CassazionesentenzaSezione LDecisione del 9 giugno 2017
Cassazione n. 22788/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 8993/2018proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 14, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende; -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1561/2017della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA],pubblicata il 09/06/2017 R.G. n. 613/2015; udita la relazione della causa svolta nell’udienza del 22/06/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Oggetto [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.8993/2018 Cron. Rep. Ud.22/06/2023 [OSCURATO:PERSONA]: 1. la Corte d'appello di Milano, adita da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha confermato la sentenza del Tribunale della stessa sede che aveva rigettato l’originario ricorso diretto alla declaratoria del diritto a mantenere i) l'indennità di specifi cità organizzativa, ii) il compenso per l’utilizzo flessibile della professionalità e iii) la polizza sanitaria integrativa di cui al C.C.I. della Presidenza del Consiglio dei Ministri nonché iv) a partecipare alle procedure di riqualificazione del personale previste dagli accordi sindacali del 13 giugno 2007 e del 9 aprile 2008, con le conseguenti statuizioni di condanna al pagamento delle differenze retributive, alla riattivazione della polizza sanitaria e a d avviare infinele procedure di riqualificazione sopra indicate; 2. la Corte territoriale ha rilevato che, a seguito della soppressione del R.I.D. ‒ [OSCURATO:PERSONA] ‒ e del trasferimento delle funzioni al Ministero delle [OSCURATO:PERSONA], i dipendenti avevano continuato a svolgere le medesime mansioni e pertanto, in virtù dei principi affermati da questa Corte in tema di mobilità del personale, avevano diritto a conservare il trattamento giuridico ed economico in godimento al momento del passaggio, che andava garantito mediante l'attribuzione di un assegno ad personam; senonché, il giudice d'appello ha escluso che gli originari ricorrenti potessero pretendere la conservazione dell’indennità per utilizzo flessibile della professionalità e di specificità organizzativa, della polizza sanitaria integrativa nonché l'avviodelle procedure di riqualificazione previste per il personale della Presidenza del Consiglio dei ministri ed haprecisato, in particolare, che, a seguito dell'inquadramento nei ruoli del Ministero, la disciplina contrattuale del rapporto doveva essere quella prevista per i dipendenti del [OSCURATO:PERSONA]; 3. per la cassazione della sentenza hanno proposto ricorso i lavoratori sulla base di tre motivi assistiti da memoria , ai quali ha opposto difese con controricorsoil Ministero delle [OSCURATO:PERSONA] e dei Trasporti. [OSCURATO:PERSONA]: 1. con il primo motivo i ricorrenti denunciano, ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell'art. 2, comma 175, del d.l. n. 262/2006 nonché dell’art. 12 preleggi e addebitano alla Corte territoriale di non avere considerato che la disciplina generale dettata dal d.lgs. n. 165/2001 può essere derogata da disposizioni speciali, nel caso di specie dettate dal legislatore, il quale con l'art. 2 de l d . l. n. 262/2006 aveva assicurato ai dipendenti del soppresso R.I.D. la conservazione, non solo del trattamento economico in godimento, ma anche dello stato giuridico ed aveva in tal modo garantito al personale dell'ente tutti i diritti, le facoltà e le posizioni di vantaggio possedute al momento del passaggio; mediante rinvio a vari precedenti di giudici di merito , i ricorrenti sostengono, in sintesi, che lo "status giuridico" non si esaurisce nel trattamento economico e, quindi, la norma speciale era evidentemente tesa ad assicurare la conservazione di tutti gli istituti previsti dal CCNL per il personale della Presidenza del Consiglio dei M inistri, che continuava a disciplinare i rapporti in luogo di quello applicabile ai dipendenti dell'amministrazione di destinazione; 2. la seconda censura del ricorso, formulata ai sensi dell'art. 360 n.4 cod. proc. civ., denuncia omessa pronuncia in ordine alla mancata applicazione dell'art. 3, comma 53 , della legge n. 537/93 sulla non riassorbibilità dell'assegno ad personamnella misura atta a garantire il livello retributivo ex R.I.D., ivi incluso ogni emolumento, tra cui l’indennità per utilizzo flessibile della professionalità e l’indennità di specificità organizzativa previsti dagli artt. 