Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 31 maggio 2022

Cassazione n. 17557/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

17 ORDINANZA sul ricorso 23965/17 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via Germanico n.96, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al ricorso - ricorrente- contro Comune di Levanto, in persona del sindaco pro tempore, domiciliato in Roma, piazza Cavour, presso la cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al controricorso - controricorrente - F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 23965/2017 Numero sezionale 1726/2022 Numero di raccolta generale 17557/2022 avverso la sentenza n. 814/2017 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, Data pubblicazione 31/05/2022 pubblicata il 23/06/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/04/2022 dal Cons.

Dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza in epigrafe la Corte d'Appello di Genova, in riforma dell'impugnata decisione di primo grado, ha accolto la domanda proposta dal Comune di Levanto volta a ripetere ai sensi dell'art. 35 l. 22 ottobre 1971, n. 865 dall'odierna parte ricorrente, quale assegnataria della cooperativa cui il Comune aveva accordato la concessione di un'area destinata alla costruzione di case popolari, le spese processuali a cui il detto ente locale era stato condannato dalla Corte d'Appello di Genova nel procedimento di opposizione alla stima promosso nei suoi confronti dai proprietari dell'area in concessione già oggetto di esproprio.

A motivazione del proprio deliberato favorevole al Comune la Corte distrettuale, richiamando un proprio conforme precedente, ha fatto valere la lettera della legge alla stregua della quale «l'espressione "spese sostenute" implica chiaramente la necessità che l'individuazione dei costi sia fatta a posteriori, sulla base degli esborsi effettivi, per cui è ininfluente la natura meramente eventuale di quelli correlati ai giudizi di opposizione», nonché la voluntas legis, giacché, diversamente, «non si comprenderebbe il motivo per il quale una parte dei costi, sia pure eventuali, dovrebbe rimanere a carico della collettività».

Ha ritenuto altresì di non poter dar seguito alle ragioni di inadempimento accampate dalla controparte poiché la relativa questione «non costituisce oggetto del presente giudizio, non avendo parte convenuta esercitato una pretesa risarcitoria per l'inadempimento dell'attrice, mediante proposizione in comparsa di risposta di una domanda o di un'eccezione riconvenzionale».

RG 23965/17 Campodonico–Comune di [OSCURATO:PERSONA].

Cons.

Marulli 2 F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 23965/2017 Numero sezionale 1726/2022 Numero di raccolta generale 17557/2022 Data pubblicazione 31/05/2022 La cassazione di detta decisione è ora chiesta da parte ricorrente sulla base di sei mezzi, ai quali replica con controricorso e memoria il Comune di Levanto. [OSCURATO:PERSONA]

2. Il primo motivo di ricorso, mercé il quale si allega il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in ordine alla proposta domanda attorea in quanto la controversia così azionata ricadrebbe nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, è inammissibile in quanto, essendo stata l'eccezione sollevata a tal fine dall'odierna parte ricorrente nel giudizio di primo rigettata, la mancata impugnazione da parte sua con appello incidentale del corrispondente capo della sentenza di primo grado, pur se essa sia risultata vittoriosa nel merito, determina che sulla relativa questione è sceso il giudicato con ovvia conseguente inoppugnabilità di esso in questa sede.

E' infatti appena il caso di ricordare, come si è fatto ancora di recente (Cass. Sez.

V, 15/07/2021 n. 20315) che la parte totalmente vittoriosa nel merito, ma soccombente su questione pregiudiziale di rito e/o preliminare di merito per rigetto (espresso od implicito) o per omesso esame della stessa deve spiegare appello incidentale per devolvere alla cognizione del giudice superiore la questione rispetto alla quale ha maturato una posizione di soccombenza teorica, non potendo infatti, limitarsi alla mera riproposizione di detta questione – qui peraltro neanche avvenuta – che è sufficiente nei soli casi in cui non vi è la necessità di sollevare una critica nei confronti della sentenza impugnata, ovvero nelle ipotesi di legittimo assorbimento.

