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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 24 giugno 2022

Cassazione n. 21576/2022

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vvocato TAVERNITIATTILIO ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocatoLAGAXIO VALTER ([OSCURATO:CODICE_FISCALE])-ricorrente-controCOMUNE [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZACAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE,rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE])-controricorrente-Numero registro generale 23966/2017Numero sezionale 2658/2022Numero di raccolta generale 21576/2022avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO GENOVA n. 819/2017Data pubblicazione 07/07/2022depositata il 23/06/2017.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/06/2022dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].La Corte di appello di Genova, con sentenza nr 819/2017 accoglieva l’appello delComune di Levanto avverso la pronuncia del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che avevarigettato la domanda proposta dall’amministrazione comunale nei confronti diCaboara Guido, assegnatario di un alloggio nell’ambito di un fabbricato realizzatodalla cooperativa edilizia [OSCURATO:PERSONA] sui terreni ad essa assegnati in forza diconvenzione ex art 35 l. 865/1971, chiedendone la condanna al pagamento pro quotadei maggiori oneri di esproprio sostenuti per l’acquisizione delle aree, consistentinelle spese dei giudizi promossi dai proprietari dei terreni espropriati per ladeterminazione dell’indennità di esproprio.La Corte di appello, richiamandosi ad un precedente della medesima Corte che si erapronunciata sulla medesima questione, affermava che l’art 35 della legge 865/1971 ela convenzione stipulata con la Cooperativa “[OSCURATO:PERSONA]” avevano comportatol’ingiustificato accollo a tutti i cittadini di un costo sostenuto per l’erogazione di unservizio a beneficio di singoli soggetti.Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], affidato asei motivi, al quale ha resistito con controricorso il Comune di Levanto.La causa è stata posta in decisione all’udienza del 24 giugno 2022.DIRITTOCon il primo motivo il ricorrente prospetta il difetto di giurisdizione del Giudiceordinario nei confronti del Giudice amministrativo in relazione all’art 360, primocomma, nr 1, c.p.c. per essere il contenzioso afferente il pagamento di maggiorisomme pagate dall’Ente locale per l’espropriazione di alcuni terreni da cedere indiritto di superficie nell’ambito dei Piani di zona e come tali rientranti nella sfera digiurisdizione del giudice amministrativo2 di 8Numero registro generale 23966/2017Numero sezionale 2658/2022Numero di raccolta generale 21576/2022Con il secondo motivo lamenta la violazione e falsa applicazione dellDe atnao prumbbelic adziio ne 07/07/2022diritto per l’inapplicabilità ratione temporis dell’art 35 della legge 1971 nr 865 inrelazione all’art. 360. primo comma, nr 3, per avere la Corte di appello ritenutoapplicabile il richiamato art. 35 che, nella sua formulazione ante novella di cui alla l.662/1996, non aveva previsto il principio del pareggio di bilancio.Con il terzo motivo si prospetta l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizioi.e. la qualificazione antigiuridica della condotta dell’ente locale espressa dalla Cortedi appello nei giudizi di opposizione alla stima in relazione all’art 360 primo comman. 5 c.p.c. per avere la Corte di appello proceduto ad una valutazione ermeneuticadella norma senza calarla nel caso concreto e finendo per trascurare l’esistenza di unfatto decisivo per il giudizio.

Si dolgono in particolare del fatto che il giudice delgravame non avrebbe tenuto conto della condotta assunta dal Comune all’esito deigiudizi di opposizione alla stima, condotta che ben può essere espressa in termini diantigiuridicità.Con il quarto motivo si lamenta la violazione dell’art 35 della legge 1971 n. 865 inrelazione all’art 360 primo comma n. 3 c.p.c.

Secondo il ricorrente il principiodell’integrale copertura dei costi di acquisto delle aree è espressione di una garanziaeconomica nei confronti dell’ente procedente ma conterrebbe un principio digaranzia verso il beneficiario tenuto verso il Comune nei soli limiti impostigli dallalegge e dal corretto comportamento dell’amministrazione legata all’acquisizionedelle aree nel rispetto delle procedure espropriative previste dalla legge.