15 e 18 [OSCURATO:PERSONA]; 3. infine,con la terza critica, formulata ai sensi art. 360 comma 1 n. 3cod. proc. civ., si denuncia violazione dell'art. 3 co mmi 57 e 58 della legge n.357/93; si lamenta la mancata considerazione di voci retributive fisse e continuative (i.e., l’indennità per utilizzo flessibile della professionalità e l’ indennità di specificità organizzativa) nel calcolo della retribuzione di fatto concorrente alla determinazione dell'assegno ad personam; 4. il primo motivo non è fondato per le ragioni già chiarite nella sentenza di questa Corte n. 20918 del 30 settembre 2020 (conf. Cass. n. 30815/2022), riguardante fattispecie in parte sovrapponibile cui si fa in questa sede integrale richiamo, anche ex art. 118 att. cod. proc. civ.; non è condivisibile l'esegesi del richiamato art. 2, comma 175, del d.l. n. 262/2006che i ricorrenti prospettano per sostenere che, anche dopo il trasferimento dal R.I.D. al Ministero delle [OSCURATO:PERSONA], il rapporto doveva rimanere disciplinato dalla contrattazione applicabile al personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri; con l'art. 9 della legge n. 183/1989 il legislatore istituì presso la Presidenza i [OSCURATO:PERSONA], dotati di autonomia scientifica, tecnica, organizzativa ed operativa, nei quali confluirono le analoghe strutture già esistenti presso i Ministeri dei lavori pubblici e dell'ambiente e si previde che il relativo personale dovesse essere inquadrato dapprima in ruoli transitori e successivamente in quelli del nuovo ordinamento «fatti salvi lo stato giuridico ed il trattamento economico comunque posseduti»; l'art. 91 del d.lgs. n. 112/1998 soppresse il [OSCURATO:PERSONA] trasformandolo in [OSCURATO:PERSONA], ente pubblico non economico del quale il regolamento approvato con d.P.R. n. 136/2003 dettò la specifica disciplina quanto all'organizzazione, ai compiti ed al funzionamento, prevedendo anche, all'art. 14, che «ferma restando l'applicazione dell'art. 31 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165» sarebbe stato trasferito al R.I.D. il personale appartenente al ruolo del Servizio NazionaleDighe nonché, su domanda, quello comandato da altra amministrazione presso il servizio medesimo; il richiamato art. 14, sul presupposto della complessità delle procedure di nuovo inquadramento, stabilì, al comma 7, che fino al completamento delle stesse «ed alla stipulazione del primo contratto integrativo collettivo del RID, al personale trasferito al RID di cui al comma 5 è mantenuto il trattamento giuridico ed economico previsto dai contratti attuali e loro rinnovi applicati presso gli enti, le amministrazioni ed organismi di provenienza al momento dell'inquadramento»; è per effetto di quest'ultima disposizione che ai dipendenti del R.I.D. provenienti dal soppresso Servizio, nonostante l'avvenuto trasferimento in altro comparto, l'ente ha continuato adapplicare gli istituti economici e normativi previsti dalla contrattazione nazionale ed integrativa applicabile al personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri; l'evento che, ai sensi dell'art. 14, avrebbe dovuto segnare il passaggio dal regime transitorio a quello definitivo, ossia la stipulazione del contratto integrativo del RID, non si è mai verificato, perché il legislatore con l'art. 2 del d.l. n. 262/2006, convertito dalla legge n. 286/2006, ha soppresso il [OSCURATO:PERSONA] (comma 170), ne ha trasferito le competenze al Ministero delle [OSCURATO:PERSONA] (comma 171), e, quanto al personale, ha previsto che lo stesso dovesse conservare «lo stato giuridico ed economico in godimento» (comma 175);per effetto del richiamato art. 2 si è dunque verificato un passaggio di personale riconducibile alla previsione dell'art. 31 del d.lgs. n. 165/2001 che, a sua volta, rinvia all'art. 2112 cod. civ., e che questa Corte, quanto all'individuazione della contrattazione collettiva applicabile all'esito del trasferimento, ha interpretato affermando che il passaggio di personale comporta l'inserimento del dipendente in una diversa realtà organizzativa ed in un mutato contesto di regole normative e retributive, immediatamente applicabili al rapporto, perché la momentanea ultrattività della contrattazione collettiva applicata dal cedente è limitata, dal terzo comma dell'art. 2112 cod. civ., alla sola ipotesi in cui il cessionario non abbia recepito alcun contratto, evenienza, questa, esclusa nell'impiego pubblico