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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 10 giugno 2026

Cassazione n. 18897/2026

ECLI:EU:C:2026:243
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ia delle Entrate, rappresentata e difesa dalla Avvocatura GeneraleDello Stato-controricorrente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio n.7641/2018 depositata il 07/11/2018.Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/03/2026dal [OSCURATO:PERSONA].Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generaledott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto rigettarsi il ricorso.Uditi l’[OSCURATO:PERSONA] dello [OSCURATO:PERSONA] e l’[OSCURATO:PERSONA] AureliaGiunta, in sostituzione dell’[OSCURATO:PERSONA], che hannorichiamato le conclusioni già rassegnate.1.

La società [OSCURATO:SOCIETA]. ricorreva avverso l’avviso diaccertamento n.

TK3036204234-2013, con il quale l’Ufficio avevaNumero registro generale 7035/2020Numero sezionale 168/2026Numero di raccolta generale 18897/2026Data pubblicazione 10/06/2026accertato: ai fini Ires, minori perdite per euro 120.734,00; ai fini Irap, unamaggiore imposta di euro 7.650,00; ai fini Iva, una maggiore imposta dieuro 380.000,00, e aveva altresì irrogato la sanzione amministrativapecuniaria unica di euro 570.000,00.1.1.

La pretesa fiscale traeva origine da due operazioni realizzate nel2005, con le quali la società aveva acquistato altrettanti immobili, siti inleasing, con costi ritenuti parzialmente fittizi a causa dellasopravalutazione del prezzo degli immobili e della conseguentesopravalutazione degli stessi nel canone di leasing, ottenuta medianteplurimi passaggi di proprietà degli immobili effettuati il medesimo giorno;ciò avrebbe consentito, attraverso la contabilizzazione di fatture in parteinesistenti, indebite deduzioni ai fini Ires ed Irap e la conseguente indebitadetrazione dell'Iva corrispondente.2.

La ricorrente eccepiva l'illegittimità dell’atto impositivo, sostenendo:la tardività della pretesa impositiva per violazione dell'art. 43, comma 1,del d.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 57, comma 1, del d.lgs. n. 633/1972;l’illegittimità della verifica e quindi dell’avviso di accertamento;l'infondatezza nel merito delle contestazioni.3.

La C.T.P. di Roma accoglieva il ricorso e quindi la C.T.R. del Lazio,con la sentenza indicata in epigrafe, accoglieva l’appello proposto dallaAmministrazione finanziaria.4.

Avverso la predetta sentenza la società ha proposto ricorso percassazione sorretto da sette motivi e l’Amministrazione ha resistito concontroricorso.5.

Il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto procuratoregenerale dott. [OSCURATO:PERSONA], ha depositato requisitoria scritta,chiedendo il rigetto del ricorso.6.

Infine, la ricorrente, in prossimità della pubblica udienza, hadepositato memoria illustrativa ex art. 378 c.p.с., ove, oltre ad insistereNumero registro generale 7035/2020Numero sezionale 168/2026Numero di raccolta generale 18897/2026Data pubblicazione 10/06/2026per l’accoglimento del ricorso ha, in particolare: i) dedotto la violazionedegli artt. 7-ter e 7-quinquies, legge n. 212 del 2000 e dell’art. 12 dellamedesima legge, come modificato dall’art. 13-bis, D.L. n. 84 del 2025, ela illegittimità euro-unitaria ed incostituzionalità degli artt. 32 e 33, D.P.R.n. 600 del 1973, 51 e 52, d.P.R. n. 633 del 1972 e 12, legge n. 212 del2000, per contrasto con gli artt. 14 e 117, comma 1, Cost., con l’art. 8CEDU e con gli artt. 7 e 47 CDFUE; ii) richiesto l’applicazione dello iussuperveniens e del principio del favor rei di cui all’art. 3, co. 3, D.Lgs. n.472 del 1997, con conseguente irrogazione delle sanzioni amministrativesecondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 471 del 1997, come modificatodall’art. 2, D.Lgs. n. 87 del 2024, deducendo la illegittimità costituzionaledell’art. 5, D.Lgs. n. 87 del 2024 per violazione degli artt. 76, 3 e 117Cost. in relazione agli artt. 6 e 7 CEDU e all’art. 49 CDFUE.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Deve preliminarmente rilevarsi che nella memoria illustrativadepositata la società ricorrente evoca la sentenza della Corte EDU, primasezione, del 6 febbraio 2025, [OSCURATO:SOCIETA]. e a. 12 c.

Italia, edeccepisce la illegittimità costituzionale, per contrasto con l’art. 117 Cost.,dell’art. 13-bis del d.l. 84/2025, conv. dalla legge n. 108/2025, che comeè noto così ha disposto: «1.

All’articolo 12, comma 1, della legge 27 luglio2000, n. 212, dopo il primo periodo è inserito il seguente: “Negli atti diautorizzazione e nei processi verbali redatti ai sensi del comma 4 devonoessere espressamente e adeguatamente indicate e motivate le circostanzee le condizioni che hanno giustificato l’accesso”.

2. Le disposizioni delsecondo periodo del comma 1 dell’articolo 12 della legge 27 luglio 2000,n. 212, introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applicano conriferimento agli atti di autorizzazione e ai processi verbali di accessoredatti successivamente alla data in vigore della legge di conversione delpresente decreto.

Restano comunque validi gli atti e i provvedimentiadottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti e i rapporti sorti sulla baseNumero registro generale 7035/2020Numero sezionale 168/2026Numero di raccolta generale 18897/2026Data pubblicazione 10/06/2026delle disposizioni vigenti antecedentemente alla data di entrata in vigoredella legge di conversione del presente decreto».Si rammenta che l’art. 12, comma 1, cit. come modificato inconseguenza della statuizione della Corte Edu e in vigore dal 2 agosto2025, dispone, per quanto qui rileva, che «Tutti gli accessi, ispezioni everifiche fiscali nei locali destinati all'esercizio di attività commerciali,industriali, agricole, artistiche o professionali sono effettuati sulla base diesigenze effettive di indagine e controllo sul luogo.

Negli atti diautorizzazione e nei processi verbali redatti ai sensi del comma 4 devonoessere espressamente e adeguatamente indicate e motivate le circostanzee le condizioni che hanno giustificato l'accesso».1.1.

La società deduce che la ripresa a tassazione sarebbe avvenutasulla base di risultanze raccolte in sede di accesso presso il domicilio dellasocietà contribuente, in assenza della preventiva autorizzazione dellaProcura della Repubblica, osservando che nella motivazione dell’avviso diaccertamento viene espressamente richiamata la verifica fiscale conclusasicon p.v.c. del 26 novembre 2010, svolta dall’Agenzia delle Entrate pressola sede della Società con acquisizione di documentazione ivi rinvenuta,compiuta sulla base di una mera autorizzazione rilasciata dal Capodell’Ufficio (ordine di accesso mirato n. 230311 del 27 settembre 2010avente per oggetto il controllo del “rispetto delle disposizioni dettate dalleleggi, in materia di imposte dirette ed indirette” con riferimento all’annod’imposta 2007, circostanza confermata a pag. 3 dell’avviso diaccertamento) e non dall’Autorità giudiziaria competente.1.2.

Deduce inoltre che nel richiamato provvedimento autorizzativomanca qualunque riferimento all’esistenza di specifici elementi indiziariche avrebbero reso necessari gli accessi, le ispezioni e le verifichecondotti, limitandosi a fare riferimento al controllo del «rispetto delledisposizioni dettate dalle leggi, in materia di imposte dirette ed indirettecon riferimento all’anno d’imposta 2007».Numero registro generale 7035/2020Numero sezionale 168/2026Numero di raccolta generale 18897/2026Data pubblicazione 10/06/20261.3.

Afferma quindi la società che la «previsione di dirittointertemporale è evidentemente incostituzionale per violazione dell’art.117 Cost. nella misura in cui legittima autorizzazioni all’accesso e verbalidi verifica redatti prima della novella sulla base di norme, quelle di cui aicitati D.P.R. n. 600 del 1973 e n. 633 del 1972, nonché all’art. 12, co. 1,L. n. 212 del 2000, appunto in palese contrasto con gli artt. 14 e 117, co.1, Cost., con l’art. 8 CEDU e con gli artt. 7 e 47 CDFUE».1.4.

Chiede pertanto di «disapplicare le suddette norme di legge (artt.32 e 33, D.P.R. n. 600 del 1973, 51 e 52, D.P.R. n. 633 del 1972 e 12, L.n. 212 del 2000), previo eventuale rinvio pregiudiziale in CGUE ex art. 267TFUE, ovvero di promuovere questione incidentale di legittimitàcostituzionale, e a valle di dichiarare la nullità/illegittimità dell’avviso diaccertamento impugnato».

Precisa, in proposito, che «per consolidatagiurisprudenza, sussiste l’obbligo, in capo al giudice, di disapplicare, incaso di tributi c.d.

“armonizzati”, la normativa interna in contrasto conquella dell’Unione (o di sollevare la questione pregiudiziale ex art. 267, co.3, TFUE); dall’altro, in caso di tributi non armonizzati, la necessità disollevare questione di legittimità costituzionale della normativa interna» eche poiché nella specie l’avviso di accertamento ha ad oggetto il recuperosia dell’Iva (imposta armonizzata) sia dell’Ires e dell’Irap (imposte nonarmonizzate), questa Corte sarebbe tenuta, «con riferimento all’Iva, adisapplicare la normativa interna (o sollevare questione pregiudiziale exart. 267 TFUE), e, con riferimento all’Ires e all’Irap, sollevare questione dilegittimità costituzionale degli artt. 32 e 33, D.P.R. n. 600 del 1973, 51 e52, D.P.R. n. 633 del 1972 e 12, L. n. 212 del 2000 per contrarietà all’art.14 Cost.» e suggerisce la proposizione del seguente quesito: «Dica laCorte di Giustizia UE se in materia di accessi, ispezioni e verifiche ai finiIva, gli articoli 7, 8 e 47 della Carta dei [OSCURATO:PERSONA] dell’UnioneEuropea ostino ad una normativa nazionale quale quella di cui agli artt. 32e 33, D.P.R. n. 600 del 1973, 51 e 52, D.P.R. n. 633 del 1972, 35 e 12, L.Numero registro generale 7035/2020Numero sezionale 168/2026Numero di raccolta generale 18897/2026Data pubblicazione 10/06/2026n. 212 del 2000 che consentono di autorizzare l’accesso presso il domiciliodel contribuente sulla base di una autorizzazione rilasciata dalla stessaautorità amministrativa che vuole eseguire l’accesso».1.5.

Infine, la ricorrente aggiunge che «la rilevanza e non manifestainfondatezza di tali questione è, peraltro, stata già valutata da codestaEcc.ma Corte, la quale, con ordinanza n. 11910/2025, depositata in data 6maggio 2025, ha ritenuto “opportuno assegnare al Pubblico Ministero edalle parti, ai sensi dell’art. 384, comma 3, cod. proc. civ., un termine digg. 60 dalla comunicazione della presente ordinanza per il deposito incancelleria di osservazioni sulla rilevanza della citata decisione”».2.

Tanto premesso, questa Corte ritiene che non vi siano i presuppostiné per sollevare questione pregiudiziale ex art. 267, co. 3, TFUE, conriguardo alla prospettata compatibilità con gli artt. 7, 8 e 47 della [OSCURATO:PERSONA] dell’Unione Europea, né per sollevare questione dilegittimità costituzionale, per il prospettato contrasto con gli artt. 14 e117, co. 1, Cost., con l’art. 8 CEDU e con gli artt. 7 e 47 CDFUE,difettando nel caso di specie il presupposto della rilevanza delle questioniagitate ai fini della decisione del presente giudizio.2.1.

Sin dal ricorso originario, e così nei precedenti gradi di merito lasocietà contribuente ha, infatti, censurato il provvedimento impositivoimpugnato – anche - mettendo in dubbio la validità dell’autorizzazioneall’accesso presso la sede dell’azienda, ma sotto un profilo peculiare edifferente rispetto a quello dibattuto avanti alla Corte Edu ed oggetto dellaevocata pronuncia “[OSCURATO:SOCIETA]”, e segnatamente in relazione allapossibilità, a valle, per l’Ufficio di operare rettifiche ad anni ulteriori, aseguito di accesso espressamente autorizzato al fine di verificare l’anno diimposta 2007.2.2.

Ed infatti, come si desume dal tenore del ricorso originario,prodotto unitamente al ricorso della contribuente, si era contestato che«stante il tenore dell'ordine di accesso mirato n. 230311, i verificatoriNumero registro generale 7035/2020Numero sezionale 168/2026Numero di raccolta generale 18897/2026Data pubblicazione 10/06/2026potevano acquisire informazioni soltanto in riferimento al soggettoverificato e all'anno 2007, in quanto per acquisire elementi relativi ad altrisoggetti e al periodo d'imposta 2005 essi non erano in possesso dellaautorizzazione imposta dal combinato disposto dell'art. 32, comma 1, deld.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e dell'art. 52, comma 1, del d.P.R. 26ottobre 1972, n. 633».2.3.

E dunque, a fronte di una autorizzazione motivata, come sidesume dalla sua integrale trasposizione nella stessa memoria illustrativaex art. 378 c.p.с. della contribuente, e che inoltre, in relazione a taleprofilo, non è mai stata censurata, neppure nel ricorso per cassazione,solo nella memoria la ricorrente ha introdotto, con tutta evidenzatardivamente, un nuovo profilo di critica fondato su un differente sostratofattuale, che non era mai stato oggetto di deduzione ed esame nei gradi dimerito.2.4.

Pertanto, si ribadisce, la questione giuridica sottesa alla domandaoriginaria della contribuente è sì la violazione dell’art. 32, comma 1, d.P.R.n. 600/1973, ma la censura che si vorrebbe tardivamente introdurre èdifferente e fondata su una ricostruzione fattuale diversa e contrastantecon il precedente assetto difensivo della società.2.5.

A tale riguardo si rammenta che la Corte Edu ha contestato, però,non il requisito procedurale relativo alle autorizzazioni all’accesso inquestione, per le quali «considerazioni di efficienza nel contesto fiscalepossano giustificare l’assenza di ex ante controllo giurisdizionale oindipendente di tali misure» (par. 122).

Si è soffermata, invece, sullanecessità di valutare se esistessero altre garanzie effettive e adeguatecontro gli abusi e l’arbitrarietà, richiamando i propri precedenti in talesenso (segnatamente [OSCURATO:PERSONA] AS e a., § 172), e se iprovvedimenti in esame fossero soggetti a una revisione ex post.

Edespressamente, a tale riguardo, ha osservato (par. 103) «che i ricorrentinon hanno contestato la normativa nazionale in astratto.

Essi hannoNumero registro generale 7035/2020Numero sezionale 168/2026Numero di raccolta generale 18897/2026Data pubblicazione 10/06/2026sollevato le loro censure in merito al contenuto delle autorizzazioni diaccesso ai loro locali commerciali e ai locali adibiti alle loro attivitàprofessionali, e di ispezione degli stessi.

