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CassazionedecretoSezione LDecisione del 22 giugno 2026

Cassazione n. 21144/2026

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esentato e difeso dall' avvocatoGIOVANNI [OSCURATO:PERSONA];2026 - controricorrente -2819 avverso la sentenza n. 1512/2022 della CORTE D'APPELLO diROMA, depositata il 24/05/2022 R.G.N. 2074/2018;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del05/06/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1.La Corte d’Appello di Roma ha riformato la sentenza delTribunale di Roma, che aveva revocato il decreto con cui allaRegione Lazio era stato ingiunto il pagamento della somma di €Numero registro generale 18215/2022Numero sezionale 2819/20261.600,00 in favore di [OSCURATO:PERSONA], a titolo di indenNnumiteàro ddi rai ccolta generale 21144/2026Data pubblicazione 22/06/2026risultato per l’anno 2013.2.

La Corte territoriale ha ritenuto la certezza, la liquidità el’esigibilità del credito, evidenziando che l’integrazioneall’Accordo di contrattazione decentrata del 5.2.2014,sottoscritta in data 16.4.2014, non aveva modificato il regimedell’indennità di posizione relativa all’anno 2013 e introdottodall’Accordo di concertazione del 6.10.2010.3.

Il giudice di appello ha rilevato che la suddetta integrazionenon aveva negato l’esistenza del diritto in capo al lavoratore,ma si era limitata a dare atto dell’insufficienza delle risorsefinanziarie a disposizione della Regione Lazio ai finidell’adempimento della prestazione che le incombeva (ilpagamento dell’intera indennità nella misura del 25%),prevedendo una moratoria che avrebbe consentito al debitoredi procrastinare la corresponsione del dovuto fino alconseguimento della liquidità.4.

Ha poi rilevato che l’Amministrazione non aveva provato ingiudizio l’effettiva ed incolpevole indisponibilità di risorse nellamisura necessaria da parte della Regione Lazio, ma si eralimitata ad invocare una situazione di generica e complessivascarsità delle risorse economiche a sua disposizione, e che taleprospettazione era smentita dagli atti di causa (avendo la stessaRegione dedotto a fondamento dell’opposizione di essersiottenere economie aggiuntive all’evidenza conseguite, in quantoaveva riconosciuto di avere trasmesso al Collegio dei [OSCURATO:PERSONA] una nota ai fini della certificazione per l’utilizzo dellestesse).5.

Considerato che le procedure finalizzate all’attribuzione deldiritto all’indennità di risultato erano state espletate con esitoNumero registro generale 18215/2022positivo per i lavoratori appellanti e che in ordine alle modalitàN umero sezionale 2819/2026Numero di raccolta generale 21144/2026di erogazione della differenza dell’emolumento a credito deiData pubblicazione 22/06/2026lavoratori l’accordo del [OSCURATO:DATA_NASCITA] nulla aveva previsto, hainoltre escluso la necessità di espletare altre procedure divalutazione per la definizione degli ulteriori pagamenti.6.