3.1. Il secondo motivo di ricorso, mercé il quale si denuncia l'erroneità del convincimento esternato dal decidente secondo cui l'inclusione tra le spese di acquisizione anche delle spese processuali sostenute dal Comune nel procedimento di esproprio sarebbe intesa ad assicurare il rispetto del principio del pareggio di bilancio quantunque RG 23965/17 Campodonico–Comune di [OSCURATO:PERSONA].

Cons.

Marulli 3 F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 23965/2017 Numero sezionale 1726/2022 Numero di raccolta generale 17557/2022 Data pubblicazione 31/05/2022 l'affermazione di detto principio sia frutto di novellazione successiva alla convenzione intercorsa tra il Comune e la cooperativa concessionaria – quando possa ritenersi ammissibile, dato che del passaggio motivazionale da cui risulterebbe estrapolabile il predetto principio, nella sentenza impugnata non vi è traccia – non è fondato.

3.2. Questa Corte ha già avuto occasione, esaminando funditus la relativa questione (Cass., Sez.

I, 18/05/2017, n. 12545), sollevata sempre in relazione ad analoga pretesa del Comune di Levanto, di disattendere la tesi qui adombrata osservando che la lettura, ora pure condivisa dalla sentenza qui impugnata – giusta la quale il disposto normativo non offre alcun elemento di ordine logico e letterale in grado di limitare l'estensione semantica della locuzione "spese di acquisizione" solo ad "alcune spese" e non piuttosto a "tutte le spese" della procedura" – rinviene diretto sostegno, in particolare per l'adesione segnatamente prestatavi dal giudice amministrativo, dalla considerazione che l'art. 35, comma 12, l. 865/1971 intende garantire con disposizione inderogabile "il principio del perfetto pareggio economico", dove evidentemente questo argomento, osteggiato dall'odierna parte ricorrente per la sua posteriorità, pur non potendo dirsi in pregresso tempo estraneo alla logica del sistema, non incarnando esso finalità di ordine assistenziale ma di progresso e di promozione sociale, assolve una funzione rafforzativa del complessivo ragionamento a cui già reca conforto decisivo l'esegesi della norma.

La novellazione del punto non ha quindi alcuna portata innovativa, ma semmai ha avuto il merito di esplicitare in modo più nitido una finalità non ignota al legislatore di prima istanza.

E dunque anche la sollevata censura non desta perplessità nel tributare conferma all'orientamento già enunciato.

4.1. Il terzo motivo di ricorso imputa alla sentenza impugnata l'omesso esame di un fatto decisivo per non aver tratto le dovute RG 23965/17 Campodonico–Comune di [OSCURATO:PERSONA].

Cons.

Marulli 4 F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 23965/2017 Numero sezionale 1726/2022 Numero di raccolta generale 17557/2022 Data pubblicazione 31/05/2022 conseguenze decisorie dalla «qualificazione» in altrove espressa dallo stesso decidente vale a dire nei giudizi di opposizione intentati dai proprietari ablati in danno del Comune ove la somma da questo offerta a titolo di stima era stata giudicata irrisoria; il quarto motivo di ricorso osserva che, diversamente dall'opinamento fatto proprio dal decidente di merito, non è consentita la ripetizione dei maggiori costi sostenuti e quindi anche degli esborsi dovuti a titolo di spese legali ove essi scaturiscono da comportamenti delle amministrazioni che procedono all'esproprio «non conformi alle norme»; il quinto motivo censura poi la determinazione adottata dalla Corte d'Appello nel ritenere, ricusando di prendere posizione riguardo alle manchevolezze riscontrabili nella condotta del Comune, che a tal fine fosse necessario l'esercizio di un'azione risarcitoria, quando essa compete ai proprietari delle aree», e non ai beneficiari della procedura; il sesto motivo deduce infine la nullità dell'impugnato pronunciamento per non aver tenuto conto delle norme regolatrici violate nel corso della procedura dall'ente locale escludendo da «qualsiasi partecipazione» ad essa il beneficiario.