contrattualizzato dall'operatività della disciplina dettata, quanto alla contrattazione, dal d.lgs. n. 165/2001 (cfr. fra le più recenti per l'impiego pubblico Cass. n. 6756/2020 e per l'impiego privato Cass. n. 19303/2015); si tratta di principi conformi a quelli affermati dalla Corte di Giustizia che, nell'interpretare la direttiva 2001/23, applicabile anche agli enti pubblici, ha sottolineato che quest'ultima mira ad assicurare, in caso di trasferimento d'impresa, il giusto equilibrio fra gli interessi dei lavoratori e quelli del cessionario, il quale non può essere vincolato da «una clausola di rinvio dinamico ai contratti collettivi negoziati e stipulati dopo la data del trasferimento» se non «abbia la possibilità di partecipare al processo di negoziazione di siffatti contratti» (Corte di Giustizia 18.7.2013 in causa C-426/11 [OSCURATO:PERSONA] e Corte di Giustizia 27.4.2017 in cause riunite C- 680/15 e C-681/15 Asklepios); la pretesa dei ricorrenti, a detta dei quali il rapporto di impiego doveva continuare ad essere disciplinato dalla contrattazione per il personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, pur dopo il passaggio alle dipendenze del Ministero delle [OSCURATO:PERSONA], è quindi destituita di fondamento, perché contrasta con i principi di diritto sopra richiamati, principi che non sono stati derogati dalla previsione della conservazione dello "stato giuridico ed economico in godimento"; con detta espressione il legislatore non ha certo inteso cristallizzare la disciplina dei rapporti del personale trasferito né prevedere un regime speciale rispetto a quello generale dettato dall'art. 31 d.lgs. n. 165/2001, avendo solo perseguito l'obiettivo di ribadire la continuità dei rapporti, che comporta il mantenimento del livello retributivo raggiunto e dello "status", ossia dell'anzianità e della qualifica, al fine di salvaguardare la posizione già acquisita e di scongiurare mutamenti in peiusdel trattamento economico e della professionalità; la pretesa ultrattività della contrattazione relativa ad altro comparto, che contrasta con tutti i principi sui quali si fonda il d.lgs. n. 165/2001, ivi compreso quello della parità di trattamento di cui all'art. 45, comma 2, proprio per il suo carattere del tutto eccezionale, avrebbe richiesto una specifica e chiara affermazione, come avvenuto in passato con la disposizione dettata dall'art. 14 del d.P.R. n. 136/2003, che, appunto, aveva mantenuto il trattamento giuridico ed economico previsto dai CCNL applicati al momento del passaggio, ma ciò aveva fatto solo in via transitoria ed al fine di evitare che nelle more delle procedure di nuovo inquadramento si verificasse un vuoto quanto agli istituti disciplinati dalla contrattazione integrativa; si deve poi aggiungere che l'esegesi prospettata dai ricorrenti, una volta soppresso il RID e divenuta impossibile la sottoscrizione del contratto integrativo di ente, renderebbe definitivo un regime che in sede regolamentare era stato previsto, in via eccezionale, solo come temporaneo, il che dovrebbe poi indurre ad interrogarsi sulla conformità della norma, così interpretata, oltre che al diritto eurounitario, ai canoni di imparzialità, economicità e buon andamento fissati dall'art. 97 Cost., posto che non si ravvisano ragioni idonee a giustificare il regime di favore rispetto alla disciplina riservata agli altri rapporti di impiego; la sentenza impugnata, che ha ritenuto inapplicabile il contratto integrativo invocato dagli appellati, è corretta sul punto per le ragioni tutte che precedono; 5. le censure sviluppate nel secondo motivo, quanto al preteso vizio di omessa pronuncia sulla domanda subordinata volta a conseguire l’assegno riassorbibile ex art. 3 commi 57 e 58 legge n. 537/1993, sono infondate, contenendo la statuizione impugnata una pronuncia di rigetto implicito anche della (gradata) domanda diretta a conseguire«un assegno ad personam ex art. 3, commi 57 e 58, legge n. 537/1993, pensionabile e non riassorbibile, nella misura corrispondente alla differenza fra i livelli retributivi maturati quali dipendenti ex R.I.D. e quelli attualmente in godimento, ivi incluso ogni emolumento, anche accessorio, con carattere di stabilità percepito in precedenzae, pertanto, compresi l’indennità di specificità organizzativa e il compenso ex art. 15 [OSCURATO:PERSONA]»; al di là dell’incongruo riferimento all’art. 3 comma 57 della legge n. 537/1997, riferentesi