Avverso tale sentenza la Regione Lazio ha proposto ricorsoper cassazione, affidato ad un unico motivo; il dipendente haresistito con controricorso, illustrato da memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Con l’unico motivo, il ricorso denuncia “Violazione e falsaapplicazione delle seguenti norme di diritto e dei contratti eaccordi collettivi nazionali di lavoro ex art. 360, primo comma,n. 3 cod. proc. civ: Integrazione all’accordo di contrattazionedecentrata del 5.2.2014, nella parte relativa alla definizione deicriteri e delle modalità di erogazione al personale delle risorsefinanziarie non utilizzate del ‘Fondo per le politiche di sviluppodelle risorse umane e per la produttività anno 2013’, sottoscrittotra la Regione Lazio e le rappresentanze sindacali in data16.4.2014”.Evidenzia che l’art. 10 comma 4 del CCNL Comparto delleRegioni e delle [OSCURATO:PERSONA] per il quadriennio normativo2002-2005 e il biennio 2002-2003 del 22.1.2004 si è limitato aprevedere il range entro il quale la retribuzione di risultato puòessere legittimamente corrisposta, mentre l’art. 10, comma 4,dell’accordo di concertazione n. 2/2010, sottoscritto in data6.10.2010 ha previsto la determinazione della retribuzione dirisultato nella misura del 25%.Deduce che, dopo la pre-intesa con le OO.SS. e le RSU del25.7.2013 (recepita con deliberazione della Giunta regionale n.117 del 29.5.2013 e sottoscritta in via definitiva con accordosindacale del 12.6.2013), in data 17.12.2013 era statoNumero registro generale 18215/2022sottoscritto con le OOSS e le RSU il preaccordo sui criteri e leN umero sezionale 2819/2026Numero di raccolta generale 21144/2026modalità di erogazione del trattamento economico accessorioData pubblicazione 22/06/2026relativo alla predetta annualità, recepito con DGR n. 50 del4.2.2014 e sottoscritto in via definitiva con accordo sindacaledel 5.2.2014, mentre in data 16.4.2014 era stata sottoscrittal’integrazione dell’accordo di contrattazione decentrata del5.2.2014 con cui le parti avevano concordato, per l’anno 2013,di procedere all’erogazione della retribuzione di risultato delpersonale di categoria D interessato, nell’ambito delle risorsefinanziarie non utilizzate del Fondo per le politiche di sviluppodelle risorse umane e per la produttività relative all’anno 2013,ammontanti ad € 2.482.950,82.Sostiene che l’accordo di concertazione n. 2/2010 è statosuperato dai successivi accordi del 2014, che avevano dispostola riduzione percentuale in argomento, sempre nell’ambito delrange stabilito dal CCNL, alla luce della verifica ispettiva delMEF, senza prevedere l’obbligo di erogare l’importo dellaretribuzione di risultato in misura del 25%.Evidenzia inoltre che era stato posto a carico di entrambe leparti l’obbligo di attivare ogni utile iniziativa al fine di conseguireil recupero delle risorse finanziarie necessarie per lacorresponsione dell’indennità di risultato del personale dicategoria D titolare di p.o. e di altre professionalità nella misuraprevista dall’accordo di contrattazione decentrata del6.10.2010.Critica la sentenza impugnata per avere ritenuto l’esigibilità delcredito, sottoposto alla condizione sospensiva del reperimentodei fondi, atteso che tale condizione che non si era realizzata eche i ricorrenti non avevano fornito prova.Numero registro generale 18215/2022Numero sezionale 2819/20262.

Il ricorso è fondato anche alla luce del precedente in Ntuemremro dini ria ccolta generale 21144/2026Data pubblicazione 22/06/2026su analoga fattispecie cui il Collegio si riporta anche ai sensidell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ. (Cass. n. 19692/2024).La retribuzione di risultato, non correlata al solo svolgimentodella funzione dirigenziale, presuppone l'instaurazione di unaprocedura che richiede la previa fissazione di specifici obiettivie la successiva verifica del relativo grado di realizzazione,essendo finalizzata a remunerare la qualità delle prestazioni egli obiettivi conseguiti, e riguardando l'apporto del dirigente intermini di produttività o redditività della sua prestazione (v.Cass. n. 14638/2016); la determinazione dell’indennità dirisultato è dunque affidata alle procedure stabilite dalla legge edalla contrattazione collettiva.Si è in particolare chiarito che, al pari della retribuzione diposizione, la retribuzione di risultato non costituisce una voceautomatica ma resta subordinata, per ciascun dirigente, aspecifiche determinazioni annuali, volte a vagliare la presenzain concreto dei relativi presupposti, e da effettuarsi solo aseguito della definizione, parimenti annuale, degli obiettivi edelle valutazioni degli organi di controllo interno, oltre che alrispetto dei limiti delle risorse disponibili e della capacità dispesa dell’Amministrazione interessata (Cass. n. 21166/2019;Cass. n. 20065/2016; Cass. n. 5679/2022 e Cass. n.14672/2022).La disponibilità delle risorse viene pertanto definita a monte insede di accordo sindacale all’esito delle valutazioni discrezionalie a tali criteri la la P.A. è tenuta ad uniformarsi, senza che possaconfigurarsi alcun profilo di colpa.Né può configurarsi alcun vulnus nella riduzione l’entità dellaindennità di risultato a fronte dell’accertamento in sedeNumero registro generale 18215/2022Numero sezionale 2819/2026sindacale dell’indisponibilità delle risorse, in quantNoum erno odi nra ccolta generale 21144/2026Data pubblicazione 22/06/2026sussistono diritti quesiti.3.

