa Corte sull’individuazione del rimedio impugnatorio avversoil provvedimento di revoca dell’ammissione al patrocinio a spese delloStato nel processo tributario, derivando dalla sua individuazione nelricorso ex art. 99 ovvero nell’opposizione ex art. 170 del d.P.R. n. 115 del2002 la decorrenza di un diverso termine decadenziale rispettivamente digg. 20 o 30 dalla pronuncia del provvedimento ovvero dalla suacomunicazione ove assunto in seguito allo scioglimento della riservadell’organo decidente.Considerato che:1.

Con l'unico motivo di ricorso principale, si lamenta la violazione e/ofalsa applicazione degli artt. 99-139, d.P.R. n. 115 del 2002, in relazioneall'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., per avere la Corte di GiustiziaTributaria di primo grado di Roma dichiarato l'inammissibilitàdell'opposizione, sostenendo che l'istante, ottenuta la reiezione delladomanda di ammissione al gratuito patrocinio, avrebbe dovutoripresentarla al collegio incaricato della trattazione nel merito delprocesso, piuttosto che impugnare il provvedimento davanti allaCommissione, non essendo il relativo provvedimento impugnabile.2.

Col primo motivo di ricorso incidentale, si lamenta la violazione e falsaapplicazione dell’art. 100 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ., per non avere la Corte di Giustizia Tributariadi primo grado accertato e dichiarato il difetto di legittimazione attiva dellacontroparte.3.

Col secondo motivo di ricorso incidentale, si lamenta la violazione efalsa applicazione dell’art. 100 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360,primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per non avere la Corte di GiustiziaTributaria di primo grado accertato e dichiarato il difetto di legittimazionepassiva del Ministero dell'Economia e delle Finanze, per essere legittimatapassiva l'amministrazione finanziaria che dovrebbe sopportare le spese.Numero registro generale 17047/2023Numero sezionale 185/2026Numero di raccolta generale 7388/2026Data pubblicazione 27/03/20264.

Col terzo motivo di ricorso incidentale, si lamenta la violazione e falsaapplicazione dell’art. 101 cod. proc. civ., col correlato principio dicorrispondenza tra il chiesto e il pronunciato di cui all’art. 112 cod. proc.civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per nonavere la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado accertato e dichiaratoil difetto di legittimazione attiva della controparte e il difetto dilegittimazione passiva del Ministero dell'Economia e delle Finanze,sebbene richiesti.5.

Col quarto motivo di ricorso incidentale, si lamenta la violazione e falsaapplicazione degli artt. 76, 79, comma 1, 96, comma 2, 126,136, comma2, d.P.R. n. 115 del 2002, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3,cod. proc. civ., per non avere la Corte di Giustizia Tributaria di primogrado accertato e dichiarato infondato nel merito il ricorso di PalaGianfranco.6.

Col quinto motivo di ricorso incidentale, si lamenta la violazione e falsaapplicazione dell’art. 91 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ., per non avere i giudici di merito condannatola controparte soccombente al pagamento delle spese di lite.Preliminarmente, occorre evidenziare che la disciplina in materia diPatrocinio a spese dello Stato in materia tributaria è contenuta nella parteIII, del titolo I, del d.P.R. n. 115 del 2002, da integrarsi con quellaspeciale dettata per la materia civile, amministrativa, contabile e tributariadal Titolo IV, e, soltanto per il processo tributario, dal successivo capoVIII.Alla stregua di essa, l’interessato, tale essendo colui che, a mente dell’art.78, si trovi «nelle condizioni indicate nell'articolo 76», «può chiedere diessere ammesso al patrocinio in ogni stato e grado del processo»,inoltrando la domanda, personalmente o per il tramite del difensore, o«all’ufficio del magistrato innanzi al quale pende il processo» ai sensidell’art. 93, oppure, nella materia civile, al Consiglio dell’ordine degliNumero registro generale 17047/2023Numero sezionale 185/2026Numero di raccolta generale 7388/2026Data pubblicazione 27/03/2026avvocati ex art. 124 a mezzo di raccomandata, oppure, nella materiatributaria, alla Commissione del patrocinio a spese dello Stato di cuiall’art. 138, che, a mente dell’art. 139, assorbe per l’appunto le funzionial Consiglio dell’ordine degli avvocati e al magistrato».Nei dieci giorni successivi alla presentazione dell’istanza, recita l’art. 126,il Consiglio dell’ordine, verificata l'ammissibilità dell'istanza, ammettel'interessato in via anticipata