Per taleragione ove fossero intervenuti nel corso della procedura fatti patologici i relativicosti non avrebbero potuto essere traslati sui concessionari.Con il quinto motivo il ricorrente prospetta la violazione dell’art 2043 c.c. inrelazione all’art 360 primo comma nr 3 c.p.c. per aver ritenuto la Corte di appello diinadempimento quale condizione necessaria ai fini dell’accertamento della condottaillecita.3 di 8Numero registro generale 23966/2017Numero sezionale 2658/2022Con il sesto motivo si denuncia la nullità della sentenza ex artN u1m1e2ro dci .rpac.co. ltae dge nienr ale 21576/2022Data pubblicazione 07/07/2022particolare la violazione degli art 7 e 8 della legge 241/1990 nonché dell’art 21 delT.U. in materia di espropriazione ( D.P.R. 327/2001) in relazione all’art 360 primocomma nr 4 c.p.c. per avere la Corte di appello considerato la fase contenziosa allastregua di un necessario automatismo conseguente al fallimento di una trattativa,escludente una qualsiasi partecipazione del beneficiario dell’esproprio al qualeaccollare le spese in caso di soccombenza senza tenere conto delle norme regolatricipreviste agli artt. 7 e 8 della legge 241/1990.Il primo motivo è inammissibile.Al riguardo deve ribadirsi innanzitutto il consolidato principio, per il quale,allorquando il giudice di primo grado abbia - come nella specie - pronunciato nelmerito, affermando così, anche implicitamente, la propria giurisdizione, la parte cheintenda contestare tale riconoscimento è tenuta a proporre appello sul punto,eventualmente in via incidentale condizionata, trattandosi di parte vittoriosa;diversamente, l'esame della relativa questione è preclusa in sede di legittimità,essendosi formato il giudicato implicito sulla giurisdizione (Sez.

U. n. 2067/2011;conforme, fra le più recenti, Sentenza n. 28503 del 29/11/2017 Cass. n. 2605/2018).Impugnazione che il ricorrente non risultano avere proposto sul capo relativo allagiurisdizione.

Da qui l’inammissibilità della censura.Il secondo motivo è infondato.In proposito, giova ricordare che questa Corte, occupandosi della medesimaquestione qui oggetto di esame (Cass., Sez.

I, 18/05/2017, n. 12545), ha avuto mododi affermare che l’art.35, commi 8 e 12, della L. n. 865 del 1971, non contempla«alcun elemento di tale natura in grado di limitare l'estensione semantica solo ad“alcune spese” della procedura, quali sarebbe nella logica della decisione il costodelle aree, e non piuttosto a “tutte le spese” della procedura».Ed invero, il giudice amministrativo ha in particolare chiarito che “il concetto dispesa fatto proprio dalla norma non è fruibile fuori dalla correlazione con quello diacquisizione e, più in generale, fuori dalla correlazione con il procedimento4 di 8Numero registro generale 23966/2017Numero sezionale 2658/2022espropriativo nel suo complesso, sicché esso ubbidisce, sullo sfondNoum deerol ldei rmaccoollttae pgelinceira le 21576/2022Data pubblicazione 07/07/2022vicende che ne possono interessare il corso, allo statuto tipico di una grandezzavariabile, nel senso che così come può essere spesa ripetibile il solo costo delle areeallorché la comunicazione della stima dell'indennità sia stata accettata dalproprietario, come nel caso della cessione volontaria, del pari dovranno ritenersi pureripetibili i costi sostenuti dall'ente espropriante nel giudizio promosso a mentedel D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, art. 54, l'uno e gli altri invero costituendo spesasostenuta per l'acquisizione”; tanto più - vien fatto di dire oggi a fronte della speciein rassegna - se la determinazione delle indennità sia fatta oggetto come qui di unariserva conguaglio, fatalmente destinata a riflettere i diversi accidenti che siricollegano all'istituto.

Con ciò esprimendo un'opzione interpretativa che rinvienepositivo sostegno anche nel noto argomento sviluppato dalla giurisprudenza di questaCorte e, con più continuità dal giudice amministrativo (Cons.

Stato, Sez.

IV,19/03/2015, n. 1492; Cons.

Stato, Sez.

IV, 5/03/2015, n. 1117; Cons.

Stato, Sez.