A loro avviso, tali autorizzazionierano estremamente ampie e generiche, e li avevano privati dellenecessarie garanzie contro l'arbitrarietà».2.6.

Ha concluso, quindi che, anche se si fosse potuto affermare cheesisteva una base giuridica generale nel diritto italiano per le misureimpugnate, tale legge non soddisfaceva i “requisiti di qualità” imposti dallaConvenzione.

In particolare, anche tenendo conto dell’ampio margine didiscrezionalità degli Stati contraenti in materia nei confronti delle personegiuridiche, del carattere meno grave dell'ingerenza (a causa dell’assenzadi poteri coercitivi) e dell’importanza dell’obiettivo di misure analoghe inmateria fiscale, ha affermato che il contesto giuridico interno avevaconferito alle autorità nazionali un margine di discrezionalità illimitato perquanto riguardava sia le condizioni di attuazione delle misure controversesia il loro ambito di applicazione.

Ciò rilevava perché l’ordinamentonazionale non forniva garanzie procedurali sufficienti, atteso che le misureimpugnate, pur suscettibili di alcuni ricorsi giurisdizionali, non eranosoggette a un controllo sufficiente.

Pertanto, detto ordinamento nonforniva ai ricorrenti il livello minimo di protezione cui avevano diritto aisensi della CEDU, violandone l’art. 8.2.7. [OSCURATO:PERSONA] ha ribadito nella successiva pronuncia della primasezione, 11 dicembre 2025, [OSCURATO:SOCIETA]. semplificata e altri c.

Italia– che peraltro ha fatto propri, integralmente, «I principi generaliriguardanti l’accesso, le ispezioni e le perquisizioni e la copia e il sequestrodi documenti dai locali delle persone giuridiche a fini di accertamento»(par. 8), che (par. 10) «Quanto alle circostanze e alle condizioni nellequali le autorità interne avevano attuato la misura contestata […] risultadai fatti riportati nella tabella allegata che la maggior parte delleautorizzazioni rilasciate nel caso delle società ricorrenti, a parte unNumero registro generale 7035/2020Numero sezionale 168/2026Numero di raccolta generale 18897/2026Data pubblicazione 10/06/2026riferimento alla necessità di ottenere prove rilevanti ai finidell’accertamento fiscale, non contenevano motivazioni che giustificasserole misure.

Inoltre, nel caso di un ricorso (n. 33570/22) le ispezioni hannoavuto luogo oltre due anni dopo il rilascio dell’autorizzazione» e che (par.11) «Quanto all’oggetto e alla portata della misura contestata […] nellamaggior parte dei ricorsi le autorizzazioni consentivano l’accesso a tutti idocumenti e alle prove concernenti il rispetto generale degli obblighi fiscalidelle società ricorrenti in vari anni, senza limitare in alcun modo la portatadelle ispezioni effettuate nei loro locali […]».2.8.

E dunque è agevole cogliere la differenza di fattispecie, in quanto,nel caso in esame, mai è stato nel giudizio di merito, nonché nel ricorso inquesta sede di legittimità, contestata la sussistenza di un accesso abusivoin quanto non sorretto da adeguata autorizzazione dolendosi la societàcontribuente – si ribadisce – esclusivamente dell’utilizzo delle acquisizioniottenute da tale accesso anche per periodi di imposta differenti da quelloespressamente contemplato nell’autorizzazione medesima.2.9.

Va ancora rilevato che la società contribuente evoca inoltre, senzaperaltro circostanziare tale allegazione, il tema della qualificazionesoggettiva dell’autorità emittente, che vorrebbe esclusivamenteidentificare con l’Autorità giudiziaria.2.10.

A tale riguardo, va puntualizzato che la questione di legittimitàcostituzionale dell’art. 13-bis del d.l. 84/2025, conv. dalla legge n.108/2025, per contrasto con l’art. 117 Cost., sotto il profilo delprospettato contrasto con gli artt. 14 e 117, co. 1, Cost., con l’art. 8CEDU, con riguardo alla mancata riserva all’Autorità giudiziaria dellapotestà autorizzativa degli accessi fiscali, si rivela manifestamenteinfondata.Tale aspetto non è stato infatti considerato dalla Corte Edu nellasentenza richiamata, che ha in identico modo deciso i ricorsi riuniti,relativi tanto a fattispecie di autorizzazioni rilasciate dal pubblicoNumero registro generale 7035/2020Numero sezionale 168/2026Numero di raccolta generale 18897/2026Data pubblicazione 10/06/2026ministero, quanto ad autorizzazioni rese dall’Amministrazione finanziaria,ravvisando la ratio della violazione convenzionale in relazione ai differentiprofili di cui si è dato conto.E, ancora, la Corte Edu nell’enunciare i principi su cui si fonda ladecisione, ha (par. 98) premesso che «in cause riguardanti in generaledelle perquisizioni e delle ispezioni che vengono effettuate nei locali dipersone giuridiche, ha chiarito che un elemento da prendere inconsiderazione è se una perquisizione sia basata su un mandato emessoda un Giudice, e se sia fondata su un ragionevole sospetto», salvo poipuntualizzare (par. 99) che «Tuttavia, la Corte ha precisato che taligaranzie si applicano in modo meno rigoroso alle verifiche fiscali in loco,alla luce del fatto che tali verifiche integrano l'obbligo del contribuente difornire informazioni accurate», come evidenziato nel precedente paragrafo81, «e tenuto conto delle esigenze di efficienza nelle prime fasi delprocedimento tributario (si vedano [OSCURATO:PERSONA] AS e altri, § 130,e Rustamkhanli, § 44 […]» e ancora che (par. 101) «In questo contesto, laCorte ha rilevato che, laddove il diritto interno non richiedevaun'autorizzazione giudiziaria preventiva, ciò poteva essere compensato daaltre garanzie effettive e adeguate contro gli abusi, come una procedura direclamo soggetta a controllo giurisdizionale (ibid., §§ 18-60, 165 e 172)».Va, ancora, rilevato che, nel definire l’ambito di riferimento dellaquestione, la Corte Edu (par. 39) ha richiamato la propria giurisprudenzacostante, secondo cui «la nozione di «domicilio», ai sensi dell’articolo 14della Costituzione, deve essere distinta da altre nozioni, come quella di«domicilio» ai sensi delle pertinenti disposizioni penali.

Essa comprendesoltanto i luoghi che sono utilizzati come «privata dimora».

In particolare,essa comprende i luoghi utilizzati per lo svolgimento di attivitàcaratteristiche della vita privata.

Tale nozione non comprende, invece, iluoghi pubblici e i luoghi aperti al pubblico, o i luoghi che, pur essendoprivati, non sono adibiti a «dimore private».

In generale, essa nonNumero registro generale 7035/2020Numero sezionale 168/2026Numero di raccolta generale 18897/2026Data pubblicazione 10/06/2026comprende i locali commerciali e i locali utilizzati per lo svolgimento dicome «private dimore» nel significato sopra indicato».2.11.

E pertanto, in sintesi: i) dirimente a monte è che la censura cheevoca il dictum della sentenza “[OSCURATO:SOCIETA]” si fonda su una contestazionein fatto diversa rispetto a quanto allegato tempestivamente, e dedottasolo nelle memorie ex art. 378 c.p.с.; ii) l’atto autorizzativo risultamotivato, non è mai stato contestato – prima di allora in relazione a taleaspetto - e la motivazione è stata riportata nella memoria illustrativa dellasocietà ricorrente; iii) la normativa sopravvenuta - l’art. 13-bis del d.l.84/2025, conv. dalla legge n. 108/2025, di cui si dubita la compatibilitàper la sua efficacia retroattiva, che fa salvezza degli atti precedenti, nonadeguatamente motivati, è dunque irrilevante, sia sotto il profilo delprospettato contrasto con gli artt. 14 e 117, co. 1, Cost., con l’art. 8 CEDUe con gli artt. 7 e 47 CDFUE, sia con riguardo alla conseguentecompatibilità con gli artt. 7, 8 e 47 della Carta dei [OSCURATO:PERSONA]Unione Europea; iv) la questione è dunque inammissibile, perchénuova in fatto e in diritto rispetto al thema decidendum definito nei gradidi merito; v) inoltre la questione, con riguardo alla mancata riservaall’Autorità giudiziaria della potestà autorizzativa degli accessi fiscali, èmanifestamente infondata.2.12.

Con riferimento al profilo della compatibilità eurounitaria va infineosservato che, come di recente ribadito dalla Corte di Giustizia UE, con laSentenza della Grande Sezione 24 marzo 2026 (causa C-767/23[Remling] - ECLI:EU:C:2026:243), «dal sistema istituito dall’articolo 267TFUE, letto alla luce dell’articolo 47, secondo comma, della Carta,discende che, allorché un giudice nazionale avverso le cui decisioni nonpossa proporsi ricorso ritenga di trovarsi in presenza di una delle treeccezioni Cilfit e, di conseguenza, di essere esonerato dall’obbligo dieffettuare un rinvio pregiudiziale alla Corte, previsto dall’articolo 267,Numero registro generale 7035/2020Numero sezionale 168/2026Numero di raccolta generale 18897/2026Data pubblicazione 10/06/2026terzo comma, TFUE, la motivazione della sua decisione deve far emergereo che la questione di diritto dell’Unione sollevata non è pertinente ai finidella soluzione della controversia, o che l’interpretazione della disposizioneconsiderata del diritto dell’Unione è fondata sulla giurisprudenza dellaCorte, o, in mancanza di tale giurisprudenza, che l’interpretazione deldiritto dell’Unione si è imposta ad esso con un’evidenza tale da non lasciaradito a ragionevoli dubbi (sentenze del 6 ottobre 2021, Consorzio ItalianManagement e [OSCURATO:PERSONA], C-561/19, EU:C:2021:799, punto 51,nonché del 15 ottobre 2024, KUBERA, C-144/23, EU:C:2024:881, punto62)» (par. 23) e che «Pertanto, tenuto conto del ruolo fondamentale delprocedimento pregiudiziale di cui all’articolo 267 TFUE nell’ordinamentogiuridico dell’Unione, un giudice nazionale avverso le cui decisioni nonpossa proporsi ricorso non può respingere motivi di ricorso che sollevanouna questione relativa all’interpretazione o alla validità di una disposizionedel diritto dell’Unione senza valutare preliminarmente se esso sia tenuto asottoporre tale questione alla Corte in via pregiudiziale o se quest’ultimarientri in una delle tre eccezioni Cilfit.

Ne consegue che, qualora un siffattogiudice decida di non adire la Corte in forza di una di tali eccezioni, taledecisione deve, in ogni caso, rispettare l’obbligo di motivazione richiamatoal punto precedente, ossia esporre, specificamente e concretamente, leragioni per le quali tale eccezione si applica» (par. 24).2.13.

L’obbligo di sottoporre la questione pregiudiziale alla Corte UEviene meno solamente in presenza delle tre tassative ipotesi eccezionali, edunque nel caso di: i) questione irrilevante, rispetto alla quale la rispostaall'interpretazione del diritto europeo non è necessaria e non influisce inalcun modo sull'esito finale della causa; ii) atto chiaro (Acte clair), rispettoal quale la corretta interpretazione del diritto dell'Unione è così evidenteda non lasciare spazio a "ragionevoli dubbi", con il caveat per cui il giudicenazionale deve però prima confrontare le diverse versioni linguistiche econsiderare la terminologia e il contesto europeo; iii) questione già risoltaNumero registro generale 7035/2020Numero sezionale 168/2026Numero di raccolta generale 18897/2026Data pubblicazione 10/06/2026(Acte éclairé), materialmente identica ad un'altra già decisa dalla Corte diGiustizia in via pregiudiziale, oppure riferibile ad un orientamentoconsolidato della Corte che risolve il punto controverso (cfr.

Corte diGiustizia UE, sentenza 6 ottobre 1982, Cilfit v.

Ministero della Sanità,causa c-283/81; sentenza del 6 ottobre 2021, Consorzio ItalianManagement, causa C-561/19).2.14.

Ebbene, per quanto ampiamente argomentato, nella specie siricade nella prima ipotesi di eccezione contemplata dalla Corteeurounitaria, trattandosi di questione irrilevante ai fini della decisione dellapresente controversia.3.

Ancora, nella memoria illustrativa, si chiede l’applicazione dello iussuperveniens, di cui all’art. 2, D.Lgs. n. 87 del 2024.

Tale norma, secondoquanto prospettato, dovrebbe trovare applicazione anche a violazionicommesse prima della sua entrata in vigore, sulla base del principio delfavor rei e di retroattività della lex mitior sancito dal comma 3 dell’art. 3del d.lgs. n. 472/1997.

Si è altresì evidenziata l’illegittimità costituzionaledell’art. 5 del d.lgs. n. 87/2024 che ha stabilito che «le disposizioni di cuiagli articoli 2, 3 e 4 si applicano alle violazioni commesse a partire dal 1°settembre 2024», per violazione degli artt. 76, 3 e 117 Cost. in relazioneagli artt. 6 e 7 CEDU e all’art. 49 CDFUE.3.1.

La richiesta di applicazione delle sanzioni nella misura piùfavorevole al contribuente, così come prevista dall’art. 2 d.lgs. n. 87 del2024, non può trovare accoglimento, né sussistono le condizioni perrimettere la questione alla Corte costituzionale, richiamandosi a taleriguardo che questa Suprema Corte (v.

Cass. Sez. 5, 19/01/2025, n.1274, seguita da Cass. Sez. 5, 25/06/2025, nn. 17111, 17112 e 17113,da Cass. ord. 1/08/2026, n. 22255, e da Cass. Sez. 5, 12/11/2025, n.29886, Rv. 677029 – 02) ha affermato che l’applicazione della sanzionepiù favorevole è preclusa da una espressa previsione normativa, e inparticolar modo dall’art. 5 del d.lgs. n. 87 del 2024, secondo cui laNumero registro generale 7035/2020Numero sezionale 168/2026Numero di raccolta generale 18897/2026Data pubblicazione 10/06/2026rivisitazione delle sanzioni amministrative in materia fiscale,complessivamente favorevole al contribuente, va applicata a partire dalleviolazioni commesse dal 1° settembre 2024.

La scelta del legislatore diderogare espressamente al generale principio di retroattività della leggepiù favorevole non appare in contrasto con i principi costituzionali, né conquelli di diritto dell'Unione europea.3.2.

L’oggetto del contendere si inserisce nel quadro della ampiarevisione dell’intero sistema sanzionatorio tributario, coinvolgendo inpratica l’intero impianto regolato dai d.lgs. n. 471 e 472 del 18 dicembre1997.