e provvisoria al patrocinio se, alla streguadella dichiarazione sostitutiva di certificazione prevista, ricorrono lecondizioni di reddito cui l'ammissione al beneficio è subordinata e se lepretese che l'interessato intende far valere non appaiono manifestamenteinfondate.Tale disposizione generale, in assenza di una specifica disciplina per lamateria tributaria, vale anche per quest’ultima, mutando per essa il solosoggetto deputato alla decisione, ossia la Commissione del patrocinio aspese dello Stato di cui all’art. 138.Una divaricazione tra le due discipline è prevista invece con riguardoall’opposizione, atteso che, mentre l’art. 126 stabilisce, in materia civile,che se il Consiglio dell'ordine respinge o dichiara inammissibile l'istanza,questa può essere proposta al magistrato competente per il giudizio, chedecide con decreto, la seconda parte del primo comma dell’art. 139,impedisce, invece, che la reiezione dell’istanza o la dichiarazione di suainammissibilità, da parte della Commissione, sia proposta «al magistratodavanti al quale pende il processo o competente a conoscere il merito».Ciò comporta un vuoto di tutela, non consentendosi nella sostanzaall’istante di opporsi davanti a un giudice terzo onde far valere il suodiritto ad ottenere l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato.Se è vero, infatti, che l’art. 99 prevede che “avverso il provvedimento concui il magistrato competente rigetta l'istanza di ammissione, l'interessatopuò proporre ricorso, entro venti giorni dalla notizia avutane ai sensiNumero registro generale 17047/2023Numero sezionale 185/2026Numero di raccolta generale 7388/2026Data pubblicazione 27/03/2026dell'articolo 97, davanti al presidente del tribunale o al presidente dellacorte d'appello ai quali appartiene il magistrato che ha emesso il decretodi rigetto”, è altrettanto vero che tale disposizione, inserita nel capo IV deltitolo II, è prescritta per il solo processo penale e non anche per lamateria civile, amministrativa, contabile e tributaria, e, soprattutto, che alprocesso tributario sono applicabili, a mente dell’art. 137, comma 1, lesole disposizioni della parte III dei titoli I e IV, e non anche le norme deltitolo II, nel quale è inserito per l’appunto il ridetto art. 99.Questo problema è stato risolto dalle Sezioni Unite di questa Corte con lasentenza n. 20929 del 23/07/2025, nella quale è stato evidenziato che, intema di giudizio tributario, l'impugnazione del decreto che rigetta o revocal'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, emesso dalla Commissionedi cui all'art. 138 del d.P.R. n. 115 del 2002, dev'essere proposta conl'opposizione prevista dall'art. 170 e non già col ricorso di cui all'artt. 99del medesimo T.U., dal momento che quest'ultimo rimedio, per il vincolodi stretta inerenza al processo penale che lo caratterizza, non può essereesteso al processo tributario, non essendo tra l’altro richiamato da alcunadelle disposizioni a tale processo dedicate, contenute nel capo VIII deltitolo IV del menzionato T.U..Come affermato da Cass., Sez.

U, sentenza n. 10501 del 2023 e ripresoda successive pronunce, il provvedimento, reso dal giudiceamministrativo, di rigetto della richiesta di ammissione al patrocinio aspese dello Stato è impugnabile, ai sensi degli artt. 170 del d.P.R. n. 115del 2002 e 15 del d.lgs. n. 150 del 2011, dinanzi al giudice ordinario, allastessa stregua del provvedimento di liquidazione del compensodell'avvocato della parte ammessa al detto beneficio, vertendosi in temadi diritti soggettivi perfetti di rilievo costituzionale, non degradabili adinteressi legittimi, al di fuori delle materie attribuite dalla legge allagiurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (Cass., Sez. 2,ordinanza n. 11369 del 2024; per l’estensione del principio anche alNumero registro generale 17047/2023Numero sezionale 185/2026Numero di raccolta generale 7388/2026Data pubblicazione 27/03/2026diniego reso dal giudice tributario, Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 3027 del01/02/2023, Rv. 666844 e Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 16757 del13/06/2023, non massimata).Da ciò consegue che l’opposizione avrebbe dovuto essere proposta davantial giudice ordinario, davanti al quale le parti devono essere rimesse, inapplicazione del dettato di cui all’art. 59, comma 1, legge n. 69 del 2009,secondo cui «Il giudice che, in materia civile, amministrativa, contabile,tributaria o di giudici speciali, dichiara il proprio difetto di giurisdizioneindica altresì, se esistente, il giudice nazionale che ritiene munito digiurisdizione.