V,17/07/2014, n. 3809), circa il fatto che la L. n. 865 del 1971, art. 35, comma 12,intende garantire con disposizione inderogabile “il principio del perfetto pareggioeconomico” tra corrispettivo di concessione e costi di acquisizione delle aree, nellapercezione del quale se, come si crede, il Comune ha l'obbligo di assicurare lacopertura di tutti i costi di acquisto delle aree da destinare alla realizzazione dei pianidi edilizia economica e popolare, con corrispondenza delle entrate ed uscite erimborso, da parte degli assegnatari delle aree o loro aventi causa, di tutte le spesesostenute per l'acquisto delle aree medesime, è da escludere che le spese del giudiziodi stima possano restare a carico dell'ente espropriante, in difetto risultandone nonsolo la compromissione del principio del pareggio, ma il sovvertimento delle ragioniispiratrici a fondamento della norma”.Con riguardo poi alla pretesa applicazione dell’art 35 nella sua versione originariache secondo la prospettazione del ricorrente non prevederebbe il rispetto delpareggio di bilancio frutto di novellazione successiva alla convenzione intercorsa trail Comune e la cooperativa concessionaria, soccorre ancora la già ricordata Cass.,5 di 8Numero registro generale 23966/2017Numero sezionale 2658/2022Sez.

I, 18/05/2017, n. 12545) ove si è osservato che la lettura, oNruam epruo rdei r accoconltda igveinseara le 21576/2022Data pubblicazione 07/07/2022dalla sentenza qui impugnata – giusta la quale il disposto normativo non offre alcunelemento di ordine logico e letterale in grado di limitare l'estensione semantica dellalocuzione “spese di acquisizione” solo ad “alcune spese” e non piuttosto a “tutte lespese” della procedura” – rinviene diretto sostegno, in particolare per l'adesionesegnatamente prestatavi dal giudice amministrativo, dalla considerazione che la L. n.865 del 1971, art. 35, comma 12, intende garantire con disposizione inderogabile “ilprincipio del perfetto pareggio economico”, dove evidentemente questo argomento,osteggiato dall'odierna parte ricorrente per la sua posteriorità, pur non potendo dirsiin pregresso tempo estraneo alla logica del sistema, non incarnando esso finalità diordine assistenziale ma di progresso e di promozione sociale, assolve una funzionerafforzativa del complessivo ragionamento a cui già reca conforto decisivo l'esegesidella norma.I motivi terzo, quarto, quinto e sesto esaminabili congiuntamente in quantostrettamente connessi per l'unitarietà della censura sono fondati nei termini di seguitoesposti.Il giudice di merito, nel fare propri i contenuti di altra pronuncia riguardante uncontenzioso instaurato dal medesimo Comune nei confronti di altra assegnataria, haerrato nel ritenere che non potesse assumere innanzi a sé rilievo alcuno l’eventualecondotta illegittima dell’Amministrazione in assenza di una domanda risarcitoria exart 2043 c.c. da parte dell’assegnatario di un alloggio di edilizia popolare.Il ragionamento non è condivisibile in quanto non rispettoso delle regole basilari delconfronto che ha luogo tra le parti del processo e che fanno sì che la pretesaesercitata dall'una con l'intentare il giudizio in danno dell'altra trovi accoglimento neilimiti in cui l'azione promossa dalla prima non sia resistita dall'eccezione oppostadalla seconda, il tutto nella cornice di una dialettica tra uguali che non postula alcunonere aggiuntivo a carico di chi resiste per paralizzare la domanda di chi agisce.È stato infatti più volte affermato da questa Corte che «la parte evocata in giudizioper il pagamento di una prestazione rivelatasi inadeguata può non solo formulare le6 di 8Numero registro generale 23966/2017Numero sezionale 2658/2022Numero di raccolta generale 21576/2022domande ad essa consentite dall'ordinamento in relazione al particolarDea tac opunbtbrlaictatzoio ne 07/07/2022stipulato (ad esempio, la risoluzione del contratto o la riduzione del prezzo nellacompravendita), ma anche limitarsi ad eccepire - nel legittimo esercizio del potere diautotutela che l'art. 1460 cod. civ. espressamente attribuisce al fine di paralizzare lapretesa avversaria chiedendone il rigetto - l'inadempimento o l'imperfettoadempimento dell'obbligazione assunta da controparte, in qualunque delleconfigurazioni che questo può assumere, in esse compreso, quindi, il fatto che il beneconsegnato in esecuzione del contratto risulti affetto da vizi o mancante di qualitàessenziali» (Cass., Sez.