La sentenza impugnata non è conforme a tali principi, inquanto pur avendo accertato in fatto che secondo l’accordointegrativo di contrattazione decentrata sottoscritto in data16.4.2014 le risorse non avevano consentito di erogare laretribuzione di risultato per l’anno 2013 ha ritenuto il creditocerto, liquido ed esigibile, ed ha fatto discendere da tale accordoun insussistente obbligo retributivo dell’Amministrazionefondi in quel momento insussistenti (la cui inosservanzaavrebbe al più legittimato un’azione risarcitoria, non proposta inquesta sede).La sentenza impugnata ha peraltro escluso l’indisponibilità dieconomie aggiuntive senza peraltro menzionare alcunadeterminazione di conformità del Collegio dei Revisori dei conti(organo a cui l’art. 28 della legge regionale Lazio n. 4/2013demanda il controllo sulla compatibilità dei costi dellacontrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e conquelli derivanti da norme di legge).4.

Il ricorso va pertanto accolto; non essendo necessari ulterioriaccertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito exart. 384, comma 2, cod. proc. civ., con la revoca del decretoingiuntivo opposto.5.

Il diverso esito dei gradi di merito e l’esito del giudizio diappello favorevole al lavoratore giustifica la compensazionedelle spese dell’intero processo tra la Regione Lazio e ValerioSecco.

