CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 19692/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA]; FATTO 1.La Corte d’Appello di Roma ha riformato la sentenza del Tribunale di Roma, che aveva revocato i decreti con cui alla Regione Lazio era stato ingiunto il pagamento delle somme di € 1291,14 ed € 1130,00, rispettivamente in favore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a titolo di indennità di risultato per l’anno 2013. 2. La Corte territoriale ha ritenuto la certezza, la liquidità e l’esigibilità del credito, evidenziandoche l’integrazione all’Accordo di contrattazione decentrata del 5.2.2014, sottoscritta in data 16.4.2014, non aveva modificato il regime dell’indennità di posizione relativa all’anno 2013 e introdotto dall’Accordo di concertazione del 6.10.2010. 4. Il giudice di appello ha rilevato che la suddetta inte g razione non aveva negato l’esistenza del diritto in capo ai lavoratori, ma si era limitata a dare atto dell’insufficienza delle risorse finanziarie a disposizione della Regione Lazio ai fini dell’adempimento della prestazione che le incombeva (il pagamento dell’intera indennità nella misura del 25%), prevedendo una moratoria che avrebbe consentito al debitore di procrastinare la corresponsione del dovuto fino al conseguimento della liquidità. 5. Ha poi rilevato che l’Amministrazione non aveva provato in giudizio l’effettiva ed incolpevole indisponibilità di risorse nella misura necessaria da parte della Regione Lazio, ma si era limitata ad invocare una situazione di generica e complessiva scarsità delle risorse economiche a sua disposizione, e che tale prospettazione era smentita dagli atti di causa (avendo la stessa Regione dedotto a fondamento dell’opposizione di essersi attivata in modo tempestivo adottando il piano triennale per ottenere economie aggiuntive all’evidenza conseguite, in quanto aveva riconosciuto di avere trasmesso al Collegio dei Revisori dei Conti una nota ai fini della certificazione per l’utilizzo delle stesse). 6. Considerato che le procedure finalizzate all’attribuzione del diritto all’indennità di risultato erano state espletate con esito positivo per i lavoratori appellanti e che in ordine alle modalità di erogazione della differenza dell’emolumento a credito dei lavoratori l’accordo del [OSCURATO:DATA_NASCITA] nulla aveva previsto, ha inoltre escluso la necessità di espletare altre procedure di valutazione per la definizione degli ulteriori pagamenti. 7. Avverso tale sentenza la Regione Lazio ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo; il Mura ha resistito con controricorso, illustrato da memoria. 8. [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato. DIRITTO 1.Con l’unico motivo, il ricorso denuncia “Violazione e falsa applicazionedelle seguenti norme di diritto edei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro ex art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ: Integrazione all’accordo di contrattazione decentrata del 5.2.2014, nella parte relativa alla definizione dei criteri e delle modalità di erogazione al personale delle risorse finanziarie non utilizzate del ‘Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività anno 2013’, sottoscritto tra la Regione Lazio e le rappresentanze sindacali in data 16.4.2014”. Evidenzia che l’art. 10 comma 4 del CCNL Comparto delle Regioni e delle [OSCURATO:PERSONA] per il quadriennio normativo 2002-2005e il biennio 2002-2003 del 22.1.2004si è limita to a prevedere il range entro il quale la retribuzione di risultato può essere legittimamente corrisposta, mentre l’art. 10, comma 4, dell’accordo di concertazione n. 2/2010, sottoscritto in data 6.10.2010 ha previsto la determinazione della retribuzione di risultato nella misura del 25%.Deduceche, dopo la pre-intesa con le OO.SS. e le RSU del 25.7.2013 (recepita con deliberazione della Giunta regionale n. 117 del 29.5.2013 e sottoscritta in via definitiva con accordo sindacale del 12.6.2013),in data 17.12.2013 era stato sottoscritto con le OOSS e le RSU il preaccordo sui criteri e le modalità di erogazione del trattamento economico accessorio relativo alla predetta annualità, recepito con DGR n. 50 del 4.2.2014 e sottoscritto in via definitiva con accordo sindacale del 5.2.2014, mentre in data 16.4.2014 era stata sottoscritta l’integrazione dell’accordo di contrattazione decentrata del 5.2.2014 con cui le parti avevano concordato, per l’anno 2013, di procedere all’erogazione della retribuzione di risultato del personale di categoria Dinteressato, nell’ambito delle risorse finanziarie non utilizzate del Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività relative all’anno 2013, ammontanti ad € 2.482.950,82. Sostiene che l’accordo di concertazione n. 2/2010 è stato superato dai successivi accordi del 2014, che avevano disposto la riduzione percentuale in argomento, sempre nell’ambito del range stabilito dal CCNL, alla luce della verifica ispettiva del MEF, senza prevedere l’obbligo di erogare l’importo della retribuzione di risultato in misura del 25%. Evidenzia inoltre che era stato posto a carico di entrambe le parti l’obbligo di attivare ogni utile iniziativa al fine di conseguire il recupero delle risorse finanziarie necessarie per la corresponsione dell’indennità di risultato del personale di categoria D titolare di p.o. e di altre professionalità nella misura prevista dall’accordo di contrattazione decentrata del 6.10.2010. Critica la sentenza impugnata per avere ritenuto l’esigibilità del credito, sottoposto alla condizione sospensiva del reperimento dei fondi, atteso che tale condizione che non si era realizzata e che i ricorrenti non avevano fornito prova. 2. Il ricorso èfondato. La retribuzione di risultato,non correlata al solo svolgimento della funzione dirigenziale, presuppone l'instaurazione di una procedura che richiede la previa fissazione di specifici obiettivi e la successiva verifica del relativo grado di realizzazione, essendo finalizzata a remunerare la qualità delle prestazioni e gli obiettivi conseguiti, e riguardando l'apporto del dirigente in termini di produttività o redditività della sua prestazione (v. Cass. n. 14638/2016); la determinazione dell’indennità di risultato è dunque affidata alle procedure stabilite dalla legge e dalla contrattazione collettiva. Si è in particolare chiarito che, al pari della retribuzione di posizione, la retribuzione di risultato non costituisce una voce automatica ma resta subordinata, per ciascun dirigente, a specifiche determinazioni annuali, volte a vagliare la presenza in concreto dei relativi presupposti, e da effettuarsisolo a seguito della definizione, parimenti annuale, degli obiettivi e delle valutazioni degli organi di controllo interno, oltre che al rispetto dei limiti delle risorse disponibili e della capacità di spesa dell’Amministrazione interessata (Cass. n. 21166/2019; Cass. n. 20065/2016; Cass. n. 5679/2022 e Cass. n. 14672/2022). La disponibilità delle risorse viene pertanto definit a a monte in sede di accordo sindacaleall’esito delle valutazioni discrezionali e a tali criteri la la P.A. è tenuta ad uniformarsi,senza che possa configurarsi alcun profilo di colpa. Né può configurarsi alcun vulnus nella riduzione l’entità della i n dennità di risultato a fronte dell’accertamento in sede sindacale dell’indisponibilità delle risorse, in quantonon sussistono diritti quesiti. 3. La sentenza impugnata non è conforme a tali principi, in quanto pur avendo accertato in fatto che secondo l’accordo integrativo di contrattazione decentratasottoscritto in data 16.4.2014 le risorse non avevano consentito di erogare la retribuzione di risultato per l’anno 2013ha ritenuto il credito certo, liquido ed esigibile, ed ha fatto discendere da tale accordo un insussistente obbligo retributivo dell’Amministrazione attraverso la valorizzazione dell’impegno a reperire a reperire i fondi in quel momento insussistenti(la cui inosservanzaavrebbe al più legittimato un’azione risarcitoria, non proposta in questa sede). La sentenza impugnata ha peraltro escluso l’indisponibilità d i economie aggiuntivesenza peraltro menzionare alcuna determinazione di conformità del Collegio dei Revisori dei conti (organo a cui l’art. 28 della legge regionale Lazio n. 4/2013 demanda il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e con quelli derivanti da norme di legge).4. Il ricorso va pertanto accolto; non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito exart. 384, comma 2, cod. proc. civ., con la revoca del decreto ingiuntivo opposto. 5. Il diverso esito dei gradi di meritoe l’esito del giudizio di appello favorevole ai lavoratori giustifica la compensazione delle spese dell’intero processo tra la Regione Lazio e il Mura, e la compensazione delle spese relative ai gradi di merito tra la Regione Lazio e il Cristofari, che nel presente grado di giudizio non ha svolto attività difensiva. P. Q. M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, revoca il decreto ingiuntivo opposto; compensa integralmente le spese dell’intero processo tra la Regione Lazio e il Mura, e dispone la compensazione delle spese relative ai gradi di merito tra la Regione Lazio e il Cristofari, che non ha svolto attività difensiva in questa sede. tra l