4.2. Tutti i sopradetti motivi, esaminabili congiuntamente in quanto strettamente avvinti per l'unitarietà della censura che vi prende forma, meritano adesione e vanno dunque accolti.

La Corte d'Appello, per vero, nel pretendere che onde poter fruttuosamente resistere alla pretesa avversaria l'odierna parte ricorrente avrebbe dovuto far valere le proprie lagnanze indirizzate all'operato del Comune nella forma della domanda o dell'eccezione riconvenzionale, ricusando di conseguenza in difetto dell'una e dell'altra di prendere posizione sul punto ed accogliendo dunque de plano la domanda attorea, ha mostrato di obliterare le regole basilari del confronto che ha luogo tra le parti del processo e che fanno si che la pretesa esercitata dall'una, con l'intentare il giudizio in danno RG 23965/17 Campodonico–Comune di [OSCURATO:PERSONA].

Cons.

Marulli 5 F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 23965/2017 Numero sezionale 1726/2022 Numero di raccolta generale 17557/2022 Data pubblicazione 31/05/2022 dell'altra, trovi accoglimento nei limiti in cui l'azione promossa dalla prima non sia resistita dall'eccezione opposta dalla seconda, il tutto nella cornice di una dialettica tra uguali che non postula alcun onere aggiuntivo a carico di chi resiste per paralizzare la domanda di chi agisce.

E' principio infatti più volte ribadito da questa Corte – a cui si è dato continuità ancora di recente ricordando il brocardo plus semper in se continet quod est minus a fronte della contraria affermazione operata dal giudice del merito secondo cui, onde resistere alla pretesa del suo amministratore, la società che ne accampi l'inadempimento avrebbe dovuto reclamarne in via riconvenzionale la responsabilità (Cass., Sez.

I, 20/10/2021, n. 29252) – che «la parte evocata in giudizio per il pagamento di una prestazione rivelatasi inadeguata può non solo formulare le domande ad essa consentite dall'ordinamento in relazione al particolare contratto stipulato (ad esempio, la risoluzione del contratto o la riduzione del prezzo nella compravendita), ma anche limitarsi ad eccepire - nel legittimo esercizio del potere di autotutela che l'art. 1460 cod. civ. espressamente attribuisce al fine di paralizzare la pretesa avversaria chiedendone il rigetto - l'inadempimento o l'imperfetto adempimento dell'obbligazione assunta da controparte, in qualunque delle configurazioni che questo può assumere, in esse compreso, quindi, il fatto che il bene consegnato in esecuzione del contratto risulti affetto da vizi o mancante di qualità essenziali (Cass., Sez.

II, 4/11/2009, n. 23345; Cass., Sez.

II, 1/07/2002, n. 9517; Cass., Sez.

II, 6/08/1997, n. 7228).

In questa guisa, dunque, la sentenza impugnata si rivela errata e merita per questo di essere cassata

5. In sintesi, quindi, vanno respinti il primo ed il secondo motivo di ricorso ed accolti il terzo, il quarto, il quinto ed il sesto motivo di RG 23965/17 Campodonico–Comune di [OSCURATO:PERSONA].

Cons.

Marulli 6 F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 23965/2017 Numero sezionale 1726/2022 Numero di raccolta generale 17557/2022 Data pubblicazione 31/05/2022 ricorso; cassata perciò nei limiti dei motivi accolti la sentenza impugnata, la causa va rimessa al giudice a quo per un nuovo giudizio.

P.Q.M.

Rigetta il primo ed il secondo motivo di ricorso; accoglie il terzo, il quarto, il quinto ed il sesto motivo di ricorso; cassa l’impugnata sentenza nei limiti dei motivi accolti e rinvia la causa avanti alla Corte d’Appello di Genova che, in altra composizione, provvederà pure alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

Cosi deciso in Roma nella camera di consiglio della I sezione civile il giorno 29.4.2022. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] RG 23965/17 Campodonico–Comune di [OSCURATO:PERSONA].

Cons.

Marulli 7 F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
17 ORDINANZA sul ricorso 23965/17 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via Germanico n.96, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al ricorso - ricorrente- contro Comune di Levanto, in persona del sindaco pro tempore, domiciliato in Roma, piazza Cavour, presso la cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al controricorso - controricorrente - F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 23965/2017 Numero sezionale 1726/2022 Numero di raccolta generale 17557/2022 avverso la sentenza n. 814/2017 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, Data pubblicazione 31/05/2022 pubblicata il 23/06/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/04/2022 dal Cons. Dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza in epigrafe la Corte d'Appello di Genova, in riforma dell'impugnata decisione di primo grado, ha accolto la domanda proposta dal Comune di Levanto volta a ripetere ai sensi dell'art. 35 l. 22 ottobre 1971, n. 865 dall'odierna parte ricorrente, quale assegnataria della cooperativa cui il Comune aveva accordato la concessione di un'area destinata alla costruzione di case popolari, le spese processuali a cui il detto ente locale era stato condannato dalla Corte d'Appello di Genova nel procedimento di opposizione alla stima promosso nei suoi confronti dai proprietari dell'area in concessione già oggetto di esproprio. A motivazione del proprio deliberato favorevole al Comune la Corte distrettuale, richiamando un proprio conforme precedente, ha fatto valere la lettera della legge alla stregua della quale «l'espressione "spese sostenute" implica chiaramente la necessità che l'individuazione dei costi sia fatta a posteriori, sulla base degli esborsi effettivi, per cui è ininfluente la natura meramente eventuale di quelli correlati ai giudizi di opposizione», nonché la voluntas legis, giacché, diversamente, «non si comprenderebbe il motivo per il quale una parte dei costi, sia pure eventuali, dovrebbe rimanere a carico della collettività». Ha ritenuto altresì di non poter dar seguito alle ragioni di inadempimento accampate dalla controparte poiché la relativa questione «non costituisce oggetto del presente giudizio, non avendo parte convenuta esercitato una pretesa risarcitoria per l'inadempimento dell'attrice, mediante proposizione in comparsa di risposta di una domanda o di un'eccezione riconvenzionale». RG 23965/17 Campodonico–Comune di [OSCURATO:PERSONA]. Cons. Marulli 2 F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 23965/2017 Numero sezionale 1726/2022 Numero di raccolta generale 17557/2022 Data pubblicazione 31/05/2022 La cassazione di detta decisione è ora chiesta da parte ricorrente sulla base di sei mezzi, ai quali replica con controricorso e memoria il Comune di Levanto. [OSCURATO:PERSONA] 2. Il primo motivo di ricorso, mercé il quale si allega il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in ordine alla proposta domanda attorea in quanto la controversia così azionata ricadrebbe nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, è inammissibile in quanto, essendo stata l'eccezione sollevata a tal fine dall'odierna parte ricorrente nel giudizio di primo rigettata, la mancata impugnazione da parte sua con appello incidentale del corrispondente capo della sentenza di primo grado, pur se essa sia risultata vittoriosa nel merito, determina che sulla relativa questione è sceso il giudicato con ovvia conseguente inoppugnabilità di esso in questa sede. E' infatti appena il caso di ricordare, come si è fatto ancora di recente (Cass. Sez. V, 15/07/2021 n. 20315) che la parte totalmente vittoriosa nel merito, ma soccombente su questione pregiudiziale di rito e/o preliminare di merito per rigetto (espresso od implicito) o per omesso esame della stessa deve spiegare appello incidentale per devolvere alla cognizione del giudice superiore la questione rispetto alla quale ha maturato una posizione di soccombenza teorica, non potendo infatti, limitarsi alla mera riproposizione di detta questione – qui peraltro neanche avvenuta – che è sufficiente nei soli casi in cui non vi è la necessità di sollevare una critica nei confronti della sentenza impugnata, ovvero nelle ipotesi di legittimo assorbimento. 3.1. Il secondo motivo di ricorso, mercé il quale si denuncia l'erroneità del convincimento esternato dal decidente secondo cui l'inclusione tra le spese di acquisizione anche delle spese processuali sostenute dal Comune nel procedimento di esproprio sarebbe intesa ad assicurare il rispetto del principio del pareggio di bilancio quantunque RG 23965/17 Campodonico–Comune di [OSCURATO:PERSONA]. Cons. Marulli 3 F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 23965/2017 Numero sezionale 1726/2022 Numero di raccolta generale 17557/2022 Data pubblicazione 31/05/2022 l'affermazione di detto principio sia frutto di novellazione successiva alla convenzione intercorsa tra il Comune e la cooperativa concessionaria – quando possa ritenersi ammissibile, dato che del passaggio motivazionale da cui risulterebbe estrapolabile il predetto principio, nella sentenza impugnata non vi è traccia – non è fondato. 3.2. Questa Corte ha già avuto occasione, esaminando funditus la relativa questione (Cass., Sez. I, 18/05/2017, n. 12545), sollevata sempre in relazione ad analoga pretesa del Comune di Levanto, di disattendere la tesi qui adombrata osservando che la lettura, ora pure condivisa dalla sentenza qui impugnata – giusta la quale il disposto normativo non offre alcun elemento di ordine logico e letterale in grado di limitare l'estensione semantica della locuzione "spese di acquisizione" solo ad "alcune spese" e non piuttosto a "tutte le spese" della procedura" – rinviene diretto sostegno, in particolare per l'adesione segnatamente prestatavi dal giudice amministrativo, dalla considerazione che l'art. 35, comma 12, l. 865/1971 intende garantire con disposizione inderogabile "il principio del perfetto pareggio economico", dove evidentemente questo argomento, osteggiato dall'odierna parte ricorrente per la sua posteriorità, pur non potendo dirsi in pregresso tempo estraneo alla logica del sistema, non incarnando esso finalità di ordine assistenziale ma di progresso e di promozione sociale, assolve una funzione rafforzativa del complessivo ragionamento a cui già reca conforto decisivo l'esegesi della norma. La novellazione del punto non ha quindi alcuna portata innovativa, ma semmai ha avuto il merito di esplicitare in modo più nitido una finalità non ignota al legislatore di prima istanza. E dunque anche la sollevata censura non desta perplessità nel tributare conferma all'orientamento già enunciato. 4.1. Il terzo motivo di ricorso imputa alla sentenza impugnata l'omesso esame di un fatto decisivo per non aver tratto le dovute RG 23965/17 Campodonico–Comune di [OSCURATO:PERSONA]. Cons. Marulli 4 F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 23965/2017 Numero sezionale 1726/2022 Numero di raccolta generale 17557/2022 Data pubblicazione 31/05/2022 conseguenze decisorie dalla «qualificazione» in altrove espressa dallo stesso decidente vale a dire nei giudizi di opposizione intentati dai proprietari ablati in danno del Comune ove la somma da questo offerta a titolo di stima era stata giudicata irrisoria; il quarto motivo di ricorso osserva che, diversamente dall'opinamento fatto proprio dal decidente di merito, non è consentita la ripetizione dei maggiori costi sostenuti e quindi anche degli esborsi dovuti a titolo di spese legali ove essi scaturiscono da comportamenti delle amministrazioni che procedono all'esproprio «non conformi alle norme»; il quinto motivo censura poi la determinazione adottata dalla Corte d'Appello nel ritenere, ricusando di prendere posizione riguardo alle manchevolezze riscontrabili nella condotta del Comune, che a tal fine fosse necessario l'esercizio di un'azione risarcitoria, quando essa compete ai proprietari delle aree», e non ai beneficiari della procedura; il sesto motivo deduce infine la nullità dell'impugnato pronunciamento per non aver tenuto conto delle norme regolatrici violate nel corso della procedura dall'ente locale escludendo da «qualsiasi partecipazione» ad essa il beneficiario. 4.2. Tutti i sopradetti motivi, esaminabili congiuntamente in quanto strettamente avvinti per l'unitarietà della censura che vi prende forma, meritano adesione e vanno dunque accolti. La Corte d'Appello, per vero, nel pretendere che onde poter fruttuosamente resistere alla pretesa avversaria l'odierna parte ricorrente avrebbe dovuto far valere le proprie lagnanze indirizzate all'operato del Comune nella forma della domanda o dell'eccezione riconvenzionale, ricusando di conseguenza in difetto dell'una e dell'altra di prendere posizione sul punto ed accogliendo dunque de plano la domanda attorea, ha mostrato di obliterare le regole basilari del confronto che ha luogo tra le parti del processo e che fanno si che la pretesa esercitata dall'una, con l'intentare il giudizio in danno RG 23965/17 Campodonico–Comune di [OSCURATO:PERSONA]. Cons. Marulli 5 F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 23965/2017 Numero sezionale 1726/2022 Numero di raccolta generale 17557/2022 Data pubblicazione 31/05/2022 dell'altra, trovi accoglimento nei limiti in cui l'azione promossa dalla prima non sia resistita dall'eccezione opposta dalla seconda, il tutto nella cornice di una dialettica tra uguali che non postula alcun onere aggiuntivo a carico di chi resiste per paralizzare la domanda di chi agisce. E' principio infatti più volte ribadito da questa Corte – a cui si è dato continuità ancora di recente ricordando il brocardo plus semper in se continet quod est minus a fronte della contraria affermazione operata dal giudice del merito secondo cui, onde resistere alla pretesa del suo amministratore, la società che ne accampi l'inadempimento avrebbe dovuto reclamarne in via riconvenzionale la responsabilità (Cass., Sez. I, 20/10/2021, n. 29252) – che «la parte evocata in giudizio per il pagamento di una prestazione rivelatasi inadeguata può non solo formulare le domande ad essa consentite dall'ordinamento in relazione al particolare contratto stipulato (ad esempio, la risoluzione del contratto o la riduzione del prezzo nella compravendita), ma anche limitarsi ad eccepire - nel legittimo esercizio del potere di autotutela che l'art. 1460 cod. civ. espressamente attribuisce al fine di paralizzare la pretesa avversaria chiedendone il rigetto - l'inadempimento o l'imperfetto adempimento dell'obbligazione assunta da controparte, in qualunque delle configurazioni che questo può assumere, in esse compreso, quindi, il fatto che il bene consegnato in esecuzione del contratto risulti affetto da vizi o mancante di qualità essenziali (Cass., Sez. II, 4/11/2009, n. 23345; Cass., Sez. II, 1/07/2002, n. 9517; Cass., Sez. II, 6/08/1997, n. 7228). In questa guisa, dunque, la sentenza impugnata si rivela errata e merita per questo di essere cassata 5. In sintesi, quindi, vanno respinti il primo ed il secondo motivo di ricorso ed accolti il terzo, il quarto, il quinto ed il sesto motivo di RG 23965/17 Campodonico–Comune di [OSCURATO:PERSONA]. Cons. Marulli 6 F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 23965/2017 Numero sezionale 1726/2022 Numero di raccolta generale 17557/2022 Data pubblicazione 31/05/2022 ricorso; cassata perciò nei limiti dei motivi accolti la sentenza impugnata, la causa va rimessa al giudice a quo per un nuovo giudizio. P.Q.M. Rigetta il primo ed il secondo motivo di ricorso; accoglie il terzo, il quarto, il quinto ed il sesto motivo di ricorso; cassa l’impugnata sentenza nei limiti dei motivi accolti e rinvia la causa avanti alla Corte d’Appello di Genova che, in altra composizione, provvederà pure alla liquidazione delle spese del presente giudizio. Cosi deciso in Roma nella camera di consiglio della I sezione civile il giorno 29.4.2022. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] RG 23965/17 Campodonico–Comune di [OSCURATO:PERSONA]. Cons. Marulli 7 F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a
Sentenza Cassazione n. 17557/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris