CassazionesentenzaSezione LDecisione del 9 maggio 2022
Cassazione n. 14672/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e Ud. 09/02/2022 ORDINANZA CC sul ricorso 17754-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n.213, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro 2022 tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA 509 COSSERIA n.2, presso lo [OSCURATO:PERSONA], F i r m a t o D a : S E C C H I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 8 2 5 9 c a b e 7 2 9 f 6 b 3 7 0 6 d d b 9 6 e 6 f f 7 1 0 c - F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 17754/2016 Numero sezionale 509/2022 rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 14672/2022 Data pubblicazione 09/05/2022 GRUOSSO; - controricorrente - avverso la sentenza n. 11/2016 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 08/02/2016 R.G.N. 1274/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].F i r m a t o D a : S E C C H I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 8 2 5 9 c a b e 7 2 9 f 6 b 3 7 0 6 d d b 9 6 e 6 f f 7 1 0 c - F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 17754/2016 Numero sezionale 509/2022 Numero di raccolta generale 14672/2022 Data pubblicazione 09/05/2022 [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza in data 8 febbraio 2016 la Corte d’Appello di Salerno confermava la sentenza del Tribunale della stessa sede, che aveva respinto la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA], agente di polizia municipale del COMUNE di SALERNO (in prosieguo: il COMUNE) per l’accertamento del diritto a percepire la indennità di disagio nelle mensilità di marzo ed aprile dell’anno 2013. 2.La Corte territoriale esponeva che il CCNL dell’ 1 aprile 1999, all’articolo 17, comma due lettera e), contemplava la possibilità di utilizzare le risorse di cui all’articolo 15 dello stesso contratto per compensare l’esercizio di attività in condizioni particolarmente disagiate da parte del personale delle categorie A, B e C; il precedente articolo 4, comma 2 lettera c), demandava alla contrattazione integrativa di ente la previsione dei compensi di cui allo stesso articolo 17. 3.Il contratto integrativo sottoscritto dal COMUNE nell’anno 2007 aveva previsto l’indennità di disagio; tuttavia il D.Lgs. nr. 150/2009 aveva disposto la cessazione di efficacia alla data del 31 dicembre 2012 dei contratti collettivi integrativi del comparto Regioni ed [OSCURATO:PERSONA] vigenti alla data di entrata in vigore dello stesso decreto legislativo se non adeguati alle disposizioni della riforma sicché nel periodo di causa il contratto che costituiva titolo della indennità non era più efficace, ex lege e senza necessità di disdetta. 4.Nemmeno poteva ravvisarsi un diritto quesito dei lavoratori, non potendo sorgere alcun diritto in mancanza di una norma che lo prevedesse. 5. La disposizione di interpretazione autentica di cui all’articolo 5, comma 1, D.Lgs. nr. 141/2011 non disponeva l’ultrattività dei contratti vigenti alla data di entrata in vigore del D.Lgs nr. 150/2009 ma si limitava a chiarire quali contratti fossero soggetti alle procedure di adeguamento previste dall’articolo 65 della riforma del 2009. 6. Del pari era irrilevante l’avvenuta liquidazione della indennità nei mesi di gennaio e febbraio 2013, verosimilmente in ragione di un errore del COMUNE; né sussisteva violazione di norme della Costituzione, atteso che la contrattazione decentrata prevedeva trattamenti accessori ed il trattamento fondamentale era F i r m a t o D a : S E C C H I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 8 2 5 9 c a b e 7 2 9 f 6 b 3 7 0 6 d d b 9 6 e 6 f f 7 1 0 c - F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 17754/2016 Numero sezionale 509/2022 Numero di raccolta generale 14672/2022 Data pubblicazione 09/05/2022 di per sé rispettoso del precetto dell’articolo 36 Cost. 7. Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza [OSCURATO:PERSONA], articolato in tre ragioni di censura ed illustrato con memoria, cui il COMUNE ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo la ricorrente ha denunciato ― ai sensi dell’articolo 360 nr.3 cod. proc. civ. ― la violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 36 Cost., addebitando al giudice dell’appello di non avere attribuito il giusto rilievo alla continuità della erogazione della indennità di disagio dal marzo 2007 al febbraio 2013, anche in epoca successiva alla cessazione di efficacia del contratto integrativo decentrato. Si assume sussistere un diritto quesito dei lavoratori a percepire la indennità e si evidenzia, sotto lo stesso profilo, che il nuovo contratto integrativo di ente veniva sottoscritto soltanto in data 27 dicembre 2013 e dava atto del mancato accordo sull’ indennità di disagio. 2.Il motivo è infondato. 3.Per costante giurisprudenza di questa Corte, il datore di lavoro pubblico non può attribuire compensi che non siano previsti dalla contrattazione collettiva, neppure se di miglior favore (cfr. Cass. S.U. n. 21744/2009 ed, in epoca successiva, Cass. nr. 3826/2016, Cass. nr. 16088/2016, Cass. nr. 25018/2017, nr. 31387/2019). Ne consegue che― pur a voler solo ipotizzare che il COMUNE abbia corrisposto l’indennità di disagio nei mesi di gennaio e febbraio 2013 consapevolmente e volontariamente ― tale volontà resterebbe del tutto irrilevante ad escludere l’indebito, a differenza di quanto accade nel lavoro privato (si veda per tutte: Cassazione civile sez. lav., 04/05/2021 nr. 11645; 10/03/2021, n.6715 e giurisprudenza ivi citata; Cass. SU nr. 21744/2009). 4.Non può dunque essere configurato un diritto quesito del dipendente a continuare a percepire un trattamento economico erogato dal datore di lavoro pubblico che non trova titolo nel contratto collettivo. 5. Nella specie è pacifico che il contratto integrativo del Comune vigente alla data di entrata in vigore del D.Lgs nr. 150/2009 non fosse stato adeguato alle F i r m a t o D a : S E C C H I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 8 2 5 9 c a b e 7 2 9 f 6 b 3 7 0 6 d d b 9 6 e 6 f f 7 1 0 c - F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 17754/2016 Numero sezionale 509/2022 Numero di raccolta generale 14672/2022 Data pubblicazione 09/05/2022 nuove previsioni in punto di attribuzione dei compensi accessori ed avesse, pertanto, perso efficacia alla data del 31 dicembre 2012, come previsto dall’articolo 65 del medesimo D.Lgs. nr. 150/2009. 6. Il COMUNE era dunque tenuto ad interrompere le attribuzioni indebite, nel rispetto dei principi di imparzialità e di buon andamento di cui all’ articolo 97 Cost., che erroneamente la parte ricorrente invoca a proprio vantaggio. 7.Con il secondo mezzo si deduce ― ai sensi dell’articolo 360 nr.3 cod. proc. civ.― la violazione falsa applicazione degli articoli 3 e 97 Cost., in riferimento all’articolo 40, comma 3-ter, D.Lgs. nr. 165/2001, come introdotto dall’ articolo 54 D.Lgs. nr. 150/2009. 8.La ricorrente ha assunto essere applicabile l’articolo 40, comma 3-ter, D.Lgs. nr. 165/2001, nella parte in cui prevede che l’amministrazione possa adottare provvedimenti unilaterali, in via provvisoria, nelle materie regolate dal contratto integrativo dopo la cessazione della sua efficacia; si deduce che il COMUNE, continuando a corrispondere l’ indennità di disagio nei mesi di gennaio e febbraio 2013, dopo la cessazione di efficacia del contratto integrativo, avrebbe esercitato tale facoltà sicchè la disposizione non avrebbe potuto essere revocata. 9.Il motivo è infondato. 10. In via generale si osserva che l’articolo 40, comma 3-ter, del D.Lgs 165/2001, in tutte le versioni succedutesi nel tempo, non contempla la rilevanza di un comportamento tacito ― qual è il pagamento di due mensilità di retribuzione ― ma, in conformità al generale principio di manifestazione formale della volontà della pubblica amministrazione, prevede la adozione di specifici atti, soggetti alle procedure di controllo di compatibilità economico-finanziaria previste dall'articolo 40-bis dello stesso decreto legislativo e sorretti da una finalità pubblica (nella versione applicabile ai fatti di causa, il fine di assicurare la continuità ed il migliore svolgimento della funzione pubblica) . 