CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 17 giugno 2022
Cassazione n. 19731/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
017 ORDINANZA sul ricorso 23964/2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via Germanico n.96, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], con procura speciale in calce al ricorso; -ricorrente - -contro- Comune di Levanto, in persona del sindaco pro-tempore, elettivamente domiciliato in Roma, piazza Cavour, presso la cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 23964/2017 Numero sezionale 1732/2022 Numero di raccolta generale 19731/2022 dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con procura Data pubblicazione 17/06/2022 speciale in calce al controricorso; -controricorrente - avverso la sentenza n. 791/2017 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 16/06/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/04/2022 dal Cons. rel., dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del 16.6.17 la Corte d'Appello di Genova, in riforma dell'impugnata decisione di primo grado, accolse la domanda proposta dal Comune di Levanto volta a ripetere ai sensi dell'art. 35 l. 22 ottobre 1971, n. 865 dall'odierna parte ricorrente, quale assegnatario della cooperativa cui il Comune aveva accordato la concessione di un'area destinata alla costruzione di case popolari, le spese processuali a cui il detto ente locale era stato condannato dalla Corte d'Appello di Genova nel procedimento di opposizione alla stima promosso nei suoi confronti dai proprietari dell'area in concessione già oggetto di esproprio. Al riguardo, la Corte distrettuale, richiamando un proprio conforme precedente, osservò che: l'espressione "spese sostenute" implicava chiaramente la necessità che l'individuazione dei costi fosse fatta a posteriori, sulla base degli esborsi effettivi, per cui era ininfluente la natura meramente eventuale di quelli correlati ai giudizi di opposizione, giacché, diversamente, «non si comprenderebbe il motivo per il quale una parte dei costi, sia pure eventuali, dovrebbe rimanere a carico della collettività»; non era possibile tener conto delle ragioni di inadempimento fatte valere dalla controparte poiché la F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 23964/2017 Numero sezionale 1732/2022 Numero di raccolta generale 19731/2022 Data pubblicazione 17/06/2022 relativa questione «non costituisce oggetto del presente giudizio, non avendo parte convenuta esercitato una pretesa risarcitoria per l'inadempimento dell'attrice, mediante proposizione in comparsa di risposta di una domanda o di un'eccezione riconvenzionale». [OSCURATO:PERSONA] ricorre in cassazione con sei motivi, ai quali replica con controricorso e memoria il Comune di Levanto. [OSCURATO:PERSONA] Il primo motivo di ricorso denunzia il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in ordine alla domanda attorea in quanto la controversia così azionata ricadrebbe nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Il motivo è inammissibile in quanto, avendo il Tribunale rigettato l'eccezione sollevata a tal fine dall'odierna parte ricorrente, la mancata impugnazione del Currarino con appello incidentale del corrispondente capo della sentenza di primo grado, pur se egli era risultato vittorioso nel merito, determina che la relativa questione è coperta da giudicato con conseguente inoppugnabilità del suddetto capo in questa sede. Va osservato che la Corte d'Appello, in riforma dell'impugnata decisione di primo grado, ha accolto la domanda proposta dal Comune di Levanto volta a ripetere ai sensi dell'art. 35 l. 22 ottobre 1971, n. 865 dall'odierna parte ricorrente, quale assegnatario della cooperativa cui il Comune aveva accordato la concessione di un'area destinata alla costruzione di case popolari, le spese processuali a cui il detto ente locale era stato condannato dalla stessa Corte d'Appello nel procedimento di opposizione alla stima promosso nei suoi confronti dai proprietari dell'area oggetto di esproprio.F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 23964/2017 Numero sezionale 1732/2022 Numero di raccolta generale 19731/2022 Data pubblicazione 17/06/2022 Al riguardo, come detto, la Corte distrettuale, richiamando un proprio