P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e,decidendo nel merito, revoca il decreto ingiuntivo opposto;Numero registro generale 18215/2022Numero sezionale 2819/2026compensa integralmente le spese dell’intero processoN utmrearo dli ara ccolta generale 21144/2026Data pubblicazione 22/06/2026Regione Lazio e il sig. [OSCURATO:PERSONA].Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SezioneLavoro, il 5 giugno 2026.La PresidenteIrene Tricomi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
esentato e difeso dall' avvocatoGIOVANNI [OSCURATO:PERSONA];2026 - controricorrente -2819 avverso la sentenza n. 1512/2022 della CORTE D'APPELLO diROMA, depositata il 24/05/2022 R.G.N. 2074/2018;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del05/06/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1.La Corte d’Appello di Roma ha riformato la sentenza delTribunale di Roma, che aveva revocato il decreto con cui allaRegione Lazio era stato ingiunto il pagamento della somma di €Numero registro generale 18215/2022Numero sezionale 2819/20261.600,00 in favore di [OSCURATO:PERSONA], a titolo di indenNnumiteàro ddi rai ccolta generale 21144/2026Data pubblicazione 22/06/2026risultato per l’anno 2013.2. La Corte territoriale ha ritenuto la certezza, la liquidità el’esigibilità del credito, evidenziando che l’integrazioneall’Accordo di contrattazione decentrata del 5.2.2014,sottoscritta in data 16.4.2014, non aveva modificato il regimedell’indennità di posizione relativa all’anno 2013 e introdottodall’Accordo di concertazione del 6.10.2010.3. Il giudice di appello ha rilevato che la suddetta integrazionenon aveva negato l’esistenza del diritto in capo al lavoratore,ma si era limitata a dare atto dell’insufficienza delle risorsefinanziarie a disposizione della Regione Lazio ai finidell’adempimento della prestazione che le incombeva (ilpagamento dell’intera indennità nella misura del 25%),prevedendo una moratoria che avrebbe consentito al debitoredi procrastinare la corresponsione del dovuto fino alconseguimento della liquidità.4. Ha poi rilevato che l’Amministrazione non aveva provato ingiudizio l’effettiva ed incolpevole indisponibilità di risorse nellamisura necessaria da parte della Regione Lazio, ma si eralimitata ad invocare una situazione di generica e complessivascarsità delle risorse economiche a sua disposizione, e che taleprospettazione era smentita dagli atti di causa (avendo la stessaRegione dedotto a fondamento dell’opposizione di essersiottenere economie aggiuntive all’evidenza conseguite, in quantoaveva riconosciuto di avere trasmesso al Collegio dei [OSCURATO:PERSONA] una nota ai fini della certificazione per l’utilizzo dellestesse).5. Considerato che le procedure finalizzate all’attribuzione deldiritto all’indennità di risultato erano state espletate con esitoNumero registro generale 18215/2022positivo per i lavoratori appellanti e che in ordine alle modalitàN umero sezionale 2819/2026Numero di raccolta generale 21144/2026di erogazione della differenza dell’emolumento a credito deiData pubblicazione 22/06/2026lavoratori l’accordo del [OSCURATO:DATA_NASCITA] nulla aveva previsto, hainoltre escluso la necessità di espletare altre procedure divalutazione per la definizione degli ulteriori pagamenti.6. Avverso tale sentenza la Regione Lazio ha proposto ricorsoper cassazione, affidato ad un unico motivo; il dipendente haresistito con controricorso, illustrato da memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Con l’unico motivo, il ricorso denuncia “Violazione e falsaapplicazione delle seguenti norme di diritto e dei contratti eaccordi collettivi nazionali di lavoro ex art. 360, primo comma,n. 3 cod. proc. civ: Integrazione all’accordo di contrattazionedecentrata del 5.2.2014, nella parte relativa alla definizione deicriteri e delle modalità di erogazione al personale delle risorsefinanziarie non utilizzate del ‘Fondo per le politiche di sviluppodelle risorse umane e per la produttività anno 2013’, sottoscrittotra la Regione Lazio e le rappresentanze sindacali in data16.4.2014”.Evidenzia che l’art. 10 comma 4 del CCNL Comparto delleRegioni e delle [OSCURATO:PERSONA] per il quadriennio normativo2002-2005 e il biennio 2002-2003 del 22.1.2004 si è limitato aprevedere il range entro il quale la retribuzione di risultato puòessere legittimamente corrisposta, mentre l’art. 10, comma 4,dell’accordo di concertazione n. 2/2010, sottoscritto in data6.10.2010 ha previsto la determinazione della retribuzione dirisultato nella misura del 25%.Deduce che, dopo la pre-intesa con le OO.SS. e le RSU del25.7.2013 (recepita con deliberazione della Giunta regionale n.117 del 29.5.2013 e sottoscritta in via definitiva con accordosindacale del 12.6.2013), in data 17.12.2013 era statoNumero registro generale 18215/2022sottoscritto con le OOSS e le RSU il preaccordo sui criteri e leN umero sezionale 2819/2026Numero di raccolta generale 21144/2026modalità di erogazione del trattamento economico accessorioData pubblicazione 22/06/2026relativo alla predetta annualità, recepito con DGR n. 50 del4.2.2014 e sottoscritto in via definitiva con accordo sindacaledel 5.2.2014, mentre in data 16.4.2014 era stata sottoscrittal’integrazione dell’accordo di contrattazione decentrata del5.2.2014 con cui le parti avevano concordato, per l’anno 2013,di procedere all’erogazione della retribuzione di risultato delpersonale di categoria D interessato, nell’ambito delle risorsefinanziarie non utilizzate del Fondo per le politiche di sviluppodelle risorse umane e per la produttività relative all’anno 2013,ammontanti ad € 2.482.950,82.Sostiene che l’accordo di concertazione n. 2/2010 è statosuperato dai successivi accordi del 2014, che avevano dispostola riduzione percentuale in argomento, sempre nell’ambito delrange stabilito dal CCNL, alla luce della verifica ispettiva delMEF, senza prevedere l’obbligo di erogare l’importo dellaretribuzione di risultato in misura del 25%.Evidenzia inoltre che era stato posto a carico di entrambe leparti l’obbligo di attivare ogni utile iniziativa al fine di conseguireil recupero delle risorse finanziarie necessarie per lacorresponsione dell’indennità di risultato del personale dicategoria D titolare di p.o. e di altre professionalità nella misuraprevista dall’accordo di contrattazione decentrata del6.10.2010.Critica la sentenza impugnata per avere ritenuto l’esigibilità delcredito, sottoposto alla condizione sospensiva del reperimentodei fondi, atteso che tale condizione che non si era realizzata eche i ricorrenti non avevano fornito prova.Numero registro generale 18215/2022Numero sezionale 2819/20262. Il ricorso è fondato anche alla luce del precedente in Ntuemremro dini ria ccolta generale 21144/2026Data pubblicazione 22/06/2026su analoga fattispecie cui il Collegio si riporta anche ai sensidell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ. (Cass. n. 19692/2024).La retribuzione di risultato, non correlata al solo svolgimentodella funzione dirigenziale, presuppone l'instaurazione di unaprocedura che richiede la previa fissazione di specifici obiettivie la successiva verifica del relativo grado di realizzazione,essendo finalizzata a remunerare la qualità delle prestazioni egli obiettivi conseguiti, e riguardando l'apporto del dirigente intermini di produttività o redditività della sua prestazione (v.Cass. n. 14638/2016); la determinazione dell’indennità dirisultato è dunque affidata alle procedure stabilite dalla legge edalla contrattazione collettiva.Si è in particolare chiarito che, al pari della retribuzione diposizione, la retribuzione di risultato non costituisce una voceautomatica ma resta subordinata, per ciascun dirigente, aspecifiche determinazioni annuali, volte a vagliare la presenzain concreto dei relativi presupposti, e da effettuarsi solo aseguito della definizione, parimenti annuale, degli obiettivi edelle valutazioni degli organi di controllo interno, oltre che alrispetto dei limiti delle risorse disponibili e della capacità dispesa dell’Amministrazione interessata (Cass. n. 21166/2019;Cass. n. 20065/2016; Cass. n. 5679/2022 e Cass. n.14672/2022).La disponibilità delle risorse viene pertanto definita a monte insede di accordo sindacale all’esito delle valutazioni discrezionalie a tali criteri la la P.A. è tenuta ad uniformarsi, senza che possaconfigurarsi alcun profilo di colpa.Né può configurarsi alcun vulnus nella riduzione l’entità dellaindennità di risultato a fronte dell’accertamento in sedeNumero registro generale 18215/2022Numero sezionale 2819/2026sindacale dell’indisponibilità delle risorse, in quantNoum erno odi nra ccolta generale 21144/2026Data pubblicazione 22/06/2026sussistono diritti quesiti.3. La sentenza impugnata non è conforme a tali principi, inquanto pur avendo accertato in fatto che secondo l’accordointegrativo di contrattazione decentrata sottoscritto in data16.4.2014 le risorse non avevano consentito di erogare laretribuzione di risultato per l’anno 2013 ha ritenuto il creditocerto, liquido ed esigibile, ed ha fatto discendere da tale accordoun insussistente obbligo retributivo dell’Amministrazionefondi in quel momento insussistenti (la cui inosservanzaavrebbe al più legittimato un’azione risarcitoria, non proposta inquesta sede).La sentenza impugnata ha peraltro escluso l’indisponibilità dieconomie aggiuntive senza peraltro menzionare alcunadeterminazione di conformità del Collegio dei Revisori dei conti(organo a cui l’art. 28 della legge regionale Lazio n. 4/2013demanda il controllo sulla compatibilità dei costi dellacontrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e conquelli derivanti da norme di legge).4. Il ricorso va pertanto accolto; non essendo necessari ulterioriaccertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito exart. 384, comma 2, cod. proc. civ., con la revoca del decretoingiuntivo opposto.5. Il diverso esito dei gradi di merito e l’esito del giudizio diappello favorevole al lavoratore giustifica la compensazionedelle spese dell’intero processo tra la Regione Lazio e ValerioSecco. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e,decidendo nel merito, revoca il decreto ingiuntivo opposto;Numero registro generale 18215/2022Numero sezionale 2819/2026compensa integralmente le spese dell’intero processoN utmrearo dli ara ccolta generale 21144/2026Data pubblicazione 22/06/2026Regione Lazio e il sig. [OSCURATO:PERSONA].Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SezioneLavoro, il 5 giugno 2026.La PresidenteIrene Tricomi