II, 4/11/2009, n. 23345; Cass., Sez.

II, 1/07/2002, n. 9517;Cass., Sez.

II, 6/08/1997, n. 7228).Ne consegue che, ad onta di quanto affermato dalla Corte di appello, il ricorrente,nella veste di assegnatario di un alloggio di edilizia economica popolare, convenutoin giudizio dal comune per essere condannato al pagamento pro quota dei maggiorioneri di esproprio sostenuti per l’acquisizione delle aree ( spese dei giudizi promossidai proprietari degli immobili espropriati) è legittimato, al fine di paralizzare ladomanda a contestarla, allegando la negligenza dell’attore nella gestione della litedalla quale sarebbe derivato il maggior onere a carico dell’amministrazione relativoalle spese processuali sostenute dalla stessa amministrazione nel giudizio diopposizione alla stima intentato dall’espropriato.In linea con quanto già deciso in analoghi giudizi trattati da questa Sezione-cfr.Cass.n.15049/2022, Cass.n.17557/2022, Cass.n.19731/2022- è dunque necessarioaccertare nel concreto alla luce delle contestazioni sollevate dalla difesa delricorrente e riprodotte nel corpo del ricorso in ossequio al principiodell’autosufficienza (pag. 14,15 e 16) se la condotta processuale del Comune neigiudizi di opposizione alla stima per i quali è stato preteso il rimborso della quotaparte delle spese legali sostenute sia stata o meno improntata ai parametri sopraindicati.In conclusione, va dichiarato inammissibile il primo motivo di ricorso, rigettato ilsecondo ed in accoglimento dei restanti motivi la sentenza impugnata va cassata con7 di 8Numero registro generale 23966/2017Numero sezionale 2658/2022Numero di raccolta generale 21576/2022rinvio alla Corte di appello di Genova, in diversa composizione anDcahtae pupbebrli calzaio ne 07/07/2022liquidazione delle spese di legittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie i motivi, terzo, quarto, quinto e sesto, dichiara inammissibile ilprimo e rigetta il secondo, cassa la decisione impugnata e rinvia alla Corte di appellodi Genova, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese dilegittimità.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Prima Sezione civile il24.6.2022Il PresidentePietro Campanile8 di 8

