CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 24 giugno 2022
Cassazione n. 21572/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.23967/2017 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA V.GERMANICO 96, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO GENOVA n. 786/2017 depositata il15/06/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa La Corte di appello di Genova, con sentenza nr 786/2017 accoglieva l’appello del Comune di Levanto avverso la pronuncia del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che aveva rigettato la domanda proposta dall’amministrazione comunale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], assegnatari di un alloggio nell’ambito di un fabbricato realizzato dalla cooperativa edilizia [OSCURATO:PERSONA] sui terreni ad essa assegnati in forza di convenzione ex art 35 l. 865/1971, chiedendone la condanna al pagamento pro quota dei maggiori oneri di esproprio sostenuti per l’acquisizione delle aree, consistenti nelle spese dei giudizi promossi dai proprietari dei terreni espropriati per la determinazione dell’indennità di esproprio. La Corte di appello, richiamandosi ad un precedente della medesima Corte che si era pronunciata sulla medesima questione, affermava che l’art 35 della legge 865/1971 e la convenzione stipulata con la Cooperativa “[OSCURATO:PERSONA]” avevano comportato l’ingiustificato accollo a tutti i cittadini di un costo sostenuto per l’erogazione di un servizio a beneficio di singoli soggetti. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], affidato a sei motivi, al quale ha resistito con controricorso il Comune di Levanto. La causa è stata posta in decisione all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. DIRITTO Con il primo motivo le ricorrenti prospettano il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario nei confronti del Giudice amministrativo in relazione all’art 360, primo comma, nr 1, c.p.c. per essere il contenzioso afferente il pagamento di maggiori somme pagate dall’Ente locale per l’espropriazione di alcuni terreni da cedere in diritto di superficie nell’ambito dei Piani di zona e come tali rientranti nella sfera di giurisdizione del giudice amministrativo Con ilsecondo motivo lamentano la violazione e falsa applicazione delle norme di diritto per l’inapplicabilità ratione temporis dell’art 35 della legge 1971 nr 865 in relazione all’art. 360. primo comma, nr 3, per avere la Corte di appello ritenuto applicabile il richiamato art. 35 che, nella sua formulazione ante novella di cui alla l. 662/1996,non aveva previsto il principio del pareggio di bilancio. Con il terzo motivo si prospetta l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio i.e. la qualificazione antigiuridica della condotta dell’ente locale espressa dalla Corte di appello nei giudizi di opposizione alla stima in relazione all’art 360 primo comma n.5 c.p.c. per avere la Corte di appello proceduto ad una valutazione ermeneutica della norma senza calarla nel caso concreto e finendo per trascurare l’esistenza di un fatto decisivo per il giudizio. Si dolgono in particolare del fatto che il giudice del gravame non avrebbe tenuto conto della condotta assunta dal Comune all’esito dei giudizi di opposizione alla stima, condotta che ben può essere espressa in termini di antigiuridicità. Con il quarto motivo si lamenta la violazione dell’art 35 della legge 1971 n. 865 in relazione all’art 360 primo comma n. 3 c.p.c. Secondo le ricorrenti il principio dell’integrale copertura dei costi di acquisto delle aree è espressione di una garanzia economica nei confronti dell’ente procedente ma conterrebbe un principio di garanzia verso il beneficiario tenuto verso il Comune nei soli limiti impostigli dalla legge e dal corretto comportamento dell’amministrazione legata all’acquisizione delle aree nel rispetto delle procedure espropriative previste dalla legge. Per tale ragione ove fossero intervenuti nel corso della procedura fatti patologici i relativi costi non avrebbero potuto essere traslati sui concessionari. Con il quinto motivo le ricorrenti prospe ttano la violazione dell’art 2043 c.c. in relazione all’art 360 primo comma nr 3 c.p.c. per aver ritenuto la Corte di appello di attribuire alle stesse il mancato esercizio della domanda di risarcimento danni per inadempimento quale condizione necessaria ai fini dell’accertamento della condotta illecita. Con il sesto motivo si denuncia la nullità della sentenza ex art 112 c.p.c. ed in particolare la violazione degli art 7 e 8 della legge 241/1990 nonché dell’art 21 del T.U. in materia di espropriazione ( D.P.R. 327/2001) in relazione all’art 360 primo comma nr 4 c.p.c. per avere la Corte di appello considerato la fase contenziosa alla stregua di un necessario automatismo conseguente al fallimento di una trattativa, escludente una qualsiasi partecipazione del beneficiario dell’esproprio al quale accollare le spese in caso di soccombenza senza tenere conto delle norme regolatrici previste agli artt. 7 e 8 della legge 241/1990. Il primo motivo è inammissibile. Al riguardo deve ribadirsi innanzitutto il consolidato principio, per il quale, allorquando il giudice di primo grado abbia - come nella specie - pronunciato nel merito, affermando così, anche implicitamente, la propria giurisdizione, la parte che intenda contestare tale riconoscimento è tenuta a proporre appello sul punto, eventualmente in via incidentale condizionata, trattandosi di parte vittoriosa; diversamente, l'esame della relativa questione è preclusa in sede di legittimità, essendosi formato il giudicato implicito sulla giurisdizione (Sez. U n. 2067/2011; conforme, fra le più recenti, Sentenza n. 28503 del 29/11/2017Cass. n. 2605/2018). Impugnazione incidentale che le ricorrenti non risultano avere proposto sul capo relativo alla giurisdizione. Da qui l’inammissibilità della censura. Il secondo motivo è infondato. In proposito, giova ricordare che questa Corte, occupandosi della medesima questione qui oggetto di esame ( Cass., Sez. I, 18/05/2017, n. 12545 ), ha avuto modo di affermare che l’art.35, commi 8 e 12, della L. n. 865 del 1971, non contempla «alcun elemento di tale natura in grado di limitare l'estensione semantica solo ad “alcune spese” della procedura, quali sarebbe nella logica della decisione il costo delle aree, e non piuttosto a “tutte le spese” della procedura». Ed invero, il giudice amministrativo ha in particolare chiarito che “il concetto di spesa fatto proprio dalla norma non è fruibile fuori dalla correlazione con quello di acquisizione e, più in generale, fuori dalla correlazione con il procedimento espropriativo nel suo complesso, sicché esso ubbidisce, sullo sfondo delle molteplici vicende che ne possono interessare il corso, allo statuto tipico di una grandezza variabile, nel senso che così come può essere spesa ripetibile il solo costo delle aree allorché la comunicazione della stima dell'indennità sia stata accettata dal proprietario, come nel caso della cessione volontaria, del pari dovranno ritenersi pure ripetibili i costi sostenuti dall'ente espropriante nel giudizio promosso a mente delD.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, art. 54, l'uno e gli altri invero costituendo spesa sostenuta per l'acquisizione”; tanto più -vien fatto di dire oggi a fronte della specie in rassegna -se la determinazione delle indennità sia fatta oggetto come qui di una riserva conguaglio, fatalmente destinata a riflettere i diversi accidenti che si ricollegano all'istituto. Con ciò esprimendo un'opzione interpretativa che rinviene positivo sostegno anche nel noto argomento sviluppato dalla giurisprudenza di questa Corte e, con più continuità dal giudice amministrativo (Cons. Stato, Sez. IV, 19/03/2015, n. 1492;Cons. Stato, Sez. IV, 5/03/2015, n. 1117; Cons. Stato, Sez. V, 17/07/2014, n. 3809), circa il fatto che laL. n. 865 del 1971, art. 35, comma 12, intende garantire con disposizione inderogabile “il principio del perfetto pareggio economico” tra corrispettivo di concessione e costi di acquisizione delle aree, nella percezione del quale se, come si crede, ilComune ha l'obbligo di assicurare la copertura di tutti i costi di acquisto delle aree da destinare alla realizzazione dei piani di edilizia economica e popolare, con corrispondenza delle entrate ed uscite e rimborso, da parte degli assegnatari delle aree o loro aventi causa, di tutte le spese sostenute per l'acquisto delle aree medesime, è da escludere che le spese del giudizio di stima possano restare a carico dell'ente espropriante, in difetto risultandone non solo la compromissione del principio del pareggio, ma il sovvertimento delle ragioni ispiratrici a fondamento della norma”. Con riguardo poi alla pretesa applicazione dell’art 35 nella sua versione originaria che secondo la prospettazione dei ricorrent i non prevederebbe il rispetto del pareggio di bilancio frutto di novellazione successivaalla convenzione intercorsa tra il Comune e la cooperativa concessionaria, soccorre ancora la già ricordata Cass., Sez. I, 18/05/2017, n. 12545) ove si è osservatoche la lettura, ora pure condivisa dalla sentenza qui impugnata –giusta la quale il disposto normativo non offre alcun elemento di ordine logico e letterale in grado di