La pronuncia sulla giurisdizione resa dalle sezioni unite dellaCorte di cassazione è vincolante per ogni giudice e per le parti anche inaltro processo».Deve allora dichiararsi la giurisdizione del giudice ordinario, senza che laquestione di giurisdizione debba essere rimessa alle Sezioni Unite, inapplicazione del principio secondo cui, ai sensi dell'art. 374, comma 1,ultima parte, c.p.c., le sezioni semplici della Corte di cassazione possonoconoscere della questione di giurisdizione oggetto del ricorso, non essendonecessaria la sua devoluzione alle Sezioni Unite, quando queste ultime sisiano già espresse sulla medesima questione, ancorché non sullo specificocaso, affermando sul punto chiari e precisi principi informatori, suscettibilidi rappresentare una guida orientativa per le sezioni semplici (Cass., Sez.1, Ordinanza n. 7152 del 17/03/2025; Cass., Sez.

U, Sentenza n. 1599del 19/01/2022).Le spese del giudizio vanno compensate, stante la novità della questione.Numero registro generale 17047/2023Numero sezionale 185/2026Numero di raccolta generale 7388/2026Data pubblicazione 27/03/2026La Corte, decidendo sul ricorso, cassa il provvedimento impugnato edichiara la giurisdizione del giudice ordinario.

Compensa tra le parti lespese del giudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28/1/2026.Il PresidenteGiuseppe Grasso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 17047/2023 R.G. proposto da[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA].– ricorrente –controMINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE e MINISTERO DELLAGIUSTIZIA, rappresentati e difesi ope legis dall'Avvocatura Generale delloStato.-controricorrenti-Avverso la sentenza n. 9689/2023 resa dalla Corte di Giustizia Tributariadi primo grado di Roma in data 23/6/2023, depositata il 18/7/2023 e nonnotificata;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del28/1/2026 dalla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che:Numero registro generale 17047/2023Numero sezionale 185/2026Numero di raccolta generale 7388/2026Data pubblicazione 27/03/2026Con ricorso notificato in data 31/10/2022 e depositato il 12/11/2022,[OSCURATO:PERSONA] impugnò, davanti alla Commissione Tributaria provincialedi Roma, il decreto di rigetto dell'istanza di ammissione al patrocinio aspese dello Stato, comunicatagli in data 11/10/2022 dalla Commissionedel patrocinio a spese dello Stato presso la Commissione TributariaProvinciale di Roma, sul presupposto che mancasse la dichiarazionesostitutiva di certificazione di reddito con specifica determinazione delreddito complessivo.Si costituì in giudizio il Ministero dell'Economia e delle Finanze, eccependol'irritualità della proposizione del ricorso, il difetto di legittimazione attivadel ricorrente e il proprio difetto di legittimazione passiva e chiedendo ilrigetto del ricorso.Non si costituì invece il Ministero della Giustizia.Con sentenza n. 9689/2023, depositata il 18/7/2023, la Corte di GiustiziaTributaria di primo grado di Roma dichiarò l'inammissibilità del ricorso,ritenendo che l’istanza, a mente delle disposizioni della parte III, titoli I eIV, di quelle previste nel capo VIII dello stesso titolo IV (art. 137) edell’art. 139, che richiama l’art. 126, andasse riproposta, in caso di rigettoo di inammissibilità, direttamente al magistrato competente per il giudizio,non essendo essa impugnabile, e che, pertanto, il ricorrente avrebbedovuto ripresentare l'istanza al collegio incaricato della trattazione nelmerito del processo, piuttosto che impugnare il provvedimento dellacommissione.Contro la predetta sentenza, [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso percassazione affidato a un unico motivo. Resistono con controricorso ilMinistero dell'Economia e delle Finanze e il Ministero della Giustizia,proponendo a loro volta ricorso incidentale condizionato affidato a cinquemotivi.Con ordinanza interlocutoria, questa Corte ha disposto il rinvio a nuovoruolo del presente procedimento in attesa della pronuncia  delle SezioniNumero registro generale 17047/2023Numero sezionale 185/2026Numero di raccolta generale 7388/2026Data pubblicazione 27/03/2026Unite di questa Corte sull’individuazione del rimedio impugnatorio avversoil provvedimento di revoca dell’ammissione al patrocinio a spese delloStato nel processo tributario, derivando dalla sua individuazione nelricorso ex art. 99 ovvero nell’opposizione ex art. 170 del d.P.R. n. 115 del2002 la decorrenza di un diverso termine decadenziale rispettivamente digg. 20 o 30 dalla pronuncia del provvedimento ovvero dalla suacomunicazione ove assunto in seguito allo scioglimento della riservadell’organo decidente.Considerato che:1. Con l'unico motivo di ricorso principale, si lamenta la violazione e/ofalsa applicazione degli artt. 99-139, d.P.R. n. 115 del 2002, in relazioneall'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., per avere la Corte di GiustiziaTributaria di primo grado di Roma dichiarato l'inammissibilitàdell'opposizione, sostenendo che l'istante, ottenuta la reiezione delladomanda di ammissione al gratuito patrocinio, avrebbe dovutoripresentarla al collegio incaricato della trattazione nel merito delprocesso, piuttosto che impugnare il provvedimento davanti allaCommissione, non essendo il relativo provvedimento impugnabile.2. Col primo motivo di ricorso incidentale, si lamenta la violazione e falsaapplicazione dell’art. 100 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ., per non avere la Corte di Giustizia Tributariadi primo grado accertato e dichiarato il difetto di legittimazione attiva dellacontroparte.3. Col secondo motivo di ricorso incidentale, si lamenta la violazione efalsa applicazione dell’art. 100 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360,primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per non avere la Corte di GiustiziaTributaria di primo grado accertato e dichiarato il difetto di legittimazionepassiva del Ministero dell'Economia e delle Finanze, per essere legittimatapassiva l'amministrazione finanziaria che dovrebbe sopportare le spese.Numero registro generale 17047/2023Numero sezionale 185/2026Numero di raccolta generale 7388/2026Data pubblicazione 27/03/20264. Col terzo motivo di ricorso incidentale, si lamenta la violazione e falsaapplicazione dell’art. 101 cod. proc. civ., col correlato principio dicorrispondenza tra il chiesto e il pronunciato di cui all’art. 112 cod. proc.civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per nonavere la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado accertato e dichiaratoil difetto di legittimazione attiva della controparte e il difetto dilegittimazione passiva del Ministero dell'Economia e delle Finanze,sebbene richiesti.5. Col quarto motivo di ricorso incidentale, si lamenta la violazione e falsaapplicazione degli artt. 76, 79, comma 1, 96, comma 2, 126,136, comma2, d.P.R. n. 115 del 2002, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3,cod. proc. civ., per non avere la Corte di Giustizia Tributaria di primogrado accertato e dichiarato infondato nel merito il ricorso di PalaGianfranco.6. Col quinto motivo di ricorso incidentale, si lamenta la violazione e falsaapplicazione dell’art. 91 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ., per non avere i giudici di merito condannatola controparte soccombente al pagamento delle spese di lite.Preliminarmente, occorre evidenziare che la disciplina in materia diPatrocinio a spese dello Stato in materia tributaria è contenuta nella parteIII, del titolo I, del d.P.R. n. 115 del 2002, da integrarsi con quellaspeciale dettata per la materia civile, amministrativa, contabile e tributariadal Titolo IV, e, soltanto per il processo tributario, dal successivo capoVIII.Alla stregua di essa, l’interessato, tale essendo colui che, a mente dell’art.78, si trovi «nelle condizioni indicate nell'articolo 76», «può chiedere diessere ammesso al patrocinio in ogni stato e grado del processo»,inoltrando la domanda, personalmente o per il tramite del difensore, o«all’ufficio del magistrato innanzi al quale pende il processo» ai sensidell’art. 93, oppure, nella materia civile, al Consiglio dell’ordine degliNumero registro generale 17047/2023Numero sezionale 185/2026Numero di raccolta generale 7388/2026Data pubblicazione 27/03/2026avvocati ex art. 124 a mezzo di raccomandata, oppure, nella materiatributaria, alla Commissione del patrocinio a spese dello Stato di cuiall’art. 138, che, a mente dell’art. 139, assorbe per l’appunto le funzionial Consiglio dell’ordine degli avvocati e al magistrato».Nei dieci giorni successivi alla presentazione dell’istanza, recita l’art. 126,il Consiglio dell’ordine, verificata l'ammissibilità dell'istanza, ammettel'interessato in via anticipata e provvisoria al patrocinio se, alla streguadella dichiarazione sostitutiva di certificazione prevista, ricorrono lecondizioni di reddito cui l'ammissione al beneficio è subordinata e se lepretese che l'interessato intende far valere non appaiono manifestamenteinfondate.Tale disposizione generale, in assenza di una specifica disciplina per lamateria tributaria, vale anche per quest’ultima, mutando per essa il solosoggetto deputato alla decisione, ossia la Commissione del patrocinio aspese dello Stato di cui all’art. 138.Una divaricazione tra le due discipline è prevista invece con riguardoall’opposizione, atteso che, mentre l’art. 126  stabilisce, in materia civile,che se il Consiglio dell'ordine respinge o dichiara inammissibile l'istanza,questa può essere proposta al magistrato competente per il giudizio, chedecide con decreto, la seconda parte del primo comma dell’art. 139,impedisce, invece, che la reiezione dell’istanza o la dichiarazione di suainammissibilità, da parte della Commissione, sia proposta «al magistratodavanti al quale pende il processo o competente a conoscere il merito».Ciò comporta un vuoto di tutela, non consentendosi nella sostanzaall’istante di opporsi davanti a un giudice terzo onde far valere il suodiritto ad ottenere l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato.Se è vero, infatti, che l’art. 99 prevede che “avverso il provvedimento concui il magistrato competente rigetta l'istanza di ammissione, l'interessatopuò proporre ricorso, entro venti giorni dalla notizia avutane ai sensiNumero registro generale 17047/2023Numero sezionale 185/2026Numero di raccolta generale 7388/2026Data pubblicazione 27/03/2026dell'articolo 97, davanti al presidente del tribunale o al presidente dellacorte d'appello ai quali appartiene il magistrato che ha emesso il decretodi rigetto”, è altrettanto vero che tale disposizione, inserita nel capo IV deltitolo II,  è prescritta per il solo processo penale e non anche per lamateria civile, amministrativa, contabile e tributaria, e, soprattutto, che alprocesso tributario sono applicabili, a mente dell’art. 137, comma 1, lesole disposizioni della parte III dei titoli I e IV, e non anche le norme deltitolo II, nel quale è inserito per l’appunto il ridetto art. 99.Questo problema è stato risolto dalle Sezioni Unite di questa Corte con lasentenza n. 20929 del 23/07/2025, nella quale è stato evidenziato che, intema di giudizio tributario, l'impugnazione del decreto che rigetta o revocal'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, emesso dalla Commissionedi cui all'art. 138 del d.P.R. n. 115 del 2002, dev'essere proposta conl'opposizione prevista dall'art. 170 e non già col ricorso di cui all'artt. 99del medesimo T.U., dal momento che quest'ultimo rimedio, per il vincolodi stretta inerenza al processo penale che lo caratterizza, non può essereesteso al processo tributario, non essendo tra l’altro richiamato da alcunadelle disposizioni a tale processo dedicate, contenute nel capo VIII deltitolo IV del menzionato T.U..Come affermato da Cass., Sez. U, sentenza n. 10501 del 2023 e ripresoda successive pronunce, il provvedimento, reso dal giudiceamministrativo, di rigetto della richiesta di ammissione al patrocinio aspese dello Stato è impugnabile, ai sensi degli artt. 170 del d.P.R. n. 115del 2002 e 15 del d.lgs. n. 150 del 2011, dinanzi al giudice ordinario, allastessa stregua del provvedimento di liquidazione del compensodell'avvocato della parte ammessa al detto beneficio, vertendosi in temadi diritti soggettivi perfetti di rilievo costituzionale, non degradabili adinteressi legittimi, al di fuori delle materie attribuite dalla legge allagiurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (Cass., Sez. 2,ordinanza n. 11369 del 2024; per l’estensione del principio anche alNumero registro generale 17047/2023Numero sezionale 185/2026Numero di raccolta generale 7388/2026Data pubblicazione 27/03/2026diniego reso dal giudice tributario, Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 3027 del01/02/2023, Rv. 666844 e Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 16757 del13/06/2023, non massimata).Da ciò consegue che l’opposizione avrebbe dovuto essere proposta davantial giudice ordinario, davanti al quale le parti devono essere rimesse, inapplicazione del dettato di cui all’art. 59, comma 1, legge n. 69 del 2009,secondo cui «Il giudice che, in materia civile, amministrativa, contabile,tributaria o di giudici speciali, dichiara il proprio difetto di giurisdizioneindica altresì, se esistente, il giudice nazionale che ritiene munito digiurisdizione. La pronuncia sulla giurisdizione resa dalle sezioni unite dellaCorte di cassazione è vincolante per ogni giudice e per le parti anche inaltro processo».Deve allora dichiararsi la giurisdizione del giudice ordinario, senza che laquestione di giurisdizione debba essere rimessa alle Sezioni Unite, inapplicazione del principio secondo cui, ai sensi dell'art. 374, comma 1,ultima parte, c.p.c., le sezioni semplici della Corte di cassazione possonoconoscere della questione di giurisdizione oggetto del ricorso, non essendonecessaria la sua devoluzione alle Sezioni Unite, quando queste ultime sisiano già espresse sulla medesima questione, ancorché non sullo specificocaso, affermando sul punto chiari e precisi principi informatori, suscettibilidi rappresentare una guida orientativa per le sezioni semplici (Cass., Sez.1, Ordinanza n. 7152 del 17/03/2025; Cass., Sez. U, Sentenza n. 1599del 19/01/2022).Le spese del giudizio vanno compensate, stante la novità della questione.Numero registro generale 17047/2023Numero sezionale 185/2026Numero di raccolta generale 7388/2026Data pubblicazione 27/03/2026La Corte, decidendo sul ricorso, cassa il provvedimento impugnato edichiara la giurisdizione del giudice ordinario. Compensa tra le parti lespese del giudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28/1/2026.Il PresidenteGiuseppe GrassoNumero registro generale 17047/2023Numero sezionale 185/2026Numero di raccolta generale 7388/2026Data pubblicazione 27/03/2026LA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta da: Oggetto:PATROCINIOGiuseppe [OSCURATO:PERSONA] PresidenteSPESE STATOValeria [OSCURATO:PERSONA]. Ud.