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
vvocato TAVERNITIATTILIO ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocatoLAGAXIO VALTER ([OSCURATO:CODICE_FISCALE])-ricorrente-controCOMUNE [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZACAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE,rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE])-controricorrente-Numero registro generale 23966/2017Numero sezionale 2658/2022Numero di raccolta generale 21576/2022avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO GENOVA n. 819/2017Data pubblicazione 07/07/2022depositata il 23/06/2017.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/06/2022dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].La Corte di appello di Genova, con sentenza nr 819/2017 accoglieva l’appello delComune di Levanto avverso la pronuncia del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che avevarigettato la domanda proposta dall’amministrazione comunale nei confronti diCaboara Guido, assegnatario di un alloggio nell’ambito di un fabbricato realizzatodalla cooperativa edilizia [OSCURATO:PERSONA] sui terreni ad essa assegnati in forza diconvenzione ex art 35 l. 865/1971, chiedendone la condanna al pagamento pro quotadei maggiori oneri di esproprio sostenuti per l’acquisizione delle aree, consistentinelle spese dei giudizi promossi dai proprietari dei terreni espropriati per ladeterminazione dell’indennità di esproprio.La Corte di appello, richiamandosi ad un precedente della medesima Corte che si erapronunciata sulla medesima questione, affermava che l’art 35 della legge 865/1971 ela convenzione stipulata con la Cooperativa “[OSCURATO:PERSONA]” avevano comportatol’ingiustificato accollo a tutti i cittadini di un costo sostenuto per l’erogazione di unservizio a beneficio di singoli soggetti.Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], affidato asei motivi, al quale ha resistito con controricorso il Comune di Levanto.La causa è stata posta in decisione all’udienza del 24 giugno 2022.DIRITTOCon il primo motivo il ricorrente prospetta il difetto di giurisdizione del Giudiceordinario nei confronti del Giudice amministrativo in relazione all’art 360, primocomma, nr 1, c.p.c. per essere il contenzioso afferente il pagamento di maggiorisomme pagate dall’Ente locale per l’espropriazione di alcuni terreni da cedere indiritto di superficie nell’ambito dei Piani di zona e come tali rientranti nella sfera digiurisdizione del giudice amministrativo2 di 8Numero registro generale 23966/2017Numero sezionale 2658/2022Numero di raccolta generale 21576/2022Con il secondo motivo lamenta la violazione e falsa applicazione dellDe atnao prumbbelic adziio ne 07/07/2022diritto per l’inapplicabilità ratione temporis dell’art 35 della legge 1971 nr 865 inrelazione all’art. 360. primo comma, nr 3, per avere la Corte di appello ritenutoapplicabile il richiamato art. 35 che, nella sua formulazione ante novella di cui alla l.662/1996, non aveva previsto il principio del pareggio di bilancio.Con il terzo motivo si prospetta l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizioi.e. la qualificazione antigiuridica della condotta dell’ente locale espressa dalla Cortedi appello nei giudizi di opposizione alla stima in relazione all’art 360 primo comman. 5 c.p.c. per avere la Corte di appello proceduto ad una valutazione ermeneuticadella norma senza calarla nel caso concreto e finendo per trascurare l’esistenza di unfatto decisivo per il giudizio. Si dolgono in particolare del fatto che il giudice delgravame non avrebbe tenuto conto della condotta assunta dal Comune all’esito deigiudizi di opposizione alla stima, condotta che ben può essere espressa in termini diantigiuridicità.Con il quarto motivo si lamenta la violazione dell’art 35 della legge 1971 n. 865 inrelazione all’art 360 primo comma n. 3 c.p.c. Secondo il ricorrente il principiodell’integrale copertura dei costi di acquisto delle aree è espressione di una garanziaeconomica nei confronti dell’ente procedente ma conterrebbe un principio digaranzia verso il beneficiario tenuto verso il Comune nei soli limiti impostigli dallalegge e dal corretto comportamento dell’amministrazione legata all’acquisizionedelle aree nel rispetto delle procedure espropriative previste dalla legge. Per taleragione ove fossero intervenuti nel corso della procedura fatti patologici i relativicosti non avrebbero potuto essere traslati sui concessionari.Con il quinto motivo il ricorrente prospetta la violazione dell’art 2043 c.c. inrelazione all’art 360 primo comma nr 3 c.p.c. per aver ritenuto la Corte di appello diinadempimento quale condizione necessaria ai fini dell’accertamento della condottaillecita.3 di 8Numero registro generale 23966/2017Numero sezionale 2658/2022Con il sesto motivo si denuncia la nullità della sentenza ex artN u1m1e2ro dci .rpac.co. ltae dge nienr ale 21576/2022Data pubblicazione 07/07/2022particolare la violazione degli art 7 e 8 della legge 241/1990 