conforme precedente, ha affermato che l'espressione "spese sostenute" implica chiaramente la necessità che l'individuazione dei costi sia fatta a posteriori, sulla base degli esborsi effettivi, per cui è ininfluente la natura meramente eventuale di quelli correlati ai giudizi di opposizione, rilevando altresì di non poter esaminare l’eccezione d’inadempimento sollevata dalla controparte poiché la relativa questione «non costituisce oggetto del presente giudizio, non avendo parte convenuta esercitato una pretesa risarcitoria per l'inadempimento dell'attrice, mediante proposizione in comparsa di risposta di una domanda o di un'eccezione riconvenzionale». Al riguardo, va osservato che, secondo l’orientamento di questa Corte, la parte totalmente vittoriosa nel merito, ma soccombente su questione pregiudiziale di rito e/o preliminare di merito per rigetto (espresso od implicito) o per omesso esame della stessa deve spiegare appello incidentale per devolvere alla cognizione del giudice superiore la questione rispetto alla quale ha maturato una posizione di soccombenza teorica, non potendo infatti, limitarsi alla mera riproposizione di detta questione – qui peraltro neanche avvenuta – che è sufficiente nei soli casi in cui non vi è la necessità di sollevare una critica nei confronti della sentenza impugnata, ovvero nelle ipotesi di legittimo assorbimento (Cass., n. 20315/21). Il secondo motivo di ricorso denuncia l'erroneità del convincimento della Corte d’appello secondo cui l'inclusione tra le spese di acquisizione anche delle spese processuali sostenute dal Comune nel procedimento di esproprio sarebbe intesa ad assicurare il rispetto del principio del pareggio di bilancio, quantunque l'affermazione di detto principio sia frutto di novellazione successiva alla convenzione intercorsa tra il Comune e la cooperativa concessionaria.F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 23964/2017 Numero sezionale 1732/2022 Numero di raccolta generale 19731/2022 Il motivo è infondato. Va osservato che, in tema di espropriazione per Data pubblicazione 17/06/2022 la realizzazione di alloggi popolari, l'obbligo del cessionario di rimborsare al Comune tutti i costi di acquisizione delle aree PEEP, posto dall'art. 35, commi 8 e 12, della legge n. 865 del 1971, deve ritenersi esteso a tutte le spese della procedura, ivi comprese le spese legali sostenute dall'ente espropriante nel giudizio promosso a mente dell'art. 54 d.P.R. n. 327 del 2001, mirando la normativa in oggetto a garantire il principio del perfetto pareggio economico tra il corrispettivo di concessione ed i costi dell'acquisizione delle aree (Cass.,SU, n. 5423/2021; n. 14782/2020). Inoltre, questa Corte, occupandosi ex professo della questione (Cass., n. 12545/17), si è già data cura di disattendere nel caso specifico l'analoga tesi qui ora fatta propria dalla Corte decidente sulla considerazione che essa non si giustifica sul piano esegetico in ragione, primamente, della lettera della legge, non contemplando il dettato dell'art. 35, commi 8 e 12, I, 865/1971 «alcun elemento di tale natura in grado di limitare l'estensione semantica del lemma solo ad "alcune spese" della procedura, quali sarebbe nella logica della decisione il costo delle aree, e non piuttosto a "tutte le spese" della procedura». Nondimeno, si osservava nell'occasione, che «il concetto di spesa fatto proprio dalla norma non è fruibile fuori dalla correlazione con quello di acquisizione e, più in generale, fuori dalla correlazione con il procedimento espropriativo nel suo complesso, sicché esso ubbidisce, sullo sfondo delle molteplici vicende che ne possono interessare il corso, allo statuto tipico di una grandezza variabile, nel senso che così come può essere spesa ripetibile il solo costo delle aree allorché la comunicazione della stima dell'indennità sia stata accettata dal proprietario, come nel caso della cessione volontaria, del pari dovranno ritenersi pure ripetibili i costi sostenuti F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 23964/2017 Numero sezionale 1732/2022 Numero di raccolta generale 19731/2022 Data pubblicazione 17/06/2022 dall'ente espropriante nel giudizio promosso a mente dell'art. 54 d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, l'uno