[OSCURATO:DATA_NASCITA] CCCristina [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereRemo [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereDario [OSCURATO:PERSONA] pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 17047/2023 R.G. proposto da[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA].– ricorrente –controMINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE e MINISTERO DELLAGIUSTIZIA, rappresentati e difesi ope legis dall'Avvocatura Generale delloStato.-controricorrenti-Avverso la sentenza n. 9689/2023 resa dalla Corte di Giustizia Tributariadi primo grado di Roma in data 23/6/2023, depositata il 18/7/2023 e nonnotificata;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del28/1/2026 dalla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che:Numero registro generale 17047/2023Numero sezionale 185/2026Numero di raccolta generale 7388/2026Data pubblicazione 27/03/2026Con ricorso notificato in data 31/10/2022 e depositato il 12/11/2022,[OSCURATO:PERSONA] impugnò, davanti alla Commissione Tributaria provincialedi Roma, il decreto di rigetto dell'istanza di ammissione al patrocinio aspese dello Stato, comunicatagli in data 11/10/2022 dalla Commissionedel patrocinio a spese dello Stato presso la Commissione TributariaProvinciale di Roma, sul presupposto che mancasse la dichiarazionesostitutiva di certificazione di reddito con specifica determinazione delreddito complessivo.Si costituì in giudizio il Ministero dell'Economia e delle Finanze, eccependol'irritualità della proposizione del ricorso, il difetto di legittimazione attivadel ricorrente e il proprio difetto di legittimazione passiva e chiedendo ilrigetto del ricorso.Non si costituì invece il Ministero della Giustizia.Con sentenza n. 9689/2023, depositata il 18/7/2023, la Corte di GiustiziaTributaria di primo grado di Roma dichiarò l'inammissibilità del ricorso,ritenendo che l’istanza, a mente delle disposizioni della parte III, titoli I eIV, di quelle previste nel capo VIII dello stesso titolo IV (art. 137) edell’art. 139, che richiama l’art. 126, andasse riproposta, in caso di rigettoo di inammissibilità, direttamente al magistrato competente per il giudizio,non essendo essa impugnabile, e che, pertanto, il ricorrente avrebbedovuto ripresentare l'istanza al collegio incaricato della trattazione nelmerito del processo, piuttosto che impugnare il provvedimento dellacommissione.Contro la predetta sentenza, [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso percassazione affidato a un unico motivo. Resistono con controricorso ilMinistero dell'Economia e delle Finanze e il Ministero della Giustizia,proponendo a loro volta ricorso incidentale condizionato affidato a cinquemotivi.Con ordinanza interlocutoria, questa Corte ha disposto il rinvio a nuovoruolo del presente procedimento in attesa della pronuncia  delle SezioniNumero registro generale 17047/2023Numero sezionale 185/2026Numero di raccolta generale 7388/2026Data pubblicazione 27/03/2026Unite di questa Corte sull’individuazione del rimedio impugnatorio avversoil provvedimento di revoca dell’ammissione al patrocinio a spese delloStato nel processo tributario, derivando dalla sua individuazione nelricorso ex art. 99 ovvero nell’opposizione ex art. 170 del d.P.R. n. 115 del2002 la decorrenza di un diverso termine decadenziale rispettivamente digg. 20 o 30 dalla pronuncia del provvedimento ovvero dalla suacomunicazione ove assunto in seguito allo scioglimento della riservadell’organo decidente.Considerato che:1. Con l'unico motivo di ricorso principale, si lamenta la violazione e/ofalsa applicazione degli artt. 99-139, d.P.R. n. 115 del 2002, in relazioneall'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., per avere la Corte di GiustiziaTributaria di primo grado di Roma dichiarato l'inammissibilitàdell'opposizione, sostenendo che l'istante, ottenuta la reiezione delladomanda di ammissione al gratuito patrocinio, avrebbe dovutoripresentarla al collegio incaricato della trattazione nel merito delprocesso, piuttosto che impugnare il provvedimento davanti allaCommissione, non