Tuttavia, proprio questo ampio ripensamento della disciplina, comedi tutto il sistema tributario, secondo la delega apprestata dal legislatorecon la l. n. 111 del 2023 - dall’art. 20 quanto alle sanzioni, con iconseguenti principi e criteri direttivi, specie, per quanto qui di interesse,quelli elencati nelle lett. a (per gli aspetti comuni alle sanzioniamministrative e penali) e c, punti da 1 a 5 (per le sanzioniamministrative) - consente di leggere la deroga alla lex mitior disposta dallegislatore delegato in un quadro coerente con i principi costituzionali esovranazionali.3.3.

Secondo quanto riconosciuto dalla Corte europea dei dirittidell'uomo, poiché le sanzioni fiscali differiscono dal nocciolo duro deldiritto penale, le garanzie dell'articolo 6 della Convenzione europea per lasalvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali non siapplicano necessariamente con il loro pieno rigore (Corte europea deidiritti dell'uomo, 3 novembre 2022, [OSCURATO:PERSONA] S.A. c.

Belgio[GC], n. 49812/09, § 76; 7 giugno 2012, Segame SA c.

Francia, n.4837/06, §§ 56-60; 23 novembre 2006, Jussila c.

Finlandia [GC], n.73053/01, § 43).3.4.

La riprova, in tema, è data dall’art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 472del 1997, laddove la norma prevede che «Salvo diversa previsione dilegge, nessuno può essere assoggettato a sanzioni per un fatto che,Numero registro generale 7035/2020Numero sezionale 168/2026Numero di raccolta generale 18897/2026Data pubblicazione 10/06/2026secondo una legge posteriore, non costituisce violazione punibile».

Sitratta di una regola che, pur prevedendo una deroga al principio dellasopraggiunta non punibilità di una condotta, non è stata mai posta indiscussione, tanto meno nel panorama dottrinale e giurisprudenziale se neè denunciato il contrasto con i principi della Convenzione europea per lasalvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali o con quellidella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.3.5.

Ebbene, è pur vero che il terzo comma del medesimo articolo, chedisciplina l’applicazione della lex mitior, non prevede, al contrario, alcunaespressa deroga, limitandosi invece a disporre che «Se la legge in vigoreal momento in cui è stata commessa la violazione e le leggi posterioristabiliscono sanzioni di entità diversa, si applica la legge più favorevole,salvo che il provvedimento di irrogazione sia divenuto definitivo», avendodunque quale solo limite la definitività della sanzione applicata.

Ma,sebbene sia diffusa l’opinione che il silenzio normativo, a differenza dellaespressa previsione nel comma 2, escluda in radice eccezioni al principiodel favor rei, non può ignorarsi che l’ipotesi trattata nel comma 2 è benpiù radicale di quella disciplinata dal comma 3 (perché la prima ipotesiriguarda una fattispecie per la quale la legge successiva esclude del tuttoil disvalore della condotta prima sanzionata, la seconda afferisce ad ipotesiper le quali la condotta resta invece sempre punibile, ma con una sanzionemeno grave, così che il suo disvalore scema ma non scompare).3.6.

Può allora dedursi che l’esclusione assoluta della derogabilità dellalex mitior incontra innanzitutto dei limiti proprio sul piano logico.

Infatti,se è possibile che una sanzione continui ad essere applicata a fattispeciesuccessivamente escluse dal regime sanzionatorio, non è datocomprendere perché ciò non possa parimenti accadere, ovviamentesempre in via di eccezione, per fattispecie ritenute con una leggesuccessiva solo meno gravi.Numero registro generale 7035/2020Numero sezionale 168/2026Numero di raccolta generale 18897/2026Data pubblicazione 10/06/20263.7.

Ciò è quanto induce a considerare una interpretazione coerentecon le fattispecie contemplate nel secondo e nel terzo comma dell’art. 3cit., in un approccio ermeneutico che tenga conto di una letturacomplessiva dei due commi, nei quali i principi della riserva di legge(comma 2) e quello della lex mitior (comma 3) non possono essere tenutinettamente separati.3.8.

La conseguente considerazione è che le ragioni che sottendono ladisciplina sanzionatoria apprestata in tema di obbligazioni tributarie,quando leggi successive escludano in radice il disvalore di una condotta,ma anche quando lo affievoliscano semplicemente, possono giustificarederoghe all’applicazione del principio del favor rei.

Queste considerazionihanno una chiara copertura proprio in precedenti della Cortecostituzionale.3.9.

Con la sentenza n. 63 del 2019 la Corte costituzionale, dopoessersi diffusa sulla copertura costituzionale della lex mitior in materiapenale, da ricercarsi non già nell’art. 25 Cost. ma nell’art. 3 Cost., eaverne perimetrato l’applicazione, esaminando il principio con riferimentoalle sanzioni amministrative “punitive”, ossia sostanzialmente equiparabilialle sanzioni penali, avverte che «Se poi, ed eventualmente in che misura,il principio della retroattività della lex mitior sia applicabile anche allesanzioni amministrative, è questione recentemente esaminata funditusdalla sentenza n. 193 del 2016.

In quell'occasione, questa Corte harilevato come la giurisprudenza di Strasburgo non abbia “mai avuto adoggetto il sistema delle sanzioni amministrative complessivamenteconsiderato, bensì singole e specifiche discipline sanzionatorie, ed inparticolare quelle che, pur qualificandosi come amministrative ai sensidell'ordinamento interno, siano idonee ad acquisire caratteristiche"punitive" alla luce dell'ordinamento convenzionale”.

In difetto, pertanto,di alcun “vincolo di matrice convenzionale in ordine alla previsionegeneralizzata, da parte degli ordinamenti interni dei singoli Stati aderenti,Numero registro generale 7035/2020Numero sezionale 168/2026Numero di raccolta generale 18897/2026Data pubblicazione 10/06/2026del principio della retroattività della legge più favorevole, da trasporre nelsistema delle sanzioni amministrative”, la sentenza n. 193 del 2016 hagiudicato non fondata una questione di legittimità costituzionale dell'art. 1della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), delquale il giudice a quo sospettava il contrasto con gli artt. 3 e 117, primocomma, Cost., quest'ultimo in relazione agli artt. 6 e 7 CEDU, nella partein cui non prevede una regola generale di applicazione della leggesuccessiva più favorevole agli autori degli illeciti amministrativi: regolagenerale la cui introduzione, secondo la valutazione di questa Corte,avrebbe finito «per disattendere la necessità della preventiva valutazionedella singola sanzione (qualificata "amministrativa" dal diritto interno)come "convenzionalmente penale", alla luce dei cosiddetti criteri Engel».3.10.

Riguardo al diritto dell'Unione europea, a differenza della tuteladel principio di legalità, che resta assoluto e mai recessivo, quanto alrispetto della lex mitior, la Corte di giustizia riconosce che il medesimoprincipio può risultare recessivo nella comparazione con altri interessi - dipari rango e che nel caso di specie si concretizza in quello di apprestare unefficace sistema sanzionatorio idoneo al contrasto a reati di frode grave aidanni degli interessi finanziari dell’Unione europea -, con sue conseguentideroghe (Corte giust., 24 luglio 2023, PPU – Lin, causa C-107/2023).

Ilprincipio, elaborato in tema di sanzioni penali, va applicato al sistemasanzionatorio amministrativo, pur quando equivalente a norma penale.3.11.

Nel caso di specie, l’irretroattività disposta dall’art. 5 del d.lgs. n.87 del 2024 per le nuove sanzioni, complessivamente più favorevoli per ilcontribuente, si colloca in un contesto che accompagna la rimeditazionedell’intero sistema sanzionatorio, sul piano qualitativo come quantitativo.Al di là delle ragioni esposte nella relazione illustrativa diaccompagnamento, in ordine alla previsione dell’art. 5, non può negarsiche la ratio che giustifica la irretroattività delle sanzioni più favorevoli è laemersione di diritti o finalità di pari o superiore livello alla garanziaNumero registro generale 7035/2020Numero sezionale 168/2026Numero di raccolta generale 18897/2026Data pubblicazione 10/06/2026sacrificata.

È sufficiente la lettura dell’art. 20 della legge delega, e degliampi obiettivi che con essa sono stati assunti dal legislatore, percomprendere come la riforma non si limita a rideterminare le sanzioni insenso favorevole al contribuente, ma si accompagna a un ripensamentodel ruolo stesso della sanzione, implementando un contesto dicollaborazione tra Amministrazione e contribuente (art. 20, comma 1, lett.a, num. 4), prevedendo forme di compensazione tra sanzioni comminate ecrediti maturati nei confronti delle amministrazioni (art. 20, comma 1, lett.a, num. 2), oppure valorizzando la condotta successiva o pregressa delcontribuente in uno spirito radicalmente rivoluzionato rispetto al passato,quanto meno in termini di obiettivi (art. 20, comma 1, lett. c, num. 2 e 3).Un simile riassetto - che non risulta neppure del tutto compiuto, almenoquanto a riordino della disciplina, atteso che i vecchi decreti legislativi n.471 e 472, le cui norme risultano modificate dal d.lgs. n. 87 del 2024,cesseranno di avere vigore il 1° gennaio 2027 (termine così prorogato dald.l. 31/12/2025 n. 200), perché abrogati dal d.lgs. 5 novembre 2024, n.173, art. 102, con l’introduzione di un testo unico in materia - giustifica lascelta del legislatore delegato.

Un intervento di tale portata, e laprevisione di sanzioni più leggere, con conseguente riduzione di risorse giàpreventivate, al di là delle esigenze di rispetto dei principi di equilibrio dibilancio e di sostenibilità del debito pubblico, ex art. 97 Cost., riversadirettamente i suoi effetti sul raggiungimento di prestazioni standard inmaterie di rango costituzionale altrettanto sensibili, quali le prestazionisanitarie (art. 32 Cost.), scolastiche (art. 34 Cost.), di sicurezza pubblica,ecc.3.12.

È dunque agevole rilevare che una riforma del sistema tributario,nel quale la previsione di un minor carico sanzionatorio si relaziona a unamodifica radicale del rapporto fisco/contribuente, giustifica unairretroattività della nuova disciplina sanzionatoria, senza con ciò poteressere tacciata di violazione dei diritti presidiati dalla Costituzione.Numero registro generale 7035/2020Numero sezionale 168/2026Numero di raccolta generale 18897/2026Data pubblicazione 10/06/2026D'altronde, che la deroga sia stata “pensata” con estrema ponderazione losi rinviene nella constatazione che l’irretroattività non è coincidente con ilmomento di entrata in vigore della legge, ma con una data ulteriormentesuccessiva, a comprova della necessità che anche l’attenuazione dellesanzioni necessita di un “tempo” per l’attuazione dell’intero ripensamentodell’impianto sanzionatorio (così Cass. Sez. 5, 12/11/2025, n. 29886, Rv.677029 – 02).3.13.

Infine, non è conferente il richiamo, operato in sede didiscussione all’udienza pubblica tenuta avanti a questa Corte, allasentenza della CGUE, Grande Sezione, 1° agosto 2025, T.T. e BAJI Transs.r.o., C-544/23.3.14.

Ciò in quanto la fattispecie giudicata attiene ad un caso di abolitiocriminis e non di successione nel tempo di norme amministrativesanzionatorie, sì che la Corte di giustizia, pronunciando in sede di rinviopregiudiziale, ha stabilito che l’art. 49, par. 1, ultima frase, della Carta deidiritti fondamentali deve essere interpretato nel senso che esso puòapplicarsi ad una sanzione amministrativa, di natura penale, inflitta sullabase di una norma che, successivamente all’adozione di tale sanzione, èstata modificata in modo più favorevole alla persona sanzionata, purchétale modifica rifletta un mutamento di posizione riguardo allaqualificazione penale dei fatti commessi da tale persona o alla pena daapplicare.3.15.

Deve dunque darsi continuità al principio di recente affermato daquesta Corte, secondo cui «In tema di IVA, la disciplina sopravvenuta piùfavorevole di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 87 del 2024 - che ha ridotto lamisura della sanzione stabilita dall'art. 5, comma 4 e dall'art. 6, comma 1,del d.lgs. n. 471 del 1997 al 70% della maggiore imposta - non si applicaalle violazioni commesse prima del 1° settembre 2024, stante l'espressaderoga al principio di retroattività della lex mitior prevista dall'art. 5 deld.lgs. n. 87 del 2024, compatibile sia con i principi costituzionali (artt. 3 eNumero registro generale 7035/2020Numero sezionale 168/2026Numero di raccolta generale 18897/2026Data pubblicazione 10/06/2026117 Cost.) che con quelli del diritto dell'Unione Europea. (Cass. Sez. 5,12/11/2025, n. 29886, Rv. 677029 - 02)».4.

A quanto ora osservato consegue, inoltre, che la fattispecie èriferibile ad un orientamento consolidato della Corte che risolve il puntocontroverso, sì da esentare, ricadendo nella ipotesi c.d. di Acte éclairé erichiamandosi quanto supra ampiamente argomentato, dall’obbligo disottoporre la questione pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione.4.1.

Infine, è opportuno rilevare che la fattispecie in esame differisce,in radice, da quella oggetto della ordinanza interlocutoria di questa Corte,11/05/2026, n. 13696 (depositata successivamente alla celebrazione dellapubblica udienza), ove, in una ipotesi di accesso abusivo effettuato pressola sede dell’impresa in forza di autorizzazione del competente [OSCURATO:PERSONA] di Finanza, priva di motivazione e che si risolveva in unmero ordine di accesso, si sono rimessi gli atti al [OSCURATO:PERSONA] Presidente perl’eventuale assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite ai sensi dell'art.374, secondo comma, c.p.c., «in merito all’interpretazione ed alla portatadell’art. 7quinquies l. 212/2000, in particolare in relazione alla esistenza,nell’ordinamento giuridico complessivamente inteso, già in epocaprecedente alla sua introduzione, di un principio di inutilizzabilità degli attie dei documenti acquisiti in violazione di diritti fondamentali delcontribuente; ciò sia in relazione al rilevato contrasto tra le sopra indicatepronunce della sezione tributaria e della giurisprudenza penale della Cortesia come questione di massima di particolare importanza».5.

Passando all’esame del merito della controversia, con il primomotivo di ricorso la società contribuente deduce, in relazione all’art. 360,primo comma, num. 4, c.p.с., la nullità della sentenza per violazionedell'art. 115, co. 1, c.p.c.

La C.T.R. del Lazio avrebbe errato nella parte incui ha posto a fondamento della propria decisione come "pacifico" un fatto- ovvero che la [OSCURATO:SOCIETA]. fosse una cartiera - che era stato contestatoNumero registro generale 7035/2020Numero sezionale 168/2026Numero di raccolta generale 18897/2026Data pubblicazione 10/06/2026dalla parte contribuente e che l'Agenzia delle Entrate, pur essendoneonerata per averlo dedotto in giudizio, non aveva provato.5.1.

Il motivo è inammissibile.5.2.

Una censura relativa alla violazione e falsa applicazione degli artt.115 e 116 c.p.c. non può porsi per una erronea valutazione del materialeistruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo se si alleghi chequest'ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalleparti, ovvero disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso,valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali,ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senzaapprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione”.(Cass. n. 6774 del 01/03/2022; Cass. n. 1229 del 17/01/2019; Cass. n.27000 del 27/12/2016; di recente v. ancora Cass. n. 26377 del30/09/2025).5.3.