ai soli ai passaggi di carriera da parte dei dipendenti statali (Cass. n. 17645/2009, Cass. n. 19437/2018), il giudice d’appello ha ritenuto qui ingiustificata la pretesa di conservare le voci retributivede quibus; 6. è,invece, fondato il terzo (ed ultimo) motivo, con il quale si censura il capo della sentenza impugnata che ha escluso dalla garanzia di irriducibilità della retribuzione, a seguito del passaggio del personale ai sensi dell'art. 2 del d.l. n. 262/2006, l’indennità per utilizzo flessibile della professionalità e quella di specificità organizzativa di cui agli artt. 15 e 18 [OSCURATO:PERSONA];7. la Corte ambrosiana ha escluso il mantenimento delle dette indennità nell’assegno ad personam riassorbibile alla stregua del rilievo (v. pag. 4 della sentenza) secondo cui tali emolumenti «legittimamente non sono stati corrisposti in quanto non solo sono previsti da un contratto integrativo non più applicabile agli appellanti dopo il passaggio nei ruoli del Ministero delle [OSCURATO:PERSONA] e dei Trasporti […], ma anche perché trattasi di istituti accessori giustificati dalla specificità organizzativa della Presidenza del Consiglio[…] »; senonché, così argomentando, il giudice d’appello si è discostato dai principi affermati da questa Corte, a tenore dei quali in tutte quelle fattispecie nelle quali venga in rilievo, nei passaggi di personale riconducibili alla previsione dell'art. 31 del d.lgs. n. 165/2001 , il principio della irriducibilità della retribuzione, non è sufficiente per escludere l’operatività della garanzia che l’emolumento, definito accessorio, esuli dal trattamento fondamentale, essendo, invece, necessario accertare in concreto se la voce retributiva, per il dipendente che invochi il divieto di reformatio in peius, sia certa nell’an e nel quantum; il trattamento economico acquisito dal lavoratore deve, dunque, essere determinato, ai fini della quantificazione dell’assegno personale riassorbibile, con il computo di tutti i compensi fissi e continuativi spettanti al prestatore di lavoro, sulla base della contrattazione collettiva, quale corrispettivo delle mansioni svolte ed attinenti, logicamente, alla professionalità tipica della qualifica rivestita (Cass. n. 14202/2023; Cass. n. 641/2022); questo perché in caso di transito da un ente pubblico allo Stato sono garantiti la continuità giuridica del rapporto di lavoro e il mantenimento, alla precisate condizioni, del trattamento economico per il quale, ove risulti superiore a quello spettante presso l'ente di destinazione, opererà la regola del riassorbimento in occasione dei miglioramenti di inquadramento e di trattamento economico riconosciuti per effetto del trasferimento, secondo il principio generale di cui all'art. 31 del d.lgs. n. 165 del 2001; nella specie, la Corte territoriale ha escluso puramente e semplicemente tutti gli istituti accessori tipici della diversa realtà organizzativa di provenienza mentre avrebbe dovuto , invece, preventivamente accertare se gli stessi fossero , o meno , fissi e continuativi, ai fini dell’inclusione nell’assegno personale riassorbibile, ciò conformemente ai principi più volte ribaditi in caso di passaggio tra enti; del resto , i caratteri di fissità e continuità, connaturati al trattamento fondamentale, possono ben ricorrere, come non si è mancato di precisare , anche per quelle voci del trattamento accessorio correlate non al conseguimento di specifici obiettivi, bensì al profilo professionale o alle peculiarità dell'amministrazione di appartenenza(Cass. n. 35690/2021); orbene, per effetto dell'evidenziato errore di diritto, il giudice dell'appello non ha esaminato il contenuto delle disposizioni della contrattazione collettivaintegrativa della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sulla base delle quali avrebbe dovuto essere verificato se le voci economiche delle quali si chiedeva la conservazione attraverso l'assegno ad personam riassorbibile fossero o meno corrisposte in misura fissa ed in via continuativa; 7. in via conclusiva, per le ragioni tutte già indicate, va accolto il solo terzo motivo di ricorso, mentre sono da rigettare i restanti; la sentenza impugnata dev’essere, pertanto,cassata in relazione al motivo accolto,con rinvio alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, che dovrà anche provvedere a liquidare le spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, rigettagli altri, cassa la sentenza im