limitare l'estensione semantica della locuzione “spese di acquisizione” solo ad “alcune spese” e non piuttosto a “tutte le spese” della procedura” – rinviene diretto sostegno, in particolare per l'adesione segnatamente prestatavi dal giudice amministrativo, dalla considerazione che la L. n. 865 del 1971, art. 35, comma 12, intende garantire con disposizione inderogabile “il principio del perfetto pareggio economico”, dove evidentemente questo argomento, osteggiato dall'odierna parte ricorrente per la sua posteriorità, pur non potendo dirsi in pregresso tempo estraneo alla logica del sistema, non incarnando esso finalità di ordine assistenziale ma di progresso e di promozione sociale, assolve una funzione rafforzativa del complessivo ragionamento a cui già reca conforto decisivo l'esegesi della norma. I motivi terzo, quarto, quinto e sesto esaminabili congiuntamente in quanto strettamente connessi per l'unitarietà della censura sono fondatinei termini di seguito esposti. Il giudice di merito, nel fare propri i contenuti di altra pronuncia riguardante un contenzioso instaurato dal medesimo Comune nei confronti di altra assegnataria, ha errato nel ritenere che non potesse assumere innanzi a sé rilievo alcuno l’eventuale condotta illegittima dell’Amministrazione in assenza di una domanda risarcitoria ex art 2043 c.c. da parte degli assegnataridi un alloggio di edilizia popolare. Il ragionamento non è condivisibile in quanto non rispettoso delle regole basilari del confronto che ha luogo tra le parti del processo e che fanno sì che la pretesa esercitata dall'una con l'intentare il giudizio in danno dell'altra trovi accoglimento nei limiti in cui l'azione promossa dalla prima non sia resistita dall'eccezione opposta dalla seconda, il tutto nella cornice di una dialettica tra uguali che non postula alcun onere aggiuntivo a carico di chi resiste per paralizzare la domanda di chi agisce. È stato infatti più volte affermato da questa Corte che «la parte evocata in giudizio peril pagamento di una prestazione rivelatasi inadeguata può non solo formulare le domande ad essa consentite dall'ordinamento in relazione al particolare contratto stipulato (ad esempio, la risoluzione del contratto o la riduzione del prezzo nella compravendita), ma anche limitarsi ad eccepire -nel legittimo esercizio del potere di autotutela che l'art. 1460 cod. civ. espressamente attribuisce al fine di paralizzare la pretesa avversaria chiedendone il rigetto - l'inadempimento o l'imperfetto adempimento dell'obbligazione assunta da controparte, in qualunque delle configurazioni che questo può assumere, in esse compreso, quindi, il fatto che il bene consegnato in esecuzione del contratto risulti affetto da vizi o mancante di qualità essenziali» (Cass., Sez. II, 4/11/2009, n. 23345; Cass., Sez. II, 1/07/2002, n. 9517; Cass., Sez. II, 6/08/1997, n. 7228). Ne consegue che, ad onta di quanto affermato dalla Corte di appello, i ricorrenti, nella loro veste di assegnatari di un alloggio di edilizia economica popolare, convenutein giudizio dal come per essere condannate a l pagamento pro quota dei maggiori oneri di esproprio sostenuti per l’acquisizione delle aree ( spese dei giudizi promossi dai proprietari degli immobili espropriati) sono legittimat i, al fine di paralizzare la domanda a contestar la, allegando la negligenza dell’attore nella gestione della lite dalla quale sarebbe derivato il maggior onere a carico dell’amministrazione relativo alle spese processuali sostenute dalla stessa amministrazione nel giudizio di opposizione alla stima intentato dall’espropriato. In linea con quanto già deciso in analoghi giudizi trattati da questa Sezione- cfr.Cass.n.15049/2022, Cass.n.17557/2022, Cass.n.19731/2022-è dunque necessario accertare nel concreto alla luce delle contestazioni sollevate dalla difesa dei ricorrenti e riprodotte nel corpo del ricorso in ossequio al principio dell’autosufficienza (pag. 14,15 e 16) se la condotta processuale del Comune nei giudizi di opposizione alla stima per i quali è stato preteso il rimborso della quota parte delle spese legali sostenute sia stata o meno improntata ai parametri sopra indicati. In conclusione, vadichiarato inammissibile il primo motivo di ricorso, rigettato il secondo ed in accoglimento dei restanti motivi la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di appello di Genova, in diversa composizione anche per la liquidazione delle spese di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie i motivi, terzo, quarto, quinto e sesto, dichiara inammissibile il primo e rigetta il secondo, cassa la decisione impugnata e rinvia alla Corte di