Nel caso di specie, il ricorrente assume l’errata specificavalutazione di allegazioni istruttorie e, quindi, formula una censura diinsufficiente motivazione, non più sollevabile in sede di legittimità (Cass.S.U. n. 8053 del 07/04/2014; conf.

Cass. n. 21257 del 08/10/2014; Cass.n. 23828 del 20/11/2015; Cass. n. 23940 del 12/10/2017; Cass. n. 22598del 25/09/2018).5.4.

Non è superfluo, comunque, rilevare che la Commissioneterritoriale ha accertato che la [OSCURATO:SOCIETA].

«non presenta dichiarazionifiscali per l’anno 2005 e non versa imposte» e che essa è una «cartiera[…] atteso che dal punto di vista fiscale è da considerarsi evasore totale»,accertamento di merito compiuto dalla C.T.R., che ne ha evinto la provadal P.V.C. posto a fondamento dell’avviso di accertamento.6.

Con il secondo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360,primo comma, num. 4, c.p.с., la nullità della sentenza per motivazioneapparente.

La C.T.R. per il Lazio avrebbe omesso di fornire qualunqueindicazione concreta in ordine al fondamento su cui si regge ilNumero registro generale 7035/2020Numero sezionale 168/2026Numero di raccolta generale 18897/2026Data pubblicazione 10/06/2026convincimento che esistesse un rapporto tra il Dott. [OSCURATO:PERSONA], socio dellasocietà di leasing e la [OSCURATO:SOCIETA]. tale da giustificare il fatto che laBarberini [OSCURATO:SOCIETA]. avrebbe dovuto, in giudizio, dimostrare che la TargetS.r.l. non fosse una “cartiera”.6.1.

Il motivo è inammissibile, in quanto, con esso, in concreto sidenuncia l’insufficienza motivazionale in ordine alla valutazione delcompendio probatorio operata dai giudici della [OSCURATO:PERSONA] regionale,tesa all'ottenimento di una nuova pronuncia di fatto, certamente estraneaalla natura e ai fini del giudizio di cassazione (Cass., Sez.

U., 25/10/2013,n. 24148).6.2.

E, comunque, si rileva che, con ampia argomentazionemotivazionale la CTR ha ricostruito (v. sentenza, p. 3) le operazionimediante le quali la società contribuente ha stipulato i due contratti dileasing immobiliari a prezzi artatamente gonfiati al fine di dissimularemere operazioni di finanziamento e di riduzione dei redditi imponibili, e ciòin particolare mediante la interposizione della [OSCURATO:SOCIETA]., nell’ambito diplurimi coevi trasferimenti degli immobili, con aumento patologico delvalore dichiarato negli atti.6.3.

Va ancora rammentato che la – sottesa - violazione del precettodi cui all'art. 2697 c.c. si configura unicamente nell'ipotesi in cui il giudicedi merito abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa daquella che ne era gravata in applicazione di detta norma, non anchequando il ricorrente intenda lamentare che, a causa di una incongruavalutazione delle acquisizioni istruttorie, la sentenza impugnata abbiaritenuto erroneamente che la parte onerata avesse assolto tale onere(Cass., Sez. 2, 21/3/2022, n. 9055), come invece sostanzialmente pretesooggi dal ricorrente.7.

Con il terzo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360,primo comma, num. 4, c.p.с., la nullità della sentenza per violazione degliartt. 115, co. 1, e 116, co. 1, c.p.c.

La C.T.R., nell'errata convinzione cheNumero registro generale 7035/2020Numero sezionale 168/2026Numero di raccolta generale 18897/2026Data pubblicazione 10/06/2026gli assegni prodotti dalla società contribuente fossero tutti assegnicircolari, avrebbe sbrigativamente concluso che essi non potevano recarela firma del traente, omettendo, invece, di esaminare puntualmente ladocumentazione in atti dalla quale sarebbe ictu oculi emerso che ilcontestato importo di sei milioni di euro era stato versato mediante n. 50assegni bancari dell'importo di euro 50.000,00 ciascuno e, per i restanti 4milioni, mediante n. 9 assegni circolari, e che i primi erano tutti sottoscrittidal Dott. [OSCURATO:PERSONA].7.1.

Il motivo è inammissibile.7.2.

Come si è appena osservato nel trattare il primo motivo diricorso, una censura relativa alla violazione e falsa applicazione degli artt.115 e 116 c.p.c. non può porsi per una erronea valutazione del materialeistruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo se si alleghi chequest'ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalleparti, ovvero disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso,valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali,ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senzaapprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione”.(Cass. n. 6774 del 01/03/2022; Cass. n. 1229 del 17/01/2019; Cass. n.27000 del 27/12/2016; di recente v. ancora Cass. n. 26377 del30/09/2025).7.3.

Per il resto, le censure sono inammissibilmente rivolte agliapprezzamenti di merito compiuti dalla CTR in ordine alle emergenzeistruttorie.

Gli assegni in questione sono stati valutati in fatto e se ne èesclusa motivatamente la sicura riconducibilità al debito di cui sopra.8.

Con il quarto strumento di impugnazione la ricorrente denuncia, inrelazione all’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.с., la violazione dell'art.2697 cod. civ.

I giudici di appello, si deduce, avrebbero fatto errataapplicazione delle norme disciplinanti l'assolvimento dell'onere probatorio,Numero registro generale 7035/2020Numero sezionale 168/2026Numero di raccolta generale 18897/2026Data pubblicazione 10/06/2026d'appello, risulterebbe dimostrato il pagamento di tutti i 30 milioni versatiper l'acquisto dei due immobili siti in via Ardeatina e a [OSCURATO:PERSONA]: 24milioni mediante il versamento dei canoni di leasing; i restanti 6 milionimediante un sistema di compensazioni alla cui base vi era l'effettivoesborso da parte del Dott. [OSCURATO:PERSONA], come risulta dai bilanci della società.8.1.

Il motivo, con tutta evidenza inteso ad ottenere una nuova edifferente valutazione del fatto, è inammissibile per le medesime ragioniora ostese in merito alla superiore doglianza.9.

Con il quinto motivo di ricorso si denuncia, in relazione all’art. 360,primo comma, num. 5, c.p.с., l’omesso esame di fatti decisivi per ilgiudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti, ed in particolaresi deduce che la C.T.R. per il Lazio avrebbe omesso di esaminare i fatti ela documentazione prodotta in giudizio dai quali avrebbe potuto verificare:a) che l'Ufficio aveva dedotto, senza l'ausilio di alcun indicatore dimercato, che l'immobile sito in [OSCURATO:PERSONA], di circa 9.000 mq, avesse ilvalore di euro 4 milioni invece che di euro 9,5 milioni, pagati dallaBarberini [OSCURATO:SOCIETA].; b) che l'Agenzia delle Entrate ha tratto siffattaconclusione assumendo che la venditrice [OSCURATO:SOCIETA]. lo avrebbe a suavolta comprato a poco meno di euro 4 milioni; c) che, tuttavia, leggendo ilcontratto di acquisto dell'immobile da parte della [OSCURATO:SOCIETA]., risulta chetale prezzo era solo l'ultima parte del corrispettivo di un leasing iniziato 3anni prima; sicché il prezzo di acquisto non poteva essere ridotto al solopagamento finale ma avrebbero dovuto essere considerati anche i canonipagati nei tre anni precedenti alla vendita finale; d) che il prezzo pagatodalla [OSCURATO:SOCIETA]. appariva congruo rispetto al valore rilevato dadiversi organismi e periti; e) che tali valori erano confermati dai datiO.M.I.; f) che le perizie che due tecnici indipendenti avevano rilasciato allaBanca [OSCURATO:SOCIETA]. che aveva concesso il leasing confermano lacongruità del prezzo pagato.9.1.

Il motivo è inammissibile.Numero registro generale 7035/2020Numero sezionale 168/2026Numero di raccolta generale 18897/2026Data pubblicazione 10/06/20269.2.

Con particolare riferimento all’asserito omesso esame di unfatto decisivo, è censurabile ai sensi del num. 5 dell’art. 360, primocomma, c.p.с. soltanto l’omesso esame di un fatto storico controverso,che sia stato oggetto di discussione e che sia decisivo; di contro, non è piùconsentito impugnare la sentenza per criticare la sufficienza del discorsoargomentativo a giustificazione della decisione adottata sulla base deglielementi fattuali acquisiti e ritenuti dal giudice di merito determinantiovvero scartati in quanto non pertinenti o recessivi (Cass. 31/01/2017, n.2474).9.3.

Per fatto decisivo deve intendersi innanzitutto un fatto (intesonella sua accezione storico-fenomenica e, quindi, non un punto o unprofilo giuridico) principale o secondario, che sia processualmenteesistente, in quanto allegato in sede di merito dalle parti ed oggetto didiscussione tra le parti, che risulti dal testo della sentenza o dagli attiprocessuali e se preso in considerazione avrebbe determinato unadecisione diversa (Cass. 13/04/2017, n. 9637).9.4.

Pertanto, non costituiscono “fatti” suscettibili di fondare il vizioex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.с., le argomentazioni o deduzionidifensive, il cui omesso esame non è dunque censurabile in Cassazione aisensi del n. 5 dell’art. 360 (Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 9637), né costituiscono“fatti storici” le singole questioni decise dal giudice di merito, né i singolielementi di un accadimento complesso, comunque apprezzato, né le mereipotesi alternative (Cass. 31/03/2022, n. 10525).9.5.

Nel caso di specie, la deduzione dell’omesso esame di fatti decisivie discussi, si risolve in una censura agli apprezzamenti di merito compiutidalla C.T.R. e, del resto, la ricorrente riproduce essenzialmente le proprieargomentazioni difensive, che non sono fatti ma appunto difese fondatesulla diversa interpretazione dei dati storici acquisiti.10.

Con il sesto motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360,primo comma, num. 3, c.p.с., la violazione dell'art. 43, d.P.R. n. 600 delNumero registro generale 7035/2020Numero sezionale 168/2026Numero di raccolta generale 18897/2026Data pubblicazione 10/06/20261973, dell'art. 57, d.P.R. n. 633 del 1972, e dell'art. 1, co. 132, legge n.208 del 2015: la C.T.R. del Lazio avrebbe fatto errata applicazione di talinorme laddove ha ritenuto che sussistessero, nel caso di specie, lecondizioni per il c.d.

"raddoppio dei termini dell'accertamento" sebbene: a)la [OSCURATO:SOCIETA]. non avesse commesso alcuna irregolarità e,quindi, non fosse stato consumato alcun reato; b) ai sensi dell'art. 1,comma 132, legge n. 208 del 2015, tale raddoppio non poteva operare inquanto è pacifico che la denuncia da parte dell'Amministrazione finanziarianon era stata trasmessa entro i termini ordinari dell'accertamento; c)l'eventuale reato, quando è stato notificato l'avviso di accertamento, eragià prescritto.10.1.

Il motivo è infondato.10.2.

L’eccezione di decadenza dell’azione accertatrice si fonda sullaerrata premessa giuridica per cui, nella specie, andasse applicato l’art. 1,comma 132, della legge 208/2015, escludente il raddoppio dei terminiqualora la denuncia penale non sia presentata entro i termini ordinaridell’accertamento.10.3.

Al riguardo, è sufficiente rinviare alla consolidata giurisprudenzadi questa Corte, secondo cui «In tema di accertamento tributario, i terminiprevisti dall'art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973 per l'IRPEF e dall'art. 57 deld.P.R. n. 633 del 1972 per l'IVA, come modificati dall'art. 37 del d.l. n.223 del 2006, conv., con modif., in l. n. 248 del 2006, sono raddoppiati inpresenza di seri indizi di reato che facciano insorgere l'obbligo dipresentazione di denuncia penale, anche se questa sia archiviata opresentata oltre i termini di decadenza, senza che, con riguardo agli avvisidi accertamento per i periodi d'imposta precedenti a quello in corso alladata del 31 dicembre 2016, già notificati, incidano le modifiche introdottedall'art. 1, commi da 130 a 132, della l. n. 208 del 2015, attesa ladisposizione transitoria, ivi introdotta, che richiama l'applicazione dell'art.2 del d.lgs. n. 128 del 2015, nella parte in cui sono fatti salvi gli effettiNumero registro generale 7035/2020Numero sezionale 168/2026Numero di raccolta generale 18897/2026Data pubblicazione 10/06/2026degli avvisi già notificati» (così, tra le ultime massimate, Cass. n.666/2025).10.4.

Quanto alla dedotta assenza degli estremi di reato, trattasi dicircostanza di fatto, non sindacabile in sede di legittimità, ribadendosi che,nel regime ratione temporis applicabile, ai fini del raddoppio rilevava solol’astratta configurabilità di un illecito penale comportante obbligo didenuncia penale (v. tra tante Cass. n. 600/2025 e Cass. n. 27250/2022),non importando l’avvenuta presentazione della denuncia né l’esitodell’eventuale procedimento instaurato né l’eventuale prescrizione delreato (v.

Cass. n. 9322/2017).11.

Con il settimo ed ultimo motivo di ricorso, si denuncia, in relazioneall’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.с., la violazione degli artt. 32,comma 1, d.P.R. n. 600 del 1973 e 52, comma 1, d.P.R. n. 633 del 1972;la C.T.R. avrebbe fatto errata applicazione di tali norme, atteso che, al dilà delle esigenze di indagine delle quali i verificatori potessero averritenuto l'esistenza, gli stessi non hanno mai avuto alcuna autorizzazionead acquisire atti relativi ad annualità diverse dal 2007.11.1.

La censura è infondata.11.2.

L’autorizzazione prevista dalle norme citate consente gliaccertamenti e le verifiche fiscali.

Essa viene sì rilasciata per uno specificoperiodo, ma nessuna norma prescrive che l’utilizzabilità dei dati acquisitisia temporalmente limitata.

I dati, se acquisiti nel rispetto delle forme dilegge, restano nella disponibilità dell’amministrazione finanziaria e nullaimpedisce di porli a fondamento per accertamenti relativi ad altreannualità.

Una diversa interpretazione non solo non trova riscontro nellalegge, ma appare formalistica, contraria a ogni logica e ragionegiustificatrice e allo stesso principio di efficienza e buon andamento dellaP.A. contemplato dall’art. 97 Cost.È, altresì, essenziale che tali elementi, una volta che vengano utilizzatiper altre annualità, siano offerti al leale e pieno contraddittorioNumero registro generale 7035/2020Numero sezionale 168/2026Numero di raccolta generale 18897/2026Data pubblicazione 10/06/2026endoprocedimentale e poi processuale, cosa avvenuta nella specie e su cuialcuna censura viene formulata da parte ricorrente.12.

In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con conseguentecondanna della ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente,delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano come in dispositivo.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente,delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 18.200,00 oltrespese prenotate a debito.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stessoarticolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella pubblica udienza del 17/03/2026.Il Consigliere est.[OSCURATO:PERSONA] MacagnoIl PresidenteLucio Napolitano

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ia delle Entrate, rappresentata e difesa dalla Avvocatura GeneraleDello Stato-controricorrente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio n.7641/2018 depositata il 07/11/2018.Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/03/2026dal [OSCURATO:PERSONA].Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generaledott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto rigettarsi il ricorso.Uditi l’[OSCURATO:PERSONA] dello [OSCURATO:PERSONA] e l’[OSCURATO:PERSONA] AureliaGiunta, in sostituzione dell’[OSCURATO:PERSONA], che hannorichiamato le conclusioni già rassegnate.1. La società [OSCURATO:SOCIETA]. ricorreva avverso l’avviso diaccertamento n. TK3036204234-2013, con il quale l’Ufficio avevaNumero registro generale 7035/2020Numero sezionale 168/2026Numero di raccolta generale 18897/2026Data pubblicazione 10/06/2026accertato: ai fini Ires, minori perdite per euro 120.734,00; ai fini Irap, unamaggiore imposta di euro 7.650,00; ai fini Iva, una maggiore imposta dieuro 380.000,00, e aveva altresì irrogato la sanzione amministrativapecuniaria unica di euro 570.000,00.1.1. La pretesa fiscale traeva origine da due operazioni realizzate nel2005, con le quali la società aveva acquistato altrettanti immobili, siti inleasing, con costi ritenuti parzialmente fittizi a causa dellasopravalutazione del prezzo degli immobili e della conseguentesopravalutazione degli stessi nel canone di leasing, ottenuta medianteplurimi passaggi di proprietà degli immobili effettuati il medesimo giorno;ciò avrebbe consentito, attraverso la contabilizzazione di fatture in parteinesistenti, indebite deduzioni ai fini Ires ed Irap e la conseguente indebitadetrazione dell'Iva corrispondente.2. La ricorrente eccepiva l'illegittimità dell’atto impositivo, sostenendo:la tardività della pretesa impositiva per violazione dell'art. 43, comma 1,del d.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 57, comma 1, del d.lgs. n. 633/1972;l’illegittimità della verifica e quindi dell’avviso di accertamento;l'infondatezza nel merito delle contestazioni.3. La C.T.P. di Roma accoglieva il ricorso e quindi la C.T.R. del Lazio,con la sentenza indicata in epigrafe, accoglieva l’appello proposto dallaAmministrazione finanziaria.4. Avverso la predetta sentenza la società ha proposto ricorso percassazione sorretto da sette motivi e l’Amministrazione ha resistito concontroricorso.5. Il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto procuratoregenerale dott. [OSCURATO:PERSONA], ha depositato requisitoria scritta,chiedendo il rigetto del ricorso.6. Infine, la ricorrente, in prossimità della pubblica udienza, hadepositato memoria illustrativa ex art. 378 c.p.с., ove, oltre ad insistereNumero registro generale 7035/2020Numero sezionale 168/2026Numero di raccolta generale 18897/2026Data pubblicazione 10/06/2026per l’accoglimento del ricorso ha, in particolare: i) dedotto la violazionedegli artt. 7-ter e 7-quinquies, legge n. 212 del 2000 e dell’art. 12 dellamedesima legge, come modificato dall’art. 13-bis, D.L. n. 84 del 2025, ela illegittimità euro-unitaria ed incostituzionalità degli artt. 32 e 33, D.P.R.n. 600 del 1973, 51 e 52, d.P.R. n. 633 del 1972 e 12, legge n. 212 del2000, per contrasto con gli artt. 14 e 117, comma 1, Cost., con l’art. 8CEDU e con gli artt. 7 e 47 CDFUE; ii) richiesto l’applicazione dello iussuperveniens e del principio del favor rei di cui all’art. 3, co. 3, D.Lgs. n.472 del 1997, con conseguente irrogazione delle sanzioni amministrativesecondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 471 del 1997, come modificatodall’art. 2, D.Lgs. n. 87 del 2024, deducendo la illegittimità costituzionaledell’art. 5, D.Lgs. n. 87 del 2024 per violazione degli artt. 76, 3 e 117Cost. in relazione agli artt. 6 e 7 CEDU e all’art. 49 CDFUE.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Deve preliminarmente rilevarsi che nella memoria illustrativadepositata la società ricorrente evoca la sentenza della Corte EDU, primasezione, del 6 febbraio 2025, [OSCURATO:SOCIETA]. e a. 12 c. Italia, edeccepisce la illegittimità costituzionale, per contrasto con l’art. 117 Cost.,dell’art. 13-bis del d.l. 84/2025, conv. dalla legge n. 108/2025, che comeè noto così ha disposto: «1. All’articolo 12, comma 1, della legge 27 luglio2000, n. 212, dopo il primo periodo è inserito il seguente: “Negli atti diautorizzazione e nei processi verbali redatti ai sensi del comma 4 devonoessere espressamente e adeguatamente indicate e motivate le circostanzee le condizioni che hanno giustificato l’accesso”. 2. Le disposizioni delsecondo periodo del comma 1 dell’articolo 12 della legge 27 luglio 2000,n. 212, introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applicano conriferimento agli atti di autorizzazione e ai processi verbali di accessoredatti successivamente alla data in vigore della legge di conversione delpresente decreto. Restano comunque validi gli atti e i provvedimentiadottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti e i rapporti sorti sulla baseNumero registro generale 7035/2020Numero sezionale 168/2026Numero di raccolta generale 18897/2026Data pubblicazione 10/06/2026delle disposizioni vigenti antecedentemente alla data di entrata in vigoredella legge di conversione del presente decreto».Si rammenta che l’art. 12, comma 1, cit. come modificato inconseguenza della statuizione della Corte Edu e in vigore dal 2 agosto2025, dispone, per quanto qui rileva, che «Tutti gli accessi, ispezioni everifiche fiscali nei locali destinati all'esercizio di attività commerciali,industriali, agricole, artistiche o professionali sono effettuati sulla base diesigenze effettive di indagine e controllo sul luogo. Negli atti diautorizzazione e nei processi verbali redatti ai sensi del comma 4 devonoessere espressamente e adeguatamente indicate e motivate le circostanzee le condizioni che hanno giustificato l'accesso».1.1. La società deduce che la ripresa a tassazione sarebbe avvenutasulla base di risultanze raccolte in sede di accesso presso il domicilio dellasocietà contribuente, in assenza della preventiva autorizzazione dellaProcura della Repubblica, osservando che nella motivazione dell’avviso diaccertamento viene espressamente richiamata la verifica fiscale conclusasicon p.v.c. del 26 novembre 2010, svolta dall’Agenzia delle Entrate pressola sede della Società con acquisizione di documentazione ivi rinvenuta,compiuta sulla base di una mera autorizzazione rilasciata dal Capodell’Ufficio (ordine di accesso mirato n. 230311 del 27 settembre 2010avente per oggetto il controllo del “rispetto delle disposizioni dettate dalleleggi, in materia di imposte dirette ed indirette” con riferimento all’annod’imposta 2007, circostanza confermata a pag. 3 dell’avviso diaccertamento) e non dall’Autorità giudiziaria competente.1.2. Deduce inoltre che nel richiamato provvedimento autorizzativomanca qualunque riferimento all’esistenza di specifici elementi indiziariche avrebbero reso necessari gli accessi, le ispezioni e le verifichecondotti, limitandosi a fare riferimento al controllo del «rispetto delledisposizioni dettate dalle leggi, in materia di imposte dirette ed indirettecon riferimento all’anno d’imposta 2007».Numero registro generale 7035/2020Numero sezionale 168/2026Numero di raccolta generale 18897/2026Data pubblicazione 10/06/20261.3. Afferma quindi la società che la «previsione di dirittointertemporale è evidentemente incostituzionale per violazione dell’art.117 Cost. nella misura in cui legittima autorizzazioni all’accesso e verbalidi verifica redatti prima della novella sulla base di norme, quelle di cui aicitati D.P.R. n. 600 del 1973 e n. 633 del 1972, nonché all’art. 12, co. 1,L. n. 212 del 2000, appunto in palese contrasto con gli artt. 14 e 117, co.1, Cost., con l’art. 8 CEDU e con gli artt. 7 e 47 CDFUE».1.4. Chiede pertanto di «disapplicare le suddette norme di legge (artt.32 e 33, D.P.R. n. 600 del 1973, 51 e 52, D.P.R. n. 633 del 1972 e 12, L.n. 212 del 2000), previo eventuale rinvio pregiudiziale in CGUE ex art. 267TFUE, ovvero di promuovere questione incidentale di legittimitàcostituzionale, e a valle di dichiarare la nullità/illegittimità dell’avviso diaccertamento impugnato». Precisa, in proposito, che «per consolidatagiurisprudenza, sussiste l’obbligo, in capo al giudice, di disapplicare, incaso di tributi c.d. “armonizzati”, la normativa interna in contrasto conquella dell’Unione (o di sollevare la questione pregiudiziale ex art. 267, co.3, TFUE); dall’altro, in caso di tributi non armonizzati, la necessità disollevare questione di legittimità costituzionale della normativa interna» eche poiché nella specie l’avviso di accertamento ha ad oggetto il recuperosia dell’Iva (imposta armonizzata) sia dell’Ires e dell’Irap (imposte nonarmonizzate), questa Corte sarebbe tenuta, «con riferimento all’Iva, adisapplicare la normativa interna (o sollevare questione pregiudiziale exart. 267 TFUE), e, con riferimento all’Ires e all’Irap, sollevare questione dilegittimità costituzionale degli artt. 32 e 33, D.P.R. n. 600 del 1973, 51 e52, D.P.R. n. 633 del 1972 e 12, L. n. 212 del 2000 per contrarietà all’art.14 Cost.» e suggerisce la proposizione del seguente quesito: «Dica laCorte di Giustizia UE se in materia di accessi, ispezioni e verifiche ai finiIva, gli articoli 7, 8 e 47 della Carta dei [OSCURATO:PERSONA] dell’UnioneEuropea ostino ad una normativa nazionale quale quella di cui agli artt. 32e 33, D.P.R. n. 600 del 1973, 51 e 52, D.P.R. n. 633 del 1972, 35 e 12, L.Numero registro generale 7035/2020Numero sezionale 168/2026Numero di raccolta generale 18897/2026Data pubblicazione 10/06/2026n. 212 del 2000 che consentono di autorizzare l’accesso presso il domiciliodel contribuente sulla base di una autorizzazione rilasciata dalla stessaautorità amministrativa che vuole eseguire l’accesso».1.5. Infine, la ricorrente aggiunge che «la rilevanza e non manifestainfondatezza di tali questione è, peraltro, stata già valutata da codestaEcc.ma Corte, la quale, con ordinanza n. 11910/2025, depositata in data 6maggio 2025, ha ritenuto “opportuno assegnare al Pubblico Ministero edalle parti, ai sensi dell’art. 384, comma 3, cod. proc. civ., un termine digg. 60 dalla comunicazione della presente ordinanza per il deposito incancelleria di osservazioni sulla rilevanza della citata decisione”».2. Tanto premesso, questa Corte ritiene che non vi siano i presuppostiné per sollevare questione pregiudiziale ex art. 267, co. 3, TFUE, conriguardo alla prospettata compatibilità con gli artt. 7, 8 e 47 della [OSCURATO:PERSONA] dell’Unione Europea, né per sollevare questione dilegittimità costituzionale, per il prospettato contrasto con gli artt. 14 e117, co. 1, Cost., con l’art. 8 CEDU e con gli artt. 7 e 47 CDFUE,difettando nel caso di specie il presupposto della rilevanza delle questioniagitate ai fini della decisione del presente giudizio.2.1. Sin dal ricorso originario, e così nei precedenti gradi di merito lasocietà contribuente ha, infatti, censurato il provvedimento impositivoimpugnato – anche - mettendo in dubbio la validità dell’autorizzazioneall’accesso presso la sede dell’azienda, ma sotto un profilo peculiare edifferente rispetto a quello dibattuto avanti alla Corte Edu ed oggetto dellaevocata pronuncia “[OSCURATO:SOCIETA]”, e segnatamente in relazione allapossibilità, a valle, per l’Ufficio di operare rettifiche ad anni ulteriori, aseguito di accesso espressamente autorizzato al fine di verificare l’anno diimposta 2007.2.2. Ed infatti, come si desume dal tenore del ricorso originario,prodotto unitamente al ricorso della contribuente, si era contestato che«stante il tenore dell'ordine di accesso mirato n. 230311, i verificatoriNumero registro generale 7035/2020Numero sezionale 168/2026Numero di raccolta generale 18897/2026Data pubblicazione 10/06/2026potevano acquisire informazioni soltanto in riferimento al soggettoverificato e all'anno 2007, in quanto per acquisire elementi relativi ad altrisoggetti e al periodo d'imposta 2005 essi non erano in possesso dellaautorizzazione imposta dal combinato disposto dell'art. 32, comma 1, deld.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e dell'art. 52, comma 1, del d.P.R. 26ottobre 1972, n. 633».2.3. E dunque, a fronte di una autorizzazione motivata, come sidesume dalla sua integrale trasposizione nella stessa memoria illustrativaex art. 378 c.p.с. della contribuente, e che inoltre, in relazione a taleprofilo, non è mai stata censurata, neppure nel ricorso per cassazione,solo nella memoria la ricorrente ha introdotto, con tutta evidenzatardivamente, un nuovo profilo di critica fondato su un differente sostratofattuale, che non era mai stato oggetto di deduzione ed esame nei gradi dimerito.2.4. Pertanto, si ribadisce, la questione giuridica sottesa alla domandaoriginaria della contribuente è sì la violazione dell’art. 32, comma 1, d.P.R.n. 600/1973, ma la censura che si vorrebbe tardivamente introdurre èdifferente e fondata su una ricostruzione fattuale diversa e contrastantecon il precedente assetto difensivo della società.2.5. A tale riguardo si rammenta che la Corte Edu ha contestato, però,non il requisito procedurale relativo alle autorizzazioni all’accesso inquestione, per le quali «considerazioni di efficienza nel contesto fiscalepossano giustificare l’assenza di ex ante controllo giurisdizionale oindipendente di tali misure» (par. 122). Si è soffermata, invece, sullanecessità di valutare se esistessero altre garanzie effettive e adeguatecontro gli abusi e l’arbitrarietà, richiamando i propri precedenti in talesenso (segnatamente [OSCURATO:PERSONA] AS e a., § 172), e se iprovvedimenti in esame fossero soggetti a una revisione ex post. Edespressamente, a tale riguardo, ha osservato (par. 103) «che i ricorrentinon hanno contestato la normativa nazionale in astratto. Essi hannoNumero registro generale 7035/2020Numero sezionale 168/2026Numero di raccolta generale 18897/2026Data pubblicazione 10/06/2026sollevato le loro censure in merito al contenuto delle autorizzazioni diaccesso ai loro locali commerciali e ai locali adibiti alle loro attivitàprofessionali, e di ispezione degli stessi. A loro avviso, tali autorizzazionierano estremamente ampie e generiche, e li avevano privati dellenecessarie garanzie contro l'arbitrarietà».2.6. Ha concluso, quindi che, anche se si fosse potuto affermare cheesisteva una base giuridica generale nel diritto italiano per le misureimpugnate, tale legge non soddisfaceva i “requisiti di qualità” imposti dallaConvenzione. In particolare, anche tenendo conto dell’ampio margine didiscrezionalità degli Stati contraenti in materia nei confronti delle personegiuridiche, del carattere meno grave dell'ingerenza (a causa dell’assenzadi poteri coercitivi) e dell’importanza dell’obiettivo di misure analoghe inmateria fiscale, ha affermato che il contesto giuridico interno avevaconferito alle autorità nazionali un margine di discrezionalità illimitato perquanto riguardava sia le condizioni di attuazione delle misure controversesia il loro ambito di applicazione. Ciò rilevava perché l’ordinamentonazionale non forniva garanzie procedurali sufficienti, atteso che le misureimpugnate, pur suscettibili di alcuni ricorsi giurisdizionali, non eranosoggette a un controllo sufficiente. Pertanto, detto ordinamento nonforniva ai ricorrenti il livello minimo di protezione cui avevano diritto aisensi della CEDU, violandone l’art. 8.2.7. [OSCURATO:PERSONA] ha ribadito nella successiva pronuncia della primasezione, 11 dicembre 2025, [OSCURATO:SOCIETA]. semplificata e altri c. Italia– che peraltro ha fatto propri, integralmente, «I principi generaliriguardanti l’accesso, le ispezioni e le perquisizioni e la copia e il sequestrodi documenti dai locali delle persone giuridiche a fini di accertamento»(par. 8), che (par. 10) «Quanto alle circostanze e alle condizioni nellequali le autorità interne avevano attuato la misura contestata […] risultadai fatti riportati nella tabella allegata che la maggior parte delleautorizzazioni rilasciate nel caso delle società ricorrenti, a parte unNumero registro generale 7035/2020Numero sezionale 168/2026Numero di raccolta generale 18897/2026Data pubblicazione 10/06/2026riferimento alla necessità di ottenere prove rilevanti ai finidell’accertamento fiscale, non contenevano motivazioni che giustificasserole misure. Inoltre, nel caso di un ricorso (n. 33570/22) le ispezioni hannoavuto luogo oltre due anni dopo il rilascio dell’autorizzazione» e che (par.11) «Quanto all’oggetto e alla portata della misura contestata […] nellamaggior parte dei ricorsi le autorizzazioni consentivano l’accesso a tutti idocumenti e alle prove concernenti il rispetto generale degli obblighi fiscalidelle società ricorrenti in vari anni, senza limitare in alcun modo la portatadelle ispezioni effettuate nei loro locali […]».2.8. E dunque è agevole cogliere la differenza di fattispecie, in quanto,nel caso in esame, mai è stato nel giudizio di merito, nonché nel ricorso inquesta sede di legittimità, contestata la sussistenza di un accesso abusivoin quanto non sorretto da adeguata autorizzazione dolendosi la societàcontribuente – si ribadisce – esclusivamente dell’utilizzo delle acquisizioniottenute da tale accesso anche per periodi di imposta differenti da quelloespressamente contemplato nell’autorizzazione medesima.2.9. Va ancora rilevato che la società contribuente evoca inoltre, senzaperaltro circostanziare tale allegazione, il tema della qualificazionesoggettiva dell’autorità emittente, che vorrebbe esclusivamenteidentificare con l’Autorità giudiziaria.2.10. A tale riguardo, va puntualizzato che la questione di legittimitàcostituzionale dell’art. 13-bis del d.l. 84/2025, conv. dalla legge n.108/2025, per contrasto con l’art. 117 Cost., sotto il profilo delprospettato contrasto con gli artt. 14 e 117, co. 1, Cost., con l’art. 8CEDU, con riguardo alla mancata riserva all’Autorità giudiziaria dellapotestà autorizzativa degli accessi fiscali, si rivela manifestamenteinfondata.Tale aspetto non è stato infatti considerato dalla Corte Edu nellasentenza richiamata, che ha in identico modo deciso i ricorsi riuniti,relativi tanto a fattispecie di autorizzazioni rilasciate dal pubblicoNumero registro generale 7035/2020Numero sezionale 168/2026Numero di raccolta generale 18897/2026Data pubblicazione 10/06/2026ministero, quanto ad autorizzazioni rese dall’Amministrazione finanziaria,ravvisando la ratio della violazione convenzionale in relazione ai differentiprofili di cui si è dato conto.E, ancora, la Corte Edu nell’enunciare i principi su cui si fonda ladecisione, ha (par. 98) premesso che «in cause riguardanti in generaledelle perquisizioni e delle ispezioni che vengono effettuate nei locali dipersone giuridiche, ha chiarito che un elemento da prendere inconsiderazione è se una perquisizione sia basata su un mandato emessoda un Giudice, e se sia fondata su un ragionevole sospetto», salvo poipuntualizzare (par. 99) che «Tuttavia, la Corte ha precisato che taligaranzie si applicano in modo meno rigoroso alle verifiche fiscali in loco,alla luce del fatto che tali verifiche integrano l'obbligo del contribuente difornire informazioni accurate», come evidenziato nel precedente paragrafo81, «e tenuto conto delle esigenze di efficienza nelle prime fasi delprocedimento tributario (si vedano [OSCURATO:PERSONA] AS e altri, § 130,e Rustamkhanli, § 44 […]» e ancora che (par. 101) «In questo contesto, laCorte ha rilevato che, laddove il diritto interno non richiedevaun'autorizzazione giudiziaria preventiva, ciò poteva essere compensato daaltre garanzie effettive e adeguate contro gli abusi, come una procedura direclamo soggetta a controllo giurisdizionale (ibid., §§ 18-60, 165 e 172)».Va, ancora, rilevato che, nel definire l’ambito di riferimento dellaquestione, la Corte Edu (par. 39) ha richiamato la propria giurisprudenzacostante, secondo cui «la nozione di «domicilio», ai sensi dell’articolo 14della Costituzione, deve essere distinta da altre nozioni, come quella di«domicilio» ai sensi delle pertinenti disposizioni penali. Essa comprendesoltanto i luoghi che sono utilizzati come «privata dimora». In particolare,essa comprende i luoghi utilizzati per lo svolgimento di attivitàcaratteristiche della vita privata. Tale nozione non comprende, invece, iluoghi pubblici e i luoghi aperti al pubblico, o i luoghi che, pur essendoprivati, non sono adibiti a «dimore private». In generale, essa nonNumero registro generale 7035/2020Numero sezionale 168/2026Numero di raccolta generale 18897/2026Data pubblicazione 10/06/2026comprende i locali commerciali e i locali utilizzati per lo svolgimento dicome «private dimore» nel significato sopra indicato».2.11. E pertanto, in sintesi: i) dirimente a monte è che la censura cheevoca il dictum della sentenza “[OSCURATO:SOCIETA]” si fonda su una contestazionein fatto diversa rispetto a quanto allegato tempestivamente, e dedottasolo nelle memorie ex art. 378 c.p.с.; ii) l’atto autorizzativo risultamotivato, non è mai stato contestato – prima di allora in relazione a taleaspetto - e la motivazione è stata riportata nella memoria illustrativa dellasocietà ricorrente; iii) la normativa sopravvenuta - l’art. 13-bis del d.l.84/2025, conv. dalla legge n. 108/2025, di cui si dubita la compatibilitàper la sua efficacia retroattiva, che fa salvezza degli atti precedenti, nonadeguatamente motivati, è dunque irrilevante, sia sotto il profilo delprospettato contrasto con gli artt. 14 e 117, co. 1, Cost., con l’art. 8 CEDUe con gli artt. 7 e 47 CDFUE, sia con riguardo alla conseguentecompatibilità con gli artt. 7, 8 e 47 della Carta dei [OSCURATO:PERSONA]Unione Europea; iv) la questione è dunque inammissibile, perchénuova in fatto e in diritto rispetto al thema decidendum definito nei gradidi merito; v) inoltre la questione, con riguardo alla mancata riservaall’Autorità giudiziaria della potestà autorizzativa degli accessi fiscali, èmanifestamente infondata.2.12. Con riferimento al profilo della compatibilità eurounitaria va infineosservato che, come di recente ribadito dalla Corte di Giustizia UE, con laSentenza della Grande Sezione 24 marzo 2026 (causa C-767/23[Remling] - ECLI:EU:C:2026:243), «dal sistema istituito dall’articolo 267TFUE, letto alla luce dell’articolo 47, secondo comma, della Carta,discende che, allorché un giudice nazionale avverso le cui decisioni nonpossa proporsi ricorso ritenga di trovarsi in presenza di una delle treeccezioni Cilfit e, di conseguenza, di essere esonerato dall’obbligo dieffettuare un rinvio pregiudiziale alla Corte, previsto dall’articolo 267,Numero registro generale 7035/2020Numero sezionale 168/2026Numero di raccolta generale 18897/2026Data pubblicazione 10/06/2026terzo comma, TFUE, la motivazione della sua decisione deve far emergereo che la questione di diritto dell’Unione sollevata non è pertinente ai finidella soluzione della controversia, o che l’interpretazione della disposizioneconsiderata del diritto dell’Unione è fondata sulla giurisprudenza dellaCorte, o, in mancanza di tale giurisprudenza, che l’interpretazione deldiritto dell’Unione si è imposta ad esso con un’evidenza tale da non lasciaradito a ragionevoli dubbi (sentenze del 6 ottobre 2021, Consorzio ItalianManagement e [OSCURATO:PERSONA], C-561/19, EU:C:2021:799, punto 51,nonché del 15 ottobre 2024, KUBERA, C-144/23, EU:C:2024:881, punto62)» (par. 23) e che «Pertanto, tenuto conto del ruolo fondamentale delprocedimento pregiudiziale di cui all’articolo 267 TFUE nell’ordinamentogiuridico dell’Unione, un giudice nazionale avverso le cui decisioni nonpossa proporsi ricorso non può respingere motivi di ricorso che sollevanouna questione relativa all’interpretazione o alla validità di una disposizionedel diritto dell’Unione senza valutare preliminarmente se esso sia tenuto asottoporre tale questione alla Corte in via pregiudiziale o se quest’ultimarientri in una delle tre eccezioni Cilfit. Ne consegue che, qualora un siffattogiudice decida di non adire la Corte in forza di una di tali eccezioni, taledecisione deve, in ogni caso, rispettare l’obbligo di motivazione richiamatoal punto precedente, ossia esporre, specificamente e concretamente, leragioni per le quali tale eccezione si applica» (par. 24).2.13. L’obbligo di sottoporre la questione pregiudiziale alla Corte UEviene meno solamente in presenza delle tre tassative ipotesi eccezionali, edunque nel caso di: i) questione irrilevante, rispetto alla quale la rispostaall'interpretazione del diritto europeo non è necessaria e non influisce inalcun modo sull'esito finale della causa; ii) atto chiaro (Acte clair), rispettoal quale la corretta interpretazione del diritto dell'Unione è così evidenteda non lasciare spazio a "ragionevoli dubbi", con il caveat per cui il giudicenazionale deve però prima confrontare le diverse versioni linguistiche econsiderare la terminologia e il contesto europeo; iii) questione già risoltaNumero registro generale 7035/2020Numero sezionale 168/2026Numero di raccolta generale 18897/2026Data pubblicazione 10/06/2026(Acte éclairé), materialmente identica ad un'altra già decisa dalla Corte diGiustizia in via pregiudiziale, oppure riferibile ad un orientamentoconsolidato della Corte che risolve il punto controverso (cfr. Corte diGiustizia UE, sentenza 6 ottobre 1982, Cilfit v. Ministero della Sanità,causa c-283/81; sentenza del 6 ottobre 2021, Consorzio ItalianManagement, causa C-561/19).2.14. Ebbene, per quanto ampiamente argomentato, nella specie siricade nella prima ipotesi di eccezione contemplata dalla Corteeurounitaria, trattandosi di questione irrilevante ai fini della decisione dellapresente controversia.3. Ancora, nella memoria illustrativa, si chiede l’applicazione dello iussuperveniens, di cui all’art. 2, D.Lgs. n. 87 del 2024. Tale norma, secondoquanto prospettato, dovrebbe trovare applicazione anche a violazionicommesse prima della sua entrata in vigore, sulla base del principio delfavor rei e di retroattività della lex mitior sancito dal comma 3 dell’art. 3del d.lgs. n. 472/1997. Si è altresì evidenziata l’illegittimità costituzionaledell’art. 5 del d.lgs. n. 87/2024 che ha stabilito che «le disposizioni di cuiagli articoli 2, 3 e 4 si applicano alle violazioni commesse a partire dal 1°settembre 2024», per violazione degli artt. 76, 3 e 117 Cost. in relazioneagli artt. 6 e 7 CEDU e all’art. 49 CDFUE.3.1. La richiesta di applicazione delle sanzioni nella misura piùfavorevole al contribuente, così come prevista dall’art. 2 d.lgs. n. 87 del2024, non può trovare accoglimento, né sussistono le condizioni perrimettere la questione alla Corte costituzionale, richiamandosi a taleriguardo che questa Suprema Corte (v. Cass. Sez. 5, 19/01/2025, n.1274, seguita da Cass. Sez. 5, 25/06/2025, nn. 17111, 17112 e 17113,da Cass. ord. 1/08/2026, n. 22255, e da Cass. Sez. 5, 12/11/2025, n.29886, Rv. 677029 – 02) ha affermato che l’applicazione della sanzionepiù favorevole è preclusa da una espressa previsione normativa, e inparticolar modo dall’art. 5 del d.lgs. n. 87 del 2024, secondo cui laNumero registro generale 7035/2020Numero sezionale 168/2026Numero di raccolta generale 18897/2026Data pubblicazione 10/06/2026rivisitazione delle sanzioni amministrative in materia fiscale,complessivamente favorevole al contribuente, va applicata a partire dalleviolazioni commesse dal 1° settembre 2024. La scelta del legislatore diderogare espressamente al generale principio di retroattività della leggepiù favorevole non appare in contrasto con i principi costituzionali, né conquelli di diritto dell'Unione europea.3.2. L’oggetto del contendere si inserisce nel quadro della ampiarevisione dell’intero sistema sanzionatorio tributario, coinvolgendo inpratica l’intero impianto regolato dai d.lgs. n. 471 e 472 del 18 dicembre1997. Tuttavia, proprio questo ampio ripensamento della disciplina, comedi tutto il sistema tributario, secondo la delega apprestata dal legislatorecon la l. n. 111 del 2023 - dall’art. 20 quanto alle sanzioni, con iconseguenti principi e criteri direttivi, specie, per quanto qui di interesse,quelli elencati nelle lett. a (per gli aspetti comuni alle sanzioniamministrative e penali) e c, punti da 1 a 5 (per le sanzioniamministrative) - consente di leggere la deroga alla lex mitior disposta dallegislatore delegato in un quadro coerente con i principi costituzionali esovranazionali.3.3. Secondo quanto riconosciuto dalla Corte europea dei dirittidell'uomo, poiché le sanzioni fiscali differiscono dal nocciolo duro deldiritto penale, le garanzie dell'articolo 6 della Convenzione europea per lasalvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali non siapplicano necessariamente con il loro pieno rigore (Corte europea deidiritti dell'uomo, 3 novembre 2022, [OSCURATO:PERSONA] S.A. c. Belgio[GC], n. 49812/09, § 76; 7 giugno 2012, Segame SA c. Francia, n.4837/06, §§ 56-60; 23 novembre 2006, Jussila c. Finlandia [GC], n.73053/01, § 43).3.4. La riprova, in tema, è data dall’art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 472del 1997, laddove la norma prevede che «Salvo diversa previsione dilegge, nessuno può essere assoggettato a sanzioni per un fatto che,Numero registro generale 7035/2020Numero sezionale 168/2026Numero di raccolta generale 18897/2026Data pubblicazione 10/06/2026secondo una legge posteriore, non costituisce violazione punibile». Sitratta di una regola che, pur prevedendo una deroga al principio dellasopraggiunta non punibilità di una condotta, non è stata mai posta indiscussione, tanto meno nel panorama dottrinale e giurisprudenziale se neè denunciato il contrasto con i principi della Convenzione europea per lasalvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali o con quellidella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.3.5. Ebbene, è pur vero che il terzo comma del medesimo articolo, chedisciplina l’applicazione della lex mitior, non prevede, al contrario, alcunaespressa deroga, limitandosi invece a disporre che «Se la legge in vigoreal momento in cui è stata commessa la violazione e le leggi posterioristabiliscono sanzioni di entità diversa, si applica la legge più favorevole,salvo che il provvedimento di irrogazione sia divenuto definitivo», avendodunque quale solo limite la definitività della sanzione applicata. Ma,sebbene sia diffusa l’opinione che il silenzio normativo, a differenza dellaespressa previsione nel comma 2, escluda in radice eccezioni al principiodel favor rei, non può ignorarsi che l’ipotesi trattata nel comma 2 è benpiù radicale di quella disciplinata dal comma 3 (perché la prima ipotesiriguarda una fattispecie per la quale la legge successiva esclude del tuttoil disvalore della condotta prima sanzionata, la seconda afferisce ad ipotesiper le quali la condotta resta invece sempre punibile, ma con una sanzionemeno grave, così che il suo disvalore scema ma non scompare).3.6. Può allora dedursi che l’esclusione assoluta della derogabilità dellalex mitior incontra innanzitutto dei limiti proprio sul piano logico. Infatti,se è possibile che una sanzione continui ad essere applicata a fattispeciesuccessivamente escluse dal regime sanzionatorio, non è datocomprendere perché ciò non possa parimenti accadere, ovviamentesempre in via di eccezione, per fattispecie ritenute con una leggesuccessiva solo meno gravi.Numero registro generale 7035/2020Numero sezionale 168/2026Numero di raccolta generale 18897/2026Data pubblicazione 10/06/20263.7. Ciò è quanto induce a considerare una interpretazione coerentecon le fattispecie contemplate nel secondo e nel terzo comma dell’art. 3cit., in un approccio ermeneutico che tenga conto di una letturacomplessiva dei due commi, nei quali i principi della riserva di legge(comma 2) e quello della lex mitior (comma 3) non possono essere tenutinettamente separati.3.8. La conseguente considerazione è che le ragioni che sottendono ladisciplina sanzionatoria apprestata in tema di obbligazioni tributarie,quando leggi successive escludano in radice il disvalore di una condotta,ma anche quando lo affievoliscano semplicemente, possono giustificarederoghe all’applicazione del principio del favor rei. Queste considerazionihanno una chiara copertura proprio in precedenti della Cortecostituzionale.3.9. Con la sentenza n. 63 del 2019 la Corte costituzionale, dopoessersi diffusa sulla copertura costituzionale della lex mitior in materiapenale, da ricercarsi non già nell’art. 25 Cost. ma nell’art. 3 Cost., eaverne perimetrato l’applicazione, esaminando il principio con riferimentoalle sanzioni amministrative “punitive”, ossia sostanzialmente equiparabilialle sanzioni penali, avverte che «Se poi, ed eventualmente in che misura,il principio della retroattività della lex mitior sia applicabile anche allesanzioni amministrative, è questione recentemente esaminata funditusdalla sentenza n. 193 del 2016. In quell'occasione, questa Corte harilevato come la giurisprudenza di Strasburgo non abbia “mai avuto adoggetto il sistema delle sanzioni amministrative complessivamenteconsiderato, bensì singole e specifiche discipline sanzionatorie, ed inparticolare quelle che, pur qualificandosi come amministrative ai sensidell'ordinamento interno, siano idonee ad acquisire caratteristiche"punitive" alla luce dell'ordinamento convenzionale”. In difetto, pertanto,di alcun “vincolo di matrice convenzionale in ordine alla previsionegeneralizzata, da parte degli ordinamenti interni dei singoli Stati aderenti,Numero registro generale 7035/2020Numero sezionale 168/2026Numero di raccolta generale 18897/2026Data pubblicazione 10/06/2026del principio della retroattività della legge più favorevole, da trasporre nelsistema delle sanzioni amministrative”, la sentenza n. 193 del 2016 hagiudicato non fondata una questione di legittimità costituzionale dell'art. 1della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), delquale il giudice a quo sospettava il contrasto con gli artt. 3 e 117, primocomma, Cost., quest'ultimo in relazione agli artt. 6 e 7 CEDU, nella partein cui non prevede una regola generale di applicazione della leggesuccessiva più favorevole agli autori degli illeciti amministrativi: regolagenerale la cui introduzione, secondo la valutazione di questa Corte,avrebbe finito «per disattendere la necessità della preventiva valutazionedella singola sanzione (qualificata "amministrativa" dal diritto interno)come "convenzionalmente penale", alla luce dei cosiddetti criteri Engel».3.10. Riguardo al diritto dell'Unione europea, a differenza della tuteladel principio di legalità, che resta assoluto e mai recessivo, quanto alrispetto della lex mitior, la Corte di giustizia riconosce che il medesimoprincipio può risultare recessivo nella comparazione con altri interessi - dipari rango e che nel caso di specie si concretizza in quello di apprestare unefficace sistema sanzionatorio idoneo al contrasto a reati di frode grave aidanni degli interessi finanziari dell’Unione europea -, con sue conseguentideroghe (Corte giust., 24 luglio 2023, PPU – Lin, causa C-107/2023). Ilprincipio, elaborato in tema di sanzioni penali, va applicato al sistemasanzionatorio amministrativo, pur quando equivalente a norma penale.3.11. Nel caso di specie, l’irretroattività disposta dall’art. 5 del d.lgs. n.87 del 2024 per le nuove sanzioni, complessivamente più favorevoli per ilcontribuente, si colloca in un contesto che accompagna la rimeditazionedell’intero sistema sanzionatorio, sul piano qualitativo come quantitativo.Al di là delle ragioni esposte nella relazione illustrativa diaccompagnamento, in ordine alla previsione dell’art. 5, non può negarsiche la ratio che giustifica la irretroattività delle sanzioni più favorevoli è laemersione di diritti o finalità di pari o superiore livello alla garanziaNumero registro generale 7035/2020Numero sezionale 168/2026Numero di raccolta generale 18897/2026Data pubblicazione 10/06/2026sacrificata. È sufficiente la lettura dell’art. 20 della legge delega, e degliampi obiettivi che con essa sono stati assunti dal legislatore, percomprendere come la riforma non si limita a rideterminare le sanzioni insenso favorevole al contribuente, ma si accompagna a un ripensamentodel ruolo stesso della sanzione, implementando un contesto dicollaborazione tra Amministrazione e contribuente (art. 20, comma 1, lett.a, num. 4), prevedendo forme di compensazione tra sanzioni comminate ecrediti maturati nei confronti delle amministrazioni (art. 20, comma 1, lett.a, num. 2), oppure valorizzando la condotta successiva o pregressa delcontribuente in uno spirito radicalmente rivoluzionato rispetto al passato,quanto meno in termini di obiettivi (art. 20, comma 1, lett. c, num. 2 e 3).Un simile riassetto - che non risulta neppure del tutto compiuto, almenoquanto a riordino della disciplina, atteso che i vecchi decreti legislativi n.471 e 472, le cui norme risultano modificate dal d.lgs. n. 87 del 2024,cesseranno di avere vigore il 1° gennaio 2027 (termine così prorogato dald.l. 31/12/2025 n. 200), perché abrogati dal d.lgs. 5 novembre 2024, n.173, art. 102, con l’introduzione di un testo unico in materia - giustifica lascelta del legislatore delegato. Un intervento di tale portata, e laprevisione di sanzioni più leggere, con conseguente riduzione di risorse giàpreventivate, al di là delle esigenze di rispetto dei principi di equilibrio dibilancio e di sostenibilità del debito pubblico, ex art. 97 Cost., riversadirettamente i suoi effetti sul raggiungimento di prestazioni standard inmaterie di rango costituzionale altrettanto sensibili, quali le prestazionisanitarie (art. 32 Cost.), scolastiche (art. 34 Cost.), di sicurezza pubblica,ecc.3.12. È dunque agevole rilevare che una riforma del sistema tributario,nel quale la previsione di un minor carico sanzionatorio si relaziona a unamodifica radicale del rapporto fisco/contribuente, giustifica unairretroattività della nuova disciplina sanzionatoria, senza con ciò poteressere tacciata di violazione dei diritti presidiati dalla Costituzione.Numero registro generale 7035/2020Numero sezionale 168/2026Numero di raccolta generale 18897/2026Data pubblicazione 10/06/2026D'altronde, che la deroga sia stata “pensata” con estrema ponderazione losi rinviene nella constatazione che l’irretroattività non è coincidente con ilmomento di entrata in vigore della legge, ma con una data ulteriormentesuccessiva, a comprova della necessità che anche l’attenuazione dellesanzioni necessita di un “tempo” per l’attuazione dell’intero ripensamentodell’impianto sanzionatorio (così Cass. Sez. 5, 12/11/2025, n. 29886, Rv.677029 – 02).3.13. Infine, non è conferente il richiamo, operato in sede didiscussione all’udienza pubblica tenuta avanti a questa Corte, allasentenza della CGUE, Grande Sezione, 1° agosto 2025, T.T. e BAJI Transs.r.o., C-544/23.3.14. Ciò in quanto la fattispecie giudicata attiene ad un caso di abolitiocriminis e non di successione nel tempo di norme amministrativesanzionatorie, sì che la Corte di giustizia, pronunciando in sede di rinviopregiudiziale, ha stabilito che l’art. 49, par. 1, ultima frase, della Carta deidiritti fondamentali deve essere interpretato nel senso che esso puòapplicarsi ad una sanzione amministrativa, di natura penale, inflitta sullabase di una norma che, successivamente all’adozione di tale sanzione, èstata modificata in modo più favorevole alla persona sanzionata, purchétale modifica rifletta un mutamento di posizione riguardo allaqualificazione penale dei fatti commessi da tale persona o alla pena daapplicare.3.15. Deve dunque darsi continuità al principio di recente affermato daquesta Corte, secondo cui «In tema di IVA, la disciplina sopravvenuta piùfavorevole di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 87 del 2024 - che ha ridotto lamisura della sanzione stabilita dall'art. 5, comma 4 e dall'art. 6, comma 1,del d.lgs. n. 471 del 1997 al 70% della maggiore imposta - non si applicaalle violazioni commesse prima del 1° settembre 2024, stante l'espressaderoga al principio di retroattività della lex mitior prevista dall'art. 5 deld.lgs. n. 87 del 2024, compatibile sia con i principi costituzionali (artt. 3 eNumero registro generale 7035/2020Numero sezionale 168/2026Numero di raccolta generale 18897/2026Data pubblicazione 10/06/2026117 Cost.) che con quelli del diritto dell'Unione Europea. (Cass. Sez. 5,12/11/2025, n. 29886, Rv. 677029 - 02)».4. A quanto ora osservato consegue, inoltre, che la fattispecie èriferibile ad un orientamento consolidato della Corte che risolve il puntocontroverso, sì da esentare, ricadendo nella ipotesi c.d. di Acte éclairé erichiamandosi quanto supra ampiamente argomentato, dall’obbligo disottoporre la questione pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione.4.1. Infine, è opportuno rilevare che la fattispecie in esame differisce,in radice, da quella oggetto della ordinanza interlocutoria di questa Corte,11/05/2026, n. 13696 (depositata successivamente alla celebrazione dellapubblica udienza), ove, in una ipotesi di accesso abusivo effettuato pressola sede dell’impresa in forza di autorizzazione del competente [OSCURATO:PERSONA] di Finanza, priva di motivazione e che si risolveva in unmero ordine di accesso, si sono rimessi gli atti al [OSCURATO:PERSONA] Presidente perl’eventuale assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite ai sensi dell'art.374, secondo comma, c.p.c., «in merito all’interpretazione ed alla portatadell’art. 7quinquies l. 212/2000, in particolare in relazione alla esistenza,nell’ordinamento giuridico complessivamente inteso, già in epocaprecedente alla sua introduzione, di un principio di inutilizzabilità degli attie dei documenti acquisiti in violazione di diritti fondamentali delcontribuente; ciò sia in relazione al rilevato contrasto tra le sopra indicatepronunce della sezione tributaria e della giurisprudenza penale della Cortesia come questione di massima di particolare importanza».5. Passando all’esame del merito della controversia, con il primomotivo di ricorso la società contribuente deduce, in relazione all’art. 360,primo comma, num. 4, c.p.с., la nullità della sentenza per violazionedell'art. 115, co. 1, c.p.c. La C.T.R. del Lazio avrebbe errato nella parte incui ha posto a fondamento della propria decisione come "pacifico" un fatto- ovvero che la [OSCURATO:SOCIETA]. fosse una cartiera - che era stato contestatoNumero registro generale 7035/2020Numero sezionale 168/2026Numero di raccolta generale 18897/2026Data pubblicazione 10/06/2026dalla parte contribuente e che l'Agenzia delle Entrate, pur essendoneonerata per averlo dedotto in giudizio, non aveva provato.5.1. Il motivo è inammissibile.5.2. Una censura relativa alla violazione e falsa applicazione degli artt.115 e 116 c.p.c. non può porsi per una erronea valutazione del materialeistruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo se si alleghi chequest'ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalleparti, ovvero disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso,valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali,ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senzaapprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione”.(Cass. n. 6774 del 01/03/2022; Cass. n. 1229 del 17/01/2019; Cass. n.27000 del 27/12/2016; di recente v. ancora Cass. n. 26377 del30/09/2025).5.3. Nel caso di specie, il ricorrente assume l’errata specificavalutazione di allegazioni istruttorie e, quindi, formula una censura diinsufficiente motivazione, non più sollevabile in sede di legittimità (Cass.S.U. n. 8053 del 07/04/2014; conf. Cass. n. 21257 del 08/10/2014; Cass.n. 23828 del 20/11/2015; Cass. n. 23940 del 12/10/2017; Cass. n. 22598del 25/09/2018).5.4. Non è superfluo, comunque, rilevare che la Commissioneterritoriale ha accertato che la [OSCURATO:SOCIETA]. «non presenta dichiarazionifiscali per l’anno 2005 e non versa imposte» e che essa è una «cartiera[…] atteso che dal punto di vista fiscale è da considerarsi evasore totale»,accertamento di merito compiuto dalla C.T.R., che ne ha evinto la provadal P.V.C. posto a fondamento dell’avviso di accertamento.6. Con il secondo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360,primo comma, num. 4, c.p.с., la nullità della sentenza per motivazioneapparente. La C.T.R. per il Lazio avrebbe omesso di fornire qualunqueindicazione concreta in ordine al fondamento su cui si regge ilNumero registro generale 7035/2020Numero sezionale 168/2026Numero di raccolta generale 18897/2026Data pubblicazione 10/06/2026convincimento che esistesse un rapporto tra il Dott. [OSCURATO:PERSONA], socio dellasocietà di leasing e la [OSCURATO:SOCIETA]. tale da giustificare il fatto che laBarberini [OSCURATO:SOCIETA]. avrebbe dovuto, in giudizio, dimostrare che la TargetS.r.l. non fosse una “cartiera”.6.1. Il motivo è inammissibile, in quanto, con esso, in concreto sidenuncia l’insufficienza motivazionale in ordine alla valutazione delcompendio probatorio operata dai giudici della [OSCURATO:PERSONA] regionale,tesa all'ottenimento di una nuova pronuncia di fatto, certamente estraneaalla natura e ai fini del giudizio di cassazione (Cass., Sez. U., 25/10/2013,n. 24148).6.2. E, comunque, si rileva che, con ampia argomentazionemotivazionale la CTR ha ricostruito (v. sentenza, p. 3) le operazionimediante le quali la società contribuente ha stipulato i due contratti dileasing immobiliari a prezzi artatamente gonfiati al fine di dissimularemere operazioni di finanziamento e di riduzione dei redditi imponibili, e ciòin particolare mediante la interposizione della [OSCURATO:SOCIETA]., nell’ambito diplurimi coevi trasferimenti degli immobili, con aumento patologico delvalore dichiarato negli atti.6.3. Va ancora rammentato che la – sottesa - violazione del precettodi cui all'art. 2697 c.c. si configura unicamente nell'ipotesi in cui il giudicedi merito abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa daquella che ne era gravata in applicazione di detta norma, non anchequando il ricorrente intenda lamentare che, a causa di una incongruavalutazione delle acquisizioni istruttorie, la sentenza impugnata abbiaritenuto erroneamente che la parte onerata avesse assolto tale onere(Cass., Sez. 2, 21/3/2022, n. 9055), come invece sostanzialmente pretesooggi dal ricorrente.7. Con il terzo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360,primo comma, num. 4, c.p.с., la nullità della sentenza per violazione degliartt. 115, co. 1, e 116, co. 1, c.p.c. La C.T.R., nell'errata convinzione cheNumero registro generale 7035/2020Numero sezionale 168/2026Numero di raccolta generale 18897/2026Data pubblicazione 10/06/2026gli assegni prodotti dalla società contribuente fossero tutti assegnicircolari, avrebbe sbrigativamente concluso che essi non potevano recarela firma del traente, omettendo, invece, di esaminare puntualmente ladocumentazione in atti dalla quale sarebbe ictu oculi emerso che ilcontestato importo di sei milioni di euro era stato versato mediante n. 50assegni bancari dell'importo di euro 50.000,00 ciascuno e, per i restanti 4milioni, mediante n. 9 assegni circolari, e che i primi erano tutti sottoscrittidal Dott. [OSCURATO:PERSONA].7.1. Il motivo è inammissibile.7.2. Come si è appena osservato nel trattare il primo motivo diricorso, una censura relativa alla violazione e falsa applicazione degli artt.115 e 116 c.p.c. non può porsi per una erronea valutazione del materialeistruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo se si alleghi chequest'ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalleparti, ovvero disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso,valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali,ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senzaapprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione”.(Cass. n. 6774 del 01/03/2022; Cass. n. 1229 del 17/01/2019; Cass. n.27000 del 27/12/2016; di recente v. ancora Cass. n. 26377 del30/09/2025).7.3. Per il resto, le censure sono inammissibilmente rivolte agliapprezzamenti di merito compiuti dalla CTR in ordine alle emergenzeistruttorie. Gli assegni in questione sono stati valutati in fatto e se ne èesclusa motivatamente la sicura riconducibilità al debito di cui sopra.8. Con il quarto strumento di impugnazione la ricorrente denuncia, inrelazione all’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.с., la violazione dell'art.2697 cod. civ. I giudici di appello, si deduce, avrebbero fatto errataapplicazione delle norme disciplinanti l'assolvimento dell'onere probatorio,Numero registro generale 7035/2020Numero sezionale 168/2026Numero di raccolta generale 18897/2026Data pubblicazione 10/06/2026d'appello, risulterebbe dimostrato il pagamento di tutti i 30 milioni versatiper l'acquisto dei due immobili siti in via Ardeatina e a [OSCURATO:PERSONA]: 24milioni mediante il versamento dei canoni di leasing; i restanti 6 milionimediante un sistema di compensazioni alla cui base vi era l'effettivoesborso da parte del Dott. [OSCURATO:PERSONA], come risulta dai bilanci della società.8.1. Il motivo, con tutta evidenza inteso ad ottenere una nuova edifferente valutazione del fatto, è inammissibile per le medesime ragioniora ostese in merito alla superiore doglianza.9. Con il quinto motivo di ricorso si denuncia, in relazione all’art. 360,primo comma, num. 5, c.p.с., l’omesso esame di fatti decisivi per ilgiudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti, ed in particolaresi deduce che la C.T.R. per il Lazio avrebbe omesso di esaminare i fatti ela documentazione prodotta in giudizio dai quali avrebbe potuto verificare:a) che l'Ufficio aveva dedotto, senza l'ausilio di alcun indicatore dimercato, che l'immobile sito in [OSCURATO:PERSONA], di circa 9.000 mq, avesse ilvalore di euro 4 milioni invece che di euro 9,5 milioni, pagati dallaBarberini [OSCURATO:SOCIETA].; b) che l'Agenzia delle Entrate ha tratto siffattaconclusione assumendo che la venditrice [OSCURATO:SOCIETA]. lo avrebbe a suavolta comprato a poco meno di euro 4 milioni; c) che, tuttavia, leggendo ilcontratto di acquisto dell'immobile da parte della [OSCURATO:SOCIETA]., risulta chetale prezzo era solo l'ultima parte del corrispettivo di un leasing iniziato 3anni prima; sicché il prezzo di acquisto non poteva essere ridotto al solopagamento finale ma avrebbero dovuto essere considerati anche i canonipagati nei tre anni precedenti alla vendita finale; d) che il prezzo pagatodalla [OSCURATO:SOCIETA]. appariva congruo rispetto al valore rilevato dadiversi organismi e periti; e) che tali valori erano confermati dai datiO.M.I.; f) che le perizie che due tecnici indipendenti avevano rilasciato allaBanca [OSCURATO:SOCIETA]. che aveva concesso il leasing confermano lacongruità del prezzo pagato.9.1. Il motivo è inammissibile.Numero registro generale 7035/2020Numero sezionale 168/2026Numero di raccolta generale 18897/2026Data pubblicazione 10/06/20269.2. Con particolare riferimento all’asserito omesso esame di unfatto decisivo, è censurabile ai sensi del num. 5 dell’art. 360, primocomma, c.p.с. soltanto l’omesso esame di un fatto storico controverso,che sia stato oggetto di discussione e che sia decisivo; di contro, non è piùconsentito impugnare la sentenza per criticare la sufficienza del discorsoargomentativo a giustificazione della decisione adottata sulla base deglielementi fattuali acquisiti e ritenuti dal giudice di merito determinantiovvero scartati in quanto non pertinenti o recessivi (Cass. 31/01/2017, n.2474).9.3. Per fatto decisivo deve intendersi innanzitutto un fatto (intesonella sua accezione storico-fenomenica e, quindi, non un punto o unprofilo giuridico) principale o secondario, che sia processualmenteesistente, in quanto allegato in sede di merito dalle parti ed oggetto didiscussione tra le parti, che risulti dal testo della sentenza o dagli attiprocessuali e se preso in considerazione avrebbe determinato unadecisione diversa (Cass. 13/04/2017, n. 9637).9.4. Pertanto, non costituiscono “fatti” suscettibili di fondare il vizioex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.с., le argomentazioni o deduzionidifensive, il cui omesso esame non è dunque censurabile in Cassazione aisensi del n. 5 dell’art. 360 (Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 9637), né costituiscono“fatti storici” le singole questioni decise dal giudice di merito, né i singolielementi di un accadimento complesso, comunque apprezzato, né le mereipotesi alternative (Cass. 31/03/2022, n. 10525).9.5. Nel caso di specie, la deduzione dell’omesso esame di fatti decisivie discussi, si risolve in una censura agli apprezzamenti di merito compiutidalla C.T.R. e, del resto, la ricorrente riproduce essenzialmente le proprieargomentazioni difensive, che non sono fatti ma appunto difese fondatesulla diversa interpretazione dei dati storici acquisiti.10. Con il sesto motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360,primo comma, num. 3, c.p.с., la violazione dell'art. 43, d.P.R. n. 600 delNumero registro generale 7035/2020Numero sezionale 168/2026Numero di raccolta generale 18897/2026Data pubblicazione 10/06/20261973, dell'art. 57, d.P.R. n. 633 del 1972, e dell'art. 1, co. 132, legge n.208 del 2015: la C.T.R. del Lazio avrebbe fatto errata applicazione di talinorme laddove ha ritenuto che sussistessero, nel caso di specie, lecondizioni per il c.d. "raddoppio dei termini dell'accertamento" sebbene: a)la [OSCURATO:SOCIETA]. non avesse commesso alcuna irregolarità e,quindi, non fosse stato consumato alcun reato; b) ai sensi dell'art. 1,comma 132, legge n. 208 del 2015, tale raddoppio non poteva operare inquanto è pacifico che la denuncia da parte dell'Amministrazione finanziarianon era stata trasmessa entro i termini ordinari dell'accertamento; c)l'eventuale reato, quando è stato notificato l'avviso di accertamento, eragià prescritto.10.1. Il motivo è infondato.10.2. L’eccezione di decadenza dell’azione accertatrice si fonda sullaerrata premessa giuridica per cui, nella specie, andasse applicato l’art. 1,comma 132, della legge 208/2015, escludente il raddoppio dei terminiqualora la denuncia penale non sia presentata entro i termini ordinaridell’accertamento.10.3. Al riguardo, è sufficiente rinviare alla consolidata giurisprudenzadi questa Corte, secondo cui «In tema di accertamento tributario, i terminiprevisti dall'art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973 per l'IRPEF e dall'art. 57 deld.P.R. n. 633 del 1972 per l'IVA, come modificati dall'art. 37 del d.l. n.223 del 2006, conv., con modif., in l. n. 248 del 2006, sono raddoppiati inpresenza di seri indizi di reato che facciano insorgere l'obbligo dipresentazione di denuncia penale, anche se questa sia archiviata opresentata oltre i termini di decadenza, senza che, con riguardo agli avvisidi accertamento per i periodi d'imposta precedenti a quello in corso alladata del 31 dicembre 2016, già notificati, incidano le modifiche introdottedall'art. 1, commi da 130 a 132, della l. n. 208 del 2015, attesa ladisposizione transitoria, ivi introdotta, che richiama l'applicazione dell'art.2 del d.lgs. n. 128 del 2015, nella parte in cui sono fatti salvi gli effettiNumero registro generale 7035/2020Numero sezionale 168/2026Numero di raccolta generale 18897/2026Data pubblicazione 10/06/2026degli avvisi già notificati» (così, tra le ultime massimate, Cass. n.666/2025).10.4. Quanto alla dedotta assenza degli estremi di reato, trattasi dicircostanza di fatto, non sindacabile in sede di legittimità, ribadendosi che,nel regime ratione temporis applicabile, ai fini del raddoppio rilevava solol’astratta configurabilità di un illecito penale comportante obbligo didenuncia penale (v. tra tante Cass. n. 600/2025 e Cass. n. 27250/2022),non importando l’avvenuta presentazione della denuncia né l’esitodell’eventuale procedimento instaurato né l’eventuale prescrizione delreato (v. Cass. n. 9322/2017).11. Con il settimo ed ultimo motivo di ricorso, si denuncia, in relazioneall’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.с., la violazione degli artt. 32,comma 1, d.P.R. n. 600 del 1973 e 52, comma 1, d.P.R. n. 633 del 1972;la C.T.R. avrebbe fatto errata applicazione di tali norme, atteso che, al dilà delle esigenze di indagine delle quali i verificatori potessero averritenuto l'esistenza, gli stessi non hanno mai avuto alcuna autorizzazionead acquisire atti relativi ad annualità diverse dal 2007.11.1. La censura è infondata.11.2. L’autorizzazione prevista dalle norme citate consente gliaccertamenti e le verifiche fiscali. Essa viene sì rilasciata per uno specificoperiodo, ma nessuna norma prescrive che l’utilizzabilità dei dati acquisitisia temporalmente limitata. I dati, se acquisiti nel rispetto delle forme dilegge, restano nella disponibilità dell’amministrazione finanziaria e nullaimpedisce di porli a fondamento per accertamenti relativi ad altreannualità. Una diversa interpretazione non solo non trova riscontro nellalegge, ma appare formalistica, contraria a ogni logica e ragionegiustificatrice e allo stesso principio di efficienza e buon andamento dellaP.A. contemplato dall’art. 97 Cost.È, altresì, essenziale che tali elementi, una volta che vengano utilizzatiper altre annualità, siano offerti al leale e pieno contraddittorioNumero registro generale 7035/2020Numero sezionale 168/2026Numero di raccolta generale 18897/2026Data pubblicazione 10/06/2026endoprocedimentale e poi processuale, cosa avvenuta nella specie e su cuialcuna censura viene formulata da parte ricorrente.12. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con conseguentecondanna della ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente,delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano come in dispositivo. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente,delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 18.200,00 oltrespese prenotate a debito.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stessoarticolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella pubblica udienza del 17/03/2026.Il Consigliere est.[OSCURATO:PERSONA] MacagnoIl PresidenteLucio Napolitano