11. In ogni caso, la fattispecie di causa è disciplinata dalla disposizione transitoria di cui all’articolo 65 D.Lgs. nr. 150/2009, che ha stabilito un preciso F i r m a t o D a : S E C C H I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 8 2 5 9 c a b e 7 2 9 f 6 b 3 7 0 6 d d b 9 6 e 6 f f 7 1 0 c - F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 17754/2016 Numero sezionale 509/2022 Numero di raccolta generale 14672/2022 Data pubblicazione 09/05/2022 termine per l’adeguamento alle disposizioni della riforma dei contratti collettivi integrativi all’epoca vigenti e disposto, in caso di mancato adeguamento, non solo la cessazione di efficacia di tale contrattazione ma anche l’impossibilità di continuare ad applicarla. È chiaro in tal senso il testo del comma due dell’articolo 65, secondo il quale in caso di mancato adeguamento, i contratti collettivi integrativi cessano la loro efficacia «e non sono ulteriormente applicabili». 12. Ne consegue che detta disposizione speciale escludeva in limine la potestà della amministrazione di provvedere in via unilaterale ad applicare nell’anno 2013 il contratto integrativo ormai inefficace. 13. La terza critica è proposta ― ai sensi dell’articolo 360 nr. 5 cod. proc. civ.― per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in relazione alla domanda di risarcimento del danno nonché per «violazione dell’articolo 36 Cost. in riferimento alla violazione dei principi di imparzialità e buon andamento della P.A. di cui agli articoli 3 e 97 Cost.» (così in ricorso). 14. Si lamenta l’omessa considerazione della illegittimità della condotta della amministrazione ai fini del risarcimento del danno, deducendone la contrarietà ai principi di imparzialità, correttezza e buona fede, sempre sotto il profilo della avvenuta erogazione della indennità di disagio nei primi mesi dell’anno 2013 e della sua improvvisa cessazione. 15. Si deduce la lesione del legittimo affidamento alla stabilità della erogazione; si assume, altresì, essere pacifico ed incontestato che «altre indennità» previste dal contratto integrativo divenuto inefficace avevano continuato ad essere erogate in favore di «altre» categorie di lavoratori. 16. Il motivo è inammissibile nella parte in cui denuncia un vizio di motivazione giacché non rispondente alla declinazione di cui al vigente articolo 360 nr. 5, secondo la quale il vizio sussiste nell’ipotesi di omesso esame di un fatto storico di rilevanza decisiva ed oggetto del contraddittorio. 17. La ricorrente denuncia, infatti, l’omesso esame di deduzioni difensive, il cui rigetto discende dalle ragioni poste a base della pronuncia sulla domanda di F i r m a t o D a : S E C C H I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 8 2 5 9 c a b e 7 2 9 f 6 b 3 7 0 6 d d b 9 6 e 6 f f 7 1 0 c - F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 17754/2016 Numero sezionale 509/2022 Numero di raccolta generale 14672/2022 Data pubblicazione 09/05/2022 pagamento della indennità di disagio. 18. È invece infondata la denuncia della lesione di un preteso legittimo affidamento, non configurabile rispetto alla stabilità della erogazione di retribuzioni indebite (cfr. Cassazione civile sez. lav., 04/05/2021 nr. 11645); nella specie non è invece in discussione l’eventuale recupero della indennità già corrisposta. 19. Il ricorso deve essere nel complesso respinto. 20. Le spese di causa, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. 21. Trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013 sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell’art.1, co. 17, L. 228/2012 (che ha aggiunto il comma 1-quater all’art. 13 DPR 115/2002) - della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la impugnazione integralmente rigettata, se dovuto (Cass. SU 20 febbraio 2020 n. 4315). PQM La Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in € 200 per spese ed € 3.500 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 co. 1-quater del DPR 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella adunanza camerale del 9 febbraio 2022. [OSCURATO:PERSONA] i r m a t o D a : S E C C H I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 8 2 5 9 c a b e 7 2 9 f 6 b 3 7 0 6 d d b 9 6 e 6