essendo il relativo provvedimento impugnabile.2. Col primo motivo di ricorso incidentale, si lamenta la violazione e falsaapplicazione dell’art. 100 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ., per non avere la Corte di Giustizia Tributariadi primo grado accertato e dichiarato il difetto di legittimazione attiva dellacontroparte.3. Col secondo motivo di ricorso incidentale, si lamenta la violazione efalsa applicazione dell’art. 100 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360,primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per non avere la Corte di GiustiziaTributaria di primo grado accertato e dichiarato il difetto di legittimazionepassiva del Ministero dell'Economia e delle Finanze, per essere legittimatapassiva l'amministrazione finanziaria che dovrebbe sopportare le spese.Numero registro generale 17047/2023Numero sezionale 185/2026Numero di raccolta generale 7388/2026Data pubblicazione 27/03/20264. Col terzo motivo di ricorso incidentale, si lamenta la violazione e falsaapplicazione dell’art. 101 cod. proc. civ., col correlato principio dicorrispondenza tra il chiesto e il pronunciato di cui all’art. 112 cod. proc.civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per nonavere la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado accertato e dichiaratoil difetto di legittimazione attiva della controparte e il difetto dilegittimazione passiva del Ministero dell'Economia e delle Finanze,sebbene richiesti.5. Col quarto motivo di ricorso incidentale, si lamenta la violazione e falsaapplicazione degli artt. 76, 79, comma 1, 96, comma 2, 126,136, comma2, d.P.R. n. 115 del 2002, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3,cod. proc. civ., per non avere la Corte di Giustizia Tributaria di primogrado accertato e dichiarato infondato nel merito il ricorso di PalaGianfranco.6. Col quinto motivo di ricorso incidentale, si lamenta la violazione e falsaapplicazione dell’art. 91 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ., per non avere i giudici di merito condannatola controparte soccombente al pagamento delle spese di lite.Preliminarmente, occorre evidenziare che la disciplina in materia diPatrocinio a spese dello Stato in materia tributaria è contenuta nella parteIII, del titolo I, del d.P.R. n. 115 del 2002, da integrarsi con quellaspeciale dettata per la materia civile, amministrativa, contabile e tributariadal Titolo IV, e, soltanto per il processo tributario, dal successivo capoVIII.Alla stregua di essa, l’interessato, tale essendo colui che, a mente dell’art.78, si trovi «nelle condizioni indicate nell'articolo 76», «può chiedere diessere ammesso al patrocinio in ogni stato e grado del processo»,inoltrando la domanda, personalmente o per il tramite del difensore, o«all’ufficio del magistrato innanzi al quale pende il processo» ai sensidell’art. 93, oppure, nella materia civile, al Consiglio dell’ordine degliNumero registro generale 17047/2023Numero sezionale 185/2026Numero di raccolta generale 7388/2026Data pubblicazione 27/03/2026avvocati ex art. 124 a mezzo di raccomandata, oppure, nella materiatributaria, alla Commissione del patrocinio a spese dello Stato di cuiall’art. 138, che, a mente dell’art. 139, assorbe per l’appunto le funzionial Consiglio dell’ordine degli avvocati e al magistrato».Nei dieci giorni successivi alla presentazione dell’istanza, recita l’art. 126,il Consiglio dell’ordine, verificata l'ammissibilità dell'istanza, ammettel'interessato in via anticipata e provvisoria al patrocinio se, alla streguadella dichiarazione sostitutiva di certificazione prevista, ricorrono lecondizioni di reddito cui l'ammissione al beneficio è subordinata e se lepretese che l'interessato intende far valere non appaiono manifestamenteinfondate.Tale disposizione generale, in assenza di una specifica disciplina per lamateria tributaria, vale anche per quest’ultima, mutando per essa il solosoggetto deputato alla decisione, ossia la Commissione del patrocinio aspese dello Stato di cui all’art. 138.Una divaricazione tra le due discipline è prevista invece con riguardoall’opposizione, atteso che, mentre l’art. 126  stabilisce, in materia civile,che se il Consiglio dell'ordine respinge o dichiara inammissibile l'istanza,questa può essere proposta al magistrato competente per il giudizio, chedecide con decreto, la seconda parte del primo comma dell’art. 139,impedisce, invece, che la reiezione dell’istanza o la dichiarazione di suainammissibilità, da parte della Commissione, sia proposta «al magistratodavanti al quale pende il processo o competente a conoscere il merito».Ciò comporta un vuoto di tutela, non consentendosi nella sostanzaall’istante di opporsi davanti a un giudice terzo onde far valere il suodiritto ad ottenere