nonché dell’art 21 delT.U. in materia di espropriazione ( D.P.R. 327/2001) in relazione all’art 360 primocomma nr 4 c.p.c. per avere la Corte di appello considerato la fase contenziosa allastregua di un necessario automatismo conseguente al fallimento di una trattativa,escludente una qualsiasi partecipazione del beneficiario dell’esproprio al qualeaccollare le spese in caso di soccombenza senza tenere conto delle norme regolatricipreviste agli artt. 7 e 8 della legge 241/1990.Il primo motivo è inammissibile.Al riguardo deve ribadirsi innanzitutto il consolidato principio, per il quale,allorquando il giudice di primo grado abbia - come nella specie - pronunciato nelmerito, affermando così, anche implicitamente, la propria giurisdizione, la parte cheintenda contestare tale riconoscimento è tenuta a proporre appello sul punto,eventualmente in via incidentale condizionata, trattandosi di parte vittoriosa;diversamente, l'esame della relativa questione è preclusa in sede di legittimità,essendosi formato il giudicato implicito sulla giurisdizione (Sez. U. n. 2067/2011;conforme, fra le più recenti, Sentenza n. 28503 del 29/11/2017 Cass. n. 2605/2018).Impugnazione che il ricorrente non risultano avere proposto sul capo relativo allagiurisdizione. Da qui l’inammissibilità della censura.Il secondo motivo è infondato.In proposito, giova ricordare che questa Corte, occupandosi della medesimaquestione qui oggetto di esame (Cass., Sez. I, 18/05/2017, n. 12545), ha avuto mododi affermare che l’art.35, commi 8 e 12, della L. n. 865 del 1971, non contempla«alcun elemento di tale natura in grado di limitare l'estensione semantica solo ad“alcune spese” della procedura, quali sarebbe nella logica della decisione il costodelle aree, e non piuttosto a “tutte le spese” della procedura».Ed invero, il giudice amministrativo ha in particolare chiarito che “il concetto dispesa fatto proprio dalla norma non è fruibile fuori dalla correlazione con quello diacquisizione e, più in generale, fuori dalla correlazione con il procedimento4 di 8Numero registro generale 23966/2017Numero sezionale 2658/2022espropriativo nel suo complesso, sicché esso ubbidisce, sullo sfondNoum deerol ldei rmaccoollttae pgelinceira le 21576/2022Data pubblicazione 07/07/2022vicende che ne possono interessare il corso, allo statuto tipico di una grandezzavariabile, nel senso che così come può essere spesa ripetibile il solo costo delle areeallorché la comunicazione della stima dell'indennità sia stata accettata dalproprietario, come nel caso della cessione volontaria, del pari dovranno ritenersi pureripetibili i costi sostenuti dall'ente espropriante nel giudizio promosso a mentedel D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, art. 54, l'uno e gli altri invero costituendo spesasostenuta per l'acquisizione”; tanto più - vien fatto di dire oggi a fronte della speciein rassegna - se la determinazione delle indennità sia fatta oggetto come qui di unariserva conguaglio, fatalmente destinata a riflettere i diversi accidenti che siricollegano all'istituto. Con ciò esprimendo un'opzione interpretativa che rinvienepositivo sostegno anche nel noto argomento sviluppato dalla giurisprudenza di questaCorte e, con più continuità dal giudice amministrativo (Cons. Stato, Sez. IV,19/03/2015, n. 1492; Cons. Stato, Sez. IV, 5/03/2015, n. 1117; Cons. Stato, Sez. V,17/07/2014, n. 3809), circa il fatto che la L. n. 865 del 1971, art. 35, comma 12,intende garantire con disposizione inderogabile “il principio del perfetto pareggioeconomico” tra corrispettivo di concessione e costi di acquisizione delle aree, nellapercezione del quale se, come si crede, il Comune ha l'obbligo di assicurare lacopertura di tutti i costi di acquisto delle aree da destinare alla realizzazione dei pianidi edilizia economica e popolare, con corrispondenza delle entrate ed uscite erimborso, da parte degli assegnatari delle aree o loro aventi causa, di tutte le spesesostenute per l'acquisto delle aree medesime, è da escludere che le spese del giudiziodi stima possano restare a carico dell'ente espropriante, in difetto risultandone nonsolo la compromissione del principio del pareggio, ma il sovvertimento delle ragioniispiratrici a fondamento della norma”.Con riguardo poi alla pretesa applicazione dell’art 35 nella sua versione originariache secondo la prospettazione del ricorrente non prevederebbe il rispetto delpareggio di bilancio frutto di novellazione successiva alla convenzione intercorsa trail Comune e la cooperativa concessionaria, soccorre ancora la già ricordata Cass.,5 di 8Numero registro generale 23966/2017Numero sezionale 2658/2022Sez. I, 18/05/2017, n. 12545) ove si è osservato che la lettura, oNruam epruo rdei r accoconltda igveinseara le 21576/2022Data pubblicazione 07/07/2022dalla sentenza qui impugnata – giusta la quale il disposto normativo non offre alcunelemento di ordine logico e letterale in grado di limitare l'estensione semantica dellalocuzione “spese di acquisizione” solo ad “alcune spese” e non piuttosto a “tutte lespese” della procedura” – rinviene diretto sostegno, in particolare per l'adesionesegnatamente prestatavi dal giudice amministrativo, dalla considerazione che la L. n.865 del 1971, art. 35, comma 12, intende garantire con disposizione inderogabile “ilprincipio del perfetto pareggio economico”, dove evidentemente questo argomento,osteggiato dall'odierna parte ricorrente per la sua posteriorità, pur non potendo dirsiin pregresso tempo estraneo alla logica del sistema, non incarnando esso finalità diordine assistenziale ma di progresso e di promozione sociale, assolve una funzionerafforzativa del complessivo ragionamento a cui già reca conforto decisivo l'esegesidella norma.I motivi terzo, quarto, quinto e sesto esaminabili congiuntamente in quantostrettamente connessi per l'unitarietà della censura sono fondati nei termini di seguitoesposti.Il giudice di merito, nel fare propri i contenuti di altra pronuncia riguardante uncontenzioso instaurato dal medesimo Comune nei confronti di altra assegnataria, haerrato nel ritenere che non potesse assumere innanzi a sé rilievo alcuno l’eventualecondotta illegittima dell’Amministrazione in assenza di una domanda risarcitoria exart 2043 c.c. da parte dell’assegnatario di un alloggio di edilizia popolare.Il ragionamento non è condivisibile in quanto non rispettoso delle regole basilari delconfronto che ha luogo tra le parti del processo e che fanno sì che la pretesaesercitata dall'una con l'intentare il giudizio in danno dell'altra trovi accoglimento neilimiti in cui l'azione promossa dalla prima non sia resistita dall'eccezione oppostadalla seconda, il tutto nella cornice di una dialettica tra uguali che non postula alcunonere aggiuntivo a carico di chi resiste per paralizzare la domanda di chi agisce.È stato infatti più volte affermato da questa Corte che «la parte evocata in giudizioper il pagamento di una prestazione rivelatasi inadeguata può non solo formulare le6 di 8Numero registro generale 23966/2017Numero sezionale 2658/2022Numero di raccolta generale 21576/2022domande ad essa consentite dall'ordinamento in relazione al particolarDea tac opunbtbrlaictatzoio ne 07/07/2022stipulato (ad esempio, la risoluzione del contratto o la riduzione del prezzo nellacompravendita), ma anche limitarsi ad eccepire - nel legittimo esercizio del potere diautotutela che l'art. 1460 cod. civ. espressamente attribuisce al fine di paralizzare lapretesa avversaria chiedendone il rigetto - l'inadempimento o l'imperfettoadempimento dell'obbligazione assunta da controparte, in qualunque delleconfigurazioni che questo può assumere, in esse compreso, quindi, il fatto che il beneconsegnato in esecuzione del contratto risulti affetto da vizi o mancante di qualitàessenziali» (Cass., Sez. II, 4/11/2009, n. 23345; Cass., Sez. II, 1/07/2002, n. 9517;Cass., Sez. II, 6/08/1997, n. 7228).Ne consegue che, ad onta di quanto affermato dalla Corte di appello, il ricorrente,nella veste di assegnatario di un alloggio di edilizia economica popolare, convenutoin giudizio dal comune per essere condannato al pagamento pro quota dei maggiorioneri di esproprio sostenuti per l’acquisizione delle aree ( spese dei giudizi promossidai proprietari degli immobili espropriati) è legittimato, al fine di paralizzare ladomanda a contestarla, allegando la negligenza dell’attore nella gestione della litedalla quale sarebbe derivato il maggior onere a carico dell’amministrazione relativoalle spese processuali sostenute dalla stessa amministrazione nel giudizio diopposizione alla stima intentato dall’espropriato.In linea con quanto già deciso in analoghi giudizi trattati da questa Sezione-cfr.Cass.n.15049/2022, Cass.n.17557/2022, Cass.n.19731/2022- è dunque necessarioaccertare nel concreto alla luce delle contestazioni sollevate dalla difesa delricorrente e riprodotte nel corpo del ricorso in ossequio al principiodell’autosufficienza (pag. 14,15 e 16) se la condotta processuale del Comune neigiudizi di opposizione alla stima per i quali è stato preteso il rimborso della quotaparte delle spese legali sostenute sia stata o meno improntata ai parametri sopraindicati.In conclusione, va dichiarato inammissibile il primo motivo di ricorso, rigettato ilsecondo ed in accoglimento dei restanti motivi la sentenza impugnata va cassata con7 di 8Numero registro generale 23966/2017Numero sezionale 2658/2022Numero di raccolta generale 21576/2022rinvio alla Corte di appello di Genova, in diversa composizione anDcahtae pupbebrli calzaio ne 07/07/2022liquidazione delle spese di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie i motivi, terzo, quarto, quinto e sesto, dichiara inammissibile ilprimo e rigetta il secondo, cassa la decisione impugnata e rinvia alla Corte di appellodi Genova, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese dilegittimità.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Prima Sezione civile il24.6.2022Il PresidentePietro Campanile8 di 8