e gli altri invero costituendo spesa sostenuta per l'acquisizione»; tanto più - vien fatto di dire oggi a fronte della specie in rassegna - se la determinazione delle indennità sia fatta oggetto come qui di una riserva-conguaglio, fatalmente destinata a riflettere i diversi accidenti che si ricollegano all'istituto. Con ciò esprimendo un'opzione interpretativa che rinviene positivo sostegno anche nel noto argomento sviluppato dalla giurisprudenza di questa Corte e, con più continuità dal giudice amministrativo (Cons. Stato, Sez. IV, 19/03/2015, n. 1492; Cons. Stato, Sez. IV, 5/03/2015, n. 1117; Cons. Stato, Sez. V, 17/07/2014, n. 3809), circa il fatto che l'art. 35, comma 12, I. 865/1971 intende garantire con disposizione inderogabile «il principio del perfetto pareggio economico» tra corrispettivo di concessione e costi di acquisizione delle aree, nella percezione del quale se, come si crede, il Comune ha l'obbligo di assicurare la copertura di tutti i costi di acquisto delle aree da destinare alla realizzazione dei piani di edilizia economica e popolare, con corrispondenza delle entrate ed uscite e rimborso, da parte degli assegnatari delle aree o loro aventi causa, di tutte le spese sostenute per l'acquisto delle aree medesime, è da escludere che le spese del giudizio di stima possano restare a carico dell'ente espropriante, in difetto risultandone non solo la compromissione del principio del pareggio, ma il sovvertimento delle ragioni ispiratrici a fondamento della norma. Nel quadro di un disegno di ispirazione costituzionale diretto a promuovere l'accesso popolare alla proprietà dell'abitazione, la norma mira, infatti, a rendere possibile l'esercizio della potestà di esproprio in funzione dell'interesse collettivo che si lega nel caso specifico al perseguimento di più ampi obiettivi di promozione sociale identificabili nel consentire ai ceti meno abbienti, F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 23964/2017 Numero sezionale 1732/2022 Numero di raccolta generale 19731/2022 attraverso i protocolli operativi deputati dalla legge, l'acquisto della Data pubblicazione 17/06/2022 proprietà della casa di abitazione. Su questo presupposto lo scambio che in base alla norma ha luogo tra ente espropriante, che esercita il potere di esproprio, e l'ente concessionario, che è tenuto a corrisponderne il prezzo mediante il pagamento di un corrispettivo commisurato alle spese di acquisizione, è regolato - e non potrebbe essere diversamente, discendendone altrimenti una lesione al principio di uguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge - secondo il principio finanziario del pareggio, di talché ogni alterazione di questo equilibrio - che ha luogo segnatamente qui quando si pretende che le spese legali della procedura restino a carico dell'ente espropriante - sposta l'asse dell'intervento pubblico e lo dirotta verso finalità - nella specie di natura assistenzialistica - che non trovano tutela nella previsione normativa. Ne discende che la preclusione al riguardo enunciata dal decidente del merito si rivela priva di fondamento e conseguentemente doverosa ne è la sua cassazione. È stato altresì affermato che, in tema di edilizia popolare ed economica, il corrispettivo della concessione del diritto di superficie, previsto dall'art. 35, comma 8, della l. n. 865 del 1971, deve assicurare al Comune la copertura dei costi di acquisizione delle aree destinate alla realizzazione dei piani e delle opere di urbanizzazione funzionali alla loro edificabilità. Ne consegue che, ove il proprietario del fondo espropriato si sia opposto alla stima, il diritto al predetto corrispettivo può essere fatto valere - ed inizia, quindi, a prescriversi a norma dell'art. 2935 c.c. - solo dal momento in cui la maggiore indennità di esproprio sia stata definitivamente determinata, con il passaggio in giudicato della relativa sentenza, ed effettivamente pagata da parte del Comune (Cass. n. 20691/2016).F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 23964/2017 Numero sezionale 1732/2022 Numero di raccolta generale 19731/2022 Data pubblicazione 17/06/2022 Il terzo motivo deduce l’omesso esame di fatto decisivo, in ordine all’antigiuridicità della condotta del Comune nel proporre opposizione alla stima con argomentazioni ritenute palesemente infondate dalla Corte d’appello sulla vocazione edificatoria delle aree espropriate e dunque sull’importo dell’indennità dovuta (riguardo, in particolare, alla richiesta di riduzione del 40%), attesa l’irrisorietà dell’indennità offerta a fronte di quella stimata dalla stessa Corte territoriale. Il quarto motivo denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 35 l. n. 865/71, per aver la Corte d’appello ritenuto di traslare i costi legali sul concessionario pur in presenza di una condotta scorretta del Comune. Il quinto motivo denunzia violazione e falsa applicazione dell’art.2043 c.c., per aver la Corte d’appello attribuito al ricorrente di non aver proposto la domanda risarcitoria per l’inadempimento del Comune circa gli obblighi derivanti dalla convenzione stipulata in ordine alla difesa legale nel giudizio d’opposizione alla stima, pur in mancanza di una clausola che trasferisca al concessionario tutte le spese sostenute in esecuzione di provvedimenti giudiziari. Il sesto motivo deduce la nullità della sentenza per violazione dell’art.112 c.p.c. e degli artt. 7 e 8, l. n. 241/90, 21 TU n. 327/01, per non aver il Comune dato notizia ai concessionari della pendenza del giudizio d’opposizione alla stima al fine di consentire loro di proporre un tentativo di conciliazione della lite nell’ambito dell’apposita procedura disciplinata dalle suddette norme. I motivi dal terzo al sesto, esaminabili congiuntamente poiché tra loro connessi, sono fondati. Invero, fermo il principio secondo cui, in tema di espropriazione per la realizzazione di alloggi popolari, l'obbligo del cessionario di rimborsare al Comune tutti i costi di acquisizione delle aree PEEP, F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 23964/2017 Numero sezionale 1732/2022 Numero di raccolta generale 19731/2022 posto dall'art. 35, commi 8 e 12, della legge n. 865 del 1971, deve Data pubblicazione 17/06/2022 ritenersi esteso a tutte le spese della procedura, ivi comprese le spese legali sostenute dall'ente espropriante nel giudizio promosso a mente dell'art. 54 d.P.R. n. 327 del 2001, mirando la normativa in oggetto a garantire il principio del perfetto pareggio economico tra il corrispettivo di concessione ed i costi dell'acquisizione delle aree (Cass., n. 14782/2020), la Corte territoriale ha erroneamente ritenuto che tale questione non potesse essere esaminata in mancanza di domanda o eccezione riconvenzionale. Invero, il ricorrente ha esposto di aver eccepito l’erroneo calcolo della stima da parte del Comune, tanto che il giudice di merito aveva determinato l’indennità in misura dieci volte superiore a quella stabilita in via amministrativa. Orbene, la Corte d’appello ha sostenuto, in sostanza, che l’assegnatario non può rifiutarsi di pagare i costi legali se non agendo in via riconvenzionale per il risarcimento del danno; invece, è sufficiente che al riguardo sia sollevata una mera eccezione che tenda a paralizzare la domanda dell’ente territoriale. Nel caso concreto, contrariamente, a quanto rilevato dalla Corte d’appello, il Currarino aveva eccepito l’inadempimento del Comune di Levanto in ordine agli obblighi assunti con la convenzione, ex art. 35 l. n. 865/71, contestando l’asserita condotta illecita ex art. 2043 c.c. riguardo alle spese legali sostenute nel procedimento d’opposizione alla stima. Per quanto esposto, vanno respinti il primo ed il secondo motivo di ricorso ed accolti il terzo, il quarto, il quinto ed il sesto; la sentenza impugnata va dunque cassata nei limiti dei motivi accolti, con rinvio della causa alla Corte d’appello di Genova, anche per le spese del grado di legittimità.F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 23964/2017 Numero sezionale 1732/2022 Numero di raccolta generale 19731/2022 Data pubblicazione 17/06/2022 P.Q.M. La Corte accoglie i motivi terzo, quarto, quinto e sesto, rigettati il primo e secondo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Genova, in diversa composizione, anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità. Così deciso nella camera di consiglio della 1° sezione civile del 29 aprile 2022. [OSCURATO:PERSONA] L.C.G. Scotti F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d