l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato.Se è vero, infatti, che l’art. 99 prevede che “avverso il provvedimento concui il magistrato competente rigetta l'istanza di ammissione, l'interessatopuò proporre ricorso, entro venti giorni dalla notizia avutane ai sensiNumero registro generale 17047/2023Numero sezionale 185/2026Numero di raccolta generale 7388/2026Data pubblicazione 27/03/2026dell'articolo 97, davanti al presidente del tribunale o al presidente dellacorte d'appello ai quali appartiene il magistrato che ha emesso il decretodi rigetto”, è altrettanto vero che tale disposizione, inserita nel capo IV deltitolo II,  è prescritta per il solo processo penale e non anche per lamateria civile, amministrativa, contabile e tributaria, e, soprattutto, che alprocesso tributario sono applicabili, a mente dell’art. 137, comma 1, lesole disposizioni della parte III dei titoli I e IV, e non anche le norme deltitolo II, nel quale è inserito per l’appunto il ridetto art. 99.Questo problema è stato risolto dalle Sezioni Unite di questa Corte con lasentenza n. 20929 del 23/07/2025, nella quale è stato evidenziato che, intema di giudizio tributario, l'impugnazione del decreto che rigetta o revocal'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, emesso dalla Commissionedi cui all'art. 138 del d.P.R. n. 115 del 2002, dev'essere proposta conl'opposizione prevista dall'art. 170 e non già col ricorso di cui all'artt. 99del medesimo T.U., dal momento che quest'ultimo rimedio, per il vincolodi stretta inerenza al processo penale che lo caratterizza, non può essereesteso al processo tributario, non essendo tra l’altro richiamato da alcunadelle disposizioni a tale processo dedicate, contenute nel capo VIII deltitolo IV del menzionato T.U..Come affermato da Cass., Sez. U, sentenza n. 10501 del 2023 e ripresoda successive pronunce, il provvedimento, reso dal giudiceamministrativo, di rigetto della richiesta di ammissione al patrocinio aspese dello Stato è impugnabile, ai sensi degli artt. 170 del d.P.R. n. 115del 2002 e 15 del d.lgs. n. 150 del 2011, dinanzi al giudice ordinario, allastessa stregua del provvedimento di liquidazione del compensodell'avvocato della parte ammessa al detto beneficio, vertendosi in temadi diritti soggettivi perfetti di rilievo costituzionale, non degradabili adinteressi legittimi, al di fuori delle materie attribuite dalla legge allagiurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (Cass., Sez. 2,ordinanza n. 11369 del 2024; per l’estensione del principio anche alNumero registro generale 17047/2023Numero sezionale 185/2026Numero di raccolta generale 7388/2026Data pubblicazione 27/03/2026diniego reso dal giudice tributario, Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 3027 del01/02/2023, Rv. 666844 e Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 16757 del13/06/2023, non massimata).Da ciò consegue che l’opposizione avrebbe dovuto essere proposta davantial giudice ordinario, davanti al quale le parti devono essere rimesse, inapplicazione del dettato di cui all’art. 59, comma 1, legge n. 69 del 2009,secondo cui «Il giudice che, in materia civile, amministrativa, contabile,tributaria o di giudici speciali, dichiara il proprio difetto di giurisdizioneindica altresì, se esistente, il giudice nazionale che ritiene munito digiurisdizione. La pronuncia sulla giurisdizione resa dalle sezioni unite dellaCorte di cassazione è vincolante per ogni giudice e per le parti anche inaltro processo».Deve allora dichiararsi la giurisdizione del giudice ordinario, senza che laquestione di giurisdizione debba essere rimessa alle Sezioni Unite, inapplicazione del principio secondo cui, ai sensi dell'art. 374, comma 1,ultima parte, c.p.c., le sezioni semplici della Corte di cassazione possonoconoscere della questione di giurisdizione oggetto del ricorso, non essendonecessaria la sua devoluzione alle Sezioni Unite, quando queste ultime sisiano già espresse sulla medesima questione, ancorché non sullo specificocaso, affermando sul punto chiari e precisi principi informatori, suscettibilidi rappresentare una guida orientativa per le sezioni semplici (Cass., Sez.1, Ordinanza n. 7152 del 17/03/2025; Cass., Sez. U, Sentenza n. 1599del 19/01/2022).Le spese del giudizio vanno compensate, stante la novità della questione.Numero registro generale 17047/2023Numero sezionale 185/2026Numero di raccolta generale 7388/2026Data pubblicazione 27/03/2026La Corte, decidendo sul ricorso, cassa il provvedimento impugnato edichiara la giurisdizione del giudice ordinario. Compensa tra le parti lespese del giudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28/1/2026.Il PresidenteGiuseppe Grasso   
